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Raccomandata |
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Incarto n.
dc/gm |
Lugano |
In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 18 gennaio 2005 interposto da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 dicembre 2004 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
letti ed esaminati gli atti;
vista in particolare la lettera 3 febbraio 2005 della parte convenuta del seguente tenore:
" Ci riferiamo all'incarto sopra menzionato e, dopo attento esame del ricorso, vi chiediamo lo stralcio della causa.
La cassa annulla la decisione su opposizione del 20 dicembre 2004, come da decisione allegata, e procede ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali pronuncerà una nuova decisione formale, attaccabile con opposizione." (cfr. Doc. V e V1);
ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso;
precisato inoltre che anche secondo l'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo