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redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 ottobre 2005 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 giugno 2005 la Sezione del lavoro, a cui la problematica era stata sottoposta dalla Cassa Disoccupazione __________, ha stabilito che RI 1 non poteva essere ritenuto idoneo al collocamento (cfr. doc. 10).
A seguito dell’opposizione, interposta da RI 1 tramite l’avv. RA 1 - contestualmente alla quale l’assicurato ha inoltre chiesto di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio davanti all’amministrazione (cfr. doc. 9) -, la Sezione del lavoro, il 24 ottobre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento e ha rifiutato la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. A1).
1.2. Con tempestivo ricorso del 24 novembre 2005 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato:
" 1. Il ricorso è accolto e RI 1 è messo al beneficio delle
indennità di disoccupazione.
2. RI 1 è messo al beneficio del gratuito patrocinio per la prima e la seconda istanza.
3. Protestate spese e ripetibili." (Doc. I)
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:
" (…)
4. Il caso di RI 1 è già noto al TCA in ambito AI.
5. Il TCA si è in effetti pronunciato il 16 novembre 2004 (inc. 32.2004.32) accogliendo un ricorso dell'assicurato, dopo che si era già espresso il 9 giugno 2004 sull'effetto sospensivo.
6. Un ulteriore ricorso è pendente dal 12 settembre 2005 (inc. 32.2005.144).
7. In tale procedura RI 1 è stato messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
8. Il problema è semplice sulla base degli stessi documenti e perizie mediche l'AI ritiene RI 1 abile al lavoro e gli nega la rendita, mentre l'AD lo ritiene non idoneo al collocamento e gli nega il diritto alle indennità.
9. La decisione qui impugnata cerca inutilmente di surfare sul problema invocando le differenze esistenti tra i due sistemi.
10. In particolare in materia di AD è di rilievo anche l'aspetto
soggettivo e cioè la volontà dell'assicurato di trovarsi un lavoro.
11. La SL non può però nascondersi dietro il fatto che il ricorrente
condivide il parere dei medici che sono gli stessi tanto in ambito AI che in ambito AD e che da oltre un decennio lo considerano inabile al lavoro.
12. Il ricorrente sarebbe dispostissimo ad accettare un lavoro sempre
che qualcuno gliene offrisse uno, cosa che l'AD ritiene di non poter fare, non perché il ricorrente non voglia lavorare, ma perché lo considera ammalato.
13. D'altra parte non si vede chi potrebbe assumere il ricorrente
ritenuto che nessuna compagnia accetterebbe mai di assicurarlo o ammetterlo a un fondo di previdenza.
14. Non è quindi possibile sfuggire alla necessità di una decisione
coerente e coordinata in materia medica.
15. Il TCA dovrà decidere se considerare RI 1 invalido e
riconoscergli una rendita AI oppure abile al lavoro e riconoscergli allora le indennità di disoccupazione.
16. La soluzione di negargli l'AI perché non invalido e l'AD perché
supposto non disponibile a lavorare costituisce un’inaccettabile elusione della legge.
17. Il fatto che il procuratore pubblico nell'ambito dell'inchiesta __________
abbia chiesto alle assicurazioni sociali di verificare la situazione del ricorrente non significa che lo abbia condannato senza processo a morire di fame." (Doc. I)
1.3. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. In relazione alla richiesta formulata da questa Corte di trasmettere il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. V), l’avv. RA 1, richiamando il decreto del 19 ottobre 2005 del Vicepresidente del TCA con cui, relativamente a una procedura in ambito dell’assicurazione invalidità, ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. inc. 32.2005.144), ha comunicato che la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento a far tempo dal 18 aprile 2005, data corrispondente alla sua iscrizione in disoccupazione.
2.2. In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.), che torna applicabile nel caso di specie che si riferisce a un lasso di tempo successivo al 1° luglio 2003.
Al riguardo va infatti ricordato che, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.4. Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI:
" Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità."
Anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l'handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).
Inoltre, anche l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, pag. 96, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).
Va pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 286/05; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02; DLA 1995 Nr. 30 p. 171).
In tale ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.
Per contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’articolo 15 capoverso 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).
L’art. 15 OADI precisa inoltre che:
" Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).
Il capoverso 1 è parimenti applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).
Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3)."
Il capoverso 3 della citata norma configura una disposizione di coordinamento.
In proposito va rilevato che l’assicurazione invalidità e l’assicurazione disoccupazione non sono istituti complementari nel senso che un assicurato escluso dalla vita produttiva può in ogni caso pretendere l’invalidità o la disoccupazione.
Chi, ad esempio, a causa di un grave danno alla salute, non percepisce una rendita, in quanto è invalido in misura insufficiente, può essere contemporaneamente incollocabile.
D’altra parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio l'idoneità al collocamento (DLA 1998 pag. 31 consid. 3bb; DTF 109 V 29; STFA del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, consid. 2.3.).
Infatti per valutare l'idoneità al collocamento gli organi dell'assicurazione disoccupazione non sono vincolati alla valutazione delle assicurazioni che erogano le rendite come l'assicurazione invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni (cfr. SVR 2000 ALV N° 21 pag. 62).
Per la categoria di assicurati di cui al capoverso 3 OADI, il concetto di idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione disoccupazione. Tale norma impedisce che l’assicurazione disoccupazione e gli altri rami delle assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., p. 96).
2.5. In una sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Sempre il TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.
L'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione - e dunque non ha diritto all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita di invalidità.
2.6. L’Alta Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05, relativa al caso di un assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, al quale è stata negata l’idoneità al collocamento, in quanto non era disposto, né in grado di accettare un’occupazione.
In particolare il TFA ha rilevato:
" 2.
Streitig ist letztinstanzlich allein die Frage der subjektiven Vermittlungsfähigkeit ab Februar 2004.
2.1 Das kantonale Gericht verneint die Vermittlungsbereitschaft, da sich der Versicherte in den Formularen "Angaben der versicherten Person" jeweils als arbeitsunfähig erachtet und in einer Stellungnahme von April 2004 habe ausführen lassen, dass die Arbeitsunfähigkeit noch unbestimmte Zeit andauern werde; zudem lägen auch keine Arbeitsbemühungen vor.
Der Beschwerdeführer ist demgegenüber der Auffassung, er habe sich ab Februar 2004 als arbeitsfähig erachtet, was in zwei Schreiben von April und September 2004 auch zum Ausdruck gekommen sei; insofern sei die Sachlage anders als im Oktober/Dezember 2003, als eine vollständige Arbeitsunfähigkeit ärztlich belegt gewesen sei. Dass er keine Arbeitsbemühungen getätigt habe, könne "so ebenfalls nicht auf ihm sitzen gelassen werden", sei er doch vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in dieser Hinsicht überhaupt nicht unterstützt worden.
2.2 In der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung hat der Versicherte Anfang Februar 2004 angegeben, bereit und in der Lage zu sein, im Ausmass einer Vollzeitstelle zu arbeiten. In den monatlich auszufüllenden Formularen "Angaben der versicherten Person für den Monat ..." hat der Beschwerdeführer jedoch immer die Rubrik "arbeitsunfähig" angekreuzt . Er hat weder direkt auf dem Formular noch indirekt durch Mitteilung an den Berater des RAV ausgeführt, diese Angabe beziehe sich nur auf den Umfang der jeweils ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit. Damit ist davon auszugehen, dass sich der Versicherte während der Zeit ab Februar 2004 als vollständig arbeitsunfähig erachtet hat. Diese Haltung wird durch die Protokolleinträge des Beraters des RAV bestätigt: Zum Gespräch vom 8. Juli 2004 wird festgehalten, der Beschwerdeführer frage "einfach nach sehr leichter Arbeit" und erhalte die Antwort, "dass niemand für solche Arbeit und dies zu 30% benötigt wird"; weiter wird ausgeführt, er wisse nicht, was er arbeiten könnte, er frage "nun einfach jeden Monat Firmen" an, "ob sie etwas für ihn hätten". Über die Besprechung vom 24. August 2004 findet sich der Protokolleintrag, der Versicherte kenne keine Arbeit, die er machen könne; ein "Wille wäre wohl vorhanden aber keine Möglichkeit in Sicht. So kann er auch nur entsprechend Bewerbungen machen."
Auch unter Berücksichtigung der schwierigen Ausgangslage für die Stellensuche sind die - erstmals im Juni 2004 auf den entsprechenden Formularen der Arbeitslosenversicherung nachgewiesenen - Arbeitsbemühungen kaum als ernsthaft zu bezeichnen. Im hier massgebenden Zeitraum bis zum Einspracheentscheid vom 15. September 2004 (RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101) erfolgten die Bewerbungen in den Monaten Juli und September 2004 jeweils an einem einzigen Tag, während im August 2004 jede Bewerbung ausblieb, was auch unter Berücksichtigung von Ferien völlig ungenügend ist. Im Juni 2004 wurden immerhin neun Bewerbungen unternommen, wobei auch in diesem Monat an einem Tag fünf und an einem anderen Tag zwei Bewerbungen auf einmal erfolgt sind. Es fällt weiter auf, dass der Versicherte alle Bewerbungen telephonisch durchgeführt hat (ohne dass er allerdings die Telephonnummer oder den Namen der Ansprechperson auf den entsprechenden Formularen aufgeführt hätte); bei den Blindbewerbungen wäre es angebracht gewesen, sich schriftlich (allenfalls mit einem Standardschreiben) anzubieten.
Ob der Beschwerdeführer durch das RAV in seinen Arbeitsbemühungen ungenügend unterstützt worden ist, kann offen bleiben. Es ist primär seine eigene Aufgabe, um Arbeit bemüht zu sein (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG). Es wäre an ihm gelegen, zuhause mit Hilfe seiner Deutsch sprechenden Kinder ein Standardschreiben und einen Lebenslauf zu verfassen und diesen mit seinem Berater beim RAV zu besprechen und zu verbessern. Schliesslich fällt auf, dass der Beschwerdeführer sich nicht bereits während der Kündigungsfrist (bis Ende Februar 2004) um eine neue Arbeit bemüht hat, was angesichts seines Gesundheitszustandes sowie der Tatsache, dass er zu dieser Zeit nicht mehr arbeitete, ohne weiteres möglich gewesen wäre. Auch wenn wegen ungenügender Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden darf (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b), ist dies in Anbetracht der konkreten Umstände und gestützt auf die Selbstdeklarationen des Versicherten der Fall.
2.3 Eventualiter macht der Beschwerdeführer geltend, es sei die Vermittelbarkeit ab dem 26. September 2004 zu bejahen.
Nach ständiger Rechtsprechung beurteilt das Sozialversicherungsgericht die Gesetzmässigkeit des Einspracheentscheides in der Regel nach dem Sachverhalt, der zur Zeit seines Erlasses gegeben war (RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101; vgl. auch BGE 121 V 366 Erw. 1b). Ausnahmsweise kann das Gericht aus prozessökonomischen Gründen auch die Verhältnisse nach Erlass des Einspracheentscheides in die richterliche Beurteilung miteinbeziehen und zu deren Rechtswirkungen über den Zeitpunkt des Einspracheentscheides hinaus verbindlich Stellung beziehen, mithin den das Prozessthema bildenden Streitgegenstand in zeitlicher Hinsicht ausdehnen. Eine solche Ausdehnung des richterlichen Beurteilungszeitraums ist indessen - analog zu den Voraussetzungen einer sachlichen Ausdehnung des Verfahrens auf eine ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage (BGE 122 V 36 Erw. 2a; zum Begriff des Anfechtungsgegenstandes vgl. BGE 125 V 414 Erw. 1a) - nur zulässig, wenn der nach Erlass des Einspracheentscheides eingetretene, zu einer neuen rechtlichen Beurteilung der Streitsache ab jenem Zeitpunkt führende Sachverhalt hinreichend genau abgeklärt ist und die Verfahrensrechte der Parteien, insbesondere deren Anspruch auf rechtliches Gehör, respektiert worden sind (BGE 130 V 140 Erw. 2.1).
Da der Einspracheentscheid der wira vom 15. September 2004 datiert und die für eine zeitliche Ausdehnung des Streitgegenstandes notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist auf den Eventualantrag nicht einzutreten. Die diversen, zum Teil erst letztinstanzlich eingereichten Unterlagen, welche den Sachverhalt nach dem Zeitpunkt des Einspracheentscheides betreffen, sind deshalb im vorliegenden Verfahren nicht massgebend." (STFA succitata)
Inoltre la nostra Massima Istanza in una sentenza del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, in cui ha stabilito che un assicurato era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto il ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per esaminare l’aspetto soggettivo dell’idoneità ed emettere una nuova decisione, precisando:
" (…)
2.5 Zu prüfen bleibt die subjektive Vermittlungsfähigkeit: Im Bericht über die Abklärung in der Werkstatt X.________ vom 12. März 2004 wird ausgeführt, dass sich der Beschwerdeführer "verweigert" habe, aus den während des Programmes angebotenen Kursen "'etwas' mitzunehmen", dass "Eigenverantwortung... für ihn fremd" sei und er zuerst "mit seiner Gesundheit ins Klare kommen" müsse. Diese Ausführungen sprechen allenfalls für einen fehlenden Willen, eine Arbeit zu suchen und anzunehmen. Die Sache geht deshalb zurück an das Amt, damit es die subjektive Seite der Vermittlungsfähigkeit abkläre (z.B. anhand der getätigten Arbeitsbemühungen und des sonstigen Verhaltens des Versicherten) und anschliessend neu verfüge." (STFA del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, consid. 2.5.)
Questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N.89 pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell'AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.
In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro.
2.7. Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 18 aprile 2005, corrispondente al giorno in cui l'assicurato si è annunciato per il collocamento e a partire dal quale egli è stato ritenuto inidoneo al collocamento, al 24 ottobre 2005, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.
Eventuali fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.
2.8. Questa Corte, il 16 novembre 2004, ha emanato una sentenza - passata in giudicato incontestata - con cui, da un lato, è stata confermata la soppressione della rendita di invalidità dell’assicurato nel periodo dal mese di agosto 2001 al mese di marzo 2003, dall’altro, gli atti sono stati rinviati all’UAI per effettuare ulteriori accertamenti riguardo al periodo successivo. In particolare, ritenuto che l’assicurato disponeva di una residua capacità in attività commerciali/imprenditoriali, il TCA ha invitato l’amministrazione a stabilire quanto avrebbe potuto guadagnare nello svolgere tali attività e a statuire in merito all’eventuale rendita di invalidità applicando il metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. inc. 32.2004.32).
L’UAI, il 24 marzo 2005, dopo aver esperito i necessari accertamenti, ha emesso una decisione con la quale ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità anche per il lasso di tempo posteriore al mese di marzo 2003, in quanto dal raffronto dei redditi non è risultata alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. 9).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 5 luglio 2005 (cfr. doc. 1).
Il relativo ricorso interposto al TCA è a tutt’oggi pendente.
L’assicurato, il 18 aprile 2005, si è iscritto in disoccupazione, dichiarandosi disposto a lavorare al 100% quale commerciante (cfr. doc. 1, intervista iniziale, punto 8.6.1).
Dal Curriculum vitae compilato dallo stesso assicurato risulta, tuttavia, una disponibilità lavorativa unicamente del 20% a causa di malattia (cfr. doc. 1).
Inoltre il 17 maggio 2005, rispondendo ai quesiti di cui alla “Domanda di indennità di disoccupazione”, egli non ha indicato alcunché alla domanda “In quale misura è disposto e capace a lavorare?”, mentre ha apposto una croce alla casella “no” in relazione al quesito “Ora è abile al lavoro nella misura desiderata?” (cfr. doc. 3, p.ti 3 e 4).
Con certificato del 13 aprile 2005 il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha in effetti attestato un’inabilità lavorativa del 100% che dal 1991 continua (cfr. doc. 14).
Sul formulario “Indicazioni della persona assicurata” per il mese di aprile 2005 il ricorrente ha, poi, specificato che dal 18 aprile 2005 è stato impossibilitato a lavorare a causa di malattia (cfr. doc. 4).
Conseguentemente la Sezione del lavoro, dopo avere dato all’assicurato, giusta l’art. 42 LPGA, la possibilità di formulare osservazioni in merito alla ventilata decisione di inidoneità con scritto del 30 maggio 2005 (cfr. doc. 12), a cui peraltro questi non ha dato seguito, con decisione 2 giugno 2005, l’ha ritenuto inidoneo al collocamento
Nell’opposizione inoltrata contro tale provvedimento l’insorgente ha d’altronde indicato che la valutazione della Sezione del lavoro secondo cui egli è interamente inabile al lavoro corrisponde alla propria opinione (cfr. doc. 9: “… l’UAI ritiene l’opponente interamente abile al lavoro e l’Ufficio del lavoro interamente inabile. 4. Quest’ultimo è peraltro anche l’opinione dei medici curanti e dell’opponente.”).
La Sezione del lavoro, a cui la Cassa di disoccupazione ha sottoposto il caso per decisione, l’8 agosto 2005 ha posto all’assicurato, tramite l’avv. RA 1, alcuni quesiti.
Più precisamente l’amministrazione ha chiesto al ricorrente il motivo per il quale si era iscritto in disoccupazione, se era concretamente alla ricerca di un’occupazione (in caso di risposta affermativa, che tipo di lavoro cercava, in che misura e in quali orari), quali lavori riteneva di poter svolgere e come organizzava e svolgeva le ricerche di impiego (cfr. doc. 5).
L’assicurato, nonostante il 26 settembre 2005 sia stato sollecitato a dare seguito a quanto richiesto (cfr. doc. 6), è rimasto silente.
2.9. Relativamente agli scritti dell’8 agosto e del 26 settembre 2005 della Sezione del lavoro giova osservare che l'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede:
" Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia."
L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA - secondo cui se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi -, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto delle persone tenute a dare informazioni ai sensi (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. STFA 22 settembre 2004 nella causa K., I 190/04; DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005 nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).
Nella fattispecie la Sezione del lavoro, a seguito della mancata risposta alle domande postegli l’8 agosto 2005 (cfr. doc. 5), ha nuovamente invitato l’assicurato, il 26 settembre 2005, ad evadere lo scritto dell’8 agosto 2005 entro un termine di cinque giorni, precisando che in caso negativo avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 6).
Come visto, il ricorrente non ha mai fornito le informazioni richieste e dunque l’amministrazione, il 24 ottobre 2005, ha emesso la decisione su opposizione con cui ha confermato la sua inidoneità al collocamento.
Il TCA constata che la Sezione del lavoro, inviando all’insorgente la diffida del 26 settembre 2005 con cui gli ha indicato che se non avesse risposto, avrebbe deciso fondandosi sugli atti disponibili, ha ossequiato quanto previsto dall'art. 43 cpv. 3 LPGA.
2.10. Contrariamente all’opinione espressa dal patrocinatore del ricorrente, secondo cui o l’assicurato è invalido e pertanto ha diritto a una rendita AI oppure il medesimo è abile al lavoro e conseguentemente gli vanno riconosciute le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I), il diniego di una rendita di invalidità non implica automaticamente il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, come risulta da quanto esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
Infatti mentre l’assicurazione invalidità assegna una rendita AI a un assicurato incapace al guadagno almeno al 40% a causa di un danno alla salute fisica, mentale o psichica permanentemente o per una lunga durata (cfr. art. 7, 8 LPGA; 4, 28 LAI), l’assicurazione contro la disoccupazione interviene erogando delle indennità giornaliere all’assicurato disoccupato perlomeno parzialmente che è idoneo al collocamento oggettivamente e soggettivamente (cfr. consid. 2.3.; STFA del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, consid. 2.3.).
L’assicurato, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione ha a più riprese dichiarato di essere inabile al lavoro in misura totale, analogamente a quanto certificato dal Dr. med. __________.
Inoltre il ricorrente, non rispondendo alle chiare domande postegli dalla Sezione del lavoro con scritto dell’8 agosto 2005 e sollecito del 26 settembre 2005 (cfr. consid. 2.8., 2.9.), ha implicitamente ammesso di non essere alla ricerca di un’occupazione. Non è dato da vedere, infatti, quale altro motivo possa averlo indotto a non dare seguito alla richiesta dell’amministrazione.
La conclusione secondo cui l’insorgente non ricercava un impiego è del resto sostanziata dal fatto che egli mai ha allegato di avere intrapreso sforzi al fine di reperire un lavoro.
Al riguardo va evidenziato che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.
L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:
" (…)
1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)
Alla luce della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.5., 2.6.) e degli elementi fattuali del caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni dell’assicurato stesso e del suo atteggiamento, occorre concludere che egli è inidoneo soggettivamente al collocamento a decorrere dal 18 aprile 2005.
Pertanto il ricorrente non ha diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, perlomeno per il periodo esaminato da questa Corte, ossia dal 18 aprile al 24 ottobre 2005 (cfr. consid. 2.7.).
2.11. Il TCA rileva infine che l’assicurato ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al TCA.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
La LADI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61 lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella causa A., I 812/05), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della LADI, della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale, in riviste specialistiche e nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), nonché in particolare della giurisprudenza cantonale pubblicata nella RDAT (cfr. RDAT II-2000 N. 89 pag. 339 menzionata al consid. 2.6), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali della fattispecie emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere al ricorrente l’idoneità soggettiva al collocamento.
La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più, se si considera che in casu nemmeno si è confrontati con argomentazioni tendenti ad ottenere un cambiamento della giurisprudenza valida nell’ambito in questione.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.12. Il ricorrente ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione, contestando il relativo diniego della Sezione del lavoro (cfr. doc. I).
L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Dalla Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso in questione è particolarmente complesso.
In particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).
Al riguardo, in una sentenza del 15 marzo 2005 nella causa Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland c./ F, C 254/04, l’Alta Corte ha precisato:
" (…)
2.2 Zu ergänzen ist, dass hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen sind. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495).
Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach-und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; erwähnte Urteil H. und R. je Erw. 2.2)." (STFA succitata)
In una sentenza del 3 dicembre 2004 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone Lucerna, pubblicata in Plädoyer 1/05 pag. 70-71, è stato poi rilevato che il gratuito patrocinio nella procedura di opposizione, di principio, risulta essere necessario, purché siano adempiute le ulteriori condizioni, ossia l’indigenza e l’esistenza di possibilità di successo.
Nel caso di specie, nonostante fosse stata impugnata una decisione su opposizione, il criterio della necessità dell’assistenza giudiziaria è comunque stato esaminato, giungendo alla conclusione che effettivamente la vertenza, relativa a un rifiuto di versare indennità di disoccupazione a un’assicurata, che per adempiere tutti i requisiti del diritto alle prestazioni doveva far valere in giustizia la propria uscita da una Sagl, era complessa dal profilo dei fatti e del diritto.
Al Foglio 8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è altresì precisato che la decisione relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso. Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni summenzionate.
La richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad art. 37, n. 24).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03), ha confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo fattuale.
Nella sentenza del 15 marzo 2005 nella causa Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland c./ F, C 254/04, menzionata sopra, il TFA ha poi considerato la vertenza concernente un assicurato che aveva richiesto l’erogazione di assegni di formazione quale “Betriebspraktiker” attualmente e giuridicamente non era semplice, in quanto andava esaminata l’adempimento o meno dei presupposti di cui all’art. 59 cpv. 2 LADI. L’Alta Corte ha conseguentemente confermato la sentenza dell’istanza precedente che, alla luce anche dell’indigenza dell’assicurato e del fatto che la lite non era sprovvista di esito favorevole, ha l’ha ammesso al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione.
In concreto la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di opposizione dinanzi alla Sezione del lavoro deve essere respinta, in quanto l'opposizione era sprovvista di possibilità di successo. Al riguardo valgono le stesse motivazioni indicate al consid. 2.11.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3.- La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è respinta.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti