Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.61

 

FS/td

Lugano

14 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 giugno 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 13 maggio 2005 la RI 1, ditta attiva nella produzione ed il commercio di coperture in Policarbonato, ha preannunciato, per 93 dipendenti e per una durata probabile dal 1° giugno al 31 agosto 2005, un periodo di lavoro ridotto al 35% (cfr. doc. 9).

                                         Quale motivo che l’ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha addotto:

 

 

 

"  (…)

L’economia a livello mondiale, europea ed in particolare quella italiana, hanno interrotto, con i primi segnali negativi iniziati verso fine 2004, quella crescita attesa e programmata verso il 2005, che prevedeva a livello di budget un obiettivo di circa 9.500 tonn. Con un fatturato che avrebbe dovuto sfiorare i 70 mio di frs.

Il tutto era atteso anche e soprattutto dai massicci investimenti decisi e programmati, in particolare l’avvio della costruzione di un nuovo capannone industriale di circa mq. 4.000 nonché del continuo miglioramento tecnologico.

I segnali negativi iniziati verso fine 2004 ed ancora in essere, causati da un incremento delle materie prime e di conseguenza un aumento dei prezzi finali, l’economia stagnante, i problemi valutari, hanno portato la RI 1, da una parte a non interrompere quanto era stato deciso nella stesura del budget in tema di investimenti, mentre, per un riequilibrio contingente tra costi e ricavi, di utilizzare tutti quegli strumenti per arginare la situazione.

Blocco del tournover (da 107 a fine 2004 a 100 attuali), degli straordinari, fermata delle attività produttive, con utilizzo ed azzeramento dei giorni di ferie-riposi compensativi di una settimana (gennaio dal 3 al 7; febbraio dal 21 al 25; marzo dal 29 al 1 aprile e da ultimo quella programmata dal 16 al 20 maggio).

La proiezione dei prossimi mesi indica una situazione simile a questo primo quadrimestre con un ottimismo dei consumi verso luglio/agosto ed una discreta ripresa verso fine anno.

 

Conclusione.

L’attuale situazione, determinata da diverse concause sopra citate, pone una notevole difficoltà oggettiva nel predisporre un programma di lavoro per i prossimi mesi.

Tuttavia la nostra reale valutazione, raffrontata anche dai recenti meeting promossi dalla nostra struttura commerciale a livello europeo, indicano che, se pur con un minimo di ottimismo, una razionale ripresa dei consumi.

Di certo, l’economia europea, le fluttuazioni monetarie, le politiche delle grosse aziende chimiche, rendono difficilmente auspicabile un riallineamento del corrente anno 2005 con gli anni precedenti, in particolare lo scorso 2004.

La Direzione, in questo contesto, sta procedendo ad una attenta analisi dei costi, siano essi variabili che fissi, per ridurre al massimo le varie causali di incidenza nella costruzione del costo del prodotto ed un riequilibrio generale tra costi e ricavi.

La forte competitività della concorrenza, soprattutto in periodi dove la domanda è molto debole, impone anche nuove definizioni di strategie: commerciali, produttive, prodotto e servizio clienti; che attraverso nuove razionalizzazioni permettono di ottenere benefici e riduzioni di costi indiretti.

(…)." (cfr. doc. 9/C)

 

                                         Invitata a completare le proprie informazioni (cfr. doc. 8), con lettera del 30 maggio 2005, la ditta ha trasmesso alla Sezione del lavoro la documentazione richiesta e ha precisato che:

 

"  (…)

Facciamo seguito alla nostra di cui in oggetto, per segnalarvi una ulteriore motivazione, erroneamente dimenticata nella nostra relazione originaria, che ha caratterizzato questa situazione negativa soprattutto nell'ultimo periodo.

 

La programmazione delle nostre attività produttive: tipologia del prodotto-ciclo di lavorazione-impianto dedicato, nasce sulla scorta di ordini di vendita giorno per giorno e su programmazione di riassortimento dei magazzini da parte dei grossi distributori (clienti direzionali) e/o da società collegate alla nostra realtà.

 

L'economia debole, la poca richiesta commerciale ha fatto si che, oltre al calo già comunicatovi nella nostra nota precedente, alcuni grossi ordini programmati e pianificati su base mensile, siano stati sospesi e posticipati.

 

Difatti a seguito dei primi colloqui telefonici (inizio mese di maggio), confermati poi per iscritto, abbiamo dovuto sospendere lanci di produzione, che su programmazione settimanale, hanno ulteriormente ridotto di circa 30/35 tonn., pari al 17% in meno, del programma di produzione.

 

Clienti:

 

  __________            __________                     ton. 10 mese

  __________            __________                     ton. 25 mese

  __________            __________                     ton. 35 mese

  __________            __________                     ton. 40 mese

  __________            __________ __________       ton. 15 mese

 

Del resto molti nostri clienti hanno iniziato ad utilizzare lo strumento gestionale del "just in time", che prevede tra l'altro l'ottimizzazione del livello delle scorte, trasferendo per quanto possibile l'onere dello stoccaggio delle merci a carico dei fornitori.

Inoltre il lotto medio dell'ordine da noi ricevuto è in continua diminuzione in questi mesi (a nostro giudizio temporaneamente) e lo stesso vale per i tempi di consegna richiesti dalla data dell'ordine.

 

(…)." (cfr. doc. 7)

 

                                         Il 31 maggio 2005 la Sezione del lavoro ha comunicato alla ditta che, vista la flessione della cifra d’affari, la perdita di lavoro non era computabile. Prospettando una decisione negativa, l’ha invitata ad esprimersi in merito (cfr. doc. 6).

 

                                         Con scritto del 1° giugno 2005 la ditta ha osservato che:

 

"  (…)

ad integrazione delle notizie previsionali relative alla cifra d'affari per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2005, premesso che nel formulario "preannuncio di lavoro ridotto", trasmessovi in data 13 maggio u.s., abbiamo indicato una perdita di lavoro probabile del 35%, vi comunichiamo che nei dati a Voi trasmessi, abbiamo stimato la sola riduzione del fatturato essenzialmente sulla analisi dei valori grossi clienti più significativi, tralasciando quindi quei piccoli e numerevoli clienti.

 

E' chiaro che la previsione della riduzione del personale calcolata sulla perdita di ore lavorate del 35% porta di conseguenza una stima dei prossimi mesi ad avere una fluttuazione straordinaria dell'attività aziendale intorno al 30%.

 

Di conseguenza vogliamo riassumere i dati giugno/agosto 2005 rispetto giugno/agosto 2004.

Anno 2005:                                               Anno 2004:

giugno     fatt.   4.150.000                         giugno      fatt.   6.443.000

luglio       fatt.   4.750.000                         luglio        fatt.   7.037.000

agosto     fatt.   2.600.000                         agosto      fatt.   3.180.000

 

totale      fatt. 11.500.000   <30,6%>                       fatt. 16.660.000             

Inoltre vi segnaliamo che, nell'ottica di una fluttuazione negativa, considerata quindi nel normale rischio di una attività aziendale, dal mese di gennaio a maggio 2005, abbiamo dovuto fermare le nostre attività produttive per un totale di quattro settimane, assorbendosi ed assumendosi i rischi e di conseguenza anche i costi.

(…)." (cfr. doc. 5)

 

                                         Con decisione del 6 giugno 2005 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

 

"  (…)

L'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d’affari. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Nel presente caso, dai dati forniti dall'azienda e tenuto conto della media rispetto al quadriennio precedente, questo calo non è riscontrabile, pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

(…)" (cfr. doc. 4)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 3), la Sezione del lavoro, il 15 giugno 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 6 giugno 2005 e, tra l'altro, ha osservato che:

 

"  (…)

3. Nel caso in esame, sulla base dei dati forniti dall'azienda in parola in occasione del preannuncio del lavoro ridotto, per quanto riguarda il periodo giugno-agosto 2005, emerge quanto segue:

 

 

• totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2005: fr. 13'200'000;

• totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2004: fr. 16'661'186;

• totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2003: fr. 12'827'977;

• totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2002: fr. 14'093'172;

• totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2001: fr. 13'549'217.

 

La media per quanto riguarda il quadriennio 2001-2004 è la seguente: 57'131'552 : 4 = 14'282'888.

 

La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo da giugno ad agosto 2005 (fr. 13'200'000), in raffronto alla media dei quadriennio precedente (fr. 14'282'888), è pertanto la seguente: 92.41. La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque del 7.6% circa, inferiore, quindi, alla percentuale fissata dalla giurisprudenza (25%), al raggiungimento della quale non è più possibile parlare di fluttuazione normale dell'attività aziendale.

Alla medesima conclusione si giunge prendendo in considerazione le cifre d'affari che la ditta ha prodotto unitamente all'opposizione (cfr. doc. E). Infatti:

 

•totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2005: fr. 11'500'000;

•totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2004: fr. 14'299'583;

•totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2003: fr. 12'827'977;

•totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2002: fr. 14'093'172;

•totale cifra d'affari per il periodo da giugno ad agosto 2001: fr. 13'549'217.

 

La media per quanto riguarda il quadriennio 2001-2004 è dunque la seguente: 54’769'949: 4 = 13'692'487.25.

La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo da giugno ad agosto 2005 (fr. 11'500'000), in raffronto alla media del quadriennio precedente (fr. 13'692'487.25), è pertanto la seguente: 83.98. La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque del 16.02% circa, inferiore, quindi, alla percentuale fissata dalla giurisprudenza (25%).

 

Si osserva a titolo abbondanziale che i dati relativi ai mesi da giugno ad agosto 2004 indicati nella documentazione (doc. E) allegata all'opposizione differiscono da quelli relativi al medesimo periodo indicati nella documentazione prodotta in occasione del preannuncio di lavoro ridotto. Anche per quanto attiene a questi ultimi dati si giunge alla medesima conclusione, a sapere che la riduzione della cifra d'affari per quanto concerne il periodo da giugno ad agosto 2005 (19.49%) è inferiore alla soglia del 25% indicata dalla giurisprudenza.

 

In considerazione di quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, la perdita di lavoro annunciata dalla ditta in parola rientra ancora nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la concreta perdita di lavoro non computabile, viene meno una delle condizioni cumulative di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per la concessione delle richieste indennità.

 

Va infine ricordato come, tra gli obblighi del datore di lavoro, vi sia quello di anticipare l'indennità per lavoro ridotto e di versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga (cfr. art. 37 lett. a LADI). Ora, si rileva come, nello scritto 9/13 giugno 2005 della Commissione del personale della ditta al nostro Ufficio, si affermi segnatamente quanto segue: "In questo periodo straordinario di contingenza sfavorevole, purtroppo, non possono essere garantiti gli stipendi per tutti i dipendenti, per cui la soluzione del lavoro a tempo ridotto risulta essere l'unica speranza per evitare il peggio" (la sottolineatura è nostra).

4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisone contestata."

(…)." (cfr. doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:

 

"  (…)

In via di premessa

 

Riprendiamo integralmente le considerazioni già esposte in sede di opposizione, allorché è stata impugnata la decisione 6 giugno 2005 (nr. 52031784), evidentemente integrandole con i nuovi dati a disposizione.

Sottolineiamo criticamente inoltre gli aspetti da noi non condivisi, che risaltano dalla decisione su opposizione, dalla quale si evince, a non averne dubbio, che la Sezione cantonale del Lavoro non ha assolutamente compreso la particolarità e la specificità della nostra situazione, preferendo applicare acriticamente linee guida, a loro giudizio incontestabili, e precedenti giurisprudenziali, che andavano invece adattati, a nostro giudizio, al caso in esame.

 

IN FATTO e IN DIRITTO

 

 

1.

 

RI 1 ha presentato preannuncio di lavoro ridotto in data 13 maggio 2005; a seguito della presa di posizione della Sezione del Lavoro del 31 maggio 2005, sono state introdotte ulteriori precisazioni, in data 1 giugno 2005 e, nell'attesa della decisione, il giorno 6 giugno 2005 abbiamo comunque attivato il lavoro a tempo ridotto per una parte dei nostri dipendenti;

 

Nonostante la decisione negativa, si è deciso di continuare in regime di lavoro a tempo ridotto, confidando che i presupposti previsti dalla legge fossero ossequiati e che il responso in un primo tempo negativo fosse dovuto ad una insufficiente illustrazione della situazione da parte nostra;

 

Si era valutato che la soluzione alternativa sarebbe stata quella di attivare la procedura dei licenziamenti collettivi, conformemente agli art. 335/d e seguenti del CO. Di concerto con i dipendenti, rappresentati dalla __________ e della __________ di __________, si è quindi convenuto di perseguire la strada del lavoro ridotto, in quanto costituiva l'unica via per non disperdere una parte importante delle risorse produttive faticosamente conseguite in 25 anni di attività e di costante crescita;

 

Purtroppo, l'esito negativo contenuto nella decisione su opposizione ci ha costretti a procedere, nostro malgrado, ad un ridimensionamento strutturale, che sicuramente comporterà delle difficoltà, consistenti in ripercussioni negative legate alla certa mancanza tra le nostre fila dei 13 dipendenti ai quali abbiamo dovuto rinunciare con la fine del mese di giugno, con conseguente dispersione del patrimonio di professionalità acquisito con un lungo periodo di introduzione al nostro lavoro. D'altra parte l'azienda non sarebbe stata in grado di farsi carico degli stipendi dei lavoratori, oggetto della riduzione delle ore di lavoro, per un lungo periodo di tempo, nella denegata ipotesi in cui questo ricorso fosse respinto. Va però puntualizzato che nonostante lo strumentale utilizzo da parte dell'Ufficio giuridico dell'appello presentato dai dipendenti, che dimostra un certo atteggiamento aprioristicamente negativo nei nostri confronti da parte dei giuristi dell'Ufficio del lavoro, l'azienda sarebbe stata certamente in grado di anticipare regolarmente le indennità di disoccupazione, relative al lavoro a tempo ridotto, così come prevede la legge, come dimostra l'avvenuto pagamento di tutti gli stipendi al 100% per il mese di giugno. Evidentemente, diverso sarebbe stato versare per mesi gli stipendi, senza la garanzia del rimborso da parte della Cassa disoccupazione.

 

  L'avvenuta forzata ristrutturazione è comunque motivo di grosso rammarico e preoccupazione per il futuro. Come detto, la riduzione del personale, che si è faticosamente formato e istruito in questi anni, comporterà grosse difficoltà nei prossimi mesi, quando si concluderà l'attuale periodo di congiuntura sfavorevole;

 

  Nel corso dei primi quattro mesi dell'anno, a seguito di una grave diminuzione degli ordini, l'azienda ha assunto il proprio rischio d'impresa, facendo fronte alla difficile situazione con una forte flessibilità interna. Si è poi giunti alla decisione di richiedere l'intervento dell'Assicurazione disoccupazione, soltanto dopo avere esaurito tutti gli strumenti in nostro possesso, in un'ottica di oculata gestione, ma anche in quanto convinti che il mercato potrà riprendersi, dopo questo periodo di congiuntura negativa;

 

➣  Va comunque rimarcato che la RI 1 è una società seria e in espansione, che opera in Canton Ticino da 25 anni e che ha raggiunto il numero di 100 dipendenti occupati nel mese di giugno sulla base di ponderate proiezioni e a fianco di massicci investimenti tecnologici. Oggi, nell'ambito dei produttori a livello mondiale di lastre in policarbonato, la RI 1 occupa il terzo posto e detiene circa il 20% del mercato mondiale. Per questo alleghiamo una documentazione consistente in un breve cenno della nostra evoluzione storica e sui prodotti fabbricati (doc.B).

 

 

2.

 

Nel merito del ricorso, segnaliamo che la perdita di lavoro registrata è frutto di una eccezionale e straordinaria riduzione delle ordinazioni e a titolo di dimostrazione alleghiamo un documento che ha un carattere di estrema riservatezza (doc.C).

 

L'RI 1 fa parte di una __________ dei produttori di lastre in policarbonato, __________, di cui fanno parte i più grossi produttori europei e del bacino mediterraneo.

 

L'__________ ha lo scopo di monitorare il mercato mondiale di proprio interesse mantenendo tuttavia quei principi di concorrenzialità tra gli associati stessi (proprio per questo per un certo numero di nazioni i dati risultano criptati) e mettendo a disposizione analisi e statistiche di vario genere.

Risultano comunque importanti paesi quali, __________, __________, __________ e __________.

 

Le aziende cha fanno parte __________ hanno registrato nel complesso un calo di volumi di vendite in __________ che sfiora il 50% nei primi tre mesi dell'anno ( da 1999 ton a 1144 ton.), in __________ all'incirca il 30% in meno fino al 10% in meno in __________ e __________.

 

In totale il mercato ha subito una contrazione vicina al 20% in termini di volumi.

Ciò dimostra che la nostra azienda è confrontata con una congiuntura straordinariamente ed eccezionalmente sfavorevole a livello internazionale, dove mantiene comunque le sue posizioni a livello di quota di mercato.

Come ampiamente indicato all'Ufficio del lavoro nel documento di presentazione dell'azienda, allegato alla domanda presentata nel mese di maggio u.s,. la nostra azienda, proprio per mantenere la propria quota di mercato, ha dovuto investire sia in termini tecnologici che in risorse, vedi l'avvio della costruzione di un nuovo fabbricato di circa mq 4000 e i risultati sino ad oggi sono stati il conseguimento di una razionale e corretta politica nella gestione aziendale. Nell'ambito della __________ ci stiamo avvicinando ad un quota di mercato del 20% che, se ci raffrontiamo con i soci, vedi per esempio __________ __________ e __________ (colossi multinazionali, integrati - dalla materia prima al prodotto finito, che, in relazione alla congiuntura in atto, hanno i loro stabilimenti, uno a __________ e l'altra a __________, chiusi ed in Cassa Integrazione), la RI 1 gode di una ottima posizione in un settore che gode potenzialmente sempre di una crescita e di uno sviluppo.

II personale attualmente alle dipendenze è assolutamente adeguato rispetto ad un prudente Budget che era stato elaborato, tuttavia la contingente situazione economica mondiale ci ha posto nella condizione di dover far fronte ad una diminuzione delle ordinazioni imprevista ed imprevedibile, che ha investito come abbiamo visto, tutto il settore.

 

Non siamo assolutamente confrontati oggi con un normale rischio aziendale e la mancata concessione del lavoro a tempo ridotto ci ha portato a perdere forse definitivamente parte di quella professionalità costruita in anni di formazione ed addestramento ed anzi paradossalmente corriamo anche il rischio di essere impreparati ed inadeguati al far fronte alle richieste del mercato che certamente si presenteranno nei prossimi mesi. Formare ed addestrare un buon addetto alla conduzione dei nostri impianti di estrusione (impianti complessi) necessita da due a tre anni di lavoro e di crescita professionale dell'individuo.

Il nostro ottimismo per le prospettive future è legato alla nostra venticinquennale esperienza da cui è risultato l'assoluta mancanza di prodotti alternativi sul mercato paragonabili, per qualità, durata ed efficienza, del policarbonato e quindi al costante sviluppo e ripresa delle ordinazioni, anche allorquando il mercato ha registrato dei periodi di scarsa richiesta. Inoltre la nostra produzione non è minacciata dall'industria emergente (__________), in quanto una leva del nostro successo è la continua ricerca di prodotti speciali e con caratteristiche tecniche-meccaniche prototipali, come tali non riproducibili in un mercato produttivo ancora arretrato come quello __________.

 

E' altresì eccezionale l'avvenuto incremento dei costi della materia prima, che ha comportato, come ulteriore ed aggravamento di concausa in un momento critico, un raffreddamento della domanda legato all'aumento proporzionale dei prezzi di vendita.

Come altra conseguenza, l'aumento del costo della materia prima è causa di una artificioso aumento della cifra d'affari prevista e prevedibile, nonostante una importante diminuzione dei KG venduti. Paradossalmente, la diminuzione della cifra d'affari risulta essere inferiore rispetto alla diminuzione del venduto , va infatti considerato che il costo della materia prima incide sul costo del prodotto finito nella misura del 65%. E'stato questo il nostro errore indicato in premessa nella presentazione della domanda. Non abbiamo sufficientemente evidenziato che i numeri relativi alla cifra d'affari devono essere ponderati in considerazione dell'eccezionale incidenza dei costi della materia prima e relativo influsso.

 

 

3.

 

Il presente ricorso, purtroppo non potrà consentirci di tornare alla situazione che si sarebbe venuta a creare nel mese di giugno, se la nostra richiesta fosse stata accolta, tuttavia riteniamo doveroso ottenere giustizia, in quanto convinti di aver subito un ingiusto torto.

 

L'Ufficio giuridico non si è scostato da un'errata applicazione alla fattispecie, ne siamo convinti, della sentenza TCA del 17 giugno 2002, forse anche perchè anche in quell'occasione la parte in causa era un'azienda produttrice concorrente di lastre in policarbonato, ma con uno spessore insignificante, se è vero che all'epoca della mancata concessione del lavoro a tempo ridotto contava 13 operai, rispetto ai 5 del 1999.

 

Prima di procedere ai licenziamenti, abbiamo anche provato l'ultima carta, consistente in un incontro con gli avvocati __________ e __________, estensore della decisione su opposizione. Erano presenti la Direzione, la Commissione del personale e un rappresentante sindacale.

Non capita spesso che un'azienda si presenti con i dipendenti e la rappresentanza sindacale, compatta, a perorare il proprio buon diritto. TUTTAVIA, ABBIAMO DOVUTO PRENDERE ATTO CON SOMMO RINCRESCIMENTO CHE NON SONO STATE RECEPITE LE NOSTRE SPIEGAZIONI.

 

Non hanno voluto sentire ragioni.

 

Abbiamo spiegato tra l'altro che la decisione su opposizione poggia su una serie di analisi superficiali, che necessitavano di maggiori chiarimenti che si potevano presentare solo verbalmente. Per questo, come si dirà più avanti, I'RI 1 chiede di essere convocata ad un'udienza di discussione e di illustrazione della fattispecie.

Gli avvocati dell'Ufficio del lavoro non hanno compreso che, se il costo della materia prima aumenta addirittura del 70% in pochi mesi, come è avvenuto purtroppo per noi e la materia prima incide nella misura del 70% circa sul costo del prodotto finale, NON E' POSSIBILE CONFRONTARE LA CIFRA D'AFFARI PREVEDIBILE PER L'ANNO IN CORSO (che contempla onestamente e correttamente il ricarico derivante dallo spettacolare incremento sopra indicato) CON QUELLA DEGLI ANNI PRECEDENTI, SENZA PARALLELAMENTE INTRODURRE UN FATTORE DI PONDERAZIONE.

IN CASO CONTRARIO, IL RAFFRONTO DI INCREMENTO/DECREMENTO CON GLI ANNI PRECEDENTI SAREBBE VIZIATO DA UN ERRORE CONCETTUALE MOLTO GRAVE: è proprio ciò che purtroppo è avvenuto.

 

II precedente giurisprudenziale citato riguarda una situazione, in cui si era confrontati con un quadro assolutamente non paragonabile a quello vissuto e indicato da RI 1.

In quella causa l'azienda ricorrente non ha chiesto di calcolare diversamente la cifra d'affari, parametrando il costo della materia prima, così come viene richiesto invece oggi dall'RI 1 e non ha motivato il proprio preteso diritto.

Il TCA ha senz'altro soppesato attentamente queste lacune di carattere probatorio.

 

In quell'occasione l'azienda ricorrente ha indicato genericamente tra i motivi alla base della richiesta l'incremento dei costi, mentre la nostra istanza era legata ad una situazione particolare del mercato.

 

Noi riteniamo perciò di avere indicato il carattere eccezionale e straordinario della perdita di lavoro, che ha inciso su tutto il settore mondiale della produzione di policarbonato.

 

 

4.

 

Siamo stati accusati di avere indicato cifre diverse tra la prima richiesta e l'inoltro successivo dei documenti.

Va precisato, da un lato, che in un primo momento avevamo indicato le originarie previsioni di fatturazione dell'intero gruppo (parte produttiva e parte commerciale), prima dell'inizio della sfavorevole congiuntura.

Il nostro intendimento era quello di dimostrare che avevamo effettuato dei calcoli prudenziali e seri, a giustificazione della ponderazione del nostro operare e della nostra crescita intelligente. In quell'occasione avevamo anche indicato che c'era stato un notevole calo delle ordinazioni.

 

Successivamente, quando abbiamo compreso che si doveva indicare il potenziale fatturato, considerata solo la situazione che si era venuta a creare in seguito alla crisi congiunturale, abbiamo effettuato le proiezioni, che, purtroppo, sia detto per inciso, sono state fin troppo ottimistiche, tant'è che la proiezione del mese di giugno prevista in 600 tonnellate con un fatturato di 4'150'000 franchi, in consuntivo reale registra 400 tonnellate di produzione e 2'719'000 franchi di fatturato (doc. D), con un'ulteriore diminuzione del 35%. I dati presentati con l'opposizione erano perfino errati per eccesso, nel mentre siamo lieti che tutto quanto sopra esposto conferma la nostra buona fede, purtroppo non recepita dall'Ufficio del lavoro. Abbiamo anche provato che la contrazione del fatturato previsto, prevedibile e realizzato (giugno 2005) è ed è stata superiore al 25%, rispetto alla media del fatturato degli anni precedenti, se si considera e si estrapola l'incremento del costo della materia prima, che incide artificiosamente sul fatturato (prezzo medio di vendita), determinandone un incremento, ma non un beneficio, poiché anche i costi lievitano in maniera proporzionale, rispetto agli anni precedenti.

In altre parole, sono diminuiti gli ordini e la produzione in misura superiore al 25%, inoltre è diminuito in misura superiore al 25% anche il rapporto tra costi e fatturato, nel mentre, l'esame del solo fatturato arrischia di determinare un'analisi errata della situazione.

Ci spiace che per l'Ufficio giuridico, come è stato indicato nell'audizione, la nostra richiesta fosse da mettere in connessione semplicemente con l'aumento del prezzo del petrolio, mentre in realtà era dovuta ad una crisi congiunturale che ha colpito tutto il settore.

 

Ci spiace che non siamo stati in grado di farlo capire e comprendere ai giuristi dell'Ufficio del lavoro.

 

PECCATO CHE NEGLI ALTRI PAESI SIANO INTERVENUTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, MENTRE IN SVIZZERA, NEL TICINO CIO' NON E' STATO POSSIBILE, perché non si è voluto credere alla buona fede della nostra azienda e ai dati ponderati e discussi. A questo proposito, il firmatario della presente, chiede di poter illustrare a questo lodevole Tribunale le cifre e i dati, con un'analisi del conto economico mese per mese negli ultimi anni, soprattutto se il Giudice dovesse disporre un approfondimento dell'istruttoria. Le suddette cifre giustificano la richiesta e dimostrano che la perdita computabile di lavoro va ben oltre il cosiddetto rischio d'impresa.

 

 

5.

 

Eppure nella sentenza 17 giugno 2002 risulta chiaramente a pagina 15 in fondo: " Il fine proposto dal legislatore era quello di impedire che una diminuzione dell'attività conduca una ditta a licenziare del personale qualificato per un periodo di difficoltà transitorio"

 

E, ancora, a pagina 17, per dimostrare l'ineluttabilità dei calcolo/confronto della cifra d'affari, se non si forniscono altre prove: "Del resto, la ditta non allega, nè tanto meno prova il carattere eccezionale o straordinario della perdita di lavoro che solo giustificherebbe l'erogazione dell'indennità anche in questa evenienza".

 

Riteniamo che già con l'opposizione sia stato esaustivamente dimostrato e provato il carattere eccezionale della diminuzione delle ordinazioni vissuto e subito dall'RI 1 e da tutte le concorrenti e quindi le argomentazioni contenute nell'opposizione sarebbero state da approfondire meglio.

 

In particolare, si richiama l'allegato in cui sono stati riportati i nostri DATI ECONOMICI (doc E).

 

Premesso quanto sopra, riteniamo di aver illustrato i motivi per i quali l'azienda si è trovata nella necessità di presentare la domanda di lavoro a tempo ridotto.

La proprietà ha investito risorse notevoli, come dimostrano gli importanti lavori di ampliamento che sono in corso. Tuttavia in questi mesi il mercato del settore presenta una imprevedibile stagnazione contro la quale non possiamo ovviare con le sole nostre forze. Questo ricorso ha lo scopo di darci giustizia, riconoscendo il lavoro a tempo ridotto almeno per il mese di giugno 2005, visto che da luglio in poi non si è più fatto capo a questo istituto per gli intervenuti dolorosi, ineluttabili e forzati licenziamenti.

(…)." (cfr. doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 6 settembre 2005 la Sezione del lavoro si è riconfermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

 

"  (…)

6.   La ricorrente ritiene che il criterio della cifra d'affari - al quale rimanda la giurisprudenza e su cui è fondata la decisione contestata - non tenga adeguatamente conto della situazione concreta in cui si trova RI 1 quando è confrontata ad un incremento del costo della materia prima ed al conseguente necessario aumento del prezzo di vendita dei prodotti. La ricorrente sostiene infatti che, in simili circostanze, la cifra d'affari conseguita debba essere ponderata in considerazione dell'eccezionale incidenza dei costi della materia prima.

 

Ora, lo scrivente Ufficio non ritiene che, nel caso concreto, ci si debba scostare da questa giurisprudenza e dall'applicazione del criterio della cifra d'affari per valutare se l'oscillazione nei risultati ottenuta dall'azienda possa essere ritenuta come ancora ascrivibile al rischio aziendale o meno. La ricorrente ritiene che i risultati dell'azienda dovrebbero essere valutati tenendo conto dell'incidenza dell'attuale incremento di costo della materia prima, ossia - riprendendo quanto indicato dalla controparte - introducendo un fattore di ponderazione.

 

Sulla base dei dati forniti dalla ricorrente relativi al contesto generale (confronto vendite RI 1 con vendite partecipanti __________, doc. C) e riferite al prodotto __________ emerge quanto segue. La quota rispetto al Total Merchant Market di RI 1 è negli ultimi anni progredita (16% nel 2001, 17% dal 2002 al 2004 e 18% nel 2005). Vero è che le tonnellate vendute per lo stesso dato aggregato (Total Merchant Market), per i due periodi a confronto, sono diminuite (1'549 nel 2005 e 1'956 nel 2004, pari ad una flessione di ca. il 20%), tuttavia simile evoluzione vi è stata anche per __________ (8'783 nel 2005 e 10'410 nel 2004, pari ad una flessione di circa il 15.5%).

 

Sempre sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, le oscillazioni del costo della materia appaiono usuali e certamente rilevanti anche per tutte le aziende concorrenti. I dati relativi agli esercizi precedenti di RI 1 evidenziano una frequente oscillazione di questo fattore, con punte anche superiori a quelle indicate dalla ricorrente per il periodo in esame (cfr. doc. E, Analisi andamento costi - ricavi 2003 - 2004 - 05/05 - produzione esclusa la parte commercializzata, Tab. Anno 2004, incidenza materia prima dicembre: 81,18).

 

Tenuto conto che la componente del costo delle materie prime, come pure dei costi di produzione e del margine auspicato sono - di regola - sempre considerate nella fissazione del prezzo di vendita, non si ritiene che vi sia un motivo per scostarsi della prassi usuale, che considera la cifra d'affari realizzata dalle aziende per procedere alla valutazione dell'eccezionalità delle oscillazioni nei risultati.

 

Il fatto che, come sostiene la ricorrente, vi sia, da una parte, una importante diminuzione della quantità di prodotti venduti e, dall'altra, un calo della cifra d'affari comunque inferiore alla soglia del 25%, non muta la valutazione e la conclusione alla quale lo scrivente Ufficio è giunto con la decisione qui contestata.

(…)." (cfr. doc. III)

 

                               1.5.   Con ulteriore scritto del 16 settembre 2005 al TCA la ditta ha comunicato di non avere altri mezzi di prova e ha osservato che:

 

"  (…)

Non possiamo altro che ribadire i concetti ed i contenuti della stessa documentazione presentata nel ricorso, segnalandoVi comunque quanto segue:

 

 

➣  La richiesta di intervento della riduzione dell'orario veniva proposta in relazione ad una drastica ed imprevedibile riduzione di ordinativi - congiuntura negativa;

Il rapporto uomo/macchina - attività produttiva - era in grosso disequilibrio;

➣  Il volume - tonnellate di prodotto - 2005 rispetto al pari periodo del 2004 era scesa del 30 % circa;

➣  Indipendentemente dal fatturato, soggetto a variabili legate alla situazione di mercato ed all'approvvigionamento delle materie prime, si rendeva necessario un momentaneo riequilibrio tra costi di produzione e volumi prodotti;

L'allegato al ricorso "analisi andamento costi-ricavi 2003/2005 mostra, un 2005 (ponderato su valore del prezzo medio di vendita 2004) con una flessione di circa il 30%.

 

 

Rimandiamo alla Vostra decisione di merito esprimendo tuttavia un auspicio positivo del presente trattato, ribadendo che un corretto strumento di flessibilità gestionale, come riteniamo essere lo strumento della riduzione dell'orario di lavoro, debba concentrare i propri principi sui volumi e non sull'indirizzo espresso e sposato dalla Sezione del Lavoro - Ufficio Giuridico.

(…)." (cfr. doc. V)

 

                               1.6.   Il doc. V è stato notificato alla Sezione del lavoro che ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. VI e VII).

 

                                         Il doc. VII è stata trasmesso alla ditta per conoscenza (cfr. doc. VIII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 15 giugno 2005 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2005), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

 

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

                                         

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

 

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

 

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

 

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.3.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

 

                                         In una sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

 

                                         In un'altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

 

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

 

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

 

                                         Pertanto, anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

 

                                         Chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

 

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

 

                                         In una decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che, nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia (Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen (Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.

 

                               2.4.   Il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

                                         Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

 

                               2.5.   Nel caso concreto in sede di ricorso la ditta ha sottolineato che quali concause che l’hanno indotta ad introdurre il lavoro ridotto vi sono state una straordinaria riduzione delle ordinazioni accompagnate da un eccezionale incremento dei costi della materia prima (cfr. doc. I).

                                         La ditta ha inoltre sostenuto che per poter confrontare le cifre d’affari dei singoli periodi occorre ponderarle in considerazione dell’eccezionale incidenza dei costi della materia prima sul costo del prodotto finito.

 

                                         La ditta ricorrente fa parte di una __________ dei produttori di lastre in policarbonato __________ (__________) cui fanno parte i più grossi produttori europei e del bacino mediterraneo.

                                         Dal doc. C emerge che dai dati concernenti l’__________ e riferiti al prodotto __________ risulta che la quota rispetto al “Total Merchant Market” negli ultimi anni è sempre progredita passando dal 16% nel 2001 al 17% negli anni dal 2002 al 2004 e al 18% nel 2005.

                                         Per contro, per i periodi da gennaio a marzo degli anni 2004 e 2005, le tonnellate vendute dalla ditta ricorrente per lo stesso dato aggregato (“Total Merchant Market”) sono diminuite: 1'956 nel 2004 contro 1’549 nel 2005 pari ad una flessione di circa il 20%.

                                         Una simile contrazione l’ha avuta anche l’__________ il cui dato circa le tonnellate vendute è passato da 10'410 nel 2004 a 8'783 nel 2005 pari a una flessione di circa il 15,5%.

 

                                         Dal doc. E si evince inoltre che una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato complessivo è usuale per la ditta.

                                         Infatti, nel 2003 l’oscillazione annua si è mossa all’interno di una forchetta tra un massimo di 69,29 e un minimo di 52.23 e nel 2004 tra un massimo di 81,18 e un minimo di 39,62.

                                         Nei primi cinque mesi dell’anno 2005 la fluttuazione si è mossa invece tra un massimo di 72,69 e un minimo di 57,09.

                                         Tenuto conto della sua usuale fluttuazione e ritenuto che il costo delle materie prime è necessariamente sempre considerato nella fissazione del prezzo di vendita, questo Tribunale ritiene che le cifre d’affari conseguite dalla ditta nei singoli periodi possono dunque essere paragonate tra di loro senza la necessità di estrapolare un fattore di ponderazione come auspicato dalla ditta ricorrente.

 

                                         Per il periodo da giugno a agosto 2005 la ditta ha previsto una cifra d’affari di fr. 11'500'000.00 (cfr. doc. 3 e 5).

                                         Al riguardo, vista la previsione di fr. 13'200'000.00 indicata nel preannuncio di lavoro ridotto (cfr. doc. 9 e 7/A), in sede di ricorso la ditta ha precisato che “(…) in un primo momento avevamo indicato le originarie previsioni di fatturazione dell’intero gruppo (parte produttiva e parte commerciale), prima dell’inizio della sfavorevole congiuntura. (…).” (cfr. doc. I, pag. 8, punto 4).

 

                                         Con il preannuncio di lavoro ridotto la ditta ha pure indicato le seguenti cifre d’affari per il periodo da giugno a agosto:

 

 

                                         2001                               fr. 13'549’217.00

                                         2002                               fr. 14'093'172.00

                                         2003                               fr. 12'827'977.00

                                         2004                               fr. 16'661'186.00 (cfr. doc. 9).

 

                                         In sede di opposizione la ditta ha indicato che la cifra d’affari per il periodo da giugno a agosto 2004 è stata di fr. 14'299'583.00 (cfr. doc. 3).

 

                                         Con il proprio ricorso, la ditta ha fornito invece i seguenti dati per il periodo da giugno a agosto per gli anni 2003 e 2004:

 

                                         2003                               fr. 10'911'000.00

                                         2004                               fr. 14'178'000.00 (cfr. doc. E).

 

                                         Ora, anche nell’ipotesi più favorevole alla ditta e meglio, considerata la media più alta della cifra d’affari conseguita dalla ditta nel periodo da giugno a agosto pari a fr. 14'282'888.00 ([13'549’217.00 + fr. 14'093'172.00 + fr. 12'827'977.00 + fr. 16'661'186.00] : 4 = fr. 14'282'888.00; cfr. doc. 9) e ritenuta la previsione di una cifra d’affari pari a fr. 11'500'000.00 nel medesimo periodo del 2005, la flessione della cifra d’affari rispetto alla media del medesimo periodo nel quadriennio precedente è del 19.49%.

 

                                         Come visto, secondo la giurisprudenza, una flessione della cifra d’affari del 19.49% rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4) per cui nel caso concreto la perdita di lavoro non è computabile.

 

                               2.6.   Secondo il TCA questa soluzione si giustifica peraltro anche se si considerano i motivi addotti dall'azienda per introdurre il lavoro ridotto (interruzione della crescita economica mondiale e europea; incremento delle materie prime con conseguente aumento dei prezzi finali; economia stagnante; problemi valutari [cfr. doc. 9/C] e la sospensione rispettivamente la posticipazione di alcuni grossi ordini programmati e pianificati [cfr. doc. 7]).

                                         Infatti, considerata la congiuntura economica, le difficoltà enunciate dalla ditta configurano delle circostanze che possono colpire qualsiasi altra impresa nella situazione della ditta ricorrente (cfr. consid. 2.3).

                                         Questo vale a maggior ragione se si considera che, come visto sopra, anche l’__________ dei produttori di lastre in policarbonato __________ (__________), nel periodo da gennaio a marzo 2005, ha subito, per il prodotto __________, una diminuzione nella vendita pari a circa il 15, 5 % allorquando la flessione subita dalla ditta ricorrente si attestava a circa il 20%.

 

                                         Del resto, anche ammettendo che, come asserito dalla ditta nel suo ricorso (cfr. doc. I e D), il fatturato del mese di giugno 2005 in realtà è stato di fr. 2'719'000.-- contro i previsti fr. 4'150'000.--, questa evenienza non basterebbe per poter riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto neanche per questo periodo.

                                         Infatti, una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato complessivo è usuale per la ditta.

                                         Inoltre le circostanze in cui si è venuta a trovare sono le stesse con le quali anche le altre aziende operanti nel settore della ditta ricorrente si sono trovate confrontate.

                                         Non a caso, esaminando i dati sulla vendita del prodotto __________ nei primi tre mesi del 2005, si rileva che anche l’__________ dei produttori di lastre in policarbonato __________ ha subito una flessione della analoga a quella subita dalla ditta ricorrente.

 

                                         E’ dunque a ragione che la Sezione del lavoro si è opposta al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato dalla ditta il 13 maggio 2005.

 

                               2.7.   Il TCA rileva inoltre che, per quanto riguarda i 13 dipendenti ai quali la ditta ha dovuto rinunciare con la fine del mese di giugno 2005 (cfr. doc. I, punto 1), il diritto alle indennità per lavoro ridotto va escluso già sulla base dell’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI secondo il quale il lavoratore non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto se il rapporto di lavoro è stato disdetto.

 

                                         A questo proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., citata in RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:

 

"  Questa norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1). In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1 LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario. Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita 30 luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla rescissione del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di riassunzione in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono irrilevanti, in quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI, ogni disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro ridotto."

 

                                         In linea generale, dunque, se il rapporto di lavoro è stato disdetto non è dato un diritto all'indennità per lavoro ridotto (vedi pure Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 385, pag. 148 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichgerungsgesetz (AVIG), Berna 1987, Vol 1, pag. 404-406).

                                         Circa le problematiche contrattuali connesse all'introduzione del lavoro ridotto (ad esempio Unbedingter Änderungsvertrag, Bedingter Änderungsvertrag e Verzichtstheorie; cfr. Gerhards, op. cit., pag. 385-388).

 

                               2.8.   Nel proprio ricorso la ditta ricorrente ha chiesto di poter essere sentita: “(…) A questo proposito, il firmatario della presente, chiede di poter illustrare a questo lodevole Tribunale le cifre e i dati, con un’analisi del conto economico mese per mese negli ultimi anni, soprattutto se il Giudice dovesse disporre un approfondimento dell’istruttoria. (…).” (cfr. doc. I, pag. 9).

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 3.1.1; STFA del 5 giugno 2003 nella causa C. e G., H 268/01 e H 269/01, consid. 5; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T. SA, H 218/01, consid. 4; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid, 4.1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

 

                                         In concreto, la richiesta della ditta ricorrente va respinta perché, considerate tutte le circostanze del caso concreto (e meglio, visto che una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato complessivo è usuale, ritenuto che le difficoltà enunciate configurano delle circostanze che possono colpire qualsiasi altra impresa nella sua situazione e considerato che, paragonando la vendita di un determinato prodotto durante i primi tre mesi del 2005, un’analoga diminuzione delle vendite è stata accusata anche dall’__________ dei produttori di lastre in policarbonato __________), la sola entità della flessione della cifra d’affari conseguita in un determinato periodo non basta per poterle riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto.

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve confermare la decisione su opposizione impugnata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti