Raccomandata |
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Incarto n.
rs/fe |
Lugano
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 gennaio 2004 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 giugno 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione" concernente RI 1:
" (…)
La signorina RI 1 ha iniziato il 14.04.03 il corso di preparazione agli esami i ZD/ZMP presso la Scuola di lingue __________ a __________. II 24.04.03 mi ha inviato un mail nel quale diceva che il corso procedeva bene mentre che il 28.04.03 mi ha telefonato per dirmi che intendeva interromperlo visto che, dal suo punto di vista, il livello era troppo basso. Le ho chiesto di richiamarmi il giorno seguente in quanto dovevo informarmi presso l'UMA e l'__________ per sapere come procedere. La signorina non mi ha più richiamata ma ha interrotto il corso. Le ho mandato una richiesta di giustificazioni e nel contempo ho chiesto alla Scuola __________ di darmi la loro versione dei fatti.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale(…)." (Doc. 14)
1.2. Con decisione del 24 settembre 2003 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 19 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver fatto il possibile per continuare il corso di lingua tedesca a __________, che, vista la carenza di posti vacanti in Ticino rispetto al suo profilo scolastico, le avrebbe permesso di indirizzare le sue ricerche di lavoro anche nella Svizzera interna (cfr. doc. 5).
1.3. A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. 4), la Sezione del lavoro, il 30 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento e in particolare ha rilevato:
" (…)
Fatti e motivazioni
1. La signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 17 dicembre 2002 (2° termine quadro: 27.12.2002 - 26.12.2004), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come educatrice, ausiliare assistente sociale o giornalista. L'assicurata si è riscritta in disoccupazione in data 8 agosto 2003, dopo che il suo caso era stato chiuso con data 25 agosto 2003 in quanto aveva reperito un impiego.
Con decisione 4 aprile 2003 concernente la frequenza di un corso di perfezionamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) ha inserito la signora RI 1 nel corso di lingua __________ /Deutsch - Vorbereitung auf das Examen ZDIZMP, previsto a __________ nel periodo dal 14 aprile al 20 giugno 2003.
Con comunicazione 11 giugno 2003 relativa a una sanzione l'URC di __________ ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso della signora RI 1 per decisione, in quanto in data 30 aprile 2003 la stessa ha interrotto il corso adducendo essenzialmente quali motivi l'inadeguatezza dei corso rispetto al suo livello di conoscenze della lingua tedesca e le difficoltà sorte nei rapporti con la famiglia ospitante.
Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentita l'assicurata a verbale i giorni 18 e 24 luglio 2003, in data 24 settembre 2003 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha deciso la sospensione della stessa per la durata di 19 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo in sostanza ingiustificata l'interruzione del corso di preparazione agli esami ZD/ZMP.
Contro la predetta decisione la signora RI 1 ha interposto opposizione in data 21/22 ottobre 2003(…)." (Doc. III)
1.4. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
" (…)
La Sezione del Lavoro indica, al punto 1 delle sue considerazioni, che io sono al 2° termine quadro. In effetti ciò corrisponde parzialmente al vero perché io ho beneficato, mio malgrado, della disoccupazione per la prima volta in data 10 ottobre 1995. II pagamento delle indennità di disoccupazione in mio favore è durato per 9 mesi. Con il mese di luglio 1996 ho chiuso la disoccupazione poi, purtroppo, in data 27 dicembre 2002 ho dovuto nuovamente iscrivermi.
Questa mia precisazione è dovuta al fatto che la Sezione del Lavoro indica che sono al 2° termine quadro.
Tale affermazione, a mio avviso, lascia intendere che sia una colpa per una persona dover, suo malgrado, richiedere nel corso della sua vita più di una volta la disoccupazione. Se avessi avuto la fortuna di trovare un'occupazione presso l'Amministrazione Cantonale certamente già nel 1995 avrei probabilmente fatto a meno di dovermi iscrivere in disoccupazione.
L'iscrizione in disoccupazione è stata da me fatta non per mia volontà ma perché vi sono stata costretta.
In data 4 aprile 2003 la mia collocatrice mi ha rilasciato una decisione di frequenza per un corso a __________ (doc. A). Dopo averla informata, in data 10 giugno 2003, la stessa mi ha intimato un'ulteriore decisione che annullava la precedente (doc. B).
Quello che non capisco è il perché la collocatrice, se effettivamente c'era una mia colpa nell'interruzione del corso, non lo ha indicato nella sua seconda decisione. La stessa, nella seconda decisione, ha semplicemente riportato la differenza delle spese e della durata del corso. Se la mia collocatrice nella decisione avesse, già a suo tempo, indicato che io avevo abbandonato il corso avrei subito inoltrato opposizione e non avrei dovuto aspettare fino alla mia opposizione del 21/22 ottobre 2003 contro la decisione del 24.9.2003.
Come ho già più volte ribadito, e qui richiamo tutta la documentazione inoltrata in sede d'opposizione, ho lasciato il corso perché ragionevolmente non potevo più continuare a frequentarlo.
I motivi sono da ricercare, come ben descritto nella decisione su opposizione al punto 3, al mancato "feeling" con la famiglia che mi ospitava. Avendo avuto diverbi con la stessa ho deciso, per non pregiudicare il mio stato di salute, di lasciare il corso. E' pur vero che era stata trovata una soluzione provvisoria ma la stessa, quella di esser ospite della mia professoressa __________, non poteva certo essere tenuta in considerazione come una soluzione definitiva fino al termine del corso.
Per tutto quanto già indicato nella mia opposizione e per quanto indicato poco sopra, chiedo a questo Tribunale, di voler accettare il mio ricorso e di annullare la decisione della Sezione del Lavoro.
Protesto spese e ripetibili(…)." (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 22 aprile 2004 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Con scritto del 7 maggio 2004, a cui ha allegato una copiosa documentazione, l'assicurata ha precisato che il fatto che non poteva restare a __________ presso la signora __________, dormendo su una brandina, è provato dalla perizia riguardante il suo stato di salute, voluta dall'assicurazione invalidità. Dalla stessa, a detta della ricorrente, emerge, infatti, che il reumatologo di fiducia dell'AI ha attestato seri problemi muscolari.
Inoltre l'assicurata ha puntualizzato che il motivo inconfutabile per il quale ha smesso di frequentare il corso è stato l'impossibilità da parte della scuola di darle un alloggio decente, benché da parte sua ci fosse la buona volontà di adattarsi. In effetti, allorché la signora __________ le ha proposto di stare da lei e dormire su una brandina, ha deciso di provare. Riguardo, poi, al suo comportamento durante il soggiorno presso la famiglia __________, l'assicurata ha sottolineato di non aver nulla da rimproverarsi. Non avrebbe eventualmente lasciato immediatamente la casa, ma avrebbe aspettato fino alla fine della settimana, secondo una clausola del contratto. Essa ha un bel ricordo della casa, dei bambini e dell'accoglienza ricevuta la prima settimana. Tre giorni prima della partenza ha iniziato a sentire che qualcosa non andava, finché una sera la signora __________ ha espresso il suo disagio, alzando la voce, e le ha detto di partire. Di conseguenza l'assicurata se n'è andata l'indomani. I motivi per i quali i coniugi __________ hanno rotto il contratto di ospitalità è scritto in un documento allegato, ma non corrisponde a quanto indicato nella lettera alla scuola. Secondo RI 1 la coppia si aspettava di ospitare una ragazza giovane e non una persona della loro età.
L'assicurata ha motivato il fatto di non aver richiamato la collocatrice, dicendo che sapeva che quest'ultima non aveva ancora una risposta dell'ufficio competente, che la consulente in quei giorni era impegnata in riunioni, per cui anche telefonando non l'avrebbe trovata, che sarebbe stato più sensato che una volta ricevuta la risposta l'avesse contattata la collocatrice e che per telefonare, dato che l'atteggiamento della segretaria le sconsigliava di chiederle di poter usufruire del telefono dell'istituto, avrebbe dovuto uscire dalla scuola durante la breve pausa, ma lei era molto stanca.
La frase "il corso procede abbastanza bene" per l'assicurata significava che non stava procedendo proprio bene. Era un modo gentile per dire che non andava proprio bene.
Essa, infine, ha deciso di abbandonare il corso senza aspettare la decisione dell'ufficio di disoccupazione, perché a suo modo di vedere la situazione era talmente grave che non si poteva rimediare: un alloggio non c'era, il livello del corso non era adeguato, una docente era bugiarda e la signora __________, moglie del titolare della scuola e persona di riferimento per le questioni amministrative, era stata così maleducata, che non voleva più averci niente a che fare (cfr. doc. VII).
Per completezza va ancora rilevato, che dagli atti risulta che l'assicurata è stata invitata dall'AI a presentarsi presso il SAM dell'Ospedale __________ di __________, per un accertamento medico, il 3 maggio 2004 (cfr. doc. B1).
1.7. La Sezione del lavoro, il 1° giugno 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa e ha osservato:
" (…)
Nel suo scritto 7 maggio 2004 (agli atti come doc. VII) la signora RI 1 sostiene che "(...] il motivo inconfutabile per il quale ho smesso di frequentare il corso è stato appunto l'impossibilità da parte della scuola di darmi un alloggio decente". Ora, si rileva come quanto precede è in netta contraddizione con quanto da lei indicato in particolare nello scritto 1. aprile 2003 (agli atti come doc. 8 e B 26) indirizzato alla scuola di lingua di __________.
Per il resto si ribadisce come il corso di lingue previsto a __________ dal 14 aprile al 20 giugno 2003 fosse adeguato al livello di conoscenze della lingua tedesca della ricorrente e come le asserite difficoltà sorte nei rapporti con la famiglia ospitante non possano certo bastare per legittimare l'interruzione della misura assegnatale dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ (…)." (Doc. IX)
1.8. Infine l'assicurata, il 16 giugno 2004, ha puntualizzato:
" (…)
Dopo aver letto le osservazioni della Sezione del lavoro del 1.6.2004 (doc. 1X) mi riconfermo nel mio ricorso.
In modo particolare non trovo nessuna incongruenza con le affermazioni contenute nei miei scritti 1.4.2003 e 7.5.2004.
In effetti il corso, come da me pensato, era strutturato tra scuola e famiglia con una interdipendenza.
In effetti è la Scuola che si occupa della sistemazione presso le famiglie.
Per questo motivo le mie rimostranze circa la famiglia sono state fatte in collegamento con la scuola, in quanto non ritenevo che fosse la famiglia la mia diretta interlocutrice, bensì la scuola.
Da parte mia con il presente scritto ritengo di aver detto tutto in merito alla pratica(…)." (Doc. XI)
1.9. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza all'amministrazione (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver interrotto il corso di tedesco, impartitole dall'URC con decisione del 4 aprile 2003, che si svolgeva a __________ dal 14 aprile al 20 giugno 2003.
Va, dapprima, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Nel caso in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver interrotto, il 30 aprile 2003, il corso di tedesco che aveva iniziato a frequentare a __________ dal 14 aprile 2003. A quel momento la terza revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in caso si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli é stato detto di partecipare.
L’art 30a LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1, che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce che "il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, "Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts", Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 129-130).
A titolo abbondanziale va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
" (…)
Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV 1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63 ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff., insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des Sozialversichrungsrechts, 2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451 ff., insbesondere S. 454; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag. 45-46)
Il TFA ha poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03; STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.
Questa interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:
" (…)
b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf der Hand, auch einen Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen worden ist, als unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten person nicht angemessen ist; dies namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG ausdrücklich bestimmt, dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine versicherte Person auf Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss, angemessen sein müssen.
Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist, insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt, a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung, das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff., insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamato a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI:
" (…)
Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom 23. bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die nicht mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."
(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)
2.5. Il TFA in una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 84 segg., pronunciandosi a proposito della partecipazione a un corso presso un'azienda di pratica commerciale, dopo aver descritto questo specifico provvedimento inerente al mercato del lavoro, ha ricordato quali condizioni deve rispettare l'amministrazione che vuole imporre a un assicurato la frequentazione di un corso, rilevando:
" Conformément à l'art. 83 OACI 1ère phrase, lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. A cet égard, la jurisprudence a souligné que le droit aux prestations d'assurances pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 LACI, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion professionnelle par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la reconversion améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 111 V 271 ss et 400 consid. 2b; DTA 1993/1994 n° 23 p. 169 consid. 1c, 1988 n° 4 p. 32 consid. 2b et les références). L'avis de l'office régional de placement a, au demeurant, une grande importance lorsqu'il s'agit de déterminer si un cours est ou non de nature à améliorer l'aptitude au placement du participant (arrêt non publié B, du 13 mai 1993, C 121/92). " (DLA 2001 pag. 86)
Nel caso che era chiamato a giudicare il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto adeguato il corso presso l'azienda di pratica commerciale, argomentando:
" 4.- a) En l'espèce, la recourante était inscrite au chômage depuis le 3 mars 1997. L'ORP a enjoint à l'assurée au mois d'août 1998 de se présenter à l'entreprise d'entraînement au travail. A cette époque, l'intéressée n'avait toujours pas retrouvé d'emploi fixe, malgré des recherches de travail régulières et diversifiées, ainsi que plusieurs essais infructueux de l'ORP en vue de l'assigner à des emplois vacants.
La recourante soutient certes être sortie du chômage du 25 août 1997 au 20 février 1998 pour exercer une activité non lucrative. Elle précise toutefois qu'elle n'a jamais cessé ses recherches de travail.
Au mois d'août 1998, elle était dès lors en quête d'un emploi depuis 17 mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que celle-ci était très difficile à placer pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
b) L'ORP a enjoint à la recourante de participer à l'entreprise d'entraînement au travail en qualité d'employée de commerce. Cette activité était indéniablement conforme aux aptitudes de l'assurée qui avait déjà exercé une activité d'employée de bureau.
Celle-ci ne soutient du reste pas, pour justifier son refus de participer au cours litigieux, que celui-ci revêtait un caractère non convenable.
Ceci étant, il ressort de la circulaire MMT précitée p. 62 let. E05 que l'objectif d'une entreprise d'entraînement au travail consiste à faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle des participants, en fournissant des expériences pratiques. L'entreprise d'entraînement est un centre de pratique qui permet d'expérimenter des situations concrètes et de confronter les connaissances des participants à la réalité professionnelle. Partant, la participation au cours litigieux offrait à l'assurée une nouvelle expérience professionnelle. Elle lui permettait de surcroît de maintenir le contact avec le monde du travail, ainsi que d'actualiser et de perfectionner ses connaissances dans le domaine concerné. La fréquentation de l'entreprise d'entraînement était donc propre à améliorer l'aptitude au placement de l'intéresseé.
Dans ces conditions, la mesure litigieuse constituait une cours approprié de perfectionnement professionnel auquel il incombait à la recourante de donner suite." (DLA 2001 pag. 86)
La nostra Massima istanza, in questo caso, malgrado l'assicurata disponesse di una buona formazione ed esperienza professionale ("G. est titulaire d'un diplôme de gestionnaire en informatique et d'un certificat de formation informatique. Elle jouit en outre de plusieurs années d'expérience en qualité d'employée de bureau et de fonctionnaire d'administration."), ha dunque ritenuto adeguato il corso, visto che essa era difficilmente collocabile (17 mesi di ricerche infruttuose di lavoro) e che questo provvedimento le consentiva di fare un'ulteriore esperienza professionale volta a migliorare le sue possibilità di collocamento.
2.6. Inoltre il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D. (C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% è stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il gravame dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che D. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la X avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima, prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D. mediante una sospensione dei diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."
(cfr. STFA del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D., C 262/01)
Relativamente alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448/99, C 382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena, un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.
2.7. Nell'evenienza concreta a __________ - assicurata al suo secondo termine quadro, reiscrittasi al collocamento nel mese di dicembre 2002, alla ricerca di un impiego quale giornalista, educatrice, ausiliare assistente sociale (cfr. doc. 16) - il 4 aprile 2003 è stata impartita la frequentazione di un corso di tedesco presso la __________, __________ di __________, dal 14 aprile al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14).
La ricorrente ha iniziato il corso il 14 aprile 2003, come concordato. Essa era ospitata dalla famiglia __________ di __________ (cfr. doc. B 29).
Il 24 aprile 2003 l'assicurata ha inviato un messaggio di posta elettronica alla sua consulente del personale, comunicandole che il corso stava proseguendo abbastanza bene, che entro il mercoledì seguente avrebbe dovuto iscriversi al Zentrale Oberstufe Prüfung e che tale esame si sarebbe svolto il 25 giugno e il 3 luglio 2003. Inoltre essa ha chiesto, visto il suo interesse a postulare l'ammissione nel corpo diplomatico e il fatto che, pur avendo ottenuto il First Certificate, non era mai stata in territorio anglofono, di potersi recare per un mese in un paese in cui si parla inglese (cfr. doc. 14/2).
Dall'annotazione di un colloquio telefonico intercorso, il 28 aprile 2003, tra l'insorgente e la sua collocatrice emerge che:
" (…)
La signorina mi telefona molto alterata per informarmi che il corso di tedesco non va bene visto che il livello è troppo basso e per segnalarmi pure che ha avuto dei problemi con la famiglia ospitante. Chiede di interrompere il corso. Le ho detto che devo prima verificare la situazione e consultarmi con l'UMA sul da farsi. Le ho chiesto di richiamarmi domani(…)." (Doc. 15)
In effetti la famiglia __________, in data 28 aprile 2003, ha disdetto il contratto di ospitalità concluso con l'assicurata il 14 aprile 2003, allegando quale motivo la differenza di personalità (cfr. doc. B28).
La ricorrente è stata allora alloggiata per qualche giorno in casa della sua insegnante, __________.
Il 30 aprile 2003 __________ è, però, rientrata in Ticino.
Il 1° maggio 2003 l'insorgente ha poi inviato alla scuola il seguente scritto:
" (…)
con la presente vi comunico la mia decisione di interrompere la frequenza al corso n. 11103.03.
II motivo principale è che il rapporto di fiducia che deve esserci tra studente e direzione è venuto completamente meno quando - in occasione della rottura del contratto d'ospitalità da parte della famiglia __________ - la Signora __________, senza aver ascoltato nemmeno una parola da parte mia, mi ha subito ed ingiustamente accusata di non essermi adattata alla famiglia ospitante.
II motivo sopraccitato è già di per sé sufficiente per interrompere i nostri rapporti. A questo si aggiunge comunque la forte delusione per il fatto che il corso da voi proposto presenta l'assenza di studenti aventi competenze linguistiche del mio livello ed un tipo d'insegnamento che, a partire dalla mia significativa esperienza di studio delle lingue, giudico risultare troppo dispersivo(…)."(Doc. 14/4)
Una lettera di tenore analogo è stata pure trasmessa all'URC di __________ (cfr. doc. 14/3).
Il 17 maggio 2003 la ricorrente, rispondendo alla "Richiesta di giustificazione" dell'8 maggio 2003 inviatale dall'URC, ha argomentato l'interruzione del corso di tedesco, dapprima, affermando che quando ha chiamato l'amministrazione per informare della sospensione del corso gli uffici erano chiusi e che durante il colloquio del 28 aprile 2003 la collocatrice le ha detto che si poteva ottenere l'autorizzazione a interrompere un corso in caso di gravi motivi.
L'assicurata ha, poi, precisato che, essendo laureata in scienze della comunicazione, desiderava seguire un corso che le permettesse di migliorare le sue conoscenze di tedesco. L'esito del test, organizzato dall'amministrazione ed effettuato per stabilire il livello del corso, è stato C1 del portfolio europeo. La collocatrice l'ha informata che, dato che in Ticino non erano tenuti dei corsi così ad alto livello, poteva frequentarne uno intensivo a __________ alla Scuola __________. Tale scuola le ha mandato una prova da effettuare, molto breve e consistente in una parte di grammatica e in una parte in cui si doveva rispondere a delle domande. La scuola, esaminato il test, le ha comunicato che a lei era adatto il corso che si prefiggeva di portare gli studenti all'esame ZMP. L'assicurata ha messo in dubbio i criteri di valutazione del test, poiché le sembra strano, vista la facilità delle domande, che la prima parte sia stata valutata 4/8.
Secondo l'insorgente tale corso, iniziato il 14 giugno 2003, era di un livello estremamente basso. Essa ha indicato che l'insegnante si è stupita che fosse disposta a preparare una presentazione, poi giudicata molto bella e utile. Avendo riferito di annoiarsi a causa della facilità del corso, le hanno detto che le avrebbero fatto un programma speciale con un'ora di lezione privata al giorno.
L'assicurata ha puntualizzato che a quel punto ha avuto il primo dubbio circa il senso di continuare il corso, poiché voleva studiare in una classe e non da sola. Allora ha telefonato alla collocatrice avvisandola che il corso era troppo semplice e della soluzione proposta dalla scuola. Comunque essa si trovava bene sia nella famiglia che nella località.
Le docenti le hanno anche proposto di iscriversi all'esame più difficile rispetto al ZMP, ovvero il ZOP.
L'insorgente ha, inoltre, osservato che una sera, dopo che da qualche giorno sentiva che qualcosa non andava, si è rotto il rapporto con la famiglia ospitante. D'improvviso, infatti, la signora __________ si è lamentata del fatto che essa non apprezzasse particolarmente il loro modo di mangiare. La signora ha alzato la voce, al che l'assicurata ha deciso che l'indomani se ne sarebbe andata, con soddisfazione della signora __________. La ricorrente le ha però chiesto di mettere per iscritto la motivazione per la quale voleva rompere il contratto. La giustificazione fornita è stata comunque diversa da quella esposta quella sera.
L'assicurata ha, poi, indicato che il giorno successivo, a scuola, la signora __________ le ha detto sia che la signora __________ le aveva telefonato, sia, con tono quasi di rimprovero, che doveva adattarsi alla famiglia. L'ha pure redarguita per avere utilizzato il telefono della famiglia senza permesso. Non disponendo la scuola di un posto libero per pernottare, l'assicurata ha dovuto congedarsi dalla classe. La signora __________ si è allora offerta di alloggiarla mettendo un lettuccio di fortuna in una stanza di casa sua. La ricorrente le ha però anche esternato dubbi sul corso, di conseguenza l'insegnante le ha comunicato di potersi iscrivere al ZOP anche dopo il relativo termine. Pertanto essa ha deciso di accettare l'offerta della signora __________.
Tuttavia la sera stessa l'insegnante l'ha informata che entro il giorno successivo doveva decidere se era in grado di superare il ZOP e quindi di iscriversi o meno.
A scuola non è più riuscita a seguire come sarebbe stato bene fare, poiché era troppo stanca, per cui è rientrata in Ticino per riposare. Non ha richiamato la collocatrice, perché, sapendo che era molto presa e difficilmente raggiungibile, aspettava di valutare il soggiorno presso il secondo alloggio.
L'assicurata ha concluso dicendo che il livello ZMP corrisponde al B2 del portfolio europeo, perciò è stata iscritta al corso sbagliato. Ritiene deplorevole che chi manda i disoccupati a seguire i corsi non sia a conoscenza della corrispondenza dei livelli degli esami Goethe e quelli del portfolio europeo.
Le pare anche poco professionale da parte di chi è responsabile dei disoccupati laureati, il non essere a conoscenza dell'esistenza di corsi di lingue tenuti dal Goethe Institut presso due università svizzere.
La ricorrente ha poi puntualizzato che, prima di iscriversi al corso, non le è stato detto che secondo le leggi avrebbe dovuto aspettare l'autorizzazione per dare la disdetta.
Essa voleva comunque avvisare l'amministrazione e per questo ha telefonato, ma per 4 giorni consecutivi nessuno era al lavoro.
Infine essa ha affermato che alla scuola __________ non sanno cosa sia il portfolio europeo, che il test che le hanno sottoposto era inadatto e che non hanno avuto il coraggio di dirle "guardi lei ha un livello troppo alto, ci spiace per l'errore, è meglio che si iscriva da un'altra parte". Inoltre si sono dimostrati molto poco ospitali, non hanno mantenuto la parola dell'ora di lezione privata, la signora __________ l'ha preso in giro con l'iscrizione, e la signora __________ si è dimenticata di fare arrivare il formulario di iscrizione al ZOP (cfr. doc. 14/6).
A seguito della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC (cfr. doc. 14), la Sezione del lavoro, ha sentito personalmente l'assicurata il 18 e il 24 luglio 2003.
Dal relativo verbale di audizione si evince:
" (…)
Per quale motivo in data 27.12.2002 si è iscritta in disoccupazione?
Adr: licenziata dall'università di __________ mi sono iscritta in disoccupazione alla ricerca di un lavoro.
Ha richiesto lei di frequentare un corso di tedesco?
Adr: sì. Nel mese di febbraio ho richiesto alla Scuola __________ di __________ se era possibile frequentare delle lezioni private di tedesco in prospettiva di un diploma da poter poi allegare al mio CV.
Mi interessava frequentare queste lezioni in quanto ero carente nella grammatica. Dopo aver parlato con la signora __________ della Scuola __________ mi disse di preparaci per il ZMP.
Dopo aver parlato con la signora __________ ho fatto richiesta alla mia consulente se la disoccupazione mi avrebbe pagato queste lezioni private. La mia consulente mi disse che le lezioni private non venivano coperte dalla disoccupazione e mi ha consigliato il corso intensivo a __________.
Prima di iniziare il corso di tedesco a __________ ha fatto degli esami d'ammissione?
Adr: ho fatto degli esami a __________ per vedere a quale corso mi potevo iscrivere.
Ha fatto gli esami d'ammissione per quale corso?
Adr: erano degli esami per vedere il mio livello scolastico.
La scuola ha certificato che avevo il livello C1. II livello C1 - corrispondente ad un livello alto che uno studente che è a questo livello potrebbe tranquillamente essere inserito in un corso ZOP, invece il livello B2 potrebbe corrispondere ad uno corso ZMP (cfr. portfoglio linguistico europeo).
Nel suo scritto del 17.05.2003 fa riferimento a degli esami d'ammissione al ZOP, mi potrebbe descrivere meglio quando e dove li ha fatti?
Adr: ho fatto il test per il ZOP il 30 aprile 2003 (cfr. allegato) a __________.
La correzione e la valutazione di parte del test è stata fatta da due docenti della Scuola __________. La valutazione è stata: ottima la comprensione, da lavorare per quanto riguarda la grammatica.
Lo scopo di questo test era per vedere se valeva la pena iscrivermi all'esame ZOP, che si sarebbe svolto il mese di giugno 2003
Per quale motivo non ha richiesto di fare l'esame ZOP?
- Seconda pagina verbale d'audizione __________ 18.07.2003 -
Adr: perché non ho mai ricevuto un responso dalle docenti, inoltro ho avuto una serie di problemi con la famiglia, già descritti nella mia lettera del 17.05.2003.
II giorno prima che scadeva il termine per l'iscrizione la signora __________ mi ha chiesto, entro il giorno seguente, che cosa volevo fare, quando alcuni giorni prima mi aveva detto che c'era tempo per decidere, non ho gradito per niente questo atteggiamento.
Quando ha iniziato il corso ZD/ZMP?
Adr: 14 aprile 2003.
II corso era a tempo pieno?
Adr: sì. Dalle ore 8.30 alle 15.30.
Frequentava giornalmente il corso?
Adr: sì. Non ho mai avuto delle assenze.
Solo una mattina sono arrivata in ritardo a causa di un incidente.
Quante ore giornaliere le occupava lo studio?
Adr: all'inizio le ore di studio erano veramente poche, perché gli esercizi li facevo in classe. Lo studio mi ha occupato un po' di più quando mi stavo preparando per il test al ZOP.
Mi sono preparata molto bene per la presentazione che dovevo presentare in aula.
Chi erano i suoi insegnanti?
Adr: sig.ra __________, __________ e __________
A quale docente ha fatto presente che si stava annoiando?
Adr: alla signora __________ e __________.
La responsabile per la scuola, signora __________, le ha preparato un programma speciale con l'aggiunta di un'ora di lezione privata al corso?
Adr: ho solo ricevuto del materiale di supporto e mi hanno anche consigliati 3 libri affinché mi potessi preparare per il test al ZOP. Non ho mai fatto la lezione privata.
Mi ha dato fastidio che la signora __________ non ha parlato con me di questa proposta ma ne ha parlato con la signora __________ (famiglia dove abitavo).
Di questa proposta sono stata informata dalla signora __________ e non dalla diretta interessata signora __________, inoltre mi sono sentita anche un po' amareggiata di questo comportamento di illusione nei miei confronti.
Per quale motivo avrebbero voluto prepararle un programma speciale ed un'ora di lezione privata?
Adr: il motivo per il quale loro me l'hanno proposto, secondo me è perché loro stesse hanno visto che il mio livello era troppo alto per quel corso e non volendo perdere un'iscrizione mi hanno fatto la proposta.
Questo programma si è concretizzato?
Adr: si è concretizzato in parte - cfr. risposta verbale del 18.7.03.
Non c'era un programma dalla A alla Z, perché non ero ancora stata valutata al 100%.
Durante la frequenza del corso i professori le hanno per caso detto che il corso non era per lei?
Adr: dentro la scuola nessuno dei docenti mi ha detto che il corso non era adeguato.
Solo la signora __________, durante il mio soggiorno presso la sua abitazione, ma ha detto che avrei potuto interrompere il corso e rimanere da lei per sbrigare le faccende domestiche, dove probabilmente avrei imparato molto di più.
Per quale motivo ha ricevuto dalla signora __________ i formulari per il test di prova ZOP?
Adr: per vedere se ero in grado di poter frequentare il corso ZOP.
Si è iscritta al corso ZOP?
Adr: no.
Se no, per quale motivo?
Adr: innanzitutto non si trovavano i formulari per l'iscrizione, poi nel momento in cui dovevo decidere se rimanere o partire, la signora __________ mi ha detto che c'erano ancora diverse settimane di tempo per iscriversi all'Ufficio del Goethe a __________. Inoltre non avevo ancora terminato i test del Goethe-inst. Non ho potuto terminare il test perché la signora ____________________non mi aveva ancora portato la cassetta per terminare il test.
II giorno dopo ho parlato con la prof. __________ e le ho riferito quanto mi era stato detto dalla sua collega, ossia che potevo iscrivermi anche dopo il termine di iscrizione. La signora __________ mi parse molto stupida di questa affermazione fatta dalla sua collega.
La sera prima che scadesse il termine la signora __________ ha preso contatto con la signora __________ per decidere o meno se iscrivermi all'esame ZOP.
Non ho avuto da parte della signora __________ un riscontro per quanto riguarda l'esito della sua telefonata con la signora __________.
Dopo la terza settimana una nuova docente ha cambiato il programma scolastico, usando un metodo di insegnamento con un livello ancora più inferiore al corso ZMP. Questo sistema non ha certo contribuito a dare la motivazione che avevo perso.
Ha mai riferito alla sua consulente che aveva riscontrato dei problemi con gli organizzatori del corso?
Adr: a seguito della proposta di abbandonare per sostituirlo con delle lezioni private per prepararsi al ZOP, ho preso contatto telefonico con la mia consulente spiegandole cosa stava succedendo. A quel punto mi disse che era una buona occasione se riuscivo ad organizzarmi, non mi ha comunque dato alcuna informazione sulla possibilità di trovare altrove un corso più adatto.
La sua consulente ha preso una posizione su quanto le è stato riferito?
Adr: come detto sopra mi ha detto che non era male se riuscivo ad organizzarmi.
Quando ha lasciato la famiglia __________?
Adr: il 28.4.03 - vedi lettera di disdetta da parte della famiglia __________l.
Ha informato la sua consulente che aveva cambiato casa in quanto aveva riscontrato dei problemi?
Seconda pagina verbale d'audizione RI 1 24.07.2003.
Adr: ho informato la mia consulente che avevo dovuto cambiare casa, ma non avevo ancora trovato un'altra soluzione
Per quale motivo in data 24 aprile 2003 ha scritto un e-mail alla sua consulente che "il corso sta proseguendo abbastanza bene" e dopo alcuni giorni l'ha interrotto?
Adr: in data 24 aprile 2003 mi trovavo (n.d.r.: nel verbale non è stato indicato come l'assicurata si trovava, facendo riferimento a quanto affermato nella risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione" -doc. 14/6- sembra tuttavia verosimile che la parola mancante sia "bene") ne per quanto riguarda l'alloggio e supplivo al disagio di dover sempre studiare da sola.
Da soli 5 giorni avevo cominciato a lavorare diversamente dalla classe e non mi ero ancora accorta che non venivo seguita 1 h. al giorno in privato. Solo dopo il 29 aprile 2003 che la situazione è andata peggiorando in quanto sono stata "buttata" fuori di casa dalla famiglia __________.
I motivi per il quale la signora __________ mi ha detto di lasciare la loro famiglia sono stati:
• Loro hanno le loro abitudini alimentari e non è disposta ad accettare che alla loro tavola c'è qualcuno che mangia in modo differente, perché secondo lei è diseducativo per i bambini piccoli e quindi andavo bene in una famiglia dove non ci sono bambini piccoli
• Non era disposta a cambiare le loro abitudini alimentari
• Non era disposta ad accettare che io non apprezzassi il loro cibo. Anche se non lo davo da vedere la signora __________ mi disse che lei se ne era accorta.
Mi sono sempre comportata in modo educato con la famiglia __________l e non ho niente da rimproverarmi.
Prima di interrompere definitivamente il corso ha chiesto un parere alla sua consulente?
Adr: il 29 aprile 2003 ho parlato con la mia consulente e le ho detto che volevo lasciare il corso, in quanto non gradivo il sistema.
Le sue parole sono state: "io non posso decidere, devo chiedere a Bellinzona: comunque le cause per smettere un corso devono essere gravi e che c'era un contratto da rispettare". Le ho detto che un contratto è composto da due parti, con degli obblighi e dei diritti, allora lei mi disse di non tirare in ballo il contratto e poi non poteva decidere lei.
Abbiamo chiuso il colloquio, in questo modo:
• Che lei avrebbe preso contatto con Bellinzona
• E io avrei dovuto telefonarle il giorno dopo
• II giorno dopo non ho richiamato la signora __________, perché ero a casa della signora __________, in prova fino alla fine della settimana, e volevo vedere come andava prima di mollare tutto.
• Non sapendo ancora cosa fare e non avendo la possibilità di telefonare né da casa né dalla scuola, essendo molto stanca, ho lasciato passare alcuni giorni
Quando ha deciso di interromperlo?
Adr: il 30 aprile 2003. Ho interrotto il corso anche se non avevo ricevuto nessuna risposta dalla signora __________.
La mia decisione personale è stata che io non volevo più fare questo corso, perché i motivi erano, secondo me, perché per me non aveva nessun senso continuare il corso ZMP, però sapevo che i funzionari dell'Ufficio del lavoro di Bellinzona doveva essere loro d'accordo.
Potevano almeno provare a convincermi i responsabili dell'Ufficio misure attive, probabilmente se loro avessero insistito, avrei seguito il corso ZMP per forza, ma l'avrei fatto. Oltretutto non mi è stata data la possibilità o il supporto che avrei voluto da parte della mia consulente, nel senso del convincimento o farmi capire che magari dopo avrei potuto seguire altri corsi.
Ho preso contatto telefonico con l'URC di __________ il 1° maggio 2003 e non ho trovato nessuno, ho fatto seguire una lettera-raccomandata indirizzata alla signora __________.
Mi può dire il motivo principale che l'ha spinta ad interrompere il corso ZMP?
Adr: il motivo è stato specificato nella mia lettera del 1° aprile 2003 (scritto sbagliato la data 1 ° maggio 2003) che avete nel vostro incarto.
Lei ha chiuso la disoccupazione perché ha un lavoro, mi potrebbe spiegare di cosa si tratta? Adr: ausiliaria di cure presso __________ di __________.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato? Adr: contratto a termine 31.12.2003.
Terza pagina verbale d'audizione RI 1 24.07.2003 -
Ha ottenuto questo lavoro durante la frequenza del corso?
Adr: ero già in Ticino, se non ricordo male era il 26 maggio 2003.
Ho visto l'annuncio della __________ e ho subito preso contatto, a quel punto la signora __________, mi ha informato che la __________ di __________ o cercava del personale.
(…)
Mi dichiaro non d'accordo con molte affermazioni fatte dalla signora __________ indirizzata all'URC del 20 maggio 2003.
(…)." (Doc. 13 e 13/1)
L'11 agosto 2003 l'assicurata ha spedito alla Sezione del lavoro, su richiesta di quest'ultima, due certificati medici relativi al proprio stato di salute.
Il Dr. med. __________, medico generico, FMH agopuntura, ha attestato che l'assicurata soffriva da 6 anni di dolori ricorrenti all'orecchio e all'emifaccia destra, che le causavano sofferenza e disturbo della concentrazione. Inoltre i suoi occhi si stancavano facilmente. Il medico ha precisato che a causa di tali disturbi avrebbe allestito una richiesta di invalidità (cfr. doc. 12).
Il Dr. med. __________, FMH medicina generale e medicina dello sport, dell'Ospedale __________ di __________, ha dichiarato di aver avuto in cura l'insorgente dal 9 luglio 2003 per una sindrome ansiosa con crisi di iperventilazione. Egli ha pure indicato che dall'anamnesi è risultato che si è trattato di una recidiva, in quanto la paziente avrebbe già accusato una sintomatologia simile nell'aprile 2003 (cfr. doc. 12/1).
Inoltre dal verbale citato risulta implicitamente che a RI 1 è stata mostrata la lettera di ____________________ della __________ di __________ del 20 maggio 2003, in cui l'insegnante ha descritto la situazione riguardante l'assicurata nel seguente modo:
" (…)
La signora RI 1 ha iniziato il nostro corso di preparazione agli esami del Goethe Istituto di Monaco assieme ad altri studenti, il 14 aprile 2003. Fin dall'inizio la signora RI 1 ci ha fatto sapere che si annoiava e che voleva prepararsi per il livello del ZOP. Normalmente sono i professori che decidono e inoltre non ci eravamo accorte che la signora RI 1 era così superiore. La signora RI 1 ha ricevuto materiale per prepararsi al ZOP, ma seguiva il corso del ZMP. II risultato era che la signora RI 1 non ha lavorato molto di mano propria.
Non ho mai incontrato una studentessa così difficile, esigente e complicata, e devo dirLe che insegno dal 1972.
II carattere della signora RI 1 si riflesse certamente anche nella famiglia. Non voleva mangiare come la famiglia era abituata. L'atmosfera diventò sempre più delicata. Così il momento della rottura era prevedibile. La famiglia non aveva più fiducia. ( Sembrava che la signora RI 1 girava anche nelle stanze private, aprendo di nascosto gli armadi.)
Un cambiamento in un'altra famiglia non era possibile. Mi sono offerta di dare alloggio, io personalmente, affinché potesse continuare il corso. I primi giorni sembrava che la signora RI 1 si sentiva a suo agio, tranne due incidenti. Ma senza dire qualcosa un giorno se n'è andata(…)." (Doc. 8/4)
Il 19 agosto 2003 l'assicurata, al riguardo, ha osservato di aver alloggiato presso la signora __________ due notti, il 28 e il 29 aprile 2003, dove ha consumato due cene e due colazioni. Si trattava di un periodo di prova. La sera seguente la seconda notte l'assicurata ha telefonato all'insegnante per avvisare che abbandonava il corso e l'alloggio, non trovandola, ha informato il figlio. In seguito la ricorrente ha scritto alla signora ____________________ chiedendole se andava bene che pagasse un forfait di fr. 100.-- per il vitto e l'alloggio; un mese dopo quest'ultima le ha chiesto invece fr. 170.-- per 4 notti, 3 colazioni e 4 cene. In allegato l'assicurata ha trasmesso una dichiarazione di __________, suo ex compagno di corso, il quale ha attestato che essa si è fermata al massimo un paio di giorni.
L'insorgente ha, poi, precisato che sono state le insegnanti, in particolare la signora __________, a proporle di prepararsi per il ZOP. L'assicurata era d'accordo con le docenti che avrebbe seguito il corso ZMP relativamente a temi che le interessavano. In ogni caso essa ha seguito il corso ZMP in minima parte. Ha lavorato per conto suo con il materiale ricevuto concernente il ZOP e nessuna insegnante si è presa il tempo per vedere con attenzione come faceva gli esercizi.
La ricorrente ha riconosciuto di essere esigente, ma ne è fiera, perché non tutti avrebbero avuto il coraggio di reclamare.
Relativamente alla famiglia __________, l'assicurata ha indicato che l'unica cosa di diverso che ha mangiato è stata la pasta condita con olio e sale, invece che senza sale e con il formaggio.
Nessuno della scuola si è interessato dell'andamento in casa, finché non vi è stata la rottura improvvisa.
Per quanto concerne l'affermazione della signora __________ relativa al fatto che lei avrebbe aperto di nascosto gli armadi, l'assicurata, in particolare, ha asserito che comunque aveva la chiave di casa, per cui poteva entrare e uscire anche in assenza dei proprietari. Se voleva cercare chissà cosa negli armadi avrebbe, quindi, potuto farlo senza che se ne accorgessero.
L'alloggio presso la __________ era poi di fortuna, non quello che ci si aspetta da una scuola di lingue.
L'assicurata ha dichiarato che non se l'è sentita di avvisare l'insegnante della sua partenza, poiché è stata una decisione sofferta, desiderando seguire il corso. Le ha però telefonato la sera del 1° maggio.
L'insorgente ha puntualizzato di essersene andata per motivi di salute, per il livello del corso, per il cattivo rapporto (per quanto riguarda l'insegnamento) con i docenti e la scuola, per la mancanza di un alloggio decente e perché considera l'onestà una prerogativa indispensabile di chi ospita per conto di una scuola di lingue (cfr. doc. 11).
Il 20 agosto 2003 l'amministrazione ha posto i seguenti quesiti alla __________ di __________:
" (…)
1. La signora RI 1 frequentava giornalmente il corso?
2. Se no, quanti giorni di assenza ha avuto?
3. Secondo il vostro parere la signora RI 1 avrebbe dovuto frequentare un corso con un livello superiore al ZMP?
4. Durante le lezioni come si comportava la signora __________?
5. Avete proposto alla signora RI 1i delle lezioni private, affinché si potesse preparare per il corso ZOP?
6. Queste lezioni si sono svolte regolarmente?
7. Secondo il vostro parere la signora RI 1 avrebbe potuto presentarsi all'esame del ZOP?
8. Siete al corrente per quale motivo, in data 28 aprile 2003, la signora RI 1 ha dovuto lasciare la casa dei signori __________?
9. Dopo questa data siete al corrente di dove ha abitato la signora RI 1?
10. Conoscete il motivo per il quale la signora RI 1 ha interrotto il corso?
(…)." (Doc. 8/1)
__________ __________, il 3 settembre 2003, ha risposto:
" (…)
1. Frau RI 1 hat den Kurs vom 14. April bis 30. April besucht. Am 22. und 24. hat sie je einen halben Tag gefehlt. Sie kam am Morgen oft zu spät in die Schule.
2. Siehe oben
3. Auf Grund des Einstufungstests war Frau RI 1 im richtigen Kurs. Sie hatte 4/8 und 22/30 Punkte erzielt, was ein durchschnittliches Resultat ist. Gute Schüler erreichen mehr Punkte beim Eintrittstest. Die Erfahrung im Kurs zeigte, dass dieser Eintrittstest richtig war. Auch Frau __________, Deutschlehrerin, die vor allem Grammatik unterrichtet, ist der Meinung, dass der ZMP-Kurs das richtige Niveau gewesen ist.
4. Frau RI 1 setzte sich im Unterricht regelmässig sehr egozentrisch in den Mittelpunkt und hatte übermässig viele Extrawünsche, auf die die Lehrerinnen immer eingegangen sind. Dies wäre auf die Dauer nicht so weitergegangen. Auch die Administration wurde täglich für irgendwelche Spezialwünsche beansprucht.
5. Alle Lehrerinnen haben im Rahmen des Unterrichts individuell mit Frau RI 1 gearbeitet und ihr laufend auf ihren Wunsch ZOP Aufgaben abgegeben, korrigiert und mit ihr besprochen.
6. Siehe oben.
7. Frau RI 1 war zuwenig lange im Kurs um diese Frage definitiv beantworten zu können. Falls Frau RI 1 sich sehr eingesetzt und viel gearbeitet hätte, wäre es nicht ausgeschlossen gewesen, dass sie sich der ZOP-Prüfung im Juni hätte stellen können.;
8. Familie __________ konnte aus verschiedenen Gründen Frau RI 1 nicht mehr beherbergen. Frau RI 1 hat sich sehr eigenartig benommen. Sie ist während der Nacht immer wieder aufgestanden, hat längere Zeit mit dem Telefon von Familie __________ mit ihrer Mutter im Tessin telefoniert, ohne Bezahlung und das vor allem nachts, sie hat sämtliche Schränke geöffnet, und was das Essen anbelangt, hatte sie unmögliche Wünsche, um nur einige Punkte aufzuzählen. Frau RI 1 hat wohl das Wort „fühlen Sie sich wie zu Hause" falsch verstanden. Familie __________ arbeitet schon längere Zeit als Gastfamilie für uns und wir hatten bisher nie die geringsten Anstände.
9. Frau __________, unsere Lehrerin, war sofort bereit Frau RI 1 bei sich aufzunehmen. Auch dort war das Verhalten sonderbar und wäre auf längere Sicht nicht tragbar gewesen. Wir hätten Ihr eine Hotelunterkunft suchen müssen. Ein Brief an Frau __________ von Frau __________ liegt bei.
10. Frau RI 1 erzählte uns, dass sie nach Hause fahren müsse , da sie sehr müde sei und sich erholen möchte. Von einer definitiven Abmeldung war nicht die Rede. Bei Frau __________ hat sie heimlich die Koffer gepackt und ist ohne sich zu verabschieden verreist. In der darauf folgenden Woche erhielten wir dann das Kündigungsschreiben von Frau RI 1. Siehe Beilage." (Doc. 8/2)
Il 16 settembre 2003 l'assicurata, prendendo posizione in merito, ha sottolineato che se dei lati del suo comportamento alle persone della scuola non andavano bene, queste avrebbero dovuto dirlo allora e non inventarseli dopo per screditarla e non perdere i soldi dell'iscrizione. E' infastidita dal tentativo di farla passare per una ladra e ritiene il voltafaccia della famiglia ospitante quasi incredibile.
La ricorrente ha ribadito che tre sono i motivi della sua partenza definitiva da __________, e meglio:
- l'essere stata buttata fuori casa dalla prima famiglia ospitante ed il non aver ricevuto dalla scuola la proposta per un alloggio decente altrove.
- l'insegnamento troppo elementare.
- il comportamento falso della signora __________ e quello scorretto della signora __________.
Essa ha, altresì, rilevato, che quanto indicato sul foglio di disdetta firmato da __________ si differenzia da quanto affermato al punto 8. dell'ultima lettera della scuola.
L'assicurata si è poi domandata perché la signora __________, nella lettera in questione, datata 3 settembre 2003, ha affermato: "Frau RI 1 schuldet auch noch Frau __________ die Unterkunft" quando lei ha la ricevuta dell'avvenuto pagamento datata 22 agosto 2003.
Relativamente al test introduttivo della scuola, la ricorrente ha osservato che la seconda parte era di grammatica, mentre la prima era breve. Vorrebbe, inoltre, vedere le correzioni. Secondo lei non si trattava di un test che copriva tutte le conoscenze di una lingua quali comprensione di un testo, comprensione all'ascolto, interazione orale. Già dal test effettuato a __________, su indicazione dell'Ufficio del lavoro, era comunque emerso che le sue nozioni di grammatica erano di uno scalino inferiore alle altre capacità.
La signora __________ si è poi dimenticata di richiedere il foglio di iscrizione per il ZOP entro il relativo termine.
Le hanno dato dei libri per il ZOP, ma non hanno mantenuto quanto proposto circa l'ora di lezione privata al giorno.
La ricorrente ha affermato che l'accusa di aver aperto di nascosto degli armadi presso la famiglia __________ è infamante.
A detta dell'assicurata non corrisponde al vero che la signora __________ le ha subito detto di essere pronta a ospitarla. Infatti, nonostante essa l'avesse chiamata la sera stessa del litigio con la famiglia ospitante, l'insegnante si è offerta il giorno seguente, dopo che l'insorgente, non avendo altro alloggio, si era congedata dalla classe.
Il giorno prima della sua partenza l'assicurata ha, comunque, detto alla docente che non era sicura di restare. Non le ha comunicato altro, visto che la stessa era molto combattuta sul da farsi (cfr. doc. 7).
Sulla base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 24 settembre 2003, ha ritenuto che l'assicurata non ha fatto il suo possibile per continuare il corso di lingua e l'ha sospesa per 19 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 5).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio 2004 (cfr. consid. 1.3., doc. III).
2.8. L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:
" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato.
Infatti l'amministrazione ha permesso alla ricorrente di esprimersi in merito al suo comportamento, ventilandole la possibilità di essere sospesa durante l'audizione del 18 e 24 luglio 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.
Inoltre la ricorrente, in tale occasione, è stata posta a conoscenza della lettera del 20 maggio 2003 di __________ e il 5 settembre 2003 le è stato inviato l'accertamento esperito, il 20 agosto 2003, presso la scuola di __________ e la relativa risposta. Essa si è pronunciata in merito a entrambi i documenti (cfr. doc. 8; 8/1, 8/2; 8/4; 11).
Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 24 settembre 2003, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv.3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).
Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B., 38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B. non pubblicata del 13 maggio 1993,
C 121/92).
L'URC di __________, visto che l'assicurata - laureatasi in scienze della comunicazione all'USI di Lugano -, da un lato, necessitava di approfondire le sue conoscenze della lingua tedesca, al fine di estendere le ricerche di lavoro anche alla Svizzera tedesca a causa della carenza di posti vacanti in Ticino, dall'altro, aveva richiesto di poter seguire delle lezioni private di tale idioma (cfr. consid. 2.8.; doc. 13), le ha assegnato un corso a tempo pieno a __________ della durata di dieci settimane, dal 14 aprile al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14/1).
L'insorgente stessa davanti alla Sezione del lavoro ha ammesso che le interessava frequentare un corso di tedesco, in quanto era carente in grammatica (cfr. doc. 13; consid. 2.8.). Anche nelle osservazioni del 16 settembre 2003 l'assicurata ha riconosciuto che pure dal test effettuato a __________, su indicazione dell'Ufficio del lavoro, è risultato che in grammatica il suo livello era inferiore rispetto ad altri aspetti della lingua (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
La ricorrente, che ha iniziato il corso il 14 aprile 2003, fino al 27 aprile 2003 non ha mai formulato critiche nei confronti della scuola e/o della famiglia ospitante. In effetti, dal chiaro testo di posta elettronica inviato dall'assicurata alla sua collocatrice il 24 aprile 2003 risulta che il corso stava andando abbastanza bene. Il vero motivo del messaggio era piuttosto chiedere di potersi recare in un paese anglofono per un soggiorno di un mese (cfr. doc. 14/2; consid. 2.7.).
Soltanto il 28 aprile 2003, durante il colloquio telefonico con la consulente del personale, l'assicurata si è lamentata del corso giudicato di livello troppo basso e della famiglia __________ dove risiedeva (cfr. doc. 15; consid. 2.8.).
Il 27 aprile 2003 la ricorrente aveva, effettivamente, avuto un litigio con la famiglia ospitante e, conseguentemente, aveva comunicato che se ne sarebbe andata l'indomani, ma che la signora __________ avrebbe dovuto indicare i motivi per iscritto. Quest'ultima ha così disdetto il contratto il 28 aprile 2003.
L'insorgente, durante le due notti successive, ha alloggiato da una sua insegnante. In seguito essa è rientrata in Ticino e ha deciso di interrompere il corso (cfr. consid. 2.7.).
Dalla lettera del 1° maggio 2003 inviata alla scuola e all'URC, l'insorgente, come primo motivo alla base della sua rinuncia a proseguire il corso, ha indicato che era venuto meno il rapporto di fiducia tra lei e la direzione dell'istituto, poiché, in occasione della disdetta del contratto di ospitalità, la signora __________ avrebbe detto che lei non si era adattata alla famiglia. Secondariamente l'assicurata si è detta delusa, in quanto il corso era di un livello inferiore alle sue conoscenze (cfr. doc. 14/3, 14/4; consid. 2.7.).
Nella risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione" dell'URC la ricorrente ha insistito maggiormente sul tipo di corso al quale era stata assegnata, specificando che non corrispondeva alle sue nozioni di tedesco. Inoltre essa ha sottolineato che non le era stata impartita, come proposto, la lezione di un'ora privata giornaliera e che il foglio attinente all'iscrizione all'esame ZOP non era mai arrivato. L'assicurata si è in ogni caso riferita anche ai problemi con la famiglia __________ e alla sistemazione di fortuna presso la signora __________ (cfr. doc. 14/6; consid. 2.7.).
Sulla base di tutta la documentazione agli atti e considerato il fatto che l'assicurata né all'inizio del corso, il 14 aprile 2003, né dopo una decina di giorni (il 24 aprile 2003 alla collocatrice ha infatti comunicato via posta elettronica che il corso stava proseguendo abbastanza bene; cfr. doc. 14/2; consid. 2.7.) ha protestato circa il livello della classe a cui era stata assegnata, questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione il risultato, certificato il 1° aprile 2003, di 4/8 punti nelle domande generali e 22/30 punti in grammatica, del test della __________, effettuato per valutare in che corso inserirla (cfr. doc. 14/7).
In particolare occorre segnalare che il 3 settembre 2003 la signora __________ ha indicato che i buoni studenti fanno risultati migliori, che le lezioni hanno dimostrato che l'esito del test eseguito dalla ricorrente era corretto e che comunque gli insegnanti le hanno dedicato del tempo, visto il suo desiderio di sostenere l'esame ZOP.
L'assicurata stessa ha ammesso che le hanno consegnato del materiale al riguardo (cfr. doc. 11, 13, 13/1; consid. 2.7.). Inoltre le sue prove relative a tale esame risultano essere state corrette (cfr. doc. B31; 14/9).
La scuola, dunque, ha tentato di rispondere alle richieste dell'assicurata, prevedendo una sorta di programma speciale per aiutarla a preparare l'esame ZOP.
Questa Corte ritiene, quindi, che la frequentazione della scuola di __________ era appropriata per l'assicurata e che essa è stata inserita in un programma formativo adatto al suo livello di conoscenze. In particolare vista la sua formazione in scienze della comunicazione e le attività ricercate quali giornalista, ausiliaria assistente sociale ed educatrice, il collocamento di RI 1 era ostacolato da ragioni inerenti al mercato del lavoro. Inoltre il corso era atto a migliorare la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.5.).
Con la partecipazione all'intero corso, inteso in senso generale, comprensivo anche della preparazione al ZOP, essa avrebbe potuto, infatti, approfondire le sue conoscenze della lingua tedesca e conseguentemente reperire più facilmente un'occupazione anche in Svizzera tedesca dove l'offerta di lavoro è più ampia.
Si tratta ora di stabilire se il corso in questione era conforme all'età e alla situazione personale e di salute dell'assicurata (cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo va osservato che la ricorrente, durante il colloquio telefonico con la collocatrice del 28 aprile 2003, aveva già esposto l'intenzione di interrompere il corso (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).
Il giorno precedente aveva avuto luogo l'alterco con la famiglia ospitante e dalle annotazioni della consulente del personale risulta che l'assicurata aveva effettivamente segnalato dei problemi insorti con la famiglia __________ (cfr. consid. 2.7.). Pertanto occorre vagliare se quanto successo con tale famiglia il 27 aprile 2003 ha reso non ragionevolmente esigibile la continuazione del corso dal profilo della situazione personale della ricorrente.
Al riguardo è utile preliminarmente evidenziare che nella risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione" dell'URC RI 1 ha indicato che quando ha chiamato la collocatrice, ossia il 28 aprile 2003, per informarla del livello delle lezioni inferiore alle sue conoscenze, da un lato sperava che le dicesse di cambiare il corso, dall'altro, però, si trovava bene sia con la famiglia che nella località (cfr. doc. 14/6; consid. 2.7.).
In ogni caso, dal profilo oggettivo, il soggiorno presso la famiglia ospitante non era pregiudizievole per la situazione personale e di salute dell'insorgente. Le diversità di carattere, di personalità e di gusti, come ad esempio in relazione al cibo, non erano a tal punto rilevanti e serie da compromettere una pacifica convivenza.
A mente del TCA, allorché, il 27 aprile 2003, l'assicurata ha discusso con la signora __________, non avrebbe dovuto dire che se ne andava immediatamente, bensì avrebbe dovuto tentare di risolvere i problemi legati alle loro differenze. Il corso durava peraltro dieci settimane fino al 20 giugno 2003 (cfr. doc. 14/1) e, al momento dei fatti, si era già alla fine di aprile 2003.
Per quanto attiene alla seconda sistemazione dell'assicurata a __________, va rilevato che è vero che la scuola era impossibilitata a trasferirla in un'altra famiglia (cfr. consid. 2.8.), tuttavia l'insegnante __________ si è comunque offerta di ospitarla.
Nelle sue prime versioni dei fatti, la ricorrente non ha indicato l'alloggio presso la docente quale ragione principale per interrompere il corso. Infatti nella lettera del 1° maggio 2003 indirizzata alla scuola e all'URC essa nemmeno ha menzionato tale circostanza (cfr. doc. 14/4; consid. 2.7.).
Inoltre, come visto, in occasione della telefonata alla collocatrice, le aveva già prospettato la sospensione del corso, indipendentemente da dove la scuola l'avrebbe sistemata (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).
Unicamente dopo che le è stata ventilata la possibilità di essere sanzionata, essa ha giustificato la partenza da __________ anche riferendosi alla sistemazione presso l'insegnante (cfr. doc. 14/5; 14/6; consid. 2.7.).
Pure in questo caso era auspicabile che la ricorrente, invece di partire senza dare alcuna spiegazione, esponesse i suoi disagi alla signora __________.
Per quanto riguarda la brandina, avrebbe potuto eventualmente essere ricercata una soluzione coinvolgendo anche gli altri studenti alloggiati nella medesima casa. Essa avrebbe potuto, almeno provvisoriamente, cambiare la stanza con un altro studente, visti gli asseriti dolori muscolari. Tale disturbi sono stati, però, indicati solo il 7 maggio 2004 davanti al TCA (cfr. doc. VII; consid. 1.6.) e non sostanziati da documentazione medica.
Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 124 V 234 consid. 4b/bb/ e riferimenti; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; STCA del 17 aprile 2000 nella causa G.S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa F.S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C. C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa P. S. , 38.96.216 ).
Anche gli ulteriori disturbi di salute invocati, più precisamente la stanchezza degli occhi, il dolore all'orecchio e all'emifaccia destri e i problemi di concentrazione, che sarebbero preesistiti al corso, come attestato il 31 luglio 2003 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 12; consid. 2.7.), risultano irrilevanti ai fini della presente vertenza. Essi, da un lato, non sono mai stati accennati prima dell'inizio del corso, dall'altro, visto che l'assicurata ha comunque cominciato il corso e il soggiorno a __________ senza mai lamentarsi in proposito, non si vede in cosa abbiano reso il corso o la sistemazione della stessa inadeguati posteriormente. D'altronde neppure l'insorgente dà spiegazioni in merito.
Per quanto concerne il certificato del Dr. med. __________, pervenuto alla Sezione del lavoro l'11 agosto 2003, relativo a una sindrome ansiosa con crisi di iperventilazione (cfr. doc. 12/1, consid. 2.7.), è utile osservare che l'assicurata è entrata in cura da tale sanitario il 9 luglio 2003, più di due mesi dopo l'interruzione del corso. E' vero che il medico ha indicato che si tratterebbe di una recidiva, in quanto la paziente avrebbe già accusato una simile sintomatologia nel mese di aprile 2003 (cfr. doc. 12/1), tuttavia ciò non è attestato da referti medici. Il Dr. __________ si è basato su quanto riferitogli dall'assicurata.
Al riguardo va comunque rilevato che dagli atti non emerge che la ricorrente abbia segnalato un tale disturbo alla famiglia ospitante, alla scuola o alla sua collocatrice.
La circostanza, poi, invocata dall'assicurata nella lettera del 1° maggio 2003 (cfr. doc. 14/3, 14/4, consid. 2.7.), che sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia tra lei e la direzione della scuola, in quanto a seguito della disdetta del contratto di ospitalità da parte della famiglia __________, la signora __________ avrebbe detto che la ricorrente non si era adattata alla famiglia ospitante, non è comunque sufficiente a rendere il corso inadeguato.
Il compito della scuola è anche quello di supervisionare i rapporti tra gli studenti e le famiglie ospitanti. Pertanto, visto che in casu vi era comunque con ogni verosimiglianza un sufficiente margine per trovare una soluzione di compromesso con la famiglia __________, il giudizio formulato dalla signora __________ non eccede le sue competenze e non risulta inopportuno o improprio.
In simili condizioni, il TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che i motivi addotti dall'assicurata non erano tali da impedirle di portare a termine il corso di tedesco a __________.
Di transenna va rilevato che, il TFA, in un altro contesto richiamabile per analogia, ha stabilito che un assicurato deve mantenere il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10. DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 n. 23).
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha pure più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Va, infine, evidenziato che nella fattispecie durante il colloquio telefonico con la sua collocatrice del 28 aprile 2003, quest'ultima le aveva detto di richiamare l'indomani per avere ragguagli circa la possibilità di interrompere il corso o meno (cfr. doc. 15, consid. 2.8.).
Anche su questo punto l'assicurata è stata contraddittoria.
Nella risposta del 17 maggio 2003 alla "Richiesta di giustificazione" essa ha, dapprima, affermato di aver tentato di richiamare l'URC per informare della sospensione del corso, ma che l'ufficio era chiuso - versione, peraltro, confermata anche davanti alla Sezione del lavoro il 24 luglio 2003 (cfr. doc. 13/1; consid. 2.8.). Tuttavia l'assicurata, sia nello stesso scritto del 17 maggio 2003, che nella lettera al TCA del 7 maggio 2004, ha specificato chiaramente i motivi per i quali non ha ritelefonato alla collocatrice (cfr. doc. 14/6; VII e consid. 1.6).
Questo Tribunale non ha motivi per non ritenere affidabile questa seconda versione.
Comunque, a mente del TCA, era senz'altro esigibile che l'assicurata ricontattasse la consulente del personale, in quanto l'insorgente non si trovava in una situazione di urgenza e di emergenza tale da giustificare la violazione delle regole elementari da ossequiare nel caso di misure inerenti al mercato del lavoro finanziate dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Ininfluente è, poi, la circostanza sollevata dalla ricorrente che non sarebbe stata informata della necessità di essere autorizzata a dare la disdetta del corso (cfr. doc. 14/6).
In effetti durante il colloquio telefonico del 28 aprile 2004 la collocatrice le ha, in ogni caso, espressamente comunicato, in primo luogo, che doveva verificare con l'ufficio di misure attive circa la possibilità di interrompere il corso e, in secondo luogo, come visto, di richiamarla il giorno seguente.
L'assicurata, quindi, a prescindere dalla questione di sapere se prima dell'inizio del corso era stata o meno avvertita dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione a disdire un corso, al più tardi il 28 aprile 2003 era al corrente di dover attendere il parere dell'amministrazione prima di abbandonare il corso.
Alla luce di tutto quanto esposto, bisogna concludere che il corso di tedesco a __________ assegnato alla ricorrente e la relativa sistemazione rispettavano anche il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ossia erano conformi alla sua età, alle sue condizioni di salute e alla sua situazione personale.
Visto che la frequentazione di tale corso era adeguata, l'insorgente avrebbe dovuto continuare a seguire il provvedimento inerente al mercato del lavoro impartitole. L'assicurata, invece, l'ha interrotto. Inoltre essa, con il suo comportamento, ha, perlomeno, contribuito alla rottura del rapporto con la famiglia ospitante. La ricorrente non ha nemmeno tentato di trovare una soluzione. Ciò è del resto avvenuto anche con la signora __________ in merito alla sua seconda sistemazione.
A ragione, dunque, l'amministrazione ha inflitto alla ricorrente una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10. Per quanto attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA del 9 ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, consid. 5.2.).
Inoltre la prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) emessa dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003, p.to 3.D).
Nel caso concreto la Sezione del lavoro ha inflitto all'insorgente, per aver interrotto il corso di tedesco della durata di 50 giorni lavorativi dal 14 aprile al 20 giugno 2003, ossia di dieci settimane (cfr. doc. 14/1, 5, III) , una sospensione di 19 giorni.
Sulla base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52 ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14 luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 123 V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 19 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA del 9 ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, già citata al consid. 2.5, in cui il TFA ha ridotto la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non aveva iniziato un corso di 5 giorni).
In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione emanata dalla Sezione del lavoro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti