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Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano |
In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 3 novembre 2004 interposto da
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 ottobre 2004 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che il ricorso è diretto contro la decisione su opposizione 29 ottobre 2004 del seguente tenore:
" DECISIONE SU OPPOSIZIONE
In applicazione alle seguenti disposizioni:
- LADI art. 51 cpv. 2
la richiesta d'indennità per insolvenza le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Anche le persone che, in ragione della loro funzione in seno all'azienda, godono di una certa indipendenza e la cui posizione si avvicina perciò a quella del proprietario dell'azienda non hanno diritto all'indennità in quanto l'insolvenza del datore di lavoro non dovrebbe costituire una sorpresa. Per questo motivo, essa non ha bisogno di una protezione particolare.
Nel suo caso, considerata la posizione che occupava nell'azienda, non può far valere alcun diritto all'indennità per insolvenza.
Infatti, la sua funzione di Membro del consiglio di amministrazione, nonché di Direttore sostituto, iscritto a Registro di Commercio con firma collettiva a 2, le permetteva un'ampia visione dell'andamento della Società motivo per il quale la situazione finanziaria della stessa non poteva esserle sconosciuta.
Per questi motivi la decisione 5 ottobre 2004 è confermata e l'opposizione del 20 ottobre respinta.
Contro la presente decisione è data facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere motivato e presentato nella forma scritta. Esso va indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione Tribunale d'Appello) in Lugano." (Doc. I)
richiamata l'ordinanza 4 novembre 2004 con la quale è stato assegnato il termine di rito per presentare la risposta di causa (Doc. II);
visto lo scritto 21 dicembre 2004 dell'avv. RA 1 che comunica quanto segue (Doc. V/1-2):
" Sono lieto di potervi comunicare, che la Cassa CO 1, dopo ulteriore verifica del caso, ha deciso di riconoscere al ricorrente signor RI 1 la chiesta indennità per insolvenza a seguito del fallimento del suo ex datore di lavoro __________, __________. compiego alla presente copia della relativa comunicazione scritta della Cassa di data 15 dicembre 2004.
Nel frattempo sono già state versate le prestazioni quantificate con conteggio del 15 dicembre 2004, parimenti allegato. Solo per la buona forma segnalo che il conteggio in questione è ancora oggetto di verifica sul quantum dovuto all'assicurato.
Ritengo comunque che il ricorso in oggetto possa essere stralciato dai ruoli per acquiescenza di parte avversa. Tasse e spese di giustizia vanno pertanto poste a carico della Cassa di disoccupazione, mentre il ricorrente rinuncia a protestare le ripetibili."
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. l ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo