Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.60

 

DC/sc

Lugano

25 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

Ufficio regionale di collocamento,

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 21 aprile 2004 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  Egregi signori,

 

dopo 7 anni ho il piacere di informarvi che in fattispecie nel periodo di introduzione tra il 1.07.1997 il 30.09.1997 il signor __________ oltre a non aver portato a termine il contratto di formazione, non hanno neanche pagato i 3 mesi di stipendio a me dovuti, nella fattispecie di questo caso reputo per mia considerazione personale questi signori persone truffaldine e disoneste

 

Allegati:   -    contratto di formazione;

                -    ev. contratto della __________.

 

Cordiali saluti.

RI 1

 

 

P.S.: -   Ho taciuto fino ad ora per paura di ripercussioni." (Doc. I)

 

 

                               1.2.   Il 16 giugno 2004 l'assicurato ha così completato il proprio ricorso:

 

"a) intendo ricorrente contro la decisione per l'introduzione prevista quale meccanico di macchine agricole e la domanda di assegni per il periodo di introduzione;

      Vedi documento 1 e documento 2.

      Allegati:  - copie documenti

                    - trascrizione leggi codice delle obbligazioni

      Legge federale di complemento del Codice civile svizzero

                      (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

 

b) Nel periodo di introduzione quale meccanico di macchine agricole tra il 1.4.1997 ed il 30.9.1997 ero stato assunto dalla __________ di __________.

                                                                           Il periodo di introduzione mi era stato assegnato, poiché ero arrivato alla fine del termine quadro a me concesso. Dopo aver lavorato per questi datori di lavoro, dopo poco tempo e su indicazione e consiglio dei miei genitori (viste le mie preoccupazioni) avevo fatto presente al mio collocatore in sede all'ufficio di collocamento in quel periodo, che in quell'azienda era impossibile lavorare e farmi fare un periodo di introduzione, perché non vi erano sufficienti attrezzature per poter apprendere questa nuova professione (art. 327 par. 1).

                                                                           Il mio collocatore mi ordinò di continuare nonostante questo, il mio periodo di introduzione.

                                                                           In seguito dopo 3 mesi di lavoro, i miei ex datori di lavoro mi dissero che l'attività non poteva più continuare (articoli 324 par. 1, art. 25 par. 1, 2, art. 26 par. 1, 2).

                                                                           Mi fecero firmare dei fogli paga senza però (art. 27, art. 29 par. 1) farmi percepire nessun salario e questo per 3 mesi (art. 319 par. 1, art. 323a par. 1, 2, art. 323b par. 3). In quel periodo io continuavo ugualmente a lavorare (art. 152, art. 156) preso dalla felicità di poter finalmente dopo 2 anni di disoccupazione esercitare la professione appresa (art. 28 par. 1, art. 29 par. 1, art. 30 par. 1, 2).

                                                                           Mi fecero anche firmare in seguito un foglio che presupponeva di aver rilevato l'attività (art. 29 par. 1, art. 28 par. 1, 2, art. 27, art. 30 par. 1, 2) in seguito sotto minaccia mi volevano obbligare a pagare i contributi AVS a loro carico ed io non lo feci (art. 328 par. 1).

 

c) Io faccio ricorso, poiché in realtà non h appreso la professione di meccanico di macchine agricole e neanche preso paga per 3 mesi.

    Inoltre:

    - la ditta non ha rispettato gli obblighi vedi fattispecie e motivi 2° documento;

    - neanche l'introduzione prevista al punto 6 del 1° documento; (art. 327 par. 1, art. 328 par. 1, art. 26 par. 1, 2);

    - neanche la motivazione al punto 9 del 1° documento … dovrò seguire un periodo di istruzione almeno pari a sei mesi; (art. 26 par. 1, 2, art. 28 par. 1, 2).

    - neanche il rispetto al pagamento del salario vedi codice delle obbligazioni; (art. 319 par. 1, art. 323a par. 1, 2, 3, art. 323b).

 

d) La mia conclusione è che se sono stati versati degli assegni per il mio periodo di introduzione e per apprendere la professione di meccanico di macchine agricole, perchè io non ho appreso tale professione? E perché non sono stato pagato per 3 mensilità?

  Desidero soprattutto rendere attenti al rischio che questi periodi di introduzione possono portare alla persona." (Doc. II)

 

 

                               1.3.   Il 28 giugno 2004 l'assicurato ha fatto pervenire ulteriore documentazione, in particolare la decisione N° 203013824 del 22 luglio 1997 con la quale l'URC di __________ ha accolto una domanda del 1° aprile 1997 relativa al versamento di assegni per il periodo di introduzione presso la ditta __________ nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1997 (cfr. Doc. B1).

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 25 agosto 2004 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e rileva:

 

"  (…)

Preso atto delle argomentazioni del ricorrente, sentito il parere dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, lo scrivente ufficio osserva quanto segue.

 

1.   II 22.7.1997 I'URC ha emesso una decisione formale con cui ha accolto la domanda presentata dall'assicurato tendente alla concessione di assegni di introduzione presso la ditta __________ di __________, che si era impegnata ad introdurre l'assicurato nell'attività di meccanico di veicoli agricoli, come risulta dalla Domanda di assegni per il periodo d'introduzione e dall'Attestato del datore di lavoro relativo al periodo d'introduzione (in seguito API) del 1.4.1997, nonché dal contratto di lavoro del 2.4.1997. Gli API sono stati riconosciuti per il periodo dal 1.4.1997 al 30.9.1997. II termine quadro di riscossione dell'assicurato si estendeva dal 1.11.95 al 31.10.97.

 

2.   Va rilevato che dopo l'emissione della decisione in questione la pratica del signor RI 1 è stata chiusa, in ragione dell'impiego a tempo pieno e di durata indeterminata assunto presso la __________ di __________.

 

L'assicurato ha ripreso contatto con I'URC solo nell'aprile di quest'anno, con l'apertura di un nuovo termine quadro di riscossione dal 27.4.2004 al 26.4.2006. In precedenza nessuna comunicazione, rispettivamente richiesta, relativa al versamento degli API a suo tempo concessi è stata presentata all'URC.

 

3.   In buona sostanza l'assicurato lamenta - senza formulare chiaramente e quantificare esplicitamente una richiesta pecuniaria - il mancato pagamento del salario tra il luglio e il settembre 1997 da parte del datore di lavoro d'allora e che gli assegni per il periodo d'introduzione sarebbero stata versati a torto. Infatti, egli asserisce che il datore di lavoro non avrebbe rispettato le condizioni poste alla base della concessione degli API (non avrebbe svolto l'introduzione nella professione), avrebbe fatto sottoscrivere al ricorrente dei fogli paga senza versare il salario, come pure "un foglio che presupponeva di avere rilevato l'attività" e cercato di fare assumere all'assicurato l'onere del pagamento dei contributi sociali (cfr. doc. I, II e III). II signor RI 1 asserisce pure di avere segnalato, dopo avere iniziato il periodo d'introduzione, al proprio consulente del personale che presso l'azienda in questione era impossibile lavorare e svolgere un periodo d'introduzione, perché non vi erano sufficienti attrezzature. All'epoca il consulente avrebbe confermato all'assicurato l'obbligo di portare a termine la misura accordata.

 

 

4.   L'URC non dispone più della documentazione relativa al termine quadro 1.11.95 -31.10.97, poiché, conformemente alle direttive del seco (cfr. Prassi ML/AD 2000/3 Foglio 3 del 15.9.2000 - Conservazione dei fascicoli degli assicurati presso gli URC, cfr. doc. 1.), la documentazione è stata distrutta trascorsi 3 anni dal ritiro dell'iscrizione al collocamento. La valutazione delle allegazioni dell'assicurato si fonda dunque sulla documentazione presentata dallo stesso o eventualmente su quanto la Cassa di disoccupazione, che conserva la documentazione contabile per un periodo più lungo (art. 125 OADI), potrà produrre in futuro.

 

 

5.   L'erogazione degli API è regolata, in particolare, dagli art. 65 e 66 LADI, nonché dall'art. 90 DADI. L'API copre la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo d'introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale (art. 66 cpv. 2 LADI). Gli API sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. II datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore (art. 66 cpv. 4 LADI). II servizio cantonale, concretamente I'URC, esamina l'adempimento presso il datore di lavoro delle condizioni necessarie alla concessione degli assegni, mentre la cassa di disoccupazione provvede al pagamento degli stessi al datore di lavoro, che li versa assieme al salario al dipendente (cfr. art. 90 OADI). Per il caso in esame fa stato il testo di legge in vigore al momento della concessione degli API, ossia nel luglio 1997. La Legge sulla parte generali delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1. gennaio 2003, in particolare Part. 24 LPGA, non risulta applicabile.

 

 

6.   Considerato il tempo trascorso dall'emanazione della decisione oggi contestata, oltre 7 anni, appare opportuno valutare se sussista ancora, ammesso e non concesso che l'amministrazione sia a suo tempo venuta meno al suo obbligo di prestazione, un diritto all'eventuale esecuzione della decisione 22.7.1997.

 

La legge speciale, la LADI, non fissa alcun termine di perenzione dell'esercizio del diritto, diversamente al caso delle indennità di disoccupazione (art. 20 LADI), riguardo ai provvedimenti inerenti il mercato del lavoro. Vista l'assenza di disposizioni speciali si ritiene che debbano trovare applicazione le regole generali concernenti la prescrizione e la perenzione di pretese fondate sul diritto pubblico (cfr. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zu Imbonden/Rhinow, Base]/Frankfurt a.M 1990, pag. 96 e seg.).

 

Per prestazioni uniche è, di regola, applicabile un termine decennale, mentre per prestazioni ricorrenti un termine quinquennale. II Tribunale federale delle assicurazioni nel corso del 2001 ha, in un caso concernente il pagamento di un'indennità unica per vedova, fissato in dieci anni il termine di perenzione del diritto al pagamento di prestazioni oggetto di una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 V 209 e seg.).

 

Diversamente, nel caso concreto, trattandosi di una prestazione ricorrente (assegno API da versare durante 6 mesi), da percepire congiuntamente al salario dovuto dal datore di lavoro, si ritiene debba essere applicabile un termine quinquennale di perenzione, subordinatamente di prescrizione, e pertanto il ricorrente non possa più esigere il versamento di alcuna prestazione in relazione alla decisione del 22.7.1997.

 

 

7.   Inoltre, sulla base della documentazione oggi a disposizione, l'URC non può aderire alla richiesta del ricorrente. Infatti le gravi accuse mosse nei confronti dell'allora datore di lavoro non trovano per il momento nessun riscontro, se non nelle dichiarazioni del ricorrente stesso. Nessuna dichiarazione o presa di posizione del signor __________ risulta agli atti. Pure assenti sono le conferme di quanto effettivamente versato dalla cassa di disoccupazione alla __________ di __________. D'altra parte il ricorrente stesso afferma che avrebbe sottoscritto dei fogli paga a quietanza del ricevimento del salario (documenti non presenti agli atti) che tuttavia oggi contesta.

 

Considerato quanto precede si chiede a questo lodevole Tribunale che il ricorso in oggetto venga respinto e la decisione impugnata confermata." (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 103 cpv. 3 LADI, in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante, un ricorso al TCA poteva essere introdotto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

                                         Questa indicazione figura peraltro esplicitamente nel retro della decisione, prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. Doc. A2)

                                         Nel caso concreto l'assicurato ha contestato il 21 aprile 2004 una decisione dell'URC di __________ del 22 luglio 1997, e quindi più di sette anni dopo.

                                         Il ricorso è dunque irricevibile in quanto manifestamente tardivo.

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie non sono neppure dati i presupposti per considerare il ricorso dell'assicurato come una domanda di revisione (da trasmettere all'amministrazione) della citata decisione dell'URC di __________.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145 ss., il TFA ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291; STFA del 24 ottobre 2003 nella causa D., V 325/02).

 

                                         Ora, nel caso concreto, il termine relativo di 90 giorni ha iniziato a correre al più tardi al termine del periodo di introduzione durante il quale il datore di lavoro non avrebbe rispettato gli obblighi che si era assunto, per cui anche da questo punto d vista la richiesta del 21 aprile 2004 sarebbe manifestamente tardiva.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 95 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, la Cassa deve esigere la restituzione delle  prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non ha diritto.

                                         L'art. 95 cpv. 4, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che il diritto di ripetizione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza, il più tardi però in cinque anni dopo il pagamento della prestazione. Se il diritto di ripetizione risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prestazione più lungo, quest'ultimo è determinante.

 

                                         L'art. 95 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che la domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         L'art. 25 cpv. 2 LPGA stabilisce che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 318 il TFA ha precisato che la questione a sapere se l'art. 25 LPGA è applicabile quando la decisione su opposizione viene emessa dopo l'entrata in vigore della LPGA, ma concerne prestazioni assegnate prima dal 1° gennaio 2003 non riveste un'importanza decisiva nella misura in cui i principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA emanano dall'ordinamento e dalla giurisprudenza precedenti (cfr., in particolare: DTF 130 V 320:

 

"  Comme par le passé, I'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts ci­tés) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou dune révision procédurale de la décision - formelle ou non - par la­quelle les prestations en cause ont été allouées, (KIESER, op. cit., n. 2 ss ad art. 25; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungs­rechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 279 sv. ch. 9; IMHOF/ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv. [à propos de l'art. 95 LACI]; JÜRG BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene/Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: SCHAFFHAUSER/KIESER [éd.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208).").

 

                                         In una sentenza del 4 giugno 2004 nella causa L. (H 6/04) l'Alta Corte ha comunque precisato quanto segue:

 

"  (…)

2.1  Mentre per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2), una tale regolamentazione transitoria è (parzialmente) riscontrabile per le disposizioni materiali della LPGA. Giusta l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA, infatti, le disposizioni materiali di tale legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Si tratta di esaminare più da vicino il senso di questa normativa.

 

2.1.1  La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 e riferimenti).

 

2.1.2  Ora, il tenore letterale del disposto in esame - che si presta così a più possibili interpretazioni e necessita di una più approfondita analisi - non fornisce una risposta chiara ed esplicita sul senso da attribuire alla norma nel caso in cui, come in concreto, si deve statuire su prestazioni che non erano ancora state fissate all'entrata in vigore della LPGA. Peraltro, nemmeno dai lavori preparatori emergono indicazioni decisive per rispondere al quesito. La regolamentazione in oggetto non ha infatti dato luogo a discussioni di principio e il testo di legge è stato adottato dal legislatore con la sola osservazione che la parte generale, per principio, è applicabile unicamente ai rapporti giuridici che insorgono dopo la sua entrata in vigore (parere del Consiglio federale pubblicato in FF 1991 II 261). Il senso della norma può allora essere ricavato dal contesto generale in cui la normativa transitoria è inserita.

 

2.1.3  Stando all'opinione espressa da Ueli Kieser (ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 4 segg. all'art. 82), indipendentemente dalla circostanza che lo stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si sia realizzato - anche completamente - prima di tale data, il criterio di collegamento per l'applicazione del nuovo diritto sarebbe determinato dal momento di emanazione della decisione regolante uno specifico rapporto giuridico. Per detto autore, l'art. 82 cpv. 1 LPGA seguirebbe infatti per analogia la disciplina transitoria già conosciuta dall'assicurazione militare, nel cui ambito il momento della decisione è per l'appunto stato ritenuto determinante per la definizione di tale questione e dove l'art. 109 LAM stabilisce espressamente che i casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione (cfr. pure Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 4 all'art. 109). Per ovviare ai problemi di retroattività legati a una simile soluzione, sempre Kieser propone che nei casi in cui - come in questo presente - la decisione viene resa solo posteriormente all'entrata in vigore della legge, gli effetti della nuova legge vengano fatti decorrere soltanto a partire dalla sua entrata in vigore (op. cit., no. 6 all'art. 82).

 

2.2  In realtà, la norma transitoria di cui all'art. 82 cpv. 1 LPGA regola le situazioni di diritto intertemporale soltanto in maniera molto frammentaria, limitandosi a scartare dal campo applicativo materiale della legge le prestazioni correnti e le esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Per "prestazioni", occorre intendere quelle che hanno fatto l'oggetto di decisioni cresciute in giudicato, non potendo per contro ritenere correnti quelle altre sulle quali non è stato ancora statuito in maniera definitiva. A ben vedere, non si può pertanto dedurre a contrario dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che - come nel caso di specie - non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003. Prova ne è che anche la seconda frase dell'art. 82 cpv. 1 LPGA, che pur sancisce - a determinate condizioni - l'applicabilità delle nuove disposizioni materiali e l'adattamento all'art. 21 cpv. 1 e 2 LPGA in caso di riesame delle rendite d'invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate - con decisione cresciuta in giudicato - in seguito a colpa dell'assicurato, si limita a stabilire un'eccezione al principio posto nella prima frase, prendendo in considerazione unicamente le situazioni ivi regolate.

 

2.3  Eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre di conseguenza rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento).

 

2.4  Oltre a non essere contraria all'intenzione del legislatore di applicare le nuove disposizioni ai rapporti giuridici che insorgono dopo l'entrata in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.1.2) - un rapporto giuridico predefinito dall'ordinamento legale potendo essere, soprattutto in assenza di un potere di apprezzamento dell'assicuratore, come in casu, materialmente preesistente a una decisione formale emessa solo dopo il 1° gennaio 2003 (così, implicitamente, anche Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 457, nota 998) -, tale soluzione presenta il chiaro vantaggio di armonizzare, in assenza di seri motivi che impongano un trattamento differenziato, la regolamentazione intertemporale per l'ALC e la LPGA. Infine, se anche è vero che la soluzione proposta da Kieser non è del tutto estranea all'ordinamento in materia di assicurazioni sociali (cfr. appunto l'art. 109 LAM), a differenza della regolamentazione in ambito di assicurazione militare, che stabilisce espressamente l'applicabilità del nuovo diritto ai casi assicurativi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore che non sono ancora stati oggetto di una decisione, l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA non disciplina queste situazioni.

 

2.5  In precisazione di quanto statuito da questo Tribunale per le richieste evase amministrativamente prima del 1° gennaio 2003 (cfr. appunto la giurisprudenza resa in DTF 129 V 4 consid. 1.2), si può pertanto concludere che le disposizioni materiali della LPGA non sono (nemmeno) applicabili alle prestazioni che vengono fissate soltanto dopo l'entrata della LPGA se si riferiscono ad uno stato di fatto giuridicamente determinante già completamente realizzatosi precedentemente a tale data, come si avvera nella presente vertenza per il diritto alla prestazione in capitale assegnata a L.________, i cui presupposti fattuali si sono tutti realizzati prima del 1° gennaio 2003 (in merito all'eventuale diritto ad interessi di mora cfr. per contro il consid. 6). Nella misura in cui questo Tribunale, in altre paragonabili vertenze, ha applicato criteri di valutazione diversi (così in particolare le sentenze dell'11 novembre 2003 in re G., I 457/03, consid. 1, e del 2 settembre 2003 in re K., C 121/03, consid. 1.2), questi ultimi vanno disattesi e non possono più essere mantenuti. (…)"

 

                                         In un'altra sentenza del 27 agosto 2004 nella causa B. (I 670/03) il TFA si è così espresso:

 

"  (…)

1.2  Im noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichen Urteil L. vom 4. Juni 2004 (H 6/04) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erkannt, dass sich aus der Übergangsbestimmung des Art. 82 Abs. 1 ATSG, mit Ausnahme der darin speziell geregelten Sachverhalte, keine allgemein gültigen intertemporalrechtlichen Schlüsse ziehen lassen. Art. 82 Abs. 1 ATSG hat nur eine beschränkte Tragweite und will lediglich Fälle von der Anwendbarkeit des neuen Gesetzes ausnehmen, in welchen über die Rechte und Pflichten vor dem 1. Januar 2003 rechtskräftig verfügt worden ist (" ... bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen ..." [Satz 1: Regel]); dies vorbehältlich der Anpassung von rechtskräftig verfügten Leistungskürzungen an Art. 21 ATSG mit Wirkung ab 1. Januar 2003 (Satz 2: Ausnahme). Insbesondere lässt sich daraus somit nicht ableiten, dass der Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung oder - bei Durchführung des Einspracheverfahrens - des Einspracheentscheides für die Anwendung der materiellen Normen des neuen Gesetzes in Bezug auf Leistungen, welche bei dessen In-Kraft-Treten (1. Januar 2003) noch nicht rechtskräftig festgelegt worden sind, massgebend ist. Vielmehr muss diesbezüglich - von den in Art. 82 Abs. 1 ATSG spezifisch normierten Tatbeständen abgesehen - von den allgemeinen Regeln ausgegangen werden, welche im Bereich des Übergangsrechts entwickelt worden sind. Danach sind in zeitlicher Hinsicht - auch bei einer Änderung der gesetzlichen Grundlage - grundsätzlich diejenigen Rechtssätze relevant, die bei der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes in Geltung standen (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen). An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass im erwähnten Urteil L. vom 4. Juni 2004 nicht, wie im vorliegenden Fall, über Dauerleistungen, sondern über den Anspruch auf Verzugszinsen gestützt auf eine im Jahr 2001 fällig gewordene, aber erst 2003 ausbezahlte einmalige Pauschalentschädigung zu befinden war, nichts zu ändern. Die zuvor dargelegte Lösung stellt zufolge ihres allgemein gültigen Bedeutungsgehaltes einen für alle Rechtsverhältnisse - und somit auch für Dauerleistungen - geltenden intertemporalrechtlichen Grundsatz auf (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil M. vom 5. Juli 2004 [I 690/03]). (…)"

 

                                         Infine, in una sentenza del 1° settembre 2004 l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  (…)

3.1  La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Comme l'art. 82 al. 1 LPGA est sans incidence dans la présente affaire, il convient de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans le cas d'espèce, l'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit éventuel à une rente d'invalidité s'est réalisé partiellement avant et partiellement après l'entrée en vigueur de la LPGA, l'intimé ayant par une décision sur opposition du 24 juin 2003 rejeté une demande de prestations présentée le 9 juillet 2002. L'examen des conditions matérielles du droit à la prestation intervient d'après l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, et selon la LPGA pour la période du 1er janvier au 24 juin 2003 (arrêt L. du 4 juin 2004 [H 6/04], destiné à la publication). (…)"

 

                                         Nella presente fattispecie, che si riferisce a fatti realizzatisi nel 1997, non è dunque applicabile il nuovo art. 95 cpv. 1 LADI in relazione con l'art. 25 LPGA.

 

 

                               2.4.   In una sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 337 il TCA ha esaminato la questione relativa alla restituzione di assegni per il periodo di introduzione.

 

                                         Questo Tribunale ha in particolare stabilito che qualora un assicurato in possesso del diploma di impiegato di commer­cio, contrariamente a quanto figura sul formulario inviato all'ammini­strazione dal datore di lavoro e dal medesimo, non venga introdotto co­me dichiarante doganale, bensì come aiuto dichiarante, autista, fattori­no, il datore di lavoro deve restituire gli assegni per il periodo di intro­duzione percepiti. Si tratta infatti di un semplice inserimento, tipico di ogni nuovo lavoro, per cui non è dato il diritto ad assegni per il periodo di introduzione.

                                         La restituzione si giustifica tanto più se il datore di lavoro non ha stilato un piano di formazione, se il contratto di impiego prevede un periodo di prova superiore a un mese e se il contratto viene sciolto durante il perio­do di introduzione senza che il datore di lavoro faccia valere motivi gravi e senza avere previamente interpellato l'URC.

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, a mente del TCA, le accuse formulate dall'assicurato nei confronti del datore di lavoro presso il quale ha svolto il periodo di introduzione meritano di essere approfondite dall'autorità che ha emesso la decisione nel 1997.

                                         Dopo avere sentito personalmente l'assicurato, l'URC di __________ sarà così in grado di stabilire se realmente il datore di lavoro in questione non ha rispettato le condizioni poste alla base del riconoscimento di assegni per il periodo di introduzione.

                                         Se il datore di lavoro non avesse rispettato tali condizioni, l'URC dovrà ancora valutare se esistono gli estremi per l'applicazione di un periodo di perenzione più lungo rispetto a quello di cinque anni (art. 95 cpv. 4 LADI seconda frase) ed agire di conseguenza.

                                         In tale contesto e con riferimento alla risposta di causa (cfr. consid. 1.4, punto 7) il TCA segnala che la Cassa di disoccupazione __________ in data 23 giugno 2004 ha affermato di avere effettuato i versamenti alla ditta in questione nel periodo dal 1.4.1997 al 30.9.1997 (cfr. Doc. VIII, inc. 38.2004.47).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

 

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi all'URC di __________ per ulteriori accertamenti ai sensi del consid. 2.3.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti