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Raccomandata |
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Incarto n.
FS/DC/tf |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2003 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 25 novembre 2003 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 settembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha sospeso RI1 per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, argomentando:
" Visti gli art. 16, 17, 30 cpv. 1 lett. d), cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 3bis LADI, nonché l'art. 45 cpv. 1 lett. c), cpv. 2 e cpv. 3 OADI.
Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato che rifiuta un'occupazione adeguata deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione. Nella presente fattispecie il signor RI1 si è iscritto in disoccupazione dal 1 luglio 2003, al termine del precedente termine quadro, a tempo pieno e alla ricerca di attività quale meccanico di macchine edili, meccanico d'automobili. Al suo terzo termine quadro con un guadagno assicurato di Fr. 5'107.--.
In data 12 agosto 2003, all'assicurato tramite l'URC di __________ è stato offerto un impiego a tempo pieno a turni di durata illimitata quale artigiano presso __________.
Il medesimo giorno __________ ha informato l'URC di __________ che l'assicurato ha rifiutato l'offerta di lavoro adducendo motivi quali: "cerco un posto come meccanico siccome ho conseguito un diploma in Svizzera e voglio sfruttarlo ... non sono interessato a una posizione come operaio, paga troppo bassa in fabbrica". Alla richiesta di giustificazione dell'URC di __________ del 13 agosto 2003, con lettera datata 19 agosto 2003, il signor RI1 ha fatto pervenire le sue giustificazioni nelle quali si legge: "... Io stavo aspettando una risposta per un posto di lavoro come maccanico, la mia professione, dal garage __________. Ho quindi risposto alla signora __________ che non ero interessato per un posto in fabbrica...".
Tali giustificazioni non sono state ritenute plausibili, di conseguenza con comunicazione del 29 agosto 2003, l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente ufficio, ritenendo che il signor RI1 avesse rifiutato un'occupazione adeguata.
Per dare all'assicurato la possibilità di nuovamente esprimersi in merito a quanto contestatogli, lo scrivente ufficio ha provveduto ad inviare tutta la documentazione necessaria.
Con un'ulteriore lettera datata 12 agosto 2003 (ndr. recte: 12 settembre 2003), l'assicurato ha inoltrato le sue osservazioni nelle quali ha esplicitamente dichiarato: "...In data 11.09. 2003 ho iniziato un'attività al 50% presso il Garage __________ ... per quanto concerne l'offerta effettuata __________ la stessa non è stata accettata da parte mia, in quanto ero già in parola con il Garage __________ prima del l'offerta trasmessa __________...".
Conformemente alla giurisprudenza federale, un disoccupato non può rifiutare un'attività poiché esiste una più o meno alta probabilità di trovare un altro impiego in un futuro prevedibile (cfr. DTF 104 V 198 ss; DLA 1980 N. 43 pag. 105 ss). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, offerte di lavoro pendenti non esonerano il disoccupato dall'obbligo di accettare un'altra occupazione (DLA 1980 N 43 pag. 105 ss).
Va altresì ricordato che in un periodo di grave crisi economica un assicurato deve accettare un'occupazione che non corrisponde alle sue qualifiche e ai suoi desideri.
Considerato che l'assicurato ha diritto alle indennità compensative giusta l' art. 41a OADI, la cassa procederà a calcolare l'indennità giornaliera oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato, cosicché, in concreto i giorni di sospensione da ammortizzare a carico dell'assicurato saranno meno di 31 giorni.
Ora, visto quanto precede, l'ufficio giuridico ritiene che il comportamento del signor RI1 non sia stato conforme alle prescrizioni di legge e decide pertanto di sospenderlo per un determinato periodo dal beneficio delle prestazioni della disoccupazione." (cfr. doc. 9)
1.2. A seguito dell'opposizione inoltrata dall'assicurato rappresentato dalla RA1, __________ (cfr. doc. 10) la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la propria decisione di sospensione e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
5. Nella presente fattispecie, dagli accertamenti esperiti dal servizio cantonale presso l'agenzia __________ risulta che all'opponente è stato proposto un impiego quale operaio generico in catena di montaggio, che l'occupazione era prevista a tempo pieno e di durata indeterminata e che l'assicurato avrebbe potuto iniziare la sua attività già in data 12 agosto 2003.
Inoltre, dai documenti agli atti emerge che I'URC di __________, in considerazione della lunga permanenza dell'opponente in disoccupazione, ha a più riprese insistito affinché quest'ultimo solleciti le agenzie di collocamento private per impieghi temporanei o fissi e perché le ricerche d'impiego siano allargate anche ad altri settori professionali.
D'altra parte, dai verbali dei colloqui di consulenza nulla emerge circa il possibile impiego presso il Garage __________; l'assicurato non ha del resto mai prodotto il relativo contratto, né ha dimostrato quanto da lui più volte asserito, a sapere che al momento in cui ha ricevuto l'assegnazione per l'impiego presso la ditta __________ era già in parola con il Garage __________.
Non da ultimo si osserva che l'assicurato ha iniziato la sua attività presso lo stesso (peraltro a metà tempo) solamente in data 11 settembre 2003.
Visto quanto sopra e alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto come il signor RI1 fosse da lungo tempo iscritto in disoccupazione, osservato come non risulta che lo stesso, al momento dell'assegnazione, avesse la certezza di avere reperito un impiego alternativo a quello propostogli dall'amministrazione, il comportamento dell'assicurato è da ritenersi non conforme alle prescrizioni di legge.
6. Visto quanto precede, tenuto conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non si ritiene di poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata (…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione, tramite il suo rappresentante, l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" Con la presente si inoltra ricorso, nei termini stabiliti, al vostro Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione presa dalla sezione del lavoro del 25.11.2003 inerente il signor RI1 di __________ per i motivi seguenti la decisione di sospendere il diritto all'indennità di disoccupazione al signor RI1 per 31 giorni non è commisurata a quanto effettivamente avvenuto.
Risulta infatti che la decisione presa si basa unicamente su una chiamata telefonica avvenuta tra il signor RI1 e la __________, in cui era stata offerta al signor RI1 una occupazione presso la ditta __________. In questo colloquio era stato unicamente discusso su questa possibilità lavorativa e non era stato preso alcun accordo particolare sulla data di inizio dell'attività lavorativa. Il signor RI1 ha unicamente messo al corrente __________ che era già in parola con il garage __________ per un'occupazione quale automeccanico e che attendeva una risposta della ditta. Il nostro assistito era convinto che il garage lo avrebbe assunto entro breve termine, purtroppo l'assunzione è avvenuta con ritardo. Gli era stato proposto inizialmente un'attività nella misura del 50% che in seguito avrebbe dovuto essere aumentata al 100%. Trattandosi della sua abituale occupazione è chiaro che il posto di lavoro offerto era migliore dell'occupazione fornita __________. Non si è trattato di un rifiuto, ma unicamente di una scelta dell'occupazione. Praticamente non si può imputare una colpa grave al nostro assicurato. Si contesta formalmente anche le asserzioni della __________ in cui il nostro assicurato avrebbe affermato di non accettare il posto di lavoro per motivi di salario.
In conclusione si osserva che il nostro assistito signor RI1 era già in attesa di un'occupazione preso il Garage __________ ( vedi inizio rapporto di lavoro allegato ) prima dell'offerta della __________, che __________ ha avuto unicamente un colloquio informale su una proposta di assunzione, che il signor RI1 ha dopo un giorno lavorativo effettuato presso il Garage __________ trovato un'occupazione a tempo pieno presso la __________, che stando a quanto effettivamente successo, non si può infliggere una sanzione per colpa grave, non essendoci i relativi presupposti.
In base a quanto esposto si prega il Lodevole Tribunale ad annullare la penalità inflitta al nostro assistito o ad una riduzione sensibile della penalità inflitta dalla Cassa __________ (ndr. recte: dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 22 gennaio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
6. Secondo i combinati disposti di cui agli articoli 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli, al fine di ridurre il suo danno.
Se l'assicurato non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata, egli è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa (cpv. 3). La sospensione del diritto all'indennità è di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 DADI); vi è colpa grave, in particolare, se l'assicurato ha rifiutato un lavoro idoneo (cpv. 3).
La costante giurisprudenza federale e cantonale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34 segg.; STCA dell'8 marzo 2002 nella causa A. F. contro UL, consid. 2.2., pag. 11 e relativi riferimenti).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi, ha il diritto di essere reinserito nella propria professione e che successivamente deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, pubblicazione dell'OCST, pag. 27).
Si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere un contratto (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 64; STCA del 5 giugno 2003 nella causa S.D., 38.2003.21).
7. Nel caso in esame, in data 12 agosto 2003 l'URC di __________ ha assegnato al qui ricorrente un impiego a tempo pieno e di durata indeterminata come operaio generico in catena di montaggio. L'assicurato avrebbe potuto iniziare la sua attività già il 12 agosto 2003. L'occupazione offerta è da ritenere senz'altro adeguata.
II signor RI1 ha sostanzialmente motivato la mancata accettazione dell'impiego offertogli con il fatto di non essere interessato per un posto in fabbrica e di essere in attesa di una risposta per un posto di lavoro presso il garage __________. AI riguardo va osservato che l'assicurato non ha mai prodotto il relativo contratto, né ha dimostrato la circostanza di essere già in parola con questo datore di lavoro al momento dell'assegnazione da parte dell'URC di __________; inoltre, dai verbali dei colloqui di consulenza nulla emerge circa questo possibile impiego e l'assicurato ha iniziato la sua attività presso la predetta ditta solamente in data 11 settembre 2003 (peraltro a metà tempo), per poi interromperla il giorno seguente, in quanto assunto dalla ditta __________ a far tempo dal 15 settembre.
D'altra parte, in considerazione della lunga permanenza del qui ricorrente in disoccupazione e alla luce della citata giurisprudenza, l'assicurato doveva essere disposto a lavorare anche al di fuori della professione appresa.
Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, il comportamento dell'assicurato è parificato al rifiuto di un'occupazione adeguata. Circa il numero di giorni di sospensione stabilito dalla decisione del 15 settembre 2003 (31), va osservato che non è possibile infliggere una sanzione inferiore ai 31 giorni in caso di rifiuto di un impiego comunque adeguato (cfr. STCA del 27 agosto 2001 nella causa Y. S., 38.2001.14 e riferimenti ivi citati) (…)." (cfr. doc. III)
1.5. Così richiesto il collocatore dell'assicurato ha comunicato al TCA che l'occupazione presso la __________ è stata assegnata ufficialmente all'assicurato documentando la propria risposta (cfr. doc. V, VI e allegati VI/1 e VI/2).
Il doc. VI unitamente agli allegati sono stati notificati alle parti con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).
Con lettera del 6 febbraio 2004 al TCA la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VIII).
Il rappresentante dell'assicurato, con riferimento alla risposta di causa e alla documentazione sottopostagli, con lettera al TCA del 9 febbraio 2004, ha osservato che:
" (…)
- il nostro assistito, signor RI1, contesta tramite RA1 le affermazioni contenute nello scritto del 22.1.2004 al punto 6 della sezione del lavoro di Bellinzona e più precisamente che __________ ha preso solo contatto telefonico, chiedendo unicamente se era disponibile per un'occupazione presso la ditta __________, senza fornire ulteriori dettagli sulla procedura di assunzione.
- Essendo stata iniziata l'occupazione presso la __________ a tempo parziale, c'è l'indicazione inconfutabile che si trattava di un'occupazione reale e non fittizia, seppure a livello parziale.
- Il nostro assistito sostiene in modo determinato di aver comunicato verbalmente al suo collocatore dell'avvenuta assunzione presso la __________.
- Si contesta integralmente la versione fornita dalla sig.na __________ nel messaggio spedito al collocatore sig. __________, in data 12.08.2003. Atti trasmessi in data 29.01.2004 da parte del vostro Lodevole Tribunale (…)." (cfr. doc. IX)
Il doc. IX è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che con scritto del 15 aprile 2004 al TCA si è ancora confermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. X e XI).
1.6. Il 15 luglio 2004 il TCA ha ancora scritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) una lettera del seguente tenore:
" (…)
vista la nostra lettera del 26 gennaio 2004 all'URC di __________ e la risposta del 27 gennaio 2004 (cfr. doc. V e VI qui allegati in copia), voglia, per cortesia e entro il termine di 5 giorni, spiegarci esattamente in che modo è avvenuta l'assegnazione del posto di lavoro presso la __________ all'assicurato sig. RI1.
In particolare voglia precisare se:
1. È stato lei direttamente ad assegnare il posto di lavoro all'assicurato?
2. Il posto di lavoro è stato assegnato dal collocatore della __________?
3. La collaborazione tra __________ e URC è regolata tramite un contratto scritto?
P.F. rispondere precisamente, se possibile documentando, a tutte le domande." (cfr. doc. XII)
Con lettera del 16 luglio 2004 il consulente dell'URC, oltre a produrre i doc. XIII/1 e XIII/2, ha così risposto al TCA:
" (…)
1. Sì ho assegnato direttamente il posto di lavoro all'assicurato, il giorno 12.08.2003 (copia dell'assegnazione già in vostro possesso, vedi ns. scritto del 27.01.04).
2. No, vedi paragrafo 1.
La segnalazione del posto vacante ci è stata segnalata da __________, collaboratore __________ (vedo copia posto vacante __________ allegata).
3. La collaborazione tra __________ e URC è regolata tramite contratto stipulato direttamente dalla __________ e Agenzia. Alleghiamo per conoscenza copia neutra del contratto.
(…)." (cfr. doc. XIII)
1.7. I doc. XII, XIII e allegati sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XIV).
Con scritto del 22 luglio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha comunicato al TCA di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XV).
Dal canto suo il rappresentante dell'assicurato con lettera dell'11 agosto 2004 al TCA ha osservato che:
" (…)
Non si contesta affatto le relative procedure adottate dall'URC come da documentazione trasmessa.
La nostra contestazione si basa unicamente sul fatto che il signor RI1, come ribadito in precedenza ha ricevuto la telefonata dalla signora __________. della __________ in cui gli veniva offerto un posto di lavoro presso la ditta __________.
Il signor RI1 ha unicamente risposto alla citata dicendo che era già in contatto con la ditta __________ per un assunzione e che la stessa avrebbe potuto avere esito positivo da subito o nel corso dei giorni successivi. Purtroppo la ditta, per motivi suoi di gestione, lo ha assunto unicamente nel corso del mese di settembre. Al riguardo si osserva che il signor RI1 in seguito non è più stato contattato da parte della __________ e non ha nemmeno ricevuto una convocazione per presentarsi dalla ditta __________.
Riteniamo quindi che il nostro assistito sia in piena buona fede e che non abbia volontariamente rinunciato ad un'occupazione, motivo per cui si ritiene che la penalità inflitta sia eccessiva e non commisurata all'infrazione commessa, se questa fosse effettivamente imputabile al signor RI1.
La volontà di trovare un'occupazione a tempo pieno è dimostrata dal fatto che il signor RI1 è riuscito da solo a trovare un'occupazione a tempo pieno per tempo indeterminato presso la ditta __________.
Si conferma inoltre che il nostro assistito non ha mai affermato di rifiutare l'occupazione.
In conclusione si riafferma il principio che il nostro assistito ha agito correttamente e che la sua buona fede è dimostrata e quindi riteniamo che la penalità di 31 giorni inflitta sia eccessiva per i motivi esposti.
(…)." (cfr. doc. XVI)
in diritto
2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 25 novembre 2003 che ha confermato una decisione del 15 settembre 2003 con la quale l'assicurato è stato sospeso per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a contare dal 13 agosto 2003, per aver rifiutato un'occupazione assegnatagli ufficialmente il 12 agosto 2003), nel caso presente si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
2.2. La terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni e non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge infatti che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
2.3. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile lo scopo.
2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
In una decisione del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
In un'altra decisione del 13 marzo 2003 la nostra Massima Istanza ha poi, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Erwähnt sei zudem, dass gemäss Rechtsprechung der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person die Arbeit zwar nicht ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird. Arbeitslose Versicherte haben bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 704). (…)"
(cfr. STFA del 13 marzo 2003 nella causa D., C 177/02)
Anche in una decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258).
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa G., C 119/02)
2.5. La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI (in vigore dal 1° gennaio 1996) prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70% del guadagno assicurato."
(Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, "Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino", in RDAT II-2000, in particolare pag. 505-511; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62, consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62 (confermata nella STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03 e nella STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02), il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (per un commento, cfr. D Cattaneo "Assicurazione contro la disoccupazione …", in RDAT II-2000 pag. 506 e sempre lo stesso autore in "Alcuni compiti …", pag. 60).
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03, consid. 3.2;STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. In una decisione di principio del 29 ottobre 2003 pubblicata in DTF 130 V 125 il TFA ha stabilito che in presenza di un valido motivo, anche il rifiuto di un'occupazione adeguata assegnata non implica necessariamente una colpa grave. Va considerato valido un motivo che rende la colpa mediamente grave oppure lieve. Un simile motivo può, nel singolo caso, essere ricondotto alla situazione soggettiva della persona interessata oppure a delle circostanze oggettive.
L'Alta Corte ha, innanzitutto, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.4
3.4.1 Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.
3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren).
(…)." (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.4, pag. 128-130)
In merito, più precisamente, alla nozione di "validi motivi", l'Alta Corte ha poi sottolineato che:
" (…)
3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor, und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3). Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen.
(…)."(cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.5, pag. 130-131)
2.8. Confermando la sentenza di principio sopra riprodotta il TFA, in alcuni casi successivi, ha così sviluppato la propria giurisprudenza.
In una decisione del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), dopo aver osservato che un assicurato non rispetta le indicazioni ricevute dall'amministrazione se non invia la propria candidatura al potenziale datore di lavoro entro il termine indicatogli di 3 giorni e che lo stesso non può giustificarsi adducendo che sua figlia (14 anni) non lo ha spedito, il TFA ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione e ha rilevato che:
" (…)
Dies ist hier der Fall: So hat die Versicherte sofort reagiert und sich bei der zugewiesenen Stelle am gleichen Tag gemeldet, als sie vom Nichtversand Kenntnis erhalten hat; zudem ist zu berücksichtigen, dass sie bis August 2002 (Fernbleiben von einer arbeitsmarktlichen Massnahme) während anderthalb Jahren offenbar nie Anlass zu Beanstandungen durch die Arbeitslosenversicherung gegeben hatte. Damit erscheint das Verschulden der Versicherten als leichter, so dass eine Einstelldauer von 25 Tagen, d.h. im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens, angemessen ist (Art. 132 OG). Da die Versicherte vorliegend eine durch das Arbeitsamt zugewiesene zumutbare Zwischenverdienstarbeit abgelehnt hat, ist sie nur soweit in der Anspruchsberechtigung einzustellen, als der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung den Anspruch auf Differenzausgleich übersteigt; Gegenstand der Einstellung ist daher der betragliche Unterschied der beiden Taggelder (BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb).
(…)." (cfr. STFA del 9 dicembre 2003 nella causa H., C 58/03)
In un'altra decisione del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C70/02), nel caso di un assicurato che ha giustificato il rifiuto di un'occupazione adeguata assegnatagli ufficialmente perché, vista la fusione tra le società, avrebbe dovuto candidarsi presso un datore di lavoro che già lo aveva licenziato in malo modo, il TFA ha ridotto da 31 a 20 giorni la durata della sospensione confermata dalla precedente istanza e ha addotto che:
" (…)
5.2 Die Vorinstanz hat das Verschulden des Versicherten als schwer qualifiziert und die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 31 Tage festgesetzt. Aus den Akten geht hervor, dass am früheren Arbeitsplatz des Versicherten bei der X.________ erhebliche persönliche Spannungen bestanden. Die vom Beschwerdeführer als Mobbing bezeichneten Vorfälle führten unter anderem dazu, dass er nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtliche Schritte gegen seine ehemalige Arbeitgeberin unternahm. Dass er sich auf diesem Hintergrund davor fürchtete, anlässlich der Bewerbung um die Stelle als Aussendienstmitarbeiter bei der nunmehr zum gleichen Versicherungskonzern wie die X.________ gehörenden Y.________ Versicherung zum Gespött seiner ehemaligen Mitarbeiter zu werden, ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Diese subjektiven Gründe sind bei der Beurteilung des Verschuldens zu berücksichtigen, weshalb die Annahme eines schweren Verschuldens, welches der verfügten und vom kantonalen Gericht bestätigten Einstellung von 31 Tagen zugrunde liegt, nicht gerechtfertigt ist. Den Umständen angemessen ist eine Einstellung von 20 Tagen Dauer, entsprechend einem mittelschweren Verschulden im mittleren Bereich (Art. 45 Abs. 2 lit. b AVIV).
In una decisione del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) il TFA si è dovuto pronunciare nel caso di un'assicurata che ha giustificato il rifiuto di un'occupazione assegnatale ufficialmente perché vista la sua ricerca di un lavoro al 50% e la sua situazione familiare (madre di due figli nati nel 1984 e 1986 che si occupa da sola delle faccende casalinghe vista la salute del marito, che lo aiuta nella sua attività professionale e che è anche attiva a livello di Parrocchia) il tragitto sarebbe stato troppo lungo.
L'Alta Corte ha innanzitutto osservato che né la legge né la giurisprudenza permettono una riduzione del tempo di tragitto massimo di 4 ore (per andare e tornare dal posto di lavoro; cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) proporzionale al grado di occupazione ricercato.
Inoltre, appurato che non erano dati dei motivi personali tali da ritenere l'occupazione non adeguata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, il TFA ha precisato che i motivi che permettono di considerare un'occupazione inadeguata vanno analizzati singolarmente e non combinati tra di loro. Diversamente si potrebbero creare dei nuovi motivi di inadeguatezza la qual cosa andrebbe contro la legge.
In particolare, dopo aver ribadito che il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione, riguardo alla durata della sospensione inflitta all'assicurata, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 40 a 31 giorni la durata della sospensione confermata dalla precedente istanza e ha addotto che:
" (…)
5.2 Solche Gegebenheiten liegen hier vor. Zwar sind die von der Beschwerdeführerin für ihren Verzicht auf eine schriftliche Bewerbung vorgebrachten Gründe nicht geeignet, den Verstoss gegen die Pflicht zur Annahme der vermittelten Arbeit zu rechtfertigen oder zu entschuldigen (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02; ndr.: pubblicata in DTF 130 V 125). Sie sind aber wegen des ungünstigen Arbeitsweges bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar und lassen ihr Verschulden in einem etwas milderen Licht erscheinen (Erw. 1.2). Unter Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände ist die Einstelldauer im untersten Bereich des für ein schweres Verschulden geltenden Rahmens von 31 bis 60 Tagen, d.h. auf 31 Einstelltage, festzusetzen.
(…)." (cfr. STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03)
2.9. Nell'evenienza concreta la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso all'assicurato la "Comunicazione relativa a una sanzione" e la documentazione ivi allegata indicando chiaramente che stava valutando l'esistenza dei presupposti per una sospensione dal diritto alle indennità e la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. 6).
Con lettera del 12 settembre 2003 l'assicurato ha preso posizione in merito e il medesimo giorno ha pure trasmesso all'amministrazione copia di un contratto di lavoro con inizio al 15 settembre 2003 e di durata indeterminata appena sottoscritto con la __________ (cfr. doc. 7 e 8).
Il TCA rileva dunque che prima di emettere la decisione di sanzione del 15 settembre 2003 (decisione poi confermata dalla decisione su opposizione oggetto del presente gravame; cfr. 9 e A1) l'amministrazione ha dato all'assicurato la possibilità di esprimersi in merito.
Pertanto l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e all'art. 42 LPGA (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03, consid. 3.3; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).
2.10. Il TCA ha appurato che il 12 agosto 2003 all'assicurato è stata assegnata ufficialmente, per il tramite dell'agenzia di collocamento __________, che aveva segnalato un posto vacante (cfr. doc. XIII 2) un'occupazione presso la ditta __________ (cfr. consid. 1.5 e 1.6).
Al riguardo va qui rilevato che secondo l'art. 85 cpv. 1 lett. a LADI i servizi cantonali consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato.
L'art. 85b LADI è dedicato agli Uffici di collocamento regionali. In particolare, il cpv. 2 stabilisce che per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
L'art. 119cbis OADI (adeguato tecnicamente dal Consiglio federale nella sua seduta del 19 novembre 2003; cfr. Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 1/1) regola la collaborazione con gli uffici di collocamento privati.
Il cpv. 2 di questo articolo stabilisce poi che:
" Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:
a. a informare l’URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;
b. a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema COLSTA."
Vedi inoltre Nussbaumer op. cit., cifra marginale 755-760 pag. 280-282.
Dal profilo formale, l'assegnazione risulta correttamente effettuata, anche alla luce delle disposizioni nel "contratto di collaborazione" con l'agenzia privata di collocamento allegato dalla Sezione del lavoro (cfr. Doc. XIII1).
2.11. Circa l'adeguatezza dell'occupazione assegnata ufficialmente all'assicurato, il TCA osserva che l'assicurato, di formazione professionale meccanico di macchine edili qualificato, ha esercitato la professione di meccanico d'automobili senza qualifica e si è iscritto al collocamento alla ricerca di un'occupazione quale meccanico d'automobili, meccanico di macchine e addetto ai cantieri (cfr. doc. 1).
Dagli atti di causa risulta, e ciò non è contestato dall'assicurato, che si trattava di un lavoro come operaio generico in catena di montaggio con un salario conforme agli usi (cfr. doc. 5).
Il ricorrente, che ha aperto il suo terzo termine quadro per la riscossione il 1° luglio 2003 immediatamente dopo la conclusione del precedente termine al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 1), non ha mai addotto che l'occupazione assegnatagli non fosse idonea.
Del resto, proprio vista la lunga durata in disoccupazione l'assicurato era già stato a più riprese sollecitato a allargare le sue ricerche ad altri settori professionali (cfr. doc. 4/D, 4/E e 4/F).
Questo Tribunale deve dunque concludere che nella presente fattispecie non sono dati i presupposti dell'art. 16 cpv. 2 lett. a (cfr. STFA del 28 luglio 2004 nella causa V. C7/04) e 16 cpv. 2 lett. b LADI per ritenere inadeguata l'occupazione presso la ditta __________ assegnata all'assicurato. Egli doveva dunque accettarla (cfr. consid. 2.3 e 2.5).
Resta da stabilire se il ricorrente poteva rifiutare l'impiego per altri motivi.
Nella già citata STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02, la nostra Massima Istanza ha annullato un giudizio di questo Tribunale e ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall'amministrazione ad un'assicurata.
Pronunciandosi, in particolare, sul presupposto di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI l'Alta Corte ha ritenuto che nel caso concreto rifiutando l'occupazione assegnatale l'assicurata ha reso vana la possibilità di concludere al più presto e definitivamente con il suo stato di disoccupata e ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.
3.1 Giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli.
Ora, indipendentemente dal fatto che la presente fattispecie possa o meno essere fatta rientrare nel campo di applicazione dell'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, ciò che contesta l'UCL (cfr. per un'analisi del tema: Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 36 e 37 ad art. 16, per il quale la norma riveste rilevanza pratica unicamente riguardo a persone altamente specializzate, le quali, vedendosi obbligate ad accettare affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa), appare evidente che i requisiti materiali posti da tale disposto non sarebbero comunque adempiuti in concreto.
Infatti, già solo per l'affinità delle occupazioni a confronto (cameriera senza qualifica, ausiliaria di pulizia o giardiniera), che peraltro nemmeno si differenziano (sostanzialmente) da quelle svolte presso il Centro X.________, mal si comprende come il lavoro presso l'Hotel Z.________ avrebbe potuto considerevolmente compromettere la rioccupazione dell'assicurata nell'attività da essa precedentemente esercitata e ricercata. Né si vede come si sarebbe potuta ammettere l'eventualità di una rioccupazione in tempi ragionevoli dal momento che M.________ si trovava oramai al suo quarto termine quadro di riscossione ed era da oltre quattro mesi (allorché il limite massimo viene generalmente fissato in 1-2 mesi: Gerhards, op. cit., no. 34 ad art. 16) alla ricerca di un'attività.
3.2 La valutazione della precedente istanza è infine contraddetta pure dai nuovi atti di causa che l'Ufficio ricorrente ha prodotto in questa sede e dai quali emerge, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici a dipendenza delle dichiarazioni rese dall'assicurata, che il lavoro presso il Centro X.________ non ha posto fine alla disoccupazione di M.________, quest'ultima essendosi nuovamente annunciata, in data 9 novembre 2001, all'assicurazione contro la disoccupazione alla ricerca di un lavoro al 50% per completare il grado parziale di occupazione esistente.
3.3 Per quanto precede, deve essere accolta la tesi ricorsuale secondo cui l'accettazione del lavoro assegnato dall'URC non solo non avrebbe compromesso la rioccupazione dell'assicurata nella precedente attività, ma, al contrario, avrebbe permesso di concludere in modo definitivo - trattandosi di un impiego al 100% e non al 50% come quello offerto dal Centro X.________ - e con un mese di anticipo - già a partire dal 1° marzo invece che dal 1° aprile 2001 - lo stato di disoccupazione di M.________.
(…)."
(cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02, consid. 3)
Nel caso concreto il 13 agosto 2003 all'assicurato è stata trasmessa una "Richiesta di giustificazione" nella quale, in particolare, si legge che:
" (…)
In data 12 agosto 2003, l'Agenzia __________ ci ha informato che lei non ha accettato un posto di lavoro adducendo le seguenti motivazioni: "cerco un posto come meccanico siccome ho conseguito un diploma in Svizzera e voglio sfruttarlo"; "non sono interessato a una posizione come operaio, paga troppo bassa in fabbrica". Dopo queste sue risposte il consulente __________ gli ha ribadito che durante il mandato c'era la possibilità di avere degli aumenti … ed in più c'era la possibilità del guadagno intermedio senza ottenere nessun successo. Tutto questo da parte nostra non può essere accettato pertanto le chiediamo, per iscritto, le motivazioni del suo rifiuto al posto di lavoro offerto.
(…)." (cfr. doc. 4/A)
Con lettera del 19 agosto 2003 l'assicurato si è così giustificato:
" Il giorno 12 agosto mi ha telefonato una sig.ra dell'agenzia __________ che mi ha offerto un posto di lavoro presso la fabbrica __________.
Io stavo aspettando una risposta per un posto di lavoro come meccanico, la mia professione, dal garage __________.
Ho quindi risposto alla signora della __________ che non ero interessato per un posto in fabbrica. Ho anche ricordato alla signora che stavo ancora aspettando da loro una risposta ad un'offerta di lavoro che mi avevano proposto come meccanico presso la __________.
In quell'occasione, essendo un posto adeguato alle mie conoscenze professionali e non avendo altre offerte, avevo subito detto di sì. Ma poi non si sono più fatti sentire né per confermare né per avvisare che, per un qualsiasi motivo, l'offerta non era più valida.
Dunque non ritenevo la loro offerta come scontata, anche perché già da altre agenzie ho ricevuto delle telefonate che mi chiedevano se ero disponibile per un determinato lavoro e poi non si sono più fatte sentire per confermare l'offerta.
(…)." (cfr. doc. 4/B)
Anche nelle sue osservazioni del 12 settembre 2003 l'assicurato ha, tra l'altro, affermato che:
" (…)
Non mi oppongo assolutamente nel ricercare un'occupazione a 360 gradi come proposto dall'Ufficio Regionale di Collocamento.
Tuttavia per quanto concerne l'offerta effettuata __________ la stessa non è stata accettata da parte mia in quanto ero già in parola con il Garage __________ prima dell'offerta trasmessa __________, ditta per cui ho già iniziato l'attività lavorativa e le cui prospettive per un lavoro a tempo indeterminato nella mia professione sono ritenute dal sottoscritto migliori delle offerte __________.
(…)." (cfr. doc. 7)
A mente del TCA l'occupazione assegnata all'assicurato non avrebbe compromesso considerevolmente la rioccupazione nella sua professione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. d LADI).
Infatti, a prescindere dalle sue qualifiche, l'assicurato non si è procurato un lavoro che gli avrebbe permesso di porre fine immediatamente e completamente alla sua disoccupazione. A differenza dell'occupazione assegnatagli (lavoro a tempo pieno di durata indeterminata e che avrebbe potuto iniziare da subito; cfr. doc. 5) l'attività presso il Garage __________ è iniziata solo all'11 settembre 2003 e in ogni caso era a tempo parziale (cfr. doc. A3).
Inoltre all'assicurato non era stato per nulla garantito un lavoro presso il Garage __________ di __________.
Infatti, a prescindere dal fatto che l'assicurato non prova in alcun modo quando sono iniziate le trattative con questo garage, in ogni caso, come visto sopra, è il ricorrente stesso che afferma che aspettava una risposta e che era in parola con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 4B e 7).
Ora, secondo il TFA, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02, consid. 3.1 in fine; SVR 1999 ALV N° 22 e DLA 1992 pag. 153).
Anche nella già più volte citata decisione del 12 marzo 2003 nella causa M.-B. C 83/02 il TFA ha ribadito il concetto secondo il quale l'interessato, al momento dell'assegnazione, deve avere la certezza di avere reperito un impiego alternativo a quello propostogli dall'amministrazione.
In simili condizioni il TCA deve concludere che l'assicurato ha rifiutato un'occupazione adeguata.
Anche ammettendo, come sostenuto in sede di ricorso, che egli "(…) ha unicamente messo al corrente la __________ che era già in parola con il garage __________ per un'occupazione e che attendeva una risposta della ditta. (…)." (cfr. doc. I), l'assicurato non ha espresso chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione e, con il suo comportamento, ha quindi di fatto rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli ufficialmente (cfr. consid. 2.4).
Riguardo infine all'entità della sospensione, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6, 2.7 e 2.8), a mente del TCA, non esistono dei motivi che giustificano una sanzione di una durata inferiore ai 31 giorni (cfr. nello stesso senso la STFA del 28 luglio 2004 nella causa V., C7/04).
Questa soluzione si giustifica a maggiore ragione se si considera la lunga permanenza in disoccupazione del ricorrente il quale per altro, proprio per questi motivo, è stato sollecitato a prendere contatti con agenzie di collocamento ed ad estendere le sue ricerche d'impiego ad altri settori professionali (cfr. doc. 4/C, 4/D, 4/E e 4/F).
In simili circostanze la decisione impugnata deve essere confermata.
La Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha comunque già precisato (cfr. doc. 9 in fine) che i giorni di sospensione effettivi verranno calcolati tenendo conto dei criteri stabiliti dal TFA (cfr. DTF 122 V 34 in particolare 39-42).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti