Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.2

 

FS/fe

Lugano

3 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2004 di

 

 

RI1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 novembre 2003 emanata da

 

Cassa CO1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 24 ottobre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI1.

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

 

"  (…)

Nel suo caso durante il periodo dall'8 settembre 2001 all'7 settembre 2003 può dimostrare di aver lavorato solo dall'8 settembre 2001 al 28 febbraio 2002 presso l'Hotel __________, __________ e non può far valere un motivo d'esonero.

 

Non può pertanto far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione.

 

Le ricordiamo comunque che potrà beneficiare dei servizi offerti dall'Ufficio regionale di collocamento.

(…)." (cfr. doc. A3)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato il 17 novembre 2003 (cfr. doc. A2), la Cassa, in data 24 novembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha osservato che:

 

"  (…)

Dopo la sua opposizione del 17 novembre 2003 abbiamo provveduto a riesaminare la documentazione in nostro possesso. Dalla ricalcolazione dei periodi contributivi abbiamo considerato, per l'Hotel __________ dall'8 settembre 2001 al 28 febbraio 2002, per la riqualifica professionale AI dal 1° marzo 2002 al 31 marzo 2002 e dal 13 maggio 2002 al 9 agosto 2002. Complessivamente risulta un periodo contributivo di 9 mesi e 21.8 giorni.

 

II periodo dal 10 agosto 2002 al 7 ottobre 2002 non può essere considerato contributivo in quanto non era sotto rapporto di lavoro e non può essere fatto valere nemmeno quale motivo d'esonero sufficiente.

 

Visto quanto sopra, la Cassa ritiene di riconfermare il rifiuto all'indennità di disoccupazione a decorrere dall'8 settembre 2003.

(…)." (cfr. doc. A1)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

 

"  (…)

Con la presente mi oppongo alla decisione del 24 Novembre 2003 con le seguenti motivazioni.

 

Dal 1 Marzo 2002 al 9 Agosto 2002 é stata tentata una riqualifica Professionale da parte della assicurazione invalidità, sospesa per difficoltà fisiche, e fissandomi un appuntamento per una perizia medica al 10 Dicembre 2002, detta perizia attesta una parziale inabilità lavorativa pari al 50% e al diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

 

Per questi motivi chiedo che il periodo dal 10 Agosto 2002 al 7 Ottobre 2002 mi venga riconosciuto(…)." (cfr. doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 29 gennaio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

 

"  (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

 

a) il signor RI1 ha lavorato presso l'Hotel __________ di __________ dal 01.04.1988 al 28.02.2002;

 

b) dal 14.09.1999 al 28.02.2000 è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e dal 01.03.2000 al 28.02.2002 nella misura del 50%;

 

c) in data 29.01.2002 ha disdetto il rapporto di lavoro per iniziare un accertamento professionale a carico dell'Assicurazione invalidità, accertamento iniziatosi il 1 ° marzo 2002 e conclusosi il 9 agosto 2002;

 

d) durante la riqualifica professionale, per motivi personali del signor RI1, l'accertamento professionale è stato interrotto dal 01.04.2002 al 12.05.2002 senza diritto all'indennità giornaliera AI;

 

e) l'accertamento professionale con diritto all'indennità giornaliera AI è quindi durato dal 1 ° marzo 2002 al 31.03.2002 e dal 13 maggio 2002 al 09.08.2002.

 

Da quanto precede si evince che nel termine quadro valido dal 08.09.2001 al 07.09.2003 il signor RI1 ha lavorato dal 08.09.2001 al 28.02.2002 nella misura del 50%, ha svolto un accertamento professionale a carico dell'AI dal 01.03.2002 al 31.03.2002 e dal 13.05.2002 al 09.08.2002 con relativo periodo contributivo.

 

Complessivamente il periodo contributivo è di 9 mesi e 21.8 giorni, insufficiente secondo il nuovo tenore dell'art. 13 cpv. 1 LADI valido dal 1 ° luglio 2003. Inoltre, il signor RI1 non adempie nemmeno ai presupposti dell'art. 14 LADI.

 

A titolo abbondanziale, ammesso ma non concesso, pur aggiungendo il periodo 10.08.2002/07.10.2002 come richiesto dal ricorrente, il periodo contributivo di almeno 12 mesi non risulterebbe adempiuto

(…)." (cfr. doc. III)

 

                               1.5.   Con scritto del 12 febbraio 2004 al TCA, oltre a produrre i doc. da B/1 a B/3, l'assicurato ha ancora rilevato che:

 

"  (…)

ho preso atto della risposta di causa della cassa cantonale di disoccupazione del 29.1.2004, che in pratica mantiene la propria posizione.

 

In concreto non riesco a comprendere come mai non possa nel mio caso venir applicato l'art. 14 cpv. 1 lett. B LADI. In effetti il rapporto di lavoro con il mio ex- datore di lavoro è terminato il 28.2.2002, al momento che ho iniziato un tentativo di riformazione professionale garantitomi dall'assicurazione invalidità. Allorquando tale tentativo è fallito (9.8.2002) non ero più alle dipendenze di un datore di lavoro, visto che la mia malattia mi impediva di continuare nella precedente attività.

Ero in attesa di una perizia medica ordinata dall'Al, che ha potuto essere effettuata solo diversi mesi più tardi, e che é poi sfociata nell'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità retrottivamente dall'1.9.2000.

Durante un lasso di tempo superiore ai 12 mesi (10.8.2002-7.9.2003) all'interno del termine quadro non sono quindi stato vincolato da un rapporto di lavoro a causa di malattia, come ben si evince dalla lettura dell'incarto Al che chiedo a codesto lodevole tribunale di voler richiamare.

A ulteriore comprova della mia inabilità al lavoro dalla fine dei provvedimenti integrativi dell'AI in avanti, vi è il fatto che l'assicurazione per perdita di guadagno __________ mi ha versato le indennità giornaliere al 100% fino al 7.10.2002, allorquando è terminato il diritto alle 720 indennità (v. conteggi allegati).

 

Chiedo quindi l'applicazione dell'art. 14 LADI e il diritto a poter beneficiare delle indennità di disoccupazione per la restante capacità lavorativa del 50% (…)." (cfr. doc. V)

 

                               1.6.   Il doc. V unitamente agli allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. VI) che, con lettera del 19 febbraio 2004 al TCA, ha osservato che:

 

"  (…)

abbiamo letto quanto richiesto dal signor RI1 e vi precisiamo che le disposizioni vigenti non consentono di darvi seguito favorevolmente.

 

Se è vero che dal 10.08.2002 al 07.09.2003 il signor RI1 non era vincolato da un rapporto di lavoro per malattia, l'applicazione dell'art. 14 cpv. 1 lett. b presuppone una totale incapacità lavorativa per riconoscere tale periodo come periodo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione.

 

L'inabilità riconosciuta del 50% da parte dell'Assicurazione Invalidità fa si che il signor RI1 era tenuto a svolgere attività lucrativa nella misura del 50% e non può prevalersi di un motivo d'esonero (v. circolare concernente l'indennità disoccupazione cifra marg. B 129)

(…)." (cfr. doc. VIII)

 

                               1.7.   Così richiesto (cfr. doc. VII), il 27 febbraio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha trasmesso al TCA l'incarto completo concernente l'assicurato (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 24 novembre 2003 con effetto dall'8 settembre 2003), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.5.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per malattia (art. 3 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

 

                                         Chiamato a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.

                                         Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che:

 

"  (…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)

 

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 14 cpv. 2 LADI sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, tra l'altro, a causa della soppressione di una rendita d'invalidità sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

 

                                         In una decisione del 19 febbraio 2003 nella causa G., C 61/02, riguardo al motivo di esonero di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI e all'esigenza di un nesso causale tra il motivo di esonero fatto valere e la necessità di assumere o estendere un'attività dipendente, l'Alta Corte ha osservato che:

 

"  (…)

Die Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit nach Art. 14 Abs. 2 AVIG setzt voraus, dass zwischen dem geltend gemachten Grund und der Notwendigkeit der Aufnahme oder Erweiterung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit ein Kausalzusammenhang gegeben ist (BGE 125 V 124 Erw. 2a). Dabei ist kein strikter Kausalitätsnachweis im naturwissenschaftlichen Sinne zu verlangen. Ein solcher könnte kaum je erbracht werden, sind doch die in diesem Zusammenhang bedeutsamen inneren Beweggründe einer Person für die Suche nach einer Arbeitnehmertätigkeit einer Beurteilung durch Drittpersonen weitgehend entzogen. Vernünftigerweise ist deshalb der erforderliche Kausalzusammenhang bereits zu bejahen, wenn es glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint, dass der Entschluss des Versicherten, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, in dem als Befreiungsgrund in Frage kommenden Ereignis mitbegründet liegt. Anderseits gilt es zu beachten, dass das Gesetz die enumerierten oder ähnlichen Befreiungsgründe im Rahmen der Generalklausel nicht mehr zulässt, wenn das betreffende Ereignis mehr als ein Jahr zurückliegt (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 AVIG). Dies ist Ausdruck der gesetzgeberischen Entscheidung, ein solches Ereignis nicht mehr als kausal für die über ein Jahr später versuchte Arbeitsaufnahme zu betrachten (BGE 121 V 344 Erw. 5c/bb mit Hinweis).

 

Im vorliegenden Fall erscheint es glaubhaft und nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin infolge der faktischen Trennung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, S. 79 Fn 417) von ihrem Ehemann gezwungen war, den Vertrag als Tagesmutter aufzulösen und stattdessen eine ausserhäusliche Erwerbstätigkeit in einem Teilzeitpensum aufzunehmen. Die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 14 Abs. 2 AVIG sind damit gegeben. (…)"

(cfr. STFA del 19 febbraio 2003 nella causa G., C 61/02, consid. 4)

 

                               2.7.   Circa il rapporto tra l'art. 13 LADI che regola il periodo di contribuzione e l'art. 14 LADI che regola invece l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, in una sentenza del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta non é contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi.

                                         Infatti, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, qui il periodo dall'8 settembre 2001 al 7 settembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), egli ha lavorato dall'8 settembre 2001 al 28 febbraio 2002 presso l'Hotel __________ di __________ e, nell'ambito di un accertamento professionale a carico dell'assicurazione invalidità, durante i periodi dal 1° al 31 marzo e dal 13 maggio al 9 agosto 2002 (cfr. doc. 10, 11, 12, 36, 48, I e III).

                                         L'adempimento del periodo di contribuzione di 12 mesi non sarebbe adempiuto nemmeno se, come da lui preteso (cfr. doc. I), ai periodi sopra esposti si aggiungesse quello dal 10 agosto al 7 ottobre 2002 durante il quale l'assicurato ha beneficiato e esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno (cfr. doc. V e allegati doc. da B/1 a B/3 e doc. 30).

 

                                         Senza la necessità di ulteriori approfondimenti al proposito il TCA deve dunque concludere che l'assicurato non ha compiuto il periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

 

                               2.9.   L'assicurato, per le ragioni che seguiranno, non può poi neppure essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 LADI.

 

                                         Infatti, per quanto attiene al motivo di esonero di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI va qui osservato che all'assicurato è stata riconosciuta una rendita AI dal 1° settembre 2000 con un grado d'invalidità al 50% (cfr. doc. 23-26, 31-32 e 61-62).

                                         In particolare dalla decisione dell'UAI, che fa riferimento ad una perizia medica del dott. __________, risulta una parziale inabilità lavorativa nell'attività di cameriere ed in altre attività leggere dal settembre 1999 (cfr. doc. 31 e 32).

                                         Circa il contenuto di questa perizia l'assicurato ha dichiarato che la stessa attesta una parziale inabilità lavorativa pari al 50% (cfr. doc. I).

                                         Anche dai doc. 21 e 37-39 risulta che dal 14 settembre 1999 fino al 29 settembre 2000 e nel mese di dicembre 2000 l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 100% mentre che dal 1° marzo 2000 la stessa era del 50%.

 

                                         In particolare circa i conteggi prodotti dall'assicurato sub doc. V e allegati doc. da B/1 a B/3 non è possibile concludere che egli in quel periodo, meglio dal 10 agosto al 7 ottobre 2002, fosse inabile al lavoro al 100%.

                                         Infatti in quei conteggi è solo indicato che viene assicurata una incapacità al lavoro del 100% mentre che la medesima assicurazione per il medesimo periodo attesta un'incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. 21).

 

                                         Pertanto, vista l'abilità residua al lavoro del 50%, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.6), bisogna concludere che nel pertinente termine quadro (e cioè dall'8 settembre 2001 al 7 settembre 2003) l'assicurato avrebbe dovuto e potuto ossequiare all'obbligo dell'adempimento del periodo di contribuzione esercitando un'attività lavorativa a tempo parziale.

                                         Di conseguenza, vista la mancanza di un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento (nel caso concreto l'inabilità lavorativa del 50% a causa della malattia) l'assicurato non può essere esonerato dall'adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 1 let. b LADI (cfr. consid. 2.6).

 

                                         Neppure l'assicurato può essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 2 LADI.

                                         Infatti dalla decisione del 23 maggio 2003 (cfr. doc. 25-26) risulta che egli è ancora al beneficio di una mezza rendita d'invalidità e l'assicurato nemmeno adduce che la stessa sarebbe stata soppressa.

 

                                         In simili circostanze, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.5), a ragione la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

 

                                         La decisione impugnata va dunque confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti