Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.77

 

rs/ss

Lugano

17 febbraio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

 

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 settembre 2004 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 30 marzo 2004 la Cassa Disoccupazione __________, __________ ha sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro il seguente caso concernente RI 1:

 

"  L’assicurato ha presentato  una domanda di indennità a decorrere dal 1° marzo 2004.

 

Per quanto riguarda il permesso di dimora (B), lo stesso ci informa che la sua istanza per il rinnovo è stata respinta con effetto 26 febbraio 2004 e che attualmente il suo legale ha avviato un ricorso al Consiglio di Stato.

 

Domande che devono formare oggetto di una decisione:

1. Dal 1° marzo 2004 l'assicurato è da ritenere idoneo al

    collocamento?" (Doc. 12)

 

                                         Con decisione del 27 aprile 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 1° marzo 2004 l'assicurato non può essere ritenuto idoneo al collocamento.

                                         L'amministrazione ha così motivato la propria decisione:

 

"  Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo al collocamento.

 

Secondo la costante giurisprudenza, sia del Tribunale cantonale, sia del Tribunale federale delle assicurazioni, l'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

 

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata, senza restringere oltremodo la possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona.

 

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphiscer Verlag, Zurigo 1984 pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (DTF 125 V 465).

 

Nel caso in esame l'assicurato non è a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. E' infatti tenuto a lasciare la Svizzera per ordine della Sezione dei permessi e dell'immigrazione entro il 30 aprile 2004 e non può di conseguenza essere autorizzato a svolgere un'attività salariata.

 

Si rende attento l'assicurato che l'introduzione di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 10)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 6), la Sezione del lavoro, il 24 settembre 2004 ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito il contenuto della sua prima decisione.

                                         L’amministrazione, in particolare, ha rilevato:

 

"  (…)

6.Nel caso in esame, il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 1. marzo 2004. Con decisione 26 febbraio 2004 la SPI ha respinto l’istanza per il rinnovo del permesso di dimora annuale e fissato per il 30 aprile 2004 il termine per lasciare il nostro territorio. Il ricorso inoltrato contro questa decisione è stato respinto con decisione del Consiglio di Stato datata 6 aprile 2004. Con scritto 16 aprile 2004 la SPI ha fissato al signor RI 1 per il 31 maggio 2004 il termine ultimo per l’abbandono del territorio cantonale.

 

Visto quanto precede, l’opponente era dunque disponibile sul mercato del lavoro solamente per un breve periodo (inizialmente dal 1° marzo al 30 aprile 2004, poi fino al 31 maggio 2004). In considerazione della suesposta giurisprudenza, egli non aveva quindi potuto risultare collocabile in questo breve lasso di tempo.

 

In simili condizioni, anche se dagli accertamenti esperiti presso la SPI l’assicurato avrebbe avuto la possibilità di esplicare attività lavorativa fino al 31 maggio 2004, l’idoneità al collocamento deve comunque essere negata per i motivi appena esposti, ciò già a far tempo dalla data della sua iscrizione in disoccupazione (1. marzo 2004).

 

Le motivazioni sollevate con l’opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa a quanto stabilito con la decisione contestata.” (Doc. A1)

 

 

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale si è così espresso:

 

"  (…)

1)   Il ricorrente è un cittadino della __________ già titolare

      di un permesso B con domicilio a __________.

 

      Prove: documenti, testi

 

2)  A seguito della separazione dalla moglie il sig. RI 1 non si è

      visto rinnovare il permesso di dimora ed ha dovuto lasciare il

      Paese nel corso del mese di giugno 2004.

 

      Prove: c.s.

 

3)  Dipendente della __________ __________ di __________, nel mese di febbraio

2004 è stato licenziato a malincuore dal datore di lavoro per motivi congiunturali, malgrado l'ottimo rendimento. Il ricorrente non si è perso d'animo e ha subito trovato un impiego presso la __________ di __________: l'applicazione del contratto e la data d'inizio dipendevano tuttavia dal rinnovo del permesso che non venne concesso dalla lodevole Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

 

      Prove: c.s.

 

4)                                                                                                     Il ricorrente si è iscritto quindi in disoccupazione il 1 ° marzo 2004 alla ricerca di posto a tempo pieno come manovale edile.

                                                                            Con decisione 27 aprile 2004 l'UG della Sezione del lavoro ritenevano inidoneo al collocamento il ricorrente, decisione in seguito confermata in data 24 settembre c.a. su opposizione interposta.

 

      Prove. c.s.

 

5)                                                                           Secondo la decisione impugnata l'assicurato risulta disponibile sul mercato del lavoro per un periodo limitato e quindi è inidoneo al collocamento.

 

  Tuttavia la decisione impugnata non considera il fatto che

esistevano più datori di lavoro disposti ad assumere il sig. RI 1 anche solo per qualche mese, ossia dal mese di marzo al mese di giugno 2004.

 

      Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso UG:

 

"..anche se dagli accertamenti esperiti presso la SPI l'assicurato avrebbe avuto la possibilità di esplicare attività lavorativa fino al 31 maggio 2004 ".

 

      Prove. c.s.

 

6)   Se infatti per Giurisprudenza non può di regola essere

considerato idoneo al collocamento un assicurato disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, vi sono dei casi, come quello nella presente fattispecie, che giustificano l'idoneità.

 

Decisivo, da valutare per ogni singolo caso, è esaminare se nel caso specifico esiste o esistono più datori di lavoro pronti ad assumere la persona assicurata (DTF 126, V, 522, consid. 3a)

 

      È incontestato e dimostrato che il ricorrente disponeva di più

opportunità concrete di lavoro che gli si sono presentate sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che in seguito, cui il presente ricorso." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 16 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere l’impugnativa e ha osservato:

 

1.   II signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 1. marzo

2004, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come manovale edile, dopo aver esplicato attività lucrativa come manovale presso la ditta __________ a __________ dal 1. febbraio 2003 al 29 febbraio 2004 (doc. 12 e 15).

 

2.   Con decisione 26 febbraio 2004 la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione (in seguito: SPI) ha respinto l'istanza 1. dicembre 2003 presentata dal signor RI 1, tendente al rinnovo del permesso di dimora annuale (scadenza: 21 dicembre 2003), fissando in pari tempo un termine entro il 30 aprile 2004 per lasciare il territorio cantonale (doc. 12). Contro questa decisione l'assicurato, per il tramite dell'avv. RA 1, __________, ha presentato in data 15 marzo 2004 ricorso al Consiglio di Stato, respinto con decisione 6 aprile (doc. 13 e 14). In data 16 aprile 2004 la SPI ha fissato al signor RI 1 il 31 maggio 2004 quale termine ultimo per abbandonare il territorio cantonale (doc. 4).

 

3.   Il 30 marzo 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha

sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) la seguente comunicazione:

 

"L'assicurato ha presentato una domanda di indennità a decorrere dal 1 ° marzo 2004. Per quanto riguarda il suo permesso di dimora (B), lo stesso ci informa che la sua istanza per il rinnovo è stata respinta con effetto 26 febbraio 2004 e che attualmente il suo legale ha avviato un ricorso al Consiglio di Stato.

Dal 1 ° marzo 2004 l'assicurato è da ritenere idoneo al collocamento?" (doc. 12).

 

La predetta comunicazione è stata sottoposta in data 13 aprile 2004 per conoscenza ed eventuali osservazioni all'assicurato, il quale ha risposto con scritto 27/30 aprile 2004 (doc. 9 e 11).

 

4.   Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 27 aprile

2004 l'UG ha ritenuto il signor RI 1 inidoneo al collocamento a decorrere dal 1. marzo 2004 (doc. 10). Contro questa decisione l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha interposto opposizione in data 5/6 maggio 2004 (doc. 9), respinta con decisione 24 settembre 2004 (doc. 1), ora impugnata con il ricorso in esame (doc. I, inc. no 38.2004.77).

 

5.   Conformemente ai combinati disposti di cui agli articoli 8 e 15

LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo al collocamento, a sapere se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un impiego adeguato e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).

 

Secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (cfr. DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente esigue (cfr. STFA del 30 settembre 2002 nella causa R.N., C 43/00).

 

Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di reperire un'attività temporanea deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata in DLAD 1996-1997, pag. 195 (198), in particolare il seguente passaggio: "[...] Richtig ist auch die Argumentation der Vorinstanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden. Als Beweis für eine allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen").

 

6.   Nella presente fattispecie, il ricorrente si è iscritto in

disoccupazione in data 1. marzo 2004. Con decisione 26 febbraio 2004 la SPI ha respinto l'istanza per il rinnovo del permesso di dimora annuale e fissato per il 30 aprile 2004 il termine per lasciare il nostro territorio. Il ricorso inoltrato contro questa decisione è stato respinto con decisione del Consiglio di Stato datata 6 aprile 2004 (cfr. doc. 12-14). Con scritto 16 aprile 2004 la SPI ha fissato al signor RI 1 per il 31 maggio 2004 il termine ultimo per l'abbandono del territorio cantonale (e, di fatto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, egli ha lasciato il nostro territorio già in data 28 maggio 2004;

cfr. doc. 4).

 

      Visto quanto precede, l'assicurato era dunque disponibile sul

mercato del lavoro soltanto per un breve periodo (inizialmente dal 1. marzo al 30 aprile 2004, poi fino al 31 maggio 2004). In considerazione della suesposta giurisprudenza, egli non aveva pertanto potuto risultare collocabile in questo breve lasso di tempo.

 

In simili condizioni, anche se dagli accertamenti esperiti presso la SPI risulta che all'assicurato era concesso di esplicare attività lavorativa fino al 31 maggio 2004, l'idoneità al collocamento va negata per i motivi appena esposti, ciò già a far tempo dalla data della sua iscrizione in disoccupazione (1. marzo 2004).

 

Si osserva infine che il ricorrente sostiene di aver avuto diverse reali opportunità d'impiego, senza tuttavia fornire maggiori precisazioni al riguardo, né produrre la benché minima prova a sostegno delle proprie allegazioni." (Doc. III)

 

                               1.5.   L’avv. RA 1, il 27 novembre 2004, ha confermato che:

 

"  (…) diversi datori di lavoro erano disposti ad assumere il sig. RI 1 anche solo per un periodo limitato, ossia fino al 31 maggio 2004, giorno in cui l'assicurato avrebbe dovuto lasciare il Paese.

Tale circostanza è stata in passato pacificamente ammessa da controparte e non è mai stata oggetto di nessuna contestazione (cfr. decisione impugnata, punto 6, 3° §, pag. 3.)." (Doc. V)

 

 

                               1.6.   Il doc. V è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2004.

 

                               2.3.   II 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) del 21 giugno 1999 che contiene delle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. art. 8 dell'ALCP e Allegato II).

                                         L'ALC persegue l'obiettivo indicato al suo art. 1, e meglio:

 

"  Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

 

a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

 

b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

 

c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;

 

d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali."

 

                                         L'art. 2 ALC prevede uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Accordo: la non discriminazione, ovvero la parità di trattamento (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15). Il tenore di questo disposto è il seguente:

 

"  In conformità delle disposizioni degli allegati I, II, III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità".

 

                                         L'art. 8 ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:

 

"  Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

 

a)   la parità di trattamento;

 

b)   la determinazione della normativa applicabile;

 

c)   il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle presta­zioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considera­zione dalle diverse legislazioni nazionali;

 

d)   il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

 

e)   la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni."

 

                                         In particolare, in virtù dell'Allegato II, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC, è applicabile il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il cui capitolo 6 concerne l'eventualità disoccupazione. Tale settore fa pertanto parte del campo di applicazione materiale dell'ALC.

                                        

                                         Per quel che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti" (art. 2 cpv. 1).

 

                                         In casu l’assicurato è cittadino della __________, per cui, non essendo quest’ultimo uno Stato membro dell’ALC, lo stesso non risulta applicabile alla presente fattispecie.

 

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.

                                         Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo a decorrere dal 1° marzo 2004, sono applicabili anche le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.

 

                               2.5.   Va, inoltre, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Come appena visto (cfr. consid. 2.4.), dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 24 settembre 2004).

                                         Nel caso in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

 

                                         Occorre, comunque, rilevare che per quanto riguarda le norme della LADI, in casu applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.

 

                               2.6.   Perché un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, da un lato, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) e, dall'altro, essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         In deroga all’ art. 13 LPGA (Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1) Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fina dall’inizio militata (cpv. 2)), gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

                                         II disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).

 

                               2.7.   L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123, DLA 1992 pag. 127, DLA 1992 pag. 131-132, DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la, DLA 1986 n. 21, DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. II motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. DLA 2001 pag. 158 consid. 1a; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

 

                               2.8.   L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato straniero senza permesso di domicilio (permesso C) non beneficia di un'autorizzazione di lavoro o non può perlomeno contare su una tale abilitazione, nel caso in cui trovi un'occupazione adeguata, l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Nr. 217; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Voi. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                         Tuttavia, quando un'autorizzazione è scaduta, il lavoratore straniero può pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione fino a quando egli ha inoltrato una richiesta di rinnovo del permesso di dimora e di lavoro e può attendersi l'accoglimento di tale domanda (Gerhards, op. cit., voi. I pag. 213 n. 57; SVR 2003 ALV N. 3 consid. 3=DLA 2003 pag. 49 consid. 3, pubblicata parzialmente anche in DTF 128 V 315; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 126 V 376 consid. 1 c).

                                         Parimenti, per costante prassi, il disoccupato è ritenuto idoneo al collocamento almeno fino alla decisione dell'autorità di polizia degli stranieri relativamente al rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore.

 

                                         Sono inoltre autorizzati a lavorare, fino alla scadenza dell'ultimo termine di partenza dalla Svizzera, anche assicurati che si erano vista respinta, oltre la domanda d'asilo, anche la domanda relativa al rilascio di un permesso di soggiorno di polizia degli stranieri, come pure coloro che potrebbero per principio potenzialmente beneficiare del permesso di dimora per caso di rigore sulla base dell'art. 17 cpv. 2 del Decreto federale concernente la procedura d'asilo del 22 giugno 1990, sebbene abbiano all'inizio presentato una domanda d'asilo (STCA 5.12.1993 nella causa Z.J., consid. 2.3).

                                         Vanno invece ritenuti inidonei al collocamento gli assicurati stranieri che beneficiano di permessi di lavoro che limitano oltre modo le loro possibilità d'impiego (Stauffer, op. cit. pagg. 50 e segg.; DLA 1980, pag. 11, pag. 90). Né è idoneo al collocamento lo straniero dopo che il suo diritto di soggiorno è definitivamente esaurito (DLA 1981, pag. 40).

 

                               2.9.   II Tribunale federale delle assicurazioni, in una decisione non pubblicata del 23 dicembre 1997 nella causa E.Y, confermando il precedente giudizio del TCA, ha, tra l'altro, sottolineato che:

 

"  (…)

Giusta l'art. 3 cpv. 3 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

La procedura di autorizzazione è regolata in modo che l'autorità di polizia degli stranieri, prima di rilasciare a uno straniero un permesso che lo legittimi ad assumere un impiego, consulta l'ufficio di collocamento competente (art. 16 cpv. 2 LDDS). In particolare, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, ove si tratti di concedere una prima autorizzazione, esamina se sono adempiute le condizioni legali per permettere l'esercizio di un'attività lucrativa e valuta se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro consente che sia assunto uno straniero. Emette dunque una decisione di massima, la quale vincola l'autorità cantonale di polizia degli stranieri, ritenuto comunque che quest'ultima può, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle di carattere congiunturale (art. 42 cpv. 1 e 4 dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, OLS; cfr. anche art. 14c cpv. 3 LDDS).

Entrambe le autorità decidono secondo il loro libero apprezzamento, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero e valutando le circostanze concrete (cfr. SVR 1995 ALV. no. 26 pag. 63 consid. 3b).

 

Per quanto riguarda gli stranieri e i richiedenti cui è stato rifiutato l'asilo che vengono ammessi provvisoriamente in Svizzera, come è il caso della ricorrente, essi non sono di principio esclusi dalla possibilità di esercitare un'attività lucrativa, ma vi vengono autorizzati solo se il mercato e la situazione economica lo permettono (art. 14c cpv. 3 LDDS e art. 42 cpv. 1 OLS; cfr. SVR 1995 ALV no. 26 pag. 63 consid. 3b). Giusta l'art. 6 dell'Ordinanza del 25 novembre 1987 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri, tornano parzialmente applicabili le norme della OLS, tra cui quelle dinanzi evocate. Questo rimando comporta, tra l'altro, che la priorità deve essere data ai lavoratori indigeni, vale a dire in particolare agli svizzeri e agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno e di lavoro (art. 7 OLS). Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OLS, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro può considerare gli stranieri al beneficio di un'ammissione provvisoria come stranieri alla ricerca di un impiego autorizzati a lavorare (art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri).

In pratica, vista l'attuale persistente disoccupazione che interessa la manodopera indigena, gli stranieri ammessi provvisoriamente, così come i richiedenti l'asilo, ricevono, se del caso, solo autorizzazioni di lavoro di durata limitata e per mestieri in cui ancora vi è penuria di forze lavorative (cfr. DTF 120 V 380 consid 2c e riferimenti; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag. 118 consid. 2b).

 

Giova da ultimo rilevare che secondo la giurisprudenza del TFA il richiedente l'asilo disoccupato può essere considerato idoneo al collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI non solo quando è in possesso di un permesso di lavoro rilasciato dall'autorità competente, ma anche quando, pur essendone sprovvisto, può di principio aspettarsi di ottenerne uno, ove trovi un'occupazione adeguata (cfr. DTF 120 V 380 consid. 2c; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag. 118 consid. 2b; DLA 1993/1994 no. 2 pag. 14 consid. 2c). (...)."

(cfr. Sentenza del TFA del 23 dicembre 1997 nella causa E.Y, consid. 2. pag. 4-6).

 

                                         L'Alta Corte federale ha ribadito questi principi in due altre sentenze pubblicate in SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5, rispettivamente in DTF 126 V 376 segg.

 

                             2.10.   In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa G.V. confermata dal TFA il 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

 

                                         In una sentenza del 13 settembre 1995 nella causa B., pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 85 segg., il TFA ha rilevato che secondo l’art. 12 LADI, gli stranieri senza permesso di domicilio non sono tenuti ad avere il loro domicilio in Svizzera ai sensi del diritto civile (art. 23 CC), ma devono avere la loro dimora effettiva o abituale in Svizzera. Per adempiere la condizione della dimora abituale sono determinanti l’effettiva dimora in Svizzera e l’intenzione di mantenerla, il centro delle loro relazioni personali deve inoltre trovarsi in Svizzera. Gli stranieri senza permesso di domicilio sono altresì ritenuti idonei al collocamento unicamente se beneficiano di un permesso di stagionale o di un permesso di dimora rilasciato dalla polizia degli stranieri che permette loro di esercitare un’attività lucrativa. Le condizioni della dimora abituale e del permesso della polizia degli stranieri sono cumulative e devono essere soddisfatte durante il periodo per il quale la persona chiede delle indennità di disoccupazione. Si può derogare a tale principio se il permesso della polizia degli stranieri è scaduto, ma lo straniero ha presentato tempestivamente una domanda di proroga che non sia votata all’insuccesso.

                                         In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

 

"  (…)

c) Da ein Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung nur als in der Schweiz wohnend gilt, wenn er entweder im Besitze einer die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit einschliessenden fremdenpolizeilichen Bewilligung ist oder im Falle ihres Ablaufes mit einer Bewilligungsverlängerung rechnen kann, die Arbeitsberechtigung dieser Kategorie von Versicherten aber zugleich auch Voraussetzung ihrer Vermittlungsfähigkeit ist, überschneiden sich die beiden Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8 lit. c und f AVIG bei diesen Versicherten teilweise. Sowohl die Arbeitsberechtigung als Element der Vermittlungsfähigkeit als auch die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz sind bei Ausländern ohne Niederlassungsbewilligung entscheidend vom Vorhandensein oder der mutmasslichen Verlängerung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit abhängig. Dementsprechend sind die für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz (Art. 8 lit. c in Verbindung mit Art. 12 AVIG) massgebenden und vorstehend (Erw. 3a) dargelegten Grundsätze für die Bejahung ihrer Arbeitsberechtigung auch fair die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit gültig.

 

4. - a) Der Ausländer bedarf zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie zum Stellen- und Berufswechsel einer Bewilligung; ausgenommen von der Bewilligungspflicht ist nur die erwerbliche Betätigung der niedergelassenen Ausländer (Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG, SR 142.20]). Nach Art. 14c Abs. 3 ANAG bewilligen die kantonalen Behörden den Ausländern eine unselbständige Erwerbstätigkeit, sofern die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage dies gestattet. Das Bewilligungsverfahren ist so geregelt, dass die kantonale Fremdenpolizeibehörde vor der Erteilung einer Bewilligung in der Regel «die Begutachtung des zuständigen Arbeitsnachweises einzuholen» hat, wenn der Ausländer eine Stelle antreten will (Art. 16 Abs. 2 ANAG). Bevor die kantonale Fremdenpolizei dem Ausländer eine Bewilligung erteilt, hat sie deshalb eine Vorentscheid (bei erstmaligen Gesuchen) oder eine Stellungnahme (insbesondere bei Verlängerungsgesuchen und Gesuchen um Bewilligung eines Stellenwechsels) der kantonalen Arbeitsmarktbehörde zur Frage einzuholen, ob die nach Art. 6 ff. der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer vom 6. Oktober 1986 (BVO, SR 823.21) geltenden Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Wirtschaftsund Arbeitsmarktlage die Erteilung einer Arbeitsbewilligung gestattet (Art. 42 Abs.1 und Art. 43 Abs. l und 2 BVO). Vorentscheid oder Stellungnahme der Arbeitsmarktbehörde sind für die Fremdenpolizeibehörde verbindlich. Die kantonale Fremdenpolizei kann jedoch trotz eines positiven Vorentscheides die Bewilligung aus anderen als wirtschaftlichen oder arbeitsmarktlichen Gründen verweigern (Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 4 BVO). Aus dieser Kompetenzverteilung zwischen Arbeitsmarkt- und Fremdenpolizeibehörde ergibt sich, dass die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit stets mit der Anwesenheitsbewilligung verknüpft ist. Eine selbständige Arbeitsbewilligung gibt es nicht (Thürer, Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, in Frowein/Stein, Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht, Berlin e.a. 1987, S. 1400; Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, in SJZ 1988 S. 40)." (DLA 1996/1997 pag. 90-92).

                                     

                                         In proposito cfr. anche DLA 1996/1997 pag. 183 segg.

 

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

                                         In particolare il TFA ha sottolineato che:

 

"  (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

 

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

"  (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria. (...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

 

                             2.11.   In una sentenza del 6 agosto 2001 nella causa SECO c/ Q. (C 258/00), pubblicata in DLA 2002 pag. 111 segg., concernente un caso in cui il diritto all’indennità di disoccupazione è stato negato a un’assicurata – straniera e senza permesso di domicilio – che, arrivata in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, ha fatto valere un periodo educativo e a cui l’autorità preposta al mercato del lavoro ha dato un parere negativo in merito al permesso di lavoro, il TFA, relativamente agli stranieri giunti in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, ha indicato:

 

"  (…)

Im Familiennachzug eingereiste Ausländer unterliegen nicht einem generellen Arbeitsverbot. Wie Asylbewerber (Art. 13 lit. g BVO) sind sie von der für erwerbstätige Jahresaufenthalter geltenden zahlenmässigen Zulassungsbegrenzung ausgenommen (Art. 12 Abs. 2 BVO). Gegenüber jenen sind sie insofern privilegiert, als der Vorrang der stellensuchenden Ausländer nach Art. 7 Abs. 3 BVO, die sich bereits in der Schweiz aufhalten und zur Erwerbstätigkeit berechtigt sind, nicht zur Anwendung kommt. Namentlich Jahresaufenthalter können somit gegenüber den Personen, die im Familiennachzug eingereist sind, keinen Vorrang geltend machen. Die Arbeitsmarktbehörde hat daher im Rahmen des Vorentscheides oder der Stellungnahme gemäss Art. 42 und 43 BVO den Vorrang der einheimischen Arbeitskräfte zu beachten (Art. 7 Abs. 1 und 4 BVO) und zu prüfen, ob die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten sind (Art. 9 BVO). Damit steht den zuständigen kantonalen Behörden bei der Bewilligung von Arbeitsberechtigungen von Ausländern, welche im Familiennachzug in die Schweiz eingereist sind, nach wie vor ein weiter Ermessensspielraum zu (BGE 126 V 382 Erw. 5c mit Hinweis)." (DLA 2002 pag. 112)

 

                             2.12.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, cittadino della __________, a seguito del matrimonio, il 9 settembre 2002, con una connazionale al beneficio di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, ha potuto entrare nel nostro Paese il 22 dicembre 2002 ed è stato posto, nell’ambito del ricongiungimento familiare per vivere con la consorte, al beneficio di un permesso di dimora annuale, scadente il 21 dicembre 2003 (cfr. doc. 13).

 

Come esposto al considerando precedente, gli stranieri che entrano in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare non sottostanno a un divieto generale di lavorare. Essi, come i richiedenti l’asilo, non sono assoggettati al contingente previsto dall’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).

                                         Inoltre essi sono privilegiati, rispetto ai richiedenti l’asilo, poiché non viene loro applicata la priorità riconosciuta dall’art. 7 cpv. 3 OLS agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare.

 

                                         In casu, conseguentemente, il 1° febbraio 2003, l’insorgente ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________ quale manovale (cfr. doc. 4).

                                         Il 26 gennaio 2004 egli ha poi ricevuto da parte di tale ditta la disdetta con effetto dal 29 febbraio 2004. A motivazione del licenziamento il datore di lavoro ha indicato che l’assicurato a un anno dall’assunzione non aveva rispettato gli accordi presi (cfr. doc. 12), ossia, come precisato dall’assicurato stesso (cfr. doc. 12), non è riuscito a diventare un muratore in grado di lavorare in modo indipendente al 100%.

 

                                         Il 1° marzo 2004 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, ricercando un’attività al 100% quale manovale edile

                                         (cfr. doc. 12).

                                         La Sezione del lavoro, con decisione formale del 27 aprile 2004, poi confermata con decisione su opposizione del 24 settembre 2004 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.1.; 1.2.), ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1° marzo 2004, visto che, a seguito del mancato rinnovo del permesso di dimora, egli doveva lasciare la Svizzera entro il 30 aprile 2004 – termine poi prolungato al 31 maggio 2004.

 

                                         Il 26 febbraio 2004 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione – Ufficio degli stranieri aveva, infatti, respinto la richiesta di rinnovo del permesso di dimora annuale, inoltrata dall’assicurato il 1° dicembre 2003, in quanto, non vivendo più con la moglie dall’inizio del mese di marzo 2003 ed essendovi pure in corso una procedura di divorzio all’estero, lo scopo del permesso di dimora di cui beneficiava il ricorrente era venuto meno. L’autorità citata aveva, altresì, fissato al ricorrente il termine del 30 aprile 2004 per lasciare il territorio del Cantone Ticino (cfr. doc. 12).

                                         Questo provvedimento è stato del resto confermato, con decisione definitiva del 6 aprile 2004, dal Consiglio di Stato, adito dal ricorrente con ricorso del 15 marzo 2004 (cfr. doc. 13).

                                         Il 16 aprile 2004 l’Ufficio degli stranieri ha poi fissato all’assicurato il 31 maggio 2004 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera (cfr. doc. 9).

 

                             2.13.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

 

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                        

                                         Nella presente fattispecie l'amministrazione, con lettera del 13 aprile 2004, da un lato, ha informato l’insorgente che nei suoi confronti si prospettava una decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo 2004, dall’altro, gli ha dato la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito nel termine di 10 giorni (cfr. doc. 11).

                                         Il patrocinatore dell’insorgente, il 27 aprile 2004, ha rilevato che l’assicurato era idoneo al collocamento fino al 31 maggio 2004, allegando sia lo scritto della Sezione dei permessi e dell’immigrazione del 16 aprile 2004 che fissava tale termine, che uno scritto del Servizio dei ricorsi del 16 marzo 2004 che evidenziava che il ricorso presso la medesima autorità aveva effetto sospensivo (cfr. doc. 9).

                                         Al ricorrente, pertanto, è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato provvedimento già prima dell'emanazione della decisione formale del 27 aprile 2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

 

                                         Inoltre l’accertamento esperito dalla Sezione del lavoro in sede di procedura di opposizione presso la Sezione dei permessi e dell’immigrazione il 30 luglio 2004 e il relativo esito del 18 agosto 2004 (cfr. doc. 4; 5) sono stati sottoposti all’assicurato per eventuali osservazioni l’8 settembre 2004 (cfr. doc. 3).

                                         Il ricorrente è, peraltro, rimasto silente.

 

                                         In simili condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurato è stato ossequiato.

 

                             2.14.   Come evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.8.-2.10.), l’assicurato straniero senza permesso di domicilio per essere idoneo al collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI deve beneficiare di un’autorizzazione di lavoro o perlomeno deve poter contare su di essa (cfr. pure Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), edita dal SECO, del gennaio 2003, p. ti B 165; B 166).

                                         D'altra parte, per ossequiare l'ulteriore condizione del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato deve in ogni caso avere la residenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.8. e DTF 125 V 465 citata in esteso). L'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige pertanto una presenza qualificata e costante nel nostro Paese.

 

                                         Nel caso in esame l’assicurato ha beneficiato a partire dal 22 dicembre 2002 di un permesso di dimora annuale nell’ambito del ricongiungimento familiare ex art. 17 cpv. 2 LDDS.

                                         Come visto, tali stranieri possono lavorare in Svizzera e così ha fatto l’assicurato fino alla fine del mese di febbraio 2004, quando è stato licenziato.

                                         Nel frattempo la situazione personale e familiare del ricorrente è però mutata. Dal mese di marzo 2003, in effetti, non ha più vissuto con la moglie e all’estero è stata introdotta una procedura di divorzio (cfr. consid. 2.13.).

                                         Venendo meno lo scopo del suo soggiorno in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora, a decorrere dal 22 dicembre 2003 l’Ufficio degli stranieri non ha più rinnovato all’assicurato il permesso di dimora nell’ambito del ricongiungimento familiare che gli permetteva anche di lavorare.

 

                                         Quando la Sezione del lavoro, il 27 aprile 2004, ha emesso nei confronti del ricorrente la decisione formale di inidoneità al collocamento dal 1° marzo 2004, anche il Consiglio di Stato aveva già emanato la sua decisione definitiva del 6 aprile 2004 con cui è stato respinto il ricorso dell’assicurato contro il rifiuto del rinnovo (cfr. doc. 13).

                                         Visto che non era più in possesso dal 21 dicembre 2003 di un permesso di polizia che lo autorizzasse pure a lavorare in Svizzera, né poteva attendersene uno, a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.

 

                                         L’asserzione dell’Ufficio degli stranieri del 18 agosto 2004, in risposta a un accertamento della Sezione del lavoro del 30 luglio 2004 (cfr. doc. 5), e meglio che l’assicurato “poteva continuare la sua attività o sottoporsi al controllo della disoccupazione anche dopo la decisione del Consiglio di Stato del 6 aprile a.c. fino al 31 maggio 2004” è, poi, ininfluente nel caso di specie.

                                         Infatti, per quanto riguarda la prima affermazione – “poteva continuare la sua attività” -, va osservato che tale Ufficio, dichiarando che l’assicurato poteva lavorare anche dopo la scadenza del permesso, si è riferito soltanto all’attività svolta dall’assicurato al momento della scadenza del permesso di dimora, ovvero a quella di manovale presso la __________.

                                         Ciò è comprovato anche dal fatto che l’Ufficio degli stranieri nello stesso scritto ha comunque indicato che la “sua attività” è terminata il 29 febbraio 2004 e mai ha accennato alla possibilità di iniziare un nuovo impiego.

                                         Del resto l’art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

                                         Più in particolare, quindi, gli stranieri che sono entrati in Svizzera nell’ambito di un ricongiungimento familiare, possono iniziare una nuova attività finché beneficiano del relativo permesso di dimora.

                                         L’insorgente, perciò, dopo il 21 dicembre 2003, non poteva - senza permesso - assumere una nuova occupazione.

                                         L’assicurato, d’altronde, nonostante abbia sostenuto, senza tuttavia documentare la propria asserzione, che diversi datori di lavoro erano disposti ad assumerlo (cfr. doc. I; V), non ha comunque iniziato una nuova attività.

 

                                         In relazione alla seconda affermazione – “sottoporsi al controllo della disoccupazione” -, l’Ufficio degli stranieri non è l’autorità competente per decidere se un assicurato ha diritto o meno alle indennità di disoccupazione.

                                         Di conseguenza dallo scritto del 18 agosto 2004 si deduce solo che il ricorrente aveva la facoltà di iscriversi in disoccupazione, ossia di richiedere le relative prestazioni, facoltà peraltro esercitata dall’insorgente.

 

                                         Va peraltro sottolineato che, a prescindere da quanto appena esposto, l’assicurato era comunque disponibile sul mercato del lavoro al massimo per due mesi – poi prolungati a tre mesi.

                                         Tale periodo risulta troppo breve per poter considerare l’assicurato collocabile.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, infatti, il fatto di reperire un’attività temporanea per pochi mesi deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. DLA 1996/1997 pag. 195 segg.).

 

                                         Neppure la condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI era ossequiata.

                                         L'assicurato, da quando aveva terminato di lavorare presso la __________ a seguito del licenziamento, ovvero dalla fine del mese di febbraio 2004, non era in effetti più in condizione di assumere un'attività adeguata, visto che non gli era stato rinnovato il permesso annuale ottenuto nel 2002 nell’ambito del ricongiungimento familiare e non aveva nemmeno più l'intenzione di conservare la propria residenza in Svizzera.

                                         Il ricorrente ha lasciato il Canton Ticino il 28 maggio 2004, rispettando l'ultimo termine impartitogli dall'Ufficio degli stranieri successivamente all'emanazione della decisione del Consiglio di Stato, senza peraltro richiedere una proroga (cfr. doc. 4).

 

                                         In simili condizioni il TCA deve concludere che a far tempo dal

                                         1° marzo 2004 l'assicurato non aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. per alcuni casi analoghi SVR 2003 ALV Nr. 3 = DLA 2003 pag. 49, pubblicata parzialmente anche in DTF 128 V 315; STCA del 26 maggio 2003 nella causa D., 38.2003.39).

                                         La decisione su opposizione emanata dalla Sezione del Lavoro il 24 settembre 2004 deve dunque essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti