Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.65

 

FS/td

Lugano

14 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 13 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che RI 1 non adempie ai presupposti per poter essere posto al beneficio del diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 3 aprile 2005 (cfr. doc. A3).

 

                                         Prima di emettere questa decisione l’amministrazione ha sentito personalmente l’assicurato e il 12 maggio 2005 è stato steso e controfirmato un “Verbale di audizione” del seguente tenore:

 

"  (…)

Convocato presso gli scriventi uffici per essere sentito in merito alla comunicazione relativa a dubbi circa l'idoneità al collocamento trasmessa dall'URC di __________ il 26 aprile 2005; dichiara:

 

Dal 2 agosto 2004 mi sono iscritto per la prima volta in disoccupazione alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale carrozziere.

 

Dal mese di aprile 2005 lavoro a tempo pieno presso la società __________ di __________, in qualità di animatore turistico. Ho lavorato dal 4 aprile sino al 3 maggio 2005 presso il villaggio turistico __________ in __________. Le condizioni salariali sono allegate alla comunicazione fatta dall'URC di __________. La mia cassa disoccupazione, come pure il collocatore sono al corrente di questa situazione.

 

Ho partecipato all'incontro informativo "Diritti & Doveri" presso l'URC di __________ nel corso del mese di agosto 2004.

 

Cassa di disoccupazione

Sono iscritto presso la Cassa di disoccupazione __________, __________.

Dalla stessa ho percepito le indennità di disoccupazione fino al mese di marzo 2005.

 

Situazione personale

Abito presso i miei genitori.

 

Stato di salute

Mi ritengo in buono stato di salute e abile al lavoro nella misura del 100%.

 

Situazione / esperienze professionali

 

Ho fatto l'apprendistato presso la __________ di __________. Ho poi lavorato presso di loro per circa un anno e mezzo. In seguito ho lavorato presso al ditta __________ di __________ per un mese e mezzo ed in seguito tramite la disoccupazione ho lavorato per circa 3 mesi presso la carrozzeria __________ di __________. In seguito visto il perdurare della mia situazione di disoccupato ho accettato di lavorare per l'agenzia __________ di __________. Ho fatto uno stage di una settimana in __________ ed in seguito sono stato assunto. Inizialmente la mia occupazione era prevista in __________, in seguito e con decorrenza 16 maggio 2005 e per ca. 4/5 mesi dovrei essere impiegato ad __________ presso il __________, vedi dichiarazione allegata.

 

Si tratta di un contratto di durata determinata sino al 31 ottobre 2005.

 

In merito alla comunicazione in oggetto, dichiaro:

 

Prendo atto dei documenti formanti il mio incarto presso l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

 

Domanda 1:

Mi può indicare come vengono svolte le sue ricerche di lavoro se si trova all'estero?

Adr.:

Le ricerche di lavoro vengono svolte tramite il computer e con l'aiuto di mio padre. Io mando lo scritto via e-mail e mio padre si occupa di consegnarle al potenziale datore di lavoro.

 

Nel caso un potenziale datore di lavoro fosse interessato al suo profilo, come pensa di comportarsi vista la sua lontananza dalla Svizzera?

Adr.:

Non mi è possibile vista la mia lontananza dalla Svizzera presenziare subito all'appuntamento.

 

Nel caso le fosse offerto un posto di lavoro è disposto a lasciare l'attuale occupazione presso la __________?

Adr.:

A dipendenza. Infatti viste le occasioni di lavoro avute sino ad oggi in Svizzera preferisco onorare il contratto con l'agenzia anche perché esiste pure la possibilità di essere assunti anche per l'inverno.

 

Prendo atto che l'Ufficio giuridico prospetta una decisione relativa all'idoneità al collocamento. Visto che l'idoneità al collocamento è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo - comporterebbe il diniego di tali indennità (senza diritto).

(…)." (cfr. doc. 4)

 

                                         Contro questa decisione, il 23 maggio 2005, l’assicurato ha interposto un’opposizione nella quale si è così espresso:

 

"  (…)

da quando ho dovuto far capo all'indennità di disoccupazione ho sempre cercato in tutti i modi trovare un'occupazione, sia come stage professionale (c/o carrozzeria __________ - __________) interrotto per mancanza di lavoro, sia in attività diverse dalla mia professione quale lattoniere da carrozzeria, e purtroppo senza esito alcuno.

 

Sono periodi in cui si vive malissimo e si avverte un malessere generale e un senso di frustrazione. Alzarsi il mattino e darsi da fare per andare al lavoro senza riuscirci è umiliante, specialmente per un giovane della mia età.

Oltretutto, proprio in ragione della giovane età, la mancanza d'esperienza sono un ostacolo oserei dire quasi insormontabile.

 

Di conseguenza la possibilità che mi si è presentata di occuparmi quale animatore per una società Svizzera in un centro turistico, se pur all'estero, mi è sembrata una buona occasione sotto tutti i punti di vista, all'infuori sicuramente da quello economico perché con fr. 649.00 quale stipendio mensile, dove volete che vada a finire.

 

Anzi il non poter contare sull'indennità di disoccupazione mi mette completamente in difficoltà in quanto, pur essendo all'estero, devo sostenere ugualmente le spese a casa relative alle coperture assicurative, cassa malati, imposte e via dicendo.

 

Per non perdere un eventuale diritto o essere penalizzato al mio rientro sul diritto all'indennità di disoccupazione, nel caso in cui non trovassi occupazione, devo però ugualmente effettuare delle ricerche di lavoro e quindi assolvere comunque questo obbligo e allora in questo caso il fatto che io sia all'estero non conta!!!!

 

Non riesco a capire e specialmente accettare talune decisioni quando si vuole decantare l'entrare nell'Europa, che non si può fare a meno del libero passaggio delle persone, i bilaterali, fare esperienze all'estero e chi più ne ha più ne metta.

 

Si aiutano, anche giustamente, asilanti, persone straniere che chiedono di lavorare in Svizzera e che ottengono permessi di lavoro, impensabili qualche tempo fa.

 

La mia situazione invece, viene analizzata al microscopio, vivisezionata e alla fine negata applicando regole e cavilli burocratici a gogo senza darsi la pena di andare a vedere a fondo se è giusto applicarli o meno.

 

Ci vengono fatte prediche moralistiche, da genitori e adulti in generale, di come ci si deve comportare, di come si deve essere solidali e aiutare il prossimo, di quanto sia giusto comportarsi in un certo modo piuttosto che un altro e poi il risultato concreto finale è ritrovarsi con un pugno di mosche in mano se non addirittura la pedata nel sedere.

 

Sono deluso e amareggiato ma confido ancora e comunque nel buon senso e nella giustizia e che questa decisione possa essere nuovamente riesaminata e rivalutata.

 

Chiedo venia per lo sfogo e attendo con fiducia un vostro riscontro alla presente e mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti." (cfr. doc. A2)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A2), la Sezione del lavoro, il 6 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 13 maggio 2005 e ha rilevato che:

 

"  (…)

1. Il signor RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 2 agosto 2004 (termine quadro per la riscossione: 01.05.04 - 30.04.06), alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale lattoniere da carrozzeria.

 

In data 26 aprile 2005, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) il caso del signor RI 1 per esame e decisione, in relazione alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e, segnatamente dal 3 aprile 2005 al 31 ottobre 2005, quale animatore turistico in __________, con uno stipendio mensile di fr. 649.62 comprensivi di indennità vacanza e frazionabile in base ai giorni effettivi lavorati nel mese di riferimento.

Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 13 maggio 2005 l'UG non ha ritenuto che l'assicurato adempisse i presupposti per poter essere posto al beneficio dell'indennità di disoccupazione, a far tempo dal 3 aprile 2005. In data 23/27 maggio 2005 il signor RI 1 ha interposto l'opposizione qui in esame.

 

2. Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c. LADI) ed è idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

Per quanto concerne il requisito della residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì della residenza effettiva e, inoltre l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e DTF 115 V 448-449).

 

Secondo la definizione legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S.G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

 

3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno.

Giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI) non è preso in considerazione.

 

4. Nel caso in esame, dai documenti agli atti, emerge quanto segue:

 

    -                                 in data 25 marzo 2005, l'opponente ha sottoscritto un contratto di lavoro, denominato "rapporto di collaborazione", con la __________, di durata determinata a far tempo dal 3 aprile 2005 al 31 ottobre 2005, in qualità di animatore e con uno stipendio mensile lordo di fr. 649.62.-- (cfr. "Rapporto di collaborazione" 25 marzo 2005);

 

    -                                 dal 3 aprile 2005 al 3 maggio 2005, l'assicurato ha lavorato presso il Centro di vacanza "__________" in __________, quale animatore (cfr. "Rapporto di collaborazione" 25 marzo 2005 e Verbale di audizione 12 maggio 2005);

 

    -                                 dal 16 maggio 2005, lavora presso il "__________" di __________, quale animatore (cfr. dichiarazione 11 maggio 2005 e verbale di audizione 12 maggio 2005).

 

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, considerato come l'assicurato dal 3 aprile 2005 lavora all'estero e vi risiede stabilmente, non si può che concludere che il signor RI 1 non ha la sua residenza effettiva in Ticino, bensì all'estero.

 

Pertanto non risulta adempiuto uno dei requisiti cumulativi di cui all'articolo 8 LADI, segnatamente quello della residenza effettiva in Svizzera (lett. c).

 

Inoltre non è neppure possibile considerare l'attività dell'assicurato come guadagno intermedio conseguito all'estero, non essendo effettuato nella zona di frontiera e di conseguenza non permettendo di rientrare a casa ogni sera (pendolare), come pure non potendo egli adempiere le prescrizioni di controllo ed essere contattato entro un giorno dal Servizio competente (art. 21 cpv. 1 OADI).

(…)." (cfr. doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:

 

"  (…)

Le motivazioni di base sono quelle già esposte nel ricorso del 23.05.2005 (ndr.: si tratta dell’opposizione, cfr. doc. A2) alla Sezione del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona e mi permetto unicamente di farvi presente che:

 

il mio datore di lavoro che mi occupa quale animatore in centri turistici all'estero opera su territorio Svizzero e dal mio salario di fr. 649.00 lordi vengono regolarmente fatte le trattenute sociali di legge, e non riesco a capire perché, per il non diritto all'indennità di disoccupazione parziale viene tenuto in considerazione solo il fatto che opero all'estero.

 

Inoltre, proprio a seguito dei tragici eventi di questi giorni, devo ritenermi fortunato che dal centro di animazione in __________, da un paio di mesi sono stato spostato in __________, __________, e questo mi ha forse salvato la vita.

 

Chiedo pertanto che la mia richiesta di revisione della decisione, venga presa in dovuta considerazione e che il buon senso prevalga al fine di convincermi che alle istituzioni ci si possa ancora credere.

(…)." (cfr. doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 7 settembre 2005 la Sezione del lavoro si è confermata nelle proprie argomentazioni precisando che è il padre dell’assicurato che si occupa della consegna ai potenziali datori di lavoro delle ricerche di suo figlio (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 3 aprile 2005.

 

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 6 luglio 2005).

                                         Nel caso in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 aprile 2005. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

 

                                         Occorre, comunque, rilevare che per quanto riguarda le norme della LADI, in casu applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.

 

                               2.2.   Perché un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra l’altro, da un lato, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) e, dall'altro, essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         In deroga all’ art. 13 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2002, qui applicabile e secondo il quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

 

                                         II disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).

 

                               2.3.   L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico

                                         (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

 

                               2.4.   In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

 

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

                                         In particolare il TFA ha sottolineato che:

 

"  (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

 

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

"  (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.

(...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         La nostra Massima Istanza si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 22 ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02).

                                         In quell'occasione il TFA ha, in particolare, ribadito che:

 

"  (…)

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

 

Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).

 

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S, consid. 3)

 

                                         Ancora in una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02), sempre in merito all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

1.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz 138). Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten; zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen).

(cfr. STFA del 26 maggio 2003 nella causa S., C 226/02)

 

                                         In un’altra sentenza del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03) il TFA, ritenuto che sulla base dei soli atti di causa non era possibile concludere chiaramente che l’assicurato aveva spostato la propria residenza e il centro delle proprie relazioni, ha annullato il precedente giudizio cantonale e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti.

                                         In quel caso l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2 Es bestehen erhebliche Zweifel, ob der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz im Sinn von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG (BGE125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.) tatsächlich per 1. Juli 2001 nach der Stadt Y.________ verlegt hat. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass die Wohnsitzverlegung erst zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden hat.

 

3.2.1 Der Versicherte wohnte bis zum genannten Zeitpunkt während 16 Jahren an derselben Adresse in der Stadt X.________. Die Stadt X.________ war sein persönliches und berufliches Umfeld. Es ist nicht anzunehmen, dass er diesen Lebensmittelpunkt ohne weiteres aufgeben wollte. Er hat denn auch die Wohnung in der Stadt X.________ erst Ende Juni 2002 aufgegeben.

 

3.2.2 Gemäss dem für das Engagement an der Oper in A.________ geltenden Dienstvertrag bestand für den Beschwerdeführer keine Residenzpflicht. Es stand ihm demnach frei, seinen Wohnsitz und Lebensmittelpunkt in der Schweiz zu behalten. Der in diesem Vertrag vorgesehene monatliche Bruttolohn von DM 2500.- reichte zur Bestreitung der Lebensunterhaltskosten keinesfalls aus.

Der Beschwerdeführer war demnach genötigt, zusätzliche andere Engagements einzugehen. Da er den eher seltenen Beruf des Bühnenbildners ausübt und zum fraglichen Zeitpunkt bereits 60jährig war, musste er sich weiträumig bewerben und bereit sein, im deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen. Es kann daher nicht angenommen werden, er habe wegen seines Engagements in A.________ seinen Wohnsitz definitiv verlegt.

 

3.2.3 Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdeführer von Januar bis März 2002 ein Engagement als Bühnenbildner für das Ballett U.________ eingehen konnte. Es steht somit fest, dass er sich zumindest während dieser Zeit wieder in der Stadt X.________ aufgehalten hat.

 

3.2.4 Ebenso ist ausgewiesen, dass sich der Versicherte wegen eines Leistenbruchs im Oktober 2001 in medizinische Behandlung begeben musste.

Diese Behandlung liess er nicht in der Stadt Y.________, sondern in der Stadt X.________ vornehmen.

 

3.3 Die genannten Indizien lassen eher darauf schliessen, dass der Versicherte, wie er in seinem Schreiben vom 31. Juli 2001 ausgeführt hat, zunächst bloss vorläufig in der Stadt Y.________ eine Wohngelegenheit suchte und sich erst zur definitiven Übersiedlung in diese Stadt entschloss, als er sein Engagement an der Oper in A.________ ausbauen konnte. Wann dies der Fall war, geht aus den Akten nicht hervor, dürfte indessen für seinen Entschluss, den Lebensmittelpunkt definitiv von der Stadt X.________ nach Deutschland zu verlegen, entscheidend gewesen sein. Es ist nachvollziehbar, dass er bis zu jenem Zeitpunkt darauf bedacht gewesen war, sich die Option zu bewahren, allenfalls doch noch im Raum der Stadt X.________ eine weitere Anstellung zu finden, bestand doch die Möglichkeit, an Privatschulen zu unterrichten oder Ballettausstattungen herzustellen.

 

Richtig ist zwar, dass sich die Lebenspartnerin des Beschwerdeführers offenbar per Ende Juni 2001 in der Stadt X.________ abgemeldet hatte und ab 1. Juli 2001 in der Stadt Y.________ lebte. Hiezu war sie indessen auf Grund ihres Arbeitsvertrages verpflichtet. Dies traf für den Beschwerdeführer gerade nicht zu. Er hat sich denn auch keine eigene Wohnung gemietet, sondern offenbar - unter Beteiligung an der Miete - bei seiner Lebenspartnerin übernachten können (wobei diese nach Lage der Akten ihre definitive Wohnung in der Stadt Y.________ erst im November 2001 bezogen hat).

 

3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die persönlichen und beruflichen Veränderungen, welche im Leben des Beschwerdeführers eingetreten sind, nicht eindeutig darauf schliessen lassen, er habe seinen gewöhnlichen Aufenthalt und Lebensmittelpunkt in der Stadt X.________ ab Mitte 2001 aufgegeben.

Vielmehr bestehen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass er dies erst getan hat, nachdem sein definitives Engagement an der Oper A.________ (mit der Möglichkeit, seine Lebenskosten ganz aus diesen Einnahmen zu bestreiten) feststand. Die Vorinstanz wird diesbezüglich noch weitere Abklärungen zu treffen haben.

(…)." (cfr. STFA del 22 settembre 2003 nella causa I., C 153/03)

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 2 agosto 2004 alla ricerca di un lavoro quale lattoniere da carrozzeria (cfr. doc. 8).

                                         L’assicurato ha poi concluso un “Rapporto di collaborazione” con la ditta __________ stante il quale egli ha assunto l’incarico di “Animatore” presso il centro di vacanza di “__________”, per il periodo dal 3 aprile al 31 ottobre 2005 (cfr. doc. 7/A).

                                         In seguito, il 16 maggio 2005, l’assicurato è stato trasferito in un’altra sede estera della ditta __________ a “__________” (cfr. doc. 5).

 

                                         Durante l’audizione del 12 maggio 2005 l’assicurato ha, tra l’altro, dichiarato che:

 

"  (…)

Dal mese di aprile 2005 lavoro a tempo pieno presso la società __________ di __________ in qualità di animatore turistico. Ho lavorato dal 4 aprile sino al 3 maggio 2005 presso il villaggio turistico __________ in __________. (…)

 

(…)

 

Abito presso i miei genitori.

 

(…)

 

Ho fatto l’apprendistato presso la __________ di __________. Ho poi lavorato presso di loro per circa un anno e mezzo. In seguito ho lavorato presso la ditta __________ di __________ per un mese e mezzo ed in seguito tramite la disoccupazione ho lavorato per ca. 3 mesi presso la carrozzeria __________ di __________. In seguito visto il perdurare della mia situazione di disoccupato ho accettato di lavorare per l’agenzia turistica __________ di __________. Ho fatto uno stage di una settimana in __________ ed in seguito sono stato assunto. Inizialmente la mia occupazione era prevista in __________, in seguito e con decorrenza 16 maggio 2005 e per ca. 4/5 mesi dovrei essere impiegato ad __________ presso il __________, vedi dichiarazione allegata.

 

Si tratta di un contratto di durata determinata sino al 31 ottobre 2005.

(…)." (cfr. doc. 4)

 

                                         Viste le dichiarazioni dell’assicurato e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4) questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a contare dal 3 aprile 2005 l’assicurato non ha più avuto la propria residenza in Svizzera.

                                         Infatti, il ricorrente, quale animatore, era tenuto a risiedere presso i rispettivi centri di vacanza in cui era chiamato ad operare.

                                         Egli non aveva poi neppure dei legami familiari tali che lo costringevano a fare ritorno regolarmente in Svizzera.

 

                                         Di conseguenza, già per questa ragione e in conformità a quanto disposto dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è a ragione che la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 3 aprile 2005.

 

                               2.6.   In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), l’assicurato non può neppure essere considerato idoneo al collocamento.

 

                                         Infatti, alla domanda volta a sapere se è disposto a lasciare l’attuale occupazione presso la __________ nel caso in cui gli fosse offerto un posto di lavoro egli ha dichiarato che “(…) A dipendenza. Infatti viste le occasioni di lavoro avute sino ad oggi in Svizzera preferisco onorare il contratto con l’agenzia anche perché esiste pure la possibilità di essere assunti anche per l’inverno. (…).” (cfr. doc. 4).

 

                                         Pertanto, l’assicurato ha eccessivamente limitato la possibilità di trovare un impiego rendendola alquanto incerta (per un caso in cui il TFA, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, è giunto a questa conclusione nella fattispecie di un assicurato che ha seguito un corso di propria iniziativa all’estero cfr. la STFA del 10 ottobre 2005 nella causa N., C 126/05).

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente anche al fatto che l’assicurato, come da lui dichiarato (cfr. doc. 4), non può presenziare subito ad un eventuale appuntamento presso un potenziale datore di lavoro e che egli svolge le proprie ricerche tramite computer e con l’aiuto di suo padre.

                                         Al proposito va qui rilevato che, secondo l’art. 21 cpv. 1 OADI che regola la “Consulenza e controllo”, l’assicurato deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente e che, secondo l’art. 22 cpv. 4 OADI che regola i “Colloqui di consulenza e di controllo”, il servizio competente stabilisce d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno.

 

                                         In una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa T. (C 171/05), il TFA ha stabilito che gli articoli 21 cpv. 1 e 22 cpv. 4 OADI sono conformi alla legge e si muovono nell’ambito della delega di cui all’art. 17 cpv. 2 LADI.

                                         In particolare il TFA ha sottolineato che:

 

"  (…)

Dieses Erfordernis (ndr.: si riferisce alle esigenze poste dagli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 4 OADI) deckt sich mit Sinn und Zweck der in Art. 17 AVIG festgelegten Pflichten der versicherten Person, wonach sie alles Zumutbare unternehmen muss, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, und insbesondere Arbeit zu suchen hat. Dazu gehört auch, dass die versicherte Person so schnell als möglich erreichbar zu sein hat, ist doch die Erreichbarkeit innert Tagesfrist gerade wesentlich, um einen möglichst raschen Kontakt zwischen Amtsstelle und versicherter Person zu gewährleisten (Urteil Z. vom 23. Juli 2002, C 2/02), insbesondere, um entsprechende Angebote für Stellen oder Aufgebote für Veranstaltungen der Amtsstelle entgegen zu nehmen.

(…)." (cfr. STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05)

 

                                         Può qui invece restare aperta la questione a sapere se l’attività svolta all’estero dall’assicurato possa o meno essere considerata quale guadagno intermedio.

 

                                         Infatti, da una parte, in ogni caso anche durante un’attività a tempo pieno esercitata quale guadagno intermedio l’assicurato deve essere comunque idoneo al collocamento.

                                         Al riguardo in una sentenza del 18 marzo 2005 nella causa B. (C18/05) il TFA ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (…)

3.1 Nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung voraus, dass der Versicherte vermittlungsfähig ist. Der Arbeitslose ist laut Art. 15 Abs. 1 vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.

 

Vermittlungsunfähigkeit muss u.a. angenommen werden, wenn der versicherten Person aus persönlichen oder familiären Gründen oder im Hinblick auf anderweitige Verpflichtungen bei der Auswahl des Arbeitsplatzes so enge Grenzen gesetzt sind, dass das Finden einer Stelle sehr ungewiss ist (BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen). Unter dem Gesichtspunkt der zeitlichen Disponibilität kann indessen die Vermittlungsfähigkeit nicht schon deswegen verneint werden, weil die versicherte Person einer vollzeitlichen Zwischenverdiensttätigkeit im Sinne von Art. 24 Abs. 1 erster Satz AVIG nachgeht. Dies ergibt sich ohne weiteres daraus, dass nach Gesetz und Rechtsprechung auch das Einkommen aus einer Vollzeittätigkeit als Zwischenverdienst anerkannt werden kann (ARV 2002 Nr. 13 S. 110 Erw. 4 mit Hinweis). Die Vermittlungsfähigkeit steht sodann auch in Frage, wenn die versicherte Person sich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht.

Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder die wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können zur Annahme von Vermittlungsunfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 1b mit Hinweisen; ARV 2001 Nr. 30 S. 233 Erw. 2a). Hiezu bedarf es indessen immer besonders qualifizierter Umstände (vgl. ARV 1996/97 Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen und Nr. 19 S. 101 Erw. 3b).

(…)." (cfr. STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05)

 

                                         D’altra parte, nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 102, l’Alta Corte ha unicamente stabilito che se un assicurato consegue un guadagno intermedio nella vicina Germania, l’aliquota usuale per il luogo ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI si determina in base alle condizioni ivi vigenti e ha lasciato aperta la questione per i lavoratori distaccati.

                                         Dunque, nel caso concreto si trattava di un assicurato che lavorava in uno Stato vicino alla Svizzera e in ogni caso il TFA non si è pronunciato esplicitamente e in generale circa il diritto alle indennità nel caso di un guadagno intermedio conseguito all’estero.

 

                                         Per un caso in cui questo Tribunale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di un guadagno intermedio conseguito all’estero e per un altro caso in cui si è limitato a richiamare la giurisprudenza sviluppata nella DTF 129 V 102 vedi la STCA del 17 aprile 2000 nella causa C. (38.1999.366) pubblicata in parte in RDAT II-2000, N. 90, pag. 344 e la STCA del 7 febbraio 2003 nella causa F.-S. (38.2002.86).

 

                                         Riguardo infine alle trattenute sociali di legge (cfr. doc. I), il TCA si limita qui a rinviare ad una decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) nella quale (confermando il precedente giudizio di questo Tribunale che ha negato a un‘assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione perché in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e inidonea al collocamento) il TFA ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (…)

3.2 Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(…)." (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

 

                                         In simili circostanze il TCA deve dunque confermare la decisione su opposizione impugnata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti