Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.23

 

rs/td

Lugano

19 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2005 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 30 novembre 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 a titolo di prestazioni ricevute indebitamente.

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

 

"  Dopo che la sua opposizione sulla nostra decisione di restituzione del 03 febbraio 04 è stata accolta da parte della Sezione del lavoro, Bellinzona, durante gli storni, purtroppo si è verificato un errore contabile che ha portato ad un secondo versamento dell'importo citato.

 

Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite per cui chiediamo la restituzione degli importi versati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 pari a Fr. 5'589.95." (Doc. 9)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 10), la Cassa, il 26 gennaio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio provvedimento di restituzione, osservando che:

 

"  La Sig.ra RI 1 si è iscritta presso l'URC di __________ il 2 gennaio 2003 alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale aiuto-contabile.

Il 9 gennaio 2004 la Sezione del lavoro di Bellinzona ha ritenuto la sig.ra RI 1 inidonea al collocamento a partire dal 6 ottobre 2003.

Conseguentemente a questa decisione, la Cassa CO 1 di __________ ha emesso una decisione di restituzione inerente i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2003 per un importo di CHF 5'589.95 precedentemente versati.

L'11 febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione, presentata dalla sig.ra RI 1 il 14/15 gennaio 2004, contro la decisione emessa il 9 gennaio 2004 ed ha ritenuto la nostra assicurata idonea al collocamento dal 6 ottobre 2003.

La Cassa CO 1 di __________ ha perciò annullato la decisione di restituzione precedentemente stabilita, effettuando gli storni nel sistema informatico al fine di annullare contabilmente la precedente operazione; tuttavia, ha nuovamente versato alla sig.ra RI 1 CHF 5'589.95 in data 26 febbraio 2004."  (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è espressa come segue:

 

"  (…)

Mi sono iscritta presso URC di __________ il 2 gennaio 2003 alla ricerca di un impiego a tempo pieno in qualità di aiuto-cucina, pulizie, e aiuto-contabile.

 

Il 9 gennaio la Sezione del lavoro mi ha ritenuto inidonea al collocamento dal 6 ottobre, ho subito fatto ricorso e l'11 febbraio è stata accolta la mia opposizione, nel frattempo la Cassa aveva emesso la decisione della restituzione delle indennità e subito dopo poco tempo ha annullato la restituzione precedentemente stabilita.

 

E' da precisare che da parte mia non ho mai inoltrato richiesta di versamento della somma che la Cassa VOLONTARIAMENTE mi ha versato e che non sono state indebitamente ottenute.

 

Tra l'altro sulle buste paga ricevute in fondo alla pagina viene scritta dalla Cassa la seguente frase "Nel caso volesse contestare il contenuto del presente conteggio, può richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni.

In assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore."

 

Nel frattempo il 27 settembre ho iniziato a frequentare una scuola a pagamento della durata di 4 mesi, e nel frattempo a causa della frequenza della scuola a tempo pieno, dalle 08.00 alle 17.00, non ho potuto svolgere attività lucrativa, ed ho usato tale somma per poter vivere.

 

Per cui chiedo a questo Lodevole Tribunale il condono per la somma di Fr. 5'589.95 usata dopo i 90 giorni per poter vivere." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 23 marzo 2005 la Cassa ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Il TCA, il 24 marzo 2005, trasmettendo all’assicurata la risposta di causa, l’ha invitata a comunicare se con il suo ricorso ha chiesto unicamente di essere liberata dall’obbligo di rimborsare la somma oggetto dell’ordine di restituzione postulandone il condono (cfr. doc. V).

 

                                         Il 1° aprile 2005 l’interessata ha precisato di contestare la restituzione e chiede di essere liberata dall’obbligo di restituire l’ammontare di fr. 5'589.95 postulandone il condono (cfr. doc. VI).

 

                               1.6.   La Cassa, l’11 aprile 2005, relativamente alle obiezioni sollevate dall’assicurata, ha rinviato alla decisione su opposizione del 26 gennaio 2005 e alla risposta di causa del 23 marzo 2005.

                                         Inoltre essa ha precisato che nella decisione su opposizione è stato indicato all’assicurata che qualora avesse voluto inoltrare domanda di condono, avrebbe dovuto attenersi ai rimedi giuridici menzionati nella decisione di restituzione del 30 novembre 2004 (cfr. doc. VIII).

 

                               1.7.   Il doc. VIII è stato inviato all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Oggetto del presente ricorso è la questione di sapere se la decisione su opposizione che ha confermato la decisione con cui la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 per prestazioni ricevute indebitamente è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella di sapere se debba essere condonata la restituzione di tale somma, nel caso in cui l’interessata fosse in buona fede e il rimborso la ponesse in gravi difficoltà.

                                         E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         In casu la decisione su opposizione contestata si limita unicamente a ordinare la restituzione di prestazioni.

 

                                         La Cassa non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente il condono.

 

                                         Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo competente (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per poter prolare un giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.

                                         Il TFA ha inoltre rilevato che in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA.

 

                                         Di conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr. 5'589.95, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         L'art. 95 LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                         In particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

 

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

 

                                         I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

 

                                         Per inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                                         In una sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha ricordato che:

 

"  (...)

2.3  Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte, zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15 S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte  prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen)." (...)"

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta l’assicurata si è iscritta in disoccupazione nel mese di gennaio 2003 alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale aiuto cucina, lavapiatti, aiuto-contabile (cfr. doc. 1).

                                         Con decisione formale del 9 gennaio 2004 la Sezione del lavoro l’ha ritenuta inidonea al collocamento a far tempo dal 6 ottobre 2003, poiché la stessa è socia senza diritto di firma, con una quota sociale di fr. 1'000.--, della __________ di __________, di cui il marito è socio gerente con firma individuale e con una quota sociale di fr. 9'000.--. Presso tale ditta al ricorrente, dal mese di ottobre 2003, svolge inoltre un’attività lavorativa per circa dieci ore settimanali (cfr. doc. 5).

 

                                         A seguito della decisione di inidoneità al collocamento, la Cassa, il 3 febbraio 2004, ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 per complessivi fr. 5'589.95 (cfr. doc. 6).

 

                                         La Sezione del lavoro, l’11 febbraio 2004, ha però accolto l’opposizione interposta dall’assicurata contro il menzionato provvedimento di inidoneità. L’insorgente, vista la sporadica attività presso l’esercizio pubblico del marito che non le ha impedito di seguire regolarmente due provvedimenti del mercato del lavoro dal 6 ottobre al 10 novembre 2003 e dal 24 novembre 2003 al 15 gennaio 2004, è stata considerata idonea al collocamento (cfr. doc. 7).

 

                                         La Cassa, il 23 febbraio 2004, ha di conseguenza annullato la decisione di restituzione emessa il 3 febbraio 2004 (cfr. doc. 8, 12).

                                         Dalla documentazione agli atti emerge che la Cassa, effettuando gli storni nel sistema informatico per annullare contabilmente la precedente operazione di restituzione, ha nuovamente versato all’insorgente le indennità giornaliere relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (cfr. doc. 13).

                                         L’assicurata, tuttavia, non aveva rimborsato quanto richiestole con la decisione del 3 febbraio 2004, poi annullata il 23 febbraio 2004.

 

                                         La Cassa, quindi, il 30 novembre 2004 ha emanato un ulteriore ordine di restituzione della somma di fr. 5'589.95 che l’assicurata ha percepito due volte, in seguito confermato dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2005 (cfr. doc. 9, A).

 

                               2.5.   Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

 

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) - riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la sottolineatura è del redattore)

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è invece così espresso:

 

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

 

                                         Questo Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid. 3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 18-23).

 

                                         In particolare, circa il diritto di essere sentito nell'ambito di una decisione di restituzione, in una sentenza del 6 agosto 2002, nella causa C. (C 91/02), l'Alta Corte chiamata a statuire su un ricorso del SECO contro una decisione della "Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage" che, ritenendo leso il diritto di essere sentito dell'assicurato, aveva annullato e rinviato gli atti per un complemento d'istruttoria e resa di un nuovo giudizio una decisione di restituzione emessa da una cassa di disoccupazione sulla base di un rapporto di revisione del SECO ha, tra l'altro, rilevato che:

 

"   (…)

     1.- a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. la, 375 consid. 3b et les références).

     En matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral des assurances a admis qu'avant qu'elle ne rende une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'autorité compétente doit donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 133 consid. 3b).

 

     b) La décision litigieuse porte sur la restitution de prestations d'assurance-chômage. Il s'agit d'une mesure qui porte atteinte à la situation juridique de l'assuré d'une manière tout aussi grave qu'une suspension du droit à l'indemnité, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les principes cités y relatifs.

 

     2.- a) (…)

 

     Au demeurant, le droit d'être entendu implique que la personne concernée puisse prendre position sur la mesure concrète que l'administration est appelée à rendre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé ait été informé, à un moment donné, sur le contenu de la décision de restitution qui allait être prise à son encontre, ni, partant, qu'il lui ait été donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.

 

     b) (…)

 

     Si le seco exerce certes la surveillance de l'exécution de la LACI afin d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 al. 2 et 3 LACI), cette compétence ne saurait conduire à une restriction des droits fondamentaux des assurés. Le droit d'être entendu de l'assuré pourrait parfaitement s'exercer au terme de la procédure de révision, par la remise du rapport du seco à l'intéressé, assortie d'une invitation à se déterminer. Comme, en l'occurrence, le droit d'être entendu de l'intimé n'a pas été respecté à ce stade, - ni dans une phase ultérieure de la procédure administrative -, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir constaté l'existence d'une violation du droit d'être entendu, non susceptible d'être réparée dans la procédure de recours. Rien ne s'opposait par ailleurs à ce que l'instance cantonale de recours constate d'office la violation du droit d'être entendu (ATF 107 V 248 consid. lb) qui entraîne, en raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

 

     3.- Quant à savoir si un complément d'instruction était ou non justifié en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner cette question, dans la mesure où c'est la violation du droit d'être entendu par l'administration qui a conduit les premiers juges à annuler la décision attaquée." (STFA del 6 agosto 2002, nella causa C., C 91/02)

 

                               2.6.   Nel caso di specie dagli atti dell’incarto non risulta che l’assicurata sia mai stata informata circa l’intenzione della Cassa di voler procedere a una decisione di restituzione, né emerge che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito prima dell’emanazione della decisione formale del 23 febbraio 2004 o prima dell’emissione della decisione su opposizione del 30 novembre 2005.

 

                                         In simili condizioni il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione, e della giurisprudenza federale citata precedentemente relativa al diritto di essere sentito nell’ambito delle decisioni di restituzione, deve concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente.

 

                                         Tale lesione, in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da un lato, che la contestazione formulata dall’assicurata in sede di opposizione avverso la decisione di restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto, che non si fonda del resto sulla circostanza di non avere ricevuto due volte la somma di fr. 5'589.95 a titolo di indennità di disoccupazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, bensì di non aver commesso colpa alcuna (cfr. doc.10), è stata riproposta anche in sede ricorsuale (cfr. doc. I), dall’altro, che il TCA gode di un pieno potere cognitivo.

 

                                         Al riguardo giova segnalare che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04, ha stabilito che nella fattispecie, relativa a un assicurato sospeso per 31 giorni per non avere accettato un’occupazione adeguata, il diritto di essere sentito dello stesso era stato violato, poiché non gli era stato sottoposto per osservazioni il verbale di un colloquio con un responsabile del potenziale datore di lavoro steso durante la procedura di opposizione. Tuttavia, siccome le dichiarazioni risultanti da tale documento non erano decisive ai fini della vertenza e l’assicurato ha potuto esprimersi su tutti i punti della lite sia nella procedura giudiziaria cantonale che in quella federale, tale lesione è stata eccezionalmente sanata.

 

                                         Con giudizio del 27 settembre 2004 nella causa V., I 407/04 l’Alta Corte ha, per contro, lasciato irrisolta la questione di sapere se il fatto di non avere dato la possibilità a un’assicurata di prendere posizione, al più tardi nella procedura di opposizione, riguardo a un rapporto del servizio medico regionale allestito precedentemente alla decisione formale di assegnare alla medesima una mezza rendita di invalidità, oltre a una rendita complementare per il marito, costituiva o meno una violazione del diritto di essere sentito di cui all’art. 42 LPGA. Il ricorso, infatti, doveva in ogni caso essere accolto e gli atti rinviati all’Ufficio AI per esperire ulteriori accertamenti.

 

                               2.7.   E’ tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8 marzo 2004 nella causa A. e B., P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002 nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

                                         Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA del 12 marzo 2001 nella causa X., C 402/00, consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

 

                                         Nel caso di specie la Cassa, dopo avere annullato, il 23 febbraio 2004, la decisione di restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 - peraltro mai rimborsato -, ha corrisposto per la seconda volta all’assicurata le indennità giornaliere relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, pari a fr. 5'589.95 (cfr. consid. 2.4.).

                                         Tale circostanza, come visto (cfr. consid. 2.6.) non è stata mai contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I, 10).

                                         Procedendo in tal senso la Cassa ha commesso un errore manifesto.

                                         L’insorgente, inoltre, avendo già percepito le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo da ottobre a dicembre 2003, ha ricevuto la somma di fr. 5'589.95 oggettivamente a torto.

                                         La rettifica del versamento sbagliato di tale importo effettuato dalla Cassa riveste, del resto, un’importanza particolare.

 

                                         Pertanto la decisione di restituzione va confermata in quanto sono dati i presupposti per una riconsiderazione delle decisioni informali (cfr. consid. 2.3.) con cui la Cassa ha versato all’assicurata per la seconda volta le indennità di disoccupazione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (cfr. doc. 13).

 

                                         Il TCA deve, dunque, confermare la decisione impugnata.

 

                                         Occorre, comunque, stigmatizzare il modo di operare della Cassa, la quale ha emanato il primo ordine di restituzione il 3 febbraio 2004, allorché la decisione di inidoneità al collocamento della Sezione del lavoro del 9 gennaio 2004 non era passata in giudicato, bensì era stata impugnata con opposizione del 14 gennaio 2004 da parte dell’insorgente (cfr. doc. 5, 6, 7).

                                         Come visto sopra, la Sezione del lavoro ha poi accolto l’opposizione interposta dalla ricorrente con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2004, ritenendola idonea al collocamento a decorrere dal 6 ottobre 2003 (cfr. doc. 7; consid. 2.4.).

                                         La Cassa, quindi, prima di emettere l’ordine di restituzione, avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura di opposizione presso la Sezione del lavoro per poter così valutare se si giustificava ancora o no la prolazione di un simile provvedimento.

 

                               2.8.   Infine va evidenziato che, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), questa Corte non può chinarsi sulla richiesta di condono, in quanto non oggetto della decisione querelata.

 

                                         Va, tuttavia, ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

 

                                         In simili circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

 

                                         Riguardo alla buona fede - presupposto da adempiere, oltre alla condizione dell’onere gravoso, per poter beneficiare del condono (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; consid. 2.3.), è in ogni caso utile rilevare che il TFA, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un caso in cui la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente a un assicurato un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che il medesimo non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di un caso di negligenza lieve.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

 

 

                                 2.-   Gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.

 

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti