Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.12

 

rs/sc

Lugano

18 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 12 agosto 2004 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente “Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento” concernente l’assicurata:

 

"  La signora RI 1 è stata assunta c/o il salone del fratello (Salone __________ di __________ a __________) nella misura del 50%, a partire dal 02.08.04, ma ad orari e giorni irregolari (vedi dichiarazione di assunzione allegata). In occasione degli ultimi colloqui, l'assicurata ci aveva preavvisato e poi confermato di non voler rinunciare a questo impiego a tempo parziale per un altro a tempo pieno; anche perchè forse esiste la possibilità che in futuro possa venir assunta al 100% (vedi copia verbali). Di conseguenza è stata modificata la sua disponibilità al collocamento dal 100% al 50%." (Doc. 11)

 

                                         Con decisione 30 agosto 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 2 agosto 2004 l’assicurata è ritenuta inidonea al collocamento, argomentando:

 

"  (...)

Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è reiscritta in disoccupazione dal 1° febbraio 2004 a tempo pieno e alla ricerca di attività quale parrucchiera per signora e uomini, termine quadro dal 4 ottobre 2002 al 3 ottobre 2004.

Dal 2 agosto 2004 la signora RI 1 ha modificato la sua disponibilità in disoccupazione al 50%, in quanto ha iniziato ad esplicare attività lavorativa a tempo parziale presso il Salone __________ di __________ a __________ ad orari e giorni irregolari.

Con comunicazione datata 12 agosto 2004, l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente ufficio alfine di valutare l'idoneità al collocamento dell'assicurata.

Per dare all'assicurata la possibilità di potersi esprimere in merito a quanto contestatole, lo scrivente ufficio ha provveduto 16 agosto 2004 ad inviare tutta la documentazione.

Con lettera datata 23 agosto 2004, la signora RI 1 ha fatto pervenire le sue osservazioni a proposito della sua idoneità, nella quale si legge: "... Lavoro presso il Salone __________ al 50% con orari molto particolari: a volte lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con molta irregolarità e a dipendenza dell'esigenza di mio fratello __________ ... non ho degli orari fissi in cui lavoro al Salone, ma mio fratello mi chiama in base alle sue esigenze ... e prevediamo che non appena avrà una clientela fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui ...".

Ora, visto quanto precede, tenuto conto delle direttive summenzionate come pure delle dichiarazioni dell'assicurata, l'ufficio giuridico decide di ritenere la signora RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 2 agosto 2004.

Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 7)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (cfr. doc. 6 inc. della Sezione del lavoro), la Sezione del lavoro, il 27 dicembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il suo primo provvedimento e, in particolare, ha rilevato che:

 

"  (...)

Successivamente all'opposizione, e meglio in data 23 settembre 2004, I'URC di __________ ha trasmesso all'UG ulteriore documentazione riguardante l'opponente, in particolare la lettera di licenziamento datata 27 agosto 2004 sottoscritta dal fratello dell'assicurata, signor __________, come pure copia del verbale del colloquio avvenuto presso l'URC il 2 settembre 2004, ove emerge che, a decorrere da quella data, l'assicurata figura nuovamente iscritta nella misura del 100%. In occasione del predetto colloquio, all'opponente è anche stata consegnata l'offerta per la frequentazione di un programma di occupazione temporanea __________ previsto, a __________ dal 3 settembre al 2 ottobre 2004, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30.

 

La predetta documentazione, unitamente al risultato degli accertamenti esperiti dal servizio cantonale presso I'URC successivamente all'opposizione, è stata sottoposta per conoscenza ed eventuali osservazioni alla signora RI 1 in data 9 dicembre 2004. In pari tempo I'UG ha formulato alcune domande all'attenzione dell'opponente, la quale ha risposto con scritto 15/16 dicembre 2004, allegando, tra gli altri documenti, gli attestati di guadagno intermedio relativi ai mesi da agosto a novembre 2004.

 

Dalla Modifica di iscrizione per la persona in cerca d'impiego del 5 novembre 2004 risulta che dal 1. settembre 2004 RI 1 è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo parziale (50%). Inoltre, in data 3 settembre 2004 l'assicurata ha chiesto all'URC l'annullamento dalla disoccupazione a decorrere dal 1. settembre 2004 - ciò che però non è avvenuto, l'assicurata essendo attualmente ancora iscritta nella misura del 50%.

 

2. L'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

Secondo la definizione legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

 

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato, per motivi personali o familiari, non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro, occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STCA del 13 dicembre 2004, inc. no. 38.2004.26 e riferimenti ivi citati).

 

3. Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge che la signora RI 1, in data 2 agosto 2004, è stata assunta dal fratello __________ come parrucchiera a tempo parziale presso il Salone __________ a __________. Nel corso del verbale del colloquio di consulenza di data 11 giugno 2004, sottoscritto dall'assicurata, ella ha dichiarato di non essere disposta a lasciare l'impiego presso il fratello - contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dall'assicurata in sede di opposizione. Medesima affermazione è stata fatta durante il colloquio di consulenza dello scorso 11 agosto 2004 (cfr. verbale, sottoscritto dall'opponente): in quell'occasione l'assicurata ha pure confermato alla consulente del personale, signora __________, di aver iniziato a lavorare presso il fratello a tempo parziale (50%), con orari e giorni irregolari.

 

Quest'ultima circostanza è stata confermata da RI 1 nel suo scritto 23/30 agosto 2004 all'UG, precisando di avere orari di lavoro molto particolari: "[...] Lavoro presso il Salone __________ al 50% con orari molto particolari: a volte lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con molta irregolarità e a dipendenza di mio fratello __________. [...] non ho degli orari fissi in cui lavoro al salone, ma mio fratello mi chiama in base alle sue esigenze (a dipendenza di quanti clienti ci sono al salone). Mio fratello non prende i clienti su appuntamento, e quindi a volte è difficile stabilire quanto lavoro ci sarà in un giorno. lo solitamente attendo che mio fratello mi chiami, e io sono disposta a recarmi al lavoro immediatamente. Mio fratello è all'inizio di una nuova attività in proprio, e prevediamo che non appena avrà una clientela fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui. [...]".

 

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, ritenuti segnatamente la particolarità dell'impiego iniziato dall'opponente lo scorso mese di agosto presso il Salone __________ a __________ (segnatamente per quanto attiene all'irregolarità degli orari e dei giorni di lavoro) e il fatto che l'assicurata non fosse disposta a rinunciarvi per un impiego a tempo pieno, osservato inoltre come l'assicurata, benché licenziata dal fratello alla fine di agosto (per motivi di mancanza di lavoro), abbia continuato ad esplicare attività lavorativa presso lo stesso in analoga misura anche nel corso dei mesi successivi e sempre ad orari e in giorni irregolari (addirittura, per quanto riguarda il mese di settembre 2004, l'assicurata ha beneficiato di un guadagno superiore rispetto a quello del mese precedente; cfr. Attestati di guadagno intermedio), l'idoneità al collocamento della signora RI 1 va dunque negata e la decisione 30 agosto 2004, qui contestata, confermata.

 

A titolo abbondanziale si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata nell'opposizione, in data 26 aprile 2004 vi è stata da parte dell'URC di __________ un'assegnazione presso il Salone __________ ad __________ - tuttavia non andata in porto, in quanto l'opponente aveva manifestato al potenziale datore di lavoro la sua intenzione di avviare un'attività in proprio. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la stessa era a conoscenza dei suoi obblighi di controllo (si veda al riguardo, a titolo di esempio, il verbale del colloquio di consulenza del 2 settembre 2004, sottoscritto dall'assicurata, ove risulta segnatamente quanto segue: "[...] L'assicurata è informata che dovrà ampliare notevolmente le sue ricerche di lavoro in altri settori professionali. [...]"). Del resto la signora RI 1 ha continuato a svolgere ricerche di lavoro e a presenziare ai colloqui di consulenza.

 

4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui si è così espressa:

 

"  (...)

la Sezione del lavoro si è basata unicamente su quanto indicato dalla mia collocatrice e non ha tenuto completamente in considerazione le mie osservazioni come da lettere citate poco sopra.

 

In effetti mio malgrado mi sono trovata in disoccupazione e per sopperire a tale situazione ho accettato l'offerta lavorativa fattami da mio fratello per un impiego parziale.

 

Alla Cassa Disoccupazione ho sempre consegnato i formulari "attestato su guadagno intermedio" indicanti la mia attività lavorativa e vi chiedo di chiedere la fotocopia degli stessi alla Sezione del Lavoro in quanto tali documenti sono stati da me inviati alla loro attenzione con la lettera del 15.12.2004.

 

Da parte mia, come ho più volte indicato verbalmente alla mia collocatrice, ho sempre sostenuto che ero disposta a lasciare il posto di lavoro presso mio fratello se mi fosse stata data la possibilità o se avrei trovato un posto di lavoro a tempo pieno con il salario superiore all'aliquota di disoccupazione. In quel caso avrei potuto togliermi dalla disoccupazione e non più rivendicare il pagamento compensativo di tale indennità.

 

Riferendomi alla proposta di collocamento offertomi in data 26.04.2004 presso il Salone __________ di __________, faccio rilevare che mi sono regolarmente presentata all'incontro con la titolare del Salone la quale aveva preso nota della mia candidatura con la promessa che l'avrebbe valutata in confronto con altre candidature che le erano giunte. Dalla signora non ho mai ricevuto risposta.

 

È altresì vero che in quel periodo avevo fatto richiesta tramite la mia collocatrice, di un sostegno nell'eventualità di mettermi in proprio. Domanda che è stata respinta da parte dell'Autorità preposta, costringendomi a dover far capo ulteriormente all'assicurazione disoccupazione.

 

Resto a disposizione per un eventuale incontro chiarificatore (...)" (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 16 febbraio 2005 l’amministrazione ha chiesto di respingere l’impugnativa e ha ribadito le motivazioni espresse nella decisione su opposizione (cfr. doc. III)

                               1.5.   Il 4 marzo 2005 l’assicurata ha trasmesso alcuni documenti (cfr. doc. B1-B5 allegati a doc. V) e ha osservato:

 

"  (...)

Richiamo e produco questi ulteriori documenti datati 21.10.2002, 04.02.2004, 11.08.2004, 02.09.2004 e 04.11.2004. Questi documenti sono delle conferme d'iscrizione o modifiche d'iscrizione rilasciatemi dal mio consulente del personale. Da quanto prodotto emerge che il mio stato di disoccupata è più volte stato modificato e dimostra l'accanimento nei miei confronti da parte del consulente nel voler dimostrare a tutti i costi la mia incollocabilità.

A questo proposito mi permetto chiedere a questo Lodevole Tribunale di farsi rilasciare tutti i verbali stesi da parte dell'URC in occasione dei colloqui personali. Dagli stessi sicuramente risulterà quanto detto in occasione dei colloqui di consulenza. Se gli stessi sono stati da me controfirmati significa che da parte mia ho condiviso il contenuto. Se non controfirmati vuol dire che non condividevo il contenuto. Per questo motivo chiedo di poter visionare tali verbali.

 

In conclusione, confermo che l'accettazione dell'attività lavorativa presso mio fratello è da considerarsi quale lavoro intermedio nell'attesa di un pronto rientro nel mondo del lavoro, oltre che uno sgravio del costo a carico dell'assicurazione disoccupazione. Anche per questo motivo, mal si comprende l'atteggiamento del funzionario dell'URC nei miei confronti.

 

A tale riguardo vi segnalo che da parte dell'URC non mi è mai stata intimata alcuna sanzione per mancanza di ricerche di lavoro, di rifiuto posto di lavoro o rifiuto di una misura all'interno della disoccupazione. Anzi in data 3 settembre 2004 mi era stata offerta un'attività lavorativa per il tramite di un programma occupazione ed in seguito lo stesso è stato annullato da parte dell'URC. Ancora oggi non ne capisco il motivo." (Doc. V)

 

                               1.6.   La Sezione del lavoro, il 14 marzo 2005, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VIII).

 

                               1.7.   Il 14 marzo 2005 la Cassa di disoccupazione __________, su richiesta di questa Corte (cfr. doc. VII), ha prodotto l’incarto completo relativo all’assicurata (cfr. doc. IX 1-33).

 

                                         All’assicurata e alla Sezione del lavoro è stato assegnato un termine di 10 giorni per visionare tale documentazione e per presentare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. X).

 

                                         Il 23 marzo 2005 il sindacato RA 1 __________, in qualità di rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. XII), in seguito all’esame dell’incarto della Cassa di disoccupazione, ha riconfermato il contenuto degli scritti dell’interessata, parti integranti del ricorso (cfr. doc. XIII).

 

                                         L’amministrazione, il 29 marzo 2005, dopo aver visionato i documenti della Cassa, ha ribadito quanto specificato nella risposta di causa e nello scritto del 14 marzo 2005 (cfr. doc. XIV).

 

                               1.8.   Il 6 giugno 2005 le parti, e meglio l’assicurata, rappresentata da __________ dell’RA 1, e l’avv. __________ della Sezione del lavoro, sono state sentite in udienza dal presidente del TCA.

                                         In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XVI), di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

                                         La Sezione del lavoro, in udienza, ha depositato della documentazione (doc. XVI1-20), che è stata immediatamente consegnata all’assicurata, alla quale è stato pure assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente pronunciarsi in merito.

 

                                         L’RA 1 ha trasmesso le proprie osservazioni il 10 giugno 2005 (cfr. doc. XVII).

 

                               1.9.   La Sezione del lavoro ha obiettato a quanto asserito dall’interessata con scritto del 21 giugno 2005 (cfr. doc. XIX).

 

                             1.10.   Il doc. XIX è stato inviato al rappresentante della ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento a contare dal 2 agosto 2004.

 

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.), che torna applicabile nel caso di specie che si riferisce a un lasso di tempo successivo al 1° luglio 2003.

                                         Al riguardo va infatti ricordato che, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

 

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

 

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

 

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                         Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                         E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

 

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)"

(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

 

                               2.4.   Relativamente, in particolare, ad assicurati parzialmente disoccupati che esercitano un’attività a tempo parziale e che cercano un’ulteriore occupazione per completare la prima, occorre rilevare che il fatto che essi non sono disposti ad abbandonare il loro impiego a tempo parziale non costituisce in sé un motivo sufficiente per sancirne l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA del 14 ottobre 2002 nella causa SECO c/ H., C 190/02, consid. 2.2.2; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, consid. 3.1.).

 

                                         L’Alta Corte, in una sentenza del 7 novembre 2001 nella causa B., C 84/00, ha deciso che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate (martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari cure, era inidonea al collocamento.

 

                                         In un successivo giudizio del 13 dicembre 2002 nella causa C., C 224/01, il TFA ha decretato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti erano, infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la Sagl, a prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività indipendente durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in grado di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 7 febbraio 2003 nella causa A., C 250/02, ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere attiva due-tre giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per il semestre invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era impegnata nella procedura di candidatura per continuare la carriera accademica. Il TFA ha, in effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità della stessa per il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per cui un suo collocamento risultava estremamente difficile.

 

                                         Al contrario l’Alta Corte, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C 255/02), pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.

 

                                         Inoltre con giudizio del 21 aprile 2005 nella causa R., C 127/04, la nostra Massima istanza ha stabilito che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio piccolo, era disponibile a lavorare solamente durante certi orari era idonea al collocamento. Infatti dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori delle lavanderie e della ristorazione, in cui l’assicurata cercava un’occupazione, nella zona limitrofa al suo domicilio, ossia nei Cantoni di Zurigo, Zugo e Svitto, è emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del marito, un impiego la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una scelta sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.

 

                               2.5.   In una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

 

                                         Ancora il TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che:

 

"  (...)

4. - a) Contrairement à l’opinion des premiers juges, dans le cadre de l’art. 17 LACI, les démarches opérées par un assuré en vue d’entreprendre une activité indépendante ne doivent pas être traitées différemment de celles qui visent l’exercice d’une activité dépendante, aussi longtemps qu’elles n’entravent pas l’aptitude au placement (arrêts non publiées J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A. du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette jurisprudence est en accord avec l’arrêt ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel n’exclut pas de prendre en considération les démarches effectuées par un assuré en vue d’exercer une activité indépendante. (...)"

(cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)

 

                                         In un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C 26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che:

 

"  (…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b).

Dato quanto precede, correttamente amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare, parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b). L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P., C 26/00, consid. 2).

 

                                         In un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.

                                         Contestualmente il TFA ha tuttavia precisato che:

 

"  (…)

Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl, unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C 123/94). (…)"

(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)

 

                                         L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:

 

"  (…)

1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)

 

                                         Il TFA, in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"

(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C 101/03)

 

                                         Il TFA in una sentenza del 3 gennaio 2005 nella causa T., (C 119/04) ha precisato che l’idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata oppure ancora se l’assicurato limita i propri interventi a un settore d’attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio.

 

                                         Infine, per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate).

 

                               2.6.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

 

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                        

                                         Questo Tribunale rileva innanzitutto che il 16 agosto 2004 l’amministrazione ha interpellato personalmente l’assicurata in merito ai dubbi sulla sua idoneità al collocamento, ponendole delle domande e invitandola a formulare delle osservazioni (cfr. doc. 9 inc. della Sezione del lavoro). La ricorrente ha dato seguito a tale scritto il 23 agosto 2004 (cfr. doc. 8 inc. della Sezione del lavoro).

                                         Pertanto all’insorgente è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato provvedimento già prima dell’emanazione della decisione formale del 30 agosto 2004 con la quale ha stabilito che dal 2 agosto 2004 l'assicurata è inidonea al collocamento, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

 

                                         Inoltre lo scritto “Nuova documentazione e informazioni” inviato dall’URC di __________ alla Sezione del lavoro e gli accertamenti esperiti da quest’ultima in sede di procedura di opposizione, sempre presso l’URC, sono stati sottoposti all’assicurata per eventuali osservazioni il 9 dicembre 2004 (cfr. doc. 4 inc. della Sezione del lavoro).

                                         L’insorgente ha, peraltro, risposto il 15 dicembre 2004 (cfr. doc. 3 inc. della Sezione del lavoro).

 

                                         In simili condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurata è stato ossequiato.

                               2.7.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

 

                                         Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

 

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

 

                                         In casu, pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 2 agosto 2004, corrispondente al giorno in cui l'assicurata ha iniziato a lavorare presso il salone di parrucchiere del fratello e a partire dal quale essa è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 27 dicembre 2004, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

 

                                         Il fatto che in occasione del colloquio del 31 gennaio 2005 l’assicurata abbia indicato che continuava sempre a lavorare dal fratello, ma a giornate fisse, e meglio martedì e mercoledì pomeriggio, giovedì mattina, venerdì pomeriggio e sabato mattina (cfr. doc. XVI6; XVI) è, dunque, irrilevante ai fini della presente vertenza.

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta l’assicurata si è reiscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2004, alla ricerca di un’attività a tempo pieno quale parrucchiera per signore e signori (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro; doc. 27 inc. Cassa __________; B5, B4).

                                         Dal 1° agosto 2004 la ricorrente ha modificato la sua disponibilità in disoccupazione al 50%, poiché ha iniziato a lavorare a tempo parziale presso il Salone di parrucchiere del fratello (cfr. doc. 27 inc. Cassa __________; B3).

 

                                         Dal verbale del colloquio di consulenza dell’11 giugno 2004 presso l’URC di __________, sottoscritto dall’assicurata, emerge:

 

"  (…) Mi conferma l’inizio del lavoro c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), dal 01.08.04 al 50% con futuro aumento fino al 100% (segue conferma scritta). Malgrado il salone porterà il nome di tutti e due, l’assicurata sarà assunta quale dipendente. La PCI afferma inoltre che quando inizierà il lavoro a tempo parziale la sua disponibilità al collocamento non sarà più al 100% ma al 50% (non disposta a lasciare l’attuale impiego). Informata che dovrà continuare con le ricerche di lavoro come stabilito.” (Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)

 

                                         Il 1° luglio 2004 ha avuto luogo un ulteriore colloquio, in occasione del quale è stato steso il seguente verbale, firmato dalla ricorrente:

 

"  (…) Mi conferma ancora di poter iniziare al 50% c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), a partire dal 01.08.04. Ci spedirà al più presto la dichiarazione di assunzione da parte del DL. Confermata pure la possibilità che dopo qualche mese l’assunzione di tramuterà in un 100%. Informata che dovrà comunque continuare con le ricerche di lavoro regolarmente. L’assicurata ribadisce di non essere più disponibile al 100% (perché non disposta a lasciare impiego presso il fratello) ma bensì al 50%. Sulla dichiarazione dovrà essere indicato pure il tempo di lavoro (a giornate fisse o variabili).”(Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)

 

 

                                         Il 16 luglio 2004, in effetti, il fratello dell’insorgente ha comunicato alla consulente del personale che:

 

"  (…)

Il mio salone è stato aperto recentemente per cui assumerò al 50%, gli orari sono flessibili, questo vuol dire che quando ci sarà bisogno nei momenti più impegnativi della settimana, l’operaia dovrà essere presente sul posto di lavoro, mantenendo sempre le ore dovute.” (Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)

 

 

                                         Dal verbale concernente il colloquio dell’11 agosto 2004, anch’esso firmato dalla ricorrente, si evince inoltre:

 

"  (…) Mi conferma di aver iniziato con il 1° agosto c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), al 50% con orari e giorni irregolari (vedi dichiarazione del datore di lavoro). Disponibile solo per il tempo rimanente, non disposta a rinunciarvi per un altro impiego al 100%. Informata che in questo caso verrà posto caso dubbio sulla sua collocabilità. Dovrà comunque continuare a svolgere regolarmente le ricerche d’impiego come precedentemente stabilito.” (doc. 11 inc. Sezione del lavoro).

 

                                         L’assicurata, poi, il 23 agosto 2004, rispondendo a dei quesiti postile dalla Sezione del lavoro (“1. In quali giorni e in quali orari lei svolge attività a tempo parziale (50%) presso il Salone __________ di __________?; 2. Oltre all’attività quale parrucchiera, in quali altre professioni è disposta ad accettare e cercare un’occupazione a tempo parziale? 3. In quali giorni e in quali orari è disposta a cercare ed accettare un’occupazione adeguata a tempo parziale?” cfr. doc. 9 inc. della Sezione del lavoro; consid. 2.6.), ha affermato:

 

"  1. Lavoro presso il Salone __________ al 50% con orari molto

                                        particolari: a volte lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con molta irregolarità e a dipendenza dell’esigenza di mio fratello __________.

2. Ovviamente preferirei cercare lavoro nel mio campo, in quanto ho studiato come parrucchiera ed è un lavoro che a me soddisfa molto. Ma in futuro prevedo di lavorare con mio fratello in ogni caso.

3. Purtroppo non posso rispondere alla sua domanda, in quanto come già detto, non ho degli orari fissi in cui lavoro al salone, ma mio fratello mi chiama in base alle sue esigenze (a dipendenza di quanti clienti ci sono al salone). Mio fratello non prende i clienti su appuntamento e quindi a volte è difficile stabilire quanto lavoro ci sarà in un giorno. Io solitamente attendo che mio fratello mi chiami e io sono disposta a recarmi al lavoro immediatamente. Mio fratello è all’inizio di una nuova attività in proprio, e prevediamo che non appena avrà una clientela fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui. Speriamo entrambi che la sua attività inizi a “viaggiare” per la giusta strada.” (doc. 8 inc. Sezione del lavoro)

 

                                         La Sezione del lavoro, il 30 agosto 2004, ha conseguentemente ritenuto inidonea al collocamento l’assicurata a partire dal 2 agosto 2004 (cfr. doc. 7).

 

                                         Nell’opposizione del 15 settembre 2004 l’insorgente ha, tuttavia, indicato, per la prima volta, di essere pronta a lasciare il lavoro presso il fratello se avesse trovato un’occupazione al 100% (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro).

 

                                         La Sezione del lavoro ha comunque confermato la propria decisione formale del 30 agosto 2004 con decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (cfr. doc. A1).

 

                                         Con atto ricorsuale del 24 gennaio 2005 l’assicurata ha ribadito di avere comunicato alla sua collocatrice di essere disposta a lasciare il posto di lavoro presso suo fratello se le fosse stata data la possibilità o se avesse trovato un impiego a tempo pieno con il salario superiore all’aliquota di disoccupazione (cfr. doc. I).

 

                                         Durante l’udienza del 6 giugno 2005 l’insorgente, in relazione al verbale dell’11 giugno 2004 da cui, come visto, emerge che la stessa non era disposta a lasciare l’impiego presso il Salone __________, pur precisando che in realtà avrebbe accettato un'altra occupazione al 100%, ha sottolineato che la situazione dal fratello era ottimale (cfr. doc. XVI).

 

                                         Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524 pag. 546 segg., STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, p. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189; cfr., pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

 

                                         Nel caso in esame, pertanto, fondandosi sulla prima versione fornita dall’assicurato, occorre concludere che essa non era disposta a lasciare il suo impiego a tempo parziale presso il salone del fratello.

 

                                         Ciò è peraltro confermato dallo stesso comportamento della ricorrente, la quale ha continuato a svolgere l’attività a tempo parziale presso __________, nonostante quest’ultimo, il 27 agosto 2004, le avesse notificato una lettera di licenziamento con effetto dal 1° settembre 2004 (cfr. doc. 4, inc. Sezione del lavoro).

                                         In particolare il TCA ha constatato che l’assicurata, contrariamente alla motivazione espressa dal fratello per disdire il rapporto di impiego, ossia la mancanza di lavoro (cfr. doc. 4, inc. Sezione del lavoro), nel mese di settembre 2004, ha lavorato per un numero di ore più elevato rispetto al mese di agosto 2004, conseguendo così un guadagno maggiore (cfr. doc. 3 inc. Sezione del lavoro).

 

                                         Inoltre il 2 settembre 2004 all’insorgente è stato assegnato un programma occupazionale presso la __________ dal 3 settembre al 2 ottobre 2004 a tempo pieno (cfr. doc. 8 inc. Cassa disoccupazione __________).

                                         L’assicurata, tuttavia, il 3 settembre 2004 ha chiesto l’annullamento della sua iscrizione in disoccupazione, in quanto continuava a lavorare dal fratello al Salone __________ (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro).

                                         La decisione relativa al POT è stata conseguentemente annullata il 6 settembre 2004 (cfr. doc. 9 inc. Cassa disoccupazione __________).

                                         L’iscrizione dell’assicurata non è, però, stata cancellata (cfr. doc. A1; III; 3, 4 inc. Sezione del lavoro). Dalla “Modifica di iscrizione per la persona in cerca di impiego” del 5 novembre 2004 risulta, infatti, che essa dal 1° settembre 2004 cercava un’occupazione al 50% (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro).

 

                               2.9.   E’ vero che la circostanza che l’assicurata non fosse disposta ad abbandonare l’occupazione al 50% presso il fratello non permette in sé di ritenerla inidonea al collocamento (cfr. consid. 2.4.).

                                         Tuttavia, da quanto sopra esposto, emerge che l’assicurata non lavorava sempre durante gli stessi giorni della settimana, né aveva un orario regolare. Essa era, per contro, impiegata secondo le necessità del fratello, il quale, ricevendo senza appuntamento, non poteva organizzare di settimana in settimana e nemmeno di giorno in giorno il lavoro (cfr. doc. A2; 8 inc. Sezione del lavoro).

                                         Questo fatto, non solo non è stato smentito né in sede di opposizione, né nel ricorso (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro; I), ma è stato pure confermato dalla ricorrente medesima in sede di udienza dinanzi al presidente del TCA. L'assicurata ha pure  puntualizzato che veniva chiamata ogni giorno, ma non si sapeva mai con precisione quando (cfr. doc. XVI).

 

                                         Di conseguenza questa Corte, già prescindendo dalla questione di sapere se essa era o meno disposta a cercare e accettare un’attività in un settore diverso da quello di parrucchiera (dallo scritto del 23 agosto 2004 risulta comunque che essa preferiva cercare lavoro nel campo professionale di parrucchiera; cfr. doc. 8 inc. Sezione del lavoro), deve concludere che per l’assicurata il ritrovamento di un altro posto di lavoro risultava, in ogni caso, molto incerto. L’irregolarità degli orari di impiego presso il fratello non permetteva, in effetti, di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

                                         E’, quindi, assai improbabile che un datore di lavoro, sia nel settore dei parrucchieri, che in altri ambiti professionali, fosse disposto ad assumere l’insorgente, senza poter contare sulla sua presenza al lavoro costante e regolare.

 

                                         Inoltre dalle ricerche di impiego compiute dall’assicurata nei mesi a far tempo dall’agosto 2004 si evince che l’assicurata neppure ha cercato seriamente una nuova occupazione.

                                         Le ricerche appaiono, in effetti, effettuate piuttosto come mera formalità.

                                         Sul formulario relativo alla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di agosto 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro) la ricorrente ha indicato dieci ricerche di impiego. Cinque sono state compiute per iscritto dal 1° al 13 e le altre cinque per telefono dal 16 al 31. Esse sono state tutte effettuate presso saloni di parrucchiere. L’assicurata, dunque, non ha diversificato gli sforzi anche in altri settori professionali e mai ha risposto ad annunci apparsi su quotidiani. Essa non ha poi precisato l’esito della candidatura delle ricerche scritte. Gli sforzi sono, altresì, stati svolti esclusivamente nella zona limitrofa al suo domicilio di __________.

                                         Anche per quanto concerne il mese di settembre 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro), sono state menzionate dieci ricerche di lavoro. Come nel mese precedente, cinque sono state effettuate per iscritto dal 1° al 14 e non ne è stato indicato l’esito. Le ulteriori cinque sono avvenute per telefono dal 16 al 28. Tutte e dieci sono state svolte presso parrucchieri e nel __________.

                                         Relativamente al mese di ottobre 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro), dal 1° al 12 l’assicurata ha intrapreso cinque sforzi per iscritto. Dal 14 al 30 sono, invece, state effettuate tre ricerche per telefono e due di persona. Solo nel caso di queste ultime due è stato precisato l’esito della domanda di impiego. Esse, analogamente ai mesi di agosto e settembre 2004, sono state compiute unicamente presso saloni di parrucchieri e nella zona del __________.

 

                                         Giova, infine, segnalare che il 26 aprile 2004 all’assicurata era stata offerta, da parte dell’URC, un’occupazione, in qualità di parrucchiera presso il Salone __________ di __________ (cfr. doc. 13 inc. Sezione del lavoro).

                                         Tale assegnazione non ha, però, avuto esito positivo. Dalle tavole processuali si evince che il potenziale datore di lavoro ha motivato la mancata assunzione con il fatto che l’assicurata avrebbe aperto un’attività in proprio. La ricorrente, dal canto suo, avrebbe dichiarato di avere già reperito un’altra attività presso il fratello da giugno o luglio (cfr. doc. 13 inc. Sezione del lavoro).

                                         Interrogata in merito dal presidente del TCA durante l’udienza del 6 giugno 2005, l’insorgente ha risposto di avere scritto al responsabile del salone di essere interessata, ma di avere altre offerte da valutare (cfr. doc. XVI).

                                         Contestualmente è utile rammentare che la costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43; STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02).

 

                                         Per quanto riguarda l’intenzione dell’assicurata di avviare un attività a titolo indipendente, va osservato che dai protocolli dei colloqui intercorsi tra la stessa e la sua consulente del personale emerge che la ricorrente, verosimilmente nel mese di marzo 2004, ha interposto all’Ufficio di misure attive la richiesta di beneficiare delle relative indennità. Tale circostanza è stata menzionata d’altronde nell’atto ricorsuale (cfr.d oc. I). Il progetto citato è, poi, stato abbandonato a seguito della possibilità di essere assunta dal fratello (cfr. doc. XVI16, XVI18).

                                         In occasione dell’udienza del 6 giugno 2005 l’insorgente ha puntualizzato che la sua domanda è stata respinta, di avere smarrito la relativa documentazione e che comunque essa non ha aperto un salone quale indipendente (cfr. doc. XVI).

 

                                         Infine va, in ogni caso, evidenziato che il salone di parrucchiere di __________, che quest’ultimo, il 16 luglio 2004, ha indicato di avere aperto “recentemente” (cfr. doc. 11 inc. Sezione del lavoro, consid. 2.8.), si chiama “__________”, ossia __________ e, corrispondenti ai nomi di battesimo dei due fratelli __________.

 

                                         In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr. consid. 2.4.; 2.5.), questa Corte, valutati attentamente l’irregolarità degli orari del suo impiego a tempo parziale presso il fratello - occupazione che peraltro non era disposta a lasciare -, che non permetteva di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile, la scarsa qualità delle ricerche di lavoro svolte nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, la richiesta di annullamento dell’iscrizione in disoccupazione a seguito dell’assegnazione di un POT nel mese di settembre 2004 e il fatto che non si sia dimostrata espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare l’occupazione offertale ufficialmente presso il Salone __________ nel mese di marzo 2004, ritiene, in applicazione del principio della probabilità preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che l’assicurata è inidonea al collocamento a decorrere dal 2 agosto 2004.

 

                                         La decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 impugnata va quindi confermata.

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti