Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2003.99

 

FS/DC/td

Lugano

10 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2003 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 novembre 2003 emanata da

 

Cassa CO1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 27 giugno 2003 RI1 ha inoltrato una "Domanda d'indennità per insolvenza" (cfr. doc. 8).

                                         In particolare l'assicurato ha computato l'acconto di fr. 1'000.--, versatogli il 6 giugno 2003 (cfr. doc. F), integralmente a deduzione della tredicesima mensilità dovutagli per l'anno 2003.

                                         Dagli atti risulta infatti che l'assicurato ha contestato i conteggi con i quali la Cassa CO1 ha invece considerato l'importo di fr. 1'000.-- quale acconto sul salario del mese di aprile 2003 e non sulla tredicesima dovuta per il medesimo anno (cfr. doc. C).

 

                                         Con decisione del 29 agosto 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha stabilito che:

 

"  (…)

La richiesta d'indennità per insolvenza presentata a seguito della moratoria concessa alla ditta __________ è riconosciuta nella misura massima di fr. 11'763.70. L'acconto di fr. 1'000.- netti viene computato sul salario dovuto per aprile 2003 e non, come richiesto, sulla tredicesima mensilità.

 

Fattispecie e motivi:

 

L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo determinante per il calcolo dei contributi (art. 3). Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

 

Chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.

 

Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulta dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

 

Nel suo caso il datore di lavoro ha segnalato che l'acconto di fr. 1'000.- andava a parziale copertura della tredicesima, ma non avendo saldato interamente tale debito la nostra Cassa ha imputato l'acconto, secondo l'art. 87 CO, al debito più vecchio, ossia il salario di aprile 2003.

(…)." (cfr. doc. 4)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione inoltrata dall'assicurato, rappresentato dalla RA1 (cfr. doc. 3), la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la propria decisione del 29 agosto 2003 (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo rappresentante ha chiesto che:

 

                                         "1.  Il ricorso è accolto.

 

                                          2.  La decisione 13.11.2003 della Cassa CO1 è annullata. L'acconto di fr. 1'000.-- versato al ricorrente il 6 giugno 2003, è computato sulla tredicesima mensilità 2003.

 

                                          3.  Protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 4)

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha addotto che:

 

"  (…)

1) Il ricorrente alle dipendenze della ditta __________ di __________, in      qualità di autista, dal 1.8.1998.

 

2) Con decreto del 16 giugno 2003, il Segretario assessore del Distretto di __________ ha concesso una moratoria a scopo di concordato, della durata di sei mesi, alla ditta __________.

 

3) Al momento della concessione della moratoria i lavoratori vantavano dei crediti salariali.

Tramite il nostro sindacato è quindi stata inoltrata una domanda d'indennità per insolvenza, in data 27 giugno 2003, con la richiesta del versamento a favore della parte ricorrente, di un importo di fr. 12'358.55.

 

4) La Cassa CO1 ha riconosciuto la richiesta,     limitatamente ad un importo di fr. 11'763.70.

La differenza deriva dal fatto che la cassa ha computato un acconto di fr. 1'000.-, versato il 6 giugno 2003, sullo stipendio di aprile 2003 e non sulla tredicesima, come chiaramente indicato sulla ricevuta del versamento.

 

5) La Cassa CO1 motiva questa sua decisione riferendosi all'art. 87 del CO che, al capoverso 1 recita:

 

"Ove non sussista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima."

 

Con un singolare ragionamento, la Cassa ritiene che l'acconto, non avendo estinto interamente il debito (nel nostro caso la tredicesima mensilità), si debba imputare sul debito più vecchio e quindi, sempre secondo la cassa, sul salario di aprile 2003.

 

6) Non condividiamo evidentemente il ragionamento della Cassa. Un acconto, per sua stessa definizione, non estingue evidentemente un debito; partendo da questo presupposto la cassa non può imputare l'acconto ad un altro debito, che ritiene più vecchio, ma che pure non estingue.

 

7) Nel presente caso ci sembra che sia applicabile l'articolo 86 cpv. 1          del CO che recita:

 

"Chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare"

 

Sulla ricevuta del 6 giugno 2003 (Doc. F) risulta chiaramente che l'acconto di fr. 1'000.- è sulla tredicesima mensilità per l'anno 2003. Non si comprende quindi per quel motivo la Cassa fa riferimento all'art. 87 del CO (Ove non sussista una valida dichiarazione…).

 

8) Bisogna pure far osservare che la tredicesima mensilità è parte integrante della retribuzione e viene maturata nella misura di 1/12° del salario mensile per ogni mese lavorato. Non esiste nessuna disposizione che indica come la stessa debba venir versata solo alla fine di un anno o alla fine del rapporto di lavoro. È solo consuetudine che la tredicesima sia versata, nella maggior parte dei casi, contemporaneamente con il salario del mese di dicembre.

Per i dipendenti della __________ non esiste un contratto collettivo, e nemmeno individuale, che specifica come deve venir versata la tredicesima. La stessa può quindi essere versata a diverse scadenze, anche mensilmente. Ad un dipendente della ditta, __________, la tredicesima viene versata mensilmente (Doc. G).

 

Il ragionamento della cassa che ritiene il debito del salario di aprile 2003 più vecchio della tredicesima mensilità maturata, anche se alla luce di quanto indicato in precedenza non ha più alcuna rilevanza, risulta pure essere errato.

(…)" (cfr. doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 1° dicembre 2003 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

 

"  (…)

In data 27 giugno 2003, a seguito della moratoria concessa alla ditta __________, il signor RI1 ha inoltrato richiesta di indennità per insolvenza. A quel momento il datore di lavoro era debitore di un importo complessivo di fr. 12'358.55 dovendo ancora pagare il salario dal 1° aprile 2003 al 15 giugno 2003, la quota parte di tredicesima maturata al 15 giugno 2003 ed i giorni di vacanza non goduti.

 

Dai documenti trasmessi (vedi conteggio del 25 giugno 2003) risultava che il datore di lavoro sul dovuto aveva effettuato un acconto di fr. 1'000.- sull'importo della tredicesima.

 

La Cassa ha riconosciuto un'indennità per insolvenza di complessivi fr. 11'763.70 lordi dai quali ha trattenuto i contributi delle assicurazioni sociali; il versamento netto al ricorrente ammonta a fr. 10'263.40.

 

Nel suo ricorso il patrocinatore dell'assicurato ritiene singolare il ragionamento fatto dalla Cassa che l'ha portata ad applicare l'art. 87 cpv. 1 CO quando invece alla fattispecie sarebbe applicabile l'art. 86 cpv. 1 CO.

Già in sede di opposizione il ricorrente, richiamando la sentenza del TCA del 7 febbraio 2003 in Re W.B, afferma che la Cassa applicava erroneamente quanto stabilito dall'art. 87 cpv. 1 CO; secondo quanto asserito lo stesso articolo non lasciava dubbi sul fatto che l'acconto doveva essere computato sulla tredicesima.

A nostro parere è il ricorrente a male interpretare quanto sancito dall'art. 87 cpv. 1 CO. Nel caso concreto il datore di lavoro ha richiesto che l'acconto di fr. 1'000.- andava a parziale copertura della tredicesima (= importo dovuto fr. 1'871.65), ma proprio perché si tratta solo di acconto (e quindi non estingue alcun debito), il datore di lavoro non ha la facoltà di stabilire quale debito egli intenda favorire. Il fatto che si tratti di un acconto è quindi di fondamentale importanza contrariamente a quanto asserito dal ricorrente.

 

In virtù dell'art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto, né una designazione risulta dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, tra più debiti scaduti a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

 

L'assicurato vanta quali crediti i salari per i mesi da aprile 2003 al 15 giugno 2003, la tredicesima mensilità (da gennaio 2003 al 15 giugno 2003) e le vacanze maturate da gennaio 2003 al 15 giugno 2003 e non godute (pari a 9 giorni).

 

Si prefiguravano due ipotesi:

 

1) i debiti del datore di lavoro sono scaduti (art. 87 cpv. 1 e 2 CO),

    perciò si dovrà determinare quale, tra essi, è quello scaduto prima;

2) tali debiti non sono scaduti (art. 87 cpv. 3 CO).

 

Al momento del versamento dell'acconto, meglio il 16 giugno 2003 (ndr. recte: il 6 giugno 2003 cfr. doc. F) (vedi distinta salari non percepiti fino al 15 giugno 2003), i salari dovuti per i mesi da aprile fino a metà giugno 2003 e la quota di tredicesima (dovuta pro rata temporis) erano già scaduti. Infatti secondo l'art. 323 cpv. 1 CO il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese, a meno che un termine più breve od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o CCL.

 

In merito alla tredicesima si precisa quanto segue. Dalla documentazione agli atti risulta che essa é stata conteggiata nel mese di dicembre (non è dato a sapere se essa venisse versata alla fine del mese o all'inizio) ed è pari all'ammontare di uno stipendio mensile. Se il contratto di lavoro non fosse giunto a termine il 15 giugno 2003, la tredicesima sarebbe giunta a scadenza in dicembre 2003.

 

Ai sensi dell'art. 322 d cpv. 2 CO se il rapporto di lavoro termina prima dell'occasione che dà luogo alla tredicesima, il lavoratore ha comunque il diritto ad una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto. In casu il diritto alla tredicesima non è in discussione, va però stabilito quando esso viene a scadere.

L'art. 339 cpv. 1 CO sancisce che con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.

 

La tredicesima (convenuta senza condizioni né riserve) è parte del salario annuale (cfr. Brunner/Bühler/Wäber, Commentaire du contrat de travail, 2° ed., ad art. 322 d, pag. 54) e come tale è un credito che deriva dal rapporto di lavoro ai sensi del citato capoverso. Nel caso concreto il contratto di lavoro è terminato anticipatamente e dunque il lavoratore ha diritto ad una quota proporzionale della tredicesima e tale credito è esigibile nel momento in cui il contratto di lavoro termina, ossia il 15 giugno 2003. Quando l'acconto è stato versato esso non era perciò già scaduto.

 

In conclusione, alla fattispecie si applica all'art. 87 cpv. 1 CO, il quale sancisce che il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra i debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Il salario per il mese di aprile 2003 è fra i debiti, quello scaduto prima, ossia il 30 giugno 2003 (ndr. recte: il 30 aprile 2003) (…)." (cfr. doc. III)

 

                               1.5.   In data 9 gennaio 2004 il TCA ha chiesto alla Cassa di illustrare dettagliatamente il calcolo effettuato nel conteggio del 17 luglio 2003 e di spiegare esattamente come è giunta all'importo di fr. 1'354.40 quale parte 13ma, di fr. 1'229.40 quale parte Ferie/ri e di fr. 9'179.90 quale stipendio (cfr. doc. V).

 

                                         Con lettera del 13 gennaio 2004 la Cassa ha così risposto al TCA:

 

"  In risposta alla vostra richiesta del 9 gennaio 2004 vi comunichiamo quanto segue:

 

stipendio fr. 9'179.90 (acc.to 1000.00 netto + ded. AVS 6.55% = 1000.00 : 93.45 x 100 = acconto lordo 1070.10):

aprile 2003 fr. 4100.00 ./. acconto 1070.10         fr.      3029.90

maggio 2003                                                         fr.      4100.00

giugno 2003 (fino al 15) fr. 4100.00 : 30 x 15 giorni        fr.      2050.00

 

tredicesima fr. 1354.40:

febbraio 2003  dal 16.02 al 28.02 (13 giorni)

fr. 4100.00 : 28 x 13 : 12                                                                 fr.        158.65

marzo, aprile, maggio 2003 (3 mesi) fr. 4100.00:12x3 fr.      1024.95

giugno 2003 (fino al 15) fr. 4100.00 : 30 x 15 : 12                 fr.        170.80

 

vacanze fr. 1229.40

7 giorni (vedi dichiarazione datore del 15.06 + insinuazione

al commissario del 25.06.03)                                                           fr.      1229.40"

(cfr. doc. VI)

 

                               1.6.   I doc. V e VI sono stato notificati all'assicurato (cfr. doc. VII) che, tramite il suo rappresentante, ha puntualizzato che "(…) In merito al conteggio non abbiamo nulla da obiettare, se si esclude la contestazione del computo dell'acconto sullo stipendio di aprile 2003 e non sulla tredicesima mensilità, che è oggetto del ricorso. (…)." (cfr. doc. VIII).

 

                               1.7.   Con scritto del 20 luglio 2004 il TCA ha posto alla Cassa la seguente domanda:

 

"  (…)

ai fini del giudizio vogliate, per cortesia e entro il termine di 5 giorni, indicarci precisamente e chiaramente (ad esempio allestendo e spiegando il nuovo conteggio) come si modificherebbe il calcolo dell'indennità per insolvenza da voi riconosciuta all'assicurato nell'ipotesi in cui l'importo di fr. 1'000.-- fosse considerato quale acconto sulla tredicesima mensilità dell'anno 2003.

(…)." (cfr. doc. IX)

 

                                         Con lettera del 22 luglio 2004 la Cassa ha risposto al TCA quanto segue:

 

"  (…)

Come da vostro scritto, in allegato inviamo una tabella con il calcolo secondo la vostra richiesta.

 

Per chiarezza facciamo notare che l'acconto netto di fr. 1'000.-- viene da noi trasformato in lordo (è fr. 1'070.10).

 

Il salario del mese di aprile 2003 verrebbe pagato interamente mentre la tredicesima per i primi 3 mesi del 2003 verrebbe coperta da parte dell'acconto (341.65 x 3 = 1'024.95). Il resto dell'acconto (1'070.10 - 1'024.95 = 45.15) verrebbe scalato dalla quota parte del mese di aprile 2003 (341.65 - 45.15 = 296.50).

(…)." (cfr. doc. X)

 

                                         Questa la tabella prodotta dalla Cassa:

 

 

 

2003

 

tredicesima arretrata

13a ./.

acconto 1'070.10

 

gennaio

-

341.65

-

-

febbraio

-

341.65

-

-

marzo

-

341.65

-

239.05

aprile

4'100.00

341.65

296.50

396.15

maggio

4'100.00

341.65

341.65

396.15

giugno 1-15

2'050.00

170.85

170.85

198.05

 

 

 

 

 

Totali

    10'250.00

 

809.00

     1'229.40

 

 

                                         I doc. IX e X con il relativo allegato sono stati notificati all'assicurato per conoscenza con possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte (cfr. doc. XI)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 14 giugno 2004 nella causa S., C 297/03; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 13 novembre 2003 che ha confermato una decisione del 29 agosto 2003 con la quale all'assicurato è stato riconosciuto un importo di fr. 11'763.70 quale indennità per insolvenza per il periodo dal 16 febbraio al 15 giugno 2003), nel caso presente si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

 

                                         a.   il loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

                                         b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le spese o

                                         c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

 

                                         Ai sensi dell'art. 58 LADI, nella versione qui applicabile, in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni riferite al fallimento sono applicabili per analogia.

                                         Ciò significa che la concessione di una moratoria concordataria apre il diritto all'indennità per insolvenza e che l'assegnazione di dette indennità non è in tal caso subordinata alla realizzazione rispettivamente all'omologazione di un concordato (cfr. DTF 123 V 106 e la Circolare UFIAML concernente l'indennità per insolvenza, pag. 3).

 

                                         Secondo l'art. 58 LADI (versione in vigore dal 1° luglio 2003; cfr. RU N. 25 1 luglio 2003, 1828-1851; in concreto non applicabile; cfr. consid. 2.1) in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni riferite al fallimento sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa.

                                         Al riguardo del nuovo tenore dell'art. 58 LADI nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

"  La nuova formulazione è intesa a evitare che l’assicurazione contro la disoccupazione debba pagare due volte l’indennità per lo stesso assicurato in caso d’insolvenza qualora il concordato sia stato approvato.

Visto che il concordato è approvato soltanto se i crediti privilegiati (salariali) sono garantiti, la moratoria concordataria concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, quale elemento scatenante l’indennità in caso d’insolvenza, soltanto nella misura in cui il concordato non giunge a buon fine e in cui la moratoria finisce in un fallimento. In effetti, se il concordato è approvato, i lavoratori o eventualmente la cassa di disoccupazione se ha versato l’indennità in caso d’insolvenza vedranno onorati i loro crediti privilegiati. Per contro, se la moratoria termina in fallimento, e se il lavoratore continua a lavorare, non solo sarà messo in pericolo il pagamento dei crediti ma il fallimento aprirà un secondo diritto all’indennità in caso d’insolvenza. Il differimento della dichiarazione di fallimento ha gli stessi effetti della moratoria concordataria.

I casi di doppio versamento dell’indennità in caso d’insolvenza si verificano sempre nelle situazioni in cui il datore di lavoro si trova in difficoltà finanziarie tali da non più essere in grado di uscirne con i propri mezzi e in cui le autorità competenti autorizzano la moratoria concordataria o il differimento della dichiarazione di fallimento benché i crediti privilegiati dei lavoratori non siano coperti. Il complemento apportato all’articolo 58 garantisce che, in tali situazioni, l’assicurazione non dovrà pagare due volte l’indennità in caso d’insolvenza.

 

                               2.3.   L'art. 52 LADI, nella versione qui applicabile, regola l'estensione dell'indennità.

                                         Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 1. Sono considerati salari anche gli assegni dovuti.

                                         Secondo il cpv. 2 dell'art. 52 LADI i contributi alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.

 

                                         Secondo l'art. 52 cpv. 1 LADI (versione in vigore dal 1° luglio 2003; cfr. RU N. 25 1 luglio 2003, 1828-1851; in concreto non applicabile; cfr. consid. 2.1), l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2. Sono considerati salari anche gli assegni dovuti.

 

                                         Riguardo all'impossibilità di riconoscere il diritto all'indennità per insolvenza per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e circa il nuovo tenore dell'art. 52 cpv. 1 LADI vedi pure la decisione del TFA del 2 aprile 2004 nella causa C., C 287/02.

 

                                         Sulla base della delega generale di cui all'art. 109 LADI il Consiglio federale ha emanato l'art. 76 OADI che, quale disposizione esecutiva, così regola i "Contributi alle assicurazioni sociali":

 

"  1La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):

 

a. all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;

 

b. all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente;

 

c. alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del datore di lavoro.

 

2L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

 

3La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

 

4Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

 

5L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni."

 

                                         Dunque nella domanda d'indennità per insolvenza i crediti / pretese salariali (cfr. doc. B punto 15) vanno indicati al lordo.

 

                               2.4.   Il TCA rileva innanzitutto che, anche alla luce delle spiegazioni fornite in merito (cfr. consid. 1.5), il calcolo effettuato dalla Cassa per fissare l'importo di fr. 11'763.70 riconosciuto all'assicurato quale indennità per insolvenza è nel suo principio corretto.

                                         Del resto anche l'assicurato, invitato a prendere posizione sulle spiegazioni fornite dalla Cassa al TCA circa il conteggio del 17 luglio 2003 (cfr. doc. VII) ha dichiarato che: "(…) In merito al conteggio non abbiamo nulla da obiettare, se si esclude la contestazione del computo dell'acconto sullo stipendio del mese di aprile 2003 e non sulla tredicesima mensilità (…)." (cfr. doc. VIII).

 

                                         Oggetto del contendere è dunque unicamente la questione a sapere se l'acconto di fr. 1'000.--, versato all'assicurato il 6 giugno 2003 (cfr. doc. F), va computato sul salario del mese di aprile 2003 o sulla tredicesima del 2003.

 

                                         In tale contesto va ricordato che il diritto ad una parte della tredicesima mensilità viene maturato dopo ogni mese di lavoro e che la tredicesima costituisce un elemento del salario annuo versato in modo differito (cfr. DTF 109 II 447 Brunner / Bühler / Wäber, Commentaire du contrat de travail, 2° ed., ad art. 322 d, pag. 54).

 

                                         Con la "distinta salari non percepiti al 15.06.03" (cfr. doc. 10), da lui allestita, l'ex datore di lavoro ha riconosciuto i seguenti importi quali debiti nei confronti dell'assicurato:

 

                                         - fr. 10'250.--        quali salari per i mesi da aprile a metà giugno;

           - fr.      871.65      quale quota parte della tredicesima (fr. 1'871. 65 dedotto l'acconto di fr. 1'000) e

           - fr    1'229.40      per 9 giorni di vacanza non effettuati (fr. 136.60 x 9 = fr. 1'229.40).

 

                                         Questo è il tenore dello scritto del 6 giugno 2003 su carta intestata dell'ex datore di lavoro che attesta il versamento all'assicurato dell'importo di fr. 1'000.--:

 

"                                        RICEVUTA

 

Dichiaro di ricevere la somma di:

 

                                      Fr. 1'000.-- (mille)

 

quale acconto su XIII mensilità per l'anno 2003." (cfr. doc. F)

 

                                         Secondo l'art. 69 del Codice delle Obbligazioni (CO) il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l'intero credito sia liquido e esigibile (art. 69 cpv. 1 CO).

                                         Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta (cfr. art. 69 cpv. 2 CO).

 

                                         Gli articoli 86 e 87 CO regolano l'imputazione dei pagamenti in caso di più debiti.

                                         Secondo l'art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.

                                         Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

                                         Secondo l'art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

                                         Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cfr. art. 87 cpv. 2 CO).

                                         Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cfr. art. 87 cpv. 3 CO).

 

                                         La Cassa non ha ritenuto applicabile l'art. 86 CO perché, a suo dire, trattandosi solo del versamento di un acconto (fr. 1'000.-- contro una quota parte tredicesima riconosciuta per fr. 1'871.65; cfr. doc. F e 10), il datore di lavoro non avrebbe avuto la facoltà di stabilire quale debito egli intendeva soddisfare (cfr. doc. A e III).

 

                                         Precisa al proposito Weber, Berner Kommentar, Bd VI, ad Art. 86 OR N. 26:

 

"  Die Anrechnung darf nicht erfolgen an eine Schuld, die grösser ist als der bezahlte Betrag, weil es sich dann um eine Teilleistung handeln würde die der Gläubiger nicht anzunehmen braucht (OR 69).”

 

                                         Tuttavia, lo stesso autore, nel suo commento all'art. 69 CO (cfr. Berner Kommentar, Bd VI, ad Art. 69 OR N. 57), tra l'altro, rileva che:

 

"  Grundsätzlich kann der Schuldner bestimmen (OR 86 I), wie eine Leistung anzurechnen ist; entspricht die "Wahl" nicht den Vorstellungen des Gläubigers, hat er die Möglichkeit der Ablehnung der Teilleistung; nimmt er eine solche ohne Opposition an, ist - auf Grund seines Verhaltens - nach dem Vertrauensprinzip davon auszugehen, er sei mit der Anrechnung einverstanden (ZBJV 1938 302; SJZ 1959 91)."

 

                                         Nel caso concreto, come visto sopra, l'ex datore di lavoro ha indicato chiaramente che l'importo di fr. 1'000.-- era un acconto sulla tredicesima mensilità per l'anno 2003 (cfr. doc. F).

                                         Dal canto suo l'assicurato non solo non ha sollevato alcuna opposizione al riguardo. Egli, sottoscrivendo la "RICEVUTA" del 6 giugno 2003, ha accettato esplicitamente la volontà del suo ex datore di lavoro di voler effettuare un pagamento parziale versando un acconto sulla tredicesima mensilità dell'anno 2003.

 

                                         In simili circostanze il TCA deve concludere che nella presente fattispecie torna applicabile l'art. 86 cpv. 1 CO secondo il quale chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.

                                         Di conseguenza è a torto che la Cassa, applicando l'art. 87 CO, ha imputato l'acconto di fr. 1'000.-- sul salario del mese di aprile 2003.

 

                                         La giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (cfr. le STCA del 7 luglio 1997 nella causa B., 38.1997.34 e STCA del 7 febbraio 2003 nella causa B., 38.2002.75) va dunque precisata nel senso che, se il creditore accetta un pagamento parziale, è valida la dichiarazione con la quale il debitore dichiara quale debito intende soddisfare ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 CO.

 

                                         In simili condizioni il TCA deve dunque accogliere il ricorso e riformare la decisione impugnata nel senso che, come calcolato esattamente dalla Cassa nel conteggio prodotto sub doc. Xbis (cfr. consid. 1.7), la domanda d'indennità per insolvenza inoltrata dall'assicurato il 27 giugno 2003 è riconosciuta nella misura massima di fr. 12'288.40.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

                                         La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

                                         Chiamata a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1. Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr. 11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw. 2.2) - nur noch von beschränkter Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.

 

1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.

 

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

 

                                         Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).

 

                                         Visto il tenore della disposizione cantonale suenunciata e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA (cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D. I 665/03).

 

                                         Va inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (cfr. STFA del 15 ottobre 2003 nella causa S., B 27/01 e B 30/01; STFA del 30 settembre 1998 nella causa R., I 462/97; STFA del 3 febbraio 1998 nella causa P., I 7/97; STFA dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; DTF 122 V 278; circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia vedi pure STFA del 16 dicembre 2003 nella causa concernente C., K 140/01; STFA del 26 maggio 2003 nella causa M., C 98/02 e STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99) anche in assenza di una esplicita richiesta (cfr. DTF 118 V 139).

                                         Al proposito, il Tribunale Federale delle Assicurazione, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

 

"  Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)."

 

                                         In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato, rappresentato dalla RA1, fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

La decisione su opposizione del 13 novembre 2003 è annullata e riformata nel senso che la domanda d'indennità per insolvenza inoltrata dall'assicurato il 27 giugno 2003 è riconosciuta nella misura massima di fr. 12'288.40.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all'assicurato la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

 

 

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti