Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.16

 

rs/td

Lugano

18 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ____________

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 22 dicembre 2004 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso RI 1 per 12 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, argomentando:

 

"  Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata, le ricerche devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (di regola almeno negli ultimi tre mesi). Tutte le prove dei propri sforzi per trovare lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione. Nel presente caso l'assicurato, con un mandato di consulenza a tempo determinato (21.06/07.11.04), non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro effettuata prima della sua reiscrizione presso i nostri servizi." (Doc. 2)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta il 25 dicembre 2004 dall’assicurato (cfr. doc. 2), l’URC, il 10 gennaio 2005, ha ridotto la sanzione inflitta allo stesso a 10 giorni di sospensione.

                                         In particolare l'amministrazione ha rilevato:

 

"  (…)

Il signor RI 1 si era iscritto in precedenza presso i nostri uffici in data 28.08.2003 e, dopo aver effettuato il momento informativo D&D (Diritti e Doveri) nel quale aveva ricevuto tutte le informazioni in merito, aveva controllato la disoccupazione fino al 20.06.2004 e, dal giorno successivo, iniziato a lavorare per la __________, con sede a __________.

 

Nel contratto firmato in data 07.06.2004 si evince che "....con decorrenza 21.06.2004, per un periodo di mesi 4 dalla data indicata, il Sig. RI 1 svolgerà un incarico di consulenza in territorio svizzero...." ..." Al termine del periodo di consulenza in caso di costituzione della __________, il Sig. RI 1 assumerà il ruolo di responsabile di detta società".

 

Purtroppo il 26.10.2004 l'interessato si è riannunciato "cautelativamente" ai nostri sportelli segnalando che, l'attività sopraccitata, non aveva dato gli esiti sperati ed era quindi possibile un suo rientro in disoccupazione.

 

II 12.11.2004 la __________ spediva una lettera al signor RI 1 segnalandogli che, a partire dal 07.11.2004, l'incarico di consulenza era terminato.

 

Nel corso del colloquio di reiscrizione, non ha presentato nessuna ricerca di lavoro ed il consulente, in data 22.12.2004, ha quindi emesso una decisione di sanzione di 12 giorni secondo le disposizioni vigenti.

 

Con opposizione 25.12.2004, comunica di ritenere ingiusta la sanzione e ne chiede l'annullamento, o una diminuzione, in quanto ritiene che non è per nulla accertato che la sua attività fosse a tempo determinato (4 mesi dal 21.06.2004) in quanto è andata oltre il periodo inizialmente preventivato (ca. 2 settimane!!! ).

 

Era inoltre previsto che, nel caso in cui fosse stata costituita una nuova società (__________) il signor RI 1 avrebbe assunto il ruolo di responsabile.

 

Contesta pure il fatto di non aver effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi.

 

La lettera firmata dall'assicurato in data 07.06.2004 prevede, con decorrenza 21.06.2004 per un periodo di 4 mesi, un incarico di consulenza e solo al termine di questo periodo e nel caso in cui fosse stata costituita la nuova Società, avrebbe assunto il ruolo di responsabile.

 

Non essendoci quindi nessuna garanzia di continuità in merito, egli avrebbe dovuto continuare ad effettuare le ricerche di lavoro, fino al momento in cui avrebbe ricevuto la conferma dell'incarico di responsabile sopraccitato.

Conformemente all'art. 17 cpv 1 LADI rispettivamente 20 cpv. 1 lett. d OADI, l'assicurato che si annuncia al nostro servizio deve presentare le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata, le ricerche devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro ( 3 mesi ). Nel caso di attività stagionali (o temporanee) è comunque necessario svolgere le proprie ricerche di lavoro non solo nel periodo finale della stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno. Il disoccupato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 OADI ). Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell' art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

 

Da una verifica svolta risulta tuttavia che, nel corso del mese di ottobre, sono state effettuate 3 ricerche ( il 19, il 20 ed il 25 ) le quali, pur essendo mirate, risultano tuttavia essere nettamente insufficienti ma permettono comunque di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata e

 

Per questi motivi

 

Decide

 

1. L'opposizione è parzialmente accolta.

 

Di conseguenza la decisione del 22.12.2004 (n. 208791572) è annullata e il signor RI 1 è sospeso per 10 giorni dal diritto all'indennità." (Doc. M)

 

                               1.3.   L'assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

 

"  (…)

PREMESSA

 

II 7 giugno 2004 ho trovato un accordo con la ditta __________ di __________ per effettuare tutti i lavori preparatori necessari all'apertura dì una ditta in Svizzera che avrebbe dovuto effettuare il noleggio a lungo termine di autoveicoli fino a 3,5 t.

Il noleggio a lungo termine di autoveicoli, così come d'altra parte la ditta __________ lo gestisce in __________ e come è in uso nel settore a livello internazionale, comporta un notevole lavoro di organizzazione e di preparazione. La ditta proprietaria dei veicoli è infatti responsabile per tutte quelle attività connesse con la circolazione dei veicoli stessi. Più precisamente: l'acquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la stipulazione delle polizze assicurative, le riparazioni, la sostituzione dei pneumatici, il recupero e la sostituzione del veicolo in caso dì incidenti o pannes, ecc., fino alla rivendita del veicolo al momento che il contratto di noleggio scade. Per ovvii motivi tutte queste attività devono essere definite prima della conclusione del primo contratto di noleggio. Terminata la fase preparatoria, le intenzioni erano di aprire una SA di diritto svizzero con sede in Ticino, nella quale io avrei avuto una funzione direttiva da stabilire in seguito. Tenuto conto della situazione giuridica particolare a cavallo tra __________ e Svizzera - l'attività iniziale durante alcuni mesi a __________ per apprendere le particolarità dell'attività in __________, poi il lavoro si sarebbe (come si è) svolto in Svizzera attraverso contatti con importatori, concessionari, officine meccaniche, carrozzerie, assicurazioni, ecc., per, infine, aprire la SA svizzera - sì è deciso inizialmente di fissare i rispettivi impegni in una "lettera di incarico" che definisce l'attività durante i primi quattro mesi, per poi procedere all'assunzione del sottoscritto da parte della SA svizzera e stipulare così un normale contratto di lavoro tra la SA e il sottoscritto. Questa intenzione è stata indicata in modo generico nella "lettera di incarico» citata.

Tutto si è svolto regolarmente, come inizialmente previsto, fino a metà ottobre 2004. A questo punto, al momento in cui si sarebbe dovuto costituire la SA svizzera, per motivi a me sconosciuti, ho costatato un rallentamento dell'attività di __________ necessaria per la futura attività in Svizzera e i responsabili di __________ hanno cominciato a tergiversare e rinviare le decisioni che si imponevano, fino a comunicarmi che la mia attività sarebbe cessata il 7 novembre 2004 e che la creazione della SA svizzera sarebbe stata rinviata a data da stabilirsi.

Davanti a tale situazione il 26.10.2005 (recte: 2004) mi sono iscritto cautelativamente all'Ufficio di collocamento di __________.

Il 22.12.2004 mi veniva intimata la decisione di sospensione dal diritto di indennità di 12 giorni. Il 25.12.2004 ho interposto opposizione alla decisione e il 10.01.2005 mi è stata comunicata la decisione che la sospensione sarà ridotta a 10 giorni.

 

MOTIVAZIONI

 

1.   La "Lettera di incarico"(allegato A), unico documento scritto che descrive i rispettivi impegni tra __________ e il sottoscritto, cita che il sottoscritto svolgerà a partire dal 21 giugno 2004, per 4 mesi, un incarico di consulenza in territorio svizzero per la costituenda __________. Definisce poi che al termine del periodo di consulenza, al momento della costituzione della __________ il sottoscritto assumerà il ruolo di responsabile di detta società. Da notare il termine "costituenda" che dimostra come le intenzioni erano a quel tempo chiaramente definite.

Da ciò si evince chiaramente che il rapporto tra il sottoscritto e la __________ avrebbe dovuto continuare con la costituzione di una SA di diritto svizzero, per la quale oltretutto vi erano già avanzati contatti con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva chiesto la conferma (allegato B) alle competenti istanze che nulla ostasse all'iscrizione di una Società Anonima di diritto svizzero con il nome citato.

 

2.   La "Lettera di incarico" stabilisce che i miei compiti erano quelli della [... ] definizione della modulistica trilingue (contratti, documenti pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e la formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori veicoli, assicurazioni, etc.). [...]" Tutte attività che non hanno nulla a che vedere con ricerche di mercato, studi di fattibilità, business plan o altro il cui esito avrebbe potuto in qualche modo impedire la costituzione della società svizzera. I miei compiti sono stati prettamente amministrativi e commerciali che con molta evidenza preludevano alla costituzione della società svizzera e non lasciavano in alcun modo prevedere che questa non sarebbe poi stata costituita immediatamente.

 

3.   Occorre rilevare che la "Lettera di incarico" prevedeva la mia attività per la __________ a partire dal 21 giugno 2004 per quattro mesi, quindi fino al 20 ottobre 2004 e non fino al 7 novembre 2004 come indicato nella decisione impugnata. Il fatto che poi verbalmente sia stato concordato che la mia attività sarebbe continuata conferma che i termini non erano così perentori come preteso dalla decisione impugnata, ma che vi era una seria intenzione di continuare. Se no che senso avrebbe avuto prolungare la mia attività oltre al termine inizialmente stabilito? Tanto è vero che la comunicazione definitiva che l'incarico di consulenza si era interrotto il 7 novembre 2004 io l'ho ricevuta ufficialmente solo il 12 novembre 2004 (allegato C), mentre in precedenza le intenzioni di __________ mi venivano comunicate in modo interlocutorio (allegato D). Anche un solo giorno di lavoro in più dimostra che i termini indicati nella "Lettera di incarico" non erano così perentori come vuole far credere la decisione impugnata.

 

4.   Quando, come un "fulmine a ciel sereno" ho avuto sentore che la mia attività presso __________ sarebbe stata interrotta, mi sono subito attivato per trovare delle alternative. Vedi a tal proposito il foglio "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" (allegato E) consegnato il 17 novembre 2004 ai vostri sportelli, secondo le istruzioni ricevute e relative lettere inviate e ricevute (allegati F, G, H, I). Queste ricerche sono avvenute prima dell'iscrizione ai vostri uffici, avvenuta il 26 ottobre 2004 con il primo colloquio di consulenza avvenuto il 2 novembre 2004 (vedi allegato M), quindi prima che la mia attività presso __________ terminasse. A dimostrazione di quanto la situazione fosse diventata dubbiosa - e proprio per questo io mi sia attivato per trovare alternative professionali - vi è poi il verbale del colloquio di consulenza del 2 novembre 2004 (di cui non mi sono fatto fare copia ma che voi potete facilmente richiedere al consulente URC, Signor __________) nel quale si era scritto, cito a memoria, che il sottoscritto si era annunciato cautelativamente, non sapendo ancora, a quel momento, se il suo rapporto con __________ si sarebbe interrotto e, in caso affermativo, per quale termine.

Mi rendo conto che le ricerche effettuate sono poche, ma sono iniziate immediatamente al momento in cui il sottoscritto ha avuto il dubbio (nemmeno ancora la certezza) che la sua attività non potesse continuare presso la __________. Le attuali condizioni del mercato del lavoro sono note e altrettanto noto è che le opportunità serie e concrete sono estremamente ridotte.

 

CONCLUSIONI

 

Mi oppongo alla decisione di sospensione delle indennità per i motivi sopra ampiamente esposti e che qui di seguito riassumo:

 

1.   Non è per nulla accertato che la mia attività precedente all'iscrizione fosse a tempo determinato.

2.   In ogni caso era previsto che la stessa continuasse con una nuova funzione (da stabilire) presso una Società anonima di diritto svizzero che avesse il medesimo nome della Società __________ (__________)

3.   I compiti da me svolti preludevano con ogni evidenza alla creazione della società svizzera, non vi era alcun motivo di ritenere che questa non venisse poi costituita.

4.   La mia attività è andata oltre il periodo inizialmente previsto e ciò dimostra che il termine indicato nella "Lettera di incarico" non era per nulla così perentorio, mentre è pacifico che io mi sono attivato immediatamente con le ricerche di lavoro non appena ho avuto l'impressione che la mia attività per __________ potesse essere interrotta con un preavviso brevissimo." (Doc. I)

 

                               1.4.   L'autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 22 febbraio 2005, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha, segnatamente, osservato:

 

"  (…)

Nel ricorso presentato comunica di ritenere ingiusta la sanzione e ne chiede l'annullamento in quanto, non è per nulla accertato, che la sua attività precedente l'iscrizione fosse a tempo determinato (4 mesi dal 21.06.2004) essendo andata oltre il periodo inizialmente preventivato (ca. 2 settimane!!!) ed inoltre era previsto che, nel caso in cui fosse stata costituita una nuova società (__________) egli avrebbe assunto il ruolo di responsabile.

 

Nella lettera di incarico firmata dall'assicurato in data 07.06.2004 è chiaramente indicato che: "… con decorrenza 21.06.2004 e per un periodo di 4 mesi dalla data indicata, il sig. RI 1 assumerà un incarico di consulenza …". Solo al termine di questo periodo e nel caso in cui fosse stata costituita la società svizzera, avrebbe assunto il ruolo di responsabile di detta società.

 

Non essendoci nessuna garanzia di continuità presso la __________, e tantomeno presso la Società svizzera (ancora da costituire) egli doveva continuare ad effettuare le ricerche di lavoro, fino al momento in cui avrebbe avuto conferma che la __________ era stata costituita e ne veniva confermato nel previsto ruolo di responsabile.

 

Ininfluente pure il fatto che il previsto periodo iniziale di quattro mesi si sia prolungato di una quindicina di giorni (fino al 07.11.04). Non è abbastanza per dedurre in modo inequivocabile che la costituenda società svizzera veniva realizzata. Al contrario, dal mail 28.10.04, che un responsabile della società __________ ha inviato all'assicurato, traspare che detto prolungamento è avvenuto per motivi fortuiti e completamente estranei (incidente ad un membro influente del CdA della __________).

 

In sede di opposizione l'entità della sanzione è stata ridotta da 12 a 10 giorni di sospensione, tenuto conto che durante il mese di ottobre, anche se insufficienti, almeno tre ricerche erano state effettuate." (Doc. III)

 

 

 

 

                               1.5.   Il 4 marzo 2005 l’assicurato ha sottolineato:

 

"  (…) al momento di iniziare l'attività presso __________, l'intenzione di tutti era di aprire, al termine della mia attività a __________, una SA svizzera della quale io sarei stato dipendente. Tenuto conto della situazione, cercare già a quel momento un lavoro alternativo, sarebbe stato controproducente, comunque un agire assolutamente irragionevole e contrario ad ogni regola di buon senso" (Doc. V)

 

                               1.6.   Il doc. V è stato trasmesso all’URC per conoscenza (cfr. doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 10 gennaio 2005).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di lavoro nei mesi di agosto, settembre, e ottobre 2004 precedenti l'annuncio per il collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

 

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

 

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

 

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

 

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

 

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

 

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

 

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

 

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

 

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

 

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

 

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

 

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

 

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

 

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

 

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

 

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

 

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

 

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

 

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

 

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

 

                               2.7.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

 

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

 

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

 

                               2.8.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

 

                               2.9.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

 

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

 

  c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

 

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

 

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

 

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

 

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

 

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                         Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

 

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

 

                             2.10.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo dal 1° ottobre 2003 al 20 giugno 2004 (cfr. doc. 1, 2), ha iniziato, il 21 giugno 2004, un‘attività lavorativa, a tempo pieno, quale consulente in territorio svizzero per la __________, in vista della costituzione della società __________ (cfr. doc. A).

 

                                         Il 26 ottobre 2004 il ricorrente si è riannunciato presso l’URC di __________ a titolo cautelativo, in quanto, come risulta dal verbale allestito in occasione del colloquio di reiscrizione del 2 novembre 2004, a breve termine avrebbe ricevuto la risposta definitiva relativa all’assunzione presso la ditta __________ (cfr. doc. 1).

                                         Egli ha comunque indicato di essere alla ricerca di un’occupazione quale direttore d’azienda, consulente del personale, direttore del personale (cfr. doc. 1).

 

                                         L’insorgente, a seguito della comunicazione del 12 novembre 2004 da parte della __________ di __________ di rinviare a data da stabilirsi la fattibilità della __________ (cfr. doc. C), ha poi confermato la propria reiscrizione in dicossupazione.

 

                                         Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato all'amministrazione alcuna ricerca di lavoro relativa ai tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione, ovvero ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004.

                                         L'URC di __________, con decisione formale del 22 dicembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 2).

                                         Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 l’amministrazione ha però ridotto la sanzione a 10 giorni di sospensione, poiché l’insorgente ha comprovato di avere effettuato tre ricerche di impiego nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc. M).

 

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

 

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

 

                                         Nella fattispecie in esame, prima di emanare la decisione di sanzione, e meglio il 17 dicembre 2004 durante un colloquio di consulenza, il collocatore dell’insorgente ha reso attento quest’ultimo della circostanza di poter incorrere in una sanzione a causa del mancato compimento di ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione. Inoltre per valutare se il suo comportamento era passibile di sospensione o meno il consulente del personale ha invitato l’assicurato a trasmettere una copia del contratto di collaborazione concluso con la __________ nel mese di giugno 2004 (cfr. doc. 1).

 

In simili circostanze il TCA constata che l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già precedentemente all’emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

 

                             2.11.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono effettuare delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.

 

                                         Dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato quando si è annunciato per il collocamento non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2004

                                         (cfr. doc. 1).

                                         Nella procedura di opposizione egli ha allegato tre ricerche di impiego effettuate il 19, 20 e 25 ottobre 2004 (cfr. doc. E-I).

 

                                         L’URC ritiene che l’assicurato non avrebbe dovuto limitarsi a compiere degli sforzi nel solo mese di ottobre 2004, bensì avrebbe dovuto attivarsi anche durante i mesi di agosto e settembre 2004 al fine di reperire una nuova occupazione.

                                         Allo stesso non era, infatti, stata garantita la continuità dell’attività presso la __________ tramite la costituzione della __________ (cfr. doc. M; consid. 1.2.).

 

                                         L'insorgente, dal canto suo, ha motivato il fatto di avere intrapreso degli sforzi volti all’ottenimento di una nuova occupazione soltanto nel mese di ottobre 2004, indicando che quando ha iniziato a svolgere l’incarico di consulenza per la __________ le intenzioni chiaramente definite erano quelle di costituire, alla fine dei quattro mesi previsti nell’accordo del 7 giugno 2004 (cfr. doc. A), la __________, di cui egli avrebbe assunto il ruolo di responsabile. Ciò sarebbe dimostrato dagli avanzati contatti intercorsi con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva richiesto alle competenti autorità federali che nulla ostasse all’iscrizione al Registro di commercio della società citata. Anche i compiti svolti dall’assicurato - definizione della modulistica trilingue, ricerca e formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza pneumatici) e contatti con altri fornitori - preludevano alla creazione della ditta e non lasciavano prevedere che questa non sarebbe stata costituita. A mente del ricorrente, pertanto, cercare un impiego alternativo nei quattro mesi di attività presso la __________ sarebbe stato controproducente, irragionevole e contrario a ogni regola di buon senso. Quando, poi, egli ha avuto sentore che la sua occupazione sarebbe stata interrotta, si è attivato per trovare un altro impiego effettuando le ricerche del 19, 20, 25 ottobre 2004 (cfr. doc. I, V; consid. 1.3.; 1.5.).

 

                             2.12.   Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben".

                                        

                             2.13.   L’assicurato e la __________, il 7 giugno 2004, hanno concluso il seguente accordo:

 

"  Si concorda che con decorrenza 21/06/2004, per un periodo di mesi 4 dalla data indicata, il sig. RI 1 svolgerà un incarico

di consulenza in territorio svizzero per la costituenda __________, avente ad oggetto la definizione della modulistica trilingue (contratti, documenti pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e la formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori veicoli, assicurazioni, etc.).

Tale attività prevede un compenso fatturato pari a 7.500 (settemilacinquecento) franchi svizzeri mensili da bonificarsi il 30 di ogni mese, oltre le spese sostenute e documentate.

AI termine del periodo di consulenza in caso di costituzione della __________, il Sig RI 1 assumerà il ruolo di responsabile di detta società.

Il Sig. RI 1 si impegna comunque, sia in caso di evoluzione positiva che negativa, a non prestare concorrenza alla __________ sia in __________ che in Svizzera, ed a non diffondere le informazioni ricevute sulla struttura ed il funzionamento della stessa per un periodo di anni 3, in caso contrario il Sig. RI 1 sarà tenuto a riconoscere una penale pari a 25.000 (venticinquemila) franchi svizzeri." (Doc. A)

                                        

                                         Secondo costante giurisprudenza, confrontato con l'interpretazione di un contratto, il giudice deve in primo luogo adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché attenersi unicamente alla denominazione o alle parole inesatte utilizzate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). Se la reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, il giudice procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (cfr. DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii, STF del 20 aprile 2005 nella causa A., 4C.462/2004, consid. 4.3.1.; STF del 2 giugno 2004 nella causa A., 4C.78/2004, consid. 5.1.).

 

                                         Il TCA, esaminato attentamente il chiaro tenore complessivo della “Lettera di incarico” del 7 giugno 2004 - che non dà adito a dubbi circa la reale volontà delle parti - osserva che, in casu, tra l’assicurato e la __________ è stato convenuto che all’insorgente venivano affidati dei compiti in Svizzera unicamente per il periodo dal 21 giugno 2004 al 21 ottobre 2004.

                                         Il 7 giugno 2004, in effetti, da una parte, è stato precisato che il ricorrente avrebbe svolto un incarico di consulenza di quattro mesi.

                                         Dall’altra, è stato espressamente indicato che l’assicurato avrebbe in seguito ricoperto il ruolo di responsabile della __________ in caso di costituzione di detta società. Non era, dunque, ancora dato di sapere se la ditta in Svizzera sarebbe stata creata o meno.

                                         Inoltre anche l’impegno assunto dall’assicurato a non prestare concorrenza alla __________ sia in __________ che in Svizzera per tre anni sia in caso di evoluzione positiva che negativa dimostra che nel mese di giugno 2004, quando è stato sottoscritto l’accordo, tra le parti è stato solamente concordato l’incarico di quattro mesi.

                                         Il futuro per quel che concerneva la costituzione della __________ - e quindi l’assunzione definitiva dell’assicurato - risultava ancora incerto.

                                         In simili condizioni, in primo luogo, la “Lettera di incarico” del 7 giugno 2004 costituisce un contratto di lavoro di durata determinata.

 

                                         In secondo luogo, all’assicurato non era stato garantito il posto di responsabile della __________ a partire dalla fine del mese di ottobre 2004.

 

                                         Nemmeno nei mesi seguenti al mese di giugno 2004 è stata comunicata all’insorgente la risoluzione certa di fondare la nuova società in Svizzera. Ancora il 28 ottobre 2004 un responsabile di __________ ha inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica, da cui si evince che lo stesso a quell’epoca non aveva ricevuto una risposta definitiva dal Consiglio di amministrazione della ditta sul da farsi in merito al progetto Ticino – se proseguire o meno (cfr. doc. D).

 

                                         Pertanto l’assicurato durante tutta la durata del suo incarico per la __________ non poteva ragionevolmente avere la certezza di venire assunto quale responsabile a far tempo dal mese di ottobre 2004.

                                         Visto che la costituzione della società in Svizzera non era ancora stata decisa definitivamente, nemmeno poteva essergli stata garantita l’attività di responsabile.

 

                                         L’insorgente piuttosto sperava di poter continuare la collaborazione con la __________. La mera speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego negli ultimi tre mesi di un contratto di lavoro di durata determinata (cfr. consid. 2.12.).

 

                                         L’affermazione del ricorrente secondo cui vi era una seria intenzione di continuare l’attività, siccome il termine del proprio incarico presso la __________ non ha avuto luogo il 21 ottobre 2004, bensì dopo qualche settimana, ossia il 7 novembre 2004 (cfr. doc. I, C; consid. 1.3.), è pure irrilevante ai fini della presente vertenza.

                                         In effetti, l’insorgente già il 19 ottobre 2004, ovvero precedentemente alla fine dell’incarico, prevista dall’accordo per il 21 ottobre 2004 (cfr. doc. A), ha inoltrato la sua candidatura per un posto di direttore presso la __________, specificando di avere appreso in quei giorni che la sua attività sarebbe stata interrotta a breve termine (cfr. doc. F).

                                         La stessa precisazione è, del resto, stata indicata il 25 ottobre 2004 nella lettera con cui ha postulato per un impiego quale responsabile amministrativo preso la __________ (cfr. doc. G).

                                         Queste ricerche attestano che, nonostante il suo incarico presso la __________ si sia prolungato di un paio di settimane, l’assicurato ben sapeva che lo stesso sarebbe terminato entro il 21 ottobre 2004, data menzionata nell’accordo del 7 giugno 2004.

                                         Relativamente al fatto che egli, nei suoi scritti ai potenziali datori di lavoro abbia puntualizzato che solo in quei giorni aveva appreso che il suo rapporto di impiego si sarebbe concluso a breve termine, va rilevato che agli atti non risulta nessun documento precedente alle lettere di candidatura che comprovi questa asserzione.

                                         La data della fine dell’impiego presso la __________ risulta invece dall’accordo del 7 giugno 2004 (cfr. doc. A).

 

                                         Inoltre, la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per esonerare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova attività, se tale continuazione non viene garantita. In casu, come già evidenziato, non emergono elementi che permettano di dedurre che l’attività di responsabile era stata garantita al ricorrente.

 

                                         Di conseguenza l’assicurato, essendo al beneficio di un contratto di durata determinata e nutrendo soltanto la speranza di essere assunto quale responsabile della __________ per la Svizzera, avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi al fine di reperire un nuovo impiego già a partire dal mese di agosto 2004 (cfr. STCA del 20 ottobre 2004 nella causa B., 38.2004.30).

                                         L’insorgente, per contro, nei mesi di agosto e settembre 2004 non ha effettuato alcuna ricerca.

 

                             2.14.   Per quel che attiene al mese di ottobre 2004, occorre rilevare che l’assicurato ha compiuto tre ricerche di lavoro scritte.

                                         Più precisamente il 19 ottobre 2004 egli ha postulato quale direttore presso la __________ sulla base di un’inserzione sul __________ (cfr. doc. F), il 20 ottobre 2004 ha inviato il proprio curriculum alla __________ (cfr. doc. H) e il 25 ottobre 2004 ha risposto a un annuncio della __________ apparso sul __________ per un impiego quale responsabile amministrativo (cfr. doc. G).

 

                                         Le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l’arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.00.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.99.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27-28).

                                         Nel caso di ricerche scritte, comunque, può essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

                                     

                                         Nel caso concreto, dunque, all’assicurato che ha risposto per iscritto a degli annunci apparsi su un quotidiano locale non può essere imputato il fatto di avere effettuato delle ricerche in un lasso di tempo breve di circa una settimana, e meglio dal 19 al 25 ottobre 2005.

                                         Egli ha, tuttavia, compiuto soltanto tre ricerche.

                                         Esse, come peraltro indicato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2.), devono essere ritenute insufficienti dal profilo quantitativo.

                                         Al riguardo va, in effetti, rammentato che secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.5.).

                                     

                             2.15.   In simili condizioni, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo svolto delle ricerche di impiego nei mesi di agosto e settembre 2004 e avendo compiuto degli sforzi insufficienti dal profilo quantitativo nel mese di ottobre 2004 (cfr. consid. 2.13., 2.14.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 10 giorni di sospensione (4 giorni per le mancate ricerche del mese di agosto 2004 + 4 giorni per le mancate ricerche del mese di settembre 2004 + 2 giorni per le insufficienti ricerche del mese di ottobre 2004).

                                         Tutto ben considerato, la sospensione di 10 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         La decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 va, quindi, confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti