Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.39

 

FS/td

Lugano

21 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 marzo 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 4 marzo 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la sua precedente decisione del 15 settembre 2004 con la quale ha stabilito che nel caso concernente RI 1 le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. doc. V).

                                         L’amministrazione ha rilevato che:

 

 

 

"  (…)

1.   La signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 22 aprile 2004 (termine quadro per la riscossione: 01.05.2004 - 30.04.2006; guadagno assicurato: fr. 3'209.--), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come segretaria di studio medico o impiegata di commercio.

 

In data 20 luglio 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha sottoposto all'Ufficio giuridico della sezione del lavoro per esame e decisione il caso della signora RI 1 con scritto del seguente tenore:

 

"La signora RI 1 si è iscritta presso la nostra Cassa, dal 1° maggio 2004, quale disoccupata a tempo pieno.

L'assicurata ha prestato la sua opera alle dipendenze di diversi datori di lavoro e più precisamente:

 

         -                            dal 19.01.2003 al 30.04.2004 presso la __________ con

                                      un'occupazione del 80%

      - dal 01.03.2003 al 31.08.2003 presso lo Studio del Dr. Med.

         __________ con un'occupazione del 50%

      - dal 04.11.1996 al 31.01.2003 presso il Dr. Med. __________ con

         un'occupazione del 100%

 

presso quest'ultimo datore di lavoro e più precisamente (prima della disdetta del rapporto) dal 15.10.2002 la signora RI 1 era inabile al lavoro causa malattia. In data 15.11.2002, il datore di lavoro ha disdetto il contratto per il 31.01.2003.

 

La Cassa aveva stabilito il guadagno assicurato della propria assicurata sulla base delle indicazioni fornite dai diversi datori di lavoro. Questo calcolo è stato contestato dalla signora RI 1. La stessa sostiene che le prestazioni versate dalla __________, fino al 18.01.2004, derivavano dalla sua inabilità lavorativa dal 15.10.2002.

 

Quale Cassa di disoccupazione, in data 07.07.2004, abbiamo intimato uno scritto alla __________ chiedendo se le prestazioni derivavano dal rapporto di lavoro, avuto dalla nostra assicurata, con il Dr. Med. __________. La __________, con scritto del 19.07.2004, conferma che le prestazioni versate in favore della signora RI 1 derivavano dall'assicurazione collettiva dello Studio Dr. Med. __________.

 

      Questioni che devono formare oggetto di una decisione:

 

La Cassa deve tenere in considerazione le prestazioni, ricevute dalla __________, in favore della signora RI 1, quale occupazione lavorativa? se sì, il calcolo deve essere effettuato tenendo in considerazione i vari redditi (__________, __________, __________ e __________)?".

 

Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 15 settembre 2004 il servizio cantonale ha concluso che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazioni __________ non possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato.

 

Contro la predetta decisione l'assicurata ha interposto in data 8/15 ottobre 2004 l'opposizione qui in esame.

 

2.   Giusta l'articolo 23 cpv. 1 ADI, È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

Secondo l'articolo 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (Art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

 

                                Conformemente all'articolo 13 cpv. 2 LADI, Sono parimenti computati:

      a.  omissis;

      b.  omissis;

      c.  i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga contributi;

      d.  omissis.

 

Il periodo di tempo durante il quale l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma non percepisce il salario poiché è malato o è stato vittima di un infortunio, per cui non paga contributi, è parimenti considerato quale periodo di contribuzione (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (ID), Segretariato di Stato dell'economia, gennaio 2002, nota marginale B92; STCA del 22 luglio 2003 nella causa N.S., inc. no. 38.2002.276, consid. 2.4, pag. 6 e riferimenti ivi citati).

 

3.   Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge segnatamente che il rapporto contrattuale con il Dr. Med. __________ è stato disdetto da quest'ultimo in data 15 novembre 2002 per il 31 gennaio 2003, che la signora RI 1 è stata impedita di lavorare causa malattia (depressione) nel periodo dal 15 ottobre 2002 al 31 gennaio 2003 (cfr. Attestato del datore di lavoro compilato dal Dr. Med. __________ il 26 aprile 2004), che il salario è stato corrisposto fino al 31 gennaio 2003 (cfr. Attestato, come pure la lettera 28 gennaio 2005 de __________ e lo scritto 1. febbraio 2005 dell'opponente, risposta alla domanda no. 3) e, inoltre, che le prestazioni assicurative versate da __________ sono state erogate nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e meglio dal 1. febbraio 2003 al 18 gennaio 2004.

 

Ora, visto quanto precede e in considerazione dei disposti di legge suindicati, ritenuto in particolare come l'opponente, nonostante la sua malattia, abbia percepito lo stipendio fino alla conclusione del rapporto contrattuale con il Dr. Med. __________ e come le prestazioni assicurative relative alla sua malattia le siano state versate soltanto successivamente, una volta cessato il predetto rapporto di lavoro (cfr. scritto 28 gennaio 2005 de __________), lo scrivente Ufficio ritiene che le prestazioni erogate da __________ nel periodo dal 1. febbraio 2003 al 18 gennaio 2004 non possano essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato.

 

4.   Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

 

(…)." (cfr. doc. V)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha osservato che:

 

"  (…)

La Sezione del Lavoro in data 4.3.2005 mi ha intimato la decisione citata a margine e contro la stessa, come indicato a pagina 3.2 della loro decisione, inoltro il presente ricorso.

 

Come descritto nella decisione mi sono annunciata in disoccupazione e, a mio modo di vedere, mi è stata calcolata in modo errato l'indennità giornaliera di disoccupazione. In effetti, la Sezione del Lavoro alla pagina 2 della decisione, cita anch'essa che le prestazioni versatemi dalla __________ derivavano dall'assicurazione collettiva dello Studio del Dr. Med. __________.

 

Ora queste indennità non vengono tenute in considerazione in quanto dalla Sezione del Lavoro viene ritenuto concluso il rapporto di lavoro in data 31.1.2003.

 

Preciso che presso il medico citato poco sopra sono stata impiegata quale segretaria, dal 4.11.1996.

In data 15.11.2002 il datore di lavoro mi ha notificato la disdetta malgrado io fossi inabile al lavoro dal 15.10.2002.

 

Come descritto poco sopra in teoria e di fatto il datore di lavoro mi ha licenziato per il 31.1.2003 ma in pratica, viste le prestazioni dell'assicurazione collettiva del Dr. __________, sono rimasta in forza fino all'ultimo versamento delle indennità della __________ e cioè vino al 18.1.2004.

 

Se effettivamente, come sostenuto dalla Sezione del lavoro, il rapporto di lavoro si fosse concluso in data 31.1.2003 sicuramente la collettiva dello studio del datore di lavoro non mi avrebbe versato alcuna indennità ritenendo che non risultavo più quale dipendente.

 

(…)." (cfr. doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VI).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

                                         L'art. 23 cpv. 3 LADI precisa inoltre che, il guadagno accessorio non è assicurato. E' considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività indipendente esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

 

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                         L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se è a ragione che la Sezione del lavoro ha deciso che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato della ricorrente.

 

                                         L’assicurata si è iscritta al collocamento il 22 aprile 2004 e le è stato aperto un termine quadro per la riscossione dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 (cfr. doc. 14/CC).

 

                                         Dagli atti di causa risulta in particolare che l’assicurata ha lavorato, quale segretaria, presso lo Studio del Dr. Med. __________ dal 4 novembre 1996 al 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 14/G).

                                         Alla domanda volta a sapere se al momento della disdetta o durante il termine di disdetta, la persona assicurata era impedita nel lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il medico ha risposto: “sì, a causa di depressione dal 15.10.02 al 31.01.03” (cfr. doc. 14/G punto 12).

                                         L’ultimo giorno di lavoro effettuato dall’assicurata presso lo Studio medico è stato il 4 dicembre 2002 e il salario le è stato corrisposto fino al 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 14/G punti 14 e 15).

 

                                         Con lettera del 15 novembre 2002 il medico ha significato all’assicurata una disdetta del seguente tenore:

 

"  (…)

Con la presente, vista la situazione a lei nota e più volte discussa venutasi a creare nel mio studio medico, sono costretto a disdire il contratto di lavoro con effetto al 31.01.2003.

(…)." (cfr. doc. 4/A)

 

                                         Al riguardo il 19 novembre 2002 l’assicurata ha scritto al medico quanto segue:

 

"  (…)

Faccio riferimento alle lettera di licenziamento intimatami in data 15 novembre 2002 per il 31 gennaio 2003.

 

La presente per comunicarle di aver preso conoscenza della sua situazione finanziaria per cui comprendo questa vostra decisione che a malincuore devo comunque accettare.

 

Vorrei sottoporle un’eventuale proposta alfine di trovare una soluzione che tenga conto delle sue difficoltà e delle mie necessità e potrebbe essere la seguente:

 

sarei disposta dopo una attenta analisi della mia situazione finanziaria a ridurre a contare dal 1.2.2003 la mia attività lavorativa presso il vostro studio del 30%.

 

Sperando che questa mia proposta abbia ad essere accetata, se così fosse la invito a volermi confermare per iscritto tale accordo.

(…)." (cfr. doc. 4/B)

 

                                         Rispondendo a delle domande postele dalla Sezione del lavoro l’assicurata ha, in particolare, confermato che il suo ultimo giorno lavorativo presso lo Studio medico è stato il 4 dicembre 2002, che dal 1° al 10 novembre 2002 era inabile al lavoro nella misura del 100%, che il salario le è stato corrisposto fino al 31 gennaio 2003 e che dal 4 dicembre 2002 al 30 aprile 2004 è stata incapace al lavoro per malattia (cfr. doc. 4).

 

                                         Nel proprio ricorso l’assicurata ha contestato che le prestazioni versatele dall’assicurazione collettiva dello Studio del Dr. Med. __________ non sono state considerate nel calcolo della sua indennità giornaliera di disoccupazione ed ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

Preciso che presso il medico citata poco sopra sono stata impiegata, quale segretaria, dal 4.11.1996. In data 15.11.2002 il datore di lavoro mi ha notificato la disdetta malgrado io fossi inabile al lavoro dal 15.10.2002.

 

Come descritto poco sopra, in teoria e di fatto il datore di lavoro mi ha licenziato per il 31.1.2003 ma in pratica, viste le prestazioni dell’assicurazione collettiva del Dr. __________, sono rimasta in forza fino all’ultimo versamento delle indennità della __________ e cioè fino al 18.1.2004.

 

Se effettivamente, come sostenuto dalla Sezione del Lavoro, il rapporto di lavoro si fosse concluso in data 31.12003 sicuramente la collettiva dello studio del datore di lavoro non mi avrebbe versato alcuna indennità ritenendo che non risultavo più quale dipendente.

(…)." (cfr. doc. I)

 

                                         Dalle risultanze appena esposte questo Tribunale deve innanzitutto concludere che il contratto di lavoro con lo Studio del Dr. Med. __________ si è concluso il 31 gennaio 2003.

 

                                         Infatti, allorquando le è stata significata la disdetta con effetto al 31 gennaio 2003 l’assicurata non l’ha impugnata in quanto “Disdetta in tempo inopportuno” ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. b del Codice delle obbligazioni (CO).

                                         Non solo, con il suo scritto del 19 novembre 2003, l’assicurata ha dichiarato che, anche se a malincuore, deve accettare la disdetta.

                                         Inoltre, l’ultimo giorno di lavoro effettuato dall’assicurata è stato il 4 dicembre 2002 e questo anche se dai conteggi prodotti dalla Compagnia di assicurazioni “__________” risulta che la ricorrente non è sempre stata inabile al lavoro nella misura completa del 100%.

                                         In particolare, l’inabilità lavorativa dell’assicurata è stata del 50% dal 10 marzo al 3 novembre 2003 e del 30% dal 4 al 9 novembre 2003 (cfr. doc. 6/B e 9).

                                         Al riguardo, rispondendo alle domande volte a sapere su che base e per quale motivo ha tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 50% dal 10 marzo 2003, del 30% dal 4 al 9 novembre 2003 e per quale ragione dal 18 gennaio 2004 non sono più state erogate delle prestazioni (cfr. doc. 7, punti 4, 5 e 6), la Compagnia di assicurazioni “__________” ha così risposto:

 

"  (…)

4. - certificazione Dr. __________ e Dr. __________

- attività lavorativa presso l’__________ di __________ dal 10.03 fino al 31.08.2003 e durante il mese di settembre presso il Dr. __________

 

5. attività lavorativa presso il Dr. __________ in misura del 70% dal 04.11.03 al 09.11.03 ed in seguito certificazione incapacità lavorativa del Dr. __________ in misura completa fino al 18.01.2004

 

6. ripresa attività lavorativa in misura del 80% e vedere nostro scritto del 29.01.2004.

(…)." (cfr. doc. 6)

 

                                         Nel menzionato scritto del 29 gennaio 2004 la Compagnia di assicurazioni ha comunicato all’assicurata quanto segue:

 

"  (…)

Abbiamo ricevuto il certificato del Dr. __________ che la dichiara inabile in misura del 20% dal 19.01.2004.

 

Le segnaliamo che, secondo le condizioni generali di polizza, l’indennità giornaliera viene indennizzata al massimo a partire da una percentuale del 25%.

 

In considerazione di quanto sopra, siamo spiacenti di comunicarle di non poter coprire tale incapacità lavorativa ed in allegato le trasmettiamo il relativo conteggio d’indennità giornaliera per il mese di gennaio 2004.

(…)." (cfr. doc. 6/A)

 

                                         Le domande poste dalla Sezione del lavoro alla Compagnia di assicurazioni “__________” e le risposte unitamente agli allegati prodotti sono stati sottoposti all’assicurata che non ha osservato nulla al proposito (cfr. doc. 4).

 

                                         Del resto l’ultimo salario versato all’assicurata è stato quello per il mese di gennaio 2003 e non risulta che la ricorrente, quando era abile al lavoro in misura ridotta, abbia offerto i propri servizi al suo ex datore di lavoro e/o gli abbia chiesto il versamento del salario nella misura della sua capacità lavorativa.

 

                                         Di conseguenza, ritenuto che il contratto di lavoro con lo Studio del Dr. Med. __________ si è concluso il 31 gennaio 2003, il periodo in cui ha percepito delle prestazioni dalla Compagnia di assicurazioni “__________”, meglio dal 1° febbraio 2003 al 18 gennaio 2004, non può essere computato quale periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI.

                                         Pertanto, durante il medesimo periodo non può essere ritenuto determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto presso lo Studio medico (cfr. art. 39 OADI e consid. 2.1).

                                         Per quanto riguarda invece alle indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazioni “__________” (che l’assicurata vorrebbe fossero ritenute al fine del calcolo delle sue indennità giornaliere di disoccupazione e quindi del suo guadagno assicurato; cfr. doc. I) esse non rientrano neppure nel salario determinante ai sensi della legislazione sull’AVS (cfr. art. 5 LAVS e artt. 7 e 8 OAVS a cui l’art. 23 cpv. 1 LADI rinvia).

                                         Del resto le prestazioni della Compagnia di assicurazioni “__________” sono tutte state versate al netto.

 

                                         Irrilevante è infine la circostanza che la Compagnia di assicurazioni “__________”, quale Assicurazione Malattia Collettiva, ha versato alla ricorrente delle prestazioni dal 1° febbraio 2003 al 18 gennaio 2004 (cfr. doc. 6/A, 6/B e 9).

                                         Infatti, in DTF 127 V 106, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera secondo la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), il diritto alle prestazioni non dipende dall'affiliazione, contrariamente all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera prevista dagli art. 67 segg. della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Pertanto, in assenza di clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di copertura, l'assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle prestazioni, esce da un'assicurazione collettiva perché cessa di far parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo l'estinzione del rapporto di assicurazione.

 

                                         Al proposito, invitata a rispondere alla domanda volta a sapere per quale ragione la vostra compagnia ha erogato all’assicurata le prestazioni a contare dal 1° febbraio 2003 (cfr. doc. 7 punto 3) la Compagnia di assicurazioni “__________” ha risposto che: “(…) in quanto l’assicurata fino al 31.01.2003 era ancora alle dipendenze del Dr. __________ e l’indennità è stata pagata direttamente al datore di lavoro. (…).” (cfr. doc. 6).

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha stabilito che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato della ricorrente.

                                         La decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti