Raccomandata |
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Incarto n.
mm/tf |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2004 di
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__________
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contro |
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__________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto che, - in data 20 giugno 2003, __________, di professione aiuto cuoco, ha disdetto per il 30 giugno 2003 il contratto di lavoro che lo vincolava alla ditta __________, motivando tale gesto con il, citiamo: "… bisogno di altre esperienze e di altre conoscenze in altre aziende" (cfr. doc. _);
- con decisione formale del 20 agosto 2003, la Cassa disoccupazione __________ - dopo avere sentito l'assicurato in merito alle ragioni della disdetta (cfr. doc. _) - lo ha sospeso dal diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione per 35 giorni a partire dal 1° luglio 2003, ritenendo che egli avrebbe dovuto continuare la propria attività lavorativa fintantoché non ne avesse reperita una nuova (doc. _);
- in data 19 settembre 2003, __________, patrocinato dal __________, si è opposto alla decisione formale emanata dalla Cassa disoccupazione, sostenendo che egli si sarebbe visto costretto a licenziarsi in quanto non veniva retribuito equamente (cfr. doc. _);
- nel prosieguo, la __________ ha proceduto, in più di un'occasione, ad interpellare l'ex datore di lavoro dell'assicurato, rispettivamente, il patrocinatore di quest'ultimo, con lo scopo di chiarire le circostanze alla base del licenziamento (cfr. doc. _);
- con ricorso per denegata giustizia del 13 febbraio 2004 (erroneamente inoltrato al __________), __________, sempre rappresentato dalla __________, chiede che vengano accertati i motivi per cui la __________, trascorsi sette mesi, non ha ancora proceduto all'emanazione della decisione su opposizione e, se del caso, che la medesima venga condannata a risarcire un danno quantificato in fr. 6'000.-- (cfr. I);
- con risposta di causa del 26 febbraio 2004, la __________ ha postulato che l'impugnativa venga integralmente respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV);
- con osservazioni del 3 marzo 2004, trasmesse per conoscenza all'autorità convenuta, l'assicurato ha in particolare precisato che, citiamo:
" Di fronte a ritardi simili da parte della cassa disoccupazione, il nostro sindacato aveva una sola strada percorribile quella di trovare una soluzione bonale che permettesse al nostro affiliato di far fronte ai pagamenti più urgenti, tra i quali il canone d'affitto per evitare lo sfratto. Questo accordo bonale è stato comunque al di sotto di quanto inizialmente rivendicato, proprio perché senza questo introito immediato il nostro patrocinato si sarebbe cacciato in guai più gravi. Evidentemente se la decisione della cassa disoccupazione fosse arrivata in tempi normali, probabilmente il nostro consiglio al signor __________ sarebbe stato quello di mantenere le proprie rivendicazioni." (Doc. _)
considerato che, - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni, di diritto materiale e procedurale, contenute nella LADI.
Per quanto concerne le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano invece immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003;
- secondo l'art. 1 cpv. 1 LADI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati, a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA, con una procedura semplificata, ritenuto che l’interessato può esigere entro un anno dall’insorgere del diritto alla prestazione che sia emanata una decisione (cpv. 2).
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che, nei casi di cui agli artt. 36 cpv. 4, 45 cpv. 4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento, va emanata una decisione formale. Per il resto si applica, in deroga all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all’art. 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.
In una sentenza del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. __________, consid. 2.2., il TCA ha stabilito che le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente.
Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate e, successivamente, contro la decisione su opposizione è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (artt. 56 cpv. 1 e 57 LPGA);
- giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Così come era già il caso prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr., ad esempio, RAMI 2000 KV 131 p. 245 consid. 2 e SVR 2001 UV 38, p. 109s.), oggetto di un ricorso presentato in base alla succitata disposizione legale, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il TCA non può quindi decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura (cfr. STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., I 328/03, consid. 4.2 e del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03, consid. 1.3);
- secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
- nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
- il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);
- in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Decisivo è stato ritenuto il fatto che l'affare giustificava un'istruttoria, segnatamente di natura medica, piuttosto approfondita da parte della Cassa.
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67);
- nella concreta evenienza l'assicurato sostiene di essere stato vittima di una ritardata giustizia, per il fatto che la __________ avrebbe oltremodo tardato nell'emanare la decisione su opposizione.
Più concretamente, con il suo ricorso del 13 febbraio 2004, egli fa valere che il competente funzionario della __________ avrebbe avuto nei suoi confronti un atteggiamento ostruzionistico, con lo scopo di procrastinare la definizione della pratica (cfr., in particolare, I, p. 2: "(…). Nel frattempo è diventata una guerra personale senza esclusioni di colpi da parte del Sig. __________, che fregandosene altamente delle necessità di un assicurato ferma tutto l'incarto fino ad oggi, in cui arriva la nuova lettera (DOC _), con la pretesa dopo sette mesi di totale ostruzionismo che venga data una risposta immediata nel giro di sette giorni. Il data d'oggi 13.02.2004, a distanza di ben sette mesi dall'inizio della nostra opposizione, esasperato per i capricci, il mal funzionamento, la vendetta e l'arroganza della cassa __________, il nostro Sindacato nell'interesse del nostro affiliato decide di procedere al presente documento");
- dalle tavole processuali emerge che - una volta ricevuta l'opposizione del 19 settembre 2003, mediante la quale __________ ha fatto valere che la continuazione del rapporto di lavoro con la ditta __________ non era più ragionevolmente esigibile, e ciò a causa di una sua scorretta retribuzione (cfr. doc. _) - la Cassa disoccupazione convenuta ha effettuato una serie di atti istruttori.
In data 30 settembre 2003, la __________ ha così preso contatto tanto con il patrocinatore dell'assicurato (cfr. doc. _), quanto con il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. _), ai quali sono state poste delle domande attinenti, da un lato, alla pretesa di retribuzione delle ore straordinarie prestate e, dall'altro, all'adeguamento salariale legato al conseguimento del diploma di fine tirocinio.
La risposta del Sindacato __________ è pervenuta alla Cassa il 7 ottobre 2003 (cfr. doc. _), mentre quella della __________ data del 9 ottobre 2003 (cfr. doc. _).
Constatato che le risposte fornite dall'ex datore di lavoro non collimavano con quanto sostenuto da __________, rispettivamente, che esse apportavano dei nuovi elementi di valutazione, il 15 ottobre 2003 l'amministrazione ha ancora ritenuto necessario interrogare il rappresentante del ricorrente (cfr. doc. _).
Da parte sua, il Sindacato __________ ha risposto in data 21 ottobre 2003 (cfr. doc. _).
L'11 novembre 2003 la __________ ha di nuovo interpellato il Direttore della __________, al quale sono state sottoposte delle domande relative sempre al rapporto di lavoro esistente con l'assicurato (cfr. doc. _).
Soltanto all'inizio del mese di febbraio 2004 - dopo sollecitazione da parte della Cassa convenuta e dopo l'intervento dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. _ - l'ex datore di lavoro di __________ ha finalmente fornito le informazioni richiestegli (cfr. doc. _).
In data 13 febbraio 2004, il sindacato che patrocina l'assicurato si è quindi aggravato innanzi a questo TCA con un ricorso ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA;
- chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata che fra il momento in cui è stata inoltrata opposizione (19 settembre 2003) e quello in cui è stato interposto ricorso per ritardata giustizia (13 febbraio 2004), sono trascorsi meno di cinque mesi.
In questo lasso di tempo, la __________ non è rimasta inattiva ma ha proceduto a diversi atti istruttori, interpellando l'ex datore di lavoro di __________, rispettivamente, il suo patrocinatore, con lo scopo di verificare l'applicabilità dell'art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, specificatamente se si poteva ragionevolmente esigere dall'assicurato che conservasse il proprio posto di lavoro alle dipendenze della ditta __________ fino al reperimento di una nuova occupazione.
Contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, lo scrivente Tribunale non ravvisa nei provvedimenti probatori compiuti dall'autorità amministrativa un atteggiamento abusivo.
Le domande formulate sono infatti sempre state pertinenti in rapporto all'oggetto della lite;
- in simili circostanze, alla luce dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, il TCA ritiene che la __________ non è colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di __________;
- per quanto concerne la pretesa di risarcimento di eventuali danni procurati (cfr. I, p. 2), il TCA segnala che tale questione esula dalle competenze di questo Tribunale (cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01, consid. 4);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti