Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.19

 

FS

Lugano

11 maggio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2004 di

 

 

_RICO1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 febbraio 2004 emanata da

 

_CON1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 20 novembre 2003 la __________, ditta attiva nel campo della meccanica fine, ha preannunciato, per tutta l'azienda e per una durata probabile dal 1° gennaio al 31 agosto 2004, un periodo di lavoro ridotto al 60% (cfr. doc. _) adducendo quale motivo "(…) aumento dello stock, evitare licenziamento del personale. (…)." (cfr. doc. _ punto 11a).

                                         Invitata, tra l'altro, a indicare più dettagliatamente le motivazioni addotte per introdurre il lavoro ridotto (cfr. doc. _) la ditta ha precisato che "(…) le motivazioni sono la crescita dello stock che sarà sufficiente per i prossimi 8 mesi dovuto al calo degli ordini causa crisi economica e concorrenza dell'Estremo Oriente, per evitare di licenziare il personale. (…)." (cfr. doc. _)

                                         Con decisione del 17 dicembre 2003 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

 

"  (…)

L'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Nel presente caso questo calo non è riscontrabile, pertanto la perdita di lavoro subita rientra nel normale rischio aziendale. (…)" (cfr. doc. _)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. _) la Sezione del lavoro, in data 25 febbraio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 17 dicembre 2003 e, in particolare, ha osservato:

 

"  (…)

3. Nella concreta fattispecie, sulla base dei dati forniti dall'azienda, per quanto riguarda il periodo per cui sono richieste le indennità per lavoro ridotto, e meglio per il periodo da gennaio a febbraio 2004 (ndr. recte: da gennaio a agosto 2004; cfr. doc. _ punto 4) emerge quanto segue:

 

    ·   totale cifra d'affari per il periodo gennaio-febbraio 2004: fr. 160'000.--

    ·   totale cifra d'affari per il periodo gennaio-febbraio 2003: fr. 134'768.--

    ·   totale cifra d'affari per il periodo gennaio-febbraio 2002: fr. 117'375.--

    ·   totale cifra d'affari per il periodo gennaio-febbraio 2001: fr. 138'824.--

    ·   totale cifra d'affari per il periodo gennaio-febbraio 2000: fr. 175'170.--

 

La media per quanto riguarda il quadriennio 2000-2003 è la seguente: 566'137 : 4 = 141'534.

 

Ora, in considerazione di quanto precede risulta che la ditta in parola presenta nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno un aumento della cifra d'affari rispetto al quadriennio precedente.

 

Medesima cosa per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre 2003 rispetto al quadriennio 1999-2002 (cifra d'affari dei mesi di novembre e dicembre 2003: fr. 118'400.--, rispetto ai fr. 114'914.-- del quadriennio precedente).

 

Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, l'opponente non ha dunque diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo richiesto, in quanto la perdita di lavoro in concreto riscontrata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui non è adempiuta una delle condizioni cumulative contemplate dagli articoli 31 e segg. LADI per il riconoscimento delle indennità. (…)" (cfr. doc. _)

 

                               1.3.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, in particolare, rileva che:

 

"  (…)

Con lettera del 10.12.2003 (doc. _) avevamo indicato la cifra esatta per il mese di novembre 2003 ma per i mesi restanti era stata indicata una previsione ipotetica. Alla prova dei fatti le cifre corrette mensili sono le seguenti:

 

     - novembre 2003     CHF   83'400,00

     - dicembre 2003      CHF   46'785,00

     - gennaio 2004         CHF  101'678,00

     - febbraio 2004         CHF   58'685,00

 

La cifra dell'importo così elevata per il mese di gennaio 2004 è ovviamente da ricollegare alle chiusure contabili di fine anno ed agli inventari.

 

In effetti è a conoscenza di tutti che durante il mese di gennaio si lavora poco o niente in quanto vi sono le festività del Santo Natale e la richiesta di lavoro cala notevolmente.

Di conseguenza pare logico che un importo così elevato sia da ricondurre unicamente a quanto menzionato poco sopra.

 

La media delle cifre d'affari conseguita negli ultimi 4 mesi (11.03/02.04) risulta essere di CHF 72'637,00.

 

La media per lo stesso periodo, ma rilevata agli anni 2002/2003, risulta essere di CHF 64'793,75.

Per gli anni 2001/2002 CHF 48'935,25.

Per gli anni 2000/2001 CHF 67'118,00.

Mentre per gli anni 1999/2000 è di CHF 75'601,50.

 

Le cifre summenzionate indicano chiaramente che la media conseguita risulta essere più o meno la stessa per lo stesso periodo degli anni passati. Si nota una differenza sostanziale nell'esercizio 2001/2002. Questo è sicuramente dovuto agli eventi che hanno stravolto il mondo e la Svizzera con l'incidente e conseguente chiusura della Galleria del S. Gottardo.

 

Per concludere richiamiamo quanto già più volte indicato nella nostra opposizione del 22.12.2003 (doc. _) e secondo la costante giurisprudenza chiediamo che il nostro ricorso venga accolto, visto che sussistono i presupposti di legge e chiediamo di poter beneficiare delle indennità LR.

 

Protestiamo spese e ripetibili. (…)" (cfr. doc. _)

 

                                         Nella menzionata "Opposizione" del 22 dicembre 2003 la ditta aveva, in particolare, sostenuto che:

 

"  (…)

Con nostra sorpresa, in data 17.12.2003, il vostro ufficio ha negato l'introduzione del LR alla nostra azienda causa riduzione della cifra d'affari.

 

A nostro modo di vedere, e mensilmente i dati sono ben indicati alla cifra 10b della domanda, tale decisione è in contrasto con la giurisprudenza in materia.

 

Vi invitiamo a voler rivedere la vostra decisione e autorizzare la nostra ditta ad introdurre il lavoro ridotto in quanto, come indicato poco sopra, la richiesta è da ricercare nella mancanza temporanea di lavoro e di conseguenza la salvaguardia dei posti di lavoro.

 

Un punto da prendere in considerazione è anche quello del mio responsabile e capo officina, nonché meccanico di precisione del personale, che si troverebbe a dover lavorare per un'operaia o due e questo comporterebbe anche da parte sua e mia una perdita di lavoro, dato che invece di dover controllare, regolare e provvedere che tutti i macchinari siano perfettamente regolati per 5 operaie il lavoro si ridurrebbe e per il meccanico sarebbe veramente troppo poco nell'arco di 8 ore lavorative giornaliere. (…)" (cfr. doc. _)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 5 aprile 2004 la Sezione del lavoro si è confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

 

"  (…)

Pure se si considerano le cifre indicate nell'atto ricorsuale si giunge alla medesima conclusione. Infatti, tenuto conto della cifra d'affari realizzata nei mesi di gennaio e febbraio 2004 (complessivi fr. 160'363.--), si nota comunque un aumento, anziché una diminuzione, del fatturato della ricorrente rispetto al quadriennio precedente (media degli anni 2000-2003: fr. 141'534). Medesima cosa per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre 2003: fr. 130'185, rispetto ai fr. 114'914 del quadriennio precedente). (…)" (cfr. doc. _)

 

                               1.5.   L'8 aprile 2004 la ditta ha scritto al TCA una lettera del seguente tenore:

 

"  In risposta alla lettera da parte della Sezione del lavoro di Bellinzona riguardante il nostro ricorso, chiediamo un colloquio direttamente con l'Onorevole Presidente Signor Giudice __________ in quanto la nostra Ditta è un Team, e non è possibile licenziare 3 operaie e continuare, sarebbero troppo alte le spese che dovrei sopportare.

 

La possibilità di indennità di lavoro ridotto, è solo per non dover essere costretti a chiudere la mia ditta che è attiva in Ticino da ben 20 anni." (cfr. doc. _)

 

                               1.6.   Il 7 maggio 2004 le parti sono state sentite dal vicecancelliere.

                                         In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

 

"  (…)

compaiono:                  

 

- __________, per la ricorrente

- __________, per la ricorrente e quale dipendente (capo officina)

 

- Avv. __________

 

i quali interrogati rispondono:

 

 

Il vicecancelliere osserva che il sig. __________ non era stato convocato. Lo stesso chiede di poter assistere in quanto capisce meglio la lingua italiana.

L'avv. __________ non ha niente in contrario.

 

 

Il vicecancelliere - riferendosi al punto del ricorso dove tratta della cifra d'affari conseguita nel periodo da novembre a febbraio nei bienni 2004/2003, 2003/2002, 2002/2001, 2001/2000 e 2000/1999 - chiede al sig. __________ di spiegare cosa vuole dire precisando che: "(…) la media conseguita risulta essere più o meno la stessa per lo stesso periodo degli anni passati. (…)." (cfr. doc. _).

 

Il sig. __________ dichiara che la ditta ha due prodotti, uno in acciaio che produciamo totalmente noi e uno in plastica che è fatto in Germania e rifinito da noi. La ditta si occupa circa al 90% con i prodotti in metallo e al 10% con quelli in plastica. Attualmente la cifra d'affari conseguita con la vendita dei prodotti in plastica va bene mentre non è così per i prodotti in acciaio. Preciso che la cifra d'affari indicata sui formulari è quella totale ed è realizzata circa in parti uguali tra la vendita dei prodotti in metallo e di quelli in plastica.

Siccome il nostro lavoro riguarda maggiormente la lavorazione dell'acciaio (90%) è per questo motivo che anche se le cifre d'affari sono simili in realtà abbiamo una flessione del lavoro.

Il sig. __________ osserva che la fluttuazione delle vendite dei prodotti in acciaio e in plastica è un fenomeno che si è già manifestato in altri anni e con il quale abbiamo già dovuto fare i conti. Ci sono dei periodi in cui la richiesta per i prodotti in plastica è alta mentre per quelli in acciaio è bassa e viceversa. Attualmente abbiamo maggior richiesta per i prodotti in plastica.

Il problema attuale con i prodotti in acciaio è riconducibile al prezzo unitario dei pezzi. Oggi non siamo più concorrenziali con i medesimi prodotti fabbricati in Asia.

La nostra forza sta nei prodotti in acciaio diversificati e brevettati per questo sistema di lavorazione. La nostra politica è quella di mantenere tutta la gamma di prodotti e possibilmente già in stock in modo da poter fornire immediatamente il cliente.

 

Il signor __________ dichiara inoltre che la cifra d'affari del primo trimestre del 2004 è stata di 233'000.-- franchi. In questo periodo la cifra d'affari riconducibile ai prodotti in plastica è stata di circa il 65%.

 

Il vicecancelliere chiede se c'è stata una variazione nell'utilizzo delle macchine, ossia nelle ore di impiego. La risposta è che le macchine hanno sempre lavorato 40 ore la settimana.

 

Il vicecancelliere chiede se le persone per le quali è stato chiesto il lavoro ridotto hanno effettivamente lavorato di meno. La risposta è no il personale è stato impiegato normalmente fino ad oggi. Ciò ha fatto aumentare ulteriormente lo stock.

Il sig. __________ precisa ancora che stiamo cercando dei nuovi prodotti e dei nuovi sbocchi per uscire da questa situazione.

 

Le parti dichiarano di non avere più nulla da aggiungere."

(cfr. doc. _)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 25 febbraio 2004 con effetto dal 1° gennaio 2004), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

 

 

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

                                         

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

 

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

 

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

 

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

 

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

 

                               2.3.   Prescrive ancora l'art. 32 cpv. 4 LADI:

 

"  Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda."

 

                                         Il Consiglio federale ha poi stabilito nell'art. 52 OADI che:

 

"  1 Un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

 

   a.   dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure

   b.   fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul

         mercato da aziende autonome.

 

2 Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda.

 

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1986 N. 8 pag. 35 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che l'art. 52 OADI rientra nei limiti della delega di competenza prevista dall'articolo 32 cpv. 4 LADI ed è perciò conforme alla legge.

                                         In quell'occasione il TFA ha osservato che dal fatto che due campi nel ramo d'attività "edilizia" vengano diretti ciascuno da un capocantiere, non può essere dedotto di trovarsi in presenza di due settori d'esercizio, tanto più che le incombenze dei capicantieri sono limitate essenzialmente all'esecuzione di ordinazioni di materiale e alla presa di contatto con gli interessati, ciò che nelle imprese di costruzione è oltremodo usuale anche nella direzione di diversi cantieri.

                                         Contestualmente l'Alta Corte, confermando quanto contenuto nella circolare concernente il lavoro ridotto (ILR circolare), ha sostenuto che, affinché un settore d'esercizio possa essere parificato ad un'azienda, dovrebbe godere di una certa autonomia in seno al complesso aziendale.

                                         Il capogruppo con i suoi lavoratori deve costituire un'unità organizzativa a sé stante con propri mezzi personali e tecnici (cfr. DLA 1986 N. 8, consid. 3b, pag. 38).

 

                                         La medesima circolare evidenzia poi, tra l'altro, che:

 

"  Gli argomenti che potrebbero essere addotti a favore della parificazione di un settore d'esercizio ad un'azienda sarebbero per esempio la competenza di allacciare relazioni dirette fuori dell'azienda e quella di eseguire atti giuridici vincolanti per l'intera azienda (proprio potere decisionale per quanto riguarda il materiale, l'assunzione di personale, l'acquisto e la vendita).

 

Per contro, gli argomenti che si oppongono a siffatta parificazione sono una stretta interdipendenza nell'ambito del personale e nel campo tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non ci si trova in presenza di un settore d'esercizio autonomo quando il gruppo di lavoro comprende soltanto pochi lavoratori o al limite uno solo. Il settore d'esercizio non può scendere fino al livello di gruppo diretto da un caporeparto o al livello di gruppo di lavoro. La presenza di un caporeparto, di un conduttore di macchine o di un capogruppo non soddisfa, di regola, la condizione richiesta per una direzione autonoma in seno all'azienda (vedi art. 52 cpv. 1 lett. a OADI)."

(cfr. circolare ILR 01.92 N. 57 e 58, pag. 12)

 

                                         In un'altra decisione pubblicata in DLA 1992 N.5 pag. 84 seg. il TFA ha stabilito che le istruzioni dell'UFIAML (oggi Segretariato di Stato dell'economia; SECO) menzionate sotto le cifre 30-35 della circolare concernente l'indennità per lavoro ridotto, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, sono compatibili con l'art. 52 OADI.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che un settore d'esercizio (nel caso specifico il settore del legno) è parificato ad una azienda quando costituisce un'unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri e non è strettamente legata ad altri settori d'esercizio sul piano del personale (i lavoratori del settore legno sono impiegati solo eccezionalmente e con grandi complicazioni nel settore metallo). La denominazione di "maestro" attribuita al capo del settore legno ha, nell'industria del legno, origini corporative e storiche; il fatto che esso sia subordinato, a livello di direzione, al capo di produzione al quale sottostà anche il responsabile del settore metallo non esclude una "direzione autonoma in seno all'azienda" ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Avendo un proprio responsabile, il settore in questione dispone perciò di strutture di gestione sufficientemente autonome per soddisfare le esigenze dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Le gelosie in legno che vi sono fabbricate presentano senz'altro le caratteristiche di un prodotto finito, vale a dire costituiscono una prestazione indipendente in seno all'azienda ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. b OADI.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

 

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

 

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

 

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro:

 

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

 

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

 

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

 

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure

 

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

 

                               2.5.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

 

                                         In particolare, nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

 

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)."

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

 

                                         Pertanto, se in generale, ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, questo non vuole ancora dire che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.5).

 

                                         Chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

 

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)"

(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

 

                               2.7.   Il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, __________; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, __________; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., __________; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, __________5; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, __________; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, __________; STCA del 21 novembre 2000 nella B., __________; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, __________.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., __________).

                                         Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, __________; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, __________; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, __________; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, __________; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, __________5; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, __________; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, __________; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, __________; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, __________; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, __________4; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., __________; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, __________7; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, __________9; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., __________8; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., __________; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., __________; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, __________).

 

                               2.8.   Nel caso concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha indicato "aumento dello stock, evitare licenziamento del personale." (cfr. doc. _ punto 11a).

                                         Invitata a indicare più dettagliatamente i motivi dell'introduzione del lavoro ridotto la ditta ha precisato che "le motivazioni sono la crescita dello stock che sarà sufficiente per i prossimi 8 mesi dovuto al calo degli ordini causa crisi economica e concorrenza dell'Estremo Oriente, e evitare di licenziare il personale." (cfr. doc. _).

                                         Dai dati sulle cifre d'affari mensili forniti dalla ditta risulta che la stessa dal 1999 al 2003 ha ottenuto le seguenti cifre d'affari annue:

 

                                         1999                               fr. 766'214.--

                                         2000                               fr. 850'031.--

                                         2001                               fr. 690'811.--

                                         2002                               fr. 736'846.--

                                         2003                               fr. 756'343.-- (cfr. doc. _ punto 10b e I)

 

                                         Dunque, dopo un aumento nel 2000 di quasi l'11% rispetto all'anno precedente e una flessione nel 2001 di quasi il 19% rispetto all'esercizio dell'anno prima, negli anni 1999, 2001, 2002 e 2003 la cifra d'affari annua della ditta si è mossa all'interno di oscillazioni inferiori al +/- 10%.

 

                                         In sede di udienza è emerso che la ditta si occupa nella misura del 90% con la fabbricazione di prodotti in acciaio (prodotto questo fatto totalmente da lei stessa) e del 10% con la fabbricazione di prodotti in plastica (prodotto questo fatto in Germania e solo rifinito da lei) (cfr. doc. _).

                                         Il titolare della ditta ha dichiarato inoltre che nel primo trimestre del 2004 (periodo durante il quale rivendica il diritto alle indennità per lavoro ridotto; cfr. doc. _ punto 4) la cifra d'affari è stata di fr. 233'000.-- (cfr. doc. _).

                                         In questo periodo, a differenza degli altri anni nei quali la cifra d'affari complessiva era formata in circa parti uguali tra la vendita dei prodotti in metallo e di quelli in plastica, la ripartizione è stata circa del 65% prodotti in plastica e del 35% prodotti in metallo (cfr. doc. _).

 

                                         Al riguardo il TCA constata innanzitutto che, visto l'organigramma della ditta che indica un titolare, una segretaria/spedizioniera, un meccanico e quattro operaie (cfr. doc. _) anche se fabbrica prodotti differenti, la ditta non dispone di diversi settori d'esercizio ai sensi degli articoli 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI (cfr. consid. 2.3).

 

                                         In ogni caso, anche tenendo conto del fatto che nel primo trimestre del 2004 la cifra d'affari riconducibile ai prodotti in acciaio è stata di fr. 81'550.-- (35% di fr. 233'000 = fr. 81'550), visto che la media nel medesimo periodo nel quadriennio precedente, sempre per quanto riguarda i prodotti in acciaio, è stata di fr. 102'082.75.-- (50% di fr. 204'165.50 [che è la media della cifra d'affari complessiva conseguita dalla ditta nel primo trimestre degli anni dal 2000 al 2003; cfr. doc. _ punto 10b] = fr. 102'082.75) la flessione è stata di poco superiore al 20%.

 

                                         Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale una flessione della cifra d'affari del 20% rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.7).

 

                                         Del resto le motivazioni addotte nel preannuncio di lavoro ridotto, crescita dello stock dovuto al calo di ordini a causa della crisi economica e della concorrenza dell'Estremo Oriente, configurano anch'esse delle circostanze che possono colpire ogni datore di lavoro e pertanto rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima.

 

                                         Inoltre (e di questo ne deve portare le conseguenze; cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., consid. 2.3.2, C 151/03; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., consid. 2b bb, U 202/01; DLA 2002 pag. 177, consid. 2c, pag. 179; DLA 2000 pag. 121 e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8), la ditta non prova in alcun modo il carattere eccezionale o straordinario della perdita di lavoro che solo conferirebbe anche in questo caso un diritto all’indennità per lavoro ridotto.

                                         Al contrario, in sede di udienza il titolare della ditta ha pure ammesso che "(…) la fluttuazione delle vendite dei prodotti in acciaio e in plastica è un fenomeno che si è già manifestato in altri anni e con il quale abbiamo già dovuto fare i conti. Ci sono dei periodi in cui la richiesta per i prodotti in plastica è alta mentre per quelli in acciaio è bassa e viceversa. (…)." (cfr. doc. _).

 

                                         Di conseguenza, viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale deve concludere che a ragione l'amministrazione si è opposta al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato dalla __________ il 20 novembre 2003 in quanto la perdita di lavoro rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7).

 

                                         In particolare, circa la questione sollevata dalla ditta nel suo scritto al TCA dell'8 aprile 2004 e meglio che "(…) la nostra Ditta è un Team, e non è possibile licenziare 3 operaie e continuare, sarebbero troppo alte le spese che dovrei sopportare. (…)." (cfr. doc. _), il TCA rileva quanto segue.

 

                                         In sede di "Opposizione" la ditta aveva, tra l'altro, già osservato che: "(…) Un punto da prendere in considerazione è anche quello del mio responsabile e capo officina, nonché meccanico di precisione del personale, che si troverebbe a dover lavorare per un'operaia o due e questo comporterebbe anche da parte sua e mia una perdita di lavoro, dato che invece di dover controllare, regolare e provvedere che tutti i macchinari siano perfettamente regolati per 5 operaie il lavoro si ridurrebbe e per il meccanico sarebbe veramente troppo poco nell'arco di 8 ore lavorative giornaliere. (...)" (cfr. doc. _).

 

                                         Anche se il costo del meccanico di precisione fosse troppo alto per rapporto al lavoro indotto da un numero inferiore di operaie, questa circostanza da sola non basta e non giustifica in nessun modo la concessione delle indennità per lavoro ridotto.

                                         Inoltre, vista l'assunzione dell'operaia __________ nel mese di marzo 2002 (cfr. doc. _), va qui rilevato che non è scopo della LADI permettere al datore di lavoro di conservare del personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02).

                                         Dagli atti dell'incarto risulta infatti che dal mese di settembre 2002 a febbraio 2003 la ditta ha beneficiato ininterrottamente delle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. _) e l'azienda stessa ha precisato che lo stock esistente sarà sufficiente per i prossimi 8 mesi e che non vi sono altre possibilità per evitare il lavoro ridotto (cfr. doc. _ punto 11b e _).

 

                                         In simili circostanze la decisione impugnata deve dunque essere confermata.

 

                                         Il TCA rileva ancora che in sede di udienza rispondendo alla domanda postagli il titolare della ditta ha affermato che il personale per il quale ha chiesto il lavoro ridotto ha lavorato normalmente fino ad oggi (cfr. doc. _).

                                         Pertanto durante il tempo in cui la ditta ha impiegato i propri dipendenti essa non può in ogni caso chiedere alcuna indennità per lavoro ridotto.

 

                                         A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva ancora che in ogni caso non vi è diritto alle indennità durante le ferie aziendali in quanto in quei periodi la perdita di lavoro non è computabile (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         Quindi dal 1° al 6 gennaio e dal 26 luglio al 15 di agosto 2004 la perdita di lavoro della ditta non sarebbe computabile anche per questa ragione (cfr. doc. _ punto 6).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti