Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 maggio 2004 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 aprile 2004, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 20 aprile 2004, argomentando:
" (…)
In data 19.04.2004 alle ore 14:00, avrebbe dovuto presentarsi al previsto colloquio di consulenza mensile. Le motivazioni da lei addotte, con scritto del 38.04.04, non possono essere tenute in considerazione in quanto il diritto alle indennità LADI le è stato ripristinato dalla sua cassa disoccupazione __________ il 17.03.04 con relativo termine quadro dal 01.02.04 al 31.01.06."
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione del seguente tenore:
" Con la presente intendo fare opposizione contro la vostra decisione di sanzione del 30.4.2004 in quanto io non ero al corrente che il mio diritto alle indennità LADI era stato ripristinato dalla Cassa disoccupazione __________ in data 17.3.04. Io avevo parlato con il sig. __________ della __________ che mi aveva detto che avrebbe chiuso il mio quadro per poi riaprirlo a giugno 2004 circa, e non sono stato informato che invece era già stata riaperto. Come già spiegato precedentemente non mi sono presentato all'appuntamento il 19.4.04 con il sig. __________ perché pensavo che fosse annullato dato che non sapevo che il diritto alle indennità era già stato ripristinato. Spero che l'opposizione sarà accolta favorevolmente e che sarà annullata la sanzione."
1.3. Il 17 maggio 2004 l'URC di __________ ha respinto l'opposizione, rilevando quanto segue:
" In data 19 aprile 2004 alle ore 14:00, ha omesso di presentarsi presso i nostri uffici per un colloquio di consulenza, senza annunciare e senza motivare l'assenza. II nostro ufficio le ha richiesto di giustificare tale comportamento.
Le giustificazioni presentate non sono state ritenute valide ed è quindi stata emessa una decisione di sospensione temporanea dal diritto alle indennità.
Nella sua opposizione sostiene di non essersi presentato in quanto pensava di non aver ancora maturato il diritto alle indennità. Tale eventualità non ha alcuna rilevanza nel caso in esame; in effetti lei si è iscritto con l'intento di far valere tale diritto, assoggettandosi quindi contestualmente agli obblighi derivanti. II fatto che, per ragioni presumibilmente tecniche, la sua cassa abbia attività il temine quadro con un certo ritardo, non costituisce un elemento di legittimazione per il suo comportamento.
Per i motivi su esposti, riteniamo che le argomentazioni da lei espresse non siano tali da sovvertire la decisione oggetto di opposizione, in particolare considerando che, non avendo preso contatto con il nostro ufficio per informarci dell'assenza, ha sostanzialmente mostrato disinteresse nei confronti delle istruzioni ricevute." (Doc. A)
1.4. Con tempestivo ricorso dell'8 giugno 2004 l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione e si è così espresso:
" Con la presente intendo oppormi contro la decisione del 17 maggio 2004 ( non marzo come è scritto per errore) con la quale l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ mi sospendeva il diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni.
In data 19 aprile 2004 alle ore 14.00 avevo un appuntamento con il mio collocatore Sig. __________ per il colloquio periodico nel quale discutere sulla mia situazione lavorativa. Dal mese di settembre 2003 lavoro temporaneamente per un'agenzia di collocamento quindi anche se non ho ancora trovato un lavoro fisso mi sono comunque impegnato per trovarmi un impiego.
Purtroppo mi sono dimenticato di questo impegno con il Sig. __________ e quindi non ho telefonato per avvisare della mia assenza anche perchè pensavo che l'appuntamento venisse a cadere automaticamente in quanto la Cassa Disoccupazione __________ mi aveva chiuso il termine quadro.
Quando sono andato a parlare con la Cassa __________ ho parlato con il Sig. __________ e mi ero messo d'accordo con lui di riaprire un nuovo termine quadro se fossi rimasto senza lavoro in futuro. Ho visto personalmente quando ero dal Sig. __________ che mi chiudeva il termine quadro.
Contrariamente a quanto concordato la Cassa __________ mi ha riaperto il termine quadro prima di quanto concordato e senza comunicarmelo.
Non trovo giusto di venir penalizzato con 5 giorni di sospensione dalle indennità solo per aver dimenticato un appuntamento, tanto più, che si trattava di un colloquio di routine visto che io già da tempo lavoro e questi incarichi me li trovo da solo tramite le agenzie di collocamento e non tramite l'Ufficio di Collocamento che da quasi un anno non mi propone nessuna offerta di lavoro.
Spero che potrete tenere in considerazione le mie giustificazioni e prendere una decisione favorevole in merito.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che dedicherete alla mia situazione e colgo l'occasione per porgere distinti saluti." (Doc. I)
1.5. L'Ufficio regionale di collocamento, nella sua risposta del 23 giugno 2004, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso ed ha osservato:
" (…)
Ribadiamo quanto già espresso nella decisione su opposizione del 17 maggio 2004 (la data indicata sullo scritto è errata in quanto la decisione è stata emessa a maggio e non a marzo), richiamando il fatto che l'assicurato, in base al suo comportamento, ha sempre mantenuto l'intenzione di far capo alle prestazioni Ladi, assoggettandosi dunque ai doveri connessi, indipendentemente dai contrattempi emersi con la sua Cassa disoccupazione." (Doc. III)
1.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato l'Ufficio convenuto, al quale è stato chiesto se l'assicurato, in passato, avesse già fatto oggetto di sospensioni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. V).
Il 4 agosto 2004 l'amministrazione ha risposto che l'assicurato non ha ricevuto nessuna sanzione da parte dell'URC di __________ (Doc. VI).
1.7. Il 21 ottobre 2004 il Presidente del TCA, alla presenza di __________, consulente capogruppo dell'URC di __________, ha allestito un verbale di udienza del seguente tenore:
" L'assicurato non si presenta all'udienza. Contattato telefonicamente dal segretario Menghetti alle ore 10:20 egli afferma di avere ricevuto la convocazione ma di essersi dimenticato. Egli ha dichiarato al segretario di non avere nulla da aggiungere e di riconfermarsi nel proprio ricorso. Il segretario ha risposto che se viene convocato ad un'udienza deve presentarsi.
Il giudice delegato chiede al sig. __________ se l'assicurato è stato sentito personalmente in sede di opposizione. La risposta è no, in quanto egli ha espresso le proprie giustificazione per iscritto primo che venisse presa la decisione (lettera del 28 aprile 2004).
Il sig. __________ sottolinea che le argomentazioni alla base dell'opposizione non sono state prese in considerazione in quanto l'assicurato aveva comunque l'intenzione di rivendicare il diritto alle indennità di disoccupazione, per cui avrebbe dovuto presenziare al colloquio e rispettare gli obblighi previsti dalla legge.
Il capogruppo dell'URC rileva inoltre che le medesime giustificazioni sono state addotte dall'assicurato sia in sede di opposizione che al momento della giustificazione.
Il giudice delegato invita il sig. __________ a rileggere il ricorso e la risposta di causa. Egli sottolinea che è stata confermata la decisione su opposizione in quanto dal ricorso non emergevano nuovi elementi.
Il giudice delegato sottolinea innanzitutto che nel ricorso l'assicurato solleva un argomento nuovo, cioè quello di essersi dimenticato dell'appuntamento.
Il giudice delegato constata che questa argomentazione è del tutto nuova rispetto a quella esposta in sede di giustificazione e di opposizione.
Il presidente del TCA constata pure che la risposta di causa è stata redatta dal consulente del personale che ha emesso la decisione contro la quale è stata formulata opposizione. A riguardo il sig. __________ precisa che essa è stata preventivamente discussa con lui.
L'URC di __________ viene invitato a fare in modo che in futuro la risposta di causa venga firmata da colui che ha emesso la decisione su opposizione, che è l'oggetto impugnato davanti al TCA.
Alle ore 10:50 il giudice delegato dichiara chiusa l'udienza.
Ø Copia del presente verbale viene inviato all'assicurato con 5 giorni per formulare osservazioni scritte." (Doc. X)
1.8. Il 29 ottobre 2004 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Innanzitutto desidero scusarmi per non essermi presentato all'udienza. Come avevo spiegato telefonicamente mi sono dimenticato di avvisarvi che non avrei potuto essere presente a causa del lavoro. Attualmente lavoro per la ditta __________ e stiamo eseguendo dei lavori sull'autostrada nella zona di __________, pertanto visto la lontananza mi era impossibile chiedere un permesso per partecipare all'udienza e inoltre i tempi in cui devono venire eseguiti questi lavori sull'autostrada sono molto ristretti e i miei colleghi non potevano continuare i lavori da soli.
Desidero comunque confermare tutto quello che ho scritto nelle precedenti lettere e ripeto che trovo ingiusto essere punito con 5 giorni di sospensione dalle indennità per non essere andato ad un appuntamento di routine con il Sig. __________, che solitamente non mi
proponeva nessuna offerta di lavoro." (Doc. XII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che l'assicurato si è annunciato per essere collocato. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare.
L'art. 30a LADI prevede che "il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro" (cpv. 1).
"Il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti" (cpv. 2).
2.4. In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, ha sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.
Infine, nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
Dal canto suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).
Infatti, non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa M.C.).
In una sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.
Il TCA non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D.).
Il Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco (stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).
In altri casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del 24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).
In una sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute. D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17 agosto 1993 nella causa M.M.).
Inoltre, in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua auto mentre si trovava fuori _____________. In effetti, benché sia stato invitato dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era, peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
" (…)
Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.7. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti, la partecipazione ad un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Nella presente fattispecie l'assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 19 aprile 2004.
In conseguenza di questo comportamento, l'autorità amministrativa gli ha inflitto 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Prima di emanare tale provvedimento, l'URC di __________, in data 21 aprile 2004, ha invitato il ricorrente a giustificare, entro il
1° maggio 2004, la propria assenza al colloquio di consulenza, sottolineando inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione" (doc. 1).
In data 28 aprile 2004 l'assicurato si è così giustificato:
" Mi riferisco alla vostra lettera del 21 aprile con la quale mi chiedevate di giustificare la mia assenza all'appuntamento del 19 aprile.
Il motivo per il quale non sono venuto all'appuntamento è che mi è stato tolto il diritto di ricevere l'indennità di disoccupazione e pertanto credevo che l'incontro fosse automaticamente cancellato.
Mi scuso per l'inconveniente causato e colgo l'occasione per porgere distinti saluti."
Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta di giustificazione", gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., (C 44/03); STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., (H 272/03).
2.9. Nella concreta evenienza, il TCA constata che nella lettera di giustificazione all'URC di __________ (cfr. consid. 2.8) e nell'opposizione (cfr. consid. 1.2) l'assicurato ha indicato di non avere partecipato al colloquio del 19 aprile 2004 in quanto riteneva superflua la sua presenza visto che non gli era stato riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. In sede ricorsuale (cfr. consid. 1.4) egli ha invece innanzitutto sottolineato di essersi dimenticato dell'appuntamento.
Chiamato a valutare l'attendibilità di tali dichiarazioni, il TCA ritiene più credibili quelle rilasciate in sede di giustificazione (peraltro confermate anche in sede di opposizione), e ciò sulla base del principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, secondo cui in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato occorre dare la preferenza alle dichiarazioni fatte subito dopo l'evento (cfr. RDAT I-2002 pag. 497 seg.; RDAT
II-1994 pag. 189).
L'assicurato non si è dunque presentato al colloquio di consulenza in quanto riteneva che "l'incontro sarebbe stato automaticamente cancellato".
Così facendo, a mente del TCA, l'assicurato ha violato gli obblighi impostigli, dalla legge. Egli doveva invece presentarsi regolarmente al colloquio di consulenza, non avendo ricevuto nessun annullamento da parte del suo consulente del personale, tanto più che egli si era attivato presso la Cassa di disoccupazione affinché gli fosse riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione.
A ragione dunque l'URC di __________ lo ha sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Questa soluzione si giustifica ancora maggiormente se si considera che l'assicurato non ha spontaneamente contattato l'URC di __________ per spiegare il proprio comportamento ma si è espresso al riguardo solo dopo avere ricevuto una richiesta di giustificazione.
Poiché anche l'entità della sanzione si rivela conforme al principio della proporzionalità, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti