Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2003.8

 

mm/tf

Lugano

28 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2002 di

 

 

______

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 dicembre 2002 emanata da

 

__________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 2 dicembre 2002, la Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurata è inidonea al collocamento dal 1° luglio 2002, argomentando:

 

"  (…)

Conformemente agli articoli menzionati, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo al collocamento, ossia disposto, capace e autorizzato ad accettare un occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI).

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa salariata senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona, e dall'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LAD1, ciò che implica non solamente la volontà a prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 ss, DTF 112 V 326 ss; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2 ed., Zurigo 1998, pagg. 31-38).

 

Nella presente fattispecie, la signora __________ controlla la disoccupazione al 100% dal 1 luglio 2002, nel corso del suo secondo termine quadro, alla ricerca di un'occupazione quale operaia di fabbrica.

II 21 ottobre '02 l'URC di __________ ha emesso una decisione per la frequenza di un corso "Tecniche ricerca impiego" presso la __________, a metà tempo il mattino, a partire dal 4 novembre '02.

Con lettere del 28 ottobre e del 2 novembre '02, l'assicurata chiede di essere esonerata dalla frequenza al corso, informando l'URC di __________ di essere impossibilitata a partecipare al corso per ragioni imputabili alla sua situazione famigliare.

L'URC di __________ ci ha trasmesso una comunicazione in merito il 4 novembre '02.

L'assicurata è sentita a verbale il 21 novembre '02: informata di che cosa le si prospetta in base alle prescrizioni di legge rispetto alla sua situazione, l'assicurata afferma che non intende lasciare l'occupazione che attualmente ricopre, e ribadisce quanto affermato nelle lettere citate più sopra, dimostrando la sua non collocabilità visto che al mattino non è disponibile per il mercato del lavoro per ragioni personali, mentre al pomeriggio non è collocabile in quanto impegnata con un'occupazione che non intende lasciare.

 

Considerati i fatti sopra esposti, lo scrivente Ufficio ritiene l'assicurata inidonea al collocamento dal 1 luglio 2002.(…)"

                                         (doc. _ retro).

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 30 dicembre 2002, l'assicurata, ritenendosi idonea al collocamento, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione, rilevando:

 

"  (…).

Durante il colloquio del 21 novembre scorso ho affermato che non intendo lasciare l'occupazione attuale in quanto potrebbe prospettarsi una mia riassunzione a tempo pieno a breve termine. Qualora dovessi trovare un altro lavoro al 100% sarei costretta a dare le dimissioni dalla __________ in quanto ho necessità di dovere lavorare a tempo pieno.

In questo caso, non potendo contare sul mio compagno poiché lavora anche lui e su mia madre per l'intera giornata, dovrei cercare un asilo nido dove poter portare mia figlia che ha un anno.

 

Questa situazione non la si può organizzare dall'oggi al domani in quanto bisogna trovare un asilo nido confacente e che sia disposto a prendere mia figlia. Il corso "tecniche ricerca impiego" che avrei dovuto frequentare iniziava pochissimi giorni dopo la comunicazione dell'URC di __________ e non c'era il tempo materiale per organizzarsi.

 

Contesto quindi la decisione di inidoneità al collocamento; infatti se trovassi lavoro al 100% lo accetterei per i motivi sopra indicati.

 

Chiedo pertanto che la decisione della Sezione del lavoro venga modificata poiché mi ritengo idonea al collocamento". (doc. _)

                               1.3.   L'autorità amministrativa, con la sua risposta di causa del 26 maggio 2003, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa ed ha, in particolare, osservato:

 

"  (…)

6. Nel proprio ricorso la signora __________ afferma di essere, per necessità, alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno e di essere disposta ad abbandonare l'attuale impiego a metà tempo a __________ presso la __________ a favore di un impiego a tempo pieno.

 

Ora, si osserva come la ricorrente, successivamente alla decisione d'inidoneità, abbia cambiato completamente versione rispetto a quanto dichiarato nel corso della sua audizione e nei suoi precedenti scritti. Infatti, dal verbale del 21 novembre 2002 risulta chiaramente che l'assicurata è sì alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno, ma non è disposta a lasciare l'attuale impiego a tempo parziale, desiderando unicamente trovare un lavoro da affiancare al suo attuale. Inoltre, interpellata circa la sua disponibilità ad accettare un impiego nella misura del 50% nonché il tipo e la situazione geografica dello stesso, la signora __________ ha dichiarato di essere sì disposta ad accettarlo, ma solamente se in fabbrica e nei pressi dell'attuale suo posto di lavoro a __________ ("Sì, limitatamente alla fabbrica'). Inoltre, riguardo ad una eventuale riassunzione a tempo pieno dell'assicurata presso la __________ a breve termine, nulla risulta dal verbale d'audizione e comunque lei stessa, con scritto 20 maggio 2003, dichiara non ipotizzabile per l'anno in corso una simile riassunzione (cfr. doc. _).

 

Per quanto riguarda la mancata partecipazione al corso TRI previsto a __________, va osservato quanto segue. AI momento della decisione d'inidoneità al collocamento della signora __________, la figlia, nata il __________ 2001 (cfr. doc. _), aveva poco più di undici mesi. La ricorrente sostiene nei suoi scritti di data 28 ottobre 2002 e 02 novembre 2002 di non poter partecipare, anche se obbligatorio, al corso TRI previsto al mattino a __________ dal 4 novembre al 20 dicembre 2002, in quanto ha una bambina piccola che ancora allatta e che non saprebbe a chi affidarla, poiché sua madre, che è anziana ed abita a __________, non se la sente di tenere la nipotina tutto il giorno e il suo compagno lavora. Ora, l'assicurata, successivamente alla sua audizione del 21 novembre 2002 e contraddicendosi con quanto sostenuto nel proprio gravame, ha prodotto una dichiarazione della madre circa la disponibilità di quest'ultima ad accudire la bambina durante tutta la giornata, dal lunedì al venerdì (doc. _). Visto quanto precede, i motivi addotti dalla signora __________ a sostegno della mancata partecipazione al corso TRI, peraltro obbligatoria, non sono sufficienti per giustificare il rifiuto del provvedimento inerente al mercato del lavoro. Del resto, alla luce della direttiva del Seco Maternità e assicurazione contro la disoccupazione (doc. _), se una partoriente, a partire dalla nona settimana e fino alla sedicesima settimana dopo il parto, deve essere disposta ad accettare un'occupazione o a partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, a fortiori deve esserlo quando ha superato questo periodo.

 

Si osserva inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell'atto ricorsuale, la stessa è stata avvertita della sua frequentazione al corso TRI, con inizio il 4 novembre 2002, in data 18 ottobre 2002 nel corso del colloquio di consulenza (cfr. doc. _), per cui la stessa aveva circa due settimane di tempo per prendere le necessarie disposizioni organizzative.

 

Va infine rilevato che le precisazioni contenute nel presente gravame circa la disponibilità della signora __________ a lasciare l'attuale impiego presso la __________ sono evidentemente prodotte e adattate ai fini della causa. Conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 263), in presenza di due versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99 Ws, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 in re M., non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

 

7.Visto quanto precede e segnatamente, considerato che la signora __________ non ha partecipato al corso TRI a __________, che i motivi personali indicati non sono sufficienti a legittimare la mancata frequentazione della misura assegnata, che l'assicurata non è disposta ad abbandonare il suo attuale impiego a tempo parziale presso la ditta __________, che si dichiara disposta ad accettare solo un impiego a tempo parziale da affiancare all'attuale lavoro, ma soltanto se si tratta di un lavoro in fabbrica e, in più, se può essere svolto nei pressi del suo impiego a __________, va concluso che la signora __________ non dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento e deve essere ritenuta inidonea al collocamento a far tempo dal 1. luglio 2002 (…)"

                                         (doc. _).

 

                               1.4.   In corso di causa, il TCA ha posto all'assicurata i seguenti quesiti:

 

"  (…)

 

nella procedura ricorsuale che la concerne, la invitiamo, ai fini dell'istruttoria di causa, a voler rendere verosimile che, qualora trovasse un'occupazione a tempo pieno, lei sarebbe effettivamente in grado, entro breve termine, di collocare sua figlia presso un asilo nido.

 

Voglia, d'altra parte, rispondere ai seguenti quesiti:

 

1. Per quale ragione, al momento in cui le è stata preannunciata l'iscrizione al corso TRI, lei non ha cercato un asilo nido a cui affidare sua figlia, preferendo rinunciare a prendervi parte?

 

2. Anteriormente al 1° luglio 2002, quando ancora lavorava al 100%, come si era organizzata per quanto riguarda la custodia di sua figlia durante il tempo di lavoro?

 

3. Attualmente lei controlla ancora la disoccupazione? Se no, a partire da quando?

 

(…)". (VII)

 

                                         __________ ha risposto nel seguente modo:

 

"  (…)

faccio seguito alla vostra lettera del 3 dicembre scorso e vi comunico che non controllo più la disoccupazione già dal mese di maggio 2003, da quando cioè sono stata dichiarata inidonea alla stessa.

 

Anteriormente al 1. luglio 2002, ho lavorato al 100% solo nei mesi di maggio e giugno 2002 (prima ero in maternità) e in quei due mesi mia figlia veniva curata in parte dal mio ex-compagno nonché padre della bambina, che in quel periodo lavorava solo parzialmente, e in parte da mia madre.

 

Per ciò che concerne la vostra domanda n. 1), vi rimando a quanto avevo già comunicato all'Ufficio Regionale di Collocamento in data 28.10.02, di cui vi allego copia, aggiungendo inoltre che la comunicazione che mi avvisava del corso mi era giunta solo pochi giorni prima dell'inizio dello stesso e trovare un asilo nido che accettasse mia figlia in così poco tempo risultava assai difficile.

 

Vi confermo che qualora dovessi trovare un lavoro a tempo pieno, dovrei essere in grado di poter collocare mia figlia in un asilo nido entro breve, visto che nel __________ ce ne sono diversi; bisogna comunque tenere presente che il costo di questi asili nido non è indifferente.

 

(…)". (VIII)

 

                                         Chiamata a prendere posizione in merito, la Sezione del lavoro, il 18 dicembre 2003, si è riconfermata nelle allegazioni e conclusioni di cui alla propria risposta di causa (X).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                                2.2   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 2 dicembre 2002).

                                         Pertanto, in casu, visto che la fattispecie si riferisce ad un periodo (l'assicurata è stata dichiarata inidonea al collocamento a contare dal 1° luglio 2002) anteriore all'entrata in vigore della LPGA, si applicano le norme valide fino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).

 

                               2.4.   L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 p. 146; DLA 2000 consid. 1a p. 158; DLA 2000 p. 18; DLA 1998 consid. 3a p. 101-102, DLA 1998 consid. 1a p. 265, DLA 1995 p. 173, DLA 1995 p. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a p. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 p. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Verlag, Zurigo 1984, p. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58; DTF 123 V 214, consid. 3, pag. 216; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, p. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217 e G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. P. Haupt, Berna, 1987, vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza federale, la nozione di idoneità al collocamento quale presupposto per riconoscere il diritto a prestazioni, non consente graduazioni

                                         O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

 

                               2.6.   Nel caso concreto, dalle tavole processuali emerge che __________, dal 1° marzo 1994 al 30 giugno 2002, ha lavorato a tempo pieno alle dipendenze della ditta __________, in qualità di operaia (cfr. doc. _).

                                         Quindi, a far tempo dal 1° luglio 2002, essa è rimasta sempre alle dipendenze della succitata ditta, ma con un contratto di lavoro a metà tempo (precisamente, 5 giorni alla settimana, dalle 12.45 alle 16.45, cfr. doc. _).

 

                                         In data 1° luglio 2002, l'assicurata si è iscritta al collocamento alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale operaia di fabbrica (cfr. doc. _).

 

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002, la collocatrice ha preannunciato a __________ che sarebbe stata iscritta ad un corso di tecnica e ricerca di impiego (TRI), organizzato dalla ditta __________, durante il periodo 4 novembre-20 dicembre 2002 (cfr. doc._).

                                         La partecipazione della ricorrente al corso di perfezionamento è stata formalizzata con decisione del 21 ottobre 2002 (cfr. doc. _).

 

                                         Con scritto del 28 ottobre 2002, __________ ha chiesto di essere esentata dal partecipare al corso TRI, non sapendo a chi lasciare la figlia di 11 mesi (cfr. doc. _). Tale richiesta è stata ribadita il 2 novembre 2002 (cfr. doc. _).

 

                                         L'autorità amministrativa, con decisione del 2 dicembre 2002, ha ritenuto l'insorgente inidonea al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2002 (doc. _).

 

                                         Prima di emanare tale provvedimento, il 21 novembre 2002, la Sezione del lavoro ha sentito __________, con riferimento alla comunicazione 4 novembre 2002 dell'URC di __________ (cfr. doc. _), con lo scopo precipuo di verificare la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. _, p. 1: "Comunicazione relativa a sanzione no. __________ (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI) del 4 novembre '02. L'assicurata viene anche sentita in base agli art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15, art. 85 cpv. 1 lett. d LADI").

 

                                         Al riguardo, il TCA constata che l'amministrazione, sentendo personalmente l'assicurata il 21 novembre 2002, le ha dato la possibilità di esprimersi prima di pronunciare l'inidoneità al collocamento.

                                         Di conseguenza la Sezione del lavoro ha ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente sancito dalla Costituzione federale (cfr. art. 29 cpv. 2 Cst.), nel caso specifico dall'art. 24 cpv. 2 OADI, il quale prevede che il servizio competente prima di emanare una decisione sull'idoneità al collocamento dà all'assicurato la possibilità di esprimersi, e in modo più esteso dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 130 segg.= SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37).

 

                               2.7.   Con l'impugnata decisione, la Sezione del lavoro ha dichiarato l'assicurata inidonea al collocamento, "… visto che al mattino non è disponibile per il mercato del lavoro per ragioni personali, mentre al pomeriggio non è collocabile in quanto impegnata con un'occupazione che non intende lasciare" (doc. _).

 

                                         Con il proprio ricorso del 30 dicembre 2002, __________ ha invece fatto valere di avere dichiarato di non essere disposta a lasciare l'attuale sua occupazione siccome "… potrebbe prospettarsi una mia riassunzione a tempo pieno a breve termine". Essa ha, d'altra parte, affermato che, qualora trovasse un lavoro a tempo pieno, sarebbe pronta ad abbandonare la ditta __________ ed a cercare un asilo-nido dove collocare sua figlia (cfr. _).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che, così come ha pertinentemente sottolineato l'autorità convenuta (cfr. V, p. 4 in fine), l'assicurata non si è sempre mostrata coerente nelle dichiarazioni fatte a proposito della sua disponibilità ad accettare un impiego a tempo pieno.

 

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002, all'annuncio che sarebbe stata a breve termine inserita in un corso TRI, __________ ha risposto affermando di avere qualche problema in relazione all'affidamento di sua figlia e, d'altra parte, che sua madre, che già si occupava della bambina i pomeriggi, non sarebbe stata in grado di tenerla anche il mattino (cfr. doc. _).

                                         Dopo avere ricevuto la decisione di partecipazione al corso TRI presso la __________, la ricorrente, in data 28 ottobre 2002, ha chiesto alla propria collocatrice di esserne esentata poiché, citiamo: "… ho una bambina piccola che ancora allatto; inoltre, anche se dovessi fare a meno di allattarla, non ho nessuno che me la possa tenere, infatti il mio compagno lavora e mia madre abita a __________ ". A proposito di sua madre, l'assicurata ha evidenziato il fatto che essa è anziana e che "… non se la sente di tenere la bambina tutto il giorno" (cfr. doc. _).

                                         Il tenore di questo scritto è stato esplicitamente confermato dall'assicurata stessa, il 2 novembre 2002 (cfr. doc. _: "…, confermo quanto già esposto nella mia del 28.10.02; infatti non mi è assolutamente possibile partecipare al corso sopra indicato per i motivi già citati" - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         In occasione della sua audizione da parte della Sezione del lavoro - audizione predisposta a seguito della comunicazione 4 novembre 2002 dell'URC di __________ (cfr. doc. _) - __________ ha affermato, in un primo tempo, di essere alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale operaia di fabbrica, di non essere disposta a lasciare il suo posto di lavoro presso la ditta __________ e di essere perciò alla ricerca di un'attività da "affiancare" a quest'ultima, di essere disponibile a lavorare, dal lunedì al venerdì, dalle 8°° alle 17°° e, al riguardo, di non presentare alcun impedimento in relazione alla sua situazione familiare (doc. _, p. 1).

                                         In un secondo tempo, l'insorgente ha tuttavia ammesso che, qualora lavorasse anche al mattino, la bambina dovrebbe tenerla sua madre oppure, in alternativa, dovrebbe fare capo ad un asilo-nido, ma di non essersi ancora organizzata in tal senso.

                                         Inoltre, alla domanda a sapere "quando è disponibile per adempiere alla sua disponibilità di lavorare al 100%", __________ ha risposto, citiamo: "… a dipendenza dove è il posto; se il posto è vicino a quello dove lavoro è più facile, ma se il posto fosse lontano da dove attualmente lavoro, allora sarebbe più difficile organizzarmi".

                                         La ricorrente ha, per finire, dichiarato di ribadire il contenuto delle sue lettere 28 ottobre e 2 novembre 2002 (doc. _, p. 2: "In merito alle dichiarazioni del 2 novembre che ribadiscono quanto espresso nella lettera del 28 ottobre '02, cosa ha da dire? Adr.: ribadisco quanto affermato nelle lettere").

 

                                         In data 28 novembre 2002, l'amministrazione ha ricevuto una dichiarazione della madre dell'assicurata, __________, ai termini della quale essa sarebbe disponibile ad accudire sua nipote, dal lunedì al venerdì, dalle 8°° alle 17°° (doc. _).

 

                                         Con il proprio ricorso, l'insorgente ha segnatamente fatto valere che, qualora trovasse un'occupazione a tempo pieno, si licenzierebbe dal suo attuale posto di lavoro. In tal caso - non potendo contare né sul suo compagno, né su sua madre (per l'intera giornata) - essa si vedrebbe costretta ad affidare la sua bambina ad un asilo-nido (cfr. I).

 

                                         Infine, con scritto del 20 maggio 2003, __________ ha comunicato alla Sezione del lavoro che la prospettiva di essere riassunta a tempo pieno dalla ditta __________ non si è, nel frattempo, concretizzata (doc. _).

 

                                         Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, p. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189; cfr., pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

 

                                         In applicazione del succitato principio, a mente di questa Corte, ci si deve fondare su quanto l'assicurata ha dichiarato in occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002 (doc. _), rispettivamente, nella sua lettera del 28 ottobre 2002 (doc. _), il cui contenuto è peraltro stato esplicitamente confermato il 2 novembre successivo (doc. _).

                                         Del resto, va osservato che, al termine della sua audizione davanti ad un funzionario della Sezione del lavoro, __________ ha ribadito, di nuovo, il tenore dei suoi scritti del 28 ottobre e del 2 novembre 2002 (cfr. doc. _, p. 2 in fine).

                                         Infine, ancora in sede di ricorso 30 dicembre 2002, essa ha indicato che, nel caso in cui trovasse un posto di lavoro al 100%, citiamo: "… non potendo contare sul mio compagno poiché lavora anche lui e su mia madre per l'intera giornata, dovrei cercare un asilo nido dove poter portare mia figlia che ha un anno" (cfr. I).

 

                                         Alla luce di quanto precede, appare inaffidabile quanto l'insorgente medesima ha dichiarato nella prima parte della sua audizione del 21 novembre 2002, ossia che essa sarebbe disponibile a lavorare, dal lunedì al venerdì, dalle 8°° alle 17°° e, al proposito, che non presenterebbe alcun impedimento di carattere familiare (cfr. doc. _, p. 1).

                                         Parimenti inattendibile è la dichiarazione, non datata e consegnata alla Sezione del lavoro il 28 novembre 2002, sottoscritta dalla madre dell'assicurata, secondo cui essa sarebbe pronta a prendersi cura della nipote, dal lunedì al venerdì, dalle 8°° alle 17°° (cfr. doc. _). Del resto, il contenuto di tale dichiarazione è stato smentito dall'assicurata stessa, la quale nel suo ricorso del 30 dicembre 2002 ha affermato di non poter contare su sua madre per l'intera giornata (cfr. consid. 1.2.).

                                         Pertanto, questo Tribunale ritiene di potere concludere che, qualora la ricorrente reperisse un impiego a tempo pieno, né la madre, né tantomeno il compagno, giacché anch'egli lavora a tempo pieno, potrebbero occuparsi, sull'arco dell'intera giornata, della sua bambina di 11 mesi (al momento in cui è stata emanata la decisione di inidoneità).

                                         D'altronde, prova ne sia la circostanza che, dopo il parto, trascorso il periodo di congedo maternità, l'assicurata ha potuto lavorare a tempo pieno per soli due mesi (maggio e giugno 2002), per la precisione fintantoché il suo compagno ha avuto un'attività a tempo parziale (cfr. VIII: "Anteriormente al 1. luglio 2002 ho lavorato al 100% solo nei mesi di maggio e giugno 2002 (prima ero in maternità) e in quei due mesi mia figlia veniva curata in parte dal mio ex-compagno nonché padre della bambina, che in quel periodo lavorava solo parzialmente, e in parte da mia madre" - la sottolineatura è del redattore).

 

                               2.8.   In più di un'occasione, __________ ha evocato l'intenzione di affidare sua figlia ad un asilo nido, nel caso in cui trovasse un'occupazione a tempo pieno (cfr., ad esempio, I: "In questo caso, non potendo contare sul mio compagno poiché lavora anche lui e su mia madre per l'intera giornata, dovrei cercare un asilo nido dove poter portare mia figlia che ha un anno").

 

                                         Secondo la giurisprudenza (cfr. STCA del 16 settembre 1998 nella causa M.D.S., inc. __________e STCA del 7 gennaio 1998 nella causa J., inc. __________, entrambe menzionate in D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), la disponibilità di una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa persona mentre si trova ancora in disoccupazione.

                                         Nell'ambito di una recente procedura dinanzi al TCA (inc. n. __________), quest'ultimo ha peraltro appurato che la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro é conforme alla suevocata giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito), così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di una nuova occupazione.

 

                                         Nel caso di specie, è vero che dall'assicurata non si può pretendere che abbia preventivamente sottoscritto un contratto con un asilo nido, nell'evenienza in cui trovasse un nuovo impiego a tempo pieno.

                                         Questa Corte constata nondimeno che, al di là delle parole, l'assicurata non ha compiuto il benché minimo passo concreto, atteggiamento che fa dubitare circa la sua reale volontà di affidare la figlia a terzi qualora ve ne fosse la necessità.

 

                                         Da un canto, nonostante, in occasione del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2002 (cfr. doc. _), fosse stata esortata dalla sua collocatrice ad organizzarsi in modo tale da poter partecipare al prospettato corso TRI (e, più in generale, in modo da poter accettare entro breve termine un'eventuale occupazione assegnatale), la ricorrente ha finalmente preferito rinunciare a prendervi parte.

                                         Interpellata dal Tribunale in merito ai motivi che l'hanno spinta a rifiutare il citato provvedimento inerente al mercato del lavoro piuttosto che cercare una sistemazione per sua figlia presso un asilo nido (cfr. VII, quesito n. 1), __________ ha dichiarato che, citiamo: "… la comunicazione del corso mi era giunta solo pochi giorni prima dell'inizio dello stesso e trovare un asilo nido che accettasse mia figlia in così poco tempo risultava assai difficile" (VIII).

                                         In realtà, le tavole processuali dimostrano che l'assicurata era stata avvertita già il 18 ottobre 2002 che sarebbe stata iscritta al corso TRI del 4 novembre 2001 (cfr. doc. _), di modo che essa, se solo lo avesse voluto, avrebbe avuto il tempo per reperire un posto presso un asilo nido.

 

                                         D'altro canto, anche quando le è stato chiesto di rendere verosimile che, qualora trovasse un'occupazione a tempo pieno, sarebbe effettivamente in grado, entro breve termine, di collocare sua figlia presso un asilo nido (cfr. VII), la ricorrente non è andata oltre l'affermare che nella regione di __________ ve ne sono diversi, di modo che non dovrebbe avere difficoltà a trovare un posto per la piccola (cfr. VIII).

                                         __________ non ha pertanto neppure fatto valere di avere preso contatto, anche soltanto a titolo informativo per verificare la possibilità di collocare sua figlia ed i tempi entro i quali ciò potrebbe avere luogo, con l'uno o l'altro degli asili nido esistenti nel __________.

 

                                         Sempre nelle risposte che ha fornito a questo Tribunale l'11 dicembre 2003, l'insorgente ha sottolineato che, citiamo: "… il costo di questi asili nido non è indifferente" (cfr. VIII).

                                         Tale sua affermazione consente di supporre che anche l'aspetto economico non sia estraneo alla totale inattività palesata dall'assicurata.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, a mente del TCA, la Sezione del lavoro a giusta ragione ha stabilito che __________ è inidonea al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2002.

                                         La decisione impugnata va quindi confermata.

 

                               2.9.   A titolo abbondanziale va ricordato che nel Cantone Ticino, a sostegno delle famiglie, vige la Legge sugli assegni di famiglia, la cui prima revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2003, per quanto riguarda gli assegni di base, e il 1° febbraio 2003 relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 p. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 p. 24 segg.; Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della LAF).

 

                                         In particolare, l'assegno integrativo è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata, indipendentemente, quindi, dalla qualifica o non qualifica professionale, ed è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 24, 25 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, p. 11) e fino al massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC, corrispondenti dal 1° gennaio 2003 a fr. 8'260.-- per il primo e il secondo figlio; fr. 5'506.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'753.-- per ogni altro figlio (cfr. art. 27 LAF).

                                         Giusta l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, p. 124-125).

 

                                         L'assegno di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett. a e 32 cpv. 1 lett. a LAF).

                                         Esso permette, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. d e 32 cpv. 1 lett. d LAF), di coprire il costo dell'intera famiglia durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio, garantendo un reddito minimo (cfr. art. 33 LAF).

                                         Questo assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).

 

                                         Questi due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, p. 11).

                                         Il principio di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non raggiungono un determinato reddito.

 

                                         Le modalità di calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia sono stabilite, dal 1° febbraio 2003, dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 p. 13 segg.).

 

                                         Di conseguenza, l'assicurata è invitata, se non vi ha già provveduto, a inoltrare la relativa domanda alla Cassa cantonale assegni familiari tramite lo sportello regionale Laps (cfr. art. 12 e 19 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti