Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.44

 

DC/ss

Lugano

10 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 aprile 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 24 ottobre 2004 l'URC di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una comunicazione ("Dubbi circa l'idoneità al collocamento") concernente RI 1, di professione impiegato di vendita al minuto, del seguente tenore:

 

"  Il sig. RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 23.08.04. Disponibile al collocamento nella misura del 100% come impiegato di vendita al minuto. Nel frattempo l'assicurato si è iscritto ad un corso di tedesco in __________ (vedi documentazione allegata), malgrado fosse stato informato telefonicamente che questo tipo di misura non poteva essere riconosciuta dalla disoccupazione (vedi verbali del 22.09.04 e 24.09.04), data d'inizio 27.09.04.In data odierna il sig. RI 1 si è presentato dalla disoccupazione. Dato il corto periodo di permanenza in disoccupazione si chiede di valutare l'idoneità al collocamento del signor RI 1."
(doc. 13)

 

Il 7 ottobre 2004 il padre dell'assicurato ha inviato all'URC uno scritto nel quale rileva:

"  (...) voglio precisare che mio figlio segue un corso di tedesco (è già partito) per poter avere maggiori possibilità di trovare lavoro in Ticino e non pesare sulla collettività, vedi disoccupazione, pertanto visto che già penalizzato in quanto le spese relative al corso sono tutte a suo carico, vi chiedo di tenere conto senza dar seguito alla richiesta di valutare l'idoneità al collocamento, la decisione di partire è dovuta al fatto che tutte le domande di lavoro inoltrate, sono risultate vane, la sua disponibilità ad iniziare un nuovo lavoro era totale ma il desiderio di imparare un'altra lingua per poter avere maggiori possibilità di lavoro è da premiare e non penalizzare ulteriormente. E inoltre aggiungo che mio figlio, RI 1, in questo breve periodo sarebbe comunque stato disposto a lavorare in professioni generiche, nella ristorazione o come magazziniere o operaio, non solo come venditore." (doc. 9)

 

                               1.2.   Il 12 ottobre 2004 la Sezione del lavoro ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 23 agosto 2004 (cfr. doc. 6).
L'11 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha respinto l'opposizione inoltrata dall'assicurato contro la decisione appena citata.
Nella decisione su opposizione l'amministrazione si è in particolare così espressa:

 

"  Nel caso in esame, l'assicurato si è annunciato in disoccupazione a decorrere dal 23 agosto 2004. In sede di colloquio di consulenza di data 22 settembre 2004 egli ha dichiarato di essersi iscritto per un corso di tedesco in __________ (peraltro a suo carico), con inizio previsto per il giorno 27 settembre 2004. In data 24 settembre 2004 il signor RI 1 ha confermato all'URC la data della sua partenza (26 settembre 2004), come pure il periodo di assenza all'estero (dodici settimane), e formulato la richiesta di essere annullato dalla disoccupazione.

Ora, visto quanto precede e in considerazione della menzionata giurisprudenza, considerato in particolare come l'opponente sia stato a disposizione del mercato del lavoro, prima della sua partenza per la __________, soltanto per un breve periodo (circa un mese), egli non può dunque essere ritenuto idoneo al collocamento, questo già a decorrere dal 23 agosto 2004.

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA il quale rileva:

 

"  dopo un'attenta lettura della vostra decisione sono rimasto alquanto sorpreso dall'ennesima risposta negativa. Come giustificazione voi scrivete che dal 23 agosto 2004 al giorno della partenza per la __________ (un mese circa), come periodo per trovare un posto di lavoro sia troppo breve.

Io ci tengo a precisare nuovamente che, mi sarei potuto iscrivere alla disoccupazione già dal 1° agosto, ma vista la possibilità di frequentare il corso __________ (al quale in seguito non sono stato ammesso), ho posticipato l'iscrizione. Vi faccio inoltre presente un altro particolare, dal Centro professionale commerciale di __________ mi è stata comunicata già in data 20 agosto la mancata ammissione al corso __________, io ho atteso ancora fino al 27 agosto per iscrivermi, questo perché sin da subito ho provato a cercare un posto di lavoro senza appellarmi ai vostri uffici.

Al momento della mia iscrizione ed anche prima ero disponibile ad intraprendere un'attività lavorativa. Vedendo che trovare un posto di lavoro senza la conoscenza del tedesco era molto ridotta, con il passare del tempo mi sono convinto ad intraprendere un corso di tedesco in __________. Ripeto pertanto che fino al giorno della mia partenza sarei stato disponibile ad accettare un posto di lavoro, io stesso ho continuato a cercarlo con insuccesso. Avrei accettato un posto di lavoro durante il tempo che sono stato iscritto alla disoccupazione, rinunciando al corso di tedesco.

Prima della mia decisione di partire per la __________, chiedendo informazione all'Ufficio disoccupazione mi è stato comunicato che per avere diritto ad una copertura dei costi del corso di lingua all'estero, la permanenza minima in disoccupazione è di tre mesi. Ho deciso quindi di partire a mie spese, pensando anche al mio futuro e non volendo assolutamente rimanere per maggior tempo in disoccupazione a 18 anni.

Grazie alla mia scelta oggi ho un posto di lavoro, ho evitato dunque una nuova permanenza in disoccupazione, questo anche a vostro beneficio. Mi chiedo oggi che fine avrei fatto se fossi rimasto in disoccupazione e quanto avrebbe speso quest'ultima per potermi garantire il salario durante tutto quel periodo di permanenza.

Questi dunque i motivi per i quali contesto nuovamente la vostra decisione, resto in attesa di una pronta e positiva risposta, deciso a continuare ciò che ritengo giusto fin quando mi sarà possibile."
(doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 17 giugno 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  Secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (cfr. DTF 123 V consid. 5a riferimento).
In una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire assunto da un altro datore di lavoro per il periodo di tempo rimanente sono relativamente esigue (cfr. STFA del 30 settembre 2002 nella causa
R. N., C 43/00).

Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di reperire un'attività temporanea deve essere ritenuta semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata in DLAD 1996-1997, pag. 195 (198), in particolare il seguente passaggio: [...]
Richtig ist auch die Argumentation der Voristanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden. Als Beweis für eine allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen").

5. Nella presente fattispecie, il ricorrente si è annunciato in disoccupazione a decorrere dal 23 agosto 2004 (cfr. doc. 14). In sede di colloquio di consulenza in data 22 settembre 2004 egli ha dichiarato di essersi iscritto per un corso di tedesco in __________ (peraltro a suo carico), con inizio previsto per il giorno 27 settembre 2004 (cfr. doc. 13). In data 24 settembre 2004 il signor RI 1 ha confermato all'URC la data della sua partenza (26 settembre 2004), come pure il periodo di assenza all'estero (dodici settimane), e formulato la richiesta di essere annullato dalla disoccupazione
(cfr. doc. 10 e 13).

Ora, in considerazione di quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, ritenuto in particolare come il ricorrente sia stato a disposizione del mercato del lavoro, prima della sua partenza per la __________, soltanto per un breve periodo (circa un mese), egli non può essere ritenuto idoneo al collocamento, ciò già a decorrere dal
23 agosto 2004." (doc. IV)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento.

 

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

 

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

 

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico

                                         (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

 

                               2.4.   In una sentenza del 29 aprile 1998 nella causa C. (C 215/97), confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero ed ha sottolineato:

 

"  2.- a) Nella presente fattispecie l'assicurato ha controllato la propria disoccupazione a partire dal 28 ottobre 1996 ed ha iniziato il soggiorno di perfezionamento linguistico a Colonia il 6 gennaio 1997. A suo avviso, questo periodo di poco più di due mesi sarebbe sufficientemente lungo perché si possa ammettere la sua idoneità al collocamento. In sostanza, il ricorrente si prevale segnatamente di una giurisprudenza in cui questa Corte aveva ammesso la collocabilità degli interessati, i quali esercitavano la professione di cameriere (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Nella sentenza in questione si trattava tuttavia di un periodo di controllo di comunque quattro mesi e mezzo, quindi sensibilmente superiore, praticamente di durata doppia rispetto a quella oggetto della presente lite. Peraltro, nel caso cui fa riferimento il ricorrente, gli assicurati svolgevano la propria attività nel ramo alberghiero, campo in cui la richiesta di lavoratori é in ogni caso grande e assunzioni per brevi periodi non sono inusuali.

  Nell'evenienza concreta, il requisito della collocabilità del ricorrente deve essere negato. In una vertenza quasi identica alla presente dal profilo della durata del controllo della disoccupazione, questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire che il presupposto dell'idoneità al collocamento non era adempiuto in quanto l'assicurato avrebbe potuto impegnare la sua capacità lavorativa durante circa due mesi e mezzo soltanto, vale a dire, in quel caso, dal 9 novembre 1992 al 1° febbraio 1993, data in cui egli avrebbe poi iniziato un servizio militare d'avanzamento (sentenza inedita 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Detta soluzione é conforme anche alla giurisprudenza ricordata dai primi giudici, per cui gli studenti universitari non sono considerati collocabili durante le vacanze semestrali.

  Secondo tali prassi, applicabile in concreto, periodi di disponibilità e quindi di collocabilità di pochi mesi non possono giustificare il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 120 V 389 consid. 4a-c).

  Discende da quanto precede che il requisito della collocabilità di C. deve in concreto essere negato.

 

  b) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'insorgente, il fatto di non essere considerato collocabile dall'assicurazione contro la disoccupazione non deve essere in alcun modo ritenuto degradante. Si tratta in effetti solo di valutare quali sarebbero le sue reali possibilità di assunzione sul mercato del lavoro avuto riguardo al limitato tempo a disposizione nel periodo protrattosi in concreto dal 28 ottobre 1996 al 6 gennaio 1997. Né é messa in dubbio la serietà dell'istante, il quale ha effettuato un soggiorno di perfezionamento linguistico in previsione di poter quindi essere assunto dalla Società. Irrilevante in particolare é la circostanza che egli, se non si fosse recato in Germania per seguire corsi di lingua, avrebbe normalmente percepito indennità di disoccupazione: decisivo é infatti che egli non é stato collocabile per la durata dei corsi e per il periodo di due mesi che li hanno preceduti. A questo proposito deve essere ricordato che, in quanto non cada nel campo d'applicazione degli art. 59 segg. LADI, i quali disciplinano i provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 266 consid. 4), la spontanea rinunzia momentanea a un'attività lavorativa per perfezionarsi professionalmente, indiscussa la volontà di reperire in tal modo più facilmente un'attività, comporta uno scapito economico che non può essere preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione."

  (cfr. STFA del 29 aprile 1998 in re C., C 215/97, consid. 2a e 2b)

 

                               2.5.   In una sentenza del 6 luglio 2005 nella causa H. (C 56/05) l’Alta Corte ha riconosciuto l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile sul mercato del lavoro durante tre mesi prima di partire per la scuola reclute.
L’Alta Corte si è così espressa:

 

"  2.

2.1 Die Vorinstanz hat erwogen, die Vermittlungsfähigkeit könne im vorliegenden Fall nicht deswegen verneint werden, weil der Versicherte dem Arbeitsmarkt wegen des bevorstehenden Einrückens in die Rekrutenschule nur für knapp drei Monate zur Verfügung gestanden sei. Wohl seien die Chancen, eine Anstellung, besonders eine Festanstellung, zu erhalten, unter diesen Umständen zu einem gewissen Grad eingeschränkt gewesen, doch habe der Beschwerdegegner durchaus Chancen auf eine Anstellung gehabt, zumal er - wie er nach Abschluss der Schreinerlehre gezeigt habe - bereit und in der Lage gewesen sei, auch Tätigkeiten ausserhalb seines erlernten Berufs und Temporärstellen anzunehmen. Mit der tatsächlichen Realisation einer Anstellung per 19. Januar 2004 habe er denn auch den Beweis erbracht, dass seine Chancen, für den fraglichen Zeitraum von einem Arbeitgeber angestellt zu werden, zumindest intakt gewesen seien und nicht als gering bezeichnet werden könnten.

 

2.2 Dieser Auffassung ist im Ergebnis beizupflichten. Dem Staatssekretariat für Wirtschaft ist insoweit zuzustimmen, als nicht aus dem Umstand, dass der Versicherte effektiv eine Stelle gefunden hat, auf intakte Anstellungschancen geschlossen werden kann. Vielmehr hat diese Beurteilung - wie in Erw. 1.2 dargelegt - prospektiv zu erfolgen. Auch unter diesem Blickwinkel war jedoch beim Beschwerdegegner als gelerntem Schreiner, der seit Abschluss seiner Lehre in verschiedenen, meist temporären Arbeitsverhältnissen tätig war, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass er von einem Arbeitgeber für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch eingestellt würde. Dabei fällt einerseits ins Gewicht, dass der Versicherte für eine neue Beschäftigung immerhin während drei Monaten zur Verfügung stand, wohingegen diese Zeitspanne bei den meisten Fällen, welche der in Erw. 1.1 zitierten Rechtsprechung zu Grunde lagen, ein bis zwei Monate betrug. Andrerseits zeichnete sich der Beschwerdegegner - was die Vorinstanz mitberücksichtigte - durch eine grosse Flexibilität sowohl bezüglich Tätigkeiten auch ausserhalb des gelernten Berufs wie auch bezüglich Temporärstellen aus und vergrösserte dadurch seine Chancen erheblich. Zu Recht hat demzufolge das kantonale Gericht die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdegegners bejaht und die Sache an die Arbeitslosenkasse zurückgewiesen, damit sie die übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG überprüfe und anschliessend über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 16. Dezember 2003 bis und mit 16. Januar 2004 neu entscheide.“

 

                               2.6.   In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

 

                                         Chiamata a pronunciarsi circa l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che durante il periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il corso ""Pre-MBA Preparation" (Vorbereitungskurs MBA) am American Language Institute der San Diego State University in den USA", l’Alta Corte ha avuto modo di richiamare questa giurisprudenza e ha ancora una volta ribadito che:

 

"  (…)

1.2 Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231 publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist: vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er seiner Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22 S. 139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266 Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).

 

Hinsichtlich des objektiven Bereichs der Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hierzu nicht. Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der Schulleitung zu verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen eines Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss feststehen, dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen, kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

 

                                         In quell’evenienza il TFA ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis 16. Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu Recht abgesprochen hat.

 

2.1 Diese Frage ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen aus den folgenden Gründen:

 

2.1.1Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.

2.1.2 Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17 AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem Vorstellungsgespräch bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der Vermittlungsbereitschaft des Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für eine Rückkehr in die Schweiz und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es als ausgeschlossen erscheinen, dass der Versicherte - wie dies Gesetz und Verordnung verlangen - jederzeit und so oft als nötig bereit und in der Lage ist, sich einem Arbeitgeber zur Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder zum Stellenantritt zur Verfügung zu stellen.

 

2.2 Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Diese Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des Beschwerdegegners.

 

2.3 Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt, Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.

 

2.4 Nach der Rechtsprechung muss auf der Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C 23/03] Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis zeigt, dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die Vermittlungsbereitschaft, weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn absehbar ist, dass der Versicherte innert Kürze keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr zu beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen beim Beschwerdegegner bisher nicht erfüllt.

 

 

 

3.

Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar 2003 (B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins Ausland begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

 

                                         In un’altra decisione del 17 novembre 2004 nella causa S.
(C 122/04), l’Alta Corte ha invece ritenuto idoneo al collocamento un assicurato che ha frequentato un corso non autorizzato durante il periodo dal 17 luglio al 15 agosto 2003 negli USA sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.1.2 Nach der Rechtsprechung (BGE 122 V 266 Erw. 4) muss ein Versicherter, der auf eigene Initiative einen nicht bewilligten Kurs besucht, während der Kursdauer qualitativ und quantitativ in besonderem Ausmass Stellen suchen.

Ausserdem muss er jederzeit bereit und in der Lage sein, den Kurs zu Gunsten eines Arbeitsplatzes abzubrechen. Diesen Voraussetzungen hat der Beschwerdeführer genügt. Da die heutigen technischen Möglichkeiten (E-Mail, Fax, Handy) die Kommunikation über Kontinente hinweg stark erleichtern, ist die Entfernung kein allzu schwer wiegendes Hindernis mehr. Ausserdem hat der Versicherte nachgewiesen, dass er vom Kursort täglich mehrere Flugverbindungen in die Schweiz hätte benützen können. Zwar dürfte die Anzahl der geltend gemachten Flugmöglichkeiten nicht so hoch sein wie behauptet, da das selbe Flugzeug wegen Code-Sharings mehrmals unter verschiedenen Flugnummern auf den Flugplänen erscheint. Indessen bestanden genügend Verbindungen, um innert eines Tages in die Schweiz zurückkehren zu können.

Die von Verwaltung und Vorinstanz geltend gemachten Gründe höherer Gewalt reichen nicht aus, die Vermittlungsfähigkeit zu verneinen, zumal auch in der Schweiz eine Verhinderung eintreten kann und ein Vorstellungsgespräch auch nicht immer innert weniger Stunden durchgeführt werden muss. Daher ist die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers während der streitigen Kursdauer zu bejahen. (…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2004 nella causa S., C 122/04)

 

                                         Dal canto suo questo Tribunale, in una sentenza non cresciuta in giudicato dell'11 marzo 2005 nella causa N. (38.2004.57), ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato in quanto non disposto ad abbandonare senza indugio la formazione che aveva intrapreso. In particolare il TCA ha rilevato che:

"  (...)

 

                                         Infine, ma non da ultimo, vista la seguente dichiarazione: "(…) Ho ricevuto una borsa di studio per questa attività di Fr. 15'000.-. Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l’importo. (…)." (cfr. doc. 4), il TCA ritiene del tutto improbabile, dal profilo oggettivo, che l’assicurato sia effettivamente disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione che ha intrapreso."

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie l'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 23 agosto 2004 ed è partito per un corso di tedesco in __________, della durata di 12 settimane, il 26 settembre 2004.
Egli è dunque stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per poco più di un mese. L’assicurato ha così limitato eccessivamente le possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro e questo anche considerando la sua disponibilità a lavorare in professioni diverse da quella appresa
(cfr. consid. 1.1.).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale citata e ampiamente riprodotta in precedenza (cfr. i consid. 2.4. e 2.5.), il TCA non può che confermare la decisione su opposizione della Sezione del lavoro che ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento a decorrere dal 23 agosto 2004.

Infine, a mente del TCA, l'assicurato non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazione, in applicazione della particolare giurisprudenza relativa agli assicurati che seguono un corso di propria iniziativa (cfr. consid. 2.6.).
Visto lo scopo del soggiorno all'estero e di costi dello stesso a carico della famiglia dell'assicurato non è infatti credibile (e del resto il ricorrente neppure lo sostiene) che egli avrebbe interrotto immediatamente il corso se avesse reperito una nuova occupazione. Non a caso nel ricorso l'assicurato sottolinea che avrebbe "accettato un posto di lavoro durante tutto il tempo che sono stato iscritto in disoccupazione rinunciando al corso di tedesco". Ora il ricorrente ha chiesto di annullare la sua iscrizione in disoccupazione il 24 settembre 2004 (cfr. consid. 1.1.) e quindi prima di partire per la __________.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti