Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2006.15

 

mm/DC/td

Lugano

26 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2006 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 21 dicembre 2005, la Cassa CO 1 ha comunicato a RI 1, iscrittosi presso di lei a far tempo dal 1° ottobre 2005 (dopo esserlo stato sino al 30 settembre 2005 presso la Cassa disoccupazione __________, dove egli aveva il proprio domicilio), che il diritto alle indennità di disoccupazione sarebbe stato sospeso per 16 giorni per avere fornito delle indicazioni sul formulario FAUT relativo al mese di novembre 2005 (cfr. doc. 14).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 9), la Cassa, in data 19 gennaio 2006, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 21 dicembre 2005, osservando che:

 

"  - LADI art. 30 cpv. 1 lett. e, f

- OADI art. 45 cpv. 1 lett. c

 

il suo diritto all'indennità di disoccupazione è sospeso per 16 giorni a decorrere dal 1° dicembre 2005.

 

Fattispecie e motivi:

 

L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure se ha violato altrimenti l'obbligo d'informare o di annunciare, oppure ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.

 

La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo l'atto o l'omissione per cui è stata decisa.

 

Nel suo caso in data 30 novembre 2005 ha consegnato il formulario FAUT per il mese di novembre 2005 nel quale non aveva indicato di aver lavorato, in data 15 novembre 2005 ha però notificato, tramite attestati di guadagno intermedio, un'attività presso il Ristorante __________ di __________.

 

In seguito alla nostra decisione di cassa del 21 dicembre 2005 lei ha interposto opposizione in data 5 gennaio 2006, dalla sua opposizione la Cassa non rileva nessun elemento che possa modificare la sua precedente decisione. Anche il verbale apportato come prova della sua buona fede non conferma che lei aveva detto alla signora __________ che aveva già lavorato nel mese di Novembre 2005 ma bensì che aveva in vista un contratto di lavoro con il ristorante __________ di __________ a partire dal 1° dicembre 2005."

                                         (doc. 7)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

 

"  Io sottoscritto RI 1 con la presente esplico gli avvenimenti accadutimi nel mese di novembre 2005.

 

In data 19 gennaio 2006 ho ricevuto per corrispondenza la decisione negativa da parte della Cassa CO 1, nonostante le prove inviate, in riferimento alla mia opposizione del 17 dicembre 2005.

 

Infatti né la lettera del 17.12.2005, né quella del 5.12.2006 hanno dato credito alla mia versione veritiera degli avvenimenti, quindi mi affido alla sua imparzialità di prendere atto più alla mia buona fede provata anziché all'errore umano accadutomi.

 

Consapevole che la buona intenzione non è facilmente dimostrabile, ho preso appuntamento in data straordinaria con uno dei miei testimoni, __________, con la quale in data odierna si è stilato un nuovo verbale in completamento a quello del 30.11.05.

 

Difatti sul verbale che troverà in allegato, la mia testimone, mettendosi in prima persona e lavorando presso gli stessi uffici di collocamento, conferma in modo assoluto la mia buona fede di aver notificato in tempo il lavoro a me offerto da parte del datore di lavoro in quel periodo; specifico che nei giorni di novembre stavo lavorando per un periodo di prova in opposizione alla lettera del 19.01.2006 (che troverà copia in allegato), che contiene affermazioni discordanti.

 

La invito inoltre di considerare tutta la mia documentazione da me allegata come prova a testimonianza dei fatti avvenuti, sensibilizzandola alla mia difficile condizione, quale disoccupato.

 

Spero che la provvisoria decisione nei miei riguardi sia riconsiderata, poiché una svista potrebbe pesare così tanto finanziariamente a fronte di un comportamento trasparente e ineccepibile."

                                         (I)

 

                               1.4.   In data 18 febbraio 2006, RI 1 ha trasmesso al TCA copia dell’ulteriore corrispondenza intercorsa nel frattempo con la Cassa CO 1 (III + allegati).

 

                                         Il 23 febbraio 2006, a questa Corte è inoltre pervenuta copia di uno scritto, datato 21 febbraio 2006, che il ricorrente ha inviato il all’amministrazione (VII).

 

                               1.5.   Nella sua risposta di causa del 10 marzo 2006, la Cassa si è riconfermata nelle proprie allegazioni (VIII).

 

                               1.6.   Il 20 marzo 2006 l’assicurato ha fornito le seguenti precisazioni a proposito del contenuto della risposta di causa:

 

"  Per quanto riguarda l'allegato da Voi gentilmente a me inviato, relativo la comunicazione della Cassa di disoccupazione datato 10.03.2006, reputo sbagliate e infondate alcune dichiarazioni in esso contenute, per i seguenti motivi:

 

-   la dicitura "… indicazione non indicata sul verbale del colloquio di consulenza…", vero è invece come risulta citato nel secondo verbale redatto dalla sig. __________ in data 31.01.2006, la conferma d'aver denunciato a voce chiara sin dal primo colloquio in data 30.11.2005, l'esistenza del rapporto di lavoro presso il ristorante __________; affidandomi poi alla professionalità della mia consulente, sottoscrivevo il verbale nella convinzione che i fatti da me esposti sarebbero stati resi noti alla Cassa tramite la stessa.

 

-   ribadisco ancora una volta la mia prima esperienza nella compilazione del FAUT in presenza di un guadagno intermedio. Consegnai il formulario in via provvisoria al 30 di novembre, (vista l'incertezza da parte del datore di lavoro), pensando fosse il termine ultimo per la presentazione. Durante il colloquio tuttavia non ricevetti alcuna successiva informazione sulla compilazione del medesimo, né alcun consiglio per una correzione immediata presso la vostra Cassa.

 

-   la rappresentante del URS, nonché la mia consulente, Sig. __________, una volta terminato il colloquio del 30.11.2005, mi licenziò con la sicurezza che avevo agito correttamente e in buona fede, lasciandomi in seno la tranquillità di non incombere in problematiche future.

 

-   vi informo inoltre che in nessuna corrispondenza fin ora da me scritta, emerga in mia difesa il fatto di essermi giudicato incapace o sprovveduto nel rispondere alle domande del FAUT; i motivi che hanno portato a tale inconveniente sono quelli già esposti nelle mie precedenti lettere.

 

Difatti se avessi avuto l'intenzione di non dire il vero, quindi la possibilità di arricchirmi indebitamente a danno della Cassa, non avrei agito in modo così esposto, sia nel notificare scrupolosamente e tempestivamente il tutto presso gli uffici del URC, sia nella premura espressa nel compilare insieme al datore di lavoro il formulario di GI.

 

L'equivoco nasce anche dal fatto che in quel periodo avevo esercitato solo alcuni giorni di prova e l'assenza di un contratto definitivo ha complicato ulteriormente la situazione, confondendomi nell'esplicazione dei miei compiti.

 

Chiedo come avanzamento di prove di essere convocato insieme ai miei testimoni, la Sig. __________ e i datori di lavoro del Ristorante "__________ di __________ ", presso codesto Lodevole Tribunale per un confronto diretto e spero decisivo sulla situazione." (X)

 

                                         La Cassa ha preso posizione in merito il 12 maggio 2006, semplicemente rifacendosi agli argomenti già esposti in sede di risposta di causa (XIII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. RU N. 44 del 5 novembre 2002 pag. 3371 segg.).

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° dicembre 2005 (in quanto l’assicurato avrebbe leso il suo obbligo di informare omettendo di indicare sul formulario di autocertificazione del mese di novembre 2005 di avere svolto alcuni giorni di lavoro alle dipendenze di un esercizio pubblico di Paradiso), al presente caso si applicano le norme della LPGA e quelle della LADI in vigore dal 1° luglio 2003.

 

                               2.3.   L’assicurato é sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile; cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

 

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

 

"  a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

 

b)   Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

                                         (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

 

"  a   Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies

 

betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

                                         (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

 

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

 

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

 

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

                                         (cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

 

                                         In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

 

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che:

 

"  (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”

                                         (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)

 

 

                                         Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra pronunzia, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

 

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"

                                         (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

 

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un altro giudizio ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

 

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

 

                                         Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente.

                                         Inoltre, nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI (cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).

 

                                         Infine, in una recente pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

 

"  Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

 

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

 

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

 

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.”

                                         (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

 

 

                               2.4.   Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

 

                                         "D 34  L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

 

                                          D 35  Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

 

                                          D. 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

 

                                          D 37  Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé."

                                         (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.6.   In una decisione del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03, chiamata a decidere nel caso in cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della sospensione il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.2 Für die Bemessung der Einstellungsdauer ist neben dem Verschulden jeweils auch der spezifische Schutzzweck der einzelnen Tatbestände des Art. 30 Abs. 1 AVIG zu berücksichtigen.

 

2.2.1 Der im gesamten Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (siehe Art. 17 Abs. 1 AVIG; BGE 114 V 285 Erw. 3, 111 V 239 Erw. 2a, 108 V 165 Erw. 2a) folgend muss eine versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung greift bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, ein.

 

2.2.2 Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG hat nicht den Charakter einer Strafe im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer verwaltungsrechtlichen Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme der Arbeitslosenversicherung zu begegnen (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1999 Nr. 33 S. 198). Das Gesetz bietet nur soweit eine Grundlage, den Leistungsanspruch eines Versicherten, der an sich alle in Art. 8 AVIG genannten Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, zu verkürzen, als der damit verfolgte Zweck tangiert ist. Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V 227 f. Erw. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 251 N 691; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2).

 

2.2.3 Zentrale Bedeutung kommt der Beteiligung an effektiv entstandenem Schaden zu, wenn der Versicherte hiefür eine vermeidbare Ursache setzte, wie es bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit der Fall ist. Sanktioniert werden bestimmte Verhaltensweisen darüber hinaus bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen, sich also nicht in einem tatsächlichen Schaden niedergeschlagen haben (so - mit Bezug auf Art. 30 Abs. 1 lit. c [unzureichende Arbeitsbemühungen] bzw. lit. d AVIG [Nichtbefolgung von Weisungen] - die Urteile H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 2, und R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). Die Einstellungstatbestände sind also bereits insofern ein Instrument der Schadenminderung, indem sie - neben dem "generalpräventiven" Schutz der Arbeitslosenversicherung vor missbräuchlichen Verhaltensweisen - der vorbeugenden Verhaltenssteuerung im Einzelfall dienen, so etwa der Intensivierung unzureichender Arbeitsbemühungen oder der verbesserten Wahrnehmung administrativer Mitwirkungspflichten durch die versicherte Person. Der Einbezug blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht allein dann zum Tragen, wenn ein erforderliches Handeln durchgesetzt werden soll, sondern auch, wenn eine abgeschlossene unerwünschte Handlung - hier im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG - zur Diskussion steht (vgl. BGE 123 V 151 Erw. 1b).

 

2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit, als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N 691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

 

Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…)."

                                         (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03)

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’assicurato si è iscritto al collocamento nel nostro Cantone il

                                         1° ottobre 2005, alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno in qualità di “impiegato di commercio, contabile debitori, incaricato” (doc. 31 e 32).

                                         Occorre ancora precisare che, antecedentemente al 1° ottobre 2005, RI 1 era domiciliato nel Cantone di __________ e iscritto al collocamento (dal mese di marzo 2004) presso la Cassa disoccupazione di quel Cantone (cfr. doc. 20 e VIII, p. 2).

                                         Nel formulario di autocertificazione (FAUT) relativo al mese di novembre 2005, alla domanda volta a sapere se egli avesse lavorato per uno o più datori di lavoro durante lo stesso periodo di controllo, il ricorrente ha risposto negativamente (cfr. doc. 35).

                                         Sul FAUT del mese di dicembre 2005, pervenuto alla Cassa il 15 dicembre 2005, egli ha invece indicato di aver lavorato durante i giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre, con la precisazione di avere, citiamo: “… esercitato un periodo di prova, ma non c’è stato accordo visto che la scelta è caduta sopra un’altra candidata!” (cfr. doc. 34).

 

                                         Il 15 dicembre 2005, l’amministrazione ha ricevuto l’attestato di guadagno intermedio compilato dal Ristorante-Pizzeria «__________ » di __________, dal quale risulta che l’insorgente ha lavorato alle sue dipendenze per 7 giorni durante il periodo 19-30 novembre 2005 (cfr. doc. 30).

                                         Invitato dalla Cassa a giustificare la mancata indicazione sul FAUT del mese di novembre 2005 dei giorni di lavoro effettuati presso il menzionato esercizio pubblico (cfr. doc. 19), l’assicurato, in data 16 dicembre 2005, ha innanzitutto sostenuto di non aver ricevuto alcuna retribuzione nel corso del mese di novembre 2005 e che i giorni di lavoro compiuti in questo mese gli sono stati pagati solo in un secondo tempo.

                                         D’altro canto, egli ha fatto valere di avere informato della situazione la sua collocatrice (__________) in occasione del colloquio del 30 novembre 2005 e di aver creduto che il verbale stilato in quell’occasione, nonché il formulario di guadagno intermedio, sarebbero bastati ad attestare la sua buona fede (doc. 16).

 

                                         Il verbale relativo al colloquio di consulenza a cui ha accennato RI 1, agli atti sub doc. 18, ha il seguente tenore:

 

"  L’assicurato consegna le ricerche di lavoro svolte con le risposte.

Mi informa che forse a partire dal 01.12.05 verrà assunto con un contratto a tempo indeterminato in qualità di responsabile del ristorante presso __________ a __________.

Concordiamo che appena avrà stipulato il contratto di lavoro me ne farà avere una copia, nel frattempo si informerà con la sua cassa disoccupazione per quanto concerne un'eventuale differenza di salario.

(…)."

 

                                         In sede di opposizione, l’assicurato ha ribadito le proprie ragioni, sottolineando che il suo comportamento non è mai stato finalizzato alla realizzazione di un profitto economico (doc. 9 e 10).

                                         In occasione del colloquio del 31 gennaio 2006, la collocatrice __________, con riferimento al verbale del 30 novembre 2005, ha precisato che, citiamo: “l’assicurato stava svolgendo dei giorni di prova ed attendeva conferma di un’eventuale assunzione.” (doc. A 2).

 

                                         In corso di causa, la Cassa CO 1 ha proceduto all’audizione di __________, la quale, a proposito del noto colloquio di consulenza, ha dichiarato quanto segue:

 

"  Incontro in data odierna il signor __________, responsabile della Cassa CO 1, il quale mi chiede informazioni riguardo l’assicurato e il GI effettuato durante il mese di novembre 2005.

Informo che durante il colloquio del 30.11.2005 l’assicurato dichiarava che aveva effettuato dei giorni di prova e attendeva (vedere verbale) il contratto a tempo indeterminato.

La sottoscritta informava l’assicurato di richiedere alla cassa disoccupazione i formulari per dichiarare il GI."

                                         (doc. 5).

 

                                         Tenuto conto delle affermazioni fatte dalla citata collocatrice, il ricorrente è stato invitato dalla Cassa a rispondere alle seguenti due domande:

 

"  (…)

1. Per quale motivo, nonostante sia stato avvisato dalla sua consulente, non ha indicato la sua attività lavorativa sul FAUT di                      novembre 2005?

2. Per quale motivo ha presentato il formulario “attestato di guadagno          intermedio” solamente in data 15 dicembre 2005?

                                         (doc. 2)

 

                                         RI 1 ha così risposto:

 

"  Ci tengo a precisare la presenza di un'importante discordanza tra la domanda a me posta (vs. rif. nr. 1), e i fatti avvenuti in tale data.

 

Il giorno precedente al colloquio con la signora __________, avevo erroneamente compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima esperienza di guadagno intermedio.

 

Il giorno dell'appuntamento con la collocatrice avevo già consegnato il documento in questione e durante il colloquio si è disquisito sulle procedure da seguire successivamente alla consegna di tale formulario.

 

Ebbene, non è riportato in nessun verbale né citato in nessuna conversazione il fatto che il sottoscritto sia stato tale giorno "avvisato" dalla propria consulente, sul modo di compilare le rispettive risposte del formulario FAUT di novembre.

 

Per suddetti e sottolineati motivi, il sottoscritto, apponeva la crocetta non sulla casella rispondente al proprio caso, bensì a quella adiacente alla stessa.

 

Agendo sempre nella massima mia buona fede, le notificai il lavoro che stato svolgendo presso il ristorante di Paradiso, rammentando il motivo che svolgevo solo un periodo di prova, durato più del previsto per incertezze da parte del datore di lavoro (vedere lettera del 5.01.2005, prove d'allegato), nella reclutazione del nuovo personale; assumendomi personalmente l'impegno assoluto di andare a ritirare l'altro formulario di guadagno intermedio dai vostri uffici, al fine di eseguire il tutto scrupolosamente come le disposizioni di legge consentono.

 

Per quanto riguarda la domanda (vs. rif. nr. 2), spiego il motivo e gli avvenimenti per i quali ho presentato il formulario "attestato di guadagno intermedio" il giorno citato.

 

Il sottoscritto, il 15.12.2005, si recava immediatamente presso i vostri uffici per la premura di consegnare il medesimo formulario (vedere alleati del 5.01.2006), poiché solo in tale data è stato messo in condizione di ricevere, debitamente compilato ed in modo completo, lo stampato da parte del suo datore di lavoro."

                                         (doc. 3)

 

                               2.8.   Da quanto precede, occorre ritenere appurato, in primo luogo, che RI 1, durante i giorni 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2005, ha svolto un’attività lavorativa alle dipendenze del Ristorante-Pizzeria «__________ » di __________ e, in secondo luogo, che egli ha omesso di indicare tale circostanza sul FAUT del mese di novembre 2005 (cfr. doc. 35).

 

                                         L'assicurato pretende innanzitutto di non avere voluto trarre un indebito profitto ai danni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Al riguardo, è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, é irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         D’altro canto, egli fa valere che la retribuzione dei giorni di lavoro effettuati nel mese di novembre 2005, è avvenuta soltanto durante il mese successivo.

                                         Da parte sua, questa Corte rileva che la domanda n. 1 contenuta nel formulario FAUT - il cui tenore non lascia spazio ad interpretazioni di sorta - fa dipendere la risposta, positiva o negativa, unicamente dall’avere o meno lavorato alle dipendenze di un datore di lavoro durante il periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che la relativa retribuzione avvenga soltanto in un periodo successivo.

                                         Sempre in questo contesto, è irrilevante la circostanza che i giorni di lavoro compiuti dall’assicurato nel novembre 2005 erano di prova, in vista di una sua possibile assunzione a tempo indeterminato.

                                         Sebbene fossero di prova, si è trattato di giorni di lavoro effettivo che, come tali, andavano puntualmente notificati all’amministrazione.

 

                                         Infine, RI 1 sostiene di avere creduto in buona fede che l’aver informato la propria collocatrice in merito al lavoro effettuato per conto del Ristorante-Pizzeria «__________ », avrebbe rimediato all’omissione commessa sul FAUT del mese di novembre 2005.

 

                                         Sentita dalla Cassa, la collocatrice __________ ha effettivamente confermato che, in occasione del colloquio del 30 novembre 2005, l’assicurato le aveva comunicato di aver effettuato dei giorni di lavoro in prova. D’altro canto, essa l’aveva invitato a richiedere i formulari necessari ad annunciare il guadagno intermedio (cfr. doc. 5).

                                         Stando così le cose, la richiesta tendente a che il TCA proceda all’audizione testimoniale della collocatrice appena citata (così come d’altronde quella riguardante il gerente del ristorante «__________ ») è superflua, nella misura in cui essa non potrebbe che confermare quanto già dichiarato precedentemente.

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a p. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI 1993 p. 21-22, RCC 1991 p. 220 consid. 3a, RCC 1983 p. 195 consid. 3, RCC 1982 p. 368 consid. 2, RCC 1981 p. 194 consid. 3, RCC 1979 p. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 390ss; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, p. 108-109; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss).

 

                                         A prescindere dalla questione a sapere se il comportamento della collocatrice era atto a fare nascere nell’assicurato la convinzione che l’averla messa al corrente sarebbe bastato a rispettare il proprio dovere d’informare nei confronti della Cassa, questo Tribunale osserva che, per sua esplicita ammissione, al momento del noto colloquio di consulenza, RI 1 aveva già proceduto a compilare e a consegnare il formulario FAUT incriminato (cfr. doc. 3: “Il giorno precedente al colloquio con la signora __________ avevo erroneamente compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima esperienza di guadagno intermedio. Il giorno dell’appuntamento con la collocatrice avevo già consegnato il documento in questione e …” – il corsivo è del redattore), ragione per la quale all’atteggiamento della consulente __________ non potrebbe essere in ogni caso riconosciuto un ruolo causale.

 

                                         In esito a quanto precede - accertato che il ricorrente non ha informato l'amministrazione a proposito dei giorni di lavoro compiuti durante il mese di novembre 2005 - è a ragione che la Cassa l'ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

 

                               2.9.   Con la decisione impugnata, l'amministrazione ha valutato come mediamente grave la colpa commessa dall'assicurato e gli ha inflitto una sospensione di 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, in applicazione dell'art. 45 cpv. 2 lett. b OADI (cfr. doc. 14-15).

 

                                         Come indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la "Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).

 

                                         Questo Tribunale ritiene eccessiva la sanzione inflitta dalla Cassa all'assicurato.

 

                                         Infatti nel fissare la durata della sospensione occorre tenere conto del fatto che l’assicurato, immediatamente dopo aver omesso di dichiarare i giorni di lavoro effettuati per conto del «__________ », ha comunicato questa stessa circostanza alla propria collocatrice.

                                         Inoltre, al momento della compilazione del FAUT di novembre 2005, egli non aveva ancora incassato la retribuzione.

                                         Il TCA ritiene perciò che la sospensione di 16 giorni inflitta a RI 1 dall’amministrazione non rispetti il principio della proporzionalità. Essa va pertanto ridotta a 10 giorni.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 19 gennaio 2006 della          Cassa CO 1 è riformata nel senso che                                        RI 1 è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione        per 10 giorni.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti