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Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 luglio 2005 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 5 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 dal 1° maggio 2003 non adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione argomentando:
" (…)
Nel caso in esame l’assicurato ha dichiarato di risiedere, unitamente a tre coinquilini, in un appartamento composto da due locali, oltre a cucina e bagno, di proprietà del suocero del signor __________, senza versare alcun canone di locazione. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia comunale di __________ non è mai stata rilevata la presenza dell’assicurato nell’appartamento. Neppure gli altri inquilini dello stabile hanno rilevato la presenza prima dei controlli della Polizia comunale. Da un accertamento effettuato presso le Aziende Industriali di __________ è stato rilevato un esiguo consumo di energia elettrica che conferma la mancata residenza effettiva dell’assicurato all’indirizzo menzionato.
Si osserva inoltre che la moglie e i figli dell’assicurato risiedono a __________ in __________ e lo stesso svolge attività a tempo pieno presso la ditta __________ di __________ (provincia di __________). Non è quindi credibile che lo stesso rientri quotidianamente a __________ al termine della propria attività.
Il signor RI 1 non può quindi essere ritenuto effettivamente residente in Svizzera, pertanto non può essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Si rende attento l’assicurato che l’introduzione di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo della stessa.
(…)." (cfr. doc. 11)
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 8), la Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la propria decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che:
" 1. II signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data
1. maggio 2003 (termine quadro per la riscossione: 01.05.2003 - 30.04.2005; guadagno assicurato: 8'333), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come ingegnere di produzione, fisico diplomato. Precedentemente la sua iscrizione, e meglio dal 1. luglio 2002 al 30 aprile 2003, egli ha lavorato presso la ditta __________ di __________ in qualità di ingegnere di processo.
L'assicurato ha beneficiato di indennità di disoccupazione per i mesi da maggio 2003 a maggio 2004 (scadenza del termine quadro per la riscossione: 30 aprile 2005). Con l’opposizione qui in esame egli ha chiesto la riattivazione del pagamento delle indennità dal mese di giugno 2004.
Dal 1. giugno 2003 il signor RI 1 ha fatto capo al guadagno intermedio, lavorando a tempo pieno come “Qualità Assurance Engineer” presso la ditta __________. di __________ (provincia di __________).
2. In data 9 agosto 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: __________) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con scritto del seguente tenore:
"La persona summenzionata si è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 01.05.2003 per la ricerca di un'attività a tempo pieno. L'indennità di disoccupazione è stata versata fino al 31 maggio 2004.
Dall'incarto si rilevano le seguenti informazioni:
- L'indirizzo indicato dall'assicurato al momento dell'iscrizione è il seguente: __________, __________ (in seguito c/o __________), telefono n. __________
- La dichiarazione per imposte alla fonte indica che la moglie e i figli (ancora in giovane età) risiedono all'estero
- Il documento E302 indica che la moglie e i figli risiedono a __________ - Il comune di __________ attesta che RI 1, __________ (moglie), __________ e __________ (figli) sono domiciliati in __________ a __________ - L’ultimo datore di lavoro, la __________ di __________, sull’attestato del datore di lavoro indica come indirizzo __________ a __________
- L’assicurato ha iniziato un’attività, che è stata indennizzata come guadagno intermedio, dal mese di giugno 2003 presso la __________ di __________. Sul contratto stipulato con questa ditta figura l’indirizzo di __________, __________
- Sul sito internet __________ figura, sotto la __________, il signor RI 1, __________, __________
Considerato quanto sopra chiediamo:
[...]
L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento a partire dal 01.05.2003?".
3. Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente presso le Aziende Industriali di __________ (__________SA (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________) e presso la polizia comunale di __________ (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004), e sentito personalmente l’assicurato in data 27 agosto 2004, con decisione 5 novembre 2004 l'UG ha ritenuto che il signor RI 1, a decorrere dal 1. maggio 2003, non adempisse i presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.
Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto in data 3/6 dicembre 2004 l'opposizione qui in esame.
4. A seguito di informazioni preliminari raccolte dopo denuncia sporta in data 5 novembre 2004 dalla Sezione del lavoro nei confronti del signor RI 1 - unitamente ai signori __________, __________ e __________ - in data 1. marzo 2005 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedimento penale, concludendo: "[...] I fatti a carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. I signori __________, __________, RI 1 e __________ devono pertanto essere posti al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".
5. Successivamente all'opposizione, lo scrivente Ufficio, dopo aver personalmente sentito in data 13 giugno 2005 il signor __________, ha sottoposto all'opponente, per visione ed eventuali osservazioni, i verbali di audizione (estratti) dei signori __________ e __________ e lo scritto (estratto) 27 settembre 2004 del signor __________, come pure la documentazione acquisita presso il signor __________ lo scorso 1. luglio e relativa alle spese per la conduzione dell’appartamento di __________.
6. Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Per quanto concerne il requisito della residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì della residenza effettiva e, inoltre, l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e riferimenti ivi citati).
L'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI esige dunque una presenza qualificata nel nostro Paese. È in effetti solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito, che il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 465 e relativi riferimenti).
7. Nel caso in esame, dai documenti agli atti, emerge segnatamente quanto segue:
- nel periodo in cui il signor RI 1 è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________, la sua residenza era a __________ (cfr. verbale 27 settembre 2004 all’UG). Al momento poi dell’iscrizione, in Ticino, come persona in cerca di impiego, l'assicurato ha indicato il seguente recapito: __________. Va al riguardo osservato che la predetta ditta, sull’attestato del datore di lavoro (7 maggio 2003), ha indicato il seguente indirizzo: __________, __________. Pure sul contratto di lavoro con la ditta __________ di __________ (provincia di __________) in data 3 aprile 2003 è indicato quale recapito quello in __________;
- per quanto riguarda l'appartamento a __________ (composto da due locali, oltre a cucina e servizi), di proprietà del suocero di __________, signor __________, e che sarebbe stato occupato dall'opponente unitamente ai signori __________, __________ e __________, va detto che non è pagata nessuna pigione, mentre le spese per la conduzione dell'appartamento (segnatamente elettricità, riscaldamento, consumo di acqua, canone TV, ascensore, spese generali di portineria) sarebbero poste a carico del solo signor __________ (l'assicurato, come pure i signori __________ e __________, sarebbero infatti soltanto degli ospiti; cfr. verbale 13 giugno 2005 di __________ presso l'UG). Si osserva al riguardo che, in sede di interrogatorio davanti alla polizia cantonale, il signor __________ ha invece dichiarato che i costi dell'appartamento sono assunti dal suocero (cfr. verbale 9 dicembre 2004). Il signor __________ ha dal canto suo asserito che le spese per i generi alimentari e le altre bollette (quali ad esempio quelle dell’elettricità) sono divise (cfr. verbale 27 agosto 2004 di __________ presso l’UG); quanto precede è stato confermato, in sede di verbale, anche dal qui opponente (cfr. verbale 27 agosto 2004 presso l’UG);
- in __________ (a __________ in __________) vive stabilmente la sua famiglia (la moglie insegnante, e i due figlioletti; cfr. verbale UG, Dichiarazione per imposte alla fonte 29 aprile 2003 e formulario E 302). E’ del resto a __________ che l’assicurato ha il proprio domicilio (cfr. verbale UG);
- dal verbale di interrogatorio del signor __________ davanti alla polizia cantonale, emerge segnatamente quanto segue: "[...] Il verbalizzante mi chiede se mi sono reso conto che attualmente, nell'appartamento di __________, non vi sono effetti di abbigliamento che facciano pensare ad una residenza stabile di RI 1, __________ e __________. Condivido l'osservazione del verbalizzante. Nell’appartamento non ci sono indumenti ed effetti personali di __________ e __________. Questi sono ormai mesi che non risiedono più nell’appartamento. E’ vero che è magari capitato che hanno dormito una o due volte al mese. L’ultima forse tre settimane orsono. Credo che loro la sera rientrino presso le loro rispettive residenze in __________. Ognuno di noi dispone delle chiavi dell’appartamento e di riflesso può accedere liberamente, anche per ritirare la corrispondenza postale. ADR: che effettivamente __________, __________ e RI 1 non hanno mai risieduto stabilmente nell'appartamento di __________. Quando fui stato d'accordo di mettere a disposizione quell'appartamento per queste persone, era inteso che non vivessero tutti in quel posto in modo continuato. È evidente che tutti e quattro nell'appartamento non era una situazione gestibile. […] Gli altri, __________ e RI 1 erano piuttosto assenti […]" (cfr. verbale 9 dicembre 2004). Quanto precede è stato confermato dal signor __________ in sede di audizione davanti al servizio cantonale (cfr. verbale 13 giugno 2005);
- nel corso della sua audizione davanti al servizio cantonale, il signor RI 1 ha in particolare dichiarato di far rientro in Svizzera (Ticino) tutti i giorni alla fine della giornata lavorativa (la stessa inizia alle ore 08.00/09.00 e termina alle ore 18.00/19.00; l’assicurato parte da casa al mattino alle ore 06.45/07.00). Ora, tenuto conto anche della versione contrastante da lui fornita alla polizia, appare poco verosimile che l’assicurato, che lavora ad __________, rientri il più delle volte a __________, al termine della sua giornata (impiego a tempo pieno), allorché la famiglia abita a __________;
- secondo la polizia comunale di __________, l'appartamento di proprietà del signor __________ sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004);
- nel periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004, il consumo di energia elettrica per l'appartamento in oggetto è stato di soli 418 kwh, cifra che dimostra uno scarso consumo (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________). Nel periodo dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo è stato di poco superiore (705 kwh);
- nel periodo in cui la signora __________ è stata custode del condominio ove è ubicato l'appartamento del signor __________ (1. dicembre 2003 - 30 novembre 2004), ella non ha mai visto nessuno entrare o uscire da quest'ultimo, né constatato l'arrivo dei signori __________, __________, RI 1 e __________ con eventuali autovetture nel garage sotterraneo (cfr. verbale di interrogatorio 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);
- dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004 emerge segnatamente quanto segue: «[…] L'impressione emersa dalle indagini è che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari. Nessuno ha mai usufruito della lavanderia ed anche il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto nell'ultimo anno. [...] La perquisizione effettuata il 07.12.2004 ore 0910 (vedasi doc. fotografica allegata) ci ha permesso di capire che l'appartamento di __________, non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale in corso. All'interno dello stesso abbiamo trovato indumenti, peraltro pochi, di __________ [...]. Per gli altri nessuna traccia evidente di un soggiorno duraturo. […] __________ e RI 1 nulla è stato rinvenuto. E’ emerso che sono ormai mesi che non abitano in quell’appartamento. […] I controlli effettuati dagli agenti, i giorni venerdì 16.09.2004 - lunedì 20.09.2004 e martedì 21.09.2004 tra le 0620 e le 0700, hanno permesso di stabilire che nessuna persona era uscita dallo stabile. Stesse verifiche, negative, sono state effettuate il 20.09.2004 ore 1800 - 21.09.2004 ore 1930 e ore 2100 - 22.09.2004 ore 2115. [...]”;
- __________ ha messo l'appartamento a disposizione di __________ (suo collega di lavoro presso la __________ di __________), dell’opponente (una sua conoscenza dall'università) e di __________ (collega di lavoro dell’opponente, dopo che gli stessi sono rimasti senza lavoro e alla ricerca di un appartamento. Il signor __________ non ha mai chiesto loro di contribuire alle spese, fissando tuttavia quale condizione della loro convivenza che tutti e quattro insieme non potevano stare se non saltuariamente (cfr. verbale 13 giugno 2005 di __________ presso l'UG);
Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, il centro di interessi dell'opponente risulta essere in __________, dove vive stabilmente la famiglia. È dunque in __________, anziché in Svizzera, che l'assicurato ha la sua residenza effettiva. L'assicurato non ha pertanto diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative contemplate dall'articolo 8 LADI.
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto che:
" (...)
Con la presente intendo contestare senza pregiudizio la vostra decisione in oggetto. La conclusione della suddetta lettera afferma quanto segue: "... il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in Svizzera... infatti, il centro di interessi dell'opponente risulta essere in __________ dove vive stabilmente la famiglia".
Le argomentazioni che riporto a mio favore sono le seguenti e riguardano nell'ordine: il centro dei miei interessi, il contatto con il mondo del lavoro e la mia effettiva residenza nel periodo di riferimento:
1) fin da quando ho cominciato a lavorare in Canton Ticino (Aprile 2000), il centro dei miei interessi è sempre stato, per motivi di lavoro e maggiori possibilità di carriera e di guadagni, strettamente legato alla Svizzera. È proprio in queste aziende (__________, __________ e __________), che ho maturato le esperienze più interessanti e favorevoli alla mia crescita professionale.
2) Il fatto che la mia famiglia vive stabilmente a __________, non è in contrasto con la mia intenzione, espressa già da tempo, di portarla a vivere in Svizzera: infatti, già nell'Agosto 2002 la mia famiglia si era temporaneamente unita a me a __________ con l'intento di trovare un'abitazione. Successivamente, a causa delle cattive condizioni dell'azienda (__________, __________), e del mercato in cui mi trovavo precedentemente (luglio 2002 Aprile 2003), sarebbe stato da incosciente trasferire l'intera famiglia in Svizzera (Canton __________).
Nel periodo seguente (Maggio 2003-Giugno 2004), nonostante le mie forti speranze di ritrovare lavoro in Canton Ticino, il progetto di trasferimento della famiglia e' stato nuovamente rimandato comportando un grave sacrificio per l'intera famiglia. Le cause di questa decisione riguardano la tenera età dei figli __________ e __________ (ai tempi rispettivamente 2 anni e 6 mesi), che richiedeva un forte aiuto dei parenti più vicini (specialmente i nonni) e la precarietà economica che non mi avrebbe permesso di mantenere la famiglia in Svizzera.
3) A partire dai primi mesi del 2003, ho mantenuto un continuo contatto con il mondo del lavoro e le mie ricerche si sono estese in tutto il Canton Ticino e nei diversi settori industriali a riprova della mia decisa volontà di rientrare sul mercato Svizzero e di rispondere pienamente i requisiti dell'art. 8 LADI. Del resto, rimanendo in linea con le direttive del consulente URC, nell'ottica di trovare un impiego, le ricerche di lavoro coprivano anche la __________ e così nel Giugno 2003 ho iniziato a lavorare in Italia presso __________ (__________).
Tale occupazione è stata comunicata tempestivamente e chiaramente alle parti coinvolte (URC e __________) e non è mai stata considerata un impedimento all'idoneità al collocamento e ai diritti conseguenti. Infatti, copia del contratto di assunzione è stata consegnata alla __________ (citato nel p2 dalla Sezione del Lavoro).
4) A seguito di colloqui di orientamento con il consulente del lavoro (URC, Sig. __________) e della Cassa Disoccupazione (__________, Sig.ra __________ e Sig. __________), mi è stata suggerita la possibilità a me allora sconosciuta, di ottenere il beneficio del guadagno intermedio. Ritengo importante ricordare il fatto che nel periodo di riferimento, secondo le direttive del Sig. __________ e della Sig.ra __________ ho condotto numerose e documentate ricerche di lavoro in Canton Ticino, puntualmente sottoposte alla verifica, conferma e consigli degli stessi. Tuttavia, i risultati di questi sforzi non sono stati positivi (copia dei verbali di consulenza URC e relative ricerche di lavoro è stata consegnata al Sig.__________ in data 27 Agosto 2004).
Contemporaneamente consegnavo gli attestati di Guadagno Intermedio alla Cassa __________ da cui percepivo con regolarità le indennità maturate senza alcuna nota o obiezione in merito.
Sottolineo quindi che per tutto il periodo quadro e fino ad Aprile 2005, sono state effettuate le ricerche di lavoro e, per quanto permesso dalle necessità di lavoro e dalle finanze correnti, ero comunque presente sul territorio al mio domicilio a __________ a prescindere dal ricevimento del GI.
5) La residenza presso l'appartamento di __________, voleva essere temporanea a fronte del desiderio di trovare dimora stabile con tutta la famiglia. I bassi consumi di energia sono il risultato dello sforzo di non gravare sull'ospitalità del Signor __________.
6) Le informazioni, considerazioni, indagini e accertamenti su cui si basa la decisione in oggetto si riferiscono ad un periodo posteriore a quello in esame (Maggio 2003-Maggio 2004). Infatti sono state condotte dopo diversi mesi, cioè da Settembre a Dicembre 2004. Anche nel Decreto di non luogo a procedere si ritiene che queste prove a disposizioni non possono avallare o in qualche modo sostanziare l'ipotesi della Sezione del Lavoro come indicato a pag. 4, cpv. 3.
L'ispezione del Dicembre 2004 non ha rinvenuto alcun effetto personale nell'appartamento, perché, a causa dell'interruzione dei sussidi dall'estate, la mia presenza __________ si è dovuta ridurre drasticamente.
7) Nel Decreto di non luogo a procedere si legge: "dagli atti raccolti non risulta alcuna prova certa ed affidabile che i denunciati non abbiano risieduto nel condominio __________ nei periodi... maggio 2003 - maggio 2004... Sospetti non sono sufficienti ad avvalorare la tesi della Sezione del Lavoro...". E soprattutto: "i fatti a carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. ... devono essere pertanto posti al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".
La Decisione della Sezione del lavoro, prescinde dalle osservazioni sopra menzionate, non fa uso di prove certe ed affidabili (non luogo a proc. p7) e si basa sul criterio di probabilità per giungere alla decisione finale.
Concludendo, sulla base alle sopra citate considerazioni ritengo che appare evidente che la mia buona fede debba essere riconosciuta e tutelata e che la mia residenza in Svizzera sia stata qualificata.
Pertanto CHIEDO di accogliere il presente ricorso riconoscendomi il diritto all'indennità di disoccupazione per l'intero periodo considerato ed annullare di conseguenza le precedenti decisioni della Sezione del Lavoro." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 10 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5 novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr. doc. 11 e A1), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2003 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156, consid. 5, pag. 160-162).
I presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° maggio 2003, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
Orbene, l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la ditta __________ a __________ (cfr. doc. 18/CC, 18/FF, 18/GG e 18/LL).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2003.
In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).
Nel caso in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 2003. A quel momento la terza revisione della LADI non era ancora entrata in vigore e, per quanto riguarda le prestazioni versate all’assicurato dal 1° maggio al 30 giugno 2003, essa non può dunque essere presa in considerazione.
In ogni caso, per quanto riguarda le norme della legge qui applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha apportato alcuna modifica.
2.3. Perché un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In deroga all’ art. 13 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).
2.4. In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
In particolare il TFA ha sottolineato che:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (...)."
(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.
(...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
Chiamata a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre 1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.
L’Alta Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.
In quell’occasione la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
3.- Auf Grund der Akten steht fest, dass der Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer 3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel gemietet hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung per 31. Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein anderes Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C.________, der sich meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse A.________ in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.
4.- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben über die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1. September 1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember 1997 wurde die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar um die Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den vorliegend relevanten Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über die polizeiliche Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie anbetroffen wurde. Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung darüber fehlen, wo er sich während und vor dieser fast zweimonatigen Observierungsperiode aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und Sohn im nahe gelegenen Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.
b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:
aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.
bb) Da die Observierung ergab, dass sich in der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten, darunter DetKpl W.________, der an der Observierung beteiligt war, bei dieser Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W.________ konnte daher durchaus angeben, ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen hatte. Der Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer nicht gekannt und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der fraglichen Wohnung aufgehalten habe, ist haltlos.
(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)
L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19 luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito che:
" (…)
Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff. ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw. 2a mit Hinweisen).
Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).
(…)." (cfr. la STFA succitata)
In quell’occasione l’Alta Corte ha concluso che:
" (…)
Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und dort seine Steuern beglich.
(…)." (cfr. la STFA succitata)
In un’altra decisione del 22 ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:
" (…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
(…)." (cfr. la STFA succitata)
Sempre riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F. (C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).
2.5. In una recente decisione del 6 marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza ha stabilito che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate anche quando il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha confermato la propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
6.1 In der Verwaltungsverfügung wurde die Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.
6.2 Das "Wohnen" in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S. vom 26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02, Erw. 2.2, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C 303/00, Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c). Zweck dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen zu ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02, Erw. 1.1, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).
6.3 Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C 153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96).
6.4 Davon, dass ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I. vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden Lohn arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine solche mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001 eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw. Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des Lebensmittelpunktes erübrigt.
6.5 Vorliegend von der im Urteil C 153/03 gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C 153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.
6.6 Was den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt betrifft, so arbeitete die Beschwerdeführerin in den Monaten Oktober bis Dezember 2002 in Deutschland als Schauspielerin für die Firma X.________. In der Bescheinigung über Zwischenverdienst für den Monat Oktober 2002 wurde angegeben, die Versicherte werde voraussichtlich bis Ende November 2002 weiter beschäftigt. Sowohl in der November- als auch in der Dezember-Bescheinigung wurde die Frage, ob die Versicherte noch weiter beschäftigt werde, verneint, die Frage, wer gekündigt habe, durchgestrichen und als Grund der Vertragsauflösung "Ende des Vertrages" genannt. Aus diesen drei Zwischenverdienstbescheinigungen ist zu schliessen, dass es sich - wie bei Filmproduktionen zu erwarten - nicht um eine auf längere Zeit angelegte Anstellung, sondern um einen (vielleicht nach einer anfänglich noch kürzeren Laufzeit) zunächst bis Ende November befristeten und anschliessend um wenige Wochen verlängerten Vertrag handelte. Die Versicherte suchte während ihres vorübergehenden Auslandaufenthaltes weiterhin auch in der Schweiz nach einer Stelle. Unter diesen Umständen kann in Ermangelung von Anhaltspunkten dafür, dass der Aufenthalt in Deutschland anderen Zwecken als der Ausübung des Zwischenverdienstes gedient hätte, nicht angenommen werden, der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen der Versicherten habe sich während des streitigen Zeitraums nicht mehr in der Schweiz befunden und die Versicherte habe keine enge Verbindung mit der schweizerischen Arbeitswelt mehr aufgewiesen. Dies gilt umso mehr, als die Beschwerdeführerin gemäss ihren glaubhaft erscheinenden und von keiner Seite angezweifelten Angaben in Deutschland in Hotels übernachtete und insbesondere an den Wochenenden an ihren schweizerischen Wohnort zurückkehrte, wo sie ihre Beziehungen zu Familie, Partner und Freundeskreis aufrechterhielt. Der Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts lag demnach nach wie vor in der Schweiz, sodass ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 1. Oktober 2002 bis zum 22. Dezember 2002 auch nicht mit der Begründung verneint werden kann, die Beschwerdeführerin habe die in Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG vorgesehene Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz nicht erfüllt.
(…)." (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)
Su questo tema vedi pure la STFA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 1° maggio 2003 rivendicando da quella data il diritto a prestazioni (cfr. doc. 18/CC e 18/LL).
Precedentemente l’assicurato, dopo la chiusura degli stabilimenti di __________ della __________ (ditta presso la quale ha lavorato dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002), si è trasferito a __________ dove ha lavorato per la __________ dal 1° luglio 2002 al 30 aprile 2003 (cfr. doc. 19/EE, 18/FF e 21).
Il 3 aprile 2003 l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata con la __________ (cfr. doc. 18/AA).
In particolare il contratto stabiliva la mansione dell’assicurato quale “Quality Assurance Engineer”, “la Data di Efficacia” a far tempo dal 2 giugno 2003 e il luogo di lavoro presso la sede della società in __________ con possibilità di chiedere al dipendente di effettuare trasferte all’estero e di distaccarlo presso altri luoghi di lavoro in Italia e all’estero (cfr. doc. 18/AA punti 1, 2 e 4).
Dagli attestati di guadagno intermedio per i mesi da giugno 2003 a maggio 2004 risulta che la durata settimanale del lavoro convenuta era di 40 ore e che in tutti quei periodi l’assicurato ha sempre effettuato un numero di ore maggiore rispetto a quanto pattuito (cfr. doc. 18/T, 18/S, 18/R, 18/Q, 18/P, 18/O, 18/N, 18/M, 18/L, 18/I, 18/H e 18/G le risposte ai punti 6 e 7).
Nel verbale di audizione 27 agosto 2004 dell’assicurato si legge, tra l’altro, che:
" (…)
Dove risiede normalmente dal 1° maggio 2003?
adr.: a __________ in __________.
Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? qual è l'affitto mensile? vi è un contratto di locazione? chi ha stipulato il contratto di locazione?
adr: si tratta di un appartamento con due locali, la cucina e il bagno. Non pago nessun canone di locazione in quanto l'appartamento è in condominio ed è di proprietà del suocero di un mio coinquilino, signor __________. Non vi è nessun contratto di locazione. Dividiamo le spese accessorie.
Vive da solo nell'appartamento di __________?
adr: no, divido l’appartamento con il signor __________, il signor __________ e il signor __________. Ci sono due posti letto nella camera matrimoniale e due nel soggiorno. I locali sono ampi (55mq). Io dormo nel soggiorno.
(…)
Dove risiede la sua famiglia?
adr.: a __________ in __________.
Qual’è l’attività di sua moglie? I figli vanno a scuola? Dove?
adr.: inizierà il 1°settembre presso la scuola elementare __________ __________ di __________. I miei figli inizieranno il 6 settembre 2004.
Quale è la sua giornata tipo durante la disoccupazione?
adr.: ho iniziato un’attività salariata un mese dopo la mia iscrizione per il collocamento. Ho un contratto a tempo indeterminato dal 1° giugno 2003. L’attività è svolta a tempo pieno a __________.
Si reca spesso in Italia? Durante quale giorni?
adr.: lavoro in Italia dal lunedì al venerdì dalle 08.00/09.00 alle 18.00/19.00. Parto da casa verso le 06.45/07.00.
Dove soggiorna al termine della propria attività presso la __________?
adr.: a volte passo a casa a __________ poi rientro a __________ e dormo lì e riparto il giorno dopo per il lavoro. Alcune volte mi fermo a dormire a __________, ma in via del tutto eccezionale. Il venerdì sera raggiungo la mia famiglia a __________ e rientro a __________ il lunedì sera al termine del lavoro.
Quando rientra in Svizzera?
adr.: tutti i giorni alla fine della giornata lavorativa.
Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?
adr.: dal lunedì sera al venerdì sera, sempre a fine lavoro.
Come effettua le sue ricerche di lavoro? Da dove vengono spedite?
adr.: inoltro spontaneamente delle candidature via e-mail. Non ho mai trovato posti di lavoro vacanti sulla stampa adatti al mio profilo professionale. Ritengo quindi più opportuno inoltrare in forma elettronica. Ho un portatile che uso all’occorrenza (indirizzo di posta elettronica __________).
(…).” (cfr. doc. 14)
Nel proprio ricorso l’assicurato ha poi, tra l’altro, sostenuto che:
" (…) Sottolineo quindi che per tutto il periodo quadro e fino ad Aprile 2005, sono state effettuate delle ricerche di lavoro e, per quanto permesso dalle necessità di lavoro e dalle finanze correnti, ero comunque presente sul territorio al mio domicilio a __________ a prescindere dal ricevimento del GI.
5) La residenza presso l’appartamento di __________, voleva essere temporanea a fronte del desiderio di trovare dimora stabile con tutta la famiglia. I bassi consumi di energia sono il risultato dello sforzo di non gravare sull’ospitalità del Signor __________.
(…).
7) Nel Decreto di non luogo a procedere si legge: "dagli atti raccolti non risulta alcuna prova certa ed affidabile che i denunciati non abbiano risieduto nel condominio __________ nei periodi... maggio 2003 - maggio 2004... Sospetti non sono sufficienti ad avvalorare la tesi della Sezione del Lavoro...". E soprattutto: "i fatti a carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. ... devono essere pertanto posti al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".
La Decisione della Sezione del lavoro, prescinde dalle osservazioni sopra menzionate, non fa uso di prove certe ed affidabili (non luogo a proc. p7) e si basa sul criterio di probabilità per giungere alla decisione finale.
(…).” (cfr. doc. I)
Al riguardo il TCA rileva innanzitutto che per il solo fatto che il magistrato penale abbia concluso che non è provato che l’assicurato non abbia risieduto a __________ (cfr. doc. A2, Decreto di non luogo a procedere del 1° marzo 2005 NLP 845/2005), non è possibile concludere il contrario e meglio che egli vi abbia risieduto.
Infatti nel settore delle assicurazioni sociali non si esige la prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
Il signor __________, coinquilino dell’assicurato e genero del proprietario dell’appartamento, è stato sentito personalmente dall’amministrazione il 13 giugno 2005 e in quell’occasione ha, tra l’altro, dichiarato che:
" (…)
Li pagavo (ndr.: si riferisce alle spese per la conduzione dell’appartamento) già prima e posso dire che i signori __________, __________ e RI 1 sono strutturalmente miei ospiti (i signori __________ e RI 1 non sono mai stati molto presenti, soprattutto da quando io sono [ndr. recte: in] disoccupazione; sono stati molto saltuariamente nell’appartamento).
(…)
Da luglio 2004 i signori __________ e RI 1 non sono mai stati presenti nell’appartamento (__________mai, RI 1 saltuariamente).
(…)
Per quanto riguarda il signor RI 1, è una mia conoscenza dall’università (egli è più giovane ma abbiamo studiato alla stessa facoltà).
(…)
I miei tre coinquilini sono venuti da me alla ricerca di un appartamento quando sono rimasti senza lavoro ed erano alla ricerca di un appartamento.
Per me la reale condivisione è avvenuta nel settembre 2004 con il signor __________. Con tutti è invece successo, precedentemente, in modo saltuario.
Ero già nell’appartamento quando lavoravo alla banca. A luglio ed agosto 2004 c’ero io soltanto. Da settembre 2004 fino ad adesso (eccetto dal 15 dicembre 2004 circa a gennaio 2005, ove sono stato io con la mia famiglia) c’era anche il signor __________. In quattro siamo rimasti soltanto 10 volte circa al massimo.
(…)." (cfr. doc. 6/A)
Lo stesso assicurato, sentito dalla Polizia Cantonale il 13 dicembre 2004, nell’ambito del procedimento penale avviato presso il Ministero Pubblico di __________, per titolo di infrazione alla LADI, ha, tra l’altro, dichiarato che:
" (…)
La realtà di oggi è effettivamente cambiata. Io non abito più in quei locali di __________.
In detto appartamento non ho nemmeno alcun effetto personale.
L’ultima volta che mi sono fermato a dormire a __________ risale al mese di novembre. Mi ero fermato casualmente in quanto mi trovavo a __________ da amici. Ne ho approfittato in quanto era troppo tardi per rientrare a casa.
Confermo che negli ultimi mesi mi sono fermato raramente a dormire a __________. Intendo dire da giugno ad oggi. A luglio ero in ferie. Da quel periodo in poi mi era stato negato il diritto al sussidio di disoccupazione e pertanto le mie possibilità di spostamento si erano ridotte.
E’ anche vero che nei mesi precedenti, durante il mio periodo di disoccupazione, rimanevo poche sere a settimana a dormire a __________. Primo perché nel frattempo avevo un lavoro a __________, questo a partire dal giugno 2003. Secondo per il fatto che a volte rientrare da __________ su __________ era poco pratico. Io ho una famiglia a __________ ed era importante essere assieme a mia moglie ed ai miei figli di 2 e 3 anni.
Il verbalizzante mi dice di quantificare queste mie presenze nell’appartamento di __________, dopo il maggio 2003 ed io rispondo che a volte rimanevo due o tre volte a settimana, altre volte meno. La mia presenza si giustificava quando avevo ad esempio dei colloqui per trovare un posto di lavoro o per presentarmi alla cassa disoccupazione o all’URC.
(…)." (cfr. doc. XVI/1 sub. inc 38.2005.80, verbale d’interrogatorio di RI 1, 13 dicembre 2004)
Ora, da quanto appena esposto non risulta in alcun modo che, durante il termine quadro per la riscossione (meglio dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2005), l’assicurato ha avuto la sua residenza effettiva e stabile a __________.
Non solo, il ricorrente non ha neppure provato, e di questo ne deve portare le conseguenze (circa l’obbligo di collaborare e le conseguenze dell’assenza di prova cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3). Su questi aspetti, cfr. inoltre: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.), che durante l’asserita residenza a __________ il centro delle proprie relazioni era in Svizzera.
Al contrario, alla domanda “Qual è l’attività di sua moglie? I figli vanno a scuola? Dove?” l’assicurato ha risposto che “Inizierà il 1° settembre presso la scuola elementare __________ di __________. I miei figli inizieranno il 6 settembre.” (cfr. doc. 14).
Lo stesso assicurato ha pure affermato che: “(…) Io ho una famiglia a __________ ed era importante essere assieme a mia moglie ed ai miei figli di 2 e 3 anni. (…)” e, circa le sue presenze a __________ dopo il mese di maggio 2003, ha precisato che “(…) a volte rimanevo due o tre volte a settimana, altre volte meno. La mia presenza si giustificava quando avevo ad esempio dei colloqui per trovare un posto di lavoro o per presentarmi alla cassa disoccupazione o all’URC. (…).” (cfr. doc. XVI/1 sub. inc 38.2005.80, verbale d’interrogatorio di RI 1, 13 dicembre 2004).
Va qui ricordato che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera in ogni caso non basta che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.
Infatti, nella STFA del 6 marzo 2006 nella causa B. (C 290/03) (citata in esteso al consid. 2.5), il TFA si è così espresso: “(…) Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…).“ (cfr. la STFA succitata, la sottolineatura è del redattore).
In quell’evenienza, la nostra Massima Istanza ha poi concluso per l’esistenza di una residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI considerando in particolare che, a differenza del caso presente, da una parte si trattava di un’occupazione limitata nel tempo e il soggiorno all’estero era momentaneo, dall’altra parte che l’assicurato soggiornava all’estero in Hotel e il fine settimana rientrava in Svizzera dove aveva mantenuto i legami con la sua famiglia e i suoi amici.
In simili circostanze, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V 322 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), viste le risultanze appena riprodotte e alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.5), questo Tribunale deve concludere che durante il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2005 l’assicurato non risiedeva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Di conseguenza, secondo questo Tribunale, a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che dal 1° maggio 2003 l’assicurato non adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti