Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.72

 

FS/DC/ss

Lugano

25 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 agosto 2004 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 15 giugno 2004 la Cassa CO 1

                                         (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI 1 il 24 maggio 2004

                                         (cfr. doc. 17).

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

 

"  (…)

Nel suo caso durante il periodo dal 14 maggio 2002 al 13 maggio 2003 può dimostrare di aver lavorato solo dal 10.06.03 al 30.11.03 presso __________ per un totale di 5 mesi e 21 giorni e non può comprovare nessun motivo di esonero in quanto ha terminato la scuola un anno fa.

 

Non può pertanto far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione.

(…)" (cfr. doc. 18-19)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata tramite il suo rappresentante, l’avv. RA 1, (cfr. doc. 4-8), la Cassa, in data 30 agosto 2004, ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha osservato che:

 

"  (…)

Con la sua opposizione del 16 agosto 2004 chiede di poter beneficiare delle indennità di disoccupazione perché ritiene adempiere alla condizione posta dall'art. 14 LADI.

 

Ci chiede che i periodi di attività svolte presso il __________ (dal 10.06.2003 al 30.11.2003) e presso il __________ (dal 01.03.2004 al 30.06.2004) vengano considerati periodi di formazione e sommati all'effettivo periodo di formazione presso il __________ (dal 14.05.2002 al 09.05.2003).

 

In tal modo sarebbe in grado di comprovare nel periodo quadro di contribuzione che va dal 14.05.2002 al 13.05.2004 un periodo di formazione maggiore di un anno.

 

La Cassa ha riesaminato il caso e non può che riconfermarsi nella decisione presa. I periodi in cui svolgeva attività presso il __________ e presso il __________ non possono essere considerati periodi di formazione ai sensi della LADI. Erano periodi di attività lucrativa a tutti gli effetti.

 

Si fa altresì notare che per considerare questi periodi quali periodi di formazione avremmo dovuto rilevare una formazione svolta nella misura del 100%, situazione che non si è verificata nella fattispecie essendo lei vincolata da rapporti di lavoro.

(…)." (cfr. doc. A)

 

                               1.3.   Contro questa decisione il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, in particolare, ha rilevato che:

 

"  (…)

1.

RI 1 ha terminato gli studi universitari con il conseguimento della laurea in scienze naturali al __________ il 9 maggio 2003.

Da giugno a novembre dello stesso anno ha continuato i suoi studi presso il __________ per potere terminare il lavoro di diploma con ulteriori ricerche e indagini di laboratorio indispensabili perché il lavoro di diploma fosse completo. La natura delle ricerche effettuate -il cui indirizzo e contenuto vengono riassunti nel certificato rilasciato dal "__________", (fotocopia agli atti della procedura) - è consegnata in un rapporto integrativo del lavoro di diploma.

Durante questo periodo, dal 10 giugno al 30 novembre 2003, ha ottenuto una retribuzione dal __________ (attestato di lavoro e certificati agli atti). Ma sia per l'entità (ridotta) della retribuzione che per la natura particolare dell'attività nell'ambito della struttura scolastica superiore, tale periodo non può essere considerato periodo di "attività lucrativa a tutti gli effetti" come affermato nella decisione impugnata. Si trattava invece di un complemento indispensabile nell'ambito della formazione universitaria della ricorrente ai fini della presentazione di un lavoro di diploma completo. Il fatto che la ricorrente abbia saputo e potuto ottenere una minima retribuzione non può modificare il significato di quel periodo di attività - dove l'attività di formazione prevale sulla componente retributiva - né deve penalizzarla per l'avvenire in ambito LADI.

Si richiama dal __________ il fascicolo completo relativo al lavoro di diploma, e sua successiva integrazione, di RI 1; eventualmente e salvo rinuncia, si chiede l'audizione testimoniale dei Prof. __________ e __________ del __________)

 

2.

Successivamente (fine 2003 / inizio 2004) RI 1 è stata interpellata nell'ambito della realizzazione del progetto "__________" in collaborazione con l'Università di __________ per la creazione di un Centro di competenza in analisi di medicina forense.

In questo contesto la qui ricorrente avrebbe dovuto seguire una ulteriore formazione presso l'Università di __________, coordinata con il __________, dove appunto e in tale prospettiva RI 1 ha iniziato la sua attività di ricerca e formazione a partire dal febbraio 2004 (cfr. certificato 21 luglio 2004). Non retribuita in quanto concepita quale parte integrante della formazione.

Qui di seguito, cronologicamente, i momenti principali che hanno segnato l'avvio di questo periodo di formazione:

-   26 gennaio 2004: e-mail da Dr. __________ a RI 1 e alle numerose persone e autorità istituzionali coinvolte nella realizzazione del progetto, dove è detto quanto segue:

                                                                           "Giovedì scorso __________ e il sottoscritto hanno incontrato la Drssa __________ dell'__________ di __________ per discutere del curriculum di formazione di RI 1 (AW) che si occuperà di genetica forense. La formazione prevista è di cinque anni durante i quali AW lavorerà a __________ presso l'Istituto di Medicina Legale e nello stesso tempo farà una tesi (Ph. D) nello stesso argomento.

                                                                           Il progetto __________ continua nella sua strada .... e .... siamo in attesa di firmare una Convenzione con l'Università di __________ ... pensiamo che nel giro di 1-2 mesi i due giovani possano iniziare la loro formazione"

-   5 febbraio 2004: "Planning" allegato all'e-mail 5 febbraio 2004 del Dr. __________ alla Drssa __________.

 

Ulteriore corrispondenza e-mail è disponibile e custodita nel mail-box della qui ricorrente.

Tempi e scadenze non hanno potuto essere rispettati, ma il progetto segue il suo corso.

Le persone destinatarie dell'e-mail del 26 gennaio 2004 possono essere sentite quali testimoni e vengono cautelativamente indicati in quanto tali, ritenuto con riserva di precisare il loro indirizzo esatto in prosieguo di procedura, a semplice richiesta.

3.

La Cassa CO 1 __________, riconsiderando la sua precedente decisione in seguito all'opposizione dell'interessata, ha ribadito il rifiuto della indennità di disoccupazione chiesta da RI 1 il 14 maggio 2004 per mancanza del periodo contributivo minimo nel termine quadro biennale precedente l'inoltro della domanda affermando:

"I periodi in cui svolgeva attività presso il __________ e presso il __________ non possono essere considerati periodi di formazione ai sensi della LADI. Erano periodi di attività lucrativa a tutti gli effetti. ... per considerare questi periodi quali periodi di formazione avremmo dovuto rilevare una formazione svolta nella misura del 100%, situazione che non si è verificata nella fattispecie essendo lei vincolata da rapporti di lavoro.".

Ma come già detto non era così (cfr. sopra). E in particolare presso il Laboratorio non era neppure retribuita!, elemento essenziale del contratto di lavoro, a conferma del significato formativo di quel periodo di attività, paragonabile in tutto e per tutto ad un periodo di formazione.

 

La ricorrente contesta dunque queste conclusioni.

Il periodo trascorso al __________ successivamente al 9 maggio 2003 per la necessità di completare il lavoro di diploma deve essere parificato a un periodo di formazione ai sensi dell'art. 14 LADI.

Allo stesso modo il periodo di formazione presso il __________ dal febbraio 2004, avvenuto nel contesto di un progetto coordinato con l'Università di __________, deve essere collocato tra i periodi di formazione che esonerano dall'adempimento del periodo di contribuzione. Con riferimento al periodo trascorso presso il laboratorio diretto dal Dr. __________ vale la pena ricordare quanto lo stesso Dr. __________ ha scritto all'URC (e-mail 16 giugno 2004 al signor __________ __________) dopo avere saputo della decisione negativa qui impugnata:

"Vorrei chiarire in breve la situazione di RI 1, che diplomatasi al __________ nel 2003, è tornata per mia esplicita volontà sul progetto che stiamo portando avanti a livello cantonale per la creazione di un Centro di Competenza in analisi di medicina forense. Il progetto ha già ricevuto l'avallo delle Autorità Cantonali (il consigliere di Stato __________, il Proc. Generale __________, il capo della Polizia scientifica __________) ed è in dirittura di arrivo. Abbiamo trovato due persone che si occuperanno del progetto in Ticino ma che devono formarsi nella materia specifica, nel caso di RI 1 la genetica forense. Tale formazione sarà eseguita a __________ presso l'Istituto Universitario di Medicina Legale ed in tal senso stiamo lavorando attivamente con il Dr. __________ per trovare i finanziamenti per questi due giovani (n.d.r.: l'altro giovane, qui non menzionato, è destinato a seguire una formazione in tossicologia). Dopo aver stabilito una Convenzione tra il __________ che dirigo e la __________ stiamo preparando il piano di studio per queste due persone che verrà sottoposto nelle prossime settimane al Dr. __________ del SECO di Berna che ci ha assicurato il finanziamento della formazione (5 anni) per i due interessati."

 

Ne consegue che nel periodo quadro che va dal 14 maggio 2002 al 13 maggio 2004 RI 1 ha seguito la propria formazione scolastica e universitaria per ben oltre 12 mesi ai sensi dell'art. 14 LADI: tanto il periodo dedicato alla completazione del lavoro di diploma (giugno / novembre 2003), quanto quello (e soprattutto questo), non retribuito, trascorso presso il __________ nel corso dell'anno 2004 devono infatti venire computati.

È quindi è dato il periodo di esenzione dal periodo di contribuzione di oltre 12 mesi nel termine quadro, ai sensi dell'art. 14 LADI.

Una diversa lettura di questi momenti assumerebbe un significato discriminatorio e arbitrario che non tiene conto della realtà. Di fatto e con una motivazione eccessivamente formale fine a se stessa la decisione impugnata nega alla ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione per avere atteso una settimana di troppo che si concretizzasse la prospettiva d'impiego in funzione della quale stava seguendo una formazione complementare, non retribuita (coordinata dal Laboratorio con l'Università di __________).

(…)." (cfr. doc. I)

 

                               1.4.   Dopo averne chiesto la proroga del termine indicandone i motivi (cfr. doc. III, IV e V), nella sua risposta del 15 ottobre 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, tra l’altro, ha rilevato che:

 

"  (…)

In data 14 maggio 2004 la signora RI 1 si annunciava presso il suo comune di domicilio allo scopo di ottenere le indennità di disoccupazione. Dalla domanda di indennità del 24 maggio 2004 si è potuto rilevare che dal 10 giugno 2003 al 30 novembre 2003 aveva lavorato per il __________, dapprima al 100% dal 10 giugno 2003 al 31 ottobre 2003 ed in seguito al 50% dal 1° novembre 2003 al 30 novembre 2003. Agli atti venne pure consegnato l'attestato del datore di lavoro relativo all'attività svolta presso il __________ dove la signora RI 1 era occupata in qualità di collaboratrice scientifica dal 1° marzo 2004 al 30 giugno 2004. Sul citato formulario quale motivo della disdetta di contratto di lavoro veniva precisato: "la collaboratrice è in attesa di una decisione federale per continuare la sua formazione come genetista forense".

Dal ricorso presentato vale al pena di sottolineare quanto afferma il Dr. __________ nel suo e-mail del 16 giugno 2004 inviato dall'Ufficio regionale di collocamento di __________:

 

"Vorrei chiarire in breve la situazione di RI 1, che diplomatasi al __________ nel 2003, è tornata per mia esplicita volontà su un progetto che stiamo portando avanti da quasi due anni a livello cantonale per la creazione di un Centro di Competenza in analisi di medicina forense. Il progetto ha già ricevuto l'avallo delle Autorità Cantonali (il consigliere di Stato __________, il Proc. Generale __________, il capo della Polizia Scientifica __________) ed è in dirittura di arrivo. Abbiamo trovato due persone che si occuperanno del progetto in Ticino ma che devono formarsi nella materia specifica, nel caso di RI 1 la genetica forense. Tale formazione sarà eseguita a __________ presso l'Istituto Universitario di Medicina Legale ed in tal senso stiamo lavorando attivamente con il Dr. __________ per trovare i finanziamenti per questi due giovani. Dopo aver stabilito una Convenzione tra il __________ che dirigo e la __________ __________ stiamo ora preparando il piano di studio per queste due persone che verrà sottoposto nelle prossime settimane al Dr. __________ del SECO di Berna che ci ha assicurato il finanziamento della formazione (5 anni) per i due interessati."

 

Da quanto precede la Cassa rileva che la formazione dell'assicurata continuerà per 5 anni e sarà effettuata a __________ presso l'Istituto Universitario di Medicina Legale.

Per contro né il periodo lavorativo presso il __________, né lo stage, non retribuito, presso il __________ possono assurgere a periodi di formazione, il primo perché si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro ed il secondo perché il Laboratorio non può essere equiparato ad una scuola o istituto di formazione.

(…)." (cfr. doc. VI)

 

                               1.5.   Il 19 ottobre 2004 il rappresentante dell’assicurata ha scritto al TCA una lettera del seguente tenore:

 

"  (…)

nella procedura indicata a margine, vista l'intimazione delle osservazioni della Cassa con assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova, in termine utile ribadisco la richiesta di assunzione di tutte le prove notificate con l'allegato ricorsuale, segnatamente:

-   richiamo dall'__________ il fascicolo completo relativo al lavoro di diploma di RI 1

-   assunzione quali testimoni dei signori Prof. __________ e __________, Dr. __________, __________, Drssa __________, Dr. __________, i cui recapiti esatti figurano nella documentazione allegata agli atti.

Oltre ovviamente al richiamo dei documenti prodotti con l'opposizione.

Si conferma inoltre di tenere a disposizione, per essere prodotti a semplice richiesta qualora codesto Tribunale lo ritenesse necessario, la corrispondenza e-mail di cui è stato prodotto un estratto.

Si chiede inoltre che vengano sentiti quali testimoni, salvo rinuncia da chiarire in occasione di una udienza che si chiede venga convocata giusta gli art. 9 e 10 relativi LpTCA, anche i signori: Consiglieri di Stato __________, PP __________, Capo Polizia scientifica __________, onde consentire di inquadrare correttamente la natura dell'attività svolta dalla ricorrente presso il __________.

(…)." (cfr. doc. VIII)

 

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Il 4 novembre 2004 il TCA ha scritto all’__________ (__________) di __________ una lettera del seguente tenore:

 

"  (…)

il nostro Tribunale è chiamato a pronunciarsi nella causa di cui a margine, ai fini del giudizio vi chiediamo, per cortesia e entro il termine di 10 giorni, di trasmetterci il fascicolo completo relativo al lavoro di diploma di RI 1.

 

Visti il diploma del 9 maggio 2003 e la successiva attestazione sottoscritta dai Prof. Dr. __________ e Dr. __________ del __________ (qui allegati in copia) vogliate, per cortesia e entro il termine di 10 giorni, rispondere anche alle seguenti domande:

 

1. L'attività svolta presso il __________ fa parte e rientra nel ciclo di studio svolto dalla signora RI 1 presso il vostro Istituto?

 

2. Questa attività è necessaria per l'ottenimento del diploma?

(…)." (cfr. doc. X)

 

                                         Con lettera del 12 novembre 2004 (con copia per conoscenza a Prof. Dr. __________, Prof. Dr. __________ e Prof. Dr. __________, Leiterin Administration Diplomstudien dell’__________, ha trasmesso la documentazione richiesta e ha risposto al TCA quanto segue:

 

"  (…)

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 4. November 2004 sende ich Ihnen als Beilage eine Kopie der Studenten-Matrikel von Frau RI 1. Da die Akten als solche Ihre Fragen wahrscheinlich nicht beantworten werden, erlaube ich mir folgende Präzisierungen:

 

Frau RI 1 war vom 20. Oktober 1997 bis 9. Mai 2003 als reguläre Studiende im Studiengang Biologie immatrikuliert. Im Frühjahr und im Herbst 2002 legte sie die Schlussdiplomprüfungen ab und führte im Wintersemester 2002/03 die Diplomarbeit aus.

Am 9. Mai 2003 wurde Frau RI 1 das Diplom als Naturwissenschafterin verliehen und gleichzeitig die Exmatrikulation von der __________ vorgenommen.

 

Ihre Anstellung am __________ vom Juni bis November 2003 war somit kein Bestandteil ihres Studiums.

(...)." (cfr. doc. XIII)

 

                                         Con ulteriore scritto del 12 novembre 2004 il Prof. __________ ha precisato che:

 

"  (…)

Ich beziehe mich auf Ihre Anfrage bezüglich Frau RI 1 (Ihr Brief vom 4.11.2004) und möchte wie folgt antworten.

Frau RI 1 hat ihr Studium an der __________ mit dem Diplom in Mai 2003 abgeschlossen (gemäss Diplomurkunde). Dies bedeutet, dass Frau RI 1 alle für den Erwerb des Diploms obligatorischen oder notwendigen Lehrveranstaltungen, Praktika und Prüfungen vor Mai 2003 absolviert hat. Die Tätigkeit von Frau RI 1 am __________, durchgeführt von Juni 2003 bis November 2003, wurde nach Abschluss des Diplomstudiums ausgeführt und war nicht Teil des Studiums.

(…)." (cfr. doc. XV)

 

                                         Il 4 novembre 2004, il TCA ha posto al Prof. Dr. __________ e al Dr. __________ del __________ le seguenti domande:

 

"  (…)

1. Durante il periodo da giugno a novembre 2003 qual è stata esattamente l'attività svolta della signora RI 1 presso il vostro laboratorio?

 

2. L'attività svolta rientrava negli studi intrapresi dalla signora RI 1?

                                  In particolare questa attività era necessaria per il conseguimento del diploma (qui allegato in copia) ottenuto dalla signora RI 1?

 

3.  Se si trattava di una formazione come era strutturata e da chi veniva impartita?

(…)." (cfr. doc. XI)

 

                                         Con lettera dell’8 novembre 2004 il Dr. __________ ha risposto al TCA quanto segue:

 

"  (…)

In reply to your correspondence of 4th November regarding Ms. RI 1, I am writing to inform you that Ms. RI 1 was employed under the following conditions:

 

    1.  As a research assistant, June-October at 100% and November 60%

 

    2.  Ms. RI 1 was employed to perform laboratory work that supported research projects in the laboratory. This work was not part of her studies, e.g. not part of her diploma research.

 

    3.  She had completed her studies before beginning this period of employment as a research assistant.

(…)." (cfr. doc. XII)

 

                               1.7.   I doc. X, XI, XII, XIII, XV con i relativi allegati sono stati notificati alla parti per osservazioni (cfr. doc. XIV e XVI).

 

                                         Con scritti del 19 e 24 novembre 2004 la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. XVII e XIX).

 

                                         Il rappresentante dell’assicurata è rimasto silente.

 

                               1.8.   Con lettera del 23 novembre 2004 il TCA ha posto al __________ le seguenti domande:

 

"  (…)

1. La signora RI 1 ha svolto un'attività presso il vostro laboratorio?

    Se sì, quando è iniziata e quando è terminata esattamente?

 

2. In che cosa consisteva esattamente l'attività svolta dalla signora RI 1?

 

3. Si trattava di una attività formativa o lavorativa?

 

4.  Se era una formazione come era strutturata e da chi veniva impartita?

(…)." (cfr. doc. XVIII)

 

                                         Con lettera del 1° dicembre 2004 il Dr. __________, del __________, ha così risposto al TCA:

 

"  (…)

La Signora RI 1 ha svolto un’attività nel nostro laboratorio da gennaio 2004 a luglio 2004. Il lavoro consisteva nell’apprendere un’attività di biologia molecolare più in particolare di diagnostica molecolare. Si trattava di un’attività formativa che veniva impartita da me e occupava la Signora RI 1 dalle 8 alle 18 circa giornalmente.

(…)." (cfr. doc. XX)

 

                               1.9.   I doc. XVIII e XX sono stati notificati alle parti (al rappresentante dell’assicurata con l’avvertenza che non aveva ancora preso posizione sul precedente scritto del TCA del 22 novembre 2004) per osservazioni (cfr. doc. XXI).

 

                                         Con lettera del 9 dicembre 2004 la Cassa si è nuovamente confermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. XXII).

 

                                         Dal canto suo il rappresentante dell’assicurata ha preso posizione come segue:

 

"  (…)

nella procedura indicata a margine, viste le intimazioni 22 novembre e 7 dicembre 2002, nonché le precedenti relative all'acquisizione agli atti di ulteriore documentazione, vi notifico e confermo di non avere ulteriori particolari osservazioni in aggiunta a quanto esposto in sede di ricorso se non per constatare che se il periodo trascorso all'__________ non può essere considerato periodo di formazione ai sensi dell'art. 14 LADI, diverso sembra essere il caso per il periodo trascorso al __________: e meglio come emerge dalla risposta 1° dicembre 2004 del Dr. __________ doc. XX confrontata al contenuto degli e-mail 26 gennaio e 16 giugno 2004 (agli atti dell'incarto), ai quali venne fatto esplicito riferimento negli atti allegati ricorsuali (opposizione, dove ne venne prodotta una trascrizione, e ricorso).

Qualora tale prova documentale non dovesse essere considerata attendibile per questioni di natura formale, l'assunzione del Dr. __________ (che ne era l'estensore) quale teste potrebbe permettere di ottenere i chiarimenti e le conferme necessari." (cfr. doc. XXIII)

 

                                         Il doc. XXII e il doc XXIII sono stati trasmessi alle rispettive parti per conoscenza (cfr. doc. XXIV e XXV).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 30 agosto 2004 con effetto dal 14 maggio 2004, data d’iscrizione al collocamento e dalla quale rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione; cfr. doc. 17 e 37), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

 

                               2.2.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.3.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

 

"  (…)

2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint. (…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03)

 

                                         Per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in particolare nell'ambito di uno stage, l'Alta Corte ha osservato che:

 

"  (…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).

 

(…)

 

3.

3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage de six mois accompli au à l'étranger constituait une période de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

 

3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau minimum requis actuellement. (…)" (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud (C 311/02)).

 

                                         Nella medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione universitaria dell'assicurata:

 

"  Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."

 

                                         Infine l'Alta Corte ha pure rilevato che:

 

"  (…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b). (…)" (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)

 

                                         Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

 

Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c). (…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

 

                               2.4.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26, pag. 269 seg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2, pag. 270-271)

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

 

"  (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)." (cfr. cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

 

                               2.5.   Nell'evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento il 14 maggio 2004 rivendicando da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 17 e 37-38).

 

                                         Dalla "Domanda d'indennità di disoccupazione" risulta che, nel pertinente termine quadro per il periodo di contribuzione, che va dal 14 maggio 2002 al 13 maggio 2004 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), l'assicurata ha lavorato presso il __________ dal 10 giugno al 30 novembre 2003. Più precisamente dal 10 giugno al 31 ottobre 2003 a tempo pieno e dal 1° al 30 novembre 2003 a tempo parziale (cfr. doc. 17, punti 15, 16 e17).

                                         Queste indicazioni dell’assicurata trovano riscontro nell’attestato del datore di lavoro e nei relativi contratti d’impiego (cfr. doc. 20-21, 24, 25, 26 e 27).

 

                                         Dai dati appena esposti risulta dunque che l'assicurata non ha adempiuto al periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. consid. 2.2 ). Essa non ha infatti svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione nel pertinente termine quadro (cfr. art. 13 LADI) tenendo conto del periodo lavorativo svolto presso il __________.

 

                               2.6.   Occorre qui ora verificare se l’assicurata può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

 

                                         Dagli accertamenti effettuati dal TCA è emerso che l’assicurata è stata regolarmente iscritta all’__________, quale studentessa di biologia, dal 20 ottobre 1997 al 9 maggio 2003 (cfr. doc. XIII). Il 9 maggio 2003 è anche la data che figura sul "Diplom als Naturwissenschafterin" rilasciato all’assicurata (cfr. doc. XIII/2).

 

                                         Il TCA ha appurato che l'impiego presso il __________, e precisamente il __________, è stato un lavoro a tutti gli effetti e non una continuazione degli studi accademici svolti dall’assicurata (cfr. consid. 1.6). Tale periodo non può dunque essere considerato nel contesto dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI ciò che è peraltro stato correttamente riconosciuto anche dal rappresentante dell'assicurata (cfr. consid. 1.9).

 

                                         Per quel che concerne l'attività svolta dall'assicurata nei primi mesi del 2004 il TCA rileva quanto segue.

 

                                         In una e-mail del 16 giugno 2004, indirizzata a __________, Capo sede dell’URC di __________, il Dr. __________, Direttore del __________, riferendosi al periodo transitorio di disoccupazione dell’assicurata, ha scritto che:

 

"  (…)

mi riferisco con questo mio scritto alla Signora RI 1 che ha applicato qualche settimana fa per ricevere l’indennità di disoccupazione. Sembra però che, secondo i vostri calcoli, manchino alcuni giorni all’adempimento delle condizioni necessarie per l’ottenimento dell’indennità.

Vorrei chiarirle in breve la situazione di RI 1, che diplomatasi al __________ nel 2003, è tornata per mia esplicita volontà su un progetto che stiamo portando avanti da quasi due anni a livello cantonale per la creazione di un Centro di Competenza in analisi di medicina forense. Il progetto ha già ricevuto l’avallo delle Autorità Cantonali (il consigliere di Stato __________, il Proc. Generale __________, il Capo della Polizia Scientifica __________) ed è in dirittura di arrivo. Abbiamo trovato due persone che si occuperanno del progetto in Ticino ma che devono formarsi nella materia specifica, nel caso di RI 1 la genetica forense. Tale formazione sarà eseguita a __________ presso l’Istituto Universitario di Medicina Legale ed in tal senso stiamo lavorando attivamente con il Dr. __________ per trovare i finanziamenti per questi due giovani. Dopo aver stabilito una Convenzione tra il __________ che dirigo e la __________ stiamo ora preparando il piano di studio per queste due persone che verrà sottoposto nelle prossime settimane al Dr. __________ del SECO di Berna che ci ha assicurato il finanziamento della formazione (5 anni) per i due interessati.

 

Queste poche righe per spiegarle che RI 1 si trova in una situazione transitoria in attesa di formarsi ulteriormente a __________ in qualcosa che le darà sicuramente uno sbocco qui in Ticino nel giro di qualche anno.

La pregherei quindi di riconsiderare la situazione di RI 1 alla luce di questi elementi che, credo di aver sintetizzato in queste righe, concedendole di poter usufruire dell’indennità di disoccupazione per un tempo limitato.

La informo pure che RI 1 sta facendo uno stage di volontariato presso il nostro Istituto da tre mesi, in quanto pensavo che non fosse necessario fare capo alla vostra struttura. Ora, visto che i tempi saranno un po’ più lunghi (2-3 mesi), ho deciso di fare appello a voi. (…)" (cfr. doc. 14-15)

 

                                         In un’altra e-mail del 26 gennaio 2004, riferendosi a una riunione tenutasi a __________ il 22 gennaio 2004, il Direttore del __________ ha ancora scritto che:

 

"  (…)

questo mail per aggiornarvi sull’avanzamento del progetto "__________".

●    Giovedì scorso __________ ed il sottoscritto hanno incontrato la Drssa __________ dell’__________ per discutere sul curriculum di formazione di RI 1 (AW) che si occuperà di genetica forense. La formazione prevista è di cinque anni durante i quali AW lavorerà a __________ presso l’Istituto di Medicina Legale e nello stesso tempo farà una tesi (Ph. D) nello stesso argomento.

●    Il progetto __________ continua nella sua strada e a tale riguardo siamo in attesa di firmare una Convenzione con l’Università di __________ nell’ambito della formazione che ci permetterà di coprire i salari dei due giovani che hanno deciso di intraprendere questa formazione (ricordo che __________ si formerà per un periodo di 5 anni presso lo stesso Istituto di Tossicologia). E’ importante ricordare che entrambe le formazioni seguite dai due giovani saranno a tempo pieno per il primo anno a __________, poi con il secondo anno inizieranno il trasferimento di know-how verso il Ticino per raggiungere gradualmente "l’indipendenza analitica" entro il 2008.

●    Con __________ stiamo creando ASSOFOR, un’Associazione che dovrebbe diventare l’interlocutore del Dip. Istituzioni per tutto quel che concerne l’analitica. Siamo in attesa delle ultime osservazioni sul documento per ufficializzarla.

 

Come potete vedere le cose si stanno muovendo e prevediamo che nel giro di 1-2 mesi i due giovani possano iniziare la loro formazione. Non mancheremo di tenervi al corrente sull’evolversi della situazione.

(…)" (cfr. doc. 12)

 

                                         Nell’"Attestato del datore di lavoro" del 18 maggio 2004 il Direttore del __________ ha indicato che l’assicurata ha lavorato dal 1° marzo al 30 giugno 2004 quale collaboratrice scientifica, che la stessa è in attesa di una decisione federale per continuare la sua formazione come genetista forense e che nessun salario le è stato versato (cfr. doc. 35-36).

 

                                         Rispondendo ad alcune domande postegli dal TCA (cfr. doc. XVIII) il Direttore del __________ ha infine dichiarato che: "(…) La Signora RI 1 ha svolto un’attività nel nostro laboratorio da gennaio 2004 a luglio 2004. Il lavoro consisteva nell’apprendere un’attività di biologia molecolare più in particolare di diagnostica molecolare. Si trattava di un’attività formativa che veniva impartita da me e occupava la Signora RI 1 dalle 8 alle 18 circa giornalmente. (…)" (cfr. doc. XX)

 

                                         Viste le risultanze appena esposte, in particolare le dichiarazioni rilasciate al TCA dal Direttore del __________, Dr. __________ nel suo scritto del 1° dicembre 2004, questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza federale citata al consid. 2.3, in particolare la STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO (C 311/02), deve concludere che il periodo in cui l’assicurata è stata impiegata presso questo Istituto deve essere considerato un periodo di formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         Infatti, durante questo periodo l’assicurata doveva apprendere un’attività di biologia molecolare più in particolare di diagnostica molecolare. Questa formazione, che senza dubbio rientrava nel più vasto progetto "__________" sopra descritto, è stata direttamente impartita dal Direttore del __________, Dr. __________. Essa ha così permesso all'assicurata di completare le conoscenze teoriche precedentemente acquisite.

                                         Per l’attività svolta durante questo periodo l’assicurata non ha percepito alcun salario. Infine tale formazione era svolta a tempo pieno "(…) dalle 8 alle 18 circa giornalmente. (…)." (cfr. doc. XX).

 

                                         Riguardo alla durata dell’attività svolta presso il __________ le versioni sono contrastanti: dal 1° marzo al 30 giugno 2004 secondo l’"Attestato del datore di lavoro" del 18 maggio 2004 (cfr. doc. 35-36) e da gennaio a luglio 2004 secondo lo scritto del Dr. __________ del 1° dicembre 2004 (cfr. doc. XX).

 

                                         Il TCA non ritiene necessario approfondire tale questione.

                                         Infatti, già considerando che l’assicurata ha svolto una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI presso il __________ dal 1° marzo al 13 maggio 2004 in aggiunta a quello presso l’__________ dove l'assicurata ha studiato dal 14 maggio 2002 al 9 maggio 2003, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, cha va dal 14 maggio 2002 al 13 maggio 2004 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), la durata della formazione della ricorrente superiore ai 12 mesi.

                                         Di conseguenza l’assicurata va esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2).

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione perché verifichi se l’assicurata adempie gli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 30 agosto 2004 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all'amministrazione perché verifichi se l'assicurata adempie agli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa __________ verserà all'assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti