Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.14

 

rs/tf

Lugano

7 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2004 di

 

 

_RICO1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 gennaio 2004 emanata da

 

_CON1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                            in fatto

 

 

                                1.1.   Con decisione dell'11 dicembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso __________ per 8 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, a decorrere dal 1° dicembre 2003, argomentando:

 

"  Conformemente all'art. 17 cpv. 1 LADI rispettivamente 20 cpv. 1 lett. c OADI, l'assicurato che si annuncia al nostro Ufficio deve presentare le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

L'assicurato in questione, al momento della reiscrizione, non ha potuto fornire alcuna prova di tali sforzi nel periodo di disdetta di 2 mesi (ottobre/novembre) senza motivazione plausibile. Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata le ricerche devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (3 mesi). Nel caso di attività stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche di lavoro non solo nel periodo finale della stagione lavorativa, bensì tutto l'anno. Tutte le prove dei propri sforzi per trovare lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione." (doc. _)

 

                                1.2.   A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), l'URC, in data 19 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

 

                                1.3.   Contro tale decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

 

"  (…)

 

1.

Anche se nuovi elementi nel presente ricorso al TCA non vengono sostanzialmente apportati, schematicamente i fatti possono essere riassunti in questo modo.

Il signor __________ in data 15 settembre 2003 riceve dalla ditta per la quale lavorava dal 1999 un avviso verbale a non più ripresentarsi sul posto di lavoro. Il titolare dell'azienda per giustificare il licenziamento in tronco adduce motivi poco chiari. La ditta in questione fissa un termine di disdetta (facendolo passare per un licenziamento ordinario) con termine il 30 novembre 2003. Motivi questi che comunque sono ora oggetto di alcune istanze presso la pretura di __________ e saranno dunque trattate separatamente.

 

Prove: doc., testi, interrogatorio formale

 

2.

A seguito dell'avvenuto licenziamento il signor __________ in data 21.11.2003 si annuncia presso il comune di domicilio e 7 giorni più tardi presso la cassa disoccupazione __________ e allo stesso momento all'ufficio URC di __________.

L'ufficio URC di __________ sempre in data 28 novembre 2003 fissa la data di appuntamento per il primo incontro informativo con data 5 dicembre 2003 (doc. _).

Il Signor __________ si presenta alla data e all'ora indicate e con sorpresa si accorge che al termine dell'incontro che non era nemmeno incluso nella lista dei partecipanti (mancanza dell'ufficio URC di __________).

Disguido comunque che è stato subito sistemato seduta stante da una segretaria.

 

Prove: doc., testi, interrogatorio formale del responsabile dell'ufficio URC di __________.

 

3.

Nel corso del primo appuntamento con il collocatore (11.12.2003) presso l'ufficio URC di __________ (doc. _) il collocatore di turno chiede al ricorrente di documentare la ricerca di lavoro nel periodo di disdetta (ottobre-novembre 2003 che in totale dovevano ammontare almeno a 16 ricerche di lavoro ripartite però su 2 mensilità). Il ricorrente non potendo fornire le prove spiega seduta stante il motivo per il quale non era stato in grado di fornire la documentazione richiesta.

Il motivo alla base della mancanza era che "nulla poteva sapere fino all'incontro riferito di cui sopra" dato che il primo colloquio informativo sui diritti e doveri si era svolto in data 5 dicembre 2003.

 

Il funzionario di turno indica al ricorrente che, a seguito delle mancanze, verrà presa una decisione di sanzione seduta stante. Cosa che effettivamente avvenne.

 

Va detto comunque che la sanzione è già stata applicata al ricorrente deducendo dal conteggio di dicembre 2003 la somma di 8 giorni lavorativi e di 5 giorni  calcolati "d'ufficio" dalla cassa di pagamento __________.

Il tutto porta ad un totale di 13 giorni di penalità su 21.70 di diritto.

In cifre (sul salario assicurato di CHF 7'948.-) il ricorrente, con casa, famiglia e 2 figli, ha percepito CHF 3'062.-.

Tutto questo senza attendere l'eventuale decisione definitiva di un tribunale competente (doc. _).

 

L'ufficio regionale motiva la propria decisione invocando l'articolo 17 cpv. 1 LADI rispettivamente 20 cpv. 1 lett. c OADI e inoltre indica che l'assicurato in questione, al momento della reiscrizione, non ha potuto fornire alcuna prova cartacea degli sforzi intrapresi per cercare un posto di lavoro senza motivo plausibile nel periodo di disdetta (ottobre-novembre 2003) vedi (doc. _).

A tale proposito vale la pena evidenziare che il signor __________ ha dovuto beneficiare dell'ass. disoccupazione (reiscrizione) solo nel lontano 1992 per una durata di ca. 9 mesi a seguito del ritorno in Svizzera dopo un periodo di formazione all'estero e dunque non risulta un "routinier" dell'ass. disoccupazione.

 

4.

Quanto sopra indicato riassume la motivazione del presente ricorso in quanto si ritiene che una sospensione del diritto di indennità di 8 giorni a partire dal 01.12.2003 e inoltre 5 giorni supplementari calcolati d'ufficio dalla cassa __________ non sono assolutamente adeguati, in quanto non tengono in considerazione la buona fede del ricorrente e inoltre la situazione finanziaria famigliare.

 

In particolare il ricorrente fa osservare che solo in data 5.12.2003 e successivo 11.12.2003 è venuto a conoscenza dei diritti e doveri a cui è sottoposta la persona che si annuncia per la prima volta alla cassa disoccupazione vedi (Doc. _).

Inoltre a scanso di equivoci il ricorrente ha spiegato al collocatore in data 11.12.2003 che non era a conoscenza della legge in vigore (termini – diritti – doveri), che non aveva potuto fornire della documentazione cartacea degli sforzi intrapresi visto che l'ex datore di lavoro comunque pagava il proprio salario fino alla fine di novembre 2003 ed era per questo motivo che non aveva potuto documentare le ricerche di lavoro come richiesto dalla legge in vigore.

 

Prove: doc., testi, perizia, interrogatorio formale, si richiamano integralmente i documenti inerenti l'iscrizione all'ufficio URC di __________ e lo scambio di corrispondenza.

 

5.

Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a RCC 1983 pag. 195 consid. 3 RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106, DTF 119 V 307 consid. 3a, DTF 118 LA 254 consid. 4b; DTF 118 V76 consid. 7; DTF 117 1a 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 nr. 63, DTF 116 V 298ss; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., nr. 509, pag. 108-109; Haefliger, alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

 

1.-  l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e

      concreta.

 

2.-  essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.

 

3.-  la promessa deve essere propria a ispirare fiducia. Ciò significa che l'interessato, dato le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Da una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa, la cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

Inoltre l'informazione deve essere condizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime – almeno implicitamente, ma con chiarezza – che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden – Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 5a edizione, numero 75 b III b3);

 

4. L'informazione deve avere ridotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.

 

5. La legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 b 87 consid. 4c; 112V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una modifica dei regolamenti interni di una cassa).

 

La giurisprudenza applicabile in materia è in relazione con l'art. 4 v. Cost. (BTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223)." (Doc. _)

 

                                1.4.   L'autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 4 marzo 2004, ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

 

"  Con la contestata decisione l'Ufficio regionale di collocamento ha   sospeso l'assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per 8 giorni a contare dal 1° dicembre 2003 per non aver effettuato alcuna ricerca di lavoro durante il termine di disdetta "01.10.03-30.11.03" (cfr. doc. _).

 

In data 07 gennaio 2004 l'assicurato inoltra opposizione alla decisione di sanzione, la cui risposta gli veniva recapitata in data 21 gennaio 2004 (cfr. doc. _).

 

L'assicurato, si è iscritto in disoccupazione dal 1° dicembre 2003 alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno in qualità di direttore d'azienda, direttore degli acquisti, responsabile capovendita e gerente di succursale, avendo ricevuto disdetta scritta in data 17 settembre 2003, inoltre, è stato esonerato dall'obbligo di presentarsi c/o l'azienda da subito (cfr. doc. _).

 

Durante il primo colloquio di consulenza dell'11 dicembre 2003, domandammo all'assicurato se durante il termine di disdetta (ottobre-novembre 2003) aveva effettuato delle ricerche di lavoro. Il signor __________ confermava di non averle effettuate, in quanto non era a conoscenza sull'obbligo di dover svolgere delle ricerche per reperire una nuova occupazione essendo disoccupato dal 1° dicembre 2003. Non siamo pertanto entrati nel merito sul numero minimo di ricerche di lavoro da svolgere, non avendole effettuate.

 

Dopo avergli spiegato le direttive, mostrandogli la tabella delle sospensioni UCL parametri SECO, come pure l'opuscolo "alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza di D. Cattaneo", gli veniva confermata la sanzione contestata (cfr. doc. _).

 

Stando così le cose, si conferma quanto già espresso nella decisione di sanzione come pure nell'opposizione." (Doc. _)

 

 

                                          in diritto

 

                                          In ordine

 

                                2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).

 

                                          Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                          In virtù del fatto che in via di principio, le norme di procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

                                          La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

 

                                          L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

 

                                          Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

 

                                2.3.   La decisione impugnata del 19 gennaio 2004 è stata emanata dall'URC di __________.

                                          Gli URC, in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro tramite una direttiva interna dalla Sezione del lavoro, sono competenti a infliggere agli assicurati delle sospensioni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti e, in modo più generale, a sanzionare gli assicurati che non si attengono alle prescrizioni di controllo ai sensi dell'art. 17 LADI (cfr. la sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B. __________).

 

                                          Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha comunque già modificato il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art. 2a lett. e i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282). Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del 5 novembre 2003 del Consigliere federale __________ di cui all'inc. __________).

 

                                          La decisione impugnata è dunque stata emanata dall'autorità competente.

 

                                2.4.   Va, inoltre, rilevato che l'assicurato nell'atto ricorsuale ha segnalato che la sanzione gli era già stata applicata, "deducendo dal conteggio di dicembre 2003 la somma di 8 giorni lavorativi e di 5 giorni calcolati d'ufficio dalla cassa di pagamento __________ " (cfr. consid. 1.3.; doc. _).

                                          Ciò risulta effettivamente anche dal conteggio cartaceo relativo al mese di dicembre 2003 stilato dalla Cassa __________ di cui agli atti (cfr. doc. _).

 

                                          L'art. 54 cpv. 1 LPGA enuncia che:

 

                                         "Le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se:

 

           a.                          non possono più essere impugnate mediante opposizione o

                                        ricorso;

           b.                          possono ancora essere impugnate, ma l'opposizione o il ricorso

                                        non ha effetto sospensivo;

           c.                          l'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso è stato                                      revocato."

 

                                          La LADI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui essa risulta in casu applicabile (cfr. consid. 2.2.).

 

                                          Ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 LPGA una decisione è immediatamente esecutiva, allorché essa è cresciuta in giudicato formalmente e non è nulla. La possibilità di una riconsiderazione (art. 53 LPGA) o di una revisione (art. 17 LPGA) della decisione non ne esclude comunque l'esecutività. Inoltre, a determinate condizioni, il legislatore ha previsto che una decisione è esecutiva, benché non sia ancora passata in giudicato formalmente. Ciò si realizza nel caso in cui la relativa opposizione o ricorso non prevedono l'effetto sospensivo. Quest'ultimo caso costituisce un'eccezione, poiché nell'ambito delle assicurazioni sociali, le vie di ricorso ordinarie hanno, in linea di principio, l'effetto sospensivo (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, Ginevra 2003, ad art. 54, n. 5 e 6).

 

                                          Tuttavia va segnalato che soltanto se la decisione impugnata è di natura positiva il ricorso ha effetto sospensivo ex lege. Secondo la giurisprudenza del TFA, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, infatti, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una richiesta (cfr. DTF 123 V 39; RAMI 1997 pag. 157). Per contro in caso di un provvedimento di natura negativa possono entrare in linea di conto delle misure provvisionali positive (cfr. DTF 126 V 409; RAMI 1997 pag. 157 segg.; RCC 1991 pag. 521; DTF 117 V 186; RAMI 1983 Nr. 5282 pag. 91; RCC 1982 pag. 481; DTF 116 Ib 350).

                                          Decisioni negative sono provvedimenti mediante i quali un'istanza diretta all'accertamento, alla costituzione, alla modificazione o all'annullamento di diritti o di obblighi viene disattesa (cfr. DTF 123 V 39 consid. 3).

 

                                          Per quanto concerne la decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto alle indennità giornaliere, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 30 gennaio 1998, pubblicata in DTF 124 V 82, confermando quanto stabilito in una precedente decisione del 7 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV N. 106, ha ribadito che tale provvedimento non costituisce una decisione negativa.

                                          Contestualmente il TFA, cambiando la propria giurisprudenza, ha deciso, tuttavia, che l’effetto sospensivo riconosciuto da un’autorità giudiziaria cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l’amministrazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all’art. 30 cpv. 3 quarta frase.

                                          La nostra Alta Corte in conclusione ha affermato testualmente che:

 

"  (...) Im Ergebnis bedeutet dies, dass Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG, wonach die Einstellung in der Anspruchberechtigung binnen sechs Monaten nach Beginn der Einstellungsfrist zu tilgen ist, als Ausdruck einer gesetzgeberischen Entscheidung verstanden werden muss, die im Bereich der vorsorglichen Massnahmen zu respektieren ist und folglich die Gewährung des Suspensiveffekts der Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung ausschliesst. In diesem Sinne ist die Rechtsprechung gemäss SVR 1997 ALV Nr. 106 S. 327 zu ändern."

(cfr. DTF 124 V 89 consid. 6b)

 

                                          Pertanto, nel caso di specie, visto che l'opposizione e il ricorso contro un provvedimento di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, pur essendo quest'ultimo una decisione di carattere positivo, non hanno effetto sospensivo, correttamente la sanzione di 8 giorni inflitta all'assicurato è già stata eseguita (cfr. art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA).

 

                                2.5.   Di transenna va poi osservato che gli ulteriori 5 giorni per i quali non sono state versate le relative indennità giornaliere corrispondono al periodo di attesa generale, il quale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr. art. 6a OADI il cui tenore non è stato modificato in occasione della terza revisione della LADI, in vigore, unitamente alle modifiche dell'OADI, dal 1° luglio 2003. A proposito dell'applicabilità della nuova LADI e della nuova OADI al caso concreto cfr. consid. 2.4.).

 

                                          Nel merito

 

                                2.6.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche nei mesi di disdetta precedenti l'iscrizione in disoccupazione.

 

                                          Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                          Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                          Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 16 giugno 2003).

                                          In casu, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2003. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

 

                                2.7.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere, vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

 

                                          Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                          Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                          L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

                                          L’art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."

 

                                          Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                          Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

 

                                          Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

 

                                          La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                          In una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato questo principio, argomentando:

 

"  Nach der Rechtsprechung muss die versicherte Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94 Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei."

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

 

                                          Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

                                2.8.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

 

                                          In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto e ha formulato le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

 

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

 

                                          In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                                2.9.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

 

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                                          Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato quattro giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di quindici giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale il TFA ha confermato tre giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale l'Alta Corte ha confermato una sanzione di quattro giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta).

 

                              2.10.   Nella già citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

 

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen.  Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle.  Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen.  Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig.  Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen.  Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche.  Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

 

c)  Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl.  Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a).  Dies müsse gleihermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten.  Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

 

d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können.  Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus.  Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz.  Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG).  Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar.  Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden.  Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.  Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30).  Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen.  Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse.  Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen.  Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

 

e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. er kantonale Escheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit  von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

 

                              2.11.   In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), pubblicata in DLA 2003 pag. 118 segg., il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

 

"  (…)

1. L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1).

 

2. L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.

 

3.

3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a).

 

3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).

 

4. Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP)." (DLA 2003 pag. 119)

 

                              2.12.   Nell'evenienza concreta risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato, dal mese di marzo 1999 al 30 novembre 2003, ha lavorato quale dirigente della succursale ticinese della __________ (cfr. doc. _ e _).

                                          Tale rapporto di impiego è stato disdetto, con effetto dal 30 novembre 2003, dall'ex datore di lavoro del ricorrente con scritto del 17 settembre 2003, a conferma di quanto già comunicatogli verbalmente (cfr. doc. _).

                                          L'insorgente si è poi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2003, dichiarando di cercare un'occupazione a tempo pieno come direttore d'azienda, gerente di succursale, direttore degli acquisti e della distribuzione (cfr. doc._).

                                          Al momento del suo annuncio per il collocamento il ricorrente ha dichiarato di non aver intrapreso nei mesi di disdetta alcuno sforzo al fine di reperire un impiego adeguato.

                                          Di conseguenza l'URC, con decisione formale dell'11 dicembre 2003, l'ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 8 giorni per mancate ricerche nei mesi di ottobre e novembre 2003 (cfr. doc. _).

                                          Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 gennaio 2004.

                                          In occasione del colloquio di consulenza dell'11 dicembre 2003 è stato allestito un verbale del seguente tenore:

 

"  Colloquio iscrizione effettuato da __________. Reiscrizione dell'assicurato. Da 03.99 a 11.03 c/o __________ a tempo pieno in qualità di responsabile di filiale (i suoi compiti: gestione clienti, acquisizione, gestione filiale Ticino, consulente clienti es. amministrazione, studi ingegneria ecc.). S'iscrive in disoccupazione dal 01.12.03 alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno in qualità di dirigente d'azienda/gerente di succursale oppure direttore degli acquisti e vendita. Ha partecipato alla mezza giornata informativa diritti e doveri, non ha domande in merito. Durante il termine di disdetta (ottobre e novembre 2003), non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro giustificando il suo comportamento con il fatto che non sapeva di doverle fare, in quanto, sarebbe stato disoccupato dal 01.12.03.

Dopo avergli mostrato la tabella delle sanzioni SECO e l'opuscolo "alcuni compiti degli URC" di D. Cattaneo al paragrafo 2.2, lo informo che non avendo ottemperato ai suoi doveri, verrà sospeso dal diritto alle indennità per 8 giorni (seguirà la raccomandata). Chiedesi, da subito, un minimo di 8 ricerche al mese (2 alla settimana) mirate, serie e continue nelle professioni sopra menzionate. Da parte nostra non ci sono posizioni da proporre. L'assicurato è stato dettagliato sull'attività indipendente (fidejussione OBTG, indennità speciali, sussidio oneri sociali, consulente ecc.) se intende avviare una qualsiasi attività, dovrà presentare la relativa bozza con allegati (cfr. schema che gli consegno brevi-manu). Non vengono ventilate assenze per vacanze. Rilascio faut di dicembre e formula rio ricerca. Prossimi app.: allo sportello 230104 al pomeriggio e consulenza per il 16.02.04 ore 1030." (Doc. _)

 

                                          L'art. 42 LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in vigore; cfr. consid. 2.2.), prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

 

                                          A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                          In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                          Il diritto di essere sentito dell'assicurato è dunque stato rispettato.

 

                                          Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione, ossia durante il colloquio dell'11 dicembre 2003.

                                          Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

 

                              2.13.   Come visto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), gli assicurati devono effettuare delle ricerche di impiego nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione, e in particolare nei mesi di disdetta del contratto di lavoro.

 

                                          Al riguardo va ricordato che, secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cercare un altro lavoro.

 

                                          Inoltre va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'annuncio per il collocamento nel periodo di disdetta (cfr. fra le tante: STCA del 2 settembre 2003 nella causa F., __________; STCA del 31 luglio 2003 nella causa R., __________; STCA del 4 giugno 2003 nella causa J., __________; STCA del 24 marzo 2003 nella causa B., __________).

 

                                          Il ricorrente doveva, dunque, attivarsi, al fine di intraprendere alcuni sforzi per tentare di reperire un'occupazione adeguata, rispondendo a eventuali annunci relativi a posti di lavoro pubblicati su quotidiani e proponendosi spontaneamente a dei potenziali datori di lavoro (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., __________).

 

                                          In simili condizioni l'assicurato, non compiendo nessuna ricerca di impiego nei mesi di disdetta di ottobre e novembre 2003, ha contravvenuto a quanto previsto dalla LADI e dalla relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.6., 2.10.).

 

                              2.14.   Dagli atti emerge che nel 1992 il ricorrente aveva già aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. doc. _).

                                          L'insorgente medesimo nell'atto ricorsuale ha confermato questa circostanza, precisando che ha ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione per circa 9 mesi a seguito del rientro in Svizzera dopo un periodo di formazione all'estero (cfr. consid. 1.3., doc. _).

 

                                          L'assicurato sostiene tuttavia, di non essere stato a conoscenza, fino al momento della sua iscrizione per il collocamento nel mese di dicembre 2003, dei suoi diritti e doveri di disoccupato (cfr. doc. _).

 

                                          Ora, quindi si tratta di esaminare se l'eventuale non conoscenza della LADI, e meglio del dovere di compiere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente sufficienti già nei mesi di disdetta, può costituire, nel caso concreto, un valido votivo per non sanzionare l'assicurato.

 

                                          Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).

                                          Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

 

"  Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)."

 

                                          L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                          In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

 

                                          Così l'art. 20 cpv. 4 OADI ("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 133/02), valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a OADI, il quale prevede che:

 

"  1 Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

 

2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81LADI).

 

3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI)."

(cfr. E. Imhof, art. cit in SZS pag. 317-318)

 

                                          L'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata. (Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

 

                                          Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. __________, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:

 

"  (…).

Malgrado le importanti modifiche appena esposte, il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in caso di ignoranza dalla legge.

Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente per quel che riguarda le ricerche di lavoro.

Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente (e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.

L'OADI contiene inoltre tuttora altre disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare il servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto all'indennità ha effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento.

Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.

Infine non va ignorato che, nell'ambito del diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al collocamento" (STCA 20.11.2003 succitata, consid. 2.14.).

 

                                          Questa Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa L. (inc. __________), non cresciuta in giudicato, in cui circa, più specificatamente, il diritto di consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA ha stabilito:

 

"  (…) ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U, Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

In conclusione, come visto, se un assicurato contatta direttamente l'amministrazione per avere ragguagli sulla sua condizione di disoccupato, questa deve informarlo correttamente e in modo completo in merito ai suoi diritti e doveri.

Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore della LPGA, in cui il diritto di consulenza era limitato, ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 OADI, agli obblighi previsti all'art. 17 LADI, che dovevano essere comunicati dal servizio competente per l'annuncio in disoccupazione, dal 1° gennaio 2003 il dovere di prestare consulenza si impone anche alle casse, ai servizi cantonali, agli URC." (STCA  19.1.2003 succitata consid. 2.6.)

 

                                          Nel caso di specie il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente al comportamento da adottare in vista della sua iscrizione in disoccupazione.

                                          In casu non entra, dunque, in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'insorgente.

 

                                          Pertanto, visto che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione non ha intrapreso sforzi (o ha effettuato sforzi insufficienti) al fine di reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione, a prescindere dalla questione di sapere se realmente o meno egli non era cognito dell'obbligo di cercare un impiego.

 

                              2.15.   A nulla poi serve all'assicurato invocare il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. (cfr. consid. 1.3., doc. _), poiché non sono realizzati i relativi presupposti.

 

                                          Il diritto alla protezione della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è infatti garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché le seguenti condizioni, precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono adempiute

 

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                          (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

 

                                          Nel caso in esame l'assicurato mai ha preteso espressamente di essere stato informato erroneamente riguardo all'obbligo di compiere ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. consid. 1.3.; doc. _), né ha menzionato le generalità della persona che gli avrebbe dato eventuali informazioni.

                                          Inoltre, dalla documentazione all'inserto non risulta che l'autorità competente abbia dato al ricorrente informazioni errate in merito al dovere di intraprendere degli sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata nei mesi di disdetta precedenti all'iscrizione in disoccupazione (cfr. STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03; STFA del 10 gennaio 2002, nella causa H., C 94/01).

                                          Infine più l'amministrazione non ha comunque avuto modo di fornire indicazioni all'assicurato durante il periodo di disdetta, bensì soltanto più di due mesi dopo la notifica del licenziamento, quando egli si è annunciato per il collocamento alla fine del mese di novembre 2003.

                                          Di conseguenza il ricorrente non può motivare l'omissione di ricerche nei mesi di ottobre e novembre 2003 affermando di aver fatto affidamento a quanto comunicatogli dall'amministrazione.

 

                                          Inoltre il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. non tutela unicamente il cittadino che si affida in modo giustificato al comportamento dell'autorità, la quale dà delle informazioni errate, bensì anche nel caso in cui l'autorità ha omesso di fornire informazioni che la legge le imponeva di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

 

                                          Anche considerando questo aspetto, la buona fede dell'insorgente non può essere tutelata, dato che, non avendo contattato l'amministrazione prima della disoccupazione per avere ragguagli in merito ai suoi diritti e doveri, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.14.), l'autorità non era tenuta a informare in modo generale circa l'obbligo di cercare un impiego prima di iscriversi per il collocamento (cfr. consid. 2.14.).

 

                              2.15.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo compiuto nessuna ricerca di impiego nei due mesi di disdetta precedenti l'iscrizione in disoccupazione, ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.6.).

 

                                          Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).

                                          Di conseguenza la sospensione di 8 giorni (4 giorni  X 2 mesi) inflitta all'assicurato si rivela conforme principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).

                                          In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione emanata dall'URC di __________.

 

                                      

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                  1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                  2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                  3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                          L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti