Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.27

 

FS/td

Lugano

13 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la decisione del 12 ottobre 2004 con la quale aveva stabilito che l’assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento a far tempo dal 26 agosto 2004 (cfr. doc. A1 e 8).

 

                                         L’amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

 

"  (…)

1. Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 26 agosto 2004, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegato di ufficio.

 

In data 13 settembre 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) per esame e decisione il caso del signor RI 1, con comunicazione per dubbi circa l'idoneità al collocamento del seguente tenore:

 

"L'assicurato si iscrive in disoccupazione dal 26 agosto 2004, dopo aver terminato gli studi in qualità di apprendista di ufficio (ultimo rapporto di lavoro dal 1 agosto 2003 al 31 luglio 2004).

Dal 15 novembre 2004 dovrà prestare servizio militare (scuola reclute).

In considerazione di quanto sopra, si chiede se l'assicurato è da ritenersi idoneo al collocamento per il periodo 26 agosto 2004 - 14 novembre 2004".

 

La predetta comunicazione è stata sottoposta in data 16 settembre 2004 per conoscenza ed eventuali osservazioni all'assicurato, il quale ha risposto con scritto datato 20 settembre 2004.

 

Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 12 ottobre 2004 l'UG ha ritenuto il signor RI 1 non idoneo al collocamento a far tempo dal 26 agosto 2004.

 

Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto in data 21/25 ottobre 2004 l'opposizione qui in esame.

 

2. Giusta l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'idoneità al collocamento costituisce un presupposto per il diritto all'indennità di disoccupazione. Secondo la definizione legale dell'articolo 15 LADI,
Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona, e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare all'impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 329 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).

 

Secondo la giurisprudenza, l'assicurato che assume degli impegni a partire da una data determinata ed è disponibile sul mercato del lavoro solamente per un corto periodo non è di regola idoneo al collocamento (cfr. DTF 123 V 214-217).

 

In numerose sentenze il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di negare l'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare (cfr. DTF 123 V 214-218 per un impiegato di commercio, disponibile dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996, prima di iniziare un servizio di istruzione per aspiranti, STFA del 3 novembre 1995 nella causa K. per un assicurato, cuoco di professione, disponibile dal 9 novembre 1992 al 1. febbraio 1993 prima di iniziare la scuola ufficiali, STFA del 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato, impiegato di banca, disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di iniziare il servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum Abverdienen) citate da U. Meyer-Blaser, Neueste Rechtsprechung zum Arbeitslosversicherungsrecht in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).

 

Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di reperire un'attività temporanea deve essere ritenuta semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata in DLAD 1996-1997, pag. 195 (198), in particolare il seguente passaggio: [...] Richtig ist auch die Argumentation der Voristanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden. Als Beweis für eine allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen").

 

3. Nel caso in esame, dai documenti agli atti, segnatamente dall'Autorizzazione di differimento del servizio rilasciata dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito in data 17 agosto 2004, emerge che il signor RI 1, a decorrere dal 1. novembre 2004 e fino al 15 aprile 2005, è impegnato con la frequentazione della scuola reclute.

 

Ora, visto quanto precede alla luce della summenzionata giurisprudenza, l'opponente non può essere ritenuto idoneo al collocamento, considerato come sia disponibile sul mercato del lavoro solamente per un breve periodo.

 

A titolo abbondanziale va osservato come, anche ammettendo che il signor RI 1 si sia reso disponibile già a decorrere dal 1. agosto 2004 - così come da lui stesso più volte sostenuto e ribadito in sede di opposizione - da una parte, nello scritto Richiesta d'impiego temporaneo inviato alle diverse agenzie di collocamento l'assicurato abbia dichiarato la sua disponibilità ad accettare un impiego temporaneo, per quanto riguarda il mese di agosto 2004, solamente nel periodo dal 2 al 13, d'altra parte, egli abbia di fatto sottoscritto la Conferma di iscrizione per la persona in cerca d'impiego, ove è espressamente indicata quale data d'iscrizione in disoccupazione il giorno 26 agosto 2004.

 

4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)." (cfr. doc. A1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

 

"  (…)

1. Come ampiamente spiegato nella precedente corrispondenza mi sono iscritto presso l'URC di __________ in data 29.7.2004. In presenza della mancanza di alcuni documenti (certificato di capacità emesso dall'autorità competente di Bellinzona e cartella AVS ritenuti presso gli uffici di Bellinzona e non ancora restituitimi tramite il mio datore di lavoro) mi è stato chiesto di ripassare verso la fine di agosto. Quando mi è stato sottoposto la Conferma di iscrizione per la persona in cerca d'impiego in quella seconda occasione, ignoravo il fatto che questa data faceva poi perentoriamente stato per un'eventuale indennità di disoccupazione. Si trattava della mia prima esperienza in questo senso, non avevo ancora compiuto i 19 anni.

 

2. Nelle Richieste d'impiego temporaneo inviate alle diverse agenzie di collocamento in data 14 luglio 2004 la disponibilità ad accettare un impiego temporaneo, per quanto concerne il mese di agosto, soltanto dal 2 al 13 di questo mese, era motivato dall'impegno assunto almeno 8 mesi prima di partecipare, come giocatore nella squadra mista e maschile, della __________, al 2° Campionato Mondiale di __________ che si svolgeva dal 17-25 agosto 2004 a __________, in __________. Essendomi allenato con le squadre per tanti mesi e fino a quel momento, non avrei mai potuto ritirarmi poche settimane prima della partenza per il motivo di aver purtroppo terminato il contratto di lavoro a fine luglio 2004. Ho inoltre inoltrato molte richieste di lavoro a diverse ditte per ottenere un impiego provvisorio anche al di fuori della mia professione.

 

3. Faccio presente che l'Autorizzazione di differimento del servizio rilasciato dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito in data 17 agosto ha seguito la mia precisa richiesta in tal senso due giorni prima della partenza in __________. In effetti, la data d'entrata in servizio per il mio reclutamento era prevista per il giorno 21 marzo 2005, e soltanto per non trovarmi per ca. 7 mesi nelle difficoltà di trovare un posto di lavoro ho chiesto di anticipare tale servizio.

 

4. Secondo la definizione legale dell'articolo 15 LADI Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

                                  Ho dimostrato di essere disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e avrei volentieri partecipato a provvedimenti di reintegrazione se mi fossero stati proposti; avrei pure accettato volentieri un'occupazione in altri ambiti, ma nulla mi è stato proposto dall'URC.

 

5. Quanto alla giurisprudenza elencata nella decisione menzionata a margine, tutte e tre le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni citate come esempio (idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare) si riferiscono a persone che hanno fatto come scelta volontaria il previsto corso militare:

-        cfr. DTF 123 V 214-218 per un impiegato di commercio, disponibile dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996, prima di iniziare un servizio di istruzione per aspiranti,

-        STFA del 3 novembre 1995 nella causa K. per un assicurato, cuoco di professione, disponibile dal 9 novembre 1992 al 1. febbraio 1993 prima di iniziare la scuola ufficiali,

-        STFA del 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato, impiegato di banca, disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di iniziare il servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum Abverdienen), citate da U. Meyer-Blaser, Neueste Rechtsprechung zum Arbeitslosversicherungsrecht in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).

 

Risulta chiara la differenza tra queste sentenze, dove sempre si tratta di corsi scelti di istruzione militare supplementare, ed il mio caso, dove si tratta della scuola reclute obbligatoria.

 

Per tutti questi motivi

 

richiedo che

 

-        la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione di lavoro, 6501 Bellinzona, venga modificata nel senso che il sottoscritto sia dichiarato "idoneo al collocamento", e questo - tenendo in considerazione l'assenza di 10 giorni durante il mese di agosto 2004 per motivi dell'importantissimo evento sportivo in __________ citato sotto punto 2 della presente - almeno per il periodo a far tempo dal 26 agosto 2004 fino al 31 ottobre 2004, periodo in cui ero a piena disposizione per assumere un impiego propostomi.

-        Ribadisco che non ritengo analoghi alla mia situazione (servizio militare obbligatorio) gli esempi di giurisprudenza addotti per i motivi sopraesposti.

-        Ritengo pertanto per il periodo indicato di avere diritto alla corrispondente indennità.

(…)." (cfr. doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 26 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha ribadito le proprie argomentazioni e, in particolare, ha osservato che "(…) contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, la giurisprudenza summenzionata trova applicazione pure nel caso di assicurati che stanno per iniziare un servizio militare e anche se queste persone "sono costrette a compiere una carriera militare" (cfr. RDAT I-2000, pag. 589). (…)" (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Nel suo scritto del 2 maggio 2005 al TCA l’assicurato ha, in particolare, osservato ancora che:

 

"  (…)

Se, come asserito dall'UC, il fatto di dover partire per la scuola reclute in una determinata data costituisce un impedimento all'idoneità di collocamento, non sarebbe più giusto dirlo in occasione del primo incontro con la URC?

Ho dovuto recarmi presso il Municipio del mio luogo di domicilio, la prima volta il 29.7.2004, poi, visto che in quel momento mi mancavano la tessera AVS e il certificato federale di capacità (non ancora ricevuti, vedi punto 1 del mio ricorso), la seconda volta il 26.8.2004. Ho dovuto procurare un grande numero di documenti, ho ricevuto un'ampia documentazione con non pochi fogli da leggere e da firmare, ho cercato un lavoro mediante lettere, telefonicamente e personalmente, inviando, come richiesto, le relative liste a URC. Sono stato convocato ad un incontro informativo in data 7.9.2004, sono stato convocato al colloquio con la signora __________ in data 13.9.2004 (portando a lei gli 8 documenti richiesti), sono stato convocato ad un secondo colloquio per il 15.10.2004, (poi rimandato in data 17.11.2004, quando già sapevo che dovevo iniziare la scuola reclute il 1.11.2004).

 

E' utile richiedere un percorso di tale portata se la legge, come ora dicono, stabilisce un'idoneità di collocamento? Se fossi stato informato subito che non ero idoneo al collocamento e pertanto non avrei mai avuto alcun riscontro né per un'occupazione né per un corso di aggiornamento/perfezionamento professionale, avrei certamente programmato diversamente, ed in maniera più proficua, i mesi che mi restavano prima della scuola reclute.

(…)." (cfr. doc. V)

 

                               1.5.   Il doc. V è stato notificato alla Sezione del lavoro che con lettera dell’11 maggio 2005 al TCA si è confermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VI e VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento.

 

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

 

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

 

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02).

(…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

 

                                         Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

 

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

 

                               2.4.   Il TCA e il TFA in diverse sentenze hanno negato l'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro solo per alcuni mesi prima di svolgere il servizio militare.

 

                                         Ad esempio in una sentenza del 24 marzo 1998 nella causa C. (38.1997.311) il TCA ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Nella fattispecie l'assicurato ha chiesto di poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione dal 1° novembre 1997 al 31 gennaio 1998. Dal 1° febbraio 1998 egli è impegnato con il servizio militare, e precisamente con la scuola reclute (cfr. Doc. I).

L'assicurato al momento in cui si é annunciato in disoccupazione era dunque disponibile sul mercato del lavoro soltanto per tre mesi.

Alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), a mente del TCA, giustamente l'amministrazione ha decretato l'inidoneità al collocamento di I.C.

Infatti, visto il settore di attività dell'assicurato (di professione cuoco) le possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro mediante un contratto di brevissima durata soprattutto in periodo di bassa stagione sono estremamente ridotte (cfr. Prassi AD 96/3 foglio 5.1 in cui l'UFIAML, dopo avere sottolineato che "l'assicurato che può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha preso disposizioni ad una data determinata non deve di regola essere considerato idoneo al collocamento", ha stabilito che questo principio generale si applica anche agli assicurati che stanno per iniziare un servizio militare e anche se queste persone "sono costrette a compiere una carriera militare").

Del resto il Tribunale federale delle assicurazioni in numerose sentenze ha già avuto modo di negare l'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare (cfr. DTF 123 V 214 (218) per un impiegato di commercio, disponibile dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996, prima di iniziare un servizio di istruzione per aspiranti; STFA del 3 novembre 1995 nella causa K. per un assicurato, cuoco di professione, disponibile dal 9 novembre 1992 al 1 febbraio 1993 prima di iniziare la scuola ufficiali e STFA dal 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato, impiegato di banca, disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di iniziare il servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum Abverdienen) citate da U. Meyer-Blaser, "Neueste Rechtsprechung zum Arbeitslosenversicherungsrecht" in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).

 

A nulla di diverso può portare la circostanza che l'assicurato ha reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco nel periodo 8 dicembre - 31 gennaio 1998 (cfr. Doc. 5).

Secondo la giurisprudenza federale tale fatto deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata, in DLAD 1996-97, pag. 195 (198):

"  Der Hinweis, Litentiaten in den beiden Basler Kantonen erhielten in vergleichbarer Lage Arbeitslosenentschädigung, vermag dem Beschwerdeführer ebenfalls nicht weiterzuhelfen. Zunächst bleibt seine Behauptung ohne Beleg. Doch selbst wenn sie zutreffen sollte, könnte der Versicherte nicht als vermittlungsfähig gelten da dies auf eine Gleichbehandlung im Unrecht (BGE 121 II 88 Erw. 5a) hinausliefe, wofür die Voraussetzungen nicht erfüllt wären.

  Richtig ist auch die Argumentation der Vorinstanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden.

  Als Beweis für eine allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen."

(…)." (cfr. STCA del 24 marzo 1998 nella causa C., 38.1997.311)

 

                                         Questa sentenza è stata confermata dal TFA. Nel suo giudizio del 3 agosto 1998 (C 141/98) l’Alta Corte ha in particolare precisato:

 

"  ... Infine, la giurisprudenza cantonale si è correttamente riferita alla prassi in cui questa Corte aveva avuto modo di vagliare il tema dell'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare (DTF 123 V 218 consid. 5a e sentenze ivi citate).

 

3.- Nella fattispecie concreta, il ricorrente è stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997, per motivi di ristrutturazione del personale.

Egli ha dovuto adempiere gli obblighi militari a partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere assunto da un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità per un eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali circostanze, le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato inidoneo al collocamento.

 

      a)  A sostegno del suo gravame, l'insorgente fa valere che nei casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo di tempo a disposizione del disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo avviso, si dovrebbe inoltre tener conto di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione ed il disciplinamento legale che contempla il contratto di lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe pure dal fatto di aver effettivamente reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco, per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998.

 

      b)  Le tesi sostenute dal ricorrente non possono essere condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire l'esito della vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo della disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate nella menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno sottolineato che nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima durata sono estremamente ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come l'effettivo reperimento da parte dell'assicurato di un'attività temporanea nella professione di cuoco sia stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella misura in cui il ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di contratto di lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, gli accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore non possono essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice che statuisce in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del lavoro secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi.

           Deriva da quanto precede che l'adempimento del requisito della collocabilità del ricorrente dev'essere negato.

           Si giustifica pertanto di confermare le precedenti pronunzie."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 30 settembre 2002 nella causa N. (C 43/00) nella quale l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

Giova tuttavia senz'altro ribadire che, secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame prospettivo in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 consid. 3a e riferimenti; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 86, no. 216).

 

2.

 

2.1 Emerge dagli atti ed è pacifico che l'interessato opponente si è annunciato il 10 maggio 1999 al collocamento chiedendo, da tale data, l'erogazione di indennità di disoccupazione. Incontestata è inoltre la circostanza per cui gli è stato notificato l'ordine di marcia per prendere parte, dal 21 giugno 1999, alla scuola sottufficiali.

 

2.2 A determinare, nel caso di specie, l'idoneità al collocamento non sono in primo luogo la volontà e gli sforzi messi in atto dall'assicurato bensì le prospettive di reperire un posto di lavoro per le sei settimane che separavano il giorno d'iscrizione alla disoccupazione e l'entrata in servizio.

 

Questa Corte, dovendo di principio esaminare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a), deve valutare se, al più tardi all'11 giugno 1999 (data della decisione querelata), l'interessato potesse nutrire reali prospettive di trovare un'occupazione adeguata prima di dovere entrare in servizio e fare fronte ai propri obblighi militari.

 

In considerazione della giurisprudenza suesposta, la domanda deve essere chiaramente negata, l'assicurato essendo allora stato disponibile sul mercato del lavoro di riferimento solo per un breve periodo e non avendo di conseguenza egli potuto risultare collocabile (cfr. sentenza del 15 maggio 2002 in re K., C 210/01, consid. 3b, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento sei settimane prima di cominciare la scuola sottufficiali).

 

Nulla modifica in tale contesto il fatto che all'interessato sia stato concesso di interrompere il servizio militare dopo tre settimane dal suo inizio e di intraprendere la nuova attività lavorativa. Tale circostanza non è suscettibile di stravolgere l'esame prospettivo suesposto e di modificare l'apprezzamento al momento in cui è stata presa la decisione (cfr. DLA 1978 no. 31 pag. 118 seg.). Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in altra sede (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d), l'effettivo reperimento dell'occupazione, possibile solo grazie alla flessibilità dimostrata dal responsabile del corso, configura, per il resto, una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali.

 

2.3 In tali condizioni si deve concludere che l'idoneità al collocamento di N. doveva essere negata per il periodo litigioso. II ricorso di diritto amministrativo si appalesa pertanto fondato, mentre la pronuncia cantonale deve essere annullata.

 

Questa Corte non ignora il fatto che la negazione della collocabilità - in considerazione dell'obbligo di prestare servizio militare - possa creare, per il disoccupato in questione, una situazione insoddisfacente. Tuttavia, come essa ha già avuto modo di rilevare a più riprese, eventuali rimedi devono essere messi in atto dal legislatore (DLA 1998 no. 29 pag. 160 consid. 2b; cfr. anche DTF 118 V 173 consid. 2b e riferimenti). A tal proposito si osserva, per completezza, che progetti in questo senso si trovano al momento in fase di preparazione."

 

                                         A proposito dell'idoneità al collocamento degli assicurati che hanno già preso delle disposizioni per il futuro, Stauffer, commentando una sentenza del TFA del 7 dicembre 2000 nella causa L., si è così espresso:

 

"  Zusammenfassung des Sachverhalts:

 

Der 1975 geborene L. kündigte am 23.5.1998 sein Arbeitsverhältnis und trat am 30.6.1998 aus der Firma aus. Bereits am 23.6.1998 meldet er sich zur Arbeitsvermittlung und beantragt ab 1.7.1998 die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenkasse ersucht am 11.8.1998 das KIGA um Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten. Dieser absolviert vom 30.8. bis 12.12.1998 eine Sprachschule. Auf den 1.1.1999 meldet er sich in Arbeit ab.

Das KIGA lehnt den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung mit Verfügung vom 4.2.1999 wegen fehlender Vermittlungsfähigkeit ab. Die Arbeitslosenkasse stellt den Versicherten am 23.3.1999 infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1.7.1998 für die Dauer von 8 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.

Gegen beide Verfügungen führt L. Beschwerde vor Versicherungsgericht des Kantons Aargau, welches die Beschwerden mit Entscheid vom 10.8.1999 abweist. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt L. die Anerkennung seiner Vermittlungsfähigkeit und somit die Bejahung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung.

 

Aus den Erwägungen des EVG:

 

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit ab 1.7. bis 29.8.1998. Hat eine Person auf einen bestimmten Termin anderweitig disponiert und steht sie deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während kurzer Zeit zur Verfügung, gilt eine solche Person in der Regel nicht als vermittlungsfähig. In einem solchen Fall sind nämlich die Aussichten, zwischen dem Verlust einer alten und dem Antritt einer neuen Stelle von einem andern Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering. Entscheidend für die Beurteilung des Einzelfalles ist dabei, ob mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein Arbeitgeber die versicherte Person für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch einstellen würde (vgl. dazu BGE 110 V 208 E. 1; SVR 2000 ALV Nr. 1, S. 1 E. 2b, ARV 1991 Nr. 3, S. 24 E. 2d, ARV 1990 Nr. 13, S. 84 E. 2a).

Im konkreten Fall betrug die Zeit für eine allfällige Vermittlung acht Kalenderwochen und drei Arbeitstage. Diese Periode fällt zudem in die Sommermonate Juli und August, die für Tätigkeiten im Bürobereich typische Ferienmonate sind, anders als beispielsweise für eine Tätigkeit im Gastgewerbe. Das EVG kommt deshalb zum Schluss, dass für eine Tätigkeit im Bürobereich während einer achtwöchigen Zeitspanne kaum Aussicht auf eine Beschäftigung besteht und lehnt deshalb die Vermittlungsfähigkeit ab.

Bezüglich der zweiten Verfügung, die von der Arbeitslosenkasse nach der Verfügung des KIGA erlassen wurde, und in der der Versicherte infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eingestellt wird, sieht das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch keine Rechtsgrundlage. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist nur möglich, wenn sämtliche gesetzliche Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, was bei einer Verneinung  der Vermittlungsfähigkeit nicht der Fall ist. Damit besteht für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ab 1.7.1998 keine Grundlage und auch ein Vollzug einer solchen Einstellung innert 6 Monaten gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG ist nicht möglich.

In der Folge heisst das EVG die vom Versicherten erhobene Beschwerde teilweise gut, indem die Beschwerde betreffend Vermittlungsfähigkeit abgewiesen, diejenige betreffend Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit hingegen gutgeheissen wird.

 

Bemerkungen:

 

Das EVG hat in konstanter Rechtsprechung und bereits unter dem alten Recht festgehalten, dass aus einer beschränkten Dauer der Vermittlungsfähigkeit unter Umständen eine Vermittlungsunfähigkeit resultiert. Eine einzige Ausnahme wird dort gemacht, wo die beschränkte Dauer der Vermittlungsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass auf eine späteren Zeitpunkt bereits eine die Arbeitslosigkeit beendende neue Stelle gefunden wurde, da der Antritt der neuen Stelle in Erfüllung der allen versicherten Personen obliegenden Schadenminderungspflicht erfolgt.

Liegt das die Arbeitslosigkeit beendende Ereignis jedoch im freien Ermessen des Versicherten, beispielsweise weil jemand einen Auslandaufenthalt antritt (ARV 1988 Nr. 2 S. 24 E. 3a, 1991 Nr. 3 S. 24 E. 2b), ins Ausland verreist (ALV Praxis 1996/3 S. 5/3), fest Ferien geplant sind (ARV 1992 Nr. 10 S. 124 E. 2a) oder Jemand die Unteroffiziersschule absolviert (ALV 1996/3 S. 5/2, Bestätigt in BGE 123 V 218 E. 5a), ist von einer fehlenden Vermittlungsfähigkeit auszugehen.

Richtigerweise wird dabei einzelfallweise geprüft, wie im konkreten Beschäftigungszweig die Arbeitschancen sind. So wird im Gastgewerbe in Zeiten der Hochsaison eher eine vorübergehende Beschäftigung zu finden sein, als dies in anderen Berufen möglich ist. Insofern ist der Rechtsprechung des EVG zuzustimmen. (…)"

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie l'assicurato si è iscritto per il collocamento il 26 agosto 2004 ed ha iniziato la scuola reclute il 1° novembre 2004 (cfr. doc. 11/A e 6/E).

                                         Egli era disponibile per il mercato del lavoro soltanto per poco più di due mesi.

                                         RI 1 ha concluso il proprio tirocinio presso la __________ il 31 luglio 2004 e ha superato gli esami di impiegato d’ufficio (cfr. doc. 11/B e 6/C).

                                         In seguito egli ha postulato per un’occupazione, sia in ufficio, sia in magazzino o in un punto di vendita per qualunque lavoro (cfr. doc. 11/C-11/N).

                                         La professione di impiegato d’ufficio è un settore professionale che offre piuttosto impieghi duraturi.

                                         D’altra parte è lo stesso assicurato che nei suoi scritti del 20 settembre 2004 alla Sezione del lavoro e all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) ha, in particolare, affermato che:

 

"  (…)

Non trascuravo di contattare comunque aziende grandi che potessero avere bisogno di un impiegato dal 1 agosto al 31 ottobre 2004. Purtroppo senza esito positivo; evidentemente nessuno in questo periodo estivo e per un periodo così limitato ha interesse ad assumere un giovane in prossima partenza per il servizio militare. (…)" (cfr. doc. 6/C).

 

"  (…)

Appena saputo che non potevo restare presso la ditta di tirocinio, mi sono iscritto personalmente presso gli uffici di: __________, __________, __________, __________. La mia disponibilità non si limitava a lavori d’ufficio, ma anche a diversi lavori affini, magazziniere, aiuto magazziniere, aiuto nella vendita o altro. Da quella volta ho scritto a diverse ditte delle offerte spontanee senza ricevere finora una risposta positiva. Ho sollecitato gli uffici sopra indicati il 2.9.2004, pure senza risposta positiva, con la spiegazione che durante il mese di agosto quasi tutte le ditte rimanevano chiuse. (…)." (cfr. doc. 6/D)

 

                                         In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere, alla luce della giurisprudenza riprodotta (cfr. consid. 2.4), che il tempo messo a disposizione da RI 1 era troppo limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro disposti ad assumerlo.

                                         Questo vale anche se l’assicurato, come da lui sostenuto, si fosse effettivamente iscritto al collocamento il 29 luglio 2004.

                                         In questo caso il tempo che egli avrebbe avuto a disposizione per il mercato del lavoro sarebbe comunque stato soltanto di poco superiore ai tre mesi

                                         A ragione dunque la Sezione del lavoro ha considerato l'assicurato inidoneo al collocamento.

 

                                         Quanto agli asseriti ritardi con cui egli sarebbe stato informato (cfr. doc. V e consid. 1.4) va rilevato che dopo l’iscrizione al collocamento del 26 agosto 2004 già il 13 settembre 2004 l’URC ha trasmesso alla Sezione del lavoro la Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 11).

                                         Copia della Comunicazione é quindi stata trasmessa subito il 16 settembre 2003 all’assicurato (cfr. doc. 10) che, da quel momento, era pertanto a conoscenza del fatto che la sua idoneità al collocamento era messa in dubbio visti i suoi prossimi obblighi militari.

 

                                         In simili circostanze la decisione su opposizione impugnata va confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti