Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 agosto 2004 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29 novembre 2004 RI 1 ha inoltrato al TCA un'opposizione (recte: ricorso) contro una decisione della Cassa disoccupazione __________ del 27 ottobre 2004.
L'assicurato è stato più volte invitato a completare il ricorso, ciò che gli ha fatto il 14 marzo 2005.
In quest'ultimo scritto l'assicurato ha precisato quanto segue:
" Intendo ricorrere alle seguenti decisioni:
- Decisione n° 15973, emessa dall'ufficio giuridico del lavoro di Bellinzona in data 27 aprile 2004
- Decisione su opposizione, emessa dalla Sezione del lavoro di Bellinzona in data 5 agosto 2004
- Decisione, emessa dalla cassa disoccupazione __________ di __________ in data 20 agosto 2004
- Decisione su opposizione, emessa dalla cassa disoccupazione __________ di __________ in data 27 ottobre 2004
Esposizione dei fatti:
in poche parole mi sono ritrovato visto i tempi che corrono a dover far fronte alle indennità di disoccupazione, ma nonostante la molto grave situazione di per se, mi sono dovuto assorbire i maltrattamenti dall' ufficio del lavoro di __________. Parlo di maltrattamenti e pressioni rivolte ignobilmente a chi ha perduto il proprio lavoro senza colpa; io sono fin dall'inizio stato preso di mira da costoro in quanto mi si chiedeva l'impossibile, giustificazioni una dietro l'altra per non parlare di sanzioni che ingiustamente e per forza maggiore ho dovuto pagare malgrado la mia delicata situazione finanziaria. Mi sono sentito fin dal primo momento manipolato da persone che addirittura si permettevano di farmi apparire che la perdita del posto del lavoro era colpa mia ...
di conseguenza anche la possibilità di togliermi delle indennità era per l'ufficio del lavoro di __________ primaria cosa. Ed è questo che è successo e più precisamente il mio collocatore Signor __________ non mi ha dato sufficienti chiarimenti per come si pianifica l'attività che avevo in mente di preparare, cioè l'attività di intermediatore immobiliare. Purtroppo quest'idea che era solo tale si è trasformata all'improvvisa secondo le autorità competenti in un'attività indipendente ne creasse un guadagno intermedio, e come si può ben immaginare ciò mi ha penalizzato enormemente al punto di rinunciare immediatamente alla pianificazione di questa attività. Non perché non lo volessi ma chiaramente perché applicando così un guadagno ipotetico di ben 3'000.- mensili, impossibili da raggiungere, i miei effettivi introiti mensili risultavano essere sotto i 1'000 ... non aggiungo altro.
Motivazioni:
Ora mi ritrovo a dover affrontare un'altra montagna di soldi da pagare che non so come pagare. Mi sento umiliato da queste autorità e raggirato, e ancora oggi questa cosa influenza la mia vita quotidiana, spero solo che non influisca il rapporto di lavoro che ho instaurato con l'attuale datore di lavoro.
PS. Chiedo sinceramente perdono per il ritardo nel rispondervi, .... tutto ciò mi ha veramente super impegnato.
Concludo:
Chiedo di poter rivalutare il tutto e di non dovermi assorbire ulteriori debiti, inoltre chiedo se possibile controllare che non ci siano stati abusi nei miei confronti visti gli articoli menzionati nelle decisioni. Chiedo i danni morali e vorrei riservarmi il diritto di denunciare eventuali responsabili. Vorrei valutare e chiedere il rimborso del danno finanziario che mi ritrovo." (Doc. V)
1.2. Per quel che concerne il ricorso contro la decisione su opposizione emessa dalla Cassa di disoccupazione il 27 ottobre 2004, il TCA ha aperto un altro incarto (38.2004.91) e il ricorso verrà trattato separatamente.
1.3. Il 16 marzo 2005 il TCA ha invitato la Sezione del Lavoro ad accertare presso la posta la data esatta in cui l'assicurato ha ricevuto la decisione su opposizione del 5 agosto 2004 (Doc. VI).
La Sezione del Lavoro ha così risposto il 13 aprile 2005:
" Con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 16 marzo 2005, vi trasmettiamo in allegato il risultato dell'accertamento esperito presso la Posta, dal quale risulta che la decisione su opposizione 5 agosto 2004, trasmessa inizialmente all'assicurato con invio raccomandato, è stata rinviata al luogo di impostazione in data 16 agosto 2004.
Va osservato che la predetta decisione è stata intimata all'indirizzo corretto, che l'invio non è stato ritirato e che, trascorso il termine di giacenza di sette giorni, l'invio è da considerare notificato allo scadere di questo periodo e prende avvio il termine ricorsuale di trenta giorni. Ora, nel caso in esame, il termine per interporre ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, calcolato alla fine del termine di giacenza, è ampiamente trascorso, per cui il gravame presentato dal signor RI 1 in data 29 novembre 2004 appare tardivo e dunque irricevibile.
Vi rimettiamo inoltre
la documentazione trasmessa dal signor RI 1 alla Cassa di disoccupazione __________
di __________ e fattaci pervenire dalla stessa in data 20/22 settembre 2004,
tra cui anche la nostra decisione su opposizione, firmata in originale,
ritrasmessa al signor RI 1 con invio normale (posta B) in data 19 agosto
2004." (Doc. VII)
1.4. La lettera della Sezione del Lavoro è stata immediatamente trasmessa all'assicurato per conoscenza (cfr. Doc. VIII).
Successivamente all'assicurato è stato assegnato un termine di 10 giorni per prendere posizione a proposito dalla tardività al ricorso (Doc. I).
L'assicurato non ha formulato nessuna osservazione.
1.5. Il 9 maggio 2005 il segretario del TCA ha inviato a La Posta Svizzera uno scritto del seguente tenore:
" ai fini del giudizio della causa indicata a margine, con riferimento all’allegata lettera della Sezione del lavoro al nostro Tribunale e alla ricerca postale ivi annessa in fotocopia, vi preghiamo di indicarci la data esatta in cui l’invio oggetto della ricerca postale è pervenuto all’ufficio di distribuzione e la data in cui è iniziato a decorrere il periodo di giacenza di 7 giorni.
Vi preghiamo di confermarci se il 16 agosto “data di rinvio al luogo di impostazione” corrisponde al settimo giorno di giacenza oppure no.
Vi ringraziamo per una vostra sollecita ed esauriente risposta che ci permetterà di statuire quale istanza superiore alla Sezione del lavoro, sulla fattispecie ricorsuale indicata a margine." (Doc. X)
La Posta Svizzera ha così risposto il 23 maggio 2005:
" La LSI in questione è giunta al nostro ufficio venerdì 6.8.04 con giacenza dal 7.8.04 al 13.8.04. Siccome il 13, ultimo giorno a disposizione per il ritiro, cadeva in venerdì, la LSI è stata ritornata al mittente il lunedì 16.8.04." (Doc. XI)
Questi scritti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (Doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Il capoverso 2, prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).
Secondo la giurisprudenza federale, valida anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 38 cpv. 4 LPGA, quando la notificazione dell'atto litigioso avvenga durante le ferie giudiziarie, il giorno che fa seguito alle ferie non entra in linea di conto per il calcolo del termine di ricorso (cfr. DTF 122 V 60; STFA del 25 ottobre 2001 nella causa S., U 55/00; STCA del 31 maggio 2001 nella causa F., U 216/00; U. Kieser, "ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 38 n. 12 pag. 407).
2.3. Nella presente evenienza, la decisione su opposizione della Sezione del Lavoro datata 5 agosto 2004.
L'assicurato, nella migliore delle ipotesi (cfr. Doc. I: il titolo del ricorso cita solo la decisione del 27 ottobre 2004 della Cassa __________) ha inoltrato un ricorso al TCA il 29 novembre 2004.
Al riguardo questo Tribunale ricorda che un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Questo principio è stato ricordato in una recente sentenza del 22 febbraio 2005 nella causa B., H 134/04 nella quale l'Alta Corte si è così espressa:
" (...)
2.
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento).
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001).
Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380). (...)"
Su questo argomento, vedi pure le sentenze del TFA del
7 dicembre 2004 nella causa A. (M 2/03) e dell'11 aprile 2005 nella causa R. (C 24/05).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2004).
Questa finzione di notifica vale, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.
Pertanto chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).
2.4. Nel caso in esame, dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall’amministrazione, risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 5 agosto 2004 è stata inviata all’assicurato per raccomandata il medesimo giorno.
Essa non è stata ritirata dal ricorrente ed è stata rinviata al luogo d'impostazione il 16 agosto 2004 (cfr. Doc. VII1 e Doc. VII). La Posta Svizzera ha precisato che il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto il 13 agosto 2004 (cfr. consid. 1.5).
Alla luce della giurisprudenza federale citata la decisione su opposizione deve essere ritenuta correttamente notificata alla scadenza del termine di giacenza di 7 giorni (cfr. consid. 2.3) .
Di conseguenza, nella presente fattispecie la decisione su opposizione deve essere ritenuta notificata il 13 agosto 2004.
Tenuto conto delle ferie giudiziarie il termine di ricorso scadeva il 15 settembre 2004 (cfr. consid. 2.2).
Il ricorso del 29 novembre 2004 è pertanto manifestamente tardivo e quindi irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti