Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2005.97

 

DC/sc

Lugano

8 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 novembre 2005 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 24 ottobre 2005 la ditta RI 1, che si occupa di "esecuzione soffitti ribassati - rivestimenti interni - pareti mobili e fisse - opere di gessatore - pavimenti tecnici" (cfr. Doc. 4 pto. 9) ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 10 dei 16 dipendenti dell'azienda, con la seguente motivazione:

 

"  Nessuna ordinazione a corto termine, unici lavori programmati quotidianamente, solo riparazioni varie.

Posticipo dell'inizio dei lavori causa problemi di cantiere e della DL." (Doc. 4, pto. 11a)

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 15 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 30 ottobre 2005 (cfr. Doc. A1) e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in particolare:

 

"  (...)

Nel caso in esame, i motivi addotti dall'opponente a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto sono, in sostanza, l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo dell'inizio dei lavori a causa di problemi di cantiere e della direzione lavori. Ora, in entrambi i casi, alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati a delle circostanze usuali nel settore edilizio e la perdita di lavoro in concreto invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale. (...)" (Doc. A3)

 

 

                               1.3.   Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

 

"  (...)

Le conclusioni fatte e riportate della Sezione del lavoro, nella loro decisione, non possono essere accettate in quanto non tengono in considerazione, a nostro modo di vedere, la situazione del mondo del lavoro attuale. Inoltre le conclusioni, dal punto 1 ultimo paragrafo prima pagina, sono fuorvianti.

In effetti se non abbiamo inoltrato regolare opposizione dopo il 29.07.2005 il motivo è da ricercare ad un aumento imprevisto delle ordinazioni. Con tale aumento non vi erano più motivi per richiedere il lavoro ridotto.

Oggi come oggi ci troviamo pentiti di non aver inoltrato a suo tempo la procedura di opposizione ed in seguito, ma forse non ve ne erano motivi (viste le loro conclusioni), per eventualmente ricorrere presso codesto tribunale.

 

A nostro modo di vedere la Sezione del lavoro non tiene in considerazione quanto indicato nel libretto d'informazione (n. 716.400 i) al punto 2 dove indica che l'introduzione del Lavoro Ridotto serve a far fronte ad un calo temporaneo del lavoro e a mantenere i posti di lavoro.

Mediante le indennità per lavoro ridotto, l'assicurazione contro la disoccupazione offre ai datori di lavoro un'alternativa all'imminente rischio di licenziamenti.

 

Proprio seguendo queste indicazioni la nostra ditta ha piacere di informare questo Tribunale che nel passato abbiamo goduto del pagamento delle indennità per lavoro ridotto, da parte della cassa __________, per 3 conteggi. Periodo controllo giugno 2002, periodo settembre 1997 e il primo pagamento in nostro favore risale addirittura al mese di aprile 1996.

 

In data 24.10.2005 abbiamo inoltrato regolare richiesta per l'introduzione delle indennità per lavoro ridotto.

 

Tale nostra richiesta era stata inoltrata perché momentaneamente sussiste un vuoto lavorativo. Infatti, dopo aver conferito con una ditta che lavora in un settore dell'edilizia e la stessa ha ottenuto la possibilità di far lavorare i suoi operai in regime ridotto, anche noi abbiamo inoltrato richiesta visto che i motivi sono simili.

 

In effetti lo scopo del lavoro ridotto, per quanto ci risulta, è quello di poter salvaguardare, a causa di una momentanea mancanza di lavoro non imputabile al datore di lavoro, gli impieghi.

 

Non possiamo accettare la fattispecie e motivi per quanto già accennato sopra e per il fatto che la nostra ditta abbia il diritto a ricevere un'indennità perché la perdita di lavoro non deve rientrare nell'inosservanza dei termini da parte di altre ditte che operano nel settore edile.

 

Visto quanto sopra chiediamo l'accettazione del presente ricorso e di conseguenza l'introduzione del lavoro ridotto in favore della nostra azienda." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. II)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

                                         

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

 

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

 

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

 

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

 

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.3.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

 

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

 

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

 

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro;

 

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

 

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

 

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

 

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

 

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

 

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

 

                                         Nella citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

 

                                         In un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

 

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

 

                                         Nel campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

                                         Anche le variazioni del tasso di occupazione dovute ad una situazione concorrenziale tesa possono colpire qualsiasi datore di lavoro. Occorre infatti evitare che l’intervento dell’assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  (…)

2.- a) En l'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduit par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de construction portant sur cinq immeubles locatifs parce que le maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette échue d'un montant de 200'000 fr., somme à la quelle s'ajoutaient des factures non encore échues d'une valeur de 450 000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure d'opposition pendante. Quant à la troisième, elle réside dans le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de "dumping" afin d'obtenir l'adjudication d'importants travaux au détriment de la recourante.

 

b) Il est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles circostances ne sont en effet nullement exceptionelles et ne sauraient, pour ce motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

 

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte de travail qui en résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigungen als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, rélatives à la consctruction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus avantageuse est sensiblement inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que la proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les plus élevées présentées en l'occurence, de sorte que la perte du marché en causa ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de "dumping" pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle tendue, d'ont l'assurance-chômage n'a pas à répondre. (…)."

(cfr. DLA 1995 N. 20, consid. 2a e 2b, pag. 120 e 121)

 

                                         In un'altra decisione, pubblicata in DLA 1998 N. 50, pag. 290, il TFA ha stabilito che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un’impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull’inizio dei lavori, rientra nella sfera normale del rischio aziendale. A causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.

                                         Anche in questa occasione la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale:

 

                                         "(…)

                                               Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles,

                                          c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circostances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par un entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indémnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Par ailleurs, la question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circostances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 n° 20 p. 119 consid. 1b et les références citées).

                                               De manière générale, la jurisprudence considère que des délais d'éxecution reportés à la demande du maître de l'ouvrage ne représentent pas des circostances exceptionelles dans le domaine de la construction (DTA 1993/1994 no. 35 p. 244). Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux ensuite de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage ou provoquées par le retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition constituent des risques normaux d'exploitation. Quant aux variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue, elles sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont donc, elles aussi, inhérentes à de tels risques (sur ces divers points, voir DTA 1995 no 20 p. 120 consid. 2b)

                                          (…)." (cfr. DLA 1998 N. 50, consid. 1, pag. 292)

                                         Nella citata sentenza pubblicata in DLA 1993/1994 N. 35 pag. 244 il TFA ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

2.- b) Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen erkannt hat, sind bei Bauunternehmungen Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, erfahrungsgemäss üblich. Demzufolge ist der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall saisonal und betriebsüblich und darum gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar (ARV 1985 Nr. 17 S. 109 Erw. 2b; unveröffentlichte Urteile F. vom 22. November 1989, C 50/89, M. vom 30. Dezember 1988, C 57/87, B. vom 16 Oktober 1985, C 85/85, und P. AG vom 6. September 1985, C 67/84). Ferner hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im eben genannten Urteil P. AG (C 67/84) festgehalten, dass auch Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus andern Gründen, die von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstelle, weshalb die Arbeitslosenversicherung für entsprechende Auswirkungen auf die Beschäftigung der Belegschaft nicht einzustehen hat (bestätigt im erwähneten Urteil B., C 84/85, und zuletzt im unveröffentlichten Urteil P. vom 10. März 1994, C 39/93). Mit andern Worten ist auch in diesem Fall auf Grund von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls zu verneinen.

 

(…)

 

5.- Soweit der hier zu beurteilende Arbeitsausfall mit der Verzögerung oder gar dem Ausbleiben der in der Voranmeldung vom 19. November 1992 - ebenso wie schon in derjenige vom 24. September 1992 - angesprochenen Aufträge zusammenhängt, fällt seine Anrechenbarkeit rechtsprechungsgemäss (vgl Erw. 2b hievor) ausser Betracht. Ausfälle dieser Art sind für eine Hoch- und Tiefbau tätige Unternehmung keineswegs aussergewöhnlich, wobei letztlich offenbleiben kann, ob dadurch der Tatbestand des normalen Betriebsrisikos (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG) oder derjenige der Branchen-, Berufs- oder Betriebsüblichkeit (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG) erfüllt wird (vgl Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, Bd. 1, Bern 1987, N 73 zu Art. 32/33).

(…):" (cfr. DLA 1993/1994 N. 35, consid. 2b pag. 247-248 e consid. 5 pag. 249-250)

 

                                         Questa giurisprudenza è stata ancora confermata dal TFA in una decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. AG, (C 8/03).

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che questa giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe).

 

                                         In una decisione, pubblicata in DLA 1999 N. 10, pag. 48, il TFA ha poi stabilito che l'esperienza dimostra che le oscillazioni nel portafoglio ordini sono assolutamente usuali nelle imprese di costruzioni, sia in inverno che durante le altre stagioni.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, le perdite dovute ad insolvenza del committente o a una procedura giudiziaria pendente fanno parte dei normali rischi aziendali nel settore edilizio, vale a dire sono usuali nel ramo, per cui non devono essere prese in considerazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI).

                                         È vero che la computabilità o la natura temporanea della perdita di lavoro non può essere negata semplicemente a causa della situazione del mercato in generale. E' nondimeno possibile, anzi necessario, per determinare il diritto all'indennità, tenere conto di tale situazione nel ramo in questione. Occorre in particolare esaminare la situazione concorrenziale, una diminuzione della cifra d'affari, un'eventuale evoluzione strutturale, ecc.

                                         Contestualmente il TFA ha, in particolare, rilevato che:

 

                                         "(…)

4. - a) Selbst wenn die Beschäftigungseinbrüche bei der Beschwerdeführerin - wie diese geltend macht - nicht nur in den Wintermonaten eingetreten sind, ist der kantonalen Rekurskommission darin beizupflichten, dass Schwankungen im Auftragsbestand von Bauunternehmungen im Jahresverlauf, so ein Rückgang der Beschäftigungslage im Winter, aber auch zu andern Jahreszeiten, erfahrungsgemäss durchaus üblich sind. Dementsprechend hat das Eidgenössisches Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen den darauf zurückzuführenden Arbeitsausfall als saisonal und betriebsüblich bezeichnet (ARV 1993/94 Nr. 35 S. 247 Erw. 2b mit Hinweisen). Mit dem Hinweis auf ihren flexiblen Personalbestand, der jeweils dem Geschäftsgang angepasst werde, gesteht die Beschwerdeführerin selber ein, dass diesbezüglich eben keine Konstanz besteht. Sie bringt denn auch keine Gründe für das Vorliegen eines aussergewönlichen Arbeitsmangels vor. Ebenfalls zutreffend ist schliesslich der Hinweis der Vorinstanz, wonach gemäss Praxis des Eigenössischen Versicherungsgerichts Arbeitsausfälle aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Bauherrn oder hängiger Rechtsmittelverfahren zum normalen Betriebsrisiko in der Baubranche zählen bzw. als branchenüblich gelten, weshalb die Arbeitslosenversicherung für entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigung der Belegschaft nicht einzustehen hat (vgl DTA 1995 Nr. 20 S. 117; ARV 1993/94 Nr. 35 S. 244 ff., insbesondere Erw. 2b mit Hinweisen).

(…)." (cfr. DLA 1999 N. 10, consid. 4a, pag. 51-52)

 

 

                                         Confermandosi ulteriormente nella giurisprudenza appena citata la nostra Massima Istanza, in una decisione del 30 aprile 2001 nella causa W., C 244/99, ha puntualizzato che:

 

"  (…)

Diese Praxis (ndr.: rinvia alla DLA 1999 N. 10, consid. 4a, pag. 51) wurde zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter dem Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7 Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33).

(…)." (cfr. STFA del 30 aprile 2001 in re W., C 244/99, consid. 3a)

 

 

                               2.5.   Nell'evenienza concreta la ditta RI 1 ha addotto quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto sostanzialmente l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo dell'inizio dei lavori già programmati a causa di problemi di cantiere e della direzione dei lavori (cfr. consid. 1.1).

                                         Ora, come giustamente sottolineato dall'amministrazione, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è computabile.

                                         Di conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto ad  indennità per lavoro ridotto, a ragione la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.

 

                                         A proposito della circostanza, evocata nel ricorso, che ad un'altra ditta attiva nel settore dell'edilizia, sarebbe stato riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione, anche volendo per ipotesi ammettere che la situazione sia identica a quella qui esaminata, secondo questo Tribunale, l'azienda ricorrente non può comunque invocare il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr. STCA del 17 novembre 2005 nella causa X, 38.2005.64; DTF 131 V 20 consid. 3.7; DTF 126 V 392 consid. 6°; STFA del 20 gennaio 2006 nella causa C., C 304/05).

 

                                         Ad esempio, in una decisione dell’11 agosto 2005 nella causa T. (C 121/05), chiamato a pronunciarsi nel caso di una ditta che ha preannunciato un periodo di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.3 Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen nichts zu seinen Gunsten ableiten.

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw. 4.3, C 8/03).

Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen, deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die Sache vertieft überprüft habe.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

 

                                         In simili circostanze, la decisione su opposizione deve essere confermata.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti