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Raccomandata |
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Incarto n.
RS/DC/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 28 aprile 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 aprile 2004 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 1° dicembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento Richiesta di esportazione delle prestazioni" concernente RI 1:
" Nel caso specifico, l'assicurato RI 1 chiede di poter esportare le prestazioni in __________, conferma di avere già stipulato un nuovo contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro (Hotel __________) dal 26.2.2004 (doc. 1a-b).
Tutta la procedura burocratica è stata effettuata come da prassi.
L'assicurato è anche stato informato circa la possibilità che il diritto gli sia negato, verbalizzato e controfirmato dallo stesso (doc. 1b).
Pertanto alla luce dei fatti suesposti, sottopongo il caso per decisione all'Ufficio Giuridico Cantonale." (Doc. 7)
Con decisione del 12 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che nel caso dell'assicurato non erano adempiuti i presupposti per l'esportazione delle prestazioni, argomentando:
" Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale (art. 17 cpv. 2 LADI).
Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72 (art. 25a OADI).
II lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale
richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima di tale termine;
b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro
di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al
massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
(art. 69 regolamento (CEE) 1408/71).
Nel presente caso l'assicurato richiede di poter esportare le prestazioni al proprio Paese di origine (__________) durante il periodo dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004.
Tenuto in considerazione come l'assicurato sia già partito per il __________, visto quanto emerso dagli atti in nostro possesso come pure dalla lettera di giustificazioni del 9 dicembre 2003, risulta come l'assicurato ha deciso di richiedere l'esportazione delle prestazioni per cercare lavoro parziale nel suo paese solo fino al suo rientro in Svizzera previsto per il 26 febbraio 2004 al più tardi.
Nel contempo ha allegato una copia del contratto di lavoro stipulato il 3 novembre 2003 con inizio 26 febbraio 2004 con il precedente datore di lavoro __________ Hotel __________ __________, __________.
Visto quanto sopra, i presupposti per poter esportare le prestazioni non possono essere ritenuti adempiuti.
Si rende attento che l'introduzione di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 6)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 2; 5), la Sezione del lavoro, il 22 aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il suo primo provvedimento e, in particolare, ha rilevato che:
" (…)
3. Nella presente fattispecie, l'opponente ha richiesto di poter
esportare le prestazioni in __________ durante il periodo dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004. Dai documenti agli atti emerge che lo stesso ha stipulato in data 3 novembre 2003 un contratto di lavoro stagionale con il suo precedente datore di lavoro, l'Hotel __________ di __________, con inizio dell'attività previsto per il 26 febbraio 2004.
D'altra parte, nel suo scritto 9 dicembre 2003 l'assicurato ha dichiarato segnatamente quanto segue: "[...] ed esprimo il desiderio di esportare le prestazioni e continuare a cercare lavoro parzialmente in __________ fino al mio rientro in Svizzera, al più tardi il 26/02/04. [...]". Inoltre, si osserva che, sulle 44 ricerche che il signor RI 1 ha effettuato durante il suo soggiorno in __________, soltanto tre si rapportano ad un'attività - quella di cameriere - affine alla sua professione di barman.
Ora, osservato come lo scopo del soggiorno all'estero di un assicurato è la ricerca di un impiego e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione, rilevato inoltre come un assicurato, se trova lavoro, deve essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. Circolare C-AD-LCP, nota marginale B100), considerato come il signor RI 1 abbia espressamente dichiarato di voler cercare lavoro nel suo paese soltanto fino al suo rientro in Svizzera (per cui non può in concreto essere raggiunto lo scopo prefisso dal summenzionato regolamento) e, inoltre, come già prima della sua partenza era in possesso di un contratto di lavoro per la stagione 2004, i presupposti per poter esportare le prestazioni non sono in concreto adempiuti.
4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. 1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
" (…)
Innanzitutto mi preme sottolineare come la mia intenzione di esportare le prestazioni non sia da ricondurre a una mia presunta volontà di rientrare nel mio paese durante il periodo nel quale ero in disoccupazione.
In data 20.10.2003 mi sono annunciato in disoccupazione ed ho chiesto il pagamento di tale indennità a seguito della fine del contratto di lavoro presso l'Hotel __________ di __________.
Precedentemente avevo lavorato presso l'Albergo __________ a __________ e presso lo __________ di __________.
Purtroppo, il contratto di lavoro stipulato con l'Hotel __________ di __________ era di durata determinata.
Non avendo, malgrado le mie ricerche, trovato una occupazione lavorativa con un contratto di durata indeterminata, l'Hotel __________, al termine dell'attività lavorativa (10.2003), mi ha chiesto se ero disposto a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro per l'anno 2004.
Sicuramente il datore di lavoro mi ha fatto questa proposta perché la mia persona ha risposto alle aspettative dello stesso durante il mio periodo lavorativo per l'anno 2003.
Essendo padre di famiglia e considerato come per l'anno 2002/2003, malgrado le mie numerose ricerche non avevo trovato un posto di lavoro con un contratto di durata indeterminata, avevo, anche vista la crisi economica che stiamo vivendo (e qui penso ai miei numerosi colleghi che alcuni anni orsono avevano lasciato il settore alberghiero per andare a lavorare in una grossa azienda di __________, trovandosi poi dopo neanche un paio d'anni di lavoro nuovamente in disoccupazione), sottoscritto il nuovo contratto per l'anno 2004.
Se avessi voluto approfittare della situazione avrei potuto benissimo chiedere al datore di lavoro di non firmare tale contratto di lavoro per il 2004 ma prendere, con i rischi connessi, un accordo verbale di inizio lavoro per febbraio 2004. La sottoscrizione del contratto l'avrei fatta con la ripresa dell'attività lavorativa.
Proprio per non essere apostrofato come un presunto approfittatore della disoccupazione ho agito come la mia coscienza mi ha dettato.
Tengo a precisare e a contestare l'affermazione in merito alle ricerche di lavoro da me effettuate in __________ in quanto io stesso ho fatto delle ricerche di lavoro, dove ero sicuro di trovarmi un posto di lavoro di durata indeterminata, quale venditore e impiegato al banco del bar e cioè barista. Tengo pure a sottolineare che le 44 ricerche di lavoro effettuate nel mio paese per il periodo dal 27.11.2003 al 26.3.2004 non sono state contestate e non sono pure state oggetto di una sospensione per ricerche di lavoro insufficienti o carenti.
Devo pure contestare nel modo più assoluto l'affermazione, citata al punto 3 frase 3, dove la Sezione del Lavoro indica che io abbia espressamente indicato di voler cercare lavoro nel mio paese solo fino al rientro in Svizzera. Questa affermazione viene da me rifiutata in quanto nel mio scritto, del 9.12.2003, ho chiaramente indicato che i miei obiettivi a causa di gravi motivi famigliari sono stati cambiati. In effetti era mia intenzione fare il ricongiungimento famigliare e cioè portare il resto della famiglia in Ticino. Questo non è stato possibile, come poco sopra citato, per gravi motivi famigliari. Di conseguenza ho chiesto l'esportazione delle prestazioni e logicamente, qualora avessi trovato un posto di lavoro di durata indeterminata nel mio paese sarei rimasto definitivamente lì. Anche perché il contratto con l'Hotel __________ avrei potuto disdirlo come prescritto dalla legge sul lavoro.
L'affermazione da me fatta e cioè che sarei rimasto nel mio paese fino al più tardi il 26.2.2004 era da intendere come descritto poco sopra e non tassativa come una mia volontà di raggirare i disposti di legge.
In effetti, dovete pur capire, egregi Signori, che sto vivendo una situazione famigliare non piacevole lascio quindi a voi immaginare il mio stato d'ansia vivendo in Ticino da solo e con il resto della famiglia in __________ e dove la stessa la posso rivedere durante le prossime vacanze estive.
In allegato vi trasmetto copia delle ricerche di lavoro da me effettuate nel mio paese.
Richiamo pure tutta la documentazione riguardante la mia persona presso la sezione del Lavoro, l'Ufficio Collocamento di __________ e presso la Cassa __________ - __________.
Protesto spese e ripetibili." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 18 giugno 2004 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il ricorso, non aggiungendo alcunché agli argomenti sviluppati nella decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
1.5. Il 25 giugno 2004 l'assicurato ha riconfermato quanto allegato nell'atto ricorsuale e ha precisato:
" (…)
Ribadisco pertanto la mia posizione nel senso che era mia intenzione trovare un'occupazione a tempo indeterminato in __________ e, nel caso l'avessi trovata, non avrei più fatto ritorno in Svizzera e di conseguenza il contratto con l'Hotel __________ di __________ sarebbe stato disdetto conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni.
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui avrei svolto solamente tre ricerche nel ramo della ristorazione, faccio osservare che sono un lavoratore generico senza una formazione specifica. Per questo motivo le mie ricerche sono state rivolte prevalentemente verso un'attività annuale, con una certa garanzia di continuità, al contrario di quanto avviene nel settore alberghiero sempre più legato all'andamento stagionale e alla fluttuazione del mercato del turismo.
Alla luce di quanto sopra chiedo a codesto Lodevole Tribunale di accogliere il mio ricorso e di conseguenza di essere messo al beneficio dell'indennità di disoccupazione per il periodo 27 novembre 2004 - 26 febbraio 2004." (Doc. VI)
1.6. La Sezione del lavoro, il 2 agosto 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.7. L'11 ottobre 2004 le parti, e meglio l’assicurato, rappresentato da __________ dell’RA 1, e l’avv. __________ della Sezione del lavoro, sono state sentite in udienza dal presidente del TCA.
In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XII), di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. Il rappresentante dell’assicurato, il 13 ottobre 2004, ha trasmesso al TCA la relativa procura, il prolungo dell’autorizzazione di RI 1 di rimanere in Svizzera per 4 mesi e il permesso rinnovato (cfr. doc. XIII; B1-B3).
1.9. Il 2 novembre 2004 la Sezione del lavoro, oltre ad allegare della documentazione concernente la presa di posizione del SECO in un caso concreto di esportazione delle prestazioni (cfr. doc. XVIBIS), ha così risposto alle domande postele in sede di udienza dal Presidente di questa Corte:
" (…)
Ad 1 Prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (in seguito: ALC) gli assicurati in possesso di un permesso di tipo L (permesso per dimoranti temporanei) venivano ritenuti inidonei al collocamento oppure venivano ritenuti idonei qualora l'Ufficio della manodopera estera garantisse il rilascio di un permesso nel caso in cui avessero reperito un nuovo impiego?
Prima dell'entrata in vigore dell'ALC, gli assicurati in possesso di un permesso di tipo L erano ritenuti idonei al collocamento qualora fossero già in possesso di un'autorizzazione al lavoro oppure avessero la possibilità di ottenerla nel caso in cui reperissero un nuovo impiego.
Ad 2 L'entrata in vigore dell'ALC ha modificato la situazione di questi lavoratori con permesso stagionale, ad esempio nel senso che possono rimanere per un certo periodo in Svizzera a cercare un'occupazione e di conseguenza non può essere loro negato il diritto all'indennità con la motivazione che non sono autorizzati?
Con l'entrata in vigore dell'ALC il permesso di lavoro quale stagionale (permesso di tipo A) è stato soppresso e sostituito dai permessi di dimora temporanei L CE/AELS.
Una persona straniera già residente e attiva in Svizzera sulla scorta di un permesso di tipo L CE/AELS ha il diritto di soggiornare in Svizzera durante un periodo massimo di sei mesi dalla cessazione dell'attività, senza alcun obbligo di notifica se il permesso è in corso di validità. Oltre sei mesi, ma al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del permesso L, la persona straniera è tenuta a notificare la modifica dello scopo del soggiorno con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli stranieri competente.
La persona straniera che necessitasse del permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego per legittimare la sua presenza sul nostro territorio (ad esempio per chiedere le indennità di disoccupazione), ha la possibilità di ottenere il relativo permesso anche prima dei termini suindicati. Il permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego verrà concesso per una durata di sei mesi (eventualmente prorogabile fino a un anno) a contare dalla data della cessazione dell'attività (cfr. capitolo 9.1. della Guida pratica sulla libera circolazione delle persone, pubblicata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione su internet al seguente sito: http://www.ti.ch/generale/accordi/Acc lcp ind.asp).
Ad 3 Gli assicurati che rimangono disoccupati al termine della stagione turistica dispongono tutti di un permesso di dimora annuale o ve ne sono altri nella situazione del signor RI 1? In tal caso, queste persone possono beneficiare delle indennità di disoccupazione?
Nella pratica è possibile constatare le due situazioni, alcuni di questi assicurati dispongono di un permesso di dimora di tipo B, altri, invece, di un permesso di dimora temporaneo di tipo L.
Se un assicurato è "autorizzato" ai sensi dell'articolo 15 cpv. 1 LADI, adempiuti gli ulteriori presupposti del diritto, egli potrà essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione. In particolare va rilevato che se la persona disoccupata è in possesso di un permesso B, non si pone, in pratica, il problema dell'autorizzazione.
Per quanto riguarda il caso specifico del signor RI 1 si tiene a ribadire che, conformemente all'articolo 25a OADI - che rinvia segnatamente all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 - scopo del soggiorno per un periodo di tre mesi al massimo in uno o più Stati membri è la ricerca di un impiego e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione. Ora, si osserva come il qui ricorrente, oltre al fatto di essere già prima della sua partenza per il __________ in possesso di un contratto di lavoro per la stagione 2004, si è recato presso la sua famiglia in __________ per trascorrere un periodo di vacanza con la stessa, non invece per cercare un'occupazione, per cui i presupposti per poter esportare le prestazioni assicurative non sono nel caso concreto adempiuti." (Doc. XVI)
1.10. I doc. XVI e XVIBIS sono stati trasmessi all’RA 1 per osservazioni (cfr. doc. XVII).
La parte ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.
in diritto
2.1. Va dapprima segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 aprile 2004).
Nel caso in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato all'esportazione delle prestazioni relativamente al periodo dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.
Va, comunque, rilevato che per quanto riguarda le norme della LADI, in casu applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha apportato alcuna modifica.
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS 0.142.112.681).
Da rilevare che l'ALC non si applica (ancora) ai dieci nuovi membri entrati nell'UE il 1° maggio 2004.
Come visto (cfr. consid. 2.1.), nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03).
Al momento dei fatti l'ALC era in vigore, per cui a ragione l'assicurato ha interposto la richiesta di esportare le prestazioni in __________, dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004, appellandosi a tale Accordo.
La Sezione del lavoro ha tuttavia negato tale diritto, sostenendo che le relative condizioni, nel caso concreto, non erano realizzate, in quanto l'assicurato aveva già concluso in Svizzera un contratto di lavoro con effetto dal 26 febbraio 2004 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. 1; 6).
Oggetto della presente vertenza è, quindi, la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente o meno negato all'insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004, poiché non avrebbe adempiuto i presupposti per poter esportare le prestazioni.
L'ALC persegue l'obiettivo indicato al suo art. 1, e meglio:
" Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali."
L'art. 2 ALC prevede uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Accordo: la non discriminazione, ovvero la parità di trattamento (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15). Il tenore di questo disposto è il seguente:
" In conformità delle disposizioni degli allegati I, II, III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità".
L'art. 8 ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:
" Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni."
L'art. 15 ALC prevede:
" Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
L’atto finale contiene le dichiarazioni”.
L'art. 16 ALC regola il riferimento al diritto comunitario e stabilisce che:
" (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."
L'Allegato II, attinente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC, prevede all'art. 1 cifra 1 che:
" Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente Allegato o regole ad essi equivalenti."
Si tratta del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, (in seguito: Regolamento n. 1408/71) con i successivi aggiornamenti, e del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), con i successivi aggiornamenti.
Va peraltro rilevato che ai fini dell'Accordo talune disposizioni dei regolamenti o degli allegati agli stessi si intendono adottati per la Svizzera o nei rapporti con altri Stati, secondo quanto esplicitamente stabilito.
Per quel che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti" (art. 2 cpv. 1).
Il campo di applicazione materiale comprende, tra le altre, le prestazioni di disoccupazione (art. 4 cpv. 1 lett. g Regolamento n. 1408/71).
All'eventualità "disoccupazione" è dedicato il capitolo 6 del Regolamento.
2.3. Il nuovo articolo 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata e l’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata" (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come rileva correttamente il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (C-AD-LCP) del maggio 2002 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario nel campo di applicazione dei regolamenti (cfr. B3, pag. 17).
Inoltre il nuovo art. 25a OADI, in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:
" Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72."
L'articolo 69 del Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:
" 1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa,
che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale
richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.
4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno."
L'articolo 70 del Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e dei rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:
" 1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono
erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.
L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.
2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati
secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.
3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati
possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni nella loro sfera di competenza."
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio relativamente alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il Regolamento Nr. 574/72 all'articolo 83 enuncia che:
" 1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui
all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:
a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato
secondo la legislazione dello Stato competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a
disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;
c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1,
lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro
nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il
diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1,
lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.
L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.
4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa."
2.4. L'entrata in vigore dell'ALC, ha comportato l'applicazione del nuovo principio dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.
Scopo del soggiorno all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone", in seguito: C-AD-LCP, maggio 2002, p.to B 100 e "Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE (C-AC-LCP)", dicembre 2004, p.to B 122).
Ai disoccupati in Svizzera l'esportazione delle prestazioni permette, come visto, di cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 69 cfr. 1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).
In considerazione della priorità del mercato svizzero del lavoro, fino al momento della sua partenza l’assicurato deve cercare attivamente un posto di lavoro in Svizzera e accettare l’impiego che gli viene attribuito. Di conseguenza gli URC sono tenuti, nella misura del possibile, ad assegnare posti di lavoro agli assicurati che, giunti al termine del periodo di attesa di quattro settimane, sono intenzionati a partire immediatamente, ma non hanno fatto tutto il possibile, né durante il termine di disdetta, né durante la disoccupazione per trovare lavoro. Il diritto all’esportazione delle prestazioni non può però essere negato all’assicurato soltanto sulla base del rifiuto, da parte sua, dell’impiego che gli è stato attribuito. Il suo rifiuto di un’occupazione adeguata precedentemente attribuitagli comporta la sospensione del diritto all’indennità in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Un’eventuale obiezione da parte dell’assicurato, motivata in base a una scelta personale di lavorare all’estero, o nel suo Paese d’origine, non potrebbe costituire una circostanza attenuante. Fintanto che l’assicurato riceve prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera, egli deve essere disposto ad accettare un impiego sul mercato del lavoro svizzero (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 104-105).
L'assicurato, una volta raggiunto il Paese estero dell'UE/AELS di sua scelta, deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento competente di questo Paese e osservare la relativa normativa in vigore in materia di controllo del mercato del lavoro (cfr. J. Wild, Accord sur la libre circulation des personnes - Assurance-chômage, in Sécurité sociale 5/2003 pag. 271).
Per quanto concerne il diritto alle prestazioni l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.to B 184).
Questa possibilità viene concessa una sola volta fra un contratto di lavoro e l'altro, ossia tra due periodi lavorativi.
Se la persona interessata non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 111 segg. e B 185 segg.).
Affinché l'assicurato, che precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione Svizzera. La Direzione del lavoro del SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera l'importo che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art. cit., pag. 271).
Visto che lo scopo dell'esportazione delle prestazioni è quello di permettere agli assicurati di cercare lavoro in un altro Paese dell'UE/AELS, al momento del rientro in Svizzera, per poter continuare a beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, essi devono presentare la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro durante il soggiorno all'estero (cfr. C-AD-LCP p.to B 127: "Pertanto l'esportazione delle prestazioni non influisce sull'importo delle indennità di disoccupazione, sulla loro durata o sulle altre condizioni di cui all'articolo 8 LADI" e p.to B 168).
In caso di insufficienti ricerche un assicurato deve essere sospeso sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. C-AD-LCP, p.to B 184).
La sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione concerne, infatti, il diritto alle prestazioni, per cui nell'intraprendere le ricerche di impiego un assicurato all'estero deve rispettare quanto previsto dalla LADI e dalla giurisprudenza elaborata dal TFA in applicazione di tale legge.
In linea di principio, l'art. 69 Reg. 1408/71 conferisce a ogni assicurato il diritto di esportare le indennità di disoccupazione. Tale diritto può essergli rifiutato soltanto se egli non soddisfa una delle condizioni a cui, conformemente all'art. 69, viene subordinata l'esportazione delle prestazioni o nell'eventualità in cui sussistano dubbi fondati in merito alla serietà della ricerca di impiego effettuata all'estero e di conseguenza sull'idoneità al collocamento dell'assicurato. E’ il caso, per esempio, quando un assicurato di lingua tedesca, senza alcuna conoscenza delle lingue straniere, progetta di soggiornare tre mesi su una piccola isola del Mediterraneo allo scopo di cercare lavoro, o quando non fosse disposto, nonostante le differenze salariali tra gli Stati membri, ad accettare un’occupazione all’estero retribuita con un salario inferiore all’ultimo percepito in Svizzera.
In tali condizioni il rifiuto dell'esportazione delle prestazioni deve essere stabilito dall'autorità competente per la valutazione dell'idoneità al collocamento dell'assicurato e notificato a quest'ultimo sotto forma di decisione. Se il diritto all'esportazione viene rifiutato perché l'assicurato non adempie una condizione di diritto, la decisione in merito spetta alla cassa di disoccupazione (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 100, B 192 e C-AC-LCP, p.ti B 122,
B 221).
Anche gli assicurati che non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi, perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro, e dunque trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 cpv. 1 lett. b cfr. ii) e cpv. 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B101).
2.5. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato di nazionalità __________ è attivo professionalmente in Svizzera da 16 anni (cfr. doc. 9, 11, XII).
Per quanto concerne la stagione lavorativa 2003, il ricorrente ha lavorato presso l'Hotel __________ di __________, in qualità di barman, fino al 26 ottobre 2003. Precedentemente egli era stato impiegato presso l'Hotel __________ di __________ e lo __________ __________ di __________ (cfr. doc. 9; I).
L'assicurato, il 27 ottobre 2003, si è iscritto in disoccupazione, indicando di ricercare un impiego a tempo pieno quale barman o cameriere senza AFC (cfr. doc. 1, 2, 12).
Il 3 novembre 2003 il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro come barman di durata determinata, dal 26 febbraio al 21 novembre 2004, con il suo ultimo datore di lavoro, l'Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 9).
Dopo aver richiesto, il 25 novembre 2003, un appuntamento urgente con la sua consulente del personale, l'assicurato durante il relativo colloquio, avvenuto il medesimo pomeriggio, ha espresso il desiderio di esportare le prestazioni, comunicando comunque di aver già concluso il sopra menzionato contratto di impiego (cfr. doc. 7/1b).
A seguito del calcolo dei giorni di controllo, la partenza è stata prevista per il 27 novembre 2003. La collocatrice, oltre a consegnargli i diversi formulari inerenti a tale diritto e i moduli per le ricerche di lavoro relativi ai mesi successivi, l'ha informato che il caso sarebbe stato esaminato dall'Ufficio competente essendo lo stesso già in possesso di un contratto di lavoro per il 2004 (cfr. doc. 7).
Come preannunciato dalla consulente del personale, il 1° dicembre 2003, l'URC di __________ ha sottoposto il caso dell'insorgente alla Sezione del lavoro, precisando che all'assicurato era stata prospettata la possibilità di un diniego del diritto all'esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 7).
La Sezione del lavoro ha convocato il medesimo per l'11 dicembre 2003, affinché fornisse alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale in relazione all'esportazione delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 8).
L'assicurato, trovandosi già in __________, è stato contattato telefonicamente da un funzionario della Sezione del lavoro (cfr. doc. 9). Con scritto del 9 dicembre 2003, indirizzato a quest'ultima, il ricorrente si è così espresso:
" (…)
Prima di terminare il contratto a 26/10/03, ho cominciato a cercare lavoro nel mese di agosto per la stagione invernale negli altri cantoni, come l'ho fatto negli ultimi anni.
Siccome non ho ricevuto nessuna risposta positiva nel mese di agosto, e siccome mi è stato offerto lavoro per l'anno prossimo con inizio 26/02/04, nello stesso albergo, dove ho lavorato l'ultima stagione/__________ Hotel __________ – __________, non era viabile (recte: possibile) continuare a cercare lavoro negli altri cantoni, poiché il contratto si sarebbe protratto fino a dopo la Pasqua.
Per questo motivo sono andato la prima volta, dopo 16 anni di lavoro in Svizzera, a fare un'iscrizione nell'ufficio regionale di collocamento, e continuare a cercare lavoro nei mesi di Set. Ott. Nov. in zona __________.
Frattanto si ammala un familiare e sono forzato a cambiare il mio piano, già che il mio obiettivo era invitare la famiglia in Svizzera.
Nel giorno 25/11/03 chiedo un appuntamento urgente con la sig.ra __________ (la mia collocatrice), ed esprimo il desiderio di esportare le prestazioni e continuare a cercare lavoro parzialmente in __________ fino al mio rientro in Svizzera, al più tardi il 26/02/04. La sig.ra __________ mi ha preparato tutta la documentazione inerente, e nel giorno 27/11/03 parto per il __________ in aereo, come giustifica la fotocopia del biglietto." (Doc. 9)
Sulla base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 12 dicembre 2003, ha ritenuto che l'assicurato non adempiva i presupposti per poter esportare le prestazioni (cfr. doc. 6).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 aprile 2004 (cfr. doc. 1).
L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:
" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato.
Infatti l'amministrazione ha informato il ricorrente, prima della sua partenza per il __________, che il suo caso sarebbe stato esaminato dall'Ufficio competente, poiché era già in possesso di un contratto di lavoro in Svizzera per il 2004 (cfr. doc. 7).
Inoltre, anche se risulta verosimile che egli, trovandosi in __________, non abbia ricevuto la lettera di convocazione della Sezione del lavoro a cui era stata allegata la "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento Richiesta di esportazione delle prestazioni" dell'URC (cfr.doc. 7) - come emerge dalla sua lettera del 9 dicembre 2003 -, il 5 dicembre 2003 è stato personalmente chiamato dal signor __________ - della Sezione del lavoro -, il quale l'ha reso attento alla sua situazione (cfr. doc. 9).
Pertanto al ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi in merito al ventilato diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo in cui avrebbe risieduto in __________ prima di pronunciare la relativa decisione.
Il diritto di essere sentito dell'assicurato è, di conseguenza, stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 12 dicembre 2003, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
2.6. Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. consid. 2.2.), lo statuto di lavoratore stagionale - che permetteva di soggiornare in Svizzera per 9 mesi al massimo senza la possibilità di cambiare posto di lavoro o professione - è stato abolito.
I cittadini della CE/AELS che lavoravano in Svizzera come stagionali al momento dell'entrata in vigore dell'ALC hanno comunque potuto ottenere un permesso di dimora di breve durata, più precisamente inferiore a un anno.
I titolari di un tale permesso non sono più tenuti a lasciare immediatamente la Svizzera alla fine del contratto di lavoro, bensì, in applicazione del principio di parità di trattamento, possono rimanervi per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole che può essere di 6 mesi. (cfr. art. 15 paragrafo 1 ALC; consid. 2.2.; J. Wild, "L'Accord et les droits des chômeurs" in Sécurité sociale 2/2002 pag. 88).
Il permesso di dimora temporaneo della durata inferiore a un anno, giusta le norme transitorie, è contingentato, tuttavia non può essere invocato l'esaurimento del contingente per rifiutarne il rinnovo (cfr. art. 10 paragrafo 1 e 5 ALCP).
La Sezione del lavoro, interpellata in merito durante l’udienza dell’11 ottobre 2004 (cfr. doc. XII), il 2 novembre 2004 ha rilevato che una persona straniera già residente e attiva in Svizzera sulla scorta di un permesso L CE/AELS – che ha sostituito con l’entrata in vigore dell’ALC, il permesso di lavoro quale stagionale – ha il diritto di soggiornare in Svizzera durante un periodo massimo di sei mesi dalla cessazione dell’attività, senza alcun obbligo di notifica se il permesso è in corso di validità. Oltre sei mesi, ma al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del permesso L, la persona straniera è tenuta a notificare la modifica dello scopo del soggiorno all’Ufficio regionale degli stranieri competente.
La persona straniera che necessitasse del permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego per legittimare la sua presenza sul nostro territorio, ha la possibilità di ottenere il relativo permesso anche prima dei termini suindicati. Il permesso di soggiorno alla ricerca di un impiego verrà concesso per una durata di sei mesi – eventualmente prorogabile fino a un anno – a contare dalla data della cessazione dell’attività.
L’amministrazione ha, poi, indicato che nella pratica è possibile constatare che gli assicurati che rimangono disoccupati al termine della stagione turistica dispongono di un permesso di dimora di tipo B o di un permesso di dimora temporaneo di tipo L.
Se un assicurato è “autorizzato” ai sensi dell’articolo 15 cpv. 1 LADI, adempiuti gli ulteriori presupposti del diritto, egli potrà essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione. In particolare se la persona disoccupata è in possesso di un permesso B non si pone, in pratica, il problema dell’autorizzazione (cfr. doc. XVI; consid. 1.9.).
Per inciso è, infine, utile segnalare che il Tribunale federale in una sentenza del 7 giugno 2004 nella causa X., pubblicata in DTF 130 II 388, ha precisato che i cittadini comunitari alla ricerca di un lavoro, sprovvisti di mezzi finanziari sufficienti per garantire il loro sostentamento, non possono, di massima, dedurre alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
In particolare il TF ha rilevato:
" (...)
2.1 Les premiers juges ont considéré que X. ne pouvait pas obtenir
un titre de séjour pour "personne n'exerçant pas une activité
économique" (cf. chap. V annexe I ALCP), car il ne disposait pas des
moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance, au sens de
l'art. 24 par. 1 al. 1 let. a et b annexe I ALCP. A raison, l'intéressé ne
remet pas en cause ce point de l'arrêt attaqué: au bénéfice de l'aide
sociale et à la recherche d'un emploi, il ne réalise manifestement pas
cette condition.
2.2 Par ailleurs, le recourant ne saurait, comme il le demande, être
assimilé à un travailleur salarié, à défaut "d'occuper un emploi", au
sens de l'art. 6 par. 1 et 2 annexe I ALCP ou, du moins, de produire
une offre d'embauche de la part d'un employeur (sur la notion
autonome de "travailleur" en droit communautaire, cf. WINFRIED
BRECHMANN, in: Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag,
Calliess/Ruffert [éd.], 2e éd., 2002, ch. 9 ss ad Art. 39 EG-Vertrag;
SCHNEIDER/WUNDERLICH, in: Jürgen Schwarze, EU-Kommentar,
Baden-Baden 2000, ch. 10 ss ad Art. 39 EGV; MARCEL DIETRICH,
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, unter
Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurich 1995, p. 271 ss et les références citées).
3.
3.1 Il reste à examiner si, en vertu de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe
I’ALCP, le recourant peut obtenir une autorisation de séjour en sa
qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi.
Les premiers juges lui ont dénié ce droit. En se fondant sur le ch.
6.2.5.3 des "Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes" édictées par
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-
après: "Directives OLCP"), ils ont estimé que les ressortissants
communautaires dépourvus, à l'image du recourant, des moyens
financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins, pouvaient être
renvoyés. Bien qu'elle ne soit prévue de manière explicite que pour
les "personnes n'exerçant pas une activité économique" (cf. supra
consid. 2.1), cette conséquence découle de l'art. 2 par. 1 al. 2 in fine
annexe I’ALCP: en prévoyant que "les chercheurs d'emploi (...) peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée (de leur) séjour", cette disposition implique en effet que ceux qui sont sans ressources ne sont pas autorisés à séjourner en Suisse, à moins que l'aide sociale leur soit accordée. Cette interprétation correspond à la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (cf. arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C-292/1989, Rec. 1991, I-745, ch. 1 du résumé et point 17) ainsi qu'aux avis exprimés par la doctrine (cf. MARCEL DIETRICH, op. cit., p. 291s.; WÖLKER/GRILL, in: Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, vol. 1, 6e éd., 2003, ch. 51 ad Art. 39 EG; SPESCHA/STRÄULI, Ausländerrecht, Zurich 2001, p. 330 ad art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Pour les ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, le droit à l'égalité de traitement avec les citoyens suisses se limite donc au "droit de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat (soit la Suisse) accordent à ses propres ressortissants" (cf. art. 2 par. 1 al. 2, deuxième phrase, annexe I ALCP), à l'exclusion du droit, prévu à l'art. 9 par. 2 annexe I ALCP, de bénéficier "des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs nationaux" (cf. arrêt de la CJCE du 18 juin 1987, Lebon, 316/1985, Rec. 1987, p. 2811, points 26 et 27; WINFRIED BRECHMANN, op. cit., ch. 57 ad Art. 39 EG-Vertrag). Les cantons demeurent cependant libres d'accorder le bénéfice de l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et, le cas échéant, de leur délivrer l'autorisation de séjour prévue à cet effet (cf. SPESCHA/ STRÄULI, loc. cit.).
La situation du cas d'espèce est particulière, puisque le recourant a été mis au bénéfice de l'aide sociale et qu'il a pu rester en Suisse usqu'à aujourd'hui, alors même qu'une autorisation de séjour lui avait pourtant été refusée. Cette - apparente - contradiction s'explique toutefois par le fait que ces questions relèvent de la compétence de différentes autorités qui ne sont pas tenues de coordonner leur action. En tout état de cause, le recourant ne saurait déduire un droit à une autorisation de séjour de l'aide sociale qui lui a été accordée à titre gracieux. (…)”. (DTF 130 II 388 consid. 2-3)
Nel caso di specie l'assicurato ha beneficiato per molti anni di un permesso di lavoratore stagionale in Svizzera. Egli aveva, pertanto, diritto, con l'entrata in vigore dell'ALCP, ad ottenere un permesso di dimora di breve durata.
Dal verbale di udienza dell’11 ottobre 2004 e dalle tavole processuali emerge, infatti, che tale permesso L valido per tutta la Svizzera gli è stato rilasciato sia per il 2003, con scadenza nel mese di novembre 2003, ma poi prorogato fino al 26 aprile 2004, che per il 2004, valido fino al 21 novembre 2004 (cfr. doc. B3; XII).
L'assicurato era peraltro autorizzato ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LADI.
Il ricorrente, sulla base del Protocollo addizionale all'Allegato II (cfr. consid. 2.2.), ha pure diritto alle prestazioni della LADI, visto che, avendo lavorato dal 1987 per ogni stagione in Svizzera (cfr. doc. XII; 11), adempie il presupposto del periodo di contribuzione, e meglio ha versato nel termine quadro di due anni precedenti il giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione - in casu dal 27.10.2001 al 26.10.2003 (cfr. consid. 2.8.) - contributi per almeno 12 mesi (cfr. art. 9; 13 cpv. 1 LADI).
Gli organi che applicano la LADI gli hanno, del resto, riconosciuto il diritto alle prestazioni della LADI quando si è iscritto in disoccupazione il 27 ottobre 2003 (cfr. doc. 7, 12).
Inoltre, tornando pure applicabili i Regolamenti CEE sopra menzionati (cfr. art. 15 ALC; art. 1 cifra 1 Allegato II; art. 121 LADI; cfr. consid. 2.2. e 2.3.), in particolare il Reg. n. 1408/71
e il Reg. n. 574/72, in linea di principio, se sono adempiuti i relativi presupposti, il ricorrente può avere diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 69 Reg. n. 1408/71).
2.7. La Sezione del lavoro con il provvedimento del 12 dicembre 2003, confermato con decisione su opposizione del 22 aprile 2004, ha negato all’assicurato il diritto all’esportazione delle prestazioni in __________, in quanto già prima della partenza era in possesso di un contratto di lavoro per la stagione 2004 e avrebbe espressamente dichiarato di voler cercare lavoro nel suo Paese soltanto fino al rientro in Svizzera (cfr. doc. 1, 6; consid. 1.1.; 1.2.).
L’assicurato, dal canto suo, ha contestato tale rifiuto, indicando di avere sottoscritto il nuovo contratto di lavoro per il 2004 con il suo precedente datore di lavoro, l’Hotel __________ di __________, poiché non aveva comunque reperito un’altra occupazione di durata indeterminata. Inoltre egli ha precisato che, in un primo tempo, era sua intenzione far venire la famiglia in Svizzera, poi, a seguito della malattia improvvisa di un familiare, ha dovuto cambiare programma, decidendo così di recarsi in __________. Egli ha pure osservato che a comprova dei suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione aveva fornito all’amministrazione 44 ricerche di lavoro. Al riguardo ha, infine, sottolineato che se avesse reperito un impiego di durata indeterminata in __________, vi sarebbe rimasto definitivamente, disdicendo il contratto in Svizzera (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Il TCA chiamato, ora, a pronunciarsi sul diritto o meno dell’assicurato all’esportazione delle prestazioni rileva innanzitutto che da un attento esame dell’ALC, dei suoi Allegati e dei relativi Regolamenti CEE non emerge che tale diritto sia limitato ex lege a quegli assicurati che nel Paese di provenienza non dispongono già di un contratto di lavoro, né a quelli che ricercano un occupazione duratura, o perlomeno di durata indeterminata.
Infatti sia gli art. 69 e 70 del Reg. 1408/71, che l’art. 83 del Reg. 574/72, relativi al principio dell’esportazione delle prestazioni, fanno riferimento a quegli assicurati che si recano in uno Stato UE/AELS per cercarvi un’occupazione, unicamente in modo generale, senza precisare né che gli assicurati non devono avere già reperito nel Paese di provenienza un lavoro per il periodo posteriore ai tre mesi all’estero, né che debba essere cercata esclusivamente un’attività lavorativa di durata indeterminata. Nulla è indicato in merito alla durata dell’impiego che deve essere ricercato nel Paese membro scelto.
Nemmeno il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, emessa nel mese di maggio 2002 (cfr. C-AD-LCP), ha dato indicazioni in senso contrario.
Pertanto, a mente del TCA, l'assicurato, secondo le disposizioni del Regolamento ha diritto all'esportazione delle prestazioni se si reca all'estero per cercare lavoro.
La Sezione del lavoro, il 2 novembre 2004, ha trasmesso al TCA alcuni scritti del SECO concernenti la sua presa di posizione in merito a un caso concreto di richiesta si esportazione delle prestazioni, in cui un assicurato aveva già concluso un contratto di lavoro in Svizzera.
In una lettera del 16 giugno 2003 della collaboratrice scientifica per le questioni fondamentali del SECO risulta che:
" (…) lo scopo del soggiorno all'estero deve essere la ricerca di lavoro e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione. Questo significa che se uno stagionale dispone già, prima di voler far valere il suo diritto all'esportazione delle prestazioni, di un contratto di lavoro in Svizzera, lo scopo dell'esportazione non potrà essere raggiunto; questo anche perché non è facile trovare un lavoro di durata determinata in meno di tre mesi.
Inoltre, per poter usare di questo diritto, l'assicurato deve prima riempire tutti i presupposti dell'articolo 8 LADI, quindi anche quello della lettera f del capoverso 1 ("essere idoneo al collocamento" secondo l'art. 15); esigenza che in un tale caso non può essere riempita.
Per questi motivi, non si dovrebbe autorizzare una persona a fare valere il suo diritto all'esportazione delle prestazioni quando egli ha già un contratto di lavoro per un'attività prevista entro tre mesi." (Doc. XVIBIS)
Nello scritto del 7 ottobre 2003, sempre la collaboratrice scientifica del SECO, ha poi puntualizzato quanto segue:
" (…) prima che l'assicurato possa far uso del suo diritto all'esportazione delle prestazioni deve adempiere tutti i presupposti dell'art. 8 LADI, tra cui anche quello dell'idoneità al collocamento (il quale si esamina conformemente alle regole abituali).
Inoltre, ogni assicurato avente diritto alle prestazioni ha, in linea di principio, anche il diritto di esportarle in un altro Stato membro, a condizione che il suo soggiorno all'estero abbia come scopo la ricerca di un lavoro e, di conseguenza l'uscita dalla disoccupazione. Se trova lavoro, l'assicurato deve pertanto essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero. Il diritto all'esportazione delle prestazioni può essere negato solo nel caso in cui esistano dubbi fondati in merito alla serietà della ricerca d'impiego.
Pertanto - e questo è l'elemento essenziale nella fattispecie -, quando uno stagionale dispone già di un contratto di lavoro per un'attività prevista entro tre mesi, è lecito dubitare dello scopo del suo soggiorno all'estero, ritenuto che il tempo disponibile è alquanto limitato e che deve mettersi a disposizione di un ufficio svizzero di collocamento per un periodo di almeno quattro settimane (art. 69 cpv. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71)." (Doc. XVIBIS)
Il SECO negli scritti appena menzionati sembra, quindi, escludere il diritto all’esportazione delle prestazioni nel caso in cui un assicurato sia già in possesso di un contratto di lavoro, poiché farebbe difetto, in tale evenienza, l’idoneità al collocamento, presupposto necessario per beneficiare di questo diritto.
Secondo questo Tribunale l’argomentazione addotta dal SECO negli scritti citati per negare il diritto all’esportazione delle prestazioni, e meglio che avendo già concluso un contratto di impiego in Svizzera, un assicurato non adempie il presupposto dell’idoneità al collocamento, non può essere ritenuta valida.
Infatti, come verrà esposto più dettagliatamente nei considerandi che seguono, l’idoneità al collocamento di un assicurato che richiede l’esportazione delle prestazioni tra una stagione lavorativa e l’altra non può essere negata solamente per il fatto di disporre già in Svizzera di un contratto di lavoro, senza un approfondito esame della fattispecie.
2.8. Il diritto all’esportazione viene riconosciuto se previamente il lavoratore soddisfa le condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni (cfr. art. 69 cfr. 1 Reg. n. 1408/71).
Va, inoltre, evidenziato che anche una volta raggiunto il Paese estero, dopo l’autorizzazione a esportare le prestazioni, per quanto attiene al diritto alle prestazioni egli resta sottoposto alla legislazione dello Stato di provenienza (cfr. consid. 2.4.).
Il diritto svizzero riconosce il diritto alle indennità di disoccupazione se l’assicurato, ossequia, fra le altre condizioni (cfr. art. 8 LADI), il presupposto dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f, 15 cpv. 1 LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.9. A titolo generale va, poi, rilevato che relativamente al rapporto tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’idoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.
Il TFA ha, in particolare, rilevato:
"Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigepflichtet werden. Zwar darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen, fürhrt dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30 Oktober 1995 [C178/95] mit Hinweisen) der Versicherte gennant, der sich trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im unverföffentlichten Urteil C. vom 22. März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden, dass erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse "pro forma" - Bemühungen vorweist."
(cfr. DLA 1996/1997, pag. 101).
Quanto appena esposto è stato confermato dal TFA in una sentenza del 3 gennaio 2005 nella causa T., (C 119/04), in cui ha, inoltre, precisato che l’idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata oppure ancora se l’assicurato limita i propri interventi a un settore d’attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio.
2.10. Per quanto attiene, più specificatamente, agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa B. (inc. n. 38.98.162), il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).
Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).
In occasione dell’udienza dell’11 ottobre 2004 l’avvocato __________, della Sezione del lavoro, rispondendo a una precisa domanda del Presidente di questa Corte, ha indicato che l’amministrazione non intende rimettere in discussione la giurisprudenza secondo cui le persone che si annunciano in disoccupazione fra due stagioni lavorative sono per principio idonee al collocamento se dimostrano un reale interesse a reperire un posto duraturo o perlomeno temporaneo. La stessa ha, inoltre, puntualizzato, che tale giurisprudenza viene peraltro costantemente applicata (cfr. doc. XII).
2.11. Anche il Tribunale federale delle assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3 gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad esempio stabilito che
" Se un assicurato - nella fattispecie un musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata, occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."
Nelle motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen die Betroffenen ihre
Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung halten und
alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu tragenden ‑ Verminderung
oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV
1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Berufes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.
Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten sich stets auf
die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist. Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm nicht gelungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende
Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor am Ende).
c) Was insbesondere den vorliegend zu beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen jegliche
Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine Stelle anzutreten. Zumindest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2. Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.
d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April 1996 mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten, er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkürzung der Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale Fortsetzung der branchenüblichen Folge von Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken von jeweils
unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der Beschwerdeführer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung
und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)
In una sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg., la nostra Alta Corte ha inoltre deciso che:
" Un regista della televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."
Contestualmente il TFA ha rilevato che:
" (…)
Le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, aux termes duquel son employeur lui garantit au moins 170 jours (pleins) de travail effectif par année. Le recourant n'est sans activité que pendant des laps de temps très brefs. Il n'est pas concevable qu'il puisse étre placé pendant de si courtes périodes. Ainsi, pour la période d'indemnisation litigieuse (24 mars au 18 avril 1997), la durée du chómage invoqué était inférieure à un mois (comp. avec ATF 123 V 214, plus spécialement 218 consid. 5a). Du reste, ces courtes périodes d'inactivité (entre deux émissions) sont certainement inhérentes à la profession de réalisateur de télévision.
Par ailleurs, l'assuré n'a jamais allégué qu'il était à la recherche d'un travail à plein temps, en lieu et place d'une activité de réalisateur. Bien au contraire, on constate à cet égard que du 25 mars au 5 avril 1997, il a effectué cinq recherches d'emploi qui étaient pratiquement toutes en relation directe avec sa profession (deux recherches comme réalisateur, deux comme monteur-réalisateur et une comme monteur de films).
Il apparaît ainsi clairement que le recourant n'était pas apte à être placé durant la période en cause: d'une part, entre le 24 mars et le 18 avril 1997, le temps disponible était trop court pour qu'un employeur potentiel fût disposé à l'engager à titre temporaire; d'autre part il n'a jamais été question que le recourant accepte un emploi durable qui aurait pu lui être proposé en dehors de sa profession (voir au surplus, à propos de l'aptitude au placement, ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées). On doit ainsi retenir que les décisions (non formelles) par lesquelles les indemnités litigieuses ont été versées au recourant étaient entachées d'inexactitude manifeste."
(DLA 2001 pag. 149)
In un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA 2001 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:
" L'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento."
La nostra Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:
" (…)
Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitseinschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum Vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November 1995 C 123/94).
2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die
Beschwerdeführerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern." (DLA 2001 pag. 146-147)
In una sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa G. (C 233/03) il TFA ha confermato la decisione del Tribunale cantonale che ha annullato la precedente decisione di inidoneità al collocamento emessa dall'amministrazione.
In quel caso l'Alta Corte ha rilevato che:
" (…)
2.
Zu klären gilt es die Frage, ob der Beschwerdegegner seit 1996 freiwillig ausschliesslich temporäre Arbeitsverhältnisse eingeht, welche mit hauptsächlich in den Wintermonaten beschäftigungslosen Zeiten verbunden sind, sodass dies als Ausdruck für die subjektiv fehlende Vermittlungsbereitschaft für Dauerstellen zu werten ist.
2.1 Die Vorinstanz hat die Vermittlungsfähigkeit hauptsächlich im Lichte der Tatsache, dass der Versicherte während der gesamten Zeit seiner Arbeitslosigkeit Arbeitsbemühungen nachwies, bejaht. Diese seien zwar zum Teil hinsichtlich der Quantität ungenügend, würden jedoch auch die Suche nach Dauerstellen (auch ausserhalb seiner angestammten Tätigkeit) beinhalten. Sein Wille, sich nicht nur für zeitlich befristete Stellen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, werde zudem durch den Umstand untermauert, dass die Personal I.________ AG bestätige, auch mit der Suche nach Dauerstellen beauftragt worden zu sein. Die Verwaltung vertritt dagegen die Auffassung, der Beschwerdegegner stelle sich freiwillig - seinem Lebensstil entsprechend - nur für zeitlich begrenzte Arbeitseinsätze zur Verfügung, ohne eine auf Dauer angelegte Stelle anzustreben, sodass seine Vermittlungsfähigkeit rechtsprechungsgemäss verneint werden müsse.
2.2 Fest steht, dass der Versicherte seit Februar 1997 bei der Personal I.________ AG als temporärer Mitarbeiter auf dem Bau tätig ist. Dem Lebenslauf des Versicherten kann weiter entnommen werden, dass er bereits vor seiner Arbeitslosigkeit, d.h. seit 1995, lediglich zeitlich befristet tätig war. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner seit der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Arbeitsbemühungen aufweist, welche die Suche nach Dauer- und Temporärstellen umfassen, wobei der gelernte Zimmermann und zuletzt als Gerüstbauer tätig gewesene Versicherte sich u.a. auch um Arbeit als Monteur, Lagerist, Dachdecker, Hilfsmaurer, Packer und Isoleur bemühte. Im letztinstanzlich aufgelegten Schreiben der Personal I.________ AG (vom 3. November 2003) bekräftigt diese, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit einer Festanstellung ergeben habe.
2.3 Der Verwaltung kann insoweit gefolgt werden,
als es schwer verständlich ist, warum der Beschwerdegegner seit 1996, mithin
innerhalb der vierten Rahmenfrist für den Leistungsbezug,
Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zumal er weder aufgrund seines Alters,
noch seiner Ausbildung und Arbeitsweise, wie verschiedene Arbeitszeugnisse
belegen, hinsichtlich der Stellensuche benachteiligt sein sollte, sodass es
nahe liegt anzunehmen, der Versicherte stelle sich freiwillig nur für zeitlich
begrenzte
Arbeitseinsätze zur Verfügung. Als Allrounder hätte es ihm an sich möglich sein
sollen, trotz konjunkturell schwankender Auftragslage im Baugewerbe, einen ihn
direkt und auf Dauer beschäftigenden Arbeitgeber (allenfalls ausserhalb der
Baubranche) zu finden. Es fällt jedoch auf, dass das RAV - gemäss Aktenlage -
ebenfalls nicht in der Lage war, dem Beschwerdegegner in der gesamten Zeit
seiner Arbeitslosigkeit mehr als eine zumutbare Stelle zuzuweisen, wobei
bezüglich der Gründe, weshalb es hierbei zu keiner Anstellung kam,
widersprüchliche Angaben der potenziellen Arbeitgeberin vorliegen. Am 11. März
2002 führte sie an, der Versicherte habe stark nach Alkohol gerochen, nachdem
sie am 1. März 2002 in ihrer Rückmeldung an das RAV festgehalten hatte, der
Beschwerdegegner besitze keinen Führerausweis, welcher jedoch bezüglich des
Arbeitsweges unbedingt erforderlich gewesen wäre. Hieraus lassen sich somit
ebenfalls keine zuverlässigen Hinweise auf eine fehlende subjektive
Vermittlungsbereitschaft hinsichtlich einer Festanstellung finden. Wenn der
Versicherte wiederholt, so auch anlässlich der mündlichen Verhandlung im vorinstanzlichen
Verfahren, betont, bereit und in der Lage zu sein, eine Dauerstelle anzunehmen,
dies zudem durch die vorgelegten Arbeitsbemühungen dokumentiert und des
Weiteren das Stellenvermittlungsbüro beauftragt hat, auch Dauerstellen zu
suchen, bleibt - trotz langjähriger ausschliesslicher Temporärarbeit - kein
Raum, dem Versicherten den Willen zur Annahme einer solchen Stelle
abzusprechen, weshalb es beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden hat.
Sollte der Beschwerdegegner weiterhin arbeitslos sein, wird er besonders
gefordert sein, die weitere Vermittlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Aufgabe des RAV wird es sein, Gründe für die Schwervermittelbarkeit des
Versicherten zu suchen und ihn durch vermehrte Zuweisung von Dauerstellen oder
durch andere (arbeitsmarktliche) Massnahmen bei der Beendigung seiner
Arbeitslosigkeit zu unterstützen.
(…)." (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella causa G., C 233/03)
In una sentenza del 24 dicembre 2004 nella causa H., C 157/04 il TFA ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato durante l’interstagione, in quanto egli non aveva cercato un lavoro duraturo.
Al riguardo l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.2 In ARV 2000 Nr. 29 S. 150 hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person, welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer
macht auch keine solchen geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde. Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht verneint wurde.
2.3 Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden, welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet. Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA del 24 dicembre 2004 nella causa H., C 157/04, consid. 2.2., 2.3.)
2.12. Secondo questo Tribunale la giurisprudenza federale e cantonale relativa ad assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione appena menzionata (cfr. consid. 2.10 - 2.11) deve trovare applicazione anche nel caso di assicurati che richiedono l’esportazione delle prestazioni della durata di tre mesi durante il periodo di inattività tra un lavoro stagionale e l’altro.
Uno dei principi cardine dell’ALC, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), è, infatti, quello della non discriminazione, che garantisce agli svizzeri e ai cittadini degli altri Stati membri UE/AELS il diritto, nell’applicazione dell’ALC, di non essere trattati in modo peggiore rispetto ai cittadini dello Stato che applica l’ALC (cfr. DTF 130 I 26; Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, AJP 2003 pag. 257 segg.).
Non può, pertanto, essere sviluppata una prassi diversa per gli assicurati che, nelle stesse condizioni di quelli che restano in Svizzera e continuano a controllare la disoccupazione in Svizzera, chiedono di esportare le prestazioni in un Paese estero dell’UE/AELS.
A questi assicurati, sulla base di quanto esposto precedentemente nel caso di lavoratori sempre residenti in Svizzera al beneficio di contratti stagionali che durante i mesi di inattività si iscrivono in disoccupazione (cfr. consid. 2.10., 2.11.), deve, al contrario, di principio essere riconosciuta l’idoneità a collocamento. Tuttavia se gli stessi con il loro comportamento - che deve essere valutato secondo esigenze severe – dimostrano di non essere disponibili a cercare e accettare un impiego duraturo, vanno considerati inidonei dal profilo soggettivo.
Ciò, a ben vedere, corrisponde a quanto risulta dalla Circolare del SECO del mese di maggio 2002 (C-AD-LCP; cfr. consid. 2.4.), ossia che il diritto all’esportazione delle prestazioni può essere negato solo nel caso in cui esistano dubbi fondati circa la serietà della ricerca di impiego.
In simili condizioni la circostanza per un assicurato di disporre già al momento della richiesta dell’esportazione delle prestazioni di un contratto di lavoro in Svizzera non implica automaticamente la sua inidoneità al collocamento e quindi il diniego della domanda di esportare le prestazioni (cfr. consid. 2.7.).
Il caso di specie andrà, invece, esaminato attentamente per valutare la serietà della ricerca di occupazione dell’assicurato.
2.13. Nel caso di specie, __________ RI 1, ha concluso un nuovo contratto con l’Hotel __________ di __________ con inizio dal 26 febbraio 2004 precedentemente alla domanda d’esportazione delle prestazioni. Alla luce di quanto esposto in precedenza (cfr. in particolare consid. 2.7 e 2.12) questa circostanza non impedisce per principio l'esportazione delle prestazioni.
Va, tuttavia, indagato se il ricorrente può essere considerato idoneo al collocamento anche dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.).
Al riguardo il TCA constata che nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione ha compiuto 27 ricerche di lavoro.
Dalle tavole processuali non risulta che esse, benché non siano state effettuate durante tutto il periodo dell’attività lavorativa, bensì soltanto da agosto a ottobre 2003, sono state oggetto di sanzione da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 7; 10).
Nel mese di agosto 2003, in particolare, l’insorgente ha effettuato 7 ricerche in Svizzera interna, e meglio in hotels di zone turistiche montane, oltre che a __________, soprattutto come barman.
Nei mesi di settembre e ottobre 2003 egli ha, poi, cercato in esercizi pubblici del __________, in qualità, quando è stata indicata l’attività desiderata, di cameriere e barman, (cfr. doc. 10).
Come asserito dal ricorrente stesso, egli ha tentato di trovare un impiego per la stagione invernale anche in altri Cantoni, ma non essendoci riuscito, da un lato, il 27 ottobre 2003, si è annunciato per il collocamento e, dall’altro, ha sottoscritto il 3 novembre 2003 un contratto di lavoro con il precedente datore di lavoro, Hotel __________ di __________, per il periodo dal 26 febbraio al 21 novembre 2004 quale barman (cfr. doc. 9).
Durante il primo periodo di disoccupazione, ovvero nel mese di novembre 2003, egli ha compiuto ulteriori otto ricerche di impiego in esercizi pubblici del __________, come cameriere e collaboratore al bar (cfr. doc. 10).
L’assicurato ha anche affermato che la sua intenzione era che la sua famiglia, che vive in __________, trascorresse in Svizzera le vacanze natalizie (cfr. doc. 7, 9. XII).
Tuttavia, il 25 novembre 2003, egli ha deciso di richiedere l’esportazione delle prestazioni in __________ per tre mesi. Il ricorrente ha indicato che tale cambiamento di programma è stato causato dal fatto che il suocero si è ammalato (cfr. doc. 7, 9, XII).
Rispondendo a un ispettore della Sezione del lavoro, il 9 dicembre 2003, l’assicurato ha asserito che voleva continuare a cercare lavoro parzialmente in __________ fino al suo rientro in Svizzera, al più tardi il 26 febbraio 2004 (cfr. doc. 9).
Dopo che l’amministrazione ha emesso la decisione del 12 dicembre 2003 con cui ha rifiutato l’esportazioni delle prestazioni, l’insorgente ha precisato, nell’opposizione, che non è rientrato nel suo Paese per fare vacanza, ma per finalmente trovare un’occupazione con un contratto di durata indeterminata, come dimostrato dalle numerose ricerche di impiego effettuate, che hanno avuto tutte esito negativo. Visto che non ha trovato lavoro, è allora rientrato in Svizzera.
Egli ha puntualizzato che se avesse reperito un impiego, non sarebbe rientrato in Svizzera e avrebbe chiesto la rescissione del contratto concluso con l’Hotel __________ (cfr. doc. 2).
Tale versione è stata confermata anche nell’atto ricorsuale diretto contro la decisione su opposizione del 22 aprile 2004 e nello scritto del 25 giugno 2004 (cfr. doc. 1; VI).
In occasione dell’udienza dell’11 ottobre 2004 davanti al Presidente del TCA il ricorrente ha ribadito che in __________ voleva cercare un lavoro definitivo, come dimostrato dalle numerose ricerche. Il patrocinatore dell’assicurato, dopo aver parlato con lo stesso, ha asserito che l’affermazione che risulta nella lettera del 9 dicembre 2003 è da intendere nel senso che in realtà egli era intenzionato a cercare lavoro in __________ e preannunciava già all’URC che se non l’avesse trovato sarebbe rientrato in Svizzera per il nuovo lavoro (cfr. doc. XII).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.).
Infatti il principio della priorità della dichiarazione della prima ora non assume valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato rende dichiarazioni contraddittorie in relazione alla descrizione dell'evento per il quale avanza pretese. Esso non dispensa il giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti. Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (cfr. RDAT I-2002 N. 75).
Nel caso in esame, dallo scritto del 9 dicembre 2003 emerge che l’assicurato ha solo affermato di volere continuare a cercare lavoro in __________ fino all’inizio dell’impiego presso l’Hotel __________ il 26 febbraio 2004 (cfr. doc. 9).
Tale asserzione non implica automaticamente che egli non era disposto a rinunciare al contratto di lavoro già concluso in Svizzera. Ciò non è del resto mai stato dichiarato dal ricorrente.
L’avverbio “parzialmente” (cfr. doc. 9), utilizzato dall’assicurato, che non conosce bene la lingua italiana, come il TCA ha potuto constatare dai suoi scritti e in sede di udienza, verosimilmente si riferisce alla durata limitata nel tempo dell’esportazione delle prestazioni. Egli poteva ricercare un impiego in __________ soltanto per tre mesi.
Quanto risulta, poi, dagli atti posteriori allo scritto del 9 dicembre 2003 e dal verbale di udienza dell’11 ottobre 2004 (cfr. doc. 2, I, VI; XII), ossia che egli voleva trovare un impiego di durata indeterminata in __________ e se vi fosse riuscito avrebbe rescisso il contratto in Svizzera, permette di comprendere quanto sostenuto nello scritto del 9 dicembre 2003. Infatti le dichiarazioni contenute negli atti seguenti, non essendo in contraddizione con quanto asserito in precedenza, non costituiscono una seconda versione dei fatti, bensì ne sono il complemento.
Conseguentemente, quindi, con la frase formulata nella lettera del 9 dicembre 2003 l’insorgente intendeva che se non avesse reperito un’occupazione nel suo Paese d’origine nei tre mesi di soggiorno, sarebbe tornato in Svizzera, dove avrebbe iniziato a lavorare presso l’Hotel di __________.
Tale conclusione appare tanto più fondata se si considera quanto è emerso in occasione dell’udienza dell’11 ottobre 2004 (cfr. doc. XII), ovvero che la famiglia del ricorrente vive in __________, dove la moglie è funzionaria pubblica e i due figli frequentano l’università.
Risulta, pertanto, plausibile e credibile che se l’insorgente avesse reperito un impiego duraturo, sarebbe rimasto in __________.
La volontà di recarsi in __________ e cercare là un impiego è, poi, sorta dopo circa un mese dall’iscrizione in disoccupazione del 27 ottobre 2003, come risulta dal fatto che la domanda di esportazione delle prestazioni è stata formulata il 25 novembre 2003 (cfr. doc. 1,2,12, 7). L’assicurato ha indicato che tale richiesta è stata dettata dall’intervento di un fatto nuovo, e meglio dalla malattia del suocero (cfr. doc. 9).
L’assicurato, inoltre, in __________ ha effettuato molti sforzi al fine di reperire un impiego, più precisamente 64 ricerche di lavoro (cfr. doc. 10). Egli ha cercato un’occupazione soprattutto come impiegato al bancone in esercizi pubblici e come venditore. Tre ricerche sono state compiute come cameriere e due come impiegato d’ufficio.
La scelta dell’assicurato di diversificare le ricerche, anche in altri settori rispetto a quello alberghiero e della ristorazione, non presta il fianco a critiche, visto che effettivamente in inverno in __________ il turismo diminuisce notevolmente rispetto alla stagione estiva.
Al riguardo va d’altronde segnalato che dagli atti non emerge che l’amministrazione, abbia sanzionato per insufficienti ricerche l’assicurato al suo rientro in Svizzera (per un caso in cui un assicurato dopo aver beneficiato di un periodo di esportazione delle prestazioni è stato sospeso dal diritto alle indennità giornaliere per insufficienti ricerche svolte mentre si trovava all’estero cfr. STCA del 1° marzo 2004 nella causa M., 38.2003.58).
Alla luce di quanto esposto questa Corte, in applicazione del principio della probabilità preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene, pertanto, che in casu l’assicurato era disponibile a cercare e accettare un’occupazione duratura in __________.
Di conseguenza egli deve essere ritenuto idoneo al collocamento, al fine dell’esportazione delle prestazioni, oltre che dal profilo oggettivo, anche soggettivamente secondo la giurisprudenza federale e cantonale e sulla base del principio di non discriminazione (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.), contrariamente a quanto deciso dalla Sezione del lavoro nel provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, quindi, gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini se le altre condizioni contemplate dall’art. 69 Reg. 1408/71 per concedere il diritto all’esportazione delle prestazioni in __________ dal 27 novembre 2003 al 26 febbraio 2004 sono adempiute (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
2.14. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Chiamata a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1. Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr. 11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw. 2.2; n.d.r.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die
der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).
Va inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
Al proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:
" Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)".
In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Sezione del lavoro verserà all'assicurato, rappresentato dall’RA 1, fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 22 aprile 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’amministrazione affinché verifichi se l’assicurato adempie gli ulteriori presupposti per poter beneficiare del diritto all’esportazione delle prestazioni.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà all’assicurato la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti