Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2004.89

 

DC/sc

Lugano

13 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 22 novembre 2004 formulato

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto il ricorso per denegata giustizia del 22 novembre 2004 da RI 1, nel quale l'assicurata ha in particolare rilevato:

 

"                                       In data 31 agosto 2004 ho inoltrato opposizione (allegato 1) alla decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona (allegato 2) che mi dichiarava inidonea al collocamento a far data dal 29 luglio 2004.

                                       Non avendo ricevuto risposta ho inoltrato un sollecito in data 22 ottobre 2004 (allegato 3) senza ottenere a tutt'oggi un riscontro nè scritto nè verbale.

                                       Ritenendo trascorso ogni ragionevole termine per un risposta e considerando che non ricevo più prestazioni dall'assicurazione disoccupazione dopo il periodo di controllo del mese di luglio 2004, mi permetto chiedere a codesto lodevole Tribunale di deliberare al di sopra delle parti. (...)" (Doc. I)

 

rilevato che in data 7 dicembre 2004 la Sezione del lavoro ha trasmesso al Tribunale uno scritto del seguente tenore:

 

"                                       Con riferimento alla causa citata a margine e preso atto delle motivazioni sollevate dalla signora RI 1 nell'atto ricorsuale 22/25 novembre 2004, alleghiamo la decisione su opposizione da noi emessa in data odierna.

 

                                       Riteniamo pertanto la causa divenuta priva di oggetto e proponiamo lo stralcio della stessa dai ruoli." (Doc. III + bis)

 

ricordato che, secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, "il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione";

 

precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15);

 

considerato che l'emanazione della decisione da parte dell'amministrazione ha reso privo d'oggetto, per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; sul tema della ritardata giustizia da parte di un ufficio AI e di una commissione di ricorso cfr. DTF 129 V 411);

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo