Raccomandata |
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Incarto n.
rs/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 novembre 2005 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. L’8 settembre 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione inoltrata da RI 1, in quanto l’assicurata non aveva compiuto il periodo di contribuzione e non poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. B2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata il 20 settembre 2005 (cfr. doc. 12), la Cassa, il 9 novembre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui è stato confermato il precedente provvedimento.
In particolare la Cassa ha osservato che:
" La sig.ra RI 1 si è annunciata all'URC di __________ alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale impiegata di commercio.
L'8 settembre 2005 la cassa disoccupazione CO 1, Sezione di __________ ha emesso una decisione, nella quale non le ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 23 agosto 2005 poiché, durante il termine quadro di contribuzione dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005, ha frequentato l'università per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Contro tale decisione, l'assicurata ha presentato opposizione in data 20 settembre 2005 comunicando che la riteneva ingiusta in quanto negli ultimi due anni è sempre stata impegnata a tempo pieno negli studi universitari (allegando gli attestati di frequenza rilasciati dall'Università della __________).
Dalla documentazione in nostro possesso si rileva che l'assicurata ha inviato tre attestati inerenti l'anno accademico 2002/2003 (10 marzo 2003 al 19 ottobre 2004) e 2003/2004 (Dal 20 ottobre 2003 al 17 ottobre 2004), i quali confermano la sua immatricolazione e la sua iscrizione al quarto anno del ciclo di studi che ha una durata complessiva di 4 anni articolati su 8 semestri (fine degli studi prevista al più presto nell'anno 2004).
Dalla compilazione della domanda di indennità e dai risultati degli esami del 4° anno si rileva che, la sig.ra RI 1 ha frequentato l'Università fino al 4 agosto 2004 ed è in attesa di preparare la sua tesi di laurea e contemporaneamente è casalinga.
In conformità dell'art. 9 cpv. 2 LADI "Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti presupposti per il diritto alla presentazione". Lo stesso articolo cpv. 3 LADI cita "Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno".
Secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a) LADI, "Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (Art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi: a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera".
La sig.ra RI 1, durante il termine quadro di contribuzione dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005, ha frequentato l'Università per un periodo inferiore ai 12 mesi." (Doc. B1)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha osservato:
" Mi oppongo alla decisione della cassa di disoccupazione CO 1 della __________ e confermata dalla cassa principale della stessa con sede a __________, in quanto l'affermazione che durante il periodo di contribuzione dal 23.8.2003 al 22.8.2005 ho frequentato l'università per un periodo inferiore ai 12 mesi non è corretta.
A riprova di ciò ho presentato i 3 attestati di frequenza in allegato che confermano la mia frequenza dal 10 marzo 2003 al 17 ottobre 2004.
Non riesco a capire dove stia scritto che il termine dei miei studi sia il 4 agosto 2004. Vi faccio notare che ancora tuttora sono iscritta fuori corso e prevedo la fine dei miei studi nel giugno 2006.
La data del 4 agosto 2004, quindi, non determina la fine degli studi ma determina unicamente la data in cui mi sono stati comunicati i risultati di alcuni esami. Per cui il termine, se così si vuol dire, resta il 17 ottobre 2004 come dall’attestato universitario.
In conclusione ritengo di essere inclusa nel periodo quadro di osservazione, che nel mio caso va dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005." (Doc. I)
1.4. La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto del 20 gennaio 2006 l’assicurata ha formulato alcune osservazioni e ha inviato della documentazione (cfr. doc. VIII; C1-C4).
1.6. I doc. VIII e C1-C4 sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata al momento della sua iscrizione in disoccupazione, il 23 agosto 2005, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ossia aveva compiuto o era liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
2.3. L'assicurato ha in effetti diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
L'art. 13 cpv. 2 lett. b LADI stabilisce inoltre che quali periodi di contribuzione sono parimenti computati i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera.
2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.
" (…)
2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).
Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint.
(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03; la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario, come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di avvocatura è eccessivo.
In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le conoscenze teoriche acquisite all’università facendo un’esperienza pratica in un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.
Contestualmente il TFA, per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, segnatamente nell'ambito di uno stage, ha osservato che:
" (…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
(…).
3.
3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage de six mois accompli à l'étranger constituait une période de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui
suivent une formation au-delà du niveau minimum requis actuellement.
(…)."
Nella medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione universitaria dell'assicurata:
" Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."
Infine il TFA ha rilevato che:
" (…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
(…)." (cfr. DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg.)
Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).
(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)
2.5. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
2.6. L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con sentenza del 22 febbraio 2006, nella causa K., C 224/04, ha confermato il giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata avverso una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
La nostra Massima Istanza ha segnatamente rilevato:
" (…)
2.
Nell’evenienza concreta, l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si estende pertanto la periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.
Come risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa, durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de Turismo di B. (S.) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer Skischule di S. dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snow-sports School M. in A. dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di B., concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002 ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002 presso la Oficina de turismo di B. configurassero una formazione nel senso della predetta norma, l'interessata - che a S. e in A. ha lavorato quale maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3 LADI. Il soggiorno di quest'ultima in A. non è infatti durato oltre un anno." (STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04, consid. 2)
2.7. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurata si è iscritta al collocamento il 23 agosto 2005 rivendicando da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2, 3).
Nel caso in esame non è contestato che l’insorgente nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante ai fini della presente vertenza, che va dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.).
Dalla "Domanda d'indennità di disoccupazione" emerge, infatti, che in tale lasso di tempo l’assicurata non ha esercitato alcuna attività lavorativa soggetta a contribuzione (cfr. doc. 1).
2.8. A mente del TCA l’assicurata nemmeno può neppure essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Dalla "Domanda d'indennità di disoccupazione" si evince che, dal 1999, la ricorrente ha frequentato l’Università della __________, facoltà di __________ (cfr. doc. 1, 7-9=A1-A3).
Fino al 2001 l’organizzazione degli studi relativi alla Facoltà di __________ dell’Università __________ comprendeva otto semestri. La licenza in __________ (lic. __________) si otteneva superando, dopo aver affrontato con successo gli esami dei quattro anni e sostenuto la difesa della memoria di licenza, gli esami finali (cfr. Facoltà di __________ - Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01; __________, doc. 7).
In particolare l’art. 33 del Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01, riguardo agli esami finali di licenza, prevede che:
" 1 Concluso l’ottavo semestre, dopo il superamento degli esami del terzo e del quarto anno, e la difesa della memoria, lo studente conclude il suo curriculum con gli esami finali di licenza, volti a stabilire la sua capacità di affrontare un particolare tema in termini interdisciplinari mettendo a frutto la preparazione acquisita attraverso gli studi e le ricerche compiute e la sua capacità critica.
2 Il tema degli esami finali di licenza è definito per ciascun candidato dalla Commissione per gli esami finali di licenza formata dal Decano e da un membro nominato da ciascuno degli istituti della Facoltà. La commissione nomina altresì la giuria.
3 Nel caso in cui il candidato sostenesse gli esami finali di licenza nella medesima sessione nella quale difende la memoria, il tema è comunicato dalla segreteria di Facoltà il giorno della difesa della memoria.
4 Nel caso in cui intendesse sostenere gli esami finali di licenza in una successiva sessione a quella della difesa della memoria, il tema gli sarà comunicato a tempo debito.”
Per inciso giova evidenziare che dal 2001 la Facoltà di __________ articola il proprio piano di studi, secondo la Convenzione di Bologna, in tre fasi: un triennio di base (Bachelor - laurea triennale), un biennio di specializzazione (Master - laurea specialistica) e, per chi intende approfondire la ricerca, un triennio di dottorato (cfr. Facoltà di __________ __________, Regolamento degli studi del 12 gennaio 2005 - aggiornato il 6 aprile 2005; Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 - aggiornato il 6 aprile 2005 concernente gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2001/2002).
La documentazione agli atti fornita dall’assicurata alla Cassa rivela che la stessa negli anni 2003 e 2004, e meglio dall’inizio del semestre estivo dell’anno accademico 2002/2003 fino alla fine del semestre estivo dell’anno accademico 2003/2004, ossia dal 10 marzo 2003 al 17 ottobre 2004, era regolarmente immatricolata presso l’__________ (cfr. doc. 7-9=A1-A3).
In questo periodo la ricorrente ha sostenuto gli esami del secondo, del terzo e del quarto anno (cfr. doc. 14-16).
Gli esami del primo anno sono stati affrontati con successo nel 2001 (cfr. doc. 13).
L’esito degli esami del quarto e ultimo anno risulta essere stato comunicato all’insorgente dalla delegata agli esami della Facoltà di __________ il 4 agosto 2004 (cfr. doc. 16).
L’assicurata con scritto al TCA del 20 gennaio 2006 ha, però, trasmesso dei documenti emessi dall’__________ attinenti ai risultati degli esami sostenuti dal primo al quarto anno tutti datati 30 agosto 2004, precisando che in questo modo il periodo di formazione di almeno dodici mesi nel termine quadro dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005 è ossequiato (cfr. doc. VIII, C1-C4).
Al riguardo questa Corte rileva che i quattro attestati che portano la data del 30 agosto 2004, peraltro inviati soltanto al TCA e posteriormente alla risposta di causa, si riferiscono ai risultati di tutti e quattro i blocchi di esami che l’assicurata ha effettuato da quando è iscritta all’__________.
Ciò, da un lato, è in contrasto con i documenti messi a disposizione della Cassa, i quali indicano invece per gli esami del primo anno la data del 23 marzo 2001, per quelli del secondo la data del 18 marzo 2004, per quelli del terzo la data del 6 agosto 2003 e per quelli del quarto la data del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 13-16).
Dall’altro, dimostra che la data del 30 agosto 2004 non può riferirsi al giorno della comunicazione dell’esito degli esami dei quattro anni, siccome gli stessi sono stati affrontati in anni diversi.
Conseguentemente il 30 agosto 2004 non coincide con la data in cui l’assicurata è stata informata dei risultati delle prove del quarto anno. Tale data, verosimilmente, corrisponde piuttosto al giorno in cui l’Università ha attestato e riassunto gli esami dei quattro anni sostenuti e superati dall’insorgente nel corso dei semestri in cui ha frequentato l’__________ e indispensabili per poter conseguire la licenza.
Del resto va sottolineato che la certificazione del 4 agosto 2004, menzionando più esami affrontati, è più completa rispetto a quella del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).
Inoltre l’attestato del 4 agosto 2004 trova riscontro e conferma nelle dichiarazioni della ricorrente medesima.
In primo luogo, quest’ultima nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 26 agosto 2005, quali osservazioni, ha specificato che “dall’agosto 2004 ad adesso sono in attesa di preparare la tesi di laurea e allo stesso modo sono casalinga” (cfr. doc. 1).
Tale affermazione implica che dagli inizi del mese di agosto 2004 l’assicurata non ha più sostenuto esami e non è più stata impegnata, perlomeno in modo rilevante, con gli studi.
In secondo luogo, nel ricorso l’assicurata ha sì asserito che la data del 4 agosto 2004 non corrispondeva alla fine degli studi, tuttavia la ricorrente ha anche precisato che tale data si riferiva proprio al giorno in cui le sono stati comunicati i risultati di alcuni esami (cfr. doc. I).
Come già visto, quelli che l’assicurata definisce come “alcuni esami” corrispondono agli esami del quarto anno. La ricorrente, d’altronde, mai ha sostenuto di avere effettuato ulteriori esami rispetto a quelli indicati nell’attestazione del 4 agosto 2004, i cui primi due sono stati altresì riportati nel documento del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).
In simili condizioni, le certificazioni del 30 agosto 2004 non sono tali da inficiare l’attestato del 4 agosto 2004 e conseguentemente la conclusione che l’assicurata è stata posta a conoscenza dell’esito dei propri esami del quarto anno al più tardi con scritto del 4 agosto 2004.
Alla luce della giurisprudenza sopra esposta, secondo la quale la formazione va considerata terminata al momento in cui a uno studente viene comunicato che ha superato gli esami conclusivi (cfr. consid. 2.4.; STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03, consid. 2.2.), questa Corte ritiene che ai fini della valutazione se l’assicurata deve essere o meno esonerata dall’obbligo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI la formazione della ricorrente presso l’__________ si è conclusa il 4 agosto 2004.
La ricorrente, infatti, il 4 agosto 2004 ha terminato gli esami relativi ai corsi dei quattro anni accademici previsti dal piano degli studi della Facoltà di __________ e frequentati dalla stessa.
Le circostanze che l’assicurata era comunque immatricolata regolarmente all’__________ per il semestre estivo 2004 fino al 17 settembre 2004, che la stessa dovesse ancora preparare la tesi di laurea e perciò non aveva ancora ultimato, dal profilo dell’ottenimento della licenza in __________, i suoi studi universitari e che essa sia tuttora iscritta fuori corso (cfr. doc. 9=A3, I, 1), in concreto, sono del resto irrilevanti.
In effetti dalle tavole processuali non risulta, né l’insorgente l’ha mai addotto, che susseguentemente agli esami del quarto anno la medesima è stata intensamente impegnata dal punto di vista temporale nella preparazione della sua memoria di licenza.
Al contrario, come già visto, nella “Domanda di indennità di disoccupazione” la ricorrente ha espressamente indicato che dal mese di agosto 2004 era in attesa di preparare la tesi di laurea e nel contempo era casalinga (cfr. doc. 1). Da tale asserzione si deduce che l’insorgente non stesse effettivamente elaborando detto lavoro.
In ogni caso anche nell’ipotesi in cui successivamente al 4 agosto 2004 l’assicurata abbia perlomeno iniziato a preparare la tesi di laurea, il relativo tempo, sulla base delle dichiarazioni della stessa, non risulterebbe sufficientemente controllabile.
In proposito va evidenziato che l’assicurata, benché siano trascorsi un anno e otto mesi dalla fine degli esami del quarto anno, non ha comunque ancora conseguito la licenza (cfr. consid. 2.4.).
Posteriormente al 4 agosto 2004 tra l’eventuale preparazione della tesi e il mancato adempimento del periodo di contribuzione non vi è, quindi, il nesso causale necessario per poter considerare tale evenienza quale valido motivo di esonero dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
In proposito è utile ricordare che un impiego di poche ore alla settimana permette di soddisfare l’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4.; STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02, consid. 4.3.).
Di conseguenza occorre concludere che complessivamente l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (23 agosto 2003 – 22 agosto 2005) non raggiunge il periodo di oltre dodici mesi, durante il quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito della formazione scolastica, necessario per essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Infatti, quale tempo di formazione la ricorrente può al massimo fare valere il lasso di tempo dal 23 agosto 2003 al 4 agosto 2004, corrispondente a 11 mesi e 13 giorni (11 mesi interi: da settembre 2003 a luglio 2004 + 13 giorni - cfr. per analogia l’art. 11 cpv. 2 OADI - : 9 giorni nel mese di agosto 2003 e 4 giorni nel mese di agosto 2004).
L’assicurata non può, pertanto, essere liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione non essendo dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti