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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 14 novembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 ottobre 2004 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2004 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la sua precedente decisione dell’11 agosto 2004 e respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un corso per diventare “Collaboratrice sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino __________, argomentando:
" (…)
In data 02.08.2004 l'assicurata ha inoltrato la richiesta di corso individuale per un corso di "Collaboratrice sanitaria CRS". Corso organizzato e tenuto dalla Croce Rossa Svizzera, in seguito CRS, nel periodo dal 20.01.2004 al 21.05.2004.
L'assicurata è iscritta all'URC di __________, dal 16.01.2004 quale cameriera senza AFC, dichiarando di ricercare un lavoro nei settori della ristorazione, quale cameriera senza AFC, e nella pulizia quale ausiliaria di pulizia.
La decisione del corso è stata emessa negativa in quanto il collocatore dell'assicurata aveva valutato, il corso in oggetto, non necessario per un collocamento rapido e duraturo.
Infatti l'assicurata, iscritta come cameriera senza AFC, aveva un mercato del lavoro, periodo estivo e di conseguenza alta stagione per il settore della ristorazione, favorevole per un reinserimento in tempi brevi nell'attività svolta, precedente al momento dell'iscrizione all'assicurazione disoccupazione.
Le argomentazioni fornite dall'assicurata, circa la sua formazione di tecnico veterinario conseguita in __________, non erano state confermate.
Ultimo argomento del collocatore, per emettere la decisione negativa e determinante ai fini del riconoscimento della richiesta di corso, è la domanda inoltrata tardiva rispetto alle disposizioni della LADI/OADI.
Infatti l'art. 81e cpv. 1 OADI, recita chiaramente "… chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento…".
Informazione trascritta in chiare lettere anche sul formulario di richiesta dei corsi individuali (allegato a).
L'assicurata ha inoltrato la richiesta di corso il 02.08.2004 dopo aver concluso il corso di collaboratrice CRS nel periodo:
dal 20.01.2004 al 19.02.2004 per il modulo base; dal 23.02.2004 al 12.03. 2004 per lo stage pratico e dal 04.05.2004 al 21.05.2004 per il corso di approfondimento (allegato b).
E' evidente la discrepanza fra la frequenza e la richiesta tardiva del corso in oggetto.
(…)." (cfr. doc. T/1)
1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto:
" 1. L’annullamento della decisione del 22.10.2004.
2. La decisione di copertura integrale del corso CRS (tassa: valore fr. 1'600,00).
3. Il versamento dei fr. 1'600,00 direttamente alla signora RI 1, __________.
4. In via subordinata il finanziamento del corso nella misura dei 2/3 della tassa di fr. 1'600,00." (cfr. doc. I, pag. 9)
A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurata ha, in particolare, addotto che:
" (…)
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motivazioni e argomenti
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DECISIONE NEGATIVA DEL 22.10.2004 |
OPPOSIZIONE |
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"In data 02.08.2004 l'assicurata ha inoltrato la richiesta di corso…" |
FALSO. La signora RI 1 ha inoltrato la richiesta il 19 gennaio 2004 al proprio collocatore il quale intende verificare "se poter concedere il sussidio" (allegato 1A). Lo stesso però non ha voluto fornire all'assicurata gli appositi moduli.
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"L'assicurata è iscritta all'URC di __________ dal 16.01.2004"
"La decisione del corso è stata emessa negativa in quanto il collocatore…aveva valutato…non necessario per un collocamento rapido e duraturo."
"L'assicurata…aveva un mercato del lavoro, periodo estivo e di conseguenza alta stagione…"
"Le argomentazioni fornite…circa la sua formazione di tecnico veterinario…non erano state confermate"
"Ultimo argomento…la domanda inoltrata tardiva…" |
ASSOLUTAMENTE NO! La signora RI 1 è iscritta all'URC dal 09.12.2003 (allegato A). ERRATO. La ristorazione NON permette in via assiomatica un collocamento duraturo. Ne sono prova le 2 ultime disdette contrattuali ricevute "Visto il calo del lavoro e la fine della stagione…" (Allegato D; 27.11.03) / "Visto la quasi fine della stagione…" (Allegato E; 28 agosto 2002). FALSO. A gennaio (o febbraio o marzo) NON siamo in periodo estivo né in alta stagione, così come contrariamente riportato nella decisione negativa. Conseguentemente non c'è un mercato del lavoro favorevole nel settore della ristorazione. Inoltre "per un collocamento rapido" (lì richiamato) l'assicurato deve "fare tutto il possibile per evitare o abbreviare la durata della disoccupazione" (Promemoria ricerche di lavoro - Sezione del lavoro - 24 luglio 2003: consegnato alla sig.a RI 1/Allegato P). La contestazione intorno al riconoscimento di copertura del corso CRS rappresenta e corrisponde ad una scempiaggine burocratica poiché nega all'assicurata il diritto di esercitare l'obbligo sopra richiamato cioè di fare tutto il possibile. Statisticamente inoltre il fattore stagionale richiamato nella decisione negativa produce tanta disoccupazione quanta è stata l'occupazione nel settore. Si richiamano a tal uopo le interviste concesse sull'argomento dal sig. __________ / DTFE / Sezione del lavoro, ai quotidiani ("La Regione", Bellinzona, 2003 - 2004 / CDT, Lugano, 2003-2004). Anche "Il Lavoro", 26 agosto 2004, pag. 15 (allegato F). INVERITIERO! Il collocatore era al corrente della formazione tecnico veterinaria ottenuta (Allegato 1A) e della domanda in corso presso l'Ufficio Federale della Formazione e della Tecnologia di Berna e proprio il 19 Gennaio 2004 questi risponde positivamente (Allegato C): un secondo riscontro si ha dal DESC, __________ (Allegato B). DEL TUTTO INVERITIERO! La domanda è stata inoltrata prima dell'inizio del corso CRS al primo colloquio con il collocatore il quale si deve informare ma non sottopone la compilazione del formulario (Allegato 1A). NON È DA DIMENTICARE CHE IL PRIMO COLLOQUIO TRA COLLOCATORE E ASSICURATA È AVVENUTO BEN 1 MESE E MEZZO DOPO L'ISCRIZIONE ALL'URC. Inoltre, il redattore della decisione negativa evidenzia i tempi di consegna della domanda richiamando il formulario Richiesta di Corsi Individuali DIMENTICANDOSI di citare che solo 1,2 centimetri più sotto viene specificato l'art. 81 cpv. 3 OADI che permette il pagamento delle prestazioni nel caso di ritardi. |
(…)
RISULTATI RAGGIUNTI
● Appena ha avuto comunicazione verbale dal datore di lavoro secondo cui, a causa del calo di lavoro, avrebbe perso il posto, immediatamente la signora RI 1 si è mossa.
● Tra i provvedimenti che ha potuto raccogliere ha ritenuto indispensabile riqualificarsi, per quanto possibile, avendo già concluso studi superiori medici nel paese di origine: in tal modo avrebbe NOTEVOLMENTE aumentato le probabilità di trovare uno sbocco.
● Avendo studiato quindi anche nel settore sanitario, si è orientata a considerare un suo impegno anche nell'ambito dell'assistenza e della cura domiciliare (senza tuttavia escludere le esperienze precedentemente acquisite): conseguentemente è giunta opportuna la proposta del nuovo corso CRS quale "collaboratrice sanitaria", finalizzata ad una attività lavorativa sia parziale sia a tempo pieno. Nel cantone Friburgo tale attestato (allegato Q) rimane attualmente sufficiente per partecipare a richieste di assunzione in ospedali pubblici.
● Successivamente, ma ancor prima del termine del corso (compendiato da uno stage formativo presso la Casa Anziani __________ in __________), il collocatore URC ha indicato alla signora un'ottima possibilità d'impiego (coronata da successo!) presso una famiglia di __________ (Fam. __________) nella quale è presente un bimbo distrofico ed in cui era preferibile proprio una persona capace di un'attenzione particolare legata alle condizioni fisiche del giovane (si richiama il VERBALE del colloquio di consulenza 2004 del 19 Febbraio). Per tale assistenza ha utilizzato gran parte delle tecniche d'aiuto imparate al corso CRS.
Il contratto ha avuto inizio il 1° Giugno 2004. L'indirizzo così prezioso indicato dal collocatore era dunque motivato anche dal tentativo in corso di riqualificazione.
● I contatti avuti nel frattempo con Spitex privati o cantonali hanno evidenziato la richiesta di una preparazione sanitaria: __________ ha esplicitamente richiesto l'attestato CRS quale "Collaboratrice Sanitaria" … Grazie al compimento di tale preparazione la signora ha potuto ottenere da __________ un contratto di collaborazione con inizio 1° Giugno 2004 (allegato R).
● La nuova qualifica AUSILIARIA DI CURA è, nella prassi, confermata: la signora RI 1 firma un contratto a tempo determinato con il CENTRO ANZIANI __________ a __________: prima della firma il contabile della __________ chiede di avere l'attestato ottenuto con il corso CRS di 120 ore di __________. L'inizio d'attività è per il 1° Agosto 2004 (allegato S). La funzione di incarico, come si rileva, è AUSILIARIA DI CURA.
SUCCESSIONE CRONOLOGICA
La successione cronologica delle date getta, senza equivoco alcuno, piena luce sul corso degli avvenimenti, la legittimità della richiesta della signora RI 1, il rispetto dei tempi che permettono l'approvazione dell'autorità e la copertura finanziaria del corso CRS ai sensi degli articoli di legge sopra esposti.
Estate 2003
I proprietari del bar "__________" in __________ ragguagliano verbalmente il personale di servizio intorno a future modifiche che interverranno e che toccheranno l'impiego dentro il locale.
Novembre 2003
La signora RI 1 è informata dettagliatamente da terza persona del futuro corso CRS proprio in __________ (ne erano stati fatti accenni già a partire da ottobre): assume così informazioni più dettagliate.
17 Novembre 2003
La signora RI 1 è informata verbalmente della cessazione del rapporto di lavoro: riesce ad ottenere una dilazione portandone la scadenza al 15 gennaio 2004.
25 Novembre 2003
Seppur la partecipazione al corso NON sia garantita, la signora RI 1 aderisce al corso CRS in quanto vi sono tempi (indicati anche nei colloqui telefonici con CRS) che devono essere rispettati e che implicano la possibilità di partecipare al corso CRS in base alla quantità (pochi: niente corso - troppi: gli ultimi aderenti sarebbero esclusi/la tassa + o - versata).
27 Novembre 2003
La signora RI 1 riceve la lettera brevi manu con la quale le viene ufficialmente comunicato che il contratto di lavoro scadrà il 15 gennaio 2004.
9 Dicembre 2003
La signora RI 1 si iscrive all'URC di __________ osservando da tempo e con diligenza i compiti spettanti a chi è informato del proprio licenziamento.
15 Gennaio 2004
La signora RI 1 cessa forzatamente l'attività lavorativa.
19 Gennaio 2004
È la data del primo colloquio presso il collocatore: gli sottopone l'impegno in vista del corso CRS (inizio 20 Gennaio) e la richiesta verbale del suo riconoscimento ed approvazione. Vi è una scadenza dei termini per l'adesione.
20 Gennaio 2004
Inizia il corso dopo aver ottenuto un prestito "brevi manu" da terza persona per poter consegnare la prima rata d'iscrizione.
1° Giugno 2004
Inizia la collaborazione con __________ (grazie all'Attestato CRS ottenuto).
1° Agosto 2004
La signora è assunta dalla Casa __________ a __________ (grazie all'Attestato CRS ottenuto).
…collaborazione e assunzione perdurano fruttuosamente a tutt'oggi...
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 3 dicembre 2004 l’URC ha prodotto gli allegati 1a, 1b, 1c e 1d e ha ribadito che:
" (…)
La decisione del corso di "Collaboratrice sanitaria CRS" è stata emessa negativa perché il collocatore dell'assicurata aveva valutato, il corso in oggetto, non necessario per un collocamento rapido e duraturo.
Infatti, l'assicurata, iscritta come cameriera senza AFC, aveva un mercato del lavoro, periodo estivo e di conseguenza alta stagione per il settore della ristorazione, favorevole per un reinserimento in tempi brevi nell'attività svolta.
Inoltre il collocatore non riteneva giustificato, a quel momento, la possibilità di cambio professione, da cameriera senza AFC a collaboratrice sanitaria, per l’assicurata in quanto non era in possesso della documentazione relativa agli studi precedenti l'arrivo in Svizzera.
L'assicurata dal 2001, arrivo in Svizzera, al 2004 aveva sempre svolto lavori nella ristorazione (allegato a).
L'assicurata, al momento dell'iscrizione al collocamento, presso l'URC di __________, aveva già confermato verbalmente la sua iscrizione al corso di "Collaboratrice sanitaria CRS", mettendo il collocatore davanti al fatto compiuto.
La domanda ufficiale di corso è stata inoltrata in modo tardivo rispetto alle disposizioni della LADI/OADI (allegato b).
Infatti l'art. 81e cpv. 1 OADI, recita chiaramente "… chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al Servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento …".
Informazione trascritta in chiare lettere anche sul formulario di richiesta dei corsi individuali (allegato c).
L'assicurata ha trasmesso la richiesta di corso il 02.08.2004 dopo aver concluso il corso di collaboratrice CRS nel periodo: dal 20.01.2004 al 19.02.2004 per il modulo base; dal 23.02.2004 al 12.03.2004 per lo stage pratico e dal 04.05.2004 al 21.05.2004 per il corso di approfondimento (allegato d).
È evidente la discrepanza fra la frequenza e la richiesta tardiva del corso in oggetto.
(…)." (cfr. doc. III)
1.4. Con ulteriore scritto dell'8 dicembre 2004 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto i doc. da V/A a V/E e ha osservato che:
" (…)
1. l'approvazione o l'autorizzazione intorno ad un corso di perfezionamento sono determinate dalla EFFETTIVA presenza del posto di lavoro conseguente: tale è la raccomandazione alla quale sono stati istruiti i responsabili degli uffici URC e i capi-sede (vedi anche Estratto Sentenza TCA 1.2.1999).
Tale posto di lavoro risulta NON presente né tantomeno accertato nella prassi attuata in sede URC nei confronti delle frequentatrici del corso CRS. EPPURE, ogni frequentatrice del corso CRS di __________ ha avuto le spese riconosciute sebbene non risulti abbia trovato una significativa attività professionale in ambito sanitario.
Differentemente, la signora RI 1 è l'unica persona alla quale NON sono state riconosciute le spese del corso nonostante si sia inserita in un settore medicale ed infermieristico grazie al necessario certificato CRS ricevuto al termine del corso di __________.
La signora RI 1, infatti, è stata assunta in posti di lavoro (tuttora mantenuti, tanto che l'impiego sanitario presso la Casa __________ in __________ è stato protratto cinque giorni orsono fino al 30 Giugno 2005) in stretta connessione alla richiesta dei datori di lavoro (Casa __________, __________ - __________) della frequenza, portata a termine, presentazione del documento finale, inerente il corso CRS di __________: la signora RI 1 aveva già determinanti prese di contatto.
2. I risultati conseguiti (l'attività in corso) testimoniano ampiamente che il corso CRS è stato determinante per risolvere il caso professionale ed uscire dalla LADI.
3. Si richiede la messa a disposizione e si richiamano qui i dossiers delle partecipanti ai corsi CRS in Cantone Ticino (__________in particolare) per una verifica sulla prassi adottata nei termini richiesti nella raccomandazione di cui al punto 1.
4. Si richiede la messa a disposizione dei dati aggiornati del sistema federale COLSTA inerente il funzionamento dei provvedimenti del mercato del lavoro, in particolari sui partecipanti ai corsi CRS.
Prioritario è il valore effettivo, la validità del corso nel permettere di conseguire un reale posto di assunzione. Scopo della LADI verso la disoccupazione è "… combattere quella esistente" (art. 1 cpv. 2 LADI)
Secondario è invece il termine di presentazione della domanda (verbale, 19 Gennaio 2004) come recita infatti l'art. 81e1 Competenza e procedura
(art. 59c LADI)
1Fatti salvi gli articoli 90a e 95b-95d, chi partecipa a un provvedimento inerente la mercato del lavoro …… . Se il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza motivo scusabile*, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.
* senza motivo scusabile al capoverso 3 si afferma che le prestazioni sono UGUALMENTE pagate … dalla data di presentazione della domanda. Ma, … la signora RI 1 ha ben donde in quanto ogni suo tentativo non solo è scusabile intorno all'argomentazione (!) di un eventuale ritardo ma la prassi ha portato al raggiungimento dello scopo per il quale ha chiesto la copertura delle spese.
Come si evince chiaramente dai carteggi documentativi la signora RI 1 NON ha potuto presentare, né oralmente né mediante formulari, la richiesta di copertura del corso giorni addietro (… almeno 10 giorni prima secondo OADI) l'inizio ufficiale del corso CRS poiché il primo incontro con il collocatore è avvenuto ca. 45 giorni dopo l'annuncio al comune di __________ (iscrizione al 9 Dicembre 2003 - 1° colloquio al 19 Gennaio 2004 / vedi allegati A e A1 dell'istanza): di conseguenza ogni spiegazione od aggiornamento da parte del collocatore ed ogni chiarimento hanno ricevuto un rinvio giunto poi al periodo successivo all'inizio effettivo del corso.
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La legge in vigore (OADI, modif. 28.05.2003, art. 22 cp. 1) è invece categorica: "Il 1° colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato si è annunciato al Comune". |
Tale prassi è stata disattesa NEGANDO di fatto all'assicurata la possibilità di sottoporre all'assicurata ogni spiegazione inerente la prassi da seguire per il riconoscimento delle spese del corso e radunare in tempi utili (19 gennaio, colloquio URC - 20 gennaio, inizio del corso) l'intera documentazione sul corso CRS in base ai formulari che il collocatore avrebbe dovuto sottoporre alla signora RI 1 a seguito della richiesta verbale di riconoscimento del corso avvenuta nel 1° colloquio del 19 gennaio 2004. Il 1° colloquio, che avrebbe dovuto essere convocato intorno al 19 dicembre 2004, è stato invece richiesto dal collocatore per il 19 gennaio 2004, al di fuori dei tempi consentiti dalla legge e il corso CRS cominciava già il 20 gennaio, cioè il giorno successivo.
Art. 83 Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato
(art. 60 LADI)1
Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini.
Tale prestazione e/o servizio NON è stata presa nell'opportuna considerazione dal collocatore, che afferma di considerare, erroneamente, favorevole il mercato lavorativo (settore ristorazione) essendo periodo estivo. Siamo, all'epoca dei fatti, in pieno inverno ed in profonda crisi nel settore della ristorazione, come già spiegato nell'istanza.
Negli allegati A, B, C, D (DFE/Sezione del Lavoro / 2 febbraio 2004, al termine della presente) la documentazione ufficiale annuncia che, in gennaio 2004, il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto al mese precedente e che le persone in cerca di lavoro sono aumentate dello 1,7%, a quota 10.688.
"In termini assoluti l'aumento più consistente del numero di disoccupati si è registrato nelle professioni alberghiere …" (+ 4,9%, Allegato B)
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Ciò contraddice ed è esattamente l'opposto di quanto sostenuto nella decisione URC secondo la quale la signora RI 1 aveva un mercato favorevole se fosse rimasta nel settore ristorazione. |
Per concludere, richiamando quanto sopra e cioè:
● La signora RI 1 deve poter avere la copertura del corso CRS in quanto essa aveva già in previsione possibilità lavorative legate al completamento dello stesso
● La signora RI 1 non è senza motivo scusabile né deve giustificare l'aver fatto ogni cosa a propria disposizione per frequentare un corso professionale in linea con le richieste LADI (Promemoria Ricerche di Lavoro / Sez. del Lavoro - già in istanza).
Dunque, in base all'art. 81, essa RIENTRA benissimo all'interno di un riconoscimento.
● L'URC ha disatteso le raccomandazioni intorno al posto di lavoro conseguente ad un corso approvato: in tal modo ha danneggiato solo ed esclusivamente la signora RI 1.
● L'URC ha erroneamente gestito i tempi inducendo la signora RI 1 a giungere in ritardo con la domanda di riconoscimento ed anziché incontrare l'assicurata intorno al 19 Dicembre 2003, l'ha incontrata solamente il 19 gennaio 2004.
● L'URC ha disatteso pure l'art. 83 OADI in quanto volutamente NON è stato in grado di considerare le reali capacità e attitudini della persona assicurata.
● L'URC NON ha preso in considerazione l'aumento del tasso di disoccupazione inerente in particolare il settore ristorazione ed alberghiero a livello ticinese e nazionale e, mentendo, parla di situazione favorevole. Per il caso della signora RI 1, e non solo, si trattava di dare ogni possibilità a disposizione per uscire prima possibile dalla LADI e poter entrare eventualmente in una professione effettivamente duratura. La signora RI 1 rientrava invece nella cerchia di assicurare "… il cui collocamento è … intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro" (cfr. DTF 111 V 398, Allegato E).
Si richiede la conferma di quanto inscritto nell'ISTANZA DI OPPOSIZIONE e la copertura dell'intera tassa di fr. 1.600.00 o, subordinatamente, dei 2/3 della stessa.
(…)." (cfr. doc. V)
1.5. Il doc. V con i suoi allegati sono stati notificati all’URC (cfr. doc. VII) che ha comunicato al TCA di non avere altro da aggiungere a quanto già descritto nella risposta di causa del 3 dicembre 2004 (cfr. doc. VIII).
1.6. I doc. VII e VIII sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurata per conoscenza (cfr. doc. IX).
1.7. Così richiesto e dopo averlo finalmente trovato (cfr. doc. X e XI), il 4 maggio 2005, l’URC ha trasmesso al TCA l’incarto completo concernente l’assicurata (cfr. doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La decisione su opposizione impugnata del 22 ottobre 2004 è stata emanata dall’URC di __________ (cfr. doc. T/1).
Gli URC, in virtù dell’art. 85b LADI e sulla base della delega di cui all’art. 2a lett. b del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) sono competenti a decidere in merito all’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI (art 85 cpv. 1 lett. b LADI) (vedi pure la STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04).
2.2. L'assicurata ha frequentato il corso per "Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino (cfr. doc. 1d).
Il TCA entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile 2004 nella causa C., 38.2004.12).
2.3. Il TCA constata inoltre che, dopo che gli è stato assegnato un termine per presentare la risposta di causa unitamente all’incarto completo (cfr. doc. II, la sottolineatura è del redattore), l’URC ha trasmesso i doc. 1a , 1b, 1c e 1d (cfr. doc. III e allegati).
Al riguardo va ribadita qui la necessità che l'amministrazione produca tutta la documentazione necessaria per poter esaminare il caso e che i suoi atti vengano debitamente numerati con numeri arabi (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49 nota 37).
Nel merito
2.4. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciato anche il TFA, nella sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
In un’altra decisione di principio del 24 dicembre 2004 nella causa B. (C 77/04) (decisione resa nella composizione di 5 giudici), circa la questione a sapere se a ragione la precedente istanza aveva applicato la giurisprudenza espressa prima dell’entrata in vigore della terza revisione della LADI, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.1 Die zweite Teilrevision des AVIG vom 23. Juni 1995 hatte unter anderem zum Ziel, die Sicherung der Erwerbsfähigkeit der Arbeitslosen und ihre rasche und dauerhafte Wiedereingliederung in den Vordergrund zu stellen, was durch eine Neukonzeption und den Ausbau der Präventivmassnahmen (aktive arbeitsmarktliche Massnahmen) erreicht werden sollte (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 533 und 535 mit Hinweis auf die Materialien; Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Bern/Stuttgart/Wien 1996, S. 35; Cattaneo, I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, S. 256 ff.). Dieser Prioritätenwechsel wurde in den Zweckartikel des Gesetzes nicht aufgenommen (Gerhards, a.a.O.). Im Rahmen der dritten Teilrevision des AVIG vom 22. März 2002 ist Art. 1a Abs. 2 AVIG neu gefasst worden und enthält nun neben dem Zweck, dass das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten und bestehende bekämpfen will, neu auch das erklärte Ziel, die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Dieser Grundsatz wird im neuen Art. 59 Abs. 2 Satz 2 lit. a AVIG wiederholt, wonach arbeitsmarktliche Massnahmen insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern sollen, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können. Die nunmehr vorliegende positivrechtliche Umschreibung des Zieles des AVIG weicht mithin nicht von der Zweckbestimmung des am 23. Juni 1995 revidierten Gesetzes ab, sodass sich in diesem Punkt nichts Grundsätzliches geändert hat.
3.2 Das Sechste Kapitel des AVIG (Art. 59 bis 75) ist im Rahmen der dritten AVIG-Revision hinsichtlich der Systematik umgestaltet und sprachlich teilweise neu gefasst worden. Grundsätzliche Änderungen waren nach der Botschaft des Bundesrates zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001 nicht vorgesehen (BBl 2001 II 2247, 2286 f.). Einzig die besonderen Taggelder gemäss alt Art. 59b AVIG wurden abgeschafft zu Gunsten einer Vereinheitlichung der Taggelder (BBl 2001 II 2253) und das Verfahren bei Gesuchen für arbeitsmarktliche Massnahmen wurde teilweise neu geregelt (Art. 59c AVIG; BBl 2001 II 2253). In den Absätzen 1 und 4 von Art. 59 AVIG sind lediglich sprachliche Anpassungen vorgenommen worden. Alt Art. 72b AVIG (mit Ergänzungen) und alt Art. 59 Abs. 3 AVIG sind im neuen Art. 59 Abs. 2 AVIG zusammengefasst worden, welcher die Kriterien festlegt, die arbeitsmarktliche Massnahmen zu erfüllen haben (BBl 2001 II 2286 f.). Indessen ist nicht zu übersehen, dass gemäss alt Art. 59 Abs. 1 Satz 1 AVIG für die Erbringung von Leistungen vorausgesetzt wurde, dass die Vermittlung von Versicherten aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert war. Nach neuem Art. 59 Abs. 2 AVIG soll die Eingliederung von Versicherten gefördert werden, die aus Gründen des Arbeitsmarkts erschwert vermittelbar sind ("dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi", "il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro"). Es stellt sich daher die Frage, ob mit dieser Neuformulierung eine Erleichterung in der Anspruchsbegründung auf arbeitsmarktliche Massnahmen bzw. eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten beabsichtigt war.
3.3 Bei der Auslegung von Gesetzen wird von Rechtsprechung und Lehre keiner Auslegungsmethode (grammatikalische, historische, zeitgemässe, systematische und teleologische) ein grundsätzlicher Vorrang zuerkannt (BGE 128 I 40 f. Erw. 3b; 124 III 268 Erw. 4 mit Hinweis; Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2004, S. 53; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zürich 1998, 3. Aufl., S. 41). Insbesondere bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf aber der Wille des historischen Gesetzgebers nicht übergangen werden (BGE 124 V 189 f. Erw. 3a; 123 V 301 Erw. 6a, 317 f. Erw. 4, 115 V 349 Erw. 1c mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).
3.4 In den parlamentarischen Beratungen wurde der bundesrätliche Entwurf von Art. 59 AVIG diskussionslos angenommen (Amtliches Bulletin S 2001 S. 397; N 2001 S. 1906 und 1908). Einen Antrag des Nationalrats auf Einfügung eines Absatzes 3bis und 3ter in Art. 59, mit welchem eine Ausdehnung des Kreises der Anspruchsberechtigten auf arbeitsmarktliche Massnahmen auf ausgesteuerte, ältere Arbeitslose beabsichtigt war (Amtliches Bulletin N 2001 S. 1906), wurde vom Ständerat abgelehnt (Amtliches Bulletin S 2002 S. 75) und schliesslich auch von der Mehrheit im Nationalrat (Amtliches Bulletin N 2002 S. 315 und 317) verworfen. Der Bundesrat, dessen Entwurf von Art. 59 AVIG nach dem Willen des Parlaments unverändert Gesetz geworden ist, beabsichtigte mit der dritten AVIG-Revision, durch Erhöhung der Beitragszeit und Herabsetzung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosenentschädigung sowie mit Effizienzsteigerung bei den Regionalen Arbeitsvermittlungen und arbeitsmarktlichen Massnahmen Einsparungen zu erzielen, um der Senkung des Beitragssatzes und der zu erwartenden Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung durch die bilateralen Verträge (Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit) Rechnung zu tragen. Eine Ausdehnung der verfügbaren arbeitsmarktlichen Instrumente im Sinne einer allgemeinen Prävention auf Personen, welche nicht unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wurde vom Bundesrat abgelehnt, weil mit erheblichen, angesichts des engen Spielraums sowohl auf der Leistungs- wie auf der Finanzierungsseite nicht tragbare Zusatzaufwendungen zu rechnen sei (BBl 2001 II 2252 und 2259). Mit der Neufassung von Art. 59 AVIG sollten nur sprachliche Anpassungen und eine verbesserte Systematik eingeführt werden (BBl 2001 II 2286 f.). Daraus folgt, dass eine Änderung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für arbeitsmarktliche Massnahmen nicht vorgesehen war. Die Neufassung von Art. 59 Abs. 2 AVIG hat daher weder eine erleichterte Begründung des Anspruchs auf arbeitsmarktliche Massnahmen noch eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten eingeführt.
3.5 Die bisherige Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Abgrenzung von Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits und Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn anderseits, die im angefochtenen Entscheid (worauf verwiesen wird; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O. Rz. 562 ff.) zutreffend dargelegt wird, bleibt daher weiterhin anwendbar (…)." (cfr. STFA del 24 dicembre 2004 nella causa B., C 77/04)
2.5. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
L’art. 81 OADI regola la “Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione” e stabilisce che:
" 1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.
2 Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l’introduzione di nuovi collaboratori.
3 L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso."
L’art. 81e cpv. 1 OADI, cui l’art. 81 cpv. 3 OADI rinvia, stabilisce che:
" 1Fatti salvi gli articoli 90a e 95b–95d, chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda."
2.6. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.7. A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Una formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tale formazione può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.
In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, affermato che:
" (…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)
2.8. L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone.
Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), l'Alta Corte ha precisato:
" (…)
6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c).
(…)." (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella causa T. - S., C 11/02)
Chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagment”, in una decisione del 10 gennaio 2005 nella causa F. (C 56/04), l’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.
3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.
3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden.
(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)
2.9. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
4.1 Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)
In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento.
La nostra Alta Corte ha in particolare rilevato:
" (…)
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden.
(…)." (cfr. DTF 128 V 197-198)
Nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04) l'Alta Corte ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato rilevando:
" (...)
4.1 En l'occurrence, il est souvent fait mention de l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel engagement. On relèvera également que pratiquement toutes les offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).
4.2 Il ressort de la lecture du curriculum vitae de F.________ et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation solide et d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
Dans ces conditions, on doit considérer que le chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement.
(...)" (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04)
2.10. Sulla base della delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha emanato l’art. 83 OADI che, quale disposizione esecutiva, circa la “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato” stabilisce che:
" Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D’intesa con l’assicurato, esso può, se necessario, incaricare l’orientamento professionale pubblico di chiarire il caso."
Al riguardo, nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (nella versione in francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato che:
" (…)
C32 La fréquentation du cours financé par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-à dire substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.
C33 Toute acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes branches.
C34 La durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.
C35 Il n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum.
C36 Selon une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.
C37 L'art. 83 OACI exige que le cours assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.
C38 Des éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie.
C39 De manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.
(…)." (Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 - C39)
L'art. 83 OADI contiene dunque una tutela particolare per gli assicurati ai quali è imposta la partecipazione a un corso (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a LADI. Vedi pure l'art. 81 cpv. 1 OADI secondo cui "il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate"): oltre alla situazione del mercato del lavoro, l'amministrazione dovrà pure tenere in considerazione le sue capacità ed attitudini.
2.11. Nell’evenienza concreta l’URC ha respinto la richiesta dell’assicurata di frequentare un corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino di __________, in quanto ha ritenuto che il collocamento della ricorrente non sarebbe considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. doc. XII/039 e doc. T/1).
Nella decisione su opposizione si legge infatti, tra l’altro, che: “(…) La decisione del corso è stata emessa negativa in quanto il collocatore dell’assicurata aveva valutato, il corso in oggetto, non necessario per un collocamento rapido e duraturo. Infatti l’assicurata, iscritta come cameriera senza AFC, aveva un mercato del lavoro, periodo estivo e di conseguenza alta stagione per il settore della ristorazione, favorevole per un reinserimento in tempi brevi nell’attività svolta, precedente al momento dell’iscrizione all’assicurazione disoccupazione. (…).” (cfr. doc. T/1).
Anche nella decisione dell’11 agosto 2004 l’URC ha, tra l’altro, indicato che: “(…) la persona iscritta in data 22.12.2004 è stata iscritta come cameriera senza AFC (ultimo lavoro svolto), ausiliaria di pulizia, professioni in cui normalmente ci si colloca abbastanza facilmente. (…).” (cfr. doc. XII/39).
L’amministrazione ha pure addotto che la domanda formulata dall’assicurata sarebbe tardiva rispetto alle disposizioni della LADI e dell’OADI e ha sostenuto che: “(…) L’assicurata ha inoltrato la richiesta di corso il 02.08.2004 dopo aver concluso il corso di collaboratrice CRS nel periodo: dal 20.01.2004 al 19.02.2004 per il modulo base; dal 23.02.2004 al 12.03.2004 per lo stage pratico e dal 04.05.2004 al 21.05.2004 per il corso di approfondimento. (allegato b). E’ evidente la discrepanza fra la frequenza e la richiesta tardiva del corso in oggetto. (…).” (cfr. doc. T/1).
2.12. Questo Tribunale rileva innanzitutto che in occasione del colloquio di consulenza del 19 gennaio 2004 è stato steso e firmato, dal consulente del personale URC, __________, e dall’assicurata, un verbale del seguente tenore:
" (…)
(Rif. 1549/X5M) La PCI si presenta con le ricerche di gennaio che vanno bene. Consegnato faut di gennaio, foglio di ricerca per febbraio e appuntamento per lo stesso mese. Mi comunica che non ha ancora ricevuto notizie da Berna per il riconoscimento dei suoi diplomi. Inoltre vorrebbe cambiare professione e si è iscritta al corso di ausiliaria di cure crs, ha già effettuato il primo colloquio in cui le hanno comunicato che è idonea. Devo verificare con il mio collega se poter concedere il sussidio. Intanto mi comunica che ha cambiato indirizzo.
(…)." (cfr. doc. 1A = XII/010)
Dal tenore del verbale appena riportato questo Tribunale deve concludere che, anche se solo un giorno prima, l’assicurata ha chiesto di poter frequentare il corso organizzato dalla CRS prima del suo inizio.
Infatti, lo stesso consulente del personale URC ha, in particolare, verbalizzato che “(…) Devo verificare con il mio collega se poter concedere il sussidio. (…).” (cfr. doc. 1A = XII/010).
Inoltre, negli ulteriori verbali dei colloqui di consulenza del 19 febbraio, 18 maggio e 16 luglio 2004 (sempre sottoscritti dal consulente dell’URC e dall’assicurata), si legge, tra l’altro, che:
" (…)
Le spiego che non posso riconoscere le spese del corso della CRS poiché ho verificato con la caposede __________ l’iter da seguire e spiegato alla PCI che senza un contratto d’assunzione non può essere concesso il riconoscimento delle spese.
(…)." (cfr. doc. XII/008)
(…)
Confermo ancora una volta quanto detto nel verbale del 19 febbraio 2004 che non posso riconoscere le spese del corso di ausiliaria di cure se l’assicurata non è in possesso di contratto che la faccia uscire dalla disoccupazione e in questo contratto dev’essere specificato che senza questa formazione non verrebbe assunta. La PCI mi comunica che inoltrerà ricorso alla mia decisione.
(…)." (cfr. doc. XII/005)
(…)
Per quanto riguarda il rifiuto del corso CRS le ho comunicato che deve portare tutti i documenti in suo possesso così da poter verificare con l’UMA di __________ il no. di profilo per emanare la decisione formale negativa. In seguito se vuole procedere contro questa decisione dovrà inoltrare opposizione come da e-mail trasmesso a sig. RA 1 (con la conseguente procura da parte dell’assicurata) dall’avv. __________ (UG). (…)." (cfr. doc. XII/003)
Del resto, nella “Richiesta di corsi individuali di qualificazione e di perfezionamento”, pervenuta all’URC il 2 agosto 2004, circa i motivi del ritardo della richiesta l’assicurata ha affermato che: “(…) La richiesta è stata presentata verbalmente al primo incontro URC: prima dell’inizio del corso. (…).” (cfr. doc. III, all. 1b = doc. XII/038).
Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Questo Tribunale ritiene che subito dopo il primo colloquio del 19 gennaio 2004 il consulente dell’URC, conformemente all’art. 27 LPGA, avrebbe dovuto fornire immediatamente all’assicurata i formulari necessari per introdurre nella debita forma la “Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di perfezionamento” e renderla attenta che, ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 LADI, una tale domanda andava motivata e corredata degli atti necessari.
L’amministrazione avrebbe poi dovuto emettere una decisione formale e non accontentarsi di comunicare oralmente e a più riprese all’assicurata di non poter riconoscere le spese del corso richiesto.
Infatti, secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA "nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni" (cfr. al riguardo DTF 130 V 388).
Inoltre, l'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
Nel caso concreto l’URC non ha mai dichiarato e tantomeno allegato di aver fornito immediatamente all’assicurata i formulari necessari per introdurre nella debita forma la “Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di perfezionamento” e di averla resa attenta che, ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 LADI, una tale domanda andava motivata e corredata degli atti necessari.
Ora, come visto sopra, l’assicurata ha chiesto oralmente di poter frequentare il corso organizzato dalla CRS prima del suo inizio.
La domanda formulata dalla ricorrente non è quindi tardiva (cfr. art. 60 cpv. 3 LADI e art. 81e cpv. 1 OADI).
Del resto, l’assicurata non deve sopportare le conseguenze di un suo comportamento (meglio dell’invio della documentazione inerente il corso CRS solo il 31 luglio 2004; cfr. doc. XII/038) riconducibile ad una negligenza nei suoi confronti da parte dell’amministrazione.
Significativa al riguardo é una decisione del 18 marzo 2005 nella causa B. (C18/05) nella quale, in particolare circa la questione a sapere se vi erano delle ragioni sufficienti perché un assicurato potesse ritenere competente un consulente dell’URC a rilasciargli delle informazioni circa il diritto alle indennità di disoccupazione, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.3.2.1 Ob eine versicherte Person eine Behörde in guten Treuen als zuständig für die Erteilung bestimmter Auskünfte betreffend ihre Ansprüche und auch Verpflichtungen erachten darf, beurteilt sich aufgrund objektiver und subjektiver Elemente. In objektiver Hinsicht sind vor allem die Natur der erteilten Auskunft und die Rolle der auskunfterteilenden Person, in subjektiver die Stellung sowie etwaige besondere Befähigungen des Auskunftsempfängers zu berücksichtigen (vgl. BGE 114 Ia 109 Erw. 2d/aa; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4. Aufl., S. 140 Rz 675; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel/Frankfurt a.M. 1983, S. 111).
3.3.2.2 Mit Bezug auf die hier im Vordergrund stehende (fehlende) örtliche Zuständigkeit des RAV fällt (objektiv) ins Gewicht, dass es bei der Arbeitslosenentschädigung um einen bundesrechtlichen Anspruch geht und die einzelnen Anspruchsnormen einheitlich und nicht von Kanton zu Kanton verschieden auszulegen und anzuwenden sind. Es kommt unter dem Gesichtspunkt der sachlichen (und funktionellen) Zuständigkeit dazu, dass die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren häufig oder sogar regelmässig erste Anlaufstelle der Arbeitslosen oder der von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen sind. Sie nehmen nach Massgabe des jeweiligen kantonalen Rechts Aufgaben der kantonalen Amtstelle wahr (Art. 85b Abs. 1 AVIG). Dazu gehören in der Regel die Arbeitsvermittlung sowie Beratungs- und Kontrollfunktionen. Diese Kompetenzdelegation kann sich indessen grundsätzlich auf alle der kantonalen Amtsstelle übertragenen Aufgaben beziehen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, S. 281 f.; vgl. BGE 125 V 364 f. Erw. 2b; ferner BGE 128 V 311). Es kann daher nicht gesagt werden, der Beschwerdegegner hätte (subjektiv) die sachliche Unzuständigkeit des RAV ohne weiteres erkennen müssen. Zumindest hätte er erwarten dürfen, dass ihn die auskunfterteilende Person (Herr D.________) auf die Unzuständigkeit des RAV aufmerksam macht.
Diese aus dem Vertrauensgrundsatz abgeleitete Verpflichtung ergibt sich auch aus Art. 27 Abs. 2 ATSG. Nach Satz 1 und 2 dieser aufgrund von Art. 1 Abs. 1 AVIG sowie Art. 1 lit. b und Art. 2 ATSG ebenfalls im Bereich der Arbeitslosenversicherung anwendbaren Bestimmung hat jede Person Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, S. 318 Rz 12).
(…)." (cfr. STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05)
Vista la competenza dell’URC a emettere una decisione circa l’attribuzione di provvedimenti di formazione (cfr. consid. 2.1) e ritenuto che l’assicurata ha chiesto, prima del suo inizio, di potere cambiare professione e frequentare il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino di __________, a mente del TCA, è dunque a torto che l’URC ha ritenuto la richiesta della ricorrente tardiva ai sensi della LADI e dell’OADI.
Va qui ancora ricordato che il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. non tutela unicamente il cittadino che si affida in modo giustificato al comportamento dell'autorità, la quale dà delle informazioni errate, bensì anche nel caso in cui l'autorità ha omesso di fornire informazioni che la legge le imponeva di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127), come nel caso dell'art. 27 LPGA (cfr. la STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05 appena sopra riportata).
2.13. L’assicurata, senza qualifica, si è iscritta al collocamento il 9 dicembre 2003 alla ricerca di un’attività quale cameriera senza AFC e ausiliaria di pulizia (cfr. doc. XII/1).
Dopo aver frequentato le “Scuole dell’obbligo (medie)” e una “Scuola Superiore Tecnico-Veterinario (4 anni con pratica)” in __________, l’assicurata ha svolto un’”Attività quale ausiliaria cuoca” dal 1998 al 2001 (cfr. doc. H).
Arrivata in Svizzera nel 2001 l’assicurata ha lavorato nel settore della ristorazione quale cameriera dal 2001 al 2004 (cfr. doc. XII/011 e H).
La ricorrente è stata dapprima licenziata con effetto al 30 settembre 2002 dal __________ e in seguito dalla __________ per il 15 gennaio 2004 (cfr. doc. D e E).
Nei verbali dei colloqui di consulenza del 19 gennaio,19 febbraio, 18 marzo, 21 aprile, 18 maggio, 17 giugno 16 luglio e 17 agosto 2004 il consulente dell’URC ha sempre attestato che le ricerche di lavoro svolte dall’assicurata per i mesi da gennaio a agosto 2004 “vanno bene” (cfr. doc. XII/002, XII/003, XI//004, XII/005, XII/006, XII/007, XII/008 e XII/10).
Dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” risulta che le ricerche effettuate presso esercizi pubblici e quale ausiliaria di pulizia nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2004 non hanno avuto esiti positivi (cfr. doc. da XII/058 a XII/066).
All’assicurata non è stato assegnato ufficialmente nessun posto di lavoro presso degli esercizi pubblici e agli atti figura una sola assegnazione per un posto di lavoro quale ausiliaria di pulizia presso un privato del 15 aprile 2004 (cfr. doc. XII/054 e XII/055).
Si trattava di un impiego a tempo indeterminato con un tempo di lavoro di circa due mezze giornate (4 ore) alla settimana (cfr. doc. XII/030).
L’unica altra assegnazione è del 16 luglio 2004 e consiste in un lavoro quale assistente cure/ausiliaria cure CRS presso una Casa per anziani (cfr. doc. XII/53).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’URC, al momento in cui è stata inoltrata la domanda di poter frequentare il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino di __________, il collocamento dell’assicurata era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6 e 2.8; vedi inoltre SVR 1999 ALV. Nr. 1 pag. 1; DLA 1998 N. 38 pag. 212; STFA del 3 luglio 1997 nella causa F., C 373/96; STCA del 1° febbraio 1999 nella causa Z., 38.1998.381).
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dalla documentazione concernente “La situazione del mercato del lavoro nel canton Ticino” (trattasi della documentazione per la stampa emessa dal Dipartimento delle finanze e dell’economia prodotta sub doc. da V/A a V/E), risulta che, a fine gennaio 2004, l’aumento più consistente del numero di disoccupati si è registrato nelle professioni alberghiere e dell’economia domestica (+67 unità; +4.9%) (cfr. doc. V/B).
Del resto l’amministrazione non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing § Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541).
Anzi, come sopra visto, la stessa amministrazione ha assegnato all’assicurata un lavoro quale assistente cure/ausiliaria cure CRS presso una Casa per anziani (cfr. doc. XII/53).
Di conseguenza, questo Tribunale deve concludere che, da una parte, l’assicurata non ha inoltrato tardivamente la domanda per poter frequentare il corso per diventare “Collaboratrice sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino di __________.
D’altra parte, al momento in cui è stata inoltrata la domanda, il collocamento dell’assicurata era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Pertanto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
2.14. Rispondendo all’assicurata che si era informata circa il riconoscimento della sua formazione conseguita presso la “Scuola Superiore Tecnico-Veterinario (4 anni con pratica)” di __________ (cfr. la traduzione autenticata della relativa documentazione prodotta sub doc. da XII/015 a XII/027), l’Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), il 19 gennaio 2004, ha scritto all’assicurata una lettera del seguente tenore:
" (…)
Formazione conseguita all’estero
Ammissione: intenso corso di perfezionamento con la CRS
Gentile signora RI 1,
facciamo riferimento alla sua richiesta del 17 dicembre 2003.
Una formazione svolta all’estero è ritenuta equipollente ad un attestato federale di capacità, ad un attestato professionale o ad un diploma, allorquando la formazione (scuola dell’obbligo inclusa) ha avuto una durata uguale a quella svizzera, l’insegnamento teorico e pratico ha una struttura comparabile e la formazione si è conclusa con un esame riconosciuto nello Stato in cui si sono svolti gli studi.
In previsione di una sua ammissione alla formazione continua citata in epigrafe le possiamo confermare che, dal profilo del livello, la sua formazione può essere paragonata a una formazione svolta in Svizzera di livello secondario (formazione di base).
Nella speranza che queste informazioni possano esserle utili, le auguriamo pieno successo nella sua formazione continua.
(…)." (cfr. doc. C)
In merito alla lettera dell’UFFT, il capoufficio dell’Ufficio della formazione sociosanitaria, __________, in una e-mail del 17 febbraio 2004 inviata al rappresentante dell’assicurata ha, tra l’altro, osservato che:
" (…)
Nella dichiarazione dell’UFFT si dice che la formazione da lei seguita può essere paragonata a una formazione svolta in Svizzera di livello secondario (formazione di base).
Questa dichiarazione significa che la sua formazione equivale ad un apprendistato concluso. Ciò è importante per poter essere ammessi ad una formazione sanitaria di grado superiore (infermieri, fisioterapisti, tecnici in radiologia medica ecc.).
(…)." (cfr. doc. B).
Viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale ritiene che il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino di __________ deve essere considerato quale riconversione professionale dell’assicurata (di professione cameriera senza AFC con qualche esperienza; cfr. doc. XII/001) che, vista la sua natura e durata, può essere per principio assunto dalla LADI (cfr. consid. 2.5, 2.6 e 2.7).
Gli atti vengono pertanto rinviati all’amministrazione affinché, vista la giurisprudenza federale e le direttive in merito (cfr. consid. 2.9 e 2.10), appuri se il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” migliora l’idoneità al collocamento dell’assicurata e proceda ad emettere una nuova decisione.
In particolare l’URC dovrà verificare se in quale misura e da quando l’assicurata è stata effettivamente impiegata dalla __________ e chiarire la dichiarazione del 10 maggio 2004 nella quale __________ ha attestato che:
" Con la presente dichiariamo che la signora RI 1, residente a __________ in via __________, si è presentata in data odierna presso il nostro ufficio per un posto di lavoro in qualità di ausiliaria di cura CRS ed è in attesa di ricevere un incarico da parte nostra dopo l’ottenimento del certificato del corso che sta frequentando attualmente." (cfr. doc. R)
L’URC dovrà altresì verificare se l’assunzione presso il Centro anziani __________ è stato reso possibile grazie all’attestato CRS conseguito dall’assicurata.
In ogni caso, visto che l’assicurata sostiene di essere stata trattata diversamente rispetto ad altri assicurati (cfr. doc. I e V) e considerato che l’amministrazione non si è espressa in merito, l’URC è invitato a motivare dettagliatamente la propria decisione.
In simili circostanze la decisione su opposizione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché, effettuati gli accertamenti per stabilire se il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” migliora l’idoneità al collocamento dell’assicurata, proceda ad emettere una nuova decisione.
Vincente in causa, anche se rappresentata da RA 1, all’assicurata non può essere riconosciuto un diritto a ripetibili.
Infatti, l'Alta Corte riconosce un'indennità per ripetibili solo quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché, effettuati gli accertamenti per stabilire se il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” migliora l’idoneità al collocamento dell’assicurata ed emetta una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti