Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 22 novembre 2004 formulato
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RI 1
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contro |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
letti ed esaminati gli atti;
visto il ricorso per denegata giustizia del 22 novembre 2004 da RI 1, nel quale l'assicurata ha in particolare rilevato:
" In data 31 agosto 2004 ho inoltrato opposizione (allegato 1) alla decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona (allegato 2) che mi dichiarava inidonea al collocamento a far data dal 29 luglio 2004.
Non avendo ricevuto risposta ho inoltrato un sollecito in data 22 ottobre 2004 (allegato 3) senza ottenere a tutt'oggi un riscontro nè scritto nè verbale.
Ritenendo trascorso ogni ragionevole termine per un risposta e considerando che non ricevo più prestazioni dall'assicurazione disoccupazione dopo il periodo di controllo del mese di luglio 2004, mi permetto chiedere a codesto lodevole Tribunale di deliberare al di sopra delle parti. (...)" (Doc. I)
rilevato che in data 7 dicembre 2004 la Sezione del lavoro ha trasmesso al Tribunale uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento alla causa citata a margine e preso atto delle motivazioni sollevate dalla signora RI 1 nell'atto ricorsuale 22/25 novembre 2004, alleghiamo la decisione su opposizione da noi emessa in data odierna.
Riteniamo pertanto la causa divenuta priva di oggetto e proponiamo lo stralcio della stessa dai ruoli." (Doc. III + bis)
ricordato che, secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, "il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione";
precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15);
considerato che l'emanazione della decisione da parte dell'amministrazione ha reso privo d'oggetto, per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; sul tema della ritardata giustizia da parte di un ufficio AI e di una commissione di ricorso cfr. DTF 129 V 411);
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo