Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.59

 

dc/fz

Lugano

13 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 7 luglio 2005 interposto da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

letti ed esaminati gli atti, in particolare la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 con la quale la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione dell'assicurata ed ha annullato la decisione del 28 febbraio 2005 con la quale la ricorrente era stata sospesa per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione;

 

preso atto che con lettera 11.07.05 la ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (II);

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo