Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.74

 

FS/sc

Lugano

12 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 agosto 2004 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 21 luglio 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha preso nei confronti di RI 1 la seguente decisione formale:

 

"  In applicazione alle seguenti disposizioni:

 

-   LADI art. 51 cpv. 2

-   LADI art. 55 cpv. 1

 

la richiesta d'indennità per insolvenza, presentata il 9 luglio 2004 a seguito del fallimento della ditta __________ di __________, è respinta.

 

Fattispecie e motivi (art. 51 cpv. 2):

 

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

 

Anche le persone che, in ragione della loro funzione in seno all'azienda, godono di una certa indipendenza e la cui posizione si avvicina perciò a quella del proprietario dell'azienda non hanno diritto all'indennità in quanto l'insolvenza del datore di lavoro non dovrebbe costituire una sorpresa. Per questo motivo, essa non ha bisogno di una protezione particolare.

 

Questa regolamentazione va applicata anche alle persone che dimissionano dal Consiglio d'amministrazione della società o da funzioni analoghe, ma che continuano il rapporto di lavoro e per quest'ultimo periodo richiedono l'indennità per insolvenza, qualora i fatti riprovevoli che hanno condotto all'insolvenza, rispettivamente al fallimento, risalgono al tempo in cui la persona era membro, socio o gerente della ditta.

 

Nel suo caso, considerata la posizione che occupava nell'azienda dal 18 gennaio 2001 al 24 gennaio 2003, non può far valere alcun diritto all'indennità per insolvenza.

 

Infatti, la sua funzione di membro, iscritto a Registro di Commercio con firma collettiva a 2, le permetteva un'ampia visione dell'andamento della società motivo per il quale la situazione finanziaria della stessa non poteva esserle sconosciuta.

 

Fattispecie e motivi (art. 55 cpv. 1):

 

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la Cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura.

 

Secondo la prassi l'assicurato è obbligato a diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Ciò significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati.

 

Di conseguenza il diritto all'indennità per insolvenza decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

 

Nel suo caso il rapporto di lavoro è terminato il 30 giugno 2003, mentre il salario le è stato corrisposto fino al mese di ottobre 2002. Dopodiché ha ricevuto solo acconti saltuari.

 

Il fallimento della ditta è stato decretato il 14 maggio 2004, la domanda è stata presentata alla nostra Cassa il 9 luglio 2004.

 

Dalla fine del rapporto di lavoro alla domanda d'esecuzione del 3 febbraio 2004, non può comprovare di aver fatto il necessario a tutela dei suoi interessi salariali. La lettera del 12 agosto 2003 non è una prova sufficiente.

 

A seguito di queste motivazioni la domanda d'insolvenza dev'esserle negata.

 

La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la cassa di disoccupazione. L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova." (cfr. doc. N)

 

                                         Prima di emettere questa decisione, considerato che l’assicurato è stato membro del Consiglio di amministrazione della SA sua ex datrice di lavoro, con lettera del 22 giugno 2004, la Cassa ha chiesto all’Ufficio esecuzioni la trasmissione della lista delle esecuzioni che la ditta aveva in corso prima del fallimento (cfr. doc. 38-47).

 

                                         Con scritto del 12 luglio 2004, sottolineando di essere già in possesso del suo scritto del 12 agosto 2003 alla ditta, la Cassa ha chiesto all’assicurato di comprovare gli sforzi intrapresi a tutela dei suoi interessi salariali da quando ha ricevuto l’ultimo regolare stipendio (mese di ottobre 2002) alla data in cui ha inoltrato la domanda d’esecuzione (03.02.2004) (cfr. doc. 30).

 

                                         Il 15 luglio 2004 l’assicurato ha risposto alla Cassa quanto segue:

 

"  (…)

Gentilissima sig.ra __________ in riferimento alla lettera del 12.07.2004 le confermo che la prima volta che la __________ mi ha dimezzato lo stipendio cioè da novembre 2003 (ndr. recte: 2002) ho subito chiesto spiegazioni in merito al signor __________ direttore della ditta. Mi ha spiegato che l’azienda aveva problemi finanziari ma niente di preoccupante e che avrebbe regolarizzato il tutto con lo stipendio di dicembre. Purtroppo non è andata così, anzi tutti i mesi era una scusa, fino ad arrivare alla loro lettera di licenziamento del 25.05.2003 dove mi promettevano ancora una volta i conteggi salariali. Ho atteso ben tre mesi non avendo ricevuto niente in merito ho scritto la lettera con relativi conteggi il 12.08.2005 (ndr. recte: 2003) (è agli atti) che loro mi hanno contestato perché per loro non corretta ed ancora una volta con la promessa dei conteggi fino al 30.06.2003. Purtroppo ancora silenzio assoluto, così ho rimandato un’altra lettera  (allego copia + ricevuta postale) il 26. 11.2003. Ancora dopo qualche mese non avendo nessun tipo di risposta a tutela dei miei interessi salariali ho inoltrato domanda d’esecuzione il 03.02.2004.

In conclusione a risposta della vostra domanda, cosa avrei potuto fare di più che lavorare senza stipendio fino all’esaurimento delle mie risorse economiche nella speranza di una ripresa economica dell’azienda e di conseguenza di ricevere gli stipendi arretrati.

Del resto siete già a conoscenza ma rimango a disposizione per qualsiasi domanda in merito.

(…).” (cfr. doc. M)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. O), la Cassa, con atto del 30 agosto 2004 denominato “Decisione”, ha sostanzialmente riprodotto il testo della decisione del 21 luglio 2004 precisando e concludendo che:

 

"  (…)

Dalla fine del rapporto di lavoro alla domanda d’esecuzione del 3 febbraio 2004, non può comprovare di avere fatto il necessario a tutela dei suoi interessi salariali. La lettera del 12 agosto 2003 non è una prova sufficiente.

 

Non basta infatti rivendicare il salario oralmente e/o fare affidamento sulle assicurazioni del datore di lavoro. Considerato l’ammontare del credito salariale da lei vantato nei confronti della Società, non è comprensibile che abbia atteso ben 7 mesi per spiccare un precetto esecutivo (fr. 25'220.--) nei confronti della ditta.

 

A seguito di quanto sopra confermiamo che la domanda d’insolvenza dev’esserle negata.

(…).” (cfr. doc. P)

 

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che la “Decisione” del 30 agosto 2004 in realtà è una “decisione su opposizione” ai sensi degli artt. 52 cpv. 2 e 56 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

                                         Infatti la stessa fa seguito all’opposizione del 18 agosto 2004 interposta dall’assicurato contro la decisione del 21 luglio 2004 e indica quale rimedio di diritto il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc. N, O e P).

                                         Pertanto malgrado l'inesattezza della Cassa non è derivato nessun svantaggio per l’assicurato che ha potuto tempestivamente contestare la decisione su opposizione.

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto che:

 

                                         “1.    Il ricorso è accolto.

 

                                          1.1. Di conseguenza è revocata la decisione 30.8.2004 dell’Istituto delle assicurazioni sociali in merito alla richiesta di indennità per insolvenza a favore di RI 1, __________.

                                                 __________ __________, viene corrisposta un’indennità per insolvenza ai sensi degli artt. 51 segg. LADI dell’importo di almeno fr. 9'694.20, oltre contributi sociali.

 

                                          2.    Non vengono prelevate tasse né spese. Ripetibili a carico dello Stato.” (cfr. doc. I, pag. 2)

 

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurato ha addotto che:

 

"  (...)

In fatto

 

A.

La __________, __________, era una società che aveva come scopo la vendita, l'intermediazione, la consulenza e la rappresentanza in ogni settore commerciale ed industriale, in particolare nel campo degli apparecchi e accessori per la fotografia e nel campo dell'informatica, come si evince dall'estratto del registro di commercio (doc. A).

 

RI 1 era stato assunto a partire dal 1.2.1999 come venditore, con uno stipendio mensile di fr. 7'500.--. In particolare, il ricorrente si occupava di progettare sistemi di riproduzione multimediale per sale conferenze, uffici, centri congressi e altro.

 

Per un certo periodo, dal 18.1.2001 al 15.1.2003, egli aveva anche ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della __________, con firma collettiva a due con il presidente, __________ (cfr. doc. A). RI 1 si era dimesso con effetto immediato con scritto 15.1.2003 (doc. B).

 

Con scritto 27.5.2003, a RI 1 veniva comunicata la disdetta del rapporto di lavoro per il 30.6.2003, a causa della mancanza di lavoro e per gravi difficoltà finanziare della __________ (doc. C).

 

RI 1 è coniugato con due figli. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la __________ ha avviato una propria attività.

 

 

B.

Con scritto 12.8.2003 alla __________, RI 1 lamentava di non aver ancora ricevuto un conteggio definitivo a seguito della fine del rapporto di lavoro e chiedeva di ricevere fr. 26'770.-- per stipendi arretrati, assegni per i figli e compensazione vacanze ancora dovutigli (doc. D).

 

Il suo conteggio veniva genericamente contestato con scritto 27.8.2003 della __________ (all. E). RI 1 inviava dunque un nuovo conteggio con scritto 26.11.2003 (doc. F). Anche questa lettera rimaneva senza riscontro.

 

Dopo ripetuti interventi presso la __________, a voce e per iscritto, il 6.2.2004 faceva dunque spiccare un precetto esecutivo per fr. 25'220.-- oltre interessi contro la __________ (doc. G), per le pretese salariali dovute da novembre 2002 alla fine di giugno del 2003. La società interponeva opposizione al precetto. Il 12.2.2004, RI 1 presentava istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione (doc. H).

 

La società __________ veniva posta in liquidazione con decreto 16.2.2004 e dichiarata in fallimento con decreto 14.5.2004 (cfr. estratto RC, doc. A).

 

A seguito dell'apertura del fallimento, l'opposizione veniva ritirata. RI 1 insinuava quindi il suo credito presso l'ufficio dei fallimenti di __________ con scritto 23.7.2004 (doc. I).

 

C.

Nel giugno 2004, RI 1 presentava alla Cassa CO 1 domanda d'indennità per insolvenza (doc. L).

 

Così richiesto, con scritto 15.7.2004 egli spiegava che aveva immediatamente dopo la fine del rapporto di lavoro e a più riprese preteso spiegazioni dal direttore della __________, __________, in merito alla situazione finanziaria della società. Che aveva fatto affidamento sulle rassicuranti spiegazioni e promesse ricevute. Che, dopo aver cercato più volte di chiarire la situazione, aveva spiccato un precetto esecutivo. Fino alla fine del suo rapporto di lavoro egli aveva continuato a lavorare con il massimo impegno nella società, nella speranza di una ripresa economica (doc. M).

 

Con decisione 21.7.2004 (doc. N), la Cassa __________ negava l'indennità per insolvenza a RI 1, a seguito del fallimento della __________, __________. In particolare, a sostegno della decisione venivano richiamati gli artt. 51 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LADI.

 

D.

Contro la decisione 21.7.2004 RI 1 inoltrava opposizione il 18.8.2004, chiedendo che gli venisse corrisposta una indennità per insolvenza di almeno fr. 9'694.20, oltre contributi sociali (doc. O).

 

Con decisione 30.8.2004, la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione 18.8.2004 e confermato la decisione 21.7.2004, riprendendone in massima parte il tenore (doc. Q). Nel concreto, la cassa fa valere che al momento delle dimissioni di RI 1 dal consiglio di amministrazione della __________, le esecuzioni in corso contro la società ammontavano all'incirca a fr. 500'000.--; contro di essa era già stata presentata una comminatoria di fallimento. La cassa fa inoltre valere che non sarebbe comprensibile che RI 1 abbia spiccato un precetto esecutivo contro il datore di lavoro il 6.2.2004, sette mesi dopo il licenziamento, considerato l'ammontare di fr. 25'220.-- del credito salariale. Donde il presente ricorso.

 

In diritto

 

(…)

3.

3.1.

La decisione impugnata richiama innanzi tutto l'art. 51 cpv. 2 LADI.

Esso prevede che "non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda".

 

Il diritto all'indennità, che spetta ai lavoratori di aziende fallite per il lavoro prestato nei quattro mesi antecedenti la fine del rapporto di lavoro (artt. 51 e 52 LADI), non sussiste dunque per i membri del consiglio di amministrazione, per la loro attività salariata durante tutto il loro periodo di nomina. Se il lavoratore esce dal consiglio di amministrazione della società sua datrice di lavoro ma mantiene il rapporto lavorativo, un'indennità entra in considerazione per il periodo a partire dalle dimissioni dal consiglio di amministrazione.

 

Secondo giurisprudenza, il diritto viene negato anche se il fallimento dell'impresa è successivo all'uscita dal consiglio di amministrazione, ma è da ricondurre a motivi che con tutta probabilità esistevano già al momento delle dimissioni. In particolare, l'indennità viene negata se, quando il lavoratore sedeva nel consiglio di amministrazione della società, era già data l'insolvenza che ha portato al fallimento. Una situazione finanziaria non rosea ma neppure allarmante al momento delle dimissioni dal consiglio di amministrazione non significa necessariamente ea ipsa che il datore di lavoro sia insolvente in quel momento (DTF 2.7.2003 C 59/03). Ancor meno rilevante è l'esistenza di esecuzioni contro il datore di lavoro, soprattutto se si riferiscono a pretese contestate.

 

3.2.

RI 1 ha lasciato il consiglio di amministrazione della __________ il 15.1.2003, ha continuato a lavorare nella società fino al giugno successivo, quando è stato licenziato. La società è invece posta in fallimento con decreto 14.5.2004. Al momento del licenziamento egli non rivestiva più da tempo la carica di consigliere di amministrazione della __________. Quando si sono verificati l'insolvenza ed il fallimento della società egli era totalmente estraneo alla società, sia quale amministratore sia quale dipendente. L'art. 51 LADI, citato nella decisione, non trova pertanto applicazione diretta.

 

Nemmeno si può affermare che RI 1, quando ancora era membro del consiglio di amministrazione, abbia contribuito a creare la situazione che ha portato all'insolvenza. Questa è successiva all'uscita dal consiglio di amministrazione del ricorrente. La __________, società legata al settore delle nuove tecnologie, ha risentito del generale andamento economico sfavorevole. Al fine di permettere una ripresa dell'attività, i suoi dirigenti, tra cui non figura il ricorrente, avevano predisposto un piano economico, a seguito del quale RI 1 aveva accettato una diminuzione del suo salario, compensata da una provvigione sulle vendite (doc. E).

 

All'inizio del 2003, al momento dell'uscita dal consiglio di amministrazione di RI 1, la situazione, pur non essendo rosea, non lasciava presagire una situazione di insolvenza. I problemi immediati di liquidità stavano per essere risolti con la conclusione di nuovi contratti di lavoro.

 

Nella decisione impugnata, la cassa__________ sembra ipotizzare che siccome le esecuzioni a gennaio 2004 (recte: 2003?) ammontavano a circa fr. 500'000.--, tra cui una comminatoria di fallimento, la __________ fosse a quell'epoca insolvente. L'esistenza di precetti esecutivi spiccati da terzi non prova come detto l'insolvenza di una società, né l'esistenza di suoi debiti. La consistenza dei debiti viene provata unicamente durante il fallimento. A tanto si è giunti solamente oltre un anno dopo, con decreto pretorile 14.5.2004, quando il ricorrente non aveva più alcun legame con la __________, neppure quale dipendente.

 

Non è quindi possibile affermare che al momento delle dimissioni dal consiglio di amministrazione di RI 1 fosse già data l'insolvenza della __________. Egli stesso conferma di aver ricevuto uno stipendio fino ad aprile 2003, seppure a condizioni mutate. È solo successivamente alla fine del rapporto di lavoro che è diventato chiaro che la società non avrebbe più pagato lo stipendio in base agli accordi dell'inizio del 2003.

 

L'art. 51 cpv. 2 LADI non è pertanto applicabile alla presente fattispecie e a RI 1 va corrisposta un'indennità per insolvenza secondo l'art. 51 cpv. 1.

 

 

4.

4.1

La decisione impugnata richiama poi l'art. 55 cpv. 1 LADI. Questo prevede che "il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto".

 

Il compito del lavoratore enunciato nell'articolo di legge discende direttamente dal dovere generale di riduzione del danno. Questo compete alla persona assicurata già prima del termine del rapporto di lavoro. In questa prima fase basta che il ricorrente faccia valere la sua pretesa salariale a voce. Che egli si accontenti dapprima di una assicurazione orale del datore di lavoro, che i pagamenti saranno rispettati, appare comprensibile, tanto più se le parti si sono accordate su nuove condizioni di pagamento. Dopo la fine del rapporto di lavoro non esistono invece più motivi di indugiare nell'intraprendere passi legali, quali una messa in mora per iscritto o un precetto esecutivo (DTF del 2.9.2003, C 121/03).

 

L'obbligo del lavoratore di tutelare i suoi diritti non può essere esteso a dismisura. Il lavoratore, in caso di insolvenza del datore di lavoro, si trova in una situazione difficile. I tentativi di mantenere operativa l'azienda, la possibilità di cessione ad una società terza, altre circostanze simili possono portare il lavoratore a rinunciare in parte alla sua pretesa. Siccome giusta l'art. 341 CO il lavoratore non può rinunciare validamente a pretese imperative, neppure una tutela ridotta o ritardata dei suoi diritti può essere per lui fonte di svantaggi personali di rilievo (Staehelin, Bauer, Kommentar zum Bundesgesetz Uber Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, n. 4 ad art. 55 LARI)

 

 

4.2.

RI 1, prima e durante la procedura di fallimento, ha intrapreso tutti i passi possibili per arrivare all'incasso del suo salario. Nei limiti delle sue competenze e capacità, il ricorrente si è adoperato affinché venissero adempiuti tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dell'impresa, compresi i suoi.

 

Inizialmente, egli ha fatto affidamento sulle assicurazioni dategli dal datore di lavoro, nel senso che gli veniva garantito un salario, seppure ridotto (doc. E). Il suo comportamento è del tutto condivisibile. Egli è stato costretto dalle circostanze a fare affidamento sulle ripetute assicurazioni orali da parte del direttore della società, anche a seguito del nuovo accordo salariale concluso nel febbraio 2003. Sulla base di questo accordo, egli si vedeva corrispondere un reddito minimo di fr. 4'000.-- al mese, più modesto di quello precedente ma almeno garantito nel tempo.

 

Il salario ridotto a fr. 4'000.-- gli è stato versato fino ad aprile 2003. In seguito egli ha ricevuto fr. 2'000.-- a parziale copertura del mese di maggio 2003. Da allora non ha più ricevuto pagamenti. Non è corretto affermare che a partire da ottobre 2002 RI 1 ha ricevuto solo acconti saltuari (decisione 30.8.2004, pag. 2 doc. P). Seppure ridotto, il salario secondo le ultime pattuizioni gli è stato corrisposto fino a tutto il mese di maggio.

 

Il rapporto di lavoro è terminato formalmente il 30.6.2003. RI 1, già con scritto 12.8.2003 (doc. D) alla __________, ha fatto valere una pretesa per il saldo dei salari corrisposti solo in parte, la tredicesima, i giorni di vacanza non goduti e gli assegni per i figli. Ha reiterato la richiesta con un nuovo scritto datato 26.11.2003. Ha spiccato un precetto esecutivo contro il datore di lavoro il 6.2.2004. A seguito dell'opposizione della __________, il 12.2.2004 ha inoltrato istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Subito dopo il fallimento della __________, dichiarato con decreto 14.5.2004 (doc. D), RI 1 ha da un lato notificato la sua pretesa all'ufficio fallimenti (doc. L) e dall'altra si è informato presso la cassa disoccupazione per ottenere l'indennità spettantegli.

 

Egli ha compiuto con tempestività tutti i passi legali prescritti dalla procedura di esecuzione sin dalle prime settimane dopo la fine del rapporto di lavoro, senza certo accontentarsi di interventi informali, telefonici o per iscritto. La messa in mora è avvenuta già nella prima metà di agosto 2003, quando era trascorso poco più di un mese dalla fine del rapporto di lavoro e quindi della scadenza delle pretese salariali qui fatte valere. Non è quindi corretto affermare, come nella decisione impugnata, che il ricorrente ha aspettato troppo a lungo per compiere i passi dettati dalla legge a tutela dei suoi diritti di salariato.

 

In sintesi, RI 1 ha adottato ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti come all'art. 55 cpv. 1 LADI e così adempiuto all'obbligo generale di riduzione del danno. A comprova dei seri sforzi intrapresi da RI 1 per ridurre quanto possibile il danno, va ricordato che egli ha accettato che l'azienda gli riducesse il salario, per ricevere almeno un salario minimo garantito e poter conservare il suo posto di lavoro. Ogni sacrificio si è però rivelato vano. Dopo qualche mese la società è comunque caduta nell'insolvenza e ha smesso di corrispondergli un salario.

5.

Considerato quanto sopra, RI 1 ha diritto ad un'indennità per insolvenza ai sensi degli artt. 51 segg. LADI. In particolare, non gli sono stati versati lo stipendio del mese di giugno, il risarcimento per giorni di vacanza non goduti (10 giorni per il primo semestre 2003), la tredicesima parziale pro rata temporis (per il primo semestre 2003) e gli assegni per i figli, che fanno parte del salario giusta l'art. 52 cpv. 1 LADI.

Egli ha diritto ad almeno fr. 9'694.20 oltre ai contributi sociali, secondo il seguente conteggio.

 

- stipendio netto del mese di maggio (./. fr. 2'000.-- versati)            fr.  2'000.--

- stipendio netto del mese di giugno                                             fr.  4'000.--

- giorni di vacanza non goduti degli ultimi quattro mesi                   fr.    888.88

- assegni per i figli degli ultimi quattro mesi (fr. 184.-- x 2)              fr. 1'472.--

- tredicesima pro rata temporis per quattro mesi                           fr.  1'333.33

Totale                                                                                       fr. 9'694.20

 

Lo stipendio di fr. 4'000.-- era stato concordato netto. Ad esso devono essere aggiunti gli usuali oneri sociali, a carico dell'indennità per insolvenza (art. 52 cpv. 2 LADI).

(…)." (cfr. doc. I)

 

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 25 ottobre 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

 

"  (...)

Il signor RI 1 ha lavorato per la __________ di __________ dal 1° febbraio 1999 al 30 giugno 2003. Dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della __________, con firma collettiva a due con il presidente, __________. Si è dimesso da questa carica con effetto immediato con scritto del 15 gennaio 2003. Il signor RI 1 ha percepito regolarmente il salario fino al 31 ottobre 2002. Dal 1° novembre 2002 egli ha incassato solo degli acconti sui salari dovuti per cui al momento di spiccare il precetto esecutivo nel febbraio 2004 gli erano ancora dovuti complessivamente fr. 25'220.-- per arretrati dal mese di novembre 2002 al mese di giugno 2003.

 

In data 12 agosto 2003 inviava una raccomandata al suo ex datore di lavoro con la quale chiedeva di ricevere un conteggio dei salari dovutigli e sottoponeva la verifica del suo conteggio. Il 27 agosto 2003 la __________ contestava il conteggio ricevuto e comunicava che gli avrebbe inviato un conteggio aggiornato.

 

In data 26 novembre 2003, dopo che l'ex datore di lavoro non aveva dato seguito a quanto promesso, il signor RI 1 riformulava la sua pretesa salariale confermando la precedente lettera del 12 agosto 2003, dicendosi disposto a tenere in considerazione eventuali contestazioni solo in possesso di un conteggio da parte dell'ex datore di lavoro.

 

In data 6 febbraio 2004 veniva spiccato il precetto esecutivo no. __________.

 

A parere della Cassa due motivi si oppongono al riconoscimento dell'indennità per insolvenza, ossia:

 

a)   La situazione precaria dell'ex datore di lavoro non poteva non essere a conoscenza del signor RI 1 e risale al novembre 2002 quando lo stesso era consigliere di amministrazione della __________: le sue dimissioni sono successive (v. scritto del 15 gennaio 2003);

 

b)   Dato che il licenziamento del 27 maggio 2003, dovuto a gravi difficoltà finanziarie della __________ e la mora del datore di lavoro nel versamento del salario, non si capisce come il signor RI 1 abbia atteso il mese di febbraio 2004 per notificare il precetto esecutivo. Le lettere del mese di agosto e novembre 2003 si limitano a richiedere all'ex datore di lavoro l'invio di un conteggio dettagliato, sottoponendogli un conteggio di quanto egli ritiene corretto di rivendicare.

(…)." (cfr. doc. III)

 

                               1.5.   Con scritto del 5 novembre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha notificato i seguenti ulteriori mezzi di prova:

 

"  (…)

-   audizione signor RI 1, ricorrente, presso il sottoscritto rappresentante

-   audizione signor __________, __________, __________, già presidente e direttore della __________.

 

Entrambi potranno riferire sui dettagli del fallimento della __________ e sui passi intrapresi dal signor RI 1 a tutela dei suoi diritti di dipendente.

(…).” (cfr. doc. V)

 

                                         Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

 

                               1.6.   Il 2 maggio 2005 il rappresentante dell'assicurato ha sollecitato l'evasione della causa (cfr. Doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

 

                                         a.   il loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

                                         b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le spese o

                                         c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

                                         Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce che non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.

 

                               2.2.   In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

                                         Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2  Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).

(…)” (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

                                         In particolare, in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 = SVR 2000 ALV Nr. 23, la nostra Massima Istanza ha stabilito che ai fini di determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

                                         Il diritto all’indennità per insolvenza dev’essere negato giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI pure per i periodi posteriori all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.

 

                                         L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 2004 (C 25/04), nel caso di un assicurato rimasto membro del consiglio di amministrazione fino al mese di maggio 2001 di una SA il cui fallimento è stato aperto il 21 gennaio 2002. In quell'occasione il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.3  Der Beschwerdeführer schied am 4. Mai 2001 aus dem Verwaltungsrat der AG aus. Ab 1. Juni 2001 war er mit neuem Arbeitsvertrag als Angestellter in der selben Firma tätig, bis diese am 21. Januar 2002 in Konkurs fiel. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, bestanden bereits vor Juni 2001 finanzielle Schwierigkeiten. Dies räumte der Beschwerdeführer in der mündlichen Anhörung vor dem kantonalen Gericht selber ein. Er sprach von mehrmaligen Liquidationsengpässen mit Lieferanten, weshalb jemand gesucht worden sei, der das Finanzielle in den Griff bekommt. Seit Januar 2001 hat sich der Beschwerdeführer, damals noch einziger Verwaltungsrat, nach eigenen Angaben keinen Lohn mehr ausbezahlt. Dementsprechend hatte er für sich selbst ursprünglich Insolvenzentschädigung ab diesem Monat beantragt. Entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist dies ein Indiz dafür, dass der Betrieb in Schwierigkeiten steckte. Niemand verzichtet ohne triftige Gründe monatelang auf seinen Lohn. Selbst wenn der Beschwerdeführer an eine Sanierung geglaubt haben mag, ändert sich nichts daran, dass die Firma während seines Verwaltungsratsmandates in erhebliche finanzielle Probleme geriet. Auch der Zeuge B.________ erwähnte Probleme mit den Finanzen seit September 2000. Leider habe sich kein Investor finden lassen. Er habe versucht, die Firma zu sanieren. Sodann gab der Zeuge an, eine Revision sei nicht möglich gewesen, weil die notwendigen Daten nicht aufzufinden waren.

 

2.4  Auf Grund dieser Angaben ist erstellt, dass die Firma bereits zu einer Zeit in finanzielle Schwierigkeiten geriet, als der Beschwerdeführer noch die alleinige Verantwortung für den Geschäftsgang hatte. Er hat ferner dafür einzustehen, wenn keine Buchhaltung geführt worden ist. Dass sich kein Investor finden liess, deutet ebenfalls auf grosse finanzielle Schwierigkeiten hin. Diese Probleme blieben nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat bestehen und führten zuletzt in den Konkurs. Es liegt demnach ein Fall im Sinne von BGE 126 V 134 vor, haben doch die finanziellen Schwierigkeiten schon vor dem Ausscheiden des Versicherten aus der arbeitgeberähnlichen Stellung bestanden und zuletzt zum Konkurs geführt, wobei das Arbeitsverhältnis weitergedauert hat. Die kurze anstellungslose Zeit zwischen dem Austritt aus dem Verwaltungsrat am 4. Mai 2001 und dem Wiedereinstieg als Angestellter am 1. Juni 2001 vermag diesen Konnex nicht zu unterbrechen. Im Lichte von BGE 126 V 134 kann der Versicherte daher keine Insolvenzentschädigung beziehen. Entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im genannten Urteil nicht gesagt, dass der Konkurs eine "direkte und zwingende Folge" der vor dem Austritt aus dem Verwaltungsrat eingetretenen finanziellen Schwierigkeiten sein muss. Vielmehr genügt, dass diese Probleme schliesslich zum Konkurs geführt haben, schon vorher bestanden und das Arbeitsverhältnis weitergedauert hat (vgl. BGE 126 V 138 Erw. 5c). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Damit braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob der Beschwerdeführer nach dem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat effektiv weiterhin arbeitgeberähnliche Befugnisse ausgeübt hat.

(…).“ (cfr. STFA del 30 agosto 2004 nella causa R., C 25/04)

 

                               2.3.   Secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

                                         Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce che il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.

 

                               2.4.   In una decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 190 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che l’obbligo di riduzione del danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa – o non interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’accusa contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

                                         In quel caso l’Alta Corte, sulle esigenze poste dall’art. 55 cpv. 1 LADI, ha, tra l’altro, osservato che:

 

"  (…)

b) Selon l'art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure.

 

D'après la jurisprudence antérieure, lorsque l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie intervient après la fin des rapports de travail, le droit à l'indemnité présuppose que l'employeur ait déjà été insolvable au moment de la dissolution des rapports de travail et que l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie ait été différée pour des motifs sur lesquels l'assuré n'avait aucune prise (ATF 114 V 59 consid. 3d). Par la suite, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il existait également un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité lorsque l'insolvabilité de l'employeur ne survient qu'après la dissolution des rapports de travail (arrêt B. du 18 février 2000 [C 362/98], dont un compte-rendu est publié dans a RSAS 2001 p. 92). L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime l'art. 55 al. 1 LACI exige toutefois du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 60 consid. 4; DTA 1999 no 24 p. 143 consid. 1c).

 

En principe, l'obligation de diminuer le dommage à la charge du travailleur existe également avant la dissolution du rapport de travail, quand l'employeur ne verse pas - ou pas entièrement - le salaire et que le salarié peut s'attendre à subir une perte. Ce n'est pas le but de l'indemnité en cas d'insolvabilité de couvrir des créances de salaire auxquelles l'assuré a renoncé sans raison justifiée. L'obligation de diminuer le dommage qui incombe à l'assuré avant la résiliation des rapports de travail n'est toutefois pas soumise aux mêmes exigences que la même obligation qui lui incombe après la résiliation des rapports de travail. L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récupérer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier. Il faut en tout cas que le salarié montre de manière non équivoque et reconnaissable pour l'employeur le caractère sérieux de sa prétention de salaire (arrêt N. du 15 octobre 2001 [C 194/01]).

 

Une absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut justifier une demande de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce dernier peut craindre légitimement que son salaire ne lui soit pas versé conformément au contrat, cela à la différence d'un retard exceptionnel et de peu d'importance qui ne saurait compromettre la confiance du travailleur dans le respect par l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in : Journée 1992 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 110). Lorsqu'il apparaît, selon les circonstances, que l'employeur ne pourra ou ne voudra pas s'acquitter, sans un retard excessif, de ses obligations, il est normal que le salarié soit mis en mesure d'exiger des sûretés et de résilier son contrat avec effet immédiat si ces dernières ne lui sont pas fournies (AUBERT, loc. cit., p. 110). Du point de vue de l'assurance-chômage, il importe d'éviter que le personnel d'un employeur insolvable renonce à réclamer les arriérés de salaire pendant de nombreux mois, en tablant sur le fait que l'assurance-chômage garantisse la couverture de ses arriérés si l'employeur tombe en faillite (cf. le message du Conseil fédéral concernant le programme de stabilisation 1998 du 28 septembre 1998, FF 1999 32).

(…).” (cfr. DLA 2002 N. 30, consid. 1b, pag. 192)

 

                                         In una decisione del 14 ottobre 2004 nella causa G. (C 114/04) l’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato al quale, prima della lettera di disdetta del 15 maggio 2003, non era stato versato completamente il salario del mese di marzo e quello di aprile, che non ha poi più ricevuto alcun stipendio e che si è rivolto per informazioni all’ufficio di esecuzioni e fallimenti, ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.

3.1Nach der Rechtsprechung obliegt dem Versicherten vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht die gleiche Schadenminderungspflicht wie danach. Das Ausmass der vorausgesetzten Schadenminderungs-pflicht richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist der Versicherte dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und er konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht an, dass der Versicherte ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon er konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss (Urteil G. vom 4. Juli 2002, C 33/02).

 

3.2 Im Lichte dieser Rechtsprechung kann dem Beschwerdegegner nicht zur Last gelegt werden, dass er vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung, Klage) zur Realisierung der Lohnforderung unternommen hat. Bis zu der am 15. Mai 2003 ausgesprochenen Kündigung des Arbeitsverhältnisses war lediglich ein Teil des Lohnes für März und derjenige für April 2003 ausstehend, wozu bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 30. Juni 2003 noch die Löhne für Mai und Juni 2003 kamen. Den März-Lohn hat der Arbeitgeber in Teilbeträgen am 15. April, 1. Mai, 3. Juni und 5. Juli 2003 überwiesen und dem Beschwerdegegner auf wiederholte mündliche Mahnungen glaubhaft zugesichert, dass das restliche Lohnguthaben ebenfalls bezahlt werde. Es bestand für den Beschwerdegegner daher kein zwingender Anlass, bereits vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses rechtliche Schritte zur Realisierung der Lohnforderung zu unternehmen. Während der Kündigungsfrist und in der Zeit nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist er sodann nicht untätig geblieben, sondern hat sich seinen Angaben zufolge beim Betreibungs- und beim Konkursamt über seine Rechte und Pflichten informiert, wo ihm angeblich eine Auskunft erteilt wurde, welche er in guten Treuen dahin verstehen durfte, dass er mit rechtlichen Schritten zuwarten solle. Die Arbeitslosenkasse hat den Sachverhalt in diesem Punkt nicht näher abgeklärt, ihn aber auch nicht bestritten. Zu einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung zu ergänzenden Abklärungen besteht kein Anlass, da nichts gegen die Glaubwürdigkeit der vom Beschwerdegegner vorgebrachten Sachverhaltsdarstellung spricht. Der geltend gemachten Auskunft kommt zudem nicht ausschlaggebende Bedeutung zu, weil die Gesellschaft bereits am 18. Juli 2003 die Bilanz deponiert hat und am ...... 2003 über sie der Konkurs eröffnet wurde. Ungeachtet der geltend gemachten Auskunft wäre dem Beschwerdegegner daher nur wenig Zeit für rechtliche Schritte zur Realisierung der Lohnansprüche verblieben und es ist nicht anzunehmen, dass entsprechende Vorkehren erfolgreich gewesen wären. Soweit eine Verletzung der Schadenminderungspflicht anzunehmen ist, wiegt sie nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren wäre. Dem vorinstanzlichen Entscheid ist deshalb beizupflichten.

(…).” (cfr. STFA del 14 ottobre 2004 nella causa G., C 114/04)

 

                                         In un’altra decisione del 3 dicembre 2003 nella causa H. (C 148/03), sempre sull’obbligo di riduzione del danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI e, in particolare, sul principio della buona fede e sull’obbligo di informare dell’amministrazione, il TFA si è così espresso:

 

"  (…)

2.

2.1Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG, wonach der Arbeitnehmer im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen muss, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 60 Erw. 4; ARV 1999 Nr. 24 S. 140 ff.). Sie obliegt der versicherten Person in reduziertem Umfang schon vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitgeber der Lohnzahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachkommt und mit einem Lohnverlust zu rechnen ist (ARV 2002 Nr. 30 S. 190 ff.).

 

2.2 Der Beschwerdeführer hat unmittelbar nach der am 5. Juni 2001 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses die Rechtmässigkeit der fristlosen Kündigung bestritten und den vertraglichen Lohnanspruch geltend gemacht. Am 6. Juli 2001 hat er den Arbeitgeber gemahnt und ihm am 10. September 2001 eine als "Betreibungsandrohung" bezeichnete zweite Mahnung zugestellt, mit welcher er u.a. den ihm gemäss Arbeitsvertrag zustehenden Lohn für die Zeit von Juni bis August 2001 einforderte. In der Folge hat er unbestrittenerweise keine Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnforderung mehr unternommen und es insbesondere unterlassen, ein Betreibungsbegehren zu stellen. Dies obschon ihm den eigenen Angaben zufolge die schlechte finanzielle Lage des Betriebes bekannt war und er konkret mit einem Lohnverlust rechnen musste. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der ihm bekannten finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, die für die Durchsetzung der Lohnansprüche erforderlichen Kostenvorschüsse zu leisten, welche durch die spätere Einstellung des Konkurses denn auch verloren gegangen wären. Mit den bereits im vorinstanzlichen Verfahren genannten Umständen (Weigerung der Treuhandfirma, die Buchhaltung abzuschliessen; Bankforderung in Höhe von mehreren hundertausend Franken) vermag der Beschwerdeführer nicht nachzuweisen, dass bereits bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und anlässlich der erfolglosen Mahnungen vom Juli und September 2001 keine Aussicht auf Bezahlung der ausstehenden Löhne mehr bestand. Im Hinblick darauf, dass der Konkurs erst im Februar 2002 eröffnet wurde, bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungs-rechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen. Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht hinreichend nachgekommen, weshalb die verfügte Ablehnung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung grundsätzlich zu Recht besteht.

 

3.

Zu prüfen bleibt, ob der vom Beschwerdeführer sinngemäss angerufene Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223) zu einem andern Ergebnis führt. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, die Verwaltung habe ihm eine unzutreffende Auskunft in dem Sinne gegeben, dass er ohne weiteres bis zur allfälligen Konkurseröffnung zuwarten könne, um anschliessend in den Genuss der Insolvenzentschädigung zu kommen. Er macht sinngemäss jedoch geltend, die Arbeitslosenkasse habe es unterlassen, ihn auf seine Pflichten aufmerksam zu machen. Hiezu ist festzustellen, dass die Arbeitslosenkassen mangels einer entsprechenden Vorschrift nicht gehalten sind, die Versicherten von sich aus über die Pflicht zur Vornahme eigener Schritte zur Wahrung der Lohnansprüche aufmerksam zu machen (Urteil S. vom 17. Dezember 2001, C 54/01). Es besteht auch keine generelle Pflicht zur Abgabe von Merkblättern (BGE 124 V 221 Erw. 2b/aa mit Hinweis). Im konkreten Fall kann der Verwaltung jedoch eine Informationspflicht obliegen, insbesondere wenn der Versicherte um Auskunft hinsichtlich seiner Rechte und Pflichten ersucht. Im vorliegenden Fall hat sich der Beschwerdeführer seinen Angaben zufolge nach Einreichung des Begehrens um Insolvenzentschädigung telefonisch bei der Kantonalen Arbeitslosenkasse Appenzell A.Rh. bezüglich seines Leistungsbegehrens erkundigt und die Antwort erhalten, dass bis zur Konkurseröffnung nichts unternommen werden könne und er keine Fristen zu beachten habe; ein Merkblatt habe er nicht erhalten. Wie es sich hinsichtlich der geltend gemachten Anfrage und der angeblichen Antwort der genannten Arbeitslosenkasse verhielt, lässt sich den Akten nicht entnehmen und wurde bisher nicht abgeklärt. Es lässt sich daher nicht beurteilen, ob der Beschwerdeführer konkret um Auskunft bezüglich seiner Rechte und Pflichten ersucht hat und ob die Arbeitslosenkasse demzufolge verpflichtet gewesen wäre, ihn auf die Schadenminderungspflicht ausdrücklich aufmerksam zu machen. In der streitigen Verfügung hat sich die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen mit der Feststellung begnügt, die geltend gemachte Auskunft seitens der Kantonalen Arbeitslosenkasse Appenzell A.Rh. könne nicht überprüft werden, womit die Beschwerdegegnerin der ihr obliegenden Abklärungspflicht (Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG; vgl. auch Art. 43 Abs. 1 ATSG) nicht nachgekommen ist. Die Sache ist daher an die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen zurückzuweisen, damit sie den Sachverhalt unter Rückfrage bei der Kantonalen Arbeitslosenkasse Appenzell A.Rh. näher abkläre und gegebenenfalls nach Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen über das Leistungsbegehren neu verfüge.

(…).“ (cfr. STFA del 3 dicembre 2003 nella causa H., C 148/03)

 

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ritenuto leso l’obbligo di riduzione del danno nel caso di un assicurato che, dopo aver sciolto consensualmente il contratto di lavoro con effetto al 9 settembre 2002, non ha intrapreso alcun passo concreto e ha aspettato fino a dopo l’apertura del fallimento della ditta sua ex datrice di lavoro (l’11 novembre 2002) per insinuare (il 16 gennaio 2003) il proprio credito.

 

                                         In quell’evenienza l’Alta Corte ha, tra l’altro, rilevato che:

 

"  (…)

3.

Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, vermag zu keinem andern Ergebnis zu führen. Wohl mag es zutreffen, dass der Versicherte sich wiederholt beim Arbeitgeber bezüglich der Lohnzahlungen erkundigt und seine Lohnansprüche auch geltend gemacht hat. Es handelte sich jedoch ausschliesslich um telefonische Interventionen und nicht um rechtliche Schritte zur Realisierung der Lohnausstände, wie sie dem Leistungsansprecher auf Grund der Schadenminderungspflicht für die Zeit nach erfolgter Auflösung des Arbeitsverhältnisses obliegen. Es mag sodann als verständlich erscheinen, dass der Beschwerdeführer eine Rechtsschutzversicherung mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt hat. Er kann jedoch nicht nachweisen, dass er dies vor der am 11. November 2002 erfolgten Konkurseröffnung über den Arbeitgeber getan hat. Es liegt diesbezüglich lediglich ein Schreiben der Orion vom 12. Dezember 2002 vor, mit welchem diese vom ehemaligen Arbeitgeber nähere Angaben zum Arbeitsverhältnis und zu den Lohnverhältnissen verlangt hat. Selbst wenn dem Beschwerdeführer anlässlich der Kontaktnahme mit der Rechtsschutzversicherung die Konkurseröffnung noch nicht bekannt gewesen sein sollte, ist ihm vorzuhalten, dass er ohne ersichtlichen Grund mit Massnahmen zur Realisierung der Lohnausstände zugewartet hat, obschon er mit einem Lohnverlust rechnen musste. Der Lohnausstand hat zwar nur etwas mehr als drei Monate umfasst und zwischen der Auflösung des Arbeitsverhältnisses und der Konkurseröffnung liegen lediglich rund zwei Monate. Nach den gesamten Umständen ist die verfügte Leistungsverweigerung jedoch nicht als unverhältnismässig zu qualifizieren. Schliesslich kann entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht angenommen werden, dass der Schaden (Lohnverlust) auch bei pflichtgemässem Handeln nicht zu vermeiden gewesen wäre. Denn es ist nicht auszuschliessen, dass bei sofortiger Androhung oder Einleitung betreibungsrechtlicher Massnahmen noch eine Zahlung erfolgt wäre. Demzufolge besteht kein Grund, die Rechtmässigkeit der Leistungsverweigerung mangels einer Kausalität des pflichtwidrigen Verhaltens des Beschwerdeführers zu verneinen.

(…).“ (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 121/03)

 

                                         Nel caso di un assicurato licenziato durante il periodo di prova con effetto al 18 settembre 2001 che, prima dell’apertura del fallimento della ditta sua ex datrice di lavoro (l’11 giugno 2002) ha fatto inoltrare una causa rivendicando il proprio salario (il 21 maggio 2002), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

2.3 Der Beschwerdeführer hat nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses zunächst keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung des Lohnanspruchs unternommen. Die wiederholten mündlichen Interventionen seiner Freundin genügen unter dem Gesichtspunkt der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht. Auch die von ihm geltend gemachte Hinhaltetaktik des Arbeitgebers vermag ihn nicht zu exkulpieren, bestand nach der noch während der Probezeit erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses doch kein Grund, mit konkreten Schritten zuzuwarten. Sein Pflichtversäumnis kann indessen nicht als schwer qualifiziert werden. Der Lohnausstand umfasste lediglich knapp einen Monat und es bestanden für den Beschwerdeführer glaubhaftermassen keine Anhaltspunkte für finanzielle Schwierigkeiten des Arbeitgebers. Im Hinblick darauf, dass er über keinen schriftlichen Arbeitsvertrag verfügte und der Arbeitgeber eine Gegenforderung (Art. 321e OR) geltend machte, ist verständlich, dass er vor weiteren Vorkehren eine Rechtsschutzversicherung beigezogen hat, was zu einer Verzögerung in der Geltendmachung des Lohnanspruchs führte. An die Rechtsschutzversicherung ist er bereits am 2. November 2001 und damit weniger als zwei Monate nach Fälligkeit des Lohnanspruchs und Auflösung des Arbeitsverhältnisses gelangt. Rechtsschutzversicherung und Rechtsanwalt haben ebenfalls innert vertretbarer Fristen gehandelt. Dem Beschwerdeführer kann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er unter den gegebenen Umständen zunächst eine vergleichsweise Erledigung des Falles angestrebt hat (vgl. ARV 1999 Nr. 24 S. 143 Erw. 1c i.f.). Zudem wurde die arbeitsrechtliche Klage noch vor der Konkurseröffnung (11. Juni 2002) eingereicht. Auf Grund der gesamten Umstände wiegt die Verletzung der Schadenminderungspflicht nicht derart schwer, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren wäre.

(…).“ (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa S., C 145/03)

 

                               2.5.   In una Direttiva intitolata ”Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro”, pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1, il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha richiamato la giurisprudenza federale in materia e ha osservato che:

 

"  (…)

1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

 

2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI. In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

 

 

3. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

 

 

4. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

 

 

5. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

 

 

6. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

 

    Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

 

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali. Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno.

 

 

Esempi

 

-   Una persona assicurata il cui rapporto di lavoro è terminato parecchio tempo prima del fallimento del datore di lavoro e che ha aspettato più di un anno dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro prima di rivendicare il salario non ancora pagato, non ha diritto all'IDI. A tale proposito non è accettabile la motivazione secondo cui tale persona ha rinunciato a ricorrere alla procedura esecutiva, poiché l'ex datore di lavoro e debitore era suo padre.

 

-   In un'altra sentenza, il TFA ha ritenuto che un lasso di tempo di tre mesi al termine del rapporto di lavoro costituisse già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno. La persona assicurata, durante questo periodo, non aveva rivendicato in alcun modo i suoi crediti salariali e si era accontentata unicamente di attendere la dichiarazione del fallimento. Tale comportamento ha avuto come conseguenza un rifiuto del diritto all'indennità per insolvenza.

 

-   In un altro caso la persona assicurata ha fatto valere i propri crediti salariali tramite un rappresentante legale, per telefono e per scritto, immediatamente dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, avviando la procedura esecutiva con un certo ritardo. Inoltre il rappresentante legale ha tentato di rivendicare i crediti salariali di un collega di lavoro dell'assicurato, impiegato presso lo stesso datore di lavoro, dapprima in via giudiziale, quindi nell'ambito di una procedura esecutiva, presentando infine una domanda di fallimento del datore di lavoro per tali crediti salariali. In queste circostanze l'assicurato ha adempiuto l'obbligo di diminuire il danno, anche se il rappresentante legale, che difendeva gli interessi di due impiegati, ha effettuato l'azione giudiziaria e la procedura esecutiva soltanto a nome di uno di essi fino alla domanda di fallimento. Quando disponeva ancora di un contratto di lavoro, la persona assicurata ha adempiuto a sufficienza l'obbligo di diminuire il danno, poiché ha rivendicato il suo salario e ha richiesto il pagamento e una garanzia conformemente all'articolo 337a CO.

 

-   Sebbene il rapporto di lavoro sia stato disdetto il 30 settembre 1999, la persona assicurata ha rivendicato i suoi crediti salariali per la prima volta, per scritto, il 27 aprile 2000, vale a dire più di sei mesi dopo la loro scadenza, e in seguito non ha intrapreso i necessari passi legali per realizzarli. Essa ha comunicato i suoi crediti salariali al commissario preposto alla moratoria concordataria soltanto dopo la concessione della moratoria concordataria definitiva e l’avvenuta pubblicazione dell’avviso ai creditori. Di conseguenza essa non ha adempiuto in misura sufficiente all'obbligo di diminuire il danno, sebbene fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie del suo datore di lavoro e dovesse pertanto attendersi di subire quasi sicuramente una perdita di salario. Il fatto che la persona assicurata non sia rimasta inattiva al momento in cui si sono verificati i primi ritardi nel versamento del salario e che essa abbia ottenuto il pagamento di tre mesi di salario non costituisce una scusa valida. Una rinuncia a prendere i provvedimenti del caso è tanto meno giustificabile in quanto l'obbligo di diminuire il danno è soggetto a esigenze più elevate dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

 

-   Se non vi è alcun dubbio che la persona assicurata non ha intrapreso, prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, i passi legali indispensabili per far valere e realizzare i suoi crediti salariali (sollecito scritto, esecuzione, azione di pagamento del salario, ecc.), se essa non ha reagito durante più di un anno ai notevoli ritardi del suo datore di lavoro nel versamento del salario e se di conseguenza doveva attendersi di subire una perdita di salario, occorre negarle il diritto all'IDI. Il fatto che la persona assicurata affermi di aver potuto mantenere più a lungo il proprio posto di lavoro, poiché ha rinunciato a prendere provvedimenti adeguati, non può deporre a suo favore in tali circostanze.

(…)” (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio 17/1 e 17/2)

 

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta quanto segue.

 

                                         L’assicurato ha lavorato presso la __________ dal 1° febbraio 1999 al 30 giugno 2003 (cfr. doc. C).

                                         Per questa ditta l’assicurato ha rivestito, dal 18 gennaio 2001 al 15 gennaio 2003, data della lettera delle sue dimissioni, la carica di membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due con il presidente (cfr. doc. A e B).

                                         Nella “Domanda d’indennità per insolvenza” del 30 giugno 2004, alla domanda volta a sapere fino a quando è stato versato il salario, l’assicurato ha risposto che “(…) Ultimo regolare di 6'701.50 netti fino il 30/10/02. Dopo ho ricevuto solo acconti. (…).” (cfr. doc. 33 punto 8).

                                         A questo riguardo, in risposta ad una lettera della Cassa, con scritto del 15 luglio 2004 l’assicurato ha precisato che: “(…) la prima volta che la __________ mi ha dimezzato lo stipendio cioè da novembre 2003 (ndr. recte 2002) ho subito chiesto spiegazioni in merito al signor __________ direttore della ditta. Mi ha spiegato che l’azienda aveva problemi finanziari ma niente di preoccupante e che avrebbe regolarizzato il tutto con lo stipendio di dicembre. Purtroppo non è andata così, anzi tutti i mesi era una scusa, fino ad arrivare alla loro lettera di licenziamento del 25.05.2003 dove mi promettevano ancora una volta i conteggi salariali. (…).” (cfr. doc. M e consid. 1.1).

 

                                         Con lettera “Raccomandata a mano” del 27 maggio 2003 l’ex datore di lavoro ha significato all’assicurato, che l’ha firmata, una disdetta del seguente tenore:

 

"  (…)

Siamo spiacenti di comunicarLe che, a causa di mancanza di lavoro e per gravi difficoltà finanziarie della __________, siamo costretti a concludere il rapporto di lavoro con Lei con decorrenza 30 giugno 2003.

Rimaniamo a disposizione per i conteggi relativi al suo salario fino al 30 giugno 2003,

(…).” (cfr. doc. C)

 

 

                                         Il 12 agosto 2003 l’assicurato ha scritto all’ex datore di lavoro quanto segue:

 

"  (…)

Sono in attesa per il conteggio dei miei salari fino al 30 giugno ’03, come promesso nella Vostra lettera di licenziamento del 27 maggio ’03.

 

Come accordo di lavoro la __________ (e in base ai stipendi ricevuti) mi deve quanto segue:

 

   ●      2'335.50 Netto (rimanenza stipendio novembre ’02, ricevuto 4'000.--)

   ●      2'835.50 Netto (rimanenza stipendio dicembre ’02, ricevuto 3’500.--)

   ●      6’335.50 Netto (Tredicesima anno 2002)

   ●      2’335.50 Netto (rimanenza stipendio gennaio ’03, ricevuto 4'000.--)

 

In comune accordo a partire dal 1 febbraio ’03 a causa della situazione economica della __________ è stato pattuito un salario netto di 4'000.-- CHF + una % di provvigione sulle vendite.

 

   ●      2'000.-- Netto (rimanenza stipendio maggio ‘03, ricevuto 2'000.--)

   ●      4’000.-- Netto (rimanenza stipendio giugno ’03, ricevuto 0.--)

   ●      2'928.-- Netto (Assegni famigliari per due minori da 183.-- CHF l’uno, per mesi nov/dic ’02 e gen/feb/mar/apr/mag/giu ’03)

   ●      2’000.-- netto (compensazione vacanze dal 01.01.03 al 31.06.03)

   ●      2’000.-- netto (50% tredicesima 2003)

 

Mio avere da parte della __________ 26'770.-- netto.

 

Vi chiedo gentilmente di confrontare i miei conteggi con i Vostri, in caso che nei prossimi 20gg non ricevo nessuna obbiezione da parte vostra ritengo i miei conteggi da Voi accettati, pregandovi di versare il tutto sul mio conto corrente.

 

Resto a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito. (…)” (cfr. doc. D)

 

                                         Con lettera del 27 agosto 2003 l’ex datore di lavoro ha scritto all’assicurato che:

 

"  (…)

In riferimento alla Sua raccomandata Le comunichiamo che contestiamo il Suo conteggio relativo agli stipendi arretrati, in quanto differente da quanto ci risulta contabilmente.

Sarà nostra premura inviarLe al più presto un nostro conteggio aggiornato.

(…).” (cfr. doc. E)

 

                                         Con ulteriore scritto del 26 novembre 2003 l’assicurato ha riprodotto il suo conteggio del 12 agosto 2003 e, dopo aver rilevato che “(…) sono in attesa per il conteggio dei miei salari fino al 30 giugno ’03, come da Vostra lettera del 27.08.2003 di contestazione del mio conteggio inviatovi il 12.08.03. (…).” ha così concluso “(…) Vi chiedo gentilmente di confrontare i miei conteggi con i Vostri, in caso che nei 5gg non ricevo nessuna obbiezione da parte vostra ritengo i miei conteggi da Voi accettati e riconosciuti, pregandovi di versarmi il tutto sul mio conto corrente. Eventuali contestazioni verranno da me prese in considerazione solo con allegato un Vostro conteggio. Resto a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito. (…).” (cfr. doc. F).

 

                                         Il 6 febbraio 2004 l’assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il suo ex datore di lavoro che, il 9 febbraio 2004, ha fatto “opposizione” (cfr. doc. G).

 

                                         Il 14 maggio 2004 è stato dichiarato aperto il fallimento della __________ (cfr. doc. 15).

 

                                         Dalle risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che, alla luce della legge, della giurisprudenza federale e delle direttive citate (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5), a ragione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto alle indennità per insolvenza non avendo egli rispettato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

 

                                         Infatti, dopo essere stato licenziato con effetto al 30 giugno 2003 (lettera di disdetta del 27 maggio 2003 che, tra gli altri, quale motivo adduceva le “(…) gravi difficoltà finanziarie (…)” del datore di lavoro; cfr. doc. C), all’assicurato doveva essere chiaro che egli avrebbe rischiato di non ricevere i salari che ancora gli spettavano.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera che l’ultimo salario “regolare” gli è stato versato per il mese di ottobre 2002 e che in seguito, nonostante l’asserita forte riduzione dello stesso, l’ex datore di lavoro ha versato solo degli acconti all’assicurato (cfr. gli estratti giornalieri del conto privato intestato all’assicurato presso la __________ doc. 57-64) e che il datore di lavoro non aveva regolarizzato il versamento dei salari arretrati nel dicembre del 2002 come da lui indicato all'assicurato (cfr. consid. 1.1).

                                         Proprio il tergiversare del suo ex datore di lavoro dopo il versamento dell’ultimo salario “regolare” e, soprattutto, dopo la disdetta, l’assicurato avrebbe potuto e dovuto concludere che le garanzie dategli in precedenza non avevano nessun valore.

                                         In simili condizioni l’assicurato non avrebbe dovuto aspettare fino al 6 febbraio 2004 per fare spiccare un precetto esecutivo contro il suo ex datore di lavoro.

                                         In particolare, egli avrebbe dovuto, subito dopo la disdetta e non solo il 12 agosto 2003, sottoporre al proprio ex datore di lavoro i suoi conteggi salariali e fissargli, con la minaccia di adire le vie legali, un breve termine per ossequiare e/o almeno fornirgli delle garanzie circa i propri obblighi contrattuali.

                                         In ogni caso, al più tardi subito dopo la sua lettera interlocutoria del 12 agosto 2003 e vista l’opposizione del tutto generica e immotivata al suo conteggio, l’assicurato avrebbe dovuto fare spiccare un precetto esecutivo e rivendicare per vie legali il suo salario, anziché accontentarsi ancora una volta di trasmettere al suo ex datore di lavoro lo stesso conteggio salariale il 26 novembre 2003.

                                         Questo vale tanto più se si considera l’importo di fr. 26'770.-- netto fatto valere quale salari arretrati.

 

                                         In conclusione l’assicurato non ha rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI e pertanto già per questo motivo il diritto alle indennità per insolvenza va negato.

 

                                         Può dunque restare irrisolta la questione di sapere se il diritto alle indennità per insolvenza andava negato anche perché l’assicurato, in qualità di membro del CdA della __________ fino al 15 gennaio 2003, poteva prendere parte alle decisioni del datore di lavoro o poteva esercitarvi un influsso considerevole ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2). Va comunque rilevato che quando la ditta ha iniziato ad avere problemi finanziari quanto l'assicurato era ancora membro del Consiglio di amministrazione, che lui stesso si è visto ridurre lo stipendio e che alcuni mesi dopo egli ha lasciato il Consiglio di amministrazione della società (cfr. Doc. M).

 

                               2.7.   Nel suo scritto del 5 novembre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’audizione del suo assistito e del presidente del CdA della __________ (cfr. doc. V e consid. 1.5).

 

                                         Relativamente alle audizioni richieste, va osservato che esse possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

 

                                         In concreto, vista la chiara risposta dell’assicurato interpellato espressamente dalla Cassa circa i passi intrapresi per salvaguardare i suoi diritti salariali dopo l’ultimo regolare versamento dello stipendio (cfr. doc. M riprodotto in esteso al consid. 1.1) e valutati attentamente tutti gli atti prodotti in causa, questo Tribunale ritiene la questione relativa alla lesione del suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI e della giurisprudenza federale in merito sufficientemente chiarita.

                                         Il TCA rinuncia quindi alle audizioni richieste.

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va quindi confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti