Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.41

 

DC/sc

Lugano

25 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 aprile 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 4 ottobre 2004 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione" concernente RI 1:

 

"  L'assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 01.02.04.

In data 17.09.04 le abbiamo offerto un'occupazione in qualità di ausiliaria di pulizia e aiuto cucina presso l'__________ di __________.

Si trattava di un lavoro al 50% (orari e turni da concordare con il datore di lavoro), di durata indeterminata e il salario da contratto collettivo di lavoro.

L'assicurata non ha accettato l'occupazione specificando che la responsabile dell'esercizio pubblico si è rifiutata di comunicarle lo stipendio. Precisa inoltre di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno.

Sentita a colloquio il 04.10.04 ammette che la trasferta fino a __________ sarebbe troppo onerosa per un'occupazione del 50%.

Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale." (Doc. 15)

 

 

                               1.2.   Con decisione del 24 novembre 200a la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego adeguato assegnatole ufficialmente presso l'__________.

 

 

                               1.3.   A seguito dell'opposizione dell'assicurata, rappresentata dal RA 1 (cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro, il 18 aprile 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento ed ha in particolare sottolineato:

 

"  (...)

Nel caso in esame, all'opponente è stato proposto un impiego a tempo parziale (50%), di durata indeterminata e con inizio il 1. ottobre 2004 (con stipendio come da contratto collettivo di lavoro), come ausiliare di pulizia e aiuto cucina presso l'__________ di __________.

 

A motivo della sua mancata assunzione, l'opponente ha sostanzialmente indicato il fatto di non essere disposta a lavorare soltanto a tempo parziale (al riguardo, dal verbale del colloquio di consulenza di data 4 ottobre 2004, sottoscritto dall'assicurata, emerge segnatamente quanto segue: "[...] Mi conferma che sta comunque cercando lavoro a tempo pieno e non le conviene andare a lavorare fino a __________ se può lavorare solo a tempo parziale. [...]').

 

Circa il fatto che il potenziale datore di lavoro non avrebbe voluto comunicare alla signora RI 1 l'ammontare della retribuzione, lo stesso, nel suo scritto 12 novembre 2004, ha segnatamente dichiarato quanto segue: "[...] La Signora RI 1 ha preso contatto (solo) telefonicamente con me il 20 settembre 2004 e subito mi ha comunicato che non era interessata all'attività proposta perché si trattava di un lavoro solo al 50%. Tengo a precisare che nel febbraio scorso, quando cercavo un'altra ausiliaria, la Signora si trovava già in disoccupazione e mi aveva dato ancora le stesse motivazioni e non aveva accettato il lavoro. [...] è vero che la Signora RI 1, prima di riappendere il telefono, mi ha chiesto "quanto paghi tu?" ed è anche vero che io non ho voluto dirglielo siccome a lei non interessava il lavoro e non si è nemmeno scomodata a presentarsi personalmente. [...]".

 

Ora, ritenuta l'adeguatezza dell'impiego offerto, considerato inoltre l'obbligo per un assicurato di ridurre il suo danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione, si ritiene che la signora RI 1 abbia rifiutato senza validi motivi un lavoro idoneo, per cui appare giustificata la sospensione decretata con decisione 24 novembre 2004 qui contestata. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa." (Doc. A1)

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata sempre rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

 

"  (...)

4.   Nel presente ricorso non possiamo che ribadire quanto indicato nella citata opposizione.

 

La signora __________ ha sostenuto che l'assicurata non aveva nessuna intenzione di accettare il lavoro proposto poiché "preferisce rimanere in disoccupazione" (vedi osservazione sul formulario "Esito della candidatura" del 21.9.2004. È questo un parere soggettivo che non è stato provato e che è stato smentito dai fatti.

Vero è piuttosto che non è stato raggiunto un accordo poiché la signora __________ non ha voluto comunicare all'assicurata il salario previsto per il lavoro offerto ritenendo, secondo il suo apprezzamento, che questo era un aspetto secondario e che prima ci doveva essere una manifesta volontà da parte dell'assicurata, di essere seriamente interessata all'occupazione. Ritiene inoltre che il salario era quello previsto dal CCL di categoria.

È pur vero che la nostra rappresentata all'inizio del colloquio ha indicato che era alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno, come d'altronde era noto all'Ufficio regionale di collocamento, ma questo non precludeva la possibilità di trovare una possibile intesa anche su un'occupazione a tempo parziale. Ed è pure evidente che la trasferta da __________ a __________, per un lavoro a tempo parziale, risulta particolarmente onerosa in rapporto al salario che poteva ricevere per una tale occupazione. Per questo motivo il salario era un aspetto di particolare importanza nella valutazione globale dell'occupazione proposta.

La signora __________ ha confermato che non ha voluto comunicare alla nostra rappresentata il salario che intendeva versare; anzi gli ha detto che prima doveva firmare il contratto e poi avrebbero definito il salario.

 

Il salario, per il dipendente, è un aspetto principale delle condizioni d'impiego soprattutto se, come nel presente caso e come già indicato in precedenza, il lavoro è a tempo parziale e lontano dal proprio domicilio con conseguenti spese di trasferta non irrilevanti. Non è quindi, come indicato dalla signora __________ "solo una curiosità": è quindi legittimo poter conoscere il salario che sarà versato per determinare l'adeguatezza dell'occupazione proposta.

La nostra rappresentata non era nemmeno tenuta a sapere che nel settore alberghiero vige un contratto nazionale di lavoro che fissa dei salari minimi che, come tali, sono appunto minimi e non necessariamente devono corrisponderete con i salari effettivi.

 

La signora __________ riferisce che la nostra rappresentata, nel mese di febbraio 2004, aveva già rifiutato l'occupazione di ausiliaria a tempo parziale, proprio per il fatto che non era a tempo pieno. Giova qui evidenziare come in quella circostanza aveva proposto alla nostra rappresentata un'occupazione di due ore al giorno. Considerata la trasferta da __________ a __________, per solo due ore al giorno, non la si poteva ritenere un'occupazione confacente.

 

      Prove: testi, incarto Sezione del lavoro

 

5.   La nostra rappresentata dal 1° dicembre 2004, oltre a seguire un programma occupazionale, lavoro a tempo parziale, tre ore al giorno, in qualità di donna delle pulizie presso la __________ di __________. Questo prova che, contrariamente a quanto sostenuto dalla signora __________, era ed è intenzionata a trovare un'occupazione confacente." (Doc. I)

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 9 giugno 2005 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere il ricorso ed ha in particolare osservato:

 

"  (...)

Conformemente alla citata giurisprudenza, un assicurato deve manifestare in maniera esplicita al potenziale datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego propostogli, esprimendo in modo inequivocabile la sua volontà di concludere il contratto per porre fine alla sua disoccupazione. Ora, la ricorrente, la quale riconosce di aver indicato al potenziale datore di lavoro, all'inizio del loro colloquio, di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno, sin dal principio del contatto telefonico avuto con l'Albergo non era interessata all'occupazione assegnatale; lo attestano in particolare i due Esiti (doc. 15), come pure lo scritto 12 novembre 2004 del datore di lavoro (doc. 11). Con il suo atteggiamento l'assicurata non ha manifestato al potenziale datore di lavoro la necessaria disponibilità ad accettare l'impiego a tempo parziale che le veniva proposto. Del resto, il rifiuto da parte della signora __________ di comunicare all'assicurata, al termine della loro conversazione telefonica, la retribuzione prevista, è una chiara conseguenza dell'atteggiamento della ricorrente. Va inoltre al riguardo rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla signora RI 1 in questa sede, non risulta che la signora__________ le abbia dichiarato che doveva prima firmare il contratto (la sottolineatura è nostra) e che solo in un secondo tempo avrebbero definito il salario (cfr. ricorso, pag. 3). (...)" (Doc. IV)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego assegnatole ufficialmente dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ il 17 settembre 2004.

 

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

 

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

 

(…)

 

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

 

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

 

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                         In una sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                         In una decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258).

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa G., C 119/02)

 

                                         Questo principio è stato ancora confermato in una sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H., C 108/04, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

 

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato poi che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         L'Alta Corte, in una sentenza del 13 marzo 2003, ha, tra l'altro, evidenziato che:

 

"  (…)

Erwähnt sei zudem, dass gemäss Rechtsprechung der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person die Arbeit zwar nicht ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird. Arbeitslose Versicherte haben bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 704). (…)"

(cfr. STFA del 13 marzo 2003 nella causa D., C 177/02)

 

                               2.4.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                        

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

 

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

 

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

 

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                                         In una sentenza del 16 ottobre 2001 nella causa A., C 407/00, chiamato ad esprimersi a proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne répond pas à une           définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.

Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de dame de          buffet que des nettoyages. On pouvait donc raisonnablement           attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et 520). Sur ce point, le jugement           attaqué est erroné.

 

    b) Il est constant que l'intimée doit, en raison de           son état de santé, prendre une douche en cours de journée (attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).

    Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce           point également, le jugement attaqué est erroné.

 

    c) Ainsi que le relève à juste titre la juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de candidature, datée du 22 septembre 1999.

    Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.

Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte rendu de           l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel brut de 2900 fr.

    Cela nécessite une instruction complémentaire. On ne           saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir           si cet établissement lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer, op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée           (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).

    En conséquence, la cause doit être renvoyée à la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle procède à cette instruction complémentaire."

 

                                         Nella successiva sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H.,

                                         C 108/04, il TFA ha rilevato:

 

"  4.2  Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne tenait pas raisonnablement compte de  ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.

 

4.3  Après avoir procédé à l'instruction complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.

La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des  renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________ indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office, car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait  une section nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.

Ces différents éléments permettent de tenir pour établi au degré de  vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait  aux conditions des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let d LACI)."

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

 

"  (…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.

 

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

 

(…)

 

3.4

3.4.1  Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.

 

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

 

3.4.3  Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

 

                                         Relativamente alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

 

"  3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

 

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid. 3.5.)

 

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

 

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

 

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una  concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

 

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

 

                                         Inoltre in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa P. (38.2003.94) il TCA, vagliate le circostanze concrete oggettive della vertenza sub judice e la situazione soggettiva dell'assicurata, ha ritenuto che nella fattispecie in esame non erano dati dei validi motivi che facessero apparire la colpa della stessa di gravità media o lieve. Pertanto questa Corte ha confermato la sanzione di 31 giorni inflitta all'assicurata per aver ritirato la sua candidatura relativa a un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente. In questo senso ha pure deciso il TFA in una sentenza del 28 luglio 2004 nella causa V., C 7/04.

 

                               2.7.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

 

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

 

                                         In un'altra sentenza del 22 dicembre 2004 nella causa S. (C 116/04) l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  Überdies war der Kerngehalt aller Aussagen des Herrn T.________  identisch in dem Sinne, dass sich der Versicherte nicht mehr  vereinbarungsgemäss bei ihm gemeldet habe, weshalb es zu keiner Anstellung gekommen sei. Hiezu konnte der Versicherte im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 42 ATSG) schriftlich Stellung nehmen, sodass keine Ungleichbehandlung der Parteien bei der Beweiserhebung vorliegt.

 

3.1.2  Die Verwaltung verletzte indes den verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) insofern, als sie es unterliess, dem Beschwerdegegner das während des Einspracheverfahrens erstellte Gesprächsprotokoll vom 16. September 2003 zur Stellungnahme zu unterbreiten (Art. 42 ATSG). Da aber die Aussagen im Protokoll vom 16. September 2003 letztlich nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung waren und weil sich der  Versicherte vor- wie auch letztinstanzlich hiezu vollumfänglich äussern konnte, nachdem  das Eidgenössische Versicherungsgericht sowohl die Sach- wie auch die Rechtslage frei überprüft (Art. 132 OG), ist der Verfahrensmangel ausnahmsweise einer Heilung zugänglich (BGE 127 V 437 Erw. 2d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen)."

 

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato.

 

                                         Infatti l'amministrazione ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con uno scritto dell'8 ottobre 2004, ossia prima di pronunciare la sanzione (cfr. Doc. 14).

                                         Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 24 novembre 2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

 

                               2.8.   Nell'evenienza concreta l'assicurata, senza qualifiche professionali, precedentemente attiva quale impiegata di lavanderia, si è iscritta in disoccupazione dal 1° febbraio 2004, con un guadagno assicurato di fr. 2'842.-- e alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegata di servizio, impiegata di lavanderia, ausiliaria di pulizia (cfr. Doc. 2 e Doc. 16).

                                         In data 17 settembre 2004 la consulente dell'URC di __________ ha assegnato all'assicurata un'occupazione presso l'__________ a __________ quale aiuto cucina e ausiliaria di pulizie. L'occupazione era a metà tempo e di durata indeterminata.

                                         Nella lettera d'assegnazione l'assicurata era invitata a telefonare subito al datore di lavoro per fissare un colloquio (Doc. 15).

 

                                         Nel formulario "Esito della candidatura" del 21 settembre 2004 la signora __________ ha precisato che l'assicurata ha telefonato il 20 settembre 2004 e che non è stata assunta in quanto non è interessata all'attività proposta e non è disposta a lavorare al 50%.

                                         __________ ha inoltre sottolineato che:

 

"  La Signora non ha voluto presentarsi perchè preferisce rimanere in disoccupazione che lavorare almeno al 50%. Già il mese di febbraio quando cercavo un'altra signora, mi aveva dato le stesse motivazioni (vedi esito colloquio del 6.2.04)." (Doc. 15)

 

                                         Dal canto suo l'assicurata nel formulario "Esito dell'assegnazione" ha affermato di avere telefonato il 21 settembre 2004 e di non avere avuto un colloquio con il datore di lavoro in quanto "non ci siamo messe d'accordo e sto cercando lavoro a tempo pieno" (Doc. 15).

                                         In data 4 ottobre 2004 l'assicurata ha poi così giustificato il mancato accordo con il potenziale datore di lavoro:

 

"  Io questo lavoro non l'ho rifiutato, però non ci siamo messe d'accordo con la signora __________.

Ho parlato al telefono con la (__________) e le ho chiesto quanto paga l'ora e lei mi ha risposto che non mi dice quanto paga l'ora. Allora io ho detto che non posso andare a lavorare così!

Io vorrei sapere sempre quanto si paga l'ora prima che io scrivi il contratto.

Io cerco lavoro a tempo pieno." (Doc. 15)

 

                                         Nel verbale del colloquio di consulenza del 4 ottobre 2004 la consulente dell'URC ha verbalizzato (e l'assicurata ha firmato), tra l'altro che "mi conferma che sta cercando lavoro a tempo pieno e non le conviene andare a lavorare fino a __________ se può lavorare solo a tempo parziale" (Doc. 15).

                                         Il 25 ottobre 2004 la Sezione del lavoro ha inviato all'__________ uno scritto del seguente tenore:

 

"  (...)

Domanda 1:

 

Vogliate specificare la vostra offerta di lavoro, completando i seguenti punti:

 

-   giorni e orario di lavoro (turni?):

 

-   salario mensile lordo / paga oraria offerta:

 

 

Domanda 2:

 

Corrisponde al vero che al colloquio telefonico con l'assicurata non avete voluto formulare la vostra offerta salariale? Per quale motivo? Ritenete che ciò a precluso la trattativa d'assunzione?" (Doc. 13)

 

 

                                         Il datore di lavoro, per il tramite di __________, il 12 novembre 2004 ha così risposto:

 

"  (...)

Tengo a precisare che non c'era nessuna intenzione da parte della disoccupata di voler iniziare un rapporto di lavoro presso il nostro __________.

 

La Signora RI 1 ha preso contatto (solo) telefonicamente con me il 20 settembre 2004 e subito mi ha comunicato che non era interessata all'attività proposta perchè si trattava di un lavoro solo al 50%.

Tengo a precisare che nel febbraio scorso, quando cercavo un'altra ausiliaria, la Signora si trovava già in disoccupazione e mi aveva dato ancora le stesse motivazioni e non aveva accettato il lavoro.

 

Per quanto riguarda il salario è normale che dobbiamo basarci sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della __________ (CCNL) che dobbiamo rispettare!

Rispondendo alla sua domanda nella lettera del 25 ottobre u.s. è vero che la signora RI 1, prima di riappendere il telefono, mi ha chiesto "quanto paghi tu?" ed è anche vero che io non ho voluto dirglielo siccome a lei non interessava il lavoro e non si è nemmeno scomodata a presentarsi personalmente.

Trovo sia stata solo curiosità perchè normalmente prima ci si interessa al lavoro e poi si formula la domanda del salario che a quel punto è più che legittima.

 

Lascio a a voi valutare se la Signora RI 1 sia veramente interessata a trovare un lavoro." (Doc. 11)

                                     

                                         Al riguardo l'assicurata ha formulato le seguenti osservazioni il 17 novembre 2004:

 

"  Leggendo la lettera che ci ha mandato la signora __________, ci siamo resi conto le cose non sono come è stato scritto. La prima volta siamo stati io e mio marito personalmente all'__________. Al colloquio con la signora __________ abbiamo chiesto lavoro a tempo pieno. Lei ci ha risposto di no e ha aggiunto che si può solo 2 ore al giorno. Secondo il mio parere andare da __________ a __________ per 2 ore non mi conviene. Poi ho domandato quanto paga all'ora, e lei mi ha risposto che prima devo firmare il contratto.

Secondo me è una cosa assurda. La seconda volta il 25 ottobre mi sono contattata telefonicamente e la signora mi ha dato la stessa risposta della volta precedente. Io sarei disposta a prendere al 100% come lavoro prima e non vorrei stare disoccupata neanche un giorno." (Doc. 9)

 

                                         Nella sua opposizione del 21 dicembre 2004 il patrocinatore dell'assicurata ha in particolare sottolineato che:

 

"  (...)

In pratica la signora __________ ha sostenuto che l'assicurata non aveva nessun'intenzione di accettare il lavoro poiché "preferisce rimanere in disoccupazione" (vedi osservazioni sul formulario "Esito della candidatura" del 21.9.04. È questo un parere soggettivo, da parte della signora __________, che non è assolutamente provato e che, come vedremo in seguito, è stato smentito dai fatti.

 

Vero è piuttosto che non si è giunti ad un accordo perché la signora __________ non ha voluto comunicare all'assicurata il salario previsto per il lavoro offerto ritenendo, secondo il suo apprezzamento, che questo era un aspetto secondario e che prima ci doveva essere una manifesta volontà da parte dell'assicurata, di essere seriamente interessata all'occupazione. Ritiene inoltre che il salario era quello previsto dal CCNL di categoria.

La signora __________ conferma che non ha voluto comunicare alla nostra rappresentata il salario che intendeva versare. L'assicurata conferma come la signora __________ gli abbia detto che prima doveva firmare il contratto e poi avrebbero definito il salario.

 

Il salario, per il dipendente, è un aspetto principale delle condizione d'impiego soprattutto se, come nel presente caso, il lavoro è a tempo parziale e lontano dal proprio domicilio, con conseguenti spese di trasferta non irrilevanti. Non e quindi, come indica la signora __________ "solo una curiosità". E quindi più che legittimo che il sapere quanto potrà guadagnare per il lavoro offerto sia determinante per valutare l'adeguatezza dell'occupazione proposta.

L'assicurata non era nemmeno tenuta a sapere che nel settore alberghiero vige un contratto nazionale di lavoro che fissa dei salari minimi che, come tali, sono appunto minimi e non necessariamente devono essere i salari effettivi.

 

I recenti fatti hanno inoltre dimostrato come non sia assolutamente vero che la nostra rappresentata preferisca rimanere disoccupata piuttosto che accettare occupazioni, anche a tempo parziale. In effetti, dal 1 ° dicembre 2004, oltre a seguire un programma occupazionale lavora a tempo parziale, tre ore al giorno, in qualità di donna delle pulizie presso la __________ di __________, tramite la ditta __________ (vedi FAUT di dicembre allegato)." (Doc. 5)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, sulla base della documentazione contenuta nell'incarto e qui ampiamente riprodotta, il TCA constata innanzitutto che di fatto non ha avuto luogo nessun colloquio personale con il potenziale datore di lavoro ma la questione di un possibile impiego è stata risolta negativamente con la telefonata del 20 settembre 2004. Già questo è un indizio per concludere che l'assicurata non ha manifestato la disponibili-tà a concludere il contratto di lavoro, come prescritto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S.,  C 116/04, a proposito di un posto quale ausiliaria di cucina - "Der Verwaltungsverfügung (vom 25. August 2003) liegt die Meldung der potenziellen Arbeitgeberin über die Bewerbung vom 29. Juli 2003 zu Grunde, gemäss welcher sich der Beschwerdegegner trotz Verabredung am 21. Juli 2003 nicht mehr gemeldet hat" -).

 

                                         Inoltre, valutando i fatti in applicazione del principio della probabilità preponderante, caratteristica, del settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 119 V 338 consid. 1, DTF 118 V 289 consid. 1b; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6), questo Tribunale ritiene che il motivo per il quale l'assicurata non ha accettato il contratto di lavoro è che si trattava di un posto di lavoro a tempo parziale, fuori dal suo luogo di domicilio.

                                         In questo senso le affermazioni di __________ appaiono credibili e sono state confermate anche dall'assicurata nel formulario "Esito dell'assegnazione" e nel verbale di colloquio di consulenza del 4 ottobre 2004.

                                         L'assicurata non presentandosi, per questo motivo, al colloquio per l'assunzione ha così di fatto perso un'opportunità di impiego. Il suo comportamento deve essere equiparato al rifiuto esplicito di un'occupazione per cui entra in considerazione una sospensione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

 

                                         Quanto all'affermazione del patrocinatore dell'assicurata secondo cui l'assicurata aveva il diritto di conoscere l'ammontare del salario offerto, il TCA sottolinea che tale questione è stata posta dall'assicurata al datore di lavoro soltanto dopo avere manifestato la propria indisponibilità a lavorare a tempo parziale e per questo motivo non ha ricevuto nessuna risposta.

                                         Diversa sarebbe stata la soluzione se l'assicurata, dopo essersi dichiarata disposta a lavorare a tempo parziale ed avere partecipato ad un colloquio con il potenziale datore di lavoro avesse rifiutato l'impiego in quanto il potenziale datore di lavoro non le ha voluto fornire nessuna indicazione a proposito del salario che intendeva versarle (cfr. consid. 2.4).

                                         In altri termini, nel caso concreto l'assicurata avrebbe dunque dovuto chiaramente manifestare per principio la propria volontà a concludere il contratto e poi incontrarsi con il datore di lavoro per discutere approfonditamente di tutte le questioni, compresa quella del salario.

                                         Avendo adottato un diverso comportamento l'assicurata si è invece preclusa ogni possibilità di concludere il contratto di lavoroe di questo deve portare le conseguenze dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                               2.9.   Per quel che concerne l'impiego in quanto tale, ricordato che secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI, "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione" il TCA constata che nessuno dei presupposti dell'art. 16 cpv. 2 LADI sono qui realizzati. In particolare il salario offerto era conforme al Contratto collettivo nazionale di lavoro (cfr. Doc. 11, art. 16 cpv. 2 lett a LADI e le sentenze citate al consid. 2.4), il lavoro era situato fuori dal luogo di domicilio, ma il tragitto giornaliero era inferiore alle due ore (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI e SVR 2005 ALV Nr. 3) e l'assicurata, lavorando al 50%, avrebbe ricevuto indennità compensative (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI).

                                         L'occupazione assegnata all'assicurata era dunque adeguata. Di conseguenza a ragione la ricorrente è stata sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) risulta proporzionata non esistendo nel caso concreto validi motivi atti a ridurre la gravità della colpa (cfr. consid. 2.4; SVR 2005 ALV Nr. 3; STFA del 3 maggio 2005 nella causa H.,

                                         C 108/04; STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STCA del 1° settembre 2004 nella causa Y., 38.2004.20).

                                         Infine si ricorda che, come già indicato nella decisione iniziale "tenuto conto che, l'assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità compensative giusta l'art. 41a OADI, la Cassa procederà a calcolare l'indennità giornaliera oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato, cosicché, in concreto i giorni di sospensione da ammortizzare a carico dell'assicurata saranno meno di 31 giorni" (Doc. 5).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti