Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.37

 

rs/sc

Lugano

 22 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 marzo 2005 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 17 febbraio 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso l’assicurato per

                                         6 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2005, argomentando:

 

"  L'assicurato non ha documentato sufficienti ricerche di lavoro svolte durante i mesi di novembre e dicembre 2004. Alla nostra richiesta di giustificazione del 24.01.2005 l'assicurato ha risposto con scritto del 03.02.2005. Le sue giustificazioni non possono venire accolte integralmente. In buona sostanza risultano documentate no. 3 ricerche (novembre, __________; dicembre, __________ + __________). Le ricerche di lavoro in oggetto devono quindi venire valutate come insufficienti. Per quanto attiene alle sue ulteriori osservazioni, dobbiamo rilevare che la necessità di documentare le ricerche di lavoro è data dalla LADI e che il fatto di essersi rivolto al mercato anglosassone non gli avrebbe precluso la possibilità di candidarsi in forma scritta. Peraltro lo scrivente ufficio potrà rivalutare gli estremi della presente sanzione se l'assicurato, in sede di opposizione, potrà documentare ulteriori ricerche svolte nel periodo in questione."

(Doc. F)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta il 7 marzo 2005 dall’assicurato (cfr. doc. 14), l’URC, il 22 marzo 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         In particolare l’amministrazione ha rilevato:

 

"  In data 20 febbraio 2003 RI 1 si è annunciato presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) per il controllo della disoccupazione. La Cassa disoccupazione __________ ha provveduto ad aprire un termine quadro di riscossione dal 20.2.2003 al 19.2.2005, con diritto a 400 indennità di disoccupazione e un guadagno assicurato di Fr. 3320.--.

 

Egli si è sottoposto al controllo sino al 13.9.2004, data in cui la pratica è stata chiusa in quanto dai conteggi della cassa disoccupazione risultava che il diritto alle 400 indennità di disoccupazione fosse esaurito. Durante il periodo in cui si è sottoposto al controllo della disoccupazione l'assicurato ha svolto la pratica notarile presso l'ufficio dei registri di __________ (mesi di giugno e luglio 2004).

 

Durante il colloquio di consulenza svolto il 13 settembre l'assicurato aveva comunicato al consulente che nel mese di ottobre sarebbe partito per il __________.

 

Mentre si trovava in __________ a lavorare presso lo studio __________ (periodo: 5 ottobre - 23 dicembre 2004) è stata emessa dall'ufficio giuridico della sezione del lavoro la decisione sul caso sottoposto il 21 settembre 2004 dalla cassa disoccupazione __________ a sapere se il periodo di praticantato presso l'ufficio dei registri poteva essere indennizzato come guadagno intermedio.

Con la decisione negativa dell'ufficio giuridico l'assicurato si trovava di fatto con un ulteriore diritto a 41 indennità di disoccupazione non percepite durante i mesi di giugno e luglio 2004. Di ciò è venuto a conoscenza in occasione di vari e-mail scambiati con il signor __________ della cassa disoccupazione e con il consulente URC signor __________ mentre si trovava in __________.

 

A seguito dello scambio di corrispondenza l'URC e la cassa disoccupazione, considerato come l'assicurato sia rimasto disponibile per il collocamento in realtà per tutto il mese di settembre e sino al 2 ottobre 2004, si sono accordati per il versamento delle indennità sino a tale data (pagamento del 7 dicembre 2004: 22 indennità di settembre e 1 indennità di ottobre). Dal 2 ottobre 2004 non sussistevano i presupposti per versare ulteriori indennità di disoccupazione essendo l'assicurato all'estero.

 

Ancora prima di procedere al pagamento delle indennità per i mesi di settembre e ottobre l'assicurato era stato chiaramente informato dalla cassa disoccupazione via mail che "... entro il 19 febbraio 2005, qualora sarà nuovamente disoccupato ed iscritto all'URC, avrà la possibilità di usufruire delle restanti 41 indennità di disoccupazione, naturalmente espletati tutti i presupposti per tale diritto (art. 8 LADI)".

 

Citiamo di seguito integralmente l'art. 8 LADI che recita:

 

Art. 8 Presupposti del diritto

 

1L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a.  è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

b.  ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11);

c.  risiede in Svizzera (art. 12);

d.  ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

e.  ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

f.   è idoneo al collocamento (art. 15) e

g.  soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

 

2Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

 

L'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI rimanda all'art. 17 LADI nel quale sono specificate le prescrizioni sul controllo. Citiamo integralmente:

 

Art. 17 Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo

 

1L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

 

2L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

 

3L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

a.  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b.  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c.  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

 

4Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

 

5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

 

L'art. 17 cpv. 1 è esplicito circa gli obblighi dell'assicurato per evitare o abbreviare la disoccupazione che prevede in sintesi l'obbligo di attivarsi nella ricerca del lavoro e la comprova dell'impegno profuso.

 

La presunta "situazione di confusione" citata nell'opposizione non è da imputare al consulente URC che ha agito in base alle informazioni a sua disposizione in quel momento. L'assicurato stesso ammette ciò nel suo mail del 5 novembre al consulente dove conferma che "il tutto è la conseguenza di un malinteso risalente a giugno" e "non eravamo a conoscenza dello storno di fine ottobre (purtroppo non ci è ancora dato di prevedere  il futuro!)".

 

Dopo l'avvenuto rientro in Ticino, l'assicurato si è riannunciato per il controllo della disoccupazione dal 1 gennaio 2005, al fine di poter beneficiare delle indennità residue.

 

In occasione del colloquio del 24 gennaio 2005 il consulente ha chiesto di comprovare le ricerche di lavoro svolte nei mesi di novembre e dicembre 2004. La giustificazione del 3 febbraio 2005 documentava tre ricerche di lavoro svolte complessivamente nei due mesi citati e in buona sostanza motivava la mancanza di ulteriori giustificativi con le diverse modalità di ricerca d'impiego in uso nei paesi anglosassoni.

 

In data 17 febbraio 2005 l'URC ha emesso la decisione di sospensione dell'assicurato dal diritto per 6 giorni per ricerche di lavoro insufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2004 (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

 

Con opposizione pervenuta il 10 marzo 2005 l'assicurato ritiene la sanzione ingiustificata e ne chiede l'annullamento.

 

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 OADI). Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo di ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

 

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali, la LADI ha previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

Nel caso concreto l'assicurato durante il periodo precedente l'iscrizione avvenuta dal 1 gennaio 2005 (ossia per i mesi di novembre e dicembre 2004) non ha documentato sufficienti ricerche di lavoro.

 

Secondo la giurisprudenza federale non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 124 V 220; STFA del 29.1.92 nella causa E.R., C 77/91). Inoltre le disposizioni dell'OADI (cfr. art. 26 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 lett. a) e la costante giurisprudenza del TFA prevedono di sanzionare le mancate o insufficienti ricerche nel periodo precedente l'iscrizione alla disoccupazione.

 

La decisione di sanzione emessa dall'URC è stata fissata in conformità alle direttive dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nei casi di ricerche insufficienti per il periodo di 2 mesi che prevedono una sanzione tra 6 e 8 giorni." (Doc. H)

 

                               1.3.   L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, postulando:

 

"  (...)

1.   La decisione negativa del 22 marzo 2005 su opposizione alla decisione di sanzione no. 208979215 del 17 febbraio 2005 è annullata e riformata nel senso che l'opposizione 7 marzo 2005 è accolta.

2.   Al ricorrente sono rimborsate ripetibili per un importo pari a

      CHF 900.00.

3.   Tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato." (Doc. I, pag. 7)

 

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha precisato:

 

"  (...)

I.       Il principio della protezione della buona fede dell'amministrato (Vetrauensschutzprinzip, Art. 9 Cst. Fed.)

 

11.    Come già visto, durante il colloquio del 13.09.2004 il collocatore __________ decideva che la mia pratica si poteva chiudere quel giorno e che quello sarebbe stato il mio ultimo colloquio.

         Prove: come sopra.

 

12.    Lasciavo dunque gli uffici dell'URC certo di non essere più soggetto a nessun dovere di rendiconto.

 

13.    Non vedendo arrivare il consueto versamento per le restanti indennità, mi rivolgevo durante il mese di ottobre 2004 all'__________ per chiedere ragguagli in merito.

         Prove: come sopra.

 

14.    Non capendo come mai l'__________ mi scriveva che avevo ancora 41 indennità, scrivevo al collocatore per chiedere delucidazioni, inoltrandogli l'email ricevuto dalla stessa cassa disoccupazione. Infatti avevo immediatamente pensato ad un errore da parte di quest'ultima, restando dunque fermamente convinto di avere adempiuto ai miei obblighi di disoccupato e di nulla più dovere all'URC.

         Prove: come sopra.

 

15.    In risposta il collocatore mi spiegava in dettaglio il motivo di quell'inaspettato aumento di indennità. Non spendeva tuttavia nemmeno una parola per chiarire la nuova situazione che si era venuta a creare, come invece dovrebbe essere in suo dovere, proprio per il suo ufficio di collocatore, quindi persona vicina all'assicurato, tenuta a dare i giusti consigli e le opportune informazioni. Addirittura scriveva quanto segue: "__________ mi informa che successivamente dovrebbe poter pagare senza altre formalità tutto il saldo di settembre".!

         Prove: come sopra.

 

16.    Con email del 30 novembre il collocatore mi informava che la mia pratica risultava da quel momento "chiusa con effetto al 02.10.04 (ultimo giorno di controllo)".

         Prove: come sopra.

 

17.    A seguito di un'altra email informativa di __________ (__________), mi rivolgevo di nuovo al collocatore in data 14.12.04 per chiedere nuove delucidazioni sul motivo per cui non mi veniva versata l'indennità "visto che si trattava di chiudere la pratica". Era dunque evidente che per me fino a quel momento la mia pratica risultava chiusa in maniera definitiva. Di conseguenza non potevo immaginare di dovere qualcosa al collocatore e per esso all'URC. Affermando ciò non si vuole, come lascia intendere l'URC nella decisione appellata, invocare l'ignoranza della legge, che si sa bene essere di ben poco aiuto, ma si vuole unicamente sottolineare la situazione confusionale che si era venuta a creare per una serie di circostanze non imputabili a nessuno in particolare. Prendo comunque atto, e me ne rallegro, che anche l'URC __________ conosce il principio di diritto ignorantia iuris nocet.

           Prove: come sopra.

 

18.    Nella stessa e mail chiedevo inoltre informazioni - e questo è fondamentale - su cosa avrei dovuto fare per non perdere indennità di disoccupazione. Era perciò ovvio e facilmente riconoscibile a quel momento al collocatore, che i miei presunti doveri non erano per niente chiari e che quindi lo stesso mi doveva informare in merito alle ricerche di lavoro. Questo non perchè doveva insegnarmi cosa prevedono la LADI e l'OADI, ma perchè mi doveva informare sul fatto che le cose non stavano come legittimamente credevo e che, pertanto, avevo degli obblighi, diversamente da quello che in buona fede pensavo. Cosa che tuttavia non fece nel suo email del 17.12.04.

           Prove: come sopra.

 

19.    Il collocatore aveva quindi la possibilità e il dovere di informarmi su un eventuale obbligo di presentare nuove ricerche, e non limitarsi unicamente a chiedermi i documenti che servivano a lui per chiudere la pratica, specialmente se tenuto conto del fatto che gli era stata rivolta una domanda ben precisa, volta ad evitare che si arrivasse al punto in cui oggi ci si trova! Mal si comprende, infatti, come mai se da un lato mi informavo su come comportarmi per non perdere indennità, dall'altro avrei fatto esattamente il contrario, non ottemperando deliberatamente all'obbligo più elementare!

           Prove: come sopra.

 

20.    Si noti che la mia disponibilità a collaborare e fornire le informazioni o dichiarazioni richieste è sempre stata totale (es. invio della scansione del passaporto come richiesto, invio del FAUT di ottobre alla __________). Anche le mie ricerche di lavoro puntuali e precise non sono mai state oggetto di contestazione.

           Prove: come sopra.

 

21.    Secondo il principio di diritto amministrativo della protezione della buona fede ("Vetrauensschutzprinzip"), un'informazione errata da parte dell'autorità, non può creare un danno all'amministrato.

         Prove: come sopra.

 

22.    Non è, oltre a tutto, ammesso un comportamento contraddittorio dell'autorità.

         Prove: come sopra.

 

23.    In virtù di questi due principi costituzionali e del fatto che la decisione impugnata mi creerebbe un danno, quest'ultima è dunque da annullare poiché incostituzionale.

         Prove: come sopra.

 

 

II.                                                                            Il divieto di arbitrio e la violazione del diritto di essere sentito

 

24.    La decisione di sanzione, per di più, non tiene minimamente conto delle motivazioni da me fornite in sede di giustificazioni, non prendendo minimamente posizione.

           Prove: come sopra.

 

25.    Pur in buona fede non ritenendomi obbligato a fornire prova alcuna all'URC di ciò che stavo facendo in __________, mi sono comunque dato enormemente da fare per trovare lavoro. Per la professione che esercito e per il mercato in cui mi trovavo, le ricerche venivano effettuate in modo diverso da quello al quale siamo abituati. Ma come già espresso, il collocatore, in sede di decisione di sanzione, non ha nemmeno preso posizione sui punti sollevati nella mia giustificazione, in particolare sul fatto che le ricerche avvengono in modo orale e informale, e che da quelle parti c'è un'estrema riluttanza e diffidenza a rilasciare dichiarazioni scritte.

           Prove: come sopra.

 

26.    L'URC, nella decisione attaccata, non si dà minimamente la briga di spiegare perchè le ricerche di lavoro orali, previste nei formulari ufficiali e dunque ammesse, non siano da prendere in considerazione.

           Prove: come sopra.

 

27.    Anche l'email 28.02.2005 della signora __________ prodotta quale doc. E nell'opposizione non ha trovato la benché minima considerazione da parte dell'URC nella sua decisione qui contestata, pur trattandosi di un documento di fondamentale importanza. Lo si può infatti considerare una testimonianza scritta, che l'autorità non può semplicemente ignorare!

           Prove: come sopra.

 

28.    L'URC, ignorando completamente fatti determinanti da me invocati (in particolare quelli ad 18-22), non solo mi ha praticamente negato il diritto di essere sentito, ma ha anche agito arbitrariamente. Vi è infatti arbitrio, secondo il TF, se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (Sentenza del 5 marzo 2003, 4P.259/2002).

 

 

III.     Conclusioni

 

 

29.    Semmai dovessi esser venuto a conoscenza di un eventuale obbligo di presentare ricerche di lavoro - fatto comunque contestato - questo solo a seguito dell'email del 17.12.2004 dal collocatore.

           Prove: come sopra.

 

30.    Comunque si voglia vedere la questione, resta il fatto che numerose ricerche sono state comprovate e regolarmente presentate al collocatore. La summenzionata email di cui al doc. E, vale come detto quale testimonianza scritta che riporta dei fatti fondamentali, sui quali l'autorità si deve pronunciare. Non facendolo lede il diritto di essere sentito.

           Prove: come sopra.

 

31.    Anche se di moto proprio, senza quindi l'intenzione di voler adempiere un dovere, che prima ancora di essere tale era una mia necessità, è quindi stato rispettato l'obbligo di attivarsi nella ricerca di lavoro e l'impegno profuso è stato comprovato (cfr. art. 17 LADI). Faccio infatti notare a questo giudice che il soggiorno all'estero non è stata una vacanza, ma bensì una disperata ricerca di lavoro, vista la tragica situazione del mercato del lavoro ticinese e svizzero in generale. Questa mia idea era ben nota al collocatore ed è andata ben oltre all'obbligo di cercare un'occupazione fuori del proprio luogo di domicilio ex art. 16 cpv. 2 lett. f LADI!" (Doc. I)

 

                               1.4.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 4 maggio 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di novembre e dicembre 2004, precedenti la reiscrizione in disoccupazione.

 

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 marzo 2005).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di novembre e di dicembre 2004 precedenti il riannuncio per il collocamento che ha avuto luogo il 1° gennaio 2005. Nel lasso di tempo in questione la terza revisione della LADI era già in vigore e deve, dunque, essere presa in considerazione.

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

 

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

 

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

 

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

 

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

 

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

 

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

 

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

 

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

 

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

 

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

 

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

 

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

 

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

 

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

 

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

 

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

 

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

 

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

 

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

 

                               2.7.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

 

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

 

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

 

                               2.8.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).

 

                               2.9.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

 

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

 

  c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

 

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

 

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

 

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

 

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

 

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                         Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

 

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

 

                             2.10.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurato, dopo aver conseguito la licenza in diritto all’Università di __________ il 25 marzo 2000, ha effettuato la pratica legale in Ticino sia presso uno studio legale di __________, che presso la Pretura di __________ al fine di sostenere gli esami di avvocato (cfr. doc. 5).

                                         Egli ha ottenuto il relativo brevetto nel mese di dicembre 2003 (cfr. doc. 2).

 

                                         Il ricorrente, il 20 febbraio 2003, si è iscritto in disoccupazione (termine quadro: 20 febbraio 2003 - 19 febbraio 2005), indicando di ricercare un impiego a tempo pieno quale giurista (cfr. doc. 1).

                                         L’assicurato ha beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione fino al mese di settembre 2004.

                                         Nel mese di ottobre 2004 egli si è trasferito in __________, dove, dal 5 ottobre al 23 dicembre 2004, ha svolto uno stage presso lo studio legale __________ di __________ (cfr. doc. H, 1, 16, 9b).

 

                                         Rientrato in Svizzera, l’insorgente, il 1° gennaio 2005, si è nuovamente annunciato per il collocamento presso l’URC di __________.

                                         Egli, il 2 febbraio 2005, ha comunicato all’URC che il 1° marzo 2005 avrebbe iniziato a lavorare presso lo studio legale __________ di __________ e che a partire da quella data non avanzava più nessuna pretesa di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11; 16).

 

                                         Durante il colloquio con il consulente del personale del 24 gennaio 2005 (cfr. doc. 16), egli non ha comprovato di avere compiuto delle ricerche di lavoro nei mesi di novembre e di dicembre 2004 (cfr. doc. 16).

                                         Il collocatore, quel giorno stesso, gli ha così consegnato brevi manu una "Richiesta di giustificazione" in relazione alle insufficienti ricerche, precisando che, in caso di mancate osservazioni entro il 5 febbraio 2005, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 10).

 

                                         L'insorgente, allegando il formulario relativo alla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” dei mesi di novembre e di dicembre 2004, oltre che gli scritti di due potenziali datori di lavoro da lui contattati a __________ durante i mesi citati, e meglio degli studi legali __________ e __________, ha risposto il 3 febbraio 2005 e ha precisato:

 

"  (...)

Le ricerche di lavoro durante la mia permanenza a __________ avvenivano prettamente a livello orale durante riunioni, incontri con partner di lavoro dello studio per il quale lavoravo, o soprattutto in occasione di cosiddetti networking events. Questi eventi sono molto diffusi nella realtà anglosassone e sono organizzati appositamente per creare nuovi contatti e opportunità di lavoro per chi vi partecipa. I contatti avvengono su un piano informale e lo stesso valeva per le mie richieste di collaborazione/assunzione.

 

Di conseguenza non mi è facile fornire documenti scritti. È inoltre importante notare come i nord americani siano estremamente riluttanti a fornire dichiarazioni scritte che non siano prettamente nel loro interesse.

 

Le faccio altresì notare che la lista di persone contattate, così come risulta dal formulario delle ricerche allegato, non è esaustiva. Infatti non ricordo più tutte le persone che ho conosciuto e interpellato in occasione dei suddetti meeting.

 

Ciononostante le allego due dichiarazioni che sono riuscito a farmi inviare. Qualora non dovessero bastare tenterò di farmene inviare altre se possibile." (Doc. 12)

 

 

                                         L’URC di __________, ritenendo comunque insufficienti le ricerche di impiego intraprese dall’assicurato precedentemente all’annuncio per il collocamento del 1° gennaio 2005, con decisione formale del 17 febbraio 2005, l’ha sospeso per 6 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. F, consid. 1.1.).

 

                                         Con l’opposizione interposta avverso tale provvedimento, il ricorrente ha trasmesso un messaggio di posta elettronica di __________, quale prova di un’ulteriore ricerca effettuata nel mese di novembre 2004 a __________ per un posto di avvocato (cfr. doc. E; 14).

 

                                         L’URC, con decisione su opposizione del 22 marzo 2005, ha poi confermato la decisione formale del  17 febbraio 2005 (cfr. doc. H).

 

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

 

Nella fattispecie in esame il TCA constata che l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la “Richiesta di giustificazione” citata sopra, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Dunque il diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

 

                             2.11.   In concreto, come visto, l'URC nella decisione formale del 17 febbraio 2005 e nella decisione su opposizione del 22 marzo 2005 ha puntualizzato di aver sanzionato l'assicurato per avere compiuto insufficienti sforzi per reperire un impiego adeguato durante i mesi di novembre e dicembre 2004 anteriori alla reiscrizione in disoccupazione (cfr. doc. F, H; consid. 1.1., 1.2.).

                                         Non è stata, quindi, applicata l'abituale prassi dell'amministrazione, secondo la quale nel caso in cui un assicurato ricorra all'assicurazione contro la disoccupazione dopo un periodo di inattività lavorativa o comunque di occupazione non soggetta a contribuzione, lo stesso deve dimostrare di aver intrapreso delle ricerche al fine di trovare un impiego negli ultimi 3 mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 2 maggio 2000 nella causa C., 38.1999.299).

 

                                         In casu, dalle tavole processuali si evince che prima dell’emissione della decisione della Sezione del lavoro del 22 ottobre 2004, con la quale è stato deciso che durante i mesi di giugno e luglio 2004 - periodo in cui l’assicurato ha svolto la pratica notarile presso l’Ufficio dei registri di __________ - non adempiva i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3, 5), e dei successivi conteggi della Cassa di fine ottobre 2004 che hanno conseguentemente attestato che il ricorrente aveva ancora diritto a 41 indennità (cfr. doc. 16), l’insorgente poteva legittimamente credere, come del resto indicatogli dall’URC il 13 settembre 2004 (cfr. doc. 4), che il diritto a 400 indennità di disoccupazione fosse estinto e che quindi non poteva più ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Riguardo alla circostanza che il ricorrente aveva diritto a 400 indennità, benché il termine quadro per la riscossione delle prestazioni fosse stato aperto prima dell’entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. consid. 2.2.), giova segnalare che dal 1° luglio 2003 il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, secondo cui, salvo eccezioni enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è diminuita da 520 a 400 giorni, torna applicabile, sulla base del principio generale della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della terza revisione della LADI. Infatti il nuovo art. 27 LADI non esclude tale principio, né comporta una lacuna legislativa. Inoltre non vi sono norme transitorie che prevedano l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la nuova LADI includono una norma a tutela di diritti acquisiti a una prestazione sociale (cfr. STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05, consid, 1.3.; STCA del 15 marzo 2004 nella causa P., 38.2003.81, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206; STCA del 10 maggio 2005 nella causa I., 38.2004.79).

 

                                         In simili condizioni il modo di procedere dell’URC che ha esaminato le ricerche di impiego solo dei mesi di novembre e di dicembre 2004, ad esclusione di quelle di ottobre 2004, non è nel caso di specie censurabile.

 

                             2.12.   Nei mesi di novembre e dicembre 2004 l’assicurato, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, era tenuto a intraprendere delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo al fine di reperire un’occupazione adeguata.

                                         L’insorgente, in effetti, già dall’inizio del suo soggiorno in __________ sapeva che probabilmente sarebbe dovuto rientrare in Svizzera alla fine della sua esperienza lavorativa presso lo studio __________, visto che quest’ultima occupazione era unicamente uno stage (cfr. doc. 9b, 4).

                                         Il 5 novembre 2004 il ricorrente, in un messaggio di posta elettronica indirizzato al proprio collocatore, ha del resto indicato che nel mese di gennaio 2005 sarebbe tornato in Ticino (cfr. doc. A). Il 30 novembre 2004, poi, l’assicurato, rispondendo, sempre via posta elettronica, a un messaggio del consulente del personale, ha pure precisato di avere anticipato il rientro in Svizzera al 23 dicembre 2004, in quanto non era più soddisfatto del soggiorno all’estero (cfr. doc. 16, e-mail 30.11.2004 “(…)Ho anticipato il rientro al 23.12. Non ci sto più dentro. Ho bisogno di cose vere!”).

 

                                         In proposito occorre rilevare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di lavoro prima di annunciarsi per il collocamento in Svizzera.

 

                                         Contestualmente va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).

 

                                         In particolare nella STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornato a lungo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.

 

                                         Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.

 

                             2.13.   Dal modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che nei mesi di novembre e dicembre 2004 l’assicurato ha indicato di avere compiuto, nel mese di novembre 2004, quattro ricerche in __________, più precisamente presso __________ - __________, __________ - __________, __________ - __________, __________ – __________, e nel mese di dicembre 2004 cinque ricerche, di cui quattro in __________ e una a __________, e meglio presso __________ - __________, __________ - __________, __________ - __________, __________ - __________ e __________ - __________ (cfr. doc. 16).

 

                                         L’insorgente non ha menzionato i giorni dei rispettivi mesi in cui ha compiuto le ricerche, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.).

                                         Otto di esse sono state effettuate di persona, mentre soltanto quella presso __________ in forma scritta. Tuttavia di ques’ultima ricerca agli atti non risulta né la candidatura dell’insorgente, né l’eventuale risposta del potenziale datore di lavoro. Dal formulario consegnato all’URC risulta unicamente che il relativo esito è stato negativo (cfr. doc. 16).

 

                                         Il ricorrente, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.10.), con lettera di giustificazione del 3 febbraio 2005 e con opposizione del 7 marzo 2005, relativamente alle asserite ricerche dei mesi di novembre e dicembre 2004, ha poi prodotto tre dichiarazioni di potenziali datori di lavoro, ossia degli studi legali __________, __________ e __________ che hanno confermato le domande di impiego effettuate dall’assicurato (cfr. doc. E, 12).

                                         Le altre ricerche, nonostante l’assicurato abbia avuto a più riprese la possibilità di comprovarle, non risultano minimamente documentate. Tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 aggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato dall’insorgente nel caso delle tre ricerche citate.

 

                                         Al riguardo va osservato che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del redattore)

 

                                         Inoltre relativamente alla ricerca che l’assicurato ha dichiarato di aver compiuto presso lo studio __________ di __________ senza fornire alcuna prova in merito (cfr. doc. 16), va evidenziato che, siccome, come precisato sopra (cfr. consid. 2.12.), il ricorrente era ben consapevole del fatto di dover tornare in Ticino nel mese di gennaio 2005 - dal 30 novembre il rientro è stato poi anticipato al 23 dicembre 2004 -, egli avrebbe dovuto attivarsi maggiormente al fine di tentare di reperire un impiego in Ticino e, viste le sue particolari conoscenze linguistiche attestate dallo Studio legale __________ (cfr. doc. 9b), più in generale in Svizzera.

 

                                         Per inciso va precisato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI non è considerata adeguata un'occupazione che necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato. In altre parole da un assicurato si può esigere che eserciti una professione che richiede fino a due ore per recarsi sul posto di lavoro e due ore per il ritorno ogni giorno (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti…..", pag. 70; DLA 1991 pag. 88; cfr. SVR 1999 ALV N. 22).

 

                                         L’assicurato che, come dimostrato dalla corrispondenza via posta elettronica con l’amministrazione (cfr. doc. 16; A; C), aveva accesso a internet, nei mesi di novembre e dicembre 2004, avrebbe dovuto, da un lato, consultare le offerte di lavoro pubblicate sui giornali elvetici che dispongono anche di un’edizione ondine, dall’altro, entrare in contatto con qualche agenzia di consulenza professionale.

 

                                         E’ vero che nel messaggio inviato al collocatore il 5 novembre 2004 l’insorgente ha indicato, citiamo “…sto raccogliendo un po’ di colloqui in Ticino per gennaio quando sarò di ritorno” (cfr. doc. 16).

                                         Tuttavia il ricorrente non ha comprovato alcuna ricerca effettuata in Ticino nei mesi di novembre e dicembre 2004. Egli d’altronde né durante la procedura in sede amministrativa, né dinanzi a questa Corte ha sostenuto di aver postulato in Ticino nel periodo in questione.

                                         Esaminando, poi, attentamente la frase scritta al consulente del personale il 5 novembre 2004 alla luce del formulario delle ricerche di lavoro consegnato all’URC, emerge che verosimilmente i colloqui ai quali si riferisce l’assicurato sono quelli relativi alle sette ricerche presso studi legali ticinesi del mese di ottobre 2004 menzionate sul citato modulo.

                                         Queste ultime, non riferendosi né al mese di novembre 2004, né al mese di dicembre 2004, sono però in ogni caso irrilevanti ai fini della presente causa.

                                         In simili condizioni, considerato che l’assicurato ha comprovato unicamente tre ricerche di lavoro delle nove che ha indicato di aver effettuato nei mesi novembre e dicembre 2004, senza peraltro precisare il relativo giorno, e che delle nove asserite una sola, però non documentata, è stata svolta in Svizzera, gli sforzi intrapresi dallo stesso vanno ritenuti insufficienti.

 

                             2.14.   Si tratta ora di esaminare se quanto sostiene l’assicurato circa il fatto di non essere stato in chiaro in merito ai suoi doveri, visto che riteneva la propria pratica chiusa, e riguardo alla circostanza di non avere ricevuto le dovute informazioni dall’URC (cfr. doc. I; consid. 1.3.), è fondato e può costituire un valido motivo per non sanzionarlo oppure no.

 

                                         Dalla documentazione agli atti si evince che il 5 novembre 2004 __________ della Cassa __________ ha inviato all’assicurato il seguente messaggio di posta elettronica:

 

"  Da ulteriori informazioni assunte presso l'Ufficio Regionale di __________, lei ha interrotto il controllo della disoccupazione il 13 settembre us. Il motivo del pagamento di sole 9 indennità nel mese di settembre è dato dai giorni lavorativi fino alla data sopra indicata. Il suo termine quadro scadrà il 19 febbraio 2005 ed entro tale data, qualora sarà nuovamente disoccupato ed iscritto all'URC, avrà la possibilità di usufruire delle restanti 41 indennità di disoccupazione, naturalmente espletati tutti i presupposti per tale diritto (art. 8 LADI)." (Doc. A)

 

                                         Questo messaggio è stato letto dal ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. A; 16)

 

                                         A seguito di ragguagli chiesti dall’assicurato al collocatore, questi, sempre il 5 novembre 2004, gli ha spiegato che il saldo delle indennità giornaliere era dovuto a uno storno per il periodo giugno/luglio 2004 durante il quale era stato ritenuto non indennizzabile dalla Sezione del lavoro con decisione del 22 ottobre 2004 (cfr. doc. A).

 

                                         Inoltre __________, il 6 dicembre 2004, ha trasmesso all’assicurato il seguente testo:

 

"  In data odierna abbiamo provveduto all'inserimento delle indennità complete inerenti il mese di settembre e quella per il mese di ottobre 2004 (limitatamente al 1.10.2004, unico giorno lavorativo). Ne risulta pertanto che dopo il pagamento sopra indicato, il nuovo saldo sarà di 27 indennità. Quest'ultime dovranno eventualmente essere utilizzate entro il 19.2.2005 qualora fosse ancora disoccupato." (Doc. C)

 

                                         L’assicurato ha preso conoscenza di questo messaggio al più tardi il 14 dicembre 2004 (cfr. doc. C).

 

                                         Il tenore del primo messaggio del funzionario della Cassa __________ del 5 novembre 2004 risulta chiaro e univoco. Ciò vale a più forte ragione nel caso dell’assicurato, se si pone mente al fatto che egli è un avvocato.

                                         In concreto, quindi, a decorrere da quella data l’insorgente era, o comunque avrebbe dovuto essere, al corrente del fatto di avere ancora diritto a delle indennità giornaliere di cui avrebbe potuto disporre nel caso in cui fosse stato nuovamente disoccupato, si fosse iscritto all’URC entro il 19 febbraio 2005 e avesse adempiuto le condizioni di cui all’art. 8 LADI.

                                         Nel messaggio seguente del 6 dicembre 2004 è poi unicamente stato corretto da 41 a 27 il numero delle indennità a cui il ricorrente aveva ancora diritto.

 

                                         L’assicurato il 14 dicembre 2004 in un messaggio al collocatore ha, del resto, indicato di immaginare che al rientro per far ripartire la disoccupazione doveva recarsi di nuovo in Comune (cfr. doc. C).

 

                                         Il messaggio di risposta del 17 dicembre 2004 del collocatore, menzionato dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), non aggiunge nulla a quello di __________ del 5 novembre 2004.

                                         Infatti il collocatore ha solo ribadito che, citiamo “…come sai una delle condizioni per percepire le indennità di disoccupazione è quella di essere iscritti a un URC. Se ti riscrivi prima del 19.02.05 non è necessario passare prima dal municipio” (cfr. doc. C).

 

                                         All’assicurato, pertanto, che dal 5 novembre 2004 era, o in ogni caso avrebbe dovuto essere, a conoscenza del suo diritto di percepire ancora delle indennità giornaliere se si fosse reiscritto in disoccupazione prima del 19 febbraio 2005, doveva risultare indubbio il suo obbligo di compiere ricerche di lavoro prima del suo riannuncio per il collocamento.

                                         Infatti, in primo luogo, lo stesso era già stato iscritto in disoccupazione dal 20 febbraio 2003 al mese di settembre 2004 (cfr. consid. 2.10.).

                                         Il 27 marzo 2003 aveva pure partecipato a un incontro informativo (cfr. doc. 16), per cui egli doveva essere al corrente, oltre che dei suoi obblighi di disoccupato che usufruisce delle prestazioni della relativa assicurazione, anche di quelli precedenti l’iscrizione.

                                         In secondo luogo, il ricorrente, nel mese di dicembre 2003, come già rilevato, ha conseguito il brevetto di avvocatura (cfr. consid. 2.10.). Egli va, perciò, considerato una persona che possiede delle buone conoscenze nella materia specifica (cfr., in questo stesso senso, la STFA del 18 luglio 2005 nella causa A., I 521/04, consid. 3.2.; STCA del 14 settembre 2005 nella causa C., 38.2004.70, consid. 2.12.).

                                         Infine, anche nell’ipotesi in cui egli non ricordasse bene come procedere prima dell’iscrizione__________ gli ha specificatamente segnalato di dovere adempiere le condizioni dell’art. 8 LADI per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione (cfr. doc. A).

                                         Pertanto, a prescindere dal fatto che gli sia o meno stato espressamente indicato di intraprendere degli sforzi per tentare di reperire un’occupazione prima della nuova iscrizione in disoccupazione, l’assicurato, avvocato, doveva attivarsi e controllare, semmai consultando la raccolta sistematica delle leggi federali pubblicata in internet (www.admin.ch), cosa prevede l’art. 8 LADI ed eventualmente chiedere all’amministrazione ulteriori chiarimenti al riguardo.

 

                                         Le censure formulate dall’assicurato, in merito al fatto di non essere stato a conoscenza dei suoi obblighi e di non avere ricevuto le debite informazioni dall’amministrazione, risultano, di conseguenza, prive di fondamento.

 

                             2.15.   Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato delle insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2004, l'assicurato ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge. L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; 2.7.).

 

                                         Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 6 giorni di sospensione (3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di novembre 2004 + 3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di dicembre 2004).

                                         Tutto ben considerato, la sospensione di 6 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         La decisione su opposizione del 23 febbraio 2005 va, conseguentemente, confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti