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redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1 settembre 2005 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nel corso del mese di luglio 2005, ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo 2004 (cfr. doc. 41).
1.2. Con decisione del 28 luglio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2005, in quanto nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005 l’assicurato, da un lato, ha esercitato un’attività salariata sottoposta a contribuzione solamente dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004 e non può comprovare un motivo di esonero, dall’altro, non ha alcuna residenza in Svizzera (cfr. doc. A1).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 7), il 1° settembre 2005, la Cassa ha emanato una decisione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A2).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1° ottobre 2005 l’assicurato ha chiesto di ristabilire il suo diritto all’indennità di disoccupazione retroattivamente a far tempo dal 1° marzo 2004. Inoltre egli ha postulato l’eventuale sospensione della causa fino a che l’Istituto delle assicurazioni sociali non avrà formalmente emesso una decisione sulla sua domanda di compensazione del danno.
A sostegno delle sue pretese egli ha addotto:
" (…)
FATTI:
(1)
l'CO 1 non ha trattato la mia opposizione del 26.8.2005, ignorando una seconda volta che avevo chiesto l'indennità di disoccupazione retroattivamente dall'1 marzo 2004 [e non da luglio 2005] a causa di violazione da parte delle autorità del mercato del lavoro contro l'obbligo d'informazione e di chiarimento, articolo 27 ATSG ed articolo 19a AVIV.
(2)
L'CO 1 ha rifiutato la mia domanda di indennità di disoccupazione e la successiva opposizione con la motivazione che non ho compiuto un periodo contributivo di almeno 12 mesi durante i 2 anni precedenti la disoccupazione e che non risiedo in Svizzera.
(n.d.r.: Per) l'indennità di disoccupazione retroattivamente dall'1.3.2004 avevo più che adempito alla richiesta di almeno 12 mesi contributivi durante i 2 anni precedenti, anzi, il 1° marzo 2004 potevo dimostrare 16 anni e 2 mesi di contributi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
Inoltre, e ciò lo aggiungo puramente a titolo informativo, non ho mai dovuto chiedere indennità di disoccupazione prima dell' 1.3.2004.
(3)
Dal contenuto della decisione dell' 1.9.2005 si evince che nessuna decisione è stata presa concernente la mia domanda di compensazione del danno (articolo 78 ATSG), sofferto dalla persa indennità di disoccupazione per 24 mesi al massimo (dall' 1.3.2004) meno EUR 7.500 circa, che avevo ricevuto dalle autorità __________ (cfr. istruzioni Seco).
Allego:
- copia della mia richiesta dell'8.9.2005 (allegato n. 3), indirizzata all'CO 1, con la quale ho chiesto di prendere una decisione in merito, e
- copia di una lettera (allegato n. 4) inviata il 23.9.2005 dal citato CO 1 alla Sezione del Lavoro, Bellinzona.
Fino a questo momento non ho ricevuto la relativa decisione.
(4)
Il capo dell'CO 1, il 24 agosto 2005 (allegato n. 5), in risposta ad una mia domanda, ha confermato per email che i premi dell'assicurazione disoccupazione dedottimi
durante il mio periodo da frontaliero atipico (dall' 1.7.2001 al 29.2.2004) restano nella Confederazione e non vengono retroceduti in __________.
Nello stesso email il capo dell'CO 1 menziona che io non posso timbrare né in Svizzera, perché abito all'estero, né in __________, perché non vengo riconosciuto come frontaliero.
Questa informazione è un'ulteriore prova delle informazioni non appropriate da parte di rappresentanti delle autorità. L'informazione è stata data dallo stesso capo che ha rifiutato sia la mia domanda d'indennità di disoccupazione e la successiva opposizione, riferendosi ad una richiesta non fatta (vedi punti n. 1 e 2 sopra ed il seguente paragrafo contenuto nella mia opposizione del 16.8.2005:
"Con nessuna parola sono stato informato sul mio diritto di scelta in base al FZA. Questo equivale ad una violazione del dovere di informazione e di chiarimenti da parte delle competenti autorità del mercato del lavoro, secondo gli articoli N. 27 ATSG e N. 19a AVIV.")
L'informazione contenuta nell'email del 24.8.2005 mi è stata data da un alto responsabile della autorità tre anni dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, nonostante le istruzioni del Seco in merito fossero chiare.
Considero questo documento (ossia l'email del 24.8.2005) una conferma emessa da una autorità svizzera che io non sono un frontaliero vero, ma un frontaliero atipico.
LAMENTELA
Da inizio luglio 2001 abito in __________, vicino al confine svizzero. Ho lavorato presso la __________ (__________), __________ [in seguito __________ (__________)], fino a che il mio contratto di lavoro non fosse sciolto dal datore di lavoro al 29 febbraio 2004 a causa di una fusione di banca. La mia richiesta di indennità di disoccupazione si basa sul rapporto di lavoro appena citato, per cui si presenta un caso euro internazionale. L'articolo 84 paragrafo 4 del decreto (EWG) N. 1408/71 prevede che in questi casi gli assicurati hanno il diritto di presentare le loro domande ed altri scritti nella lingua ufficiale di un altro stato membro (cfr. EVG K 44/03 Erw. 2.5, EuGH Rs. 77/55 [Maris], in Slg. 1977, 2327, Rn. 6/14). Per questo e per il motivo che avevo chiesto assistenza giuridica ad un giurista di lingua tedesca, il 9 agosto 2005 avevo inoltrato la presente opposizione nella mia lingua madre tedesca. Per non intralciare il buon funzionamento della pratica ho ripresento la mia opposizione in italiano.
Nella Decisione del 28 luglio 2005 è stato motivato il respingimento con il fatto che nel termine stabilito di due anni prima della riscossione dell'indennità non soddisfo il periodo minimo di contributo e che non abito in Svizzera. Si ignora che nella mia domanda del 26 luglio 2005, pagina n. 4, ho chiesto l'indennità di disoccupazione retroattivamente a partire dall'1 marzo 2004. A quel tempo avevo soddisfatto il periodo minimo di contributo. Inoltre sono un falso frontaliero nel senso dell'articolo 71 paragrafo 1 lettera b del decreto (EWG) N.1408/71 poiché ho le mie origini, tutta la mia carriera professionale ed il lavoro, il mio spazio di vita e le mie relazioni personali in Svizzera e non nove kilometri al di là del confine. Secondo questa disposizione, frontalieri falsi o atipici, a loro richiesta, ricevono l'indennità di disoccupazione dall'ultimo Stato di impiego secondo le sue disposizioni di legge "come se abitassero in questo Stato".
In base a questa assimilazione di fatti ("Sachverhaltsgleichstellung") è adempita la condizione di abitazione dell'articolo 8 paragrafo 1 lit. c AVIG. Nel mio caso, per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione è competente la Svizzera poiché le mie migliori prospettive per un reinserimento nel processo di lavoro sono in Svizzera (cfr. anche EuGH Rs. 1/85 [Miethe], in Sig. 1986, 1837, Rn. 18).
Può sorprendere il fatto che ho presentato domanda per l'indennità di disoccupazione svizzera soltanto nel luglio 2005. Il motivo è che già prima della disoccupazione (nel novembre 2003) mi sono informato sul mio diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione in Svizzera presso una competente autorità svizzera a __________, ossia presso l'Ufficio Regionale di Collocamento [URC] (sportello al pianterreno), ma avevo ricevuto la risposta non corretta che dovevo timbrare in __________. Come unica eccezione poteva essere accettata una domanda per un massimo di tre mesi se mi impegnavo per scritto di ricercare attivamente un nuovo posto in Ticino. (Non avevo afferrato questa possibilità di eccezione perché dovuto alla mia età non potevo contare di ritrovare un nuovo posto entro questi tre mesi e d'altro canto ero convinto di ricevere in __________ l'indennità di disoccupazione speciale a favore di frontalieri - circa il 50% durante 12 mesi). Alternativamente avrei dovuto ritrasferire la mia residenza in Ticino (che non potevo assolutamente prendere in considerazione per motivi finanziari).
Con nessuna parola sono stato informato sul mio diritto di scelta in base al FZA. Questo equivale ad una violazione del dovere di informazione e di chiarimenti da parte delle competenti autorità del mercato dei lavoro, secondo gli articoli N. 27 ATSG e N. 19a AVIV.
Chiedo perciò il ristabilimento del mio diritto legale all'indennità di disoccupazione, secondo il quale sono da mettere retroattivamente, nella situazione legale che avrei certamente scelto se mi fosse stata data una informazione corretta - vista l'indennità svizzera considerevolmente più alta. Se un ristabilimento non è possibile, chiedo la compensazione del danno che mi è stato arrecato per l'informazione erronea dell'autorità del mercato del lavoro, secondo l'articolo 78 ATSG (cfr. Imhof/Zünd, ATSG e assicurazione di disoccupazione, in SZS 2003, pagina 315 e seguenti, Kieser,commento ATSG, Zurigo 2003, Art. 78 Rn. 3).
Esso viene calcolato in base all'indennità di disoccupazione alla quale ho diritto, meno l'erogazione di circa EUR 7.500 che ho riscosso in __________, perché avevo presentato domanda in __________ in base all'informazione erronea ricevuta dall'amministrazione del mercato di lavoro svizzero, non esercitando il mio diritto di scelta per la Svizzera.
Le mie esperienze con informazioni erronee in rapporto alla situazione di diritto secondo il trattato sulla libera circolazione purtroppo non si limitano a dette informazioni del collaboratore dell'URC. Anche il signor __________, Capo sede dell'UCR, in occasione di un'organizzazione informativa nel pomeriggio del 18 settembre 2003 presso il datore di lavoro, ha chiarito a me ed ad altri collaboratori del __________ (__________) - che in seguito alla fusione diventavano disoccupati - che i frontalieri dovevano chiedere l'indennità di disoccupazione nel paese di residenza; per i frontalieri in Svizzera era possibile un'erogazione dell'indennità di disoccupazione soltanto per tre mesi.
Sia il signor __________ sia il signor __________ dell'__________ (che anche era presente il 18.9.2003) possono essere da voi contattati per una verifica di quanto affermato.
Anche il signor __________, collaboratore del Seco, Berna, a metà aprile 2005, mi aveva confermato telefonicamente che io avevo diritto alla indennità di disoccupazione in __________ e che avrei potuto ricevere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in Svizzera soltanto per tre mesi. Soltanto il Dr. __________, Direttore della Direzione per il Lavoro, Seco, in seguito ad una mia interpellazione, ha richiamato la mia attenzione [Allegato n. 6] sulla possibilità che eventualmente in Svizzera esistono delle regole per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per frontalieri falsi, ma purtroppo presumeva che io fossi un vero frontaliero. Soltanto adesso ho saputo che eventualmente esisteva la possibilità di ricevere l'erogazione della mia indennità di disoccupazione in Svizzera e quindi ho iniziato la ricerca di uno specialista per il diritto europeo. E' quindi dovuto esclusivamente alle informazioni erronee ricevute dall'amministrazione che io non mi sono rivolto a voi per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione.
In un'informazione trovata nell'internet (una copia dell'articolo era allegato all'opposizione) sotto la voce "Disoccupati" si rileva unicamente:
"In caso di disoccupazione totale i frontalieri percepiscono le indennità di disoccupazione dello Stato in cui risiedono" e "I disoccupati hanno anche la possibilità di cercare un lavoro in un Paese che non sia quello in cui hanno esercitato l'ultima attività lucrativa (Stato CE o Svizzera) e di percepire in questo Paese le prestazioni di disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l'ultima attività, tuttavia solo una volta tra due occupazioni e per al massimo 3 mesi. Inoltre devono essere a disposizione dei servizi di collocamento dello Stato corrispondente e soddisfare le disposizioni di controllo locali".
Vi rinvio anche agli opuscoli informativi che si trovano nell'internet all'indirizzo
http://www.ahv.ch/Home-I/Generalita_I/Bilaterali/B_Securite_Sociale2 I.pdf
intestati "Sicurezza sociale in Svizzera e nella CE - Informazioni per cittadini svizzeri o cittadini dei paesi membri della CE in un Paese della CE". Anche qui nei paragrafi che riguardano l'assicurazione di disoccupazione (pagina n. 38) [Allegato N. 7] si trova esclusivamente l'informazione erronea che i frontalieri devono chiedere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza.
Ancora una volta nessuna parola sul diritto di scelta dei falsi frontalieri! Anche questo significa una violazione contro l'obbligo dell'informazione e dei chiarimenti secondo l'articolo 27 ATSG.
Nella mia opposizione avevo chiesto le seguenti domande di prova:
- L'autorità del mercato di lavoro URC, presso la quale a suo tempo avevo ricevuto l'informazione incompleta rispettivamente falsa sul mio diritto alla indennità di disoccupazione abbia ad editare (recte: procedere all’edizione) tutti i dépliants e fogli informativi con i quali gli assicurati ed in particolare i frontalieri a suo tempo venivano informati sui loro diritti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in Svizzera o in __________.
- Il collaboratore dell'URC che a suo tempo mi aveva dato l'informazione falsa sia da interpellare come testimone
- Eventualmente sia da chiedere un rapporto dalle persone dirigenti di questa istituzione sulla domanda come i loro impiegati sono stati istruiti concernente l'informazione agli assicurati disoccupati sui loro diritti come frontalieri dal trattato sulla libera circolazione.
Avevo anche chiesto di inoltrare all'autorità competente la presente domanda di ristabilimento rispettivamente di risarcimento di danno se essa non dovesse essere stata presentata presso il competente posto del cantone (85h AVIG).
Infine avevo presentato domanda di un adeguato risarcimento processuale, perché ho dovuto cercare uno specialista di diritto europeo per la stesura dello scritto di lamentela. E' giustificato una deviazione dal principio nell'articolo 52 paragrafo 3 ATSG, secondo il quale di regola non viene erogata un'indennità processuale, perché nel presente caso si tratta di una domanda difficile di diritto internazionale nonché una regolazione nuova ATSG, chiedendo di dare cortesemente seguito alle mie domande.
SPIEGAZIONI:
Per essere riconosciuto come frontaliero atipico, secondo la sentenza Miethe un lavoratore deve avere delle strette relazioni personali e professionali con il Paese di occupazione. A parte il fatto che sono in possesso di un'attestazione delle autorità secondo la quale non sono un frontaliero vero (cfr. allegato n. 5), adiempo tutte e due le condizioni per i seguenti motivi:
AA) Sono nato e cresciuto nel Paese di occupazione (Svizzera).
BB) Dei quasi 60 anni della mia vita ho esclusivamente
abitato/frequentato le scuole/lavorato almeno 51 anni nel Paese di occupazione (Svizzera).
In più, prima della disoccupazione, ho lavorato quale frontaliero atipico quasi 3 anni in Svizzera (__________) con residenza circa 7 km dal confine elvetico.
Ho perciò senza dubbio automaticamente delle strette relazioni personali e professionali con il Paese di occupazione (Svizzera).
CC) Elenco comunque qualcuna di queste relazioni:
- sono iscritto nelle Registro dei votanti della Città di __________ (come svizzero residente all'estero) e partecipo alle votazioni
- sono abbonato alle seguenti pubblicazioni svizzere:
__________
__________ (via internet) __________
__________
- ascolto regolarmente le emissioni radiofoniche "__________" della RSI e "__________" di DRS
- leggo il settimanale ticinese della domenica „__________ "
- venerdì acquisto il "__________" (anche per le offerte di lavoro)
- seguo regolarmente le emissioni televisive svizzere come __________, __________, telegiornale delle TSI, __________
- sono membro della Società svizzera per la protezione __________ (pubblicazione: __________)
- sono membro della Società per la protezione __________ (__________)
- compro vestiti e scarpe quasi esclusivamente in Svizzera
- quasi ogni giorno faccio le spese in Ticino presso __________, __________ e/o __________
- almeno due volte per anno visito il dentista a __________ e in caso di necessità mi faccio curare
- incontro regolarmente degli ex-colleghi del lavoro a __________.
Da questi esempi si evince che ho dei contatti molto più stretti con lo Stato della mia ultima occupazione (Svizzera) che con lo Stato di residenza (dal luglio 2001), e perciò è da applicare l'articolo 71, lettera b, cifra ii) VO 1408/71.
Infine desidero menzionare il fatto che durante tutta la mia attività come frontaliero atipico (dall'1.7.2001 fino al 29.2.2004) mi è stato dedotto alla fonte il premio per l'assicurazione di disoccupazione. Come già confermato dal capo dell'CO 1, questi premi restano in Svizzera, ossia nel Paese dell'ultima occupazione. Nonostante questo fatto, le autorità svizzere del mercato del lavoro mi avevano indirizzato allo Stato di residenza (__________) per l'indennità di disoccupazione.
Normalmente un'assicurazione eroga un'indennità soltanto se prima ha incassato e ricevuto i premi dovuti. Nel mio caso ciò apparentemente non è il caso. Secondo un articolo, apparso nella __________, organo per gli Svizzeri in __________, la Svizzera retrocede allo Stato di residenza soltanto i premi per l'assicurazione di disoccupazione per frontalieri che sono in possesso del permesso di frontaliero, emesso dalle autorità svizzere. Ma questo permesso di frontaliero non viene rilasciato dalle autorità svizzere ai propri cittadini svizzeri. Questa procedura è incomprensibile e potrebbe violare un articolo dei contratti bilaterali secondo cui non si distingue tra le nazionalità. L'attuale applicazione concerne la retrocessione soltanto per gli stranieri, visto che per i propri cittadini svizzeri non vengono rilasciati permessi di frontaliero.
Che anche in questo punto (cioè la retrocessione dei premi per l'assicurazione di disoccupazione) le autorità danno informazioni contrastanti è dimostrata dal punto n. 2 (pagina n. 2) [allegato n. 8] nella lettera del 21.7.2005 che ho ricevuto dal Seco, dove si afferma (dopo aver informato il Seco dell'articolo apparso nella "__________" e dopo aver insistito parecchie volte):
Contrariamente alla sua opinione che la Svizzera ritiene i suoi contributi all'assicurazione di disoccupazione, che lei ha pagato come frontaliero con luogo di lavoro Svizzera, essa retrocede tutti i contributi dell'assicurazione di disoccupazione che sono stati versati dai frontalieri…….
Questa informazione si oppone diametralmente a quanto affermato dal capo dell'CO 1 (cfr. allegato n. 5).
Secondo il diritto EuGH si contano come frontalieri atipici anche lavoratori che hanno trasferito la loro residenza in uno Stato diverso dallo Stato di occupazione, che però eccezionalmente conservano nello Stato di occupazione relazioni personali e professionali di un genere che danno loro la migliore prospettiva di rinserimento in questo Stato. Per quanto descritto sopra (cfr. BB e CC) riempio anche questo condizione." (Doc. I)
1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, osservando:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) in data 05.07.2005 il signor RI 1 ha inviato alla nostra Cassa la "Conferma di iscrizione per la persona in cerca d'impiego" dalla quale la data d'inizio dell'iscrizione viene fatta risalire al 01.07.2005;
b) in data 26.07.2005 è stata inoltrata la domanda d'indennità di disoccupazione con la quale si chiedeva il riconoscimento dell'indennità a partire dal 01.03.2004;
c) alle osservazioni sul formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" il signor RI 1 ha segnalato "Le prestazioni dell'__________ dovranno essere restituite all'__________. Chiedo di essere ammesso alla Vs. cassa di disoccupazione svizzera retroattivamente al 01.03.2004 poiché sono cittadino svizzero con almeno 51 anni di residenza in CH durante i quali ho regolarmente pagato tasse e premi di disoccupazione. Ritengo erroneo l'avermi indirizzato - all'inizio del 2004 - alle autorità __________ per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;
d) alla Cassa sono pervenuti i Fogli di autocertificazione (FAUT) di luglio e agosto 2005 e il signor RI 1 risulta domiciliato in __________ dal 01.07.2001.
Secondo la Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo di emendamento della Convenzione istituita dell'AELS (C-AD-LPC) del dicembre 2004, i lavoratori frontalieri si dividono in "veri" frontalieri e "falsi" frontalieri.
La cifra B46 della citata circolare stabilisce chi dev'essere considerato quale "falso" frontaliere, questa recita:
"L'art. 71 paragrafo 1 lett. b) punti i) e ii) disciplina la questione della competenza per quanto riguarda i "falsi" frontalieri. Per "falsi" frontalieri si intendono i lavoratori dipendenti che, durante la loro ultima occupazione, non risiedevano nello Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro abituale dei propri interessi).
Secondo la decisione no. 160 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori immigranti, rientrano in questa categoria in particolare:
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali;
- i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri;
- i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera;
- a seconda delle circostanze, i lavoratori distaccati (cfr. marg. B59).
Da una verifica il signor RI 1 non appartiene a nessuna di queste categorie di lavoratori.
La cifre B42 e B45, a proposito del "vero" frontaliere recitano:
"Conformemente all'art. 71 paragrafo 1 lett. a) punti i) e ii) del regolamento no. 1408/71, il lavoratore frontaliere in disoccupazione completa riceve le prestazioni dallo Stato di residenza. In caso di lavoro ridotto o di perdita di lavoro in seguito ad intemperie, le prestazioni sono versate dallo Stato d'impiego" (cfr. B42);
"Conformemente all'art. 1 lett. b) del regolamento no. 1408/71, è considerato lavoratore frontaliere qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Il fatto che il lavoratore abbia o meno la cittadinanza dello Stato in cui risiede è irrilevante. L'unico criterio determinante è il fatto che il lavoratore rientri nel campo d'applicazione personale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dell'AELS. Il regolamento no. 1408/71 si applica a tutti i lavoratori che adempiono le condizioni stabilite nella suddetta disposizione, indipendentemente dal fatto che siano ritenuti frontalieri ai sensi del diritto della polizia degli stranieri e dal tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari."
Queste 2 cifre sono quelle che si riferiscono alla situazione del signor RI 1. Egli appartiene alla categoria dei "veri" frontalieri e quindi era corretto, come gli è stato suggerito, che chiedesse le indennità di disoccupazione in __________, cosa che d'altronde è effettivamente capitata.
Non si capisce pertanto a quale titolo egli possa oggi pretendere le indennità di disoccupazione retroattive al 01.03.2004.
La Cassa ha esaminato la richiesta a partire dal 01.07.2005, momento a partire dal quale il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione. Come precisato nelle 2 decisioni adottate il termine quadro di contribuzione si estende dal 01.07.2003 al 30.06.2005.
In questo lasso di tempo il signor RI 1 non è in grado di adempiere la condizione di almeno 12 mesi di attività lucrativa sottoposta a contribuzione. La Cassa ribadisce quindi il rifiuto delle prestazioni perché manca il presupposto di un sufficiente periodo di contribuzione o di un motivo d'esonero.
Si fa altresì notare che il signor RI 1 non ha tuttora il domicilio in Svizzera e quindi anche questo presupposto per il diritto alle indennità non è dato.
Tutto ben considerato la Cassa si riconferma nella decisione di rifiuto delle prestazioni a contare dal 01.07.2005.
Si precisa che la domanda di ristabilimento, rispettivamente di risarcimento del danno secondo l'art. 85H della LADI è stata inviata, per pronuncia, alla Sezione del lavoro." (Doc. III)
1.6 In replica l’assicurato ha formulato alcune precisazioni e osservazioni, allegando della documentazione (cfr. doc. V, B1-B6).
1.7. Interpellata dal TCA (cfr. doc. VIII), la Sezione del lavoro, il 7 dicembre 2005, ha comunicato che stava esaminando la domanda di compensazione del danno presentata dall’assicurato e che nessuna decisione era ancora stata presa in merito, oltre al fatto che il 20 dicembre l’interessato sarebbe stato sentito personalmente (cfr. doc. IX).
1.8. Con decreto del 19 dicembre 2005 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla sospensione della causa (cfr. doc. XI).
1.9. Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’assicurato, a __________, capoufficio dell’URC di __________ e a __________ dell’__________ di __________ (cfr. doc. XII, XIII, XIV).
__________ ha risposto il 10 gennaio 2006 (cfr. doc. XV + BIS).
Il 13 gennaio 2006 __________ ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA (cfr. doc. XVI).
Infine l’assicurato si è espresso il 31 gennaio 2006, trasmettendo una voluminosa documentazione (cfr. doc. XVIII, C1-C31).
1.10. Questo Tribunale, il 2 febbraio 2006, ha invitato La Posta a indicare se un cittadino svizzero che risiede all’estero può avere in Svizzera un Fermo Posta presso un ufficio postale e se sì, quali condizioni devono essere ossequiate (cfr. doc. XIX).
La Posta ha risposto l’8 febbraio 2006, inviando l’opuscolo “Lettere Svizzera, Perché la vostra posta giunga sempre a destinazione” (cfr. doc. XXI + BIS).
1.11. La Sezione del lavoro, confrontata con la domanda di risarcimento interposta dall’assicurato, il 22 febbraio 2006 ha chiesto al TCA di avere accesso alla documentazione relativa alla presente vertenza, allegando copia del verbale di audizione del 20 dicembre 2005 (cfr. doc. XXIV + 1).
Questa Corte, il 27 febbraio 2006, richiamato il principio di celerità, ha rifiutato la citata richiesta, in quanto, prevedendo di emanare entro breve termine la sentenza, la consultazione degli atti avrebbe rischiato di rallentare il corso della procedura. Il TCA ha precisato che la Sezione del lavoro potrà in ogni caso valutare, dalla lettura della sentenza, se emergono o meno elementi rilevanti per il procedimento pendente dinanzi alla stessa (cfr. doc. XXV).
1.12. Con scritto del 27 febbraio 2006 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni in merito agli esiti degli accertamenti eseguiti dal TCA (cfr. doc. XXVI).
1.13. Il 28 febbraio 2006 l’assicurato, dal canto suo, ha indicato di non avere altre osservazioni da presentare (cfr. doc. XXVII).
1.14. I doc. XXIV, XXIV1, XXV e XXVI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato, mentre i doc. XXIV, XXIV1, XXV e XXVII sono stati inviati alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XXVIII; XXIX).
1.15. L’assicurato, il 20 marzo 2006, ha infine formulato alcune precisazioni in merito allo scritto della Cassa del 27 febbraio 2006 (cfr. doc. XXX).
Il doc. XXX è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXXI).
in diritto
2.1. L'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).
La giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03).
Nel caso di specie nella decisione formale del 28 luglio 2005 e nella decisione su opposizione del 1° settembre 2005 la Cassa ha unicamente indicato che l’assicurato non aveva diritto a prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2005 (cfr. doc. A1, A2)
Tuttavia, come già segnalato (cfr. consid. 1.1.), il ricorrente, allorché nel mese di luglio 2005 si è iscritto in disoccupazione ha richiesto le indennità a titolo retroattivo dal 1° marzo 2004 (cfr. doc. 41).
La Cassa, rifiutando le prestazioni dal luglio 2005, ha inteso negare pure le indennità a titolo retroattivo dal 1° marzo 2004.
Questa circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nei provvedimenti emanati.
Anche tale rapporto giuridico è comunque parte dell'oggetto impugnato.
Visto, poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 1° settembre 2005 nel suo insieme, specificando che è da ristabilire il suo diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2004, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.
Di conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto o meno a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal mese di marzo 2004.
2.2. Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).
Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20 cpv. 2 LADI).
Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI).
Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. la copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni dell’assicurato”;
e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.
Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. la copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni dell’assicurato”;
b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;
d. ....
Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
2.3. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Nella decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.
La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.
Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.
Esso sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
Il TFA si è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.
2.4. Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).
In particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:
" (…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede.
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 3b)
A mente del TCA la giurisprudenza menzionata mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STCA del 13 aprile 2005 nella causa G., 38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.5. Nell’evenienza concreta l’assicurato ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto retroattivo al mese di marzo 2004 soltanto nel mese di luglio 2005 (cfr. doc. 41).
Risulta perciò che l’assicurato non ha fatto valere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione relative al periodo a decorrere dal mese di marzo 2004 entro il termine perentorio di tre mesi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
Il ricorrente motiva il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando che, già prima di divenire disoccupato, aveva ricevuto l’informazione che, risiedendo in __________, doveva annunciarsi per il collocamento unicamente in quel Paese e che in Svizzera vi era solo la possibilità di esportare prestazioni per tre mesi (cfr. doc. I, 7).
Prima di verificare se esistono ragioni atte a giustificare il ritardo citato, occorre esaminare se l’insorgente nel mese di marzo 2004 era legittimato o meno a introdurre domanda di indennità di disoccupazione in Svizzera.
In effetti se l’assicurato non era legittimato a postulare l’erogazione di prestazioni in Svizzera, la relativa richiesta retroattiva va comunque respinta, a prescindere dalla questione di sapere se il ritardo dell’inoltro della domanda sia scusabile oppure no.
2.6. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera ma bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata dal TFA il 16 novembre 1993 nella causa V.,C 130/93, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In un'altra decisione del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00, l'Alta Corte ha precisato che:
" (…)
2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12 AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115 V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde.
(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)
In una decisione del 9 aprile 2003 nella causa F., C 121/02, circa la nozione di domicilio, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever, à l'instar du recourant, que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et la référence). Il en découle que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, et invoqué par l'intimé dans ses observations, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt P. du 31 juillet 2001, C 303/00).
(…)." (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa F., C 121/02
In una decisione del 22 maggio 2003 nella causa S., C 226/02 il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
" (…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen).
(…)." (STFA del 26 maggio 2003 nella causa S., C 226/02)
2.7. In casu è incontestato che l’assicurato non risiede in Svizzera. In effetti egli dal 2001 abita in __________, dove a __________ è proprietario di una casa (cfr. doc. XVIII; I).
Pertanto, dal profilo della sola LADI, l’assicurato effettivamente non aveva diritto di iscriversi in disoccupazione in Svizzera, come indicato dalla Cassa per il periodo dal mese di luglio 2005, nella decisione formale del 28 luglio 2005 e nella decisione su opposizione del 1° settembre 2005 impugnata (cfr. doc. A1, A2).
2.8. Si tratta ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi dell’ALC.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS 0.142.112.681).
Da rilevare che l'applicazione dell’ALC sarà estesa ai dieci nuovi membri entrati nell'UE il 1° maggio 2004 con effetto dal 1° aprile 2006 (cfr. www.news.admin.ch).
Nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03).
Al momento dei fatti l'ALC era in vigore, per cui esso torna applicabile.
L'art. 8 ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:
" Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni."
L'art. 15 ALC prevede:
" Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
L’atto finale contiene le dichiarazioni”.
L'art. 16 ALC regola il riferimento al diritto comunitario e stabilisce che:
" (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."
L'Allegato II, attinente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC, prevede all'art. 1 cifra 1 che:
" Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente Allegato o regole ad essi equivalenti."
Si tratta del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, (in seguito: Regolamento n. 1408/71) con i successivi aggiornamenti, e del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), con i successivi aggiornamenti.
Va peraltro rilevato che ai fini dell'Accordo talune disposizioni dei regolamenti o degli allegati agli stessi si intendono adottati per la Svizzera o nei rapporti con altri Stati, secondo quanto esplicitamente stabilito.
Per quel che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti" (art. 2 cpv. 1).
Il campo di applicazione materiale comprende, tra le altre, le prestazioni di disoccupazione (art. 4 cpv. 1 lett. g Regolamento n. 1408/71).
All'eventualità "disoccupazione" è dedicato il capitolo 6 del Regolamento.
2.9. Il nuovo articolo 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata e l’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata" (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come rileva correttamente il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (C-AD-LCP) del maggio 2002 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario nel campo di applicazione dei regolamenti (cfr. B3, pag. 17).
L'art. 13 del Regolamento Nr. 1408/71, è dedicato alla legislazione applicabile e prevede che:
" 1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;
d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essi dipendono;
e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
f) la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."
In materia di assicurazione contro la disoccupazione il diritto alle prestazioni sorge, in linea di principio, nell'ultimo Stato nel quale il dipendente ha lavorato (cfr. Istituto delle assicurazioni sociali - IAS - "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale, con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera e Italia" in RDAT I-2002 pag. 1 seg. (69); P. Usinger-Egger, "Die soziale Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten". Schriften zum Sozialversicherungsrecht. Ed. Schulthess, Zurigo 2000, pag. 66-67; P. Gasser "Arbeitslosenversicherung" In L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale Suisse. Ed Stämpfli AG, Berna 2001 pag. 161 seg. (164): "Beschäftigungsprinzip"; B. Clerc, "Chômage Assurance-chômage. Principes régissant les allocations cantonales" in L'accord sur la libre circulation … pag. 175 seg. (178): "principe du dernier Etat d'emploi"; U. Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag. 283 seg. (285) e 290)).
L'articolo 67 regola la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione e stabilisce che:
"1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.
3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo l, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo
- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione
secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2."
L'articolo 71 del Regolamento, dedicato ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori stagionali (cfr. anche SECO, C-AD-LCP, B B30-B41, pag. 26-29 e B. 56 pag. 33), enuncia che:
"1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;
ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalla istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;
b) i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla istituzione competente;
ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.
2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) punto i) o b) punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello stato membro nel cui territorio risiede."
L’art. 71 capoverso 1 lett. a) ii) del Regolamento prevede quindi che il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione (cfr. SECO, C-AD-LCP, B.).Tale Stato corrisponde a quello della dimora abituale (cfr. art. 1 lett. h Reg. 1408/71; STFA del 21 novembre 2005 nella causa G., C 272/04, consid. 5.4.).
Ciò risulta del resto, in modo generale, dall’art. 13 par. 2 lett. f Reg. 1408/71, il cui tenore implica che alla persona che ha cessato di svolgere un’attività professionale e che risiede sul suolo di un altro Stato membro rispetto a quello in cui ha lavorato non è più applicabile l’art. 13 par. 2 lett. a il quale contempla il principio della lex loci laboris. Tale persona è per contro soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza (cfr. STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 5.1.).
In questo caso non si applica la regola posta all'art. 67 capoverso 3 del Regolamento (cfr. DTF 131 V 222 = SVR 2005 ALV Nr. 11; SECO - C-AD - LCP, B56; B. Kahil-Wolff "L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse - CE et le droit des assurances sociales" in SJ 2001 pag. 119 seg. (121); P. Gasser "Arbeitslosenversicherung" in L'accord sur la libre circulation personnes avec l'UEA et ses effets à l'égard de la sécurité sociale suisse pag. 161 seg. (166); B. Clerc "Chômage Assurance-chômage. Principes régissant les allocations cantonales" in L'accord sur la libre circulation, pag. 175 seg. (180); U. Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag. 283 seg. (290); M.A. Müller, "Abkommen über den freienpersonen-verkehr-Auswirkungen auf die Soziale Sicherheit in ArbR 2001 pag. 23 seg. (57); P. Usinger-Egger, "Die soziale Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten", pag. 81).
Secondo l'art. 1 b) del Regolamento "il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza".
L'art. 28 dell'Allegato 1 all'ALC sotto il titolo "lavoratori dipendenti frontalieri", stabilisce invece che:
" (1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata."
Le due nozioni non coincidono nella misura in cui la definizione di frontaliero secondo il Regolamento non dipende delle "zone frontaliere". Il SECO in una direttiva pubblicata in Prassi AD 2004/1 pag. 8 ha così giustamente stabilito quanto segue:
" (…)
Si pone pertanto la questione di sapere come occorre trattare gli assicurati che risiedono o che lavorano regolarmente al di fuori delle zone frontaliere definite dall'articolo 28 Allegato I ALCP.
In tali casi la nozione di frontaliero del Regolamento (CEE) n. 1408/71 deve assolutamente prevalere su quella dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, poiché in caso contrario gli assicurati che hanno una residenza legale in uno Stato e che esercitano un'attività professionale autorizzata in un altro Stato sarebbero esclusi dall'applicazione delle norme di coordinamento.
Di conseguenza gli assicurati che sono ritornati, durante l'esercizio della loro attività salariata in Svizzera o in uno Stato dell'UE oppure dell'AELS, almeno una volta alla settimana alla loro residenza in uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure in Svizzera vanno considerati come "veri frontalieri" ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 lettera a cifra ii) del Regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se essi, durante l'ultima occupazione, non hanno avuto la loro residenza o non hanno lavorato in una zona frontaliera secondo l'articolo 28 Allegato I ALCP."
Al riguardo cfr. STCA del 19 aprile 2004 nella causa C., 38.2003.76, pubblicata in RtiD II-2004 N. 64 pag. 200.
2.10. L’art. 71 par. 1 lett. b punti i) e ii) Reg. 1408/71 disciplina la questione della competenza per quanto attiene ai “falsi” frontalieri, che si distinguono dai “veri” frontalieri di cui al considerando precedente, in quanto si tratta di lavoratori dipendenti, che durante la loro ultima occupazione non risiedevano nello stesso Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro abituale dei propri interessi).
Secondo la decisione n. 160 del 28 novembre 1995 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr. Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28.2.1996 pag. 0031-0033) rientrano in questa categoria, in particolare, i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri, i lavoratori occupati da un’impresa frontaliera, a seconda delle circostanze, i lavoratori distaccati.
Se sono in disoccupazione completa essi, a differenza dei “veri” frontalieri i quali possono pretendere indennità di disoccupazione unicamente nello Stato di residenza, hanno diritto di scegliere se chiedere l’indennità nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultimo impiego. Essi devono però mettersi a disposizione dell’ufficio pubblico di collocamento dello stato in cui chiedono le prestazioni (cfr. STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 6.4.; SECO, C-AD-LCP, dicembre 2004, n. B41-B48).
La distinzione tra “veri” e “falsi” frontalieri al fine della determinazione dello Stato competente a erogare prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è stata adottata esaminando in quale Stato la persona dispone delle migliori possibilità di reinserimento professionale. Il legislatore comunitario, in relazione ai “veri” frontalieri, è partito dalla presunzione che le migliori opportunità di reinserimento si trovavano nel luogo di residenza (STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 6.4.).
Il diritto di opzione per i lavoratori disoccupati di cui all’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71 è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 26 luglio 2005 nella causa L., C 57/05 + C74/05, pubblicata in DTF 131 V 222 e SVR 2005 IV Nr. 11.
Se essi fanno valere il diritto a indennità di disoccupazione in Svizzera, non è richiesto, per ottenere le relative prestazioni, un periodo di impiego o di assicurazione compiuto secondo la legislazione a norma della quale sono pretese le indennità (cfr. art. 67 par. 3 Reg. 1408/71; consid. 2.8.), ossia la LADI.
L’Alta Corte ha, inoltre, precisato che nel caso di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano un’attività sul territorio elvetico in qualità di salariati distaccati vi è la presunzione che può essere ribaltata che hanno mantenuto la propria residenza del paese di provenienza. Gli stessi possono, dunque, appellarsi all’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71.
2.11. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è ritenuto “falso” frontaliere e beneficia, quindi, del diritto di opzione di cui all’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71 (cfr. consid. 2.10) anche il lavoratore che pur avendo trasferito il proprio domicilio in uno Stato diverso dallo Stato di impiego, ha conservato eccezionalmente nello Stato di impiego legami personali e professionali tali da avere migliori opportunità di reinserimento professionale (cfr. SECO, C-AD-LCP, Dicembre 2004, n. B54).
In particolare dalla Circolare del SECO C-AD-LCP del dicembre 2004 emerge che:
" (…)
La sentenza Horst Miethe (causa 1/85 del 12.06.1986) contro il Bundesanstalt für Arbeit riguarda un cittadino tedesco che aveva sempre vissuto e lavorato in Germania e che, assieme alla moglie, si è trasferito in Belgio per poter essere più vicino ai propri figli, ospiti di un collegio di tale Paese. Miethe ha conservato in Germania un ufficio e una possibilità di pernottamento. Sia Miethe che sua moglie sono inoltre rimasti iscritti nei registri di polizia in Germania. Quando Miethe ha perso il suo lavoro, si è messo a disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo le prestazioni di disoccupazione. La sua domanda è stata respinta con la motivazione che egli era un frontaliere e che, a tale titolo, doveva chiedere l'indennità di disoccupazione in Belgio.
Tuttavia, in questo caso molto particolare, la CGCE ha deciso che il lavoratore aveva legami molto più stretti con lo Stato dell'ultimo impiego che non con lo Stato di residenza e che si trattava di un falso frontaliero, a cui si applicava pertanto l'articolo 71 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71.
Il diritto comunitario non intende conferire la libertà di scelta ad ogni lavoratore migrante; la disposizione di cui all'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71 va quindi applicata in modo restrittivo.
Per essere considerato falso frontaliero, un lavoratore deve, secondo la sentenza Miethe, conservare legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego. Tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente.
Esempi di motivi a sostegno del fatto che il lavoratore conserva legami personali stretti nello Stato d'impiego:
- ha un secondo domicilio in tale Stato,
- partecipa alla vita sociale nello Stato d'impiego (è membro di un
club sportivo, di un'associazione culturale o professionale, ecc.).
Esempi di motivi a sostegno del fatto che il lavoratore conserva legami professionali stretti nello Stato d'impiego:
- l'ultima professione appresa può essere esercitata soprattutto nello
Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale),
- ha un secondo domicilio in tale Stato, in modo da non dover
rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo
domicilio ufficiale,
- vi lavora già da svariati anni.
Anche la sentenza Horst Miethe induce a un'applicazione restrittiva: la CGCE stabilisce infatti espressamente che i veri frontalieri non beneficiano della libertà di scelta. Il semplice fatto che la legislazione dello Stato d'impiego conferirebbe di per sé, ossia indipendentemente dal regolamento n. 1408/71, un diritto alle prestazioni a un frontaliero residente in un altro Stato non implica che tale frontaliere abbia il diritto di scelta: tale diritto è negato dall'articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) del regolamento n. 1408/71." (C-AD-LCP n. B54- B58)
In maniera più succinta tali indicazioni risultavano già dalla C-AD-LCP emessa dal SECO nel mese di maggio 2002 (cfr. n. B30-B40).
2.12. Il TCA è chiamato a stabilire se allorché l’assicurato è divenuto disoccupato, nel mese di marzo 2004, egli era un “vero” frontaliero, nel cui caso egli poteva pretendere delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto nello Stato di residenza, ossia __________ (cfr. consid. 2.9.), come sostiene la Cassa (cfr. doc. III, XXVI), o se invece lo stesso poteva essere considerato un “falso” frontaliero e quindi scegliere se chiedere delle indennità di disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultimo impiego (cfr. consid. 2.10, 2.11.), come fatto valere dal ricorrente (cfr. doc. I, V, XVIII).
Nell’evenienza concreta l’assicurato, di nazionalità svizzera, è nato - il 18 aprile 1946 - e cresciuto in Svizzera, dove ha conseguito il diploma di impiegato di commercio (cfr. doc. 55-56). Egli ha sempre lavorato in Svizzera, prima a __________ e dal 1999 al 2004 in Ticino presso la __________ (__________) __________ quale responsabile reparto lettere di credito e garanzie. L’insorgente aveva iniziato l’attività presso la __________ nel 1988. Tale banca nel corso del 2003 è stata assorbita dalla __________.
Unicamente nel periodo dall’aprile 1966 al dicembre 1969 egli è stato impiegato per la __________ a __________ (cfr. doc. XXIV1, I, 41).
L’assicurato ha abitato in Ticino dal 1999 fino al mese di giugno 2001. In seguito egli si è trasferito a __________ in provincia di __________, paese poco distante dalla frontiera svizzera, dove ha acquistato una casa (cfr. doc. I, XXIV1; XVIII).
Il 22 ottobre 2003 il ricorrente ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego dal proprio datore di lavoro per il 29 febbraio 2004 (cfr. doc. 49).
Precedentemente al 2004 l’assicurato non ha mai fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 13; I).
Alla luce di questi elementi è innanzitutto possibile escludere che l’assicurato rientri in una delle categorie di lavoratori stabilite dalla decisione n. 160 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sulla base dell’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71. Egli, infatti, non adempie il presupposto di non rientrare almeno una volta a settimana al domicilio in __________, differentemente dai lavoratori stagionali, lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, lavoratori distaccati ecc. (cfr. consid. 2.10.).
Pertanto, per poter considerare il ricorrente comunque un “falso” frontaliero e permettergli così di beneficiare del diritto di opzione riguardo allo Stato in cui richiedere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, occorre esaminare se nel caso presente può essere o meno applicata la giurisprudenza della CGCE sviluppata con la sentenza Miethe (cfr. consid. 2.11.).
Questo Tribunale deve di conseguenza esaminare se l’assicurato, nonostante dal mese di luglio 2001 abiti in __________, ha in ogni caso mantenuto in Svizzera, dove ha sempre lavorato, legami personali e professionali stretti.
Da alcuni accertamenti esperiti dal TCA risulta che l’insorgente, il quale è celibe e non ha figli e i cui parenti più prossimi sono la sorella che vive in __________ e una zia che abita nel Canton __________, ha mantenuto diversi contatti in Ticino e in Svizzera tedesca, segnatamente nel cantone __________, dove del resto si reca anche per sottoporsi a cure dentarie presso un dentista che l’ha in cura dal 1995 (cfr. doc. XVIII; C3; XXIV1).
L’assicurato è abbonato ad alcuni giornali e riviste svizzeri (__________, __________, __________, __________, __________) che riceve presso un fermo posta ad __________, comune non lontano da __________ (cfr. doc. C4, C6, C9-C11).
Per quanto attiene al fermo posta è utile evidenziare che La Posta Svizzera, interpellata dal TCA, ha indicato che esso può essere richiesto da chiunque e non è sottoposto a condizioni particolari (cfr. doc. XIX, XXI, XXIbis).
L’assicurato è socio dello __________ dal 1998 e dell’__________ di __________ dal 2003 (cfr. doc. C25-C26).
Egli, inoltre, effettua acquisti di generi alimentari e abiti in Svizzera (cfr. doc. C27, C29, C30).
Il ricorrente possiede, oltre a dei numeri di telefono __________ - fisso e cellulare -, anche un numero di cellulare svizzero (cfr. doc. XVIII).
In considerazione, in primo luogo, del fatto che l’assicurato, ad eccezione di alcuni anni nel lontano passato, ossia tra il 1966 e il 1969, in cui ha lavorato in __________, è sempre stato impiegato in Svizzera, prima nella Svizzera tedesca e in seguito, dal 1999, in Ticino, in secondo luogo, dei legami personali, appena menzionati, che ha mantenuto con la Svizzera e, infine, della sua età (18.4.1946), questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che il ricorrente ha legami molto più stretti con la Svizzera, Stato in cui ha lavorato fino al mese di febbraio 2004, che non con __________.
D’altronde va evidenziato che __________ è un borgo di modeste dimensioni, abitato da 386 famiglie e con 817 abitazioni (cfr. __________), sito in prossimità della frontiera svizzera.
L’insorgente non ha mantenuto un secondo alloggio in Svizzera, bensì ha unicamente un’abitazione in __________ (cfr. doc. XVIII).
Ciò è giustificato dalla vicinanza di __________ con il Ticino.
Non è dato da vedere, infatti, per quale motivo egli avrebbe dovuto conservare anche un appartamento in Svizzera, visto che impiegava poco tempo per recarsi al lavoro a __________ (distanza circa 20 km) e per rincasare. L’assenza di un secondo domicilio in Svizzera, in casu, non è pertanto un elemento di portata tale da inficiare la circostanza che l’assicurato ha comunque conservato stretti legami con la sua Patria.
RI 1 ha, dunque, migliori opportunità di reinserimento professionale in Svizzera.
Il ricorrente deve, perciò, essere considerato un “falso” frontaliero ai sensi della giurisprudenza Miethe e quindi allo stesso va applicato l’art. 71 par.1 lett. b punto ii) Reg. 1408/71.
Al momento in cui si è trovato in disoccupazione, nel mese di marzo 2004, egli aveva, di conseguenza, il diritto di scegliere in quale Stato, Svizzera o __________, pretendere le indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
Alla luce di quanto esposto occorre concludere che il ricorrente nel mese di marzo 2004 era legittimato a richiedere le prestazioni in Svizzera ai sensi della LADI.
2.13. L’assicurato, nel ricorso, ha sostenuto che dopo il licenziamento notificatogli nel mese di ottobre 2003, e meglio nel mese di novembre 2003, avrebbe ricevuto delle errate informazioni (impossibilità di controllare la disoccupazione in Svizzera) da parte dell’URC di __________.
Più precisamente gli sarebbe stato detto che, in quanto frontaliero, poteva richiedere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto in __________, ad eccezione della possibilità di inoltrare una domanda di esportazione delle prestazioni in Svizzera per al massimo tre mesi impegnandosi a ricercare attivamente un nuovo impiego in Ticino.
L’assicurato ha puntualizzato che queste indicazioni, ovvero che i frontalieri dovevano richiedere le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza e che per gli stessi in Svizzera era possibile un’erogazione di indennità solo per tre mesi, gli sarebbero state fornite anche dal capo sede dell’URC di __________ durante il pomeriggio informativo del 18 settembre 2003 presso l’ex datore di lavoro, in occasione del quale era stato anticipato che a seguito della fusione tra la __________ e il __________ vi sarebbero stati dei licenziamenti e dove era presente pure __________ dell’__________ di __________ (cfr. doc. I).
Tali circostanze erano già state addotte nell’opposizione (cfr. doc. 7).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché le seguenti condizioni, precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono adempiute
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
In concreto il TCA ha interpellato __________, caposede dell’URC di __________, ponendogli i seguenti quesiti:
" 1. Lei, il 18 settembre 2003 nel pomeriggio, ha presenziato a un incontro con degli ex dipendenti del __________, presso la sede di tale Istituto?
2. Se no, vi ha comunque partecipato un altro collaboratore dell’URC di __________? In caso di risposta affermativa, indicare il rispettivo nominativo e quali informazioni sono state date agli ex dipendenti del __________, in particolare all’assicurato, circa i diritti, secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, di persone divenute disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________.
3. Se sì, quali indicazioni sono state da lei fornite agli ex dipendenti del __________, segnatamente all’assicurato, circa i diritti, secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, di persone divenute disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________?
4. Corrisponde al vero che è stato affermato che i frontalieri attivi professionalmente in Svizzera dovevano chiedere l’indennità di disoccupazione nel Paese di residenza e che per essi in Svizzera era possibile soltanto ricevere delle indennità di disoccupazione per tre mesi?
5. L’assicurato, nel proprio ricorso, sostiene che nel mese di novembre 2003 si è recato allo sportello dell’URC di __________ sito al pianterreno, dove un vostro collaboratore gli avrebbe spiegato che quale disoccupato residente in __________ avrebbe dovuto controllare la disoccupazione in __________ e che, come unica eccezione, in Svizzera avrebbe potuto inoltrare una domanda al fine di beneficiare di prestazioni per al massimo tre mesi, impegnandosi per iscritto a cercare attivamente un nuovo posto in Ticino.
Le risulta che l’assicurato si sia presentato al vostro sportello nel mese di novembre 2003?
In caso di risposta affermativa, voglia comunicare il nome del collaboratore dell’URC che ha parlato con l’assicurato e quali precise indicazioni gli sono state date.” (Doc. XIII)
__________ ha risposto il 13 gennaio 2006 nel modo seguente:
" (…)
In seguito alla documentazione in nostro possesso, in data 18 settembre 2003 (pomeriggio) e 19 settembre 2003 (mattino), ho effettuato due momenti informativi per i dipendenti (ca. 50 persone) della __________, che avevano ricevuto in precedenza la lettera di licenziamento.
A quest'incontri, che il nostro ufficio organizza regolarmente presso le aziende che ci segnalano un numero elevato di licenziamenti è nostra consuetudine poter disporre, a seconda della loro disponibilità, di un rappresentante di una cassa disoccupazione affinché gli interessati possano ricevere tutte le informazioni necessarie anche su argomenti che non sono di nostra competenza.
Nelle date sopraccitate era presente il signor __________ della cassa __________, __________.
Durante gli incontri presso la __________, e anche presso le altre aziende, vengono trasmesse tutte le informazioni inerenti la nostra struttura, le modalità d'annuncio c/o il comune di domicilio e presso il nostro ufficio, le ricerche di lavoro da effettuare durante la disdetta ecc. … e, da parte della cassa disoccupazione, tutte le indicazioni inerenti il diritto alle indennità, l'ammontare delle stesse ecc. …
Nessuno dei presenti aveva richiesto informazioni supplementari in merito all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (disoccupati Svizzeri residenti in __________).
Tuttavia, quando il momento informativo del 18 settembre 2003 era già terminato, il signor RI 1, 1946, abitante a __________, ha chiesto al sottoscritto ed al signor __________, informazioni supplementari in merito alla sua posizione di Svizzero residente all'estero ed ha ricevuto l'indicazione di volersi annunciare all'__________ della propria zona, dove gli avrebbero avviato la pratica per il riconoscimento delle indennità disoccupazione.
All'interessato è stato inoltre segnalato che, qualora avesse riportato il proprio domicilio in Svizzera, la procedura d'annuncio sarebbe stata completamente diversa, ma il signor RI 1 non ha mai voluto prendere in considerazione questa opportunità.
Queste indicazioni, in quel periodo, sono sempre state trasmesse ai disoccupati con questo statuto, sia da noi che dalle varie casse disoccupazione.
L'entrata in vigore di questi Accordi è iniziata il 1.6.2002 ed in nostro possesso avevamo unicamente un commentario del SECO datato maggio 2002.
Nel mese di dicembre 2003 da parte del SECO abbiamo ricevuto delle indicazioni in lingua francese (la traduzione in italiano è arrivata nel dicembre 2004).
Per la posizione di Svizzero residente all'estero, o meglio "falso frontaliere", a tutt'oggi non vi è ancora chiarezza in merito (vedi opposizione del 16 agosto 2005 inoltrata dal signor RI 1 contro la decisione della Cassa CO 1, nella quale cita di aver ricevuto le stesse informazioni fornite dal nostro ufficio, il mese di aprile 2005 da un funzionario del SECO!!!).
In un articolo apparso sulla __________ del 2 febbraio 2005, il giornalista __________, ha dato ampio spazio alla situazione dei "falsi frontalieri", mettendo in risalto le difficoltà esistenti e la mancanza di chiarezza nelle procedure.
Vorrei inoltre ricordare che, in data 01.04.2005, un altro Svizzero residente all'estero si è annunciato presso i nostri uffici alfine di poter usufruire delle indennità disoccupazione in qualità di "falso frontaliere" ma, la Cassa __________, gli ha negato il diritto con la semplice motivazione di non poter comprovare alcuna residenza in Svizzera, non avendo fornito il formulario "Annuncio presso il Comune di domicilio", in quanto non domiciliato sul territorio elvetico!!!
L'interessato non ha mai inoltrato nessuna opposizione avendo, dopo poche settimane, reperito una nuova occupazione.
È chiaro che uno dei compiti del nostro ufficio è quello di adeguatamente informare gli assicurati, ma in mancanza di indicazioni precise, vengono trasmesse unicamente quelle sicure in nostro possesso.
Per quanto riguarda la vostra richiesta al punto 5 risulta molto difficile stabilire, dopo oltre due anni ed in considerazione dell'afflusso giornaliero di disoccupati presso i nostri uffici, se il signor RI 1 si sia recato ai nostri sportelli al pianterreno nel mese di novembre 2003.
Posso tuttavia affermare che, se così fosse e visto quanto sopraesposto, l'informazione ricevuta sia stata senz'altro quella di voler controllare la disoccupazione in __________ e, come unica eccezione, come cittadino UE/AELS avrebbe potuto far uso del diritto all'esportazione delle prestazioni per un massimo di tre mesi.
A questo punto viene comunque spontaneo chiedersi, come mai lo stato __________ ha erogato prestazioni all'assicurato a conferma quindi delle informazioni da noi ricevute in merito alla procedura da seguire, senza valutare diversamente la situazione?
Ritengo che nessuno degli addetti ai lavori, in quel periodo, fosse in grado di proporre soluzioni diverse da quelle adottate." (Doc. XVI)
__________ dell’__________ di __________, il quale è stato invitato a rispondere alle medesime domande poste a __________ (cfr. doc. XIV), il 10 gennaio 2006 ha rilevato:
" (…)
1) Dopo aver visionato la mia agenda del 2003, le confermo che ho partecipato nel pomeriggio del 18 settembre 2003 ad un incontro con i dipendenti della __________ presso la loro sede sita in via __________.
2) II
3) Confermo che era pure presente il Signor __________ capo sede dell'URC di __________.
4) All'incontro sono stati informati i dipendenti, residenti in Svizzera, sul diritto alle indennità di disoccupazione in territorio elvetico. Sinceramente non ricordo che le domande che sono state poste dopo la mia esposizione.
Posso tuttavia confermare, che qualora qualche dipendente avesse chiesto informazioni in merito a persone disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________, avrei comunicato loro che dovevano rivendicare il diritto nel paese in cui risiedono.
5) Ribadisco che non ricordo se è stata indicata tale affermazione e soprattutto se è stata posta una domanda riguardante i lavoratori frontalieri.
Confermo comunque che quest'ultimi, attivi professionalmente in Svizzera, devono chiedere l'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza e quindi, qualora mi fosse stata posta questa domanda, avrei comunicato questa indicazione.
In conformità con le disposizioni degli Accordi sulla libera circolazione delle persone, confermo che vi è la possibilità di esportare le prestazioni, ricevute in un paese membro della Comunità europea, per un massimo di tre mesi, in territorio elvetico soggiornando in Svizzera allo scopo di cercare lavoro senza perdere il diritto alle indennità.
Mi permetto allegare inoltre il prospetto informativo, redatto dal Seco nel mese di luglio 2003, inerente il diritto alle prestazioni per gli Svizzeri all'estero." (Doc. XV)
Da queste risultanze si evince che, a prescindere dalla questione di sapere quali informazioni ha precisamente ricevuto allo sportello dell’URC di __________ nel mese di novembre 2003 (cfr. doc. I) all’assicurato, in occasione della giornata del 18 settembre 2003, sono state date delle informazioni erronee.
Al ricorrente è infatti stato indicato che, quale frontaliero, poteva controllare la disoccupazione solo nello Stato di residenza, ossia l’__________, fatta salva la possibilità di esportare per tre mesi le prestazioni in Svizzera.
All’insorgente si sarebbe dovuto, per contro, specificare che nel suo caso poteva eventualmente entrare in considerazione pure il diritto di opzione, ovvero la facoltà di scegliere dove richiedere le indennità di disoccupazione, se in Svizzera o in __________ (cfr. consid. 2.10., 2.11.).
L’informazione fornita all’assicurato si rivela pertanto errata.
Le autorità chiamate ad applicare la LADI hanno così anche contravvenuto all’art. 27 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, il quale sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. DTF 131 V 472 consid. 4.1; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Quanto fa implicitamente valere il caposede dell’URC di __________, ossia che a loro volta non avrebbero ricevuto delle chiare indicazioni da parte del SECO in merito alla posizione dei “falsi” frontalieri (cfr. doc. XVI), è contraddetto dal fatto che già la C-AD-LCP del maggio 2002, tradotta anche in italiano, contempla la possibilità per i “falsi” frontalieri, per la cui definizione è fatto riferimento anche alla sentenza Miethe, di scegliere dove richiedere le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, se nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultimo impiego (cfr. p.ti B32-B41).
In ogni caso va sottolineato che comunque l’assicurato non deve portare le conseguenze di comportamenti negligenti da parte di organi addetti all’applicazione della LADI (cfr. RDAT II-2001 N. 95).
Nel caso in esame, dunque, l’autorità è intervenuta in una situazione concreta dell’assicurato e questi, da un lato, poteva ritenere che l’URC e il rappresentante del __________ fossero competenti, dall’altro, non aveva motivo per ritenere errata l’informazione ricevuta. Inoltre il ricorrente, a seguito delle indicazioni dell’URC e dell’__________, nel mese di marzo 2004 non si è iscritto in disoccupazione in Ticino. Infine la legge non ha subito modifiche dal momento in cui l’informazione erronea è stata fornita.
Pertanto in concreto sono adempiute le condizioni della tutela della buona fede dell’insorgente.
2.14. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), l’assicurato non ha ossequiato il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI.
L’iscrizione in disoccupazione del 1° luglio 2005 con effetto dal mese di marzo 2004 (cfr. doc. 41, 55, V) può valere quale domanda di restituzione di detto termine di tre mesi giusta l’art. 41 LPGA (cfr. consid. 2.4.).
Il lasso di tempo di dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento previsto dall’art. 41 LPGA per postulare la restituzione di un termine, in casu, deve essere ritenuto ossequiato.
Infatti è con la lettera del 14 giugno 2005 che il SECO - a cui l’assicurato aveva chiesto ragguagli - ha indicato che se lo stesso adempiva i presupposti per essere considerato un “falso” frontaliero poteva richiedere indennità di disoccupazione in Svizzera (cfr. doc. 13).
Mediante tale scritto è, quindi, cessato l’impedimento del ricorrente ad agire, visto che è stato messo a conoscenza da parte di un’autorità competente del suo eventuale diritto a indennità di disoccupazione in Svizzera quale “falso” frontaliero. La lettera del 14 giugno 2005 verosimilmente è giunta a __________ non prima di sei-sette giorni (al riguardo va osservato che gli scritti del TCA all’assicurato del 4 gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006 sono pervenuti al medesimo, secondo le sue dichiarazioni di cui questa Corte non ha motivo di dubitare, il 21 gennaio 2006, rispettivamente il 23 febbraio 2006 cfr. doc. XXVII, XXII, XVII, XII). Essa è, pertanto, stata consegnata al più presto martedì 21 giugno 2005. Il termine ha perciò iniziato a decorrere mercoledì 22 giugno 2005 ed è scaduto venerdì 1° luglio 2005. Questa data coincide con l’annuncio in disoccupazione dell’assicurato.
Siccome, inoltre, nel caso di specie va riconosciuta la buona fede del ricorrente, il ritardo con cui questi ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto dal mese di marzo 2004 è giustificato (cfr. consid. 2.13., 2.4.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04).
L’assicurato, come visto, quando ha ricevuto lo scritto del 14 giugno 2005 del SECO si è peraltro prontamente iscritto in disoccupazione il 1° luglio 2005 rivendicando il diritto alle relative prestazioni a decorrere dal mese di marzo 2004 e fornendo la documentazione necessaria (cfr. doc. 41, 55, III, V).
Il presupposto del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI è poi adempiuto. Infatti nel marzo 2004 l’assicurato aveva svolto un’occupazione in Svizzera soggetta a contribuzione per ben più di dodici mesi.
Pertanto, nel caso in cui anche le altre condizioni per avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 LADI) siano realizzate, egli aveva diritto all’apertura di un termine quadro biennale (1.3.2004-28.2.2006) per la riscossione di prestazioni.
In simili condizioni a torto la Cassa con decisione del 28 luglio 2005, confermata con decisione su opposizione del 1° settembre 2005, ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal mese di luglio 2005, tra l’altro, per il motivo che non adempiva il periodo di contribuzione, né poteva comprovare un motivo di esonero (cfr. doc. A1, A2).
In simili circostanze, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti vengono retrocessi all'amministrazione perché verifichi se l’assicurato adempie gli altri presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.
2.15. Il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di ripetibili sia dinanzi al TCA, che per la procedura di opposizione (cfr. doc. I).
Per le ripetibili davanti a questa Corte, va osservato che il TFA riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se, cumulativamente, la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, la nostra Massima Istanza ha ribadito che:
" (…)
Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 81 Erw. 7 mit Hinweisen) ist für persönlichen Arbeitsaufwand und Umtriebe einer unvertretenen Partei grundsätzlich keine Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn besondere Verhältnisse vorliegen (nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 6. Februar 1984). Kumulativ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: komplizierte Sache mit hohem Streitwert; hoher Arbeitsaufwand, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; vernünftiges Verhältnis zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung. Im vorliegenden Fall sind die erste und zweite Voraussetzung nicht gegeben. Es kann nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer durch die Verfassung seiner Rechtsschrift und die in diesem Zusammenhang betriebene Interessenwahrung in seiner normalen Berufstätigkeit während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt worden wäre. Somit entfällt eine Parteientschädigung auch unter dem Titel des persönlichen Arbeitsaufwandes und der Umtriebe.“ (STFA del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, consid. 6.2.)
A mente del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere al ricorrente non patrocinato un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale sopra citata.
2.16. In relazione alla richiesta di ripetibili nella procedura di opposizione, va rilevato che l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).
Il TFA, nella sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I 164/04), pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
In concreto, da un lato, l’assicurato mai ha preteso di essere indigente, né infatti ha postulato il gratuito patrocinio.
Dall’altro, anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata va annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all'amministrazione perché verifichi se l’assicurato adempie agli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti