Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2006.20

 

rs/td

Lugano

13 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 22 febbraio 2006 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 18 novembre 2005 con cui ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a fare tempo dal 4 luglio 2005, poiché è inverosimile che l’assicurata, la quale dal giugno 2005 è gerente della ditta __________ e vi lavora al 100% quale segretaria, sia sufficientemente disponibile al mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. doc. 1, 5, A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

 

"  (…)

Tutte le motivazioni addotte dal menzionato Ufficio, si basano su valutazioni dei miei compiti all'interno della __________ che mi ha assunto dal luglio 2005, ma non sul fatto che, come già testimoniato presso tale ufficio il 07.11.2006 (recte: 2005) (e come pure riportato nella decisione del 22.02.06), mi sono dichiarata disponibile per qualsiasi altra proposta di lavoro, durante tale periodo: se avessi ricevuto un'offerta di lavoro che mi impiegava anche a tempo pieno per un salario superiore a quanto offertomi dal __________, non vedo per quale motivo non avrei dovuto accettare. L'unico motivo che mi ha spinto, dall'inizio, ad usufruire della disoccupazione è stato di tipo economico: percepire la differenza dello stipendio dei lavori precedenti i quali mi garantivano, come menzionato nella decisione del 22.02.06 dell'Ufficio del lavoro, una copertura di 7377.­/mensili. Questo è pure il motivo che non ho proseguito dal 30.11.05 a continuare con la disoccupazione in quanto con il nuovo quadro, il salario garantito sarebbe comunque stato inferiore a quanto percepisco ora. Se mi si dovesse, anche attualmente, presentare un'opportunità di guadagno superiore agli attuali 3'000.- /mensili, penso che la accetterei come farebbe qualsiasi altra persona: non è questione di stoicismo, o meno, o di fedeltà assoluta ai "padroni", ma stiamo parlando della vita e di tutte le complessità e difficoltà che essa impone (me compresa).

Per riassumere, quindi il mio ricorso è basato sul fatto che si sono fatte delle illazioni su cosa avrei fatto io se mi fosse stato offerto un lavoro durante quel periodo: le ipotesi di che tipo di lavoro o condizioni ci sarebbero potuto essere, sono illimitate, in tutti i sensi ed è stato da me ribadito più volte che mi ritenevo disponibile." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 marzo 2006 (cfr. doc. III) la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

                               1.4.   In replica l’assicurata ha presentato alcune osservazioni, allegando della documentazione (cfr. doc. V; B1-B5).

 

                               1.5.   La Sezione del lavoro si è espressa in merito con scritto dell’11 aprile 2006 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   L’assicurata, il 20 aprile 2006, ha formulato delle precisazioni riguardo ad alcuni punti sollevati dall’amministrazione, segnatamente in relazione al fatto che lei stessa è la persona di contatto per la conclusione dei contratti telefonici e alla circostanza che lei stessa ha firmato i propri attestati di guadagno intermedio (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).

 

                               1.8.   L’11 settembre 2006 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, del __________ dell’avv. __________ e dell’avv. __________ della Sezione del lavoro, si è proceduto alla discussione di causa.

                                         In tale occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata sia o meno idonea al collocamento a decorrere dal 4 luglio 2005.

 

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                         In particolare il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

 

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

 

                                         L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione.

                                         In una decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro, rilevato che:

 

"  (…)

3.1  Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"

(cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03)

 

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03; STCA del 16 marzo 2004 nella causa C., 38.2003.60;, STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278; STCA del 29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244; STCA del 3 aprile 2003 nella causa P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002 nella causa C., 38.2002.77 e STCA del 6 agosto 2002 nella causa A., 38.2001.195).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.

                                         Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.

                                         In particolare la nostra massima istanza ha sottolineato che:

 

"  (…)

b) Übt ein Versicherter während seiner Arbeitslosigkeit eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus, ist die Vermittlungsfähigkeit nur solange gegeben, als die selbstständige Erwerbstätigkeit ausserhalb der normalen Arbeitszeit ausgeübt werden kann. Dies ist nicht der Fall, wenn die Gegebenheiten dafür sprechen, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit ein derartiges Ausmass angenommen hat, dass sie nur noch zum kleinsten Teil ausserhalb der normalen Arbeitszeit bewältigt werden könnte, die Ausübung einer Arbeitnehmertätigkeit zu den üblichen Zeiten somit ausgeschlossen scheint (ARV 1998 Nr. 32 S. 177 Erw. 4a, 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3). Ohne Bedeutung ist dabei, welche Motive (Alter, Neigung, Beurteilung der Chancen usw.) diesem persönlichen Entscheid zugrunde lagen (BGE 112 V 329 Erw. 3c; ARV 1993/94 Nr. 30 S. 216 Erw. 3b). Mit der gesetzlichen Schadenminderungspflicht ist es zwar zu vereinbaren, dass ein Arbeitsloser sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit umsieht. Unterlässt er es aber im Hinblick auf dieses Ziel, sich daneben auch in vertretbarem Umfang um eine unselbstständige Erwerbstätigkeit zu bemühen, liegt Vermittlungsunfähigkeit vor, welche den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Die Arbeitslosenversicherung bezweckt nicht die Abdeckung von Unternehmerrisiken. Dass in der Zeit vor bzw. unmittelbar nach der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit in der Regel kein oder nur ein geringes Einkommen erzielt werden kann, gehört typischerweise zu derartigen, nicht versicherten Risiken (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3c, 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 1. Absatz). Das an sich achtenswerte Verhalten eines Versicherten, die Arbeitslosigkeit mit selbstständiger Erwerbstätigkeit zu überwinden, ändert nichts daran, dass die Vermittlungsfähigkeit verneint werden muss, wenn die Absicht zur Aufnahme der selbstständigen Arbeit so weit fortgeschritten ist, dass die Annahme einer unselbstständigen Tätigkeit nicht oder kaum mehr möglich ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3; 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 3. Absatz). Als selbstständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen sodann nur vorübergehende, zeitlich beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, N. 342 S. 129 mit Hinweis auf SVR 1998 ALV Nr. 10 Erw. 3).

 

c) Vorliegend hat der Beschwerdeführer keine bloss vorübergehende Tätigkeit in seiner Firma aufgenommen. Vielmehr räumt er selber ein, dass der Umsatz im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen sei. Sodann hat er eine beachtliche Summe an Aktiven investiert. Zwar hat er auch über den 15. August 1997 hinaus Arbeitsbemühungen geltend gemacht. Doch sind diese, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, qualitativ ungenügend. Es liegt keine einzige schriftliche Bewerbung auf ein Inserat vor. Vielmehr hat sich der Beschwerdeführer fast ausschliesslich mit telefonischen Blindanfragen begnügt. Bei diesen Anfragen fällt überdies auf, dass sie immer wieder bei den selben Arbeitgebern erfolgt sind, tauchen doch die meisten der begrüssten Firmen (A. AG, B. AG, C. AG, D. AG, E. AG, F. AG, H. AG und I. AG) in vielen Nachweisformularen für persönliche Arbeitsbemühungen regelmässig auf. Solche Bewerbungsnachweise sind nicht geeignet, die angebliche Bereitschaft des Beschwerdeführers, jederzeit eine anderweitige Vollzeitstelle anzutreten, zu belegen. Vielmehr ist unter den Umständen des vorliegenden Falles davon auszugehen, dass der Versicherte versucht hat, mittels Arbeitslosenentschädigungen die zu Beginn jeder neuen Firmentätigkeit auftretenden finanziellen Engpässe zu überbrücken, was gerade nicht Sinn und Zweck der Arbeitslosentaggelder ist (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3, 1993/94 Nr. 30 S. 216 f. Erw. 3b). Daher hat die Vorinstanz den Anspruch des Beschwerdeführers auf solche Leistungen zu Recht ab 15. August 1997 verneint. Spätestens ab diesem Tag war klar, dass der Versicherte nur noch in seiner Firma tätig sein wollte. Daran ändert nichts, dass er dort formell Angestellter war, denn wirtschaftlich hatte er aufgrund seiner Stellung als einziger zeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer eine arbeitgeberähnliche Stellung inne (was ihn übrigens nach der Rechtsprechung ebenfalls vom Anspruch auf arbeitslosentaggelder ausschloss [BGE 123 V 234]). (…)"

(cfr. DLA 2002 N. 5, consid. 2b e 2c, pag. 55 e 56)

 

                                         Il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre 2002 nella causa F. (C 88/02).

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).

 

                                         In una decisione del 2 aprile 2003 nella causa A., C 166/02, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e, in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2001.

 

                                         In una sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) il TFA ha riconosciuto l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è così espresso:

 

"  (…)

6.2  Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi

o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.

Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

 

6.3  Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

 

6.4  Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"

 

                                         Con sentenza del 15 marzo 2006 nella causa L. (C 283/05) l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato era più disponibile a essere collocato.

 

                                         Il TFA ha pure negato l’idoneità al collocamento di un assicurato in una sentenza del 27 aprile 2006 nella causa M., C 200/05, nella quale si è così espresso:

 

"  (…)

Das kantonale Gericht hat zutreffend dargelegt, dass die Absichten und das gesamte Verhalten des Beschwerdeführers auf eine selbständige Erwerbstätigkeit gerichtet waren. Im Einzelnen kann auf die umfassenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Richtig ist insbesondere auch, dass die Motive (Alter, Beurteilung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt etc.), die für den persönlichen Entscheid massgebend waren, in diesem Zusammenhang keine Bedeutung haben (BGE 112 V 329 Erw. 3c; ARV 2002 S. 55 Erw. 2b).

 

Die dokumentierten Dispositionen gehen einerseits über das Mass hinaus, welches noch die Annahme einer bloss vorübergehenden selbständigen Tätigkeit zur Überbrückung der Zeit zwischen dem Stellenverlust und dem Antritt einer weiteren Arbeit im Angestelltenverhältnis zuliesse; als selbständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen nur zeitlich beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (ARV 2002 S. 56 Erw. 2b). Die verhältnismässig wenigen Bewerbungen bestätigen das Bild eines Versicherten, der seine berufliche Zukunft nunmehr in einer unternehmerischen Tätigkeit sah. Zum andern waren die sachbezüglichen Vorkehrungen schon im massgebenden Zeitraum von Februar bis anfangs Juni 2004 auf ein vollzeitliches Engagement

angelegt, so dass der Beschwerdeführer nebenher kaum noch über ausreichend zeitliche Kapazität zur Annahme und Ausübung einer Lohnarbeit verfügt hat (vgl. wiederum das soeben zitierte Präjudiz, S. 55 Erw. 2b).“ (STFA del 27 aprile 2006 nella causa M., C 200/05, consid. 2.)

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

 

                                         Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

 

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

 

                                         In casu, pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 4 luglio 2005, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurata è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 21 febbraio 2006 quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 ha aperto un termine quadro relativo alla riscossione delle prestazioni il 1° dicembre 2003 con un guadagno assicurato di fr. 7'377.-- (cfr. doc. 21).

                                         L’assicurata era alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale aiuto-contabile e impiegata d’ufficio.

                                         Essa, dal 1° dicembre 2003 al 30 aprile 2005, ha lavorato presso la Immobiliare __________ di __________ dichiarando guadagno intermedio (cfr. doc. doc. 1).

 

                                         Il 1° giugno 2005 la ricorrente si è annunciata nuovamente presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dichiarando di voler svolgere l’attività di aiuto-contabile, impiegata d’ufficio o ausiliaria d’ufficio (cfr. doc. B1, 21).

 

                                         Verso la fine del mese di maggio 2005 l’assicurata ha incontrato un conoscente, il signor __________ di __________, che è titolare di una franchise della ditta __________ – __________, attiva nel settore della rimozione delle piccole ammaccature delle auto, il quale l’ha informata che i due soci principali in __________ volevano costituire una società anche in Svizzera (cfr. doc. XIII).

 

                                         Alla fine del mese di giugno 2005 è stata costituita la ditta __________ con sede a __________, i cui promotori sono stati la __________, rappresentata da __________, direttore, __________ e __________.

                                         La __________ ha sede a __________ - territorio d’oltremare del __________ -, __________ è cittadino __________ con domicilio a __________ e __________ è anch’egli cittadino __________ con domicilio a __________ in provincia di __________

                                         Il capitale sociale, ammontante a fr. 20'000.--, è suddiviso in due quote, la prima di fr. 13'000.-- è stata sottoscritta dalla __________, la seconda di fr. 7'000.-- è detenuta da __________ (cfr. doc. 13).

                                         __________ e __________ sono iscritti a RC come soci senza diritto di firma (cfr. estratto RC della __________ reperibile in internet sul sito www.zefix.ch, doc. 12).

                                         L’assicurata, invece, risulta essere la gerente della Sagl con diritto di firma individuale (cfr. relativo estratto RC).

 

                                         Scopo sociale della Sagl è :

 

"  La gestione di carrozzerie, l'acquisto e la commercializzazione di ogni merce in relazione all'attività societaria, la diffusione di tecniche e conoscenze e servizi, la formazione di personale, l'acquisto di immobili nell'ambito dell'attività. L'esercizio di qualsiasi attività legata al settore automobilistico. Partecipare ad altre società aventi scopo analogo."

 

                                         Il 4 luglio 2005 la ricorrente è stata inoltre assunta dalla __________ in qualità di segretaria a tempo pieno per uno stipendio netto di fr. 3'000.-- mensili, oltre a delle provvigioni del 5% (lordo) sul fatturato incassato dalla società (cfr. doc. 7).

 

                                         La Sezione del lavoro, a cui il caso è stato sottoposto per esame dall’URC di __________ il 25 ottobre 2005 (cfr. doc. 19), alla luce delle risultanze appena esposte, nonché del fatto che la stessa ha firmato gli attestati di guadagno intermedio, ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 4 luglio 2005 (cfr. doc. 1, 5).

 

                                         Prima di emettere la decisione formale del 18 novembre 2005, la Sezione del lavoro ha sentito personalmente l’assicurata il 7 novembre 2005 (cfr. doc. 8).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art, 29 cpv. 2 Cost e dall’art. 42 LPGA.

 

                               2.6.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non condivide la soluzione a cui è giunta la Sezione del lavoro.

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che __________ fa parte di un gruppo formato da tre aziende associate: __________ in __________, __________ in __________ nel __________. Si tratta di una rete in franchising, che si è già estesa in __________, __________, __________.

                                         Tale gruppo si occupa dell’applicazione diretta e della diffusione a concessionarie affiliate del sistema __________ che permette di rimuovere rapidamente piccole ammaccature su autovetture senza l’uso di stucco o vernice, mantenendo intatta la vernice originale (cfr. www.__________.it).

 

                                         Per quanto attiene alla __________ è utile rilevare che soci sono tuttora unicamente la __________, rappresentata dal direttore __________, che detiene la quota maggioritaria del capitale sociale e __________. __________ e __________ sono, come già visto, cittadini __________ domiciliati in __________ (cfr. doc. 13).

                                        

                                         Al riguardo va evidenziato che __________ risulta essere il responsabile delle informazioni contenute in una scheda concernente il franchising della __________, __________ – __________ presente nell’Annuario del Franchising __________, relativo al repertorio ufficiale delle franchise operative in __________ (www.__________.it).

                                         Inoltre l’assicurata, in occasione dell’audizione del 7 novembre 2005 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha indicato che __________ sarebbe il titolare del __________ nella zona di __________ (cfr. doc. 8).

                                         Quest’ultimo, a detta dell’assicurata, è pure dipendente della società con sede a __________ con mansioni di tecnico, responsabile di produzione/prestazioni (cfr. doc. 8).

 

                                         Il gruppo formato dalle tre aziende associate, ovvero Il __________, __________ in __________ e __________ in __________, per estendere il know how e il marchio de __________ in Svizzera, necessitava, in ossequio al diritto elvetico, di un gerente domiciliato in Svizzera, come peraltro indicato dall’assicurata (cfr. doc. IX, 8, XIII).

                                         L’art. 813 cpv. 1 CO prevede, infatti, che uno almeno dei gerenti dev’essere domiciliato nella Svizzera.

                                         L’Ufficio federale del registro di commercio, nella propria Circolare del 25 luglio 2003 concernente le esigenze in materia di nazionalità e di domicilio nel diritto societario, ha precisato che tale condizione continua ad applicarsi anche successivamente all’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS 0.142.112.681), poiché per il momento il Parlamento, dopo avere dibattuto la questione, ha ritenuto che il criterio del domicilio è giustificato dallo scopo di assicurare l’applicazione della responsabilità civile e penale degli organi societari e di quella per il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali, come pure di garantire la sorveglianza prevista dalla legge sul riciclaggio di denaro e l’esistenza di un legame personale minimo tra le società e lo Stato in cui risiedono, ai fini della lotta contro la criminalità organizzata.

                                         L’esigenza della nazionalità è, per contro, stata considerata una violazione diretta del principio di non discriminazione.

 

                                         L’assicurata è domiciliata a __________, per cui essa adempie il presupposto del domicilio in Svizzera di almeno un gerente necessario affinché la costituzione di una Sagl sia regolare e possa dunque esplicare degli effetti.

 

                                         La ricorrente, tuttavia, non è socia della società, non partecipandovi finanziariamente in alcuna misura.

                                         Essa non ha effettuato alcun investimento in relazione a questa Sagl.

 

                                         Essendo solamente gerente e non socia, la facoltà di gestione e rappresentanza le può poi essere revocata, ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO, in ogni tempo mediante deliberazione sociale.

                                         Nel caso in cui, invece, siano i soci anche gerenti la facoltà di gestione e di rappresentanza può essere revocata unicamente per motivi gravi (cfr. art. 814 cpv. 2, 565 CO).

 

                                         Le competenze di gerente dell’assicurata sono, limitate nel senso che essa può operare unicamente con il consenso, o comunque secondo le direttive, dei due soci.

                                         In proposito è utile segnalare che __________ ha allestito un elenco delle funzioni dell’assicurata e meglio:

 

"  1) PROCURAMENTO DEL LAVORO

 

    a.  Stabilire una buona comunicazione con concessionarie di

automobili, carrozzerie, aziende di autonoleggio, assicurazioni e periti assicurativi, automobilisti privati. Le assicurazioni rappresentano un target principale.

    b.  Far conoscere la nostra azienda e la nostra rete e proporre i

nostri servizi di rimozione rapida di piccole ammaccature. Tali servizi possono essere forniti sia su pochi veicoli che su migliaia di veicoli danneggiati (spesso da grandine).

    c.  Quando c'è una richiesta di servizio, passarla a __________, che è il responsabile produzione, perché se ne occupi e la soddisfi. (In seguito ci saranno anche altri tecnici ai quali passerai le chiamate).

 

2) CONTABILITA'

 

    a.  Dopo l'avvenuto lavoro procedere alla fatturazione e al relativo

         incasso del corrispettivo.

    b.  Versare l'incasso in banca

    c.  Contabilizzare l'incasso ed il versamento in banca

    d.  Mensilmente preparare il piano finanziario, che consiste nel fare un sommario degli incassi e della liquidità disponibile; raccogliere le fatture e le note da pagare, fare un sommario degli incassi e dei pagamenti dovuti il mese seguente, ed elaborare un piano finanziario per il mese che mantenga solvente l'azienda e ne accresca la solidità finanziaria. Tale piano va fatto con __________ e, prima dell'attivazione, va approvato da __________. Solamente gli esborsi approvati lungo questa linea possono essere fatti e nient'altro.

    e.  Eseguire la contabilità per l'azienda da dare al commercialista per il bilancio della società.

 

3) RECLUTAMENTO

 

    a.  Promuovere la ricerca di personale nella Svizzera.

    b.  Selezionare il personale che possa essere qualificato come tecnico da formare (buon passato di produzione, di etica, corretto, ecc.).

    c.  Adempiere le formalità contrattuali (fargli firmare tutti i contratti prima della formazione).

    d.  Inviarlo ad __________ per la formazione.

    e.  Quando ha completato la formazione passarlo sotto la supervisione di __________ per l'avvio del servizio nella sua zona assegnata.

    f.   Mantenere una comunicazione periodica e assicurati che mantenga l'etica in (in caso maneggia) così che la sua produzione sia solvente e renumerativa.

 

4) MARKETING E PROMOZIONE

 

    a.  Dovrà assicurarsi che la società si faccia conoscere attraverso pubblicità e promozione. A questo scopo, fare dei "mailings" in cui si inviano delle lettere a concessionarie, assicurazioni, carrozzerie, ecc., per presentare il nostro servizio e invogliare a richiederlo.

    b.  Tenere sempre delle scorte di magliette, bigliettini da visita, carta intestata, buste, moduli di avvenuta lavorazione e moduli di preventivo.

 

5) FINANZE

    a.  Come accennato sopra, assicurare la solvenza dell'azienda e che il piano finanziario mensile venga attivato esattamente come approvato dal consiglio esecutivo (formato da RI 1 e __________) e successivamente da __________. Solamente dopo l'approvazione da __________ potrà essere attivato il piano finanziario.

    b.  In coordinazione con i soci, intraprendere azioni atte a migliorare la produttività, la profittabilità e il corretto scambio con i clienti della società.

 

6) CONTRATTUALISTICA, LEGALE

 

    a.  Maurizia si occuperà di far sottoscrivere tutti i contratti con i tecnici e si assicurerà di mantenere sempre a posto i rudimenti legali della società, con particolare attenzione agli accordi sottoscritti tra la società ed i tecnici. A questo scopo dovrà assicurarsi che gli archivi di tali documenti di valore siano sempre al sicuro e ben organizzati e facilmente reperibili.

    b.  Riferire al consiglio di amministrazione qualsiasi situazione che possa anche lontanamente costituire un pericolo legale per l'azienda e contribuire a porvi rimedio a seconda della necessità e della circostanza.

 

POTERI DI RI 1 NELLA SOCIETA'

 

Come gerente, RI 1 è responsabile per gestire l'azienda e svolge le funzioni sopra descritte. In aggiunta alla sintesi sopra, le funzioni della società sono ulteriormente descritte nel "Manuale Operativo della Franchise __________ " che tratta estensivamente e nel dettaglio tali funzioni come pure l'organizzazione della Franchise. RI 1 dovrà familiarizzare con tale manuale.

 

RI 1 svolgerà i suoi poteri di gerente in allineamento e con l'accordo del Consiglio di Amministrazione e dei soci. Per esempio, solamente la pianificazione finanziaria approvata come descritto sopra potrà essere attivata ed eseguita da RI 1. Spese non contemplate nel piano finanziario dovranno COMUNQUE essere preventivamente approvate lungo la linea di approvazione come descritto in 5a." (Doc. 11)

 

                                         Rilevanti sono soprattutto le circostanze che ogni mese l’assicurata con __________ deve elaborare un piano finanziario mensile che dovrà essere approvato da __________ prima dell’attivazione e che possono essere fatti solamente gli esborsi approvati lungo questa linea.

                                         In proposito va pure rilevato che la __________, avendo una quota del capitale sociale maggioritaria, ha in definitiva il potere decisionale.

                                         In effetti l’art. 808 cpv. 3 CO enuncia che le deliberazioni sociali si prendono a maggioranza assoluta dei voti emessi. Inoltre ex art. 808 cpv. 4 CO qualora lo statuto non disponga diversamente, il diritto di voto di ogni socio è proporzionale all’ammontare della sua quota; il socio ha tanti voti quante volte la somma di mille franchi è compresa nella sua quota.

                                         In concreto lo Statuto della __________ all’art. 16 riprende tale e quale il tenore dell’art. 808 cpv. 4 CO.

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’assicurata non ha intrapreso un’attività indipendente.

                                         Essa nemmeno ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in quanto non può determinare, né influenzare risolutivamente le decisioni della società (cfr. DTF 123 V 234; STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/A., C 275/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

                                         La Sagl, come visto, appartiene in effetti principalmente a una delle società, la __________ che compone il gruppo __________ e a __________, che è anche il responsabile della produzione, si occupa insieme all’assicurata del piano finanziario e supervisiona il personale selezionato e formato

                                         L’assicurata, al contrario, è soltanto la persona che esegue in Svizzera quanto dagli stessi deciso e permette ai medesimi di ampliare i contatti in Svizzera. Essa non gode di larga autonomia nell’organizzazione e impostazione del lavoro, né ha alcun potere economico all’interno della società (cfr. doc. 11, XIII).

 

                                         Al riguardo, in una sentenza del 19 luglio 2006 nella causa A., C 230/05, relativa a un assicurato iscritto a RC con procura individuale per la ditta della moglie, il TFA ha, in particolare, indicato che:

 

"  (…)

4.1 En l'espèce, on ne saurait affirmer que le recourant a fixé les decisions de l'employeur ou qu'il a pu les influencer considérablement. De telles fonctions dirigeantes ne ressortent en effet ni du Registre du commerce, où seul un pouvoir de représentation a été inscrit jusqu'au 26 octobre 2004 (voir à ce sujet l'arrêt ATF 120 V 526 consid.3b), ni d'une autre pièce du dossier. En revanche, la présence de cette procuration rend suffisamment vraisemblable, au degré où la jurisprudence l'exige en matière de preuves en assurances sociales (cf. ATF 126 V 360 consid.5b et les références), le fait que le recourant était occupé dans l'entreprise de son épouse, d'autant qu'il avait publiquement annoncé son implication dans ce commerce par voie de presse, le 16 septembre 2004.

 

Eu égard à sa qualité de conjoint du chef de l'entreprise où il était occupé, le recourant entrait donc dans la catégorie des personnes visées par l'art.31 al.3 let. c LACI. Pour ce seul motif, le refus du versement des indemnités de chômage, du 1er septembre au 26 octobre 2004, s'avère dès lors justifié.” (STFA del 19 luglio 2006 nella causa A., C 230/05, consid. 4.1)

 

                                         I fatti sollevati dalla Sezione del lavoro, ossia che il numero di telefono cellulare indicato dall’assicurata sulla corrispondenza con l’amministrazione (__________) coincide con uno dei numeri della ditta menzionati sul contratto di assunzione della stessa, che le ulteriori “Iscrizioni per clienti commerciali” che contemplano dei nuovi numeri di telefono per la ditta prevede quale persona di contatto la ricorrente e che gli attestati di guadagno intermedi relativi a RI 1 sono stati firmati dalla stessa (cfr. doc. 1; VII), non sono poi degli elementi determinanti per concludere che si tratti di una posizione analoga a quella un datore di lavoro, bensì possono essere unicamente degli indizi.

                                         In particolare, la menzione di uno dei numeri di telefono della società sugli scritti dell’assicurata all’amministrazione - e pure al Tribunale -, alla luce di tutte le circostanze del caso, è irrilevante. Infatti tale indicazione si giustifica con il fatto che, lavorando a tempo pieno per la __________, la ricorrente è più facilmente reperibile durante i normali orari di lavoro presso la ditta o comunque sulla linea telefonica della società.

                                         La circostanza che l’assicurata sia la persona di contatto tra l’operatore di telefonia mobile __________ e la ditta (cfr. doc. B3-B5), visto che essa ne è la gerente ed è l’unica persona della società a trovarsi in Svizzera, non appare di per sé anomalo per una dipendente.

                                         La firma dei propri attestati di guadagno intermedio è legittimata dalla circostanza che in ogni caso essa aveva diritto di firma individuale per la ditta. Inoltre questi certificati riguardavano soltanto l’assicurata e il suo rapporto con l’assicurazione disoccupazione; non implicavano per contro un impegno da parte della società. In questo senso, come visto sopra, i poteri della ricorrente erano assai limitati (ad esempio la pianificazione finanziaria andava eseguita mensilmente con __________ e approvata da __________) e per di più andavano comunque sempre svolti con l’accordo dei soci (cfr. doc. 11).

 

                               2.7.   L’assicurata, espressamente interrogata durante l’audizione del 7 novembre 2005 davanti alla Sezione del lavoro circa la sua disponibilità a cercare e accettare senza indugio un’occupazione adeguata a tempo pieno o a tempo parziale, ha inoltre puntualizzato:

 

"  Attualmente sì, fino alla fine del termine quadro (30 novembre 2005) sono disponibile al mercato del lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale." (cfr. doc. 8)

 

                                         Nell'opposizione del 22 novembre 2005, inoltrata contro la decisione formale del 18 novembre 2005 con cui è stata ritenuta inidonea al collocamento dal 4 luglio 2005, la ricorrente ha indicato:

 

"  Durante il colloquio del 7.11.05, ho specificato in modo preciso e per più di una volta al sig. __________ e alla sig.ra __________ che da quando mi sono iscritta alla disoccupazione, dicembre 2003, ho ricevuto una sola offerta di lavoro, per la quale ho fatto un colloquio, nel marzo 2005 (un lavoro part-time in un'agenzia di viaggi a __________). Per il resto ho sempre svolto le mie ricerche in modo preciso e puntuale.

Ho anche specificato ai signori, che in passato ero già stata gerente di una società, svolgendo anche altri lavori (esattamente nel periodo precedente la mia iscrizione alla disoccupazione: lavoravo per 3 società contemporaneamente e svolgevo la mansione di gerente per una 4a). Ho pure precisato che se mi avessero proposto un lavoro sicuramente non avrei rifiutato a priori ma avrei ben valutato la possibilità di integrare o dividere le attività. E questo nella decisione scritta del 18.11.05 non è nemmeno menzionato.

Viene invece sottolineato in modo negativo nei miei confronti, il fatto che ho deciso di interrompere la disoccupazione e non vengono menzionati i motivi che ho addotto in presenza dei signori __________ e __________: innanzitutto scaduto il termine quadro del 30.11.05 il salario che verrà preso in considerazione per l'indennità è quello degli ultimi 6 mesi, attualmente percepisco una mensilità di fr. 3'000.-- nell'ipotesi della disoccupazione dovrei fare delle ricerche di un altro posto di lavoro percependo meno di quello che guadagno ora. Il secondo motivo, ed è stato lodato dal signor __________ durante il colloquio del 7.11.05, è che intendo riuscire ad "andare avanti" senza ricorrere all'ente della disoccupazione." (Doc. 4)

                                       

                                         Nel ricorso al TCA l’assicurata ha poi evidenziato di essersi dichiarata disponibile per qualsiasi altra proposta di lavoro. Essa ha precisato che se avesse ricevuto un’offerta di lavoro che l’avrebbe impiegata anche a tempo pieno per un salario superiore a quanto offertole dal __________ non vedeva motivo per non accettare e che se anche attualmente le si presentasse un’opportunità di guadagno superiore ai fr. 3'000.-ora percepiti, pensa che l’accetterebbe come farebbe qualsiasi altra persona. La stessa ritiene infatti che non è questione di stoicismo o di fedeltà assoluta ai “padroni”, ma di vita e di tutte le complessità e difficoltà che essa impone (cfr. doc. I).

 

                                         In occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006 dinanzi al Presidente del TCA la ricorrente ha peraltro spiegato, da un lato, che grazie alle sue esperienze di lavoro precedenti ha acquisito una disponibilità ad avere una certa flessibilità. Dall’altro, che conseguentemente, benché la società __________ fosse stata appena costituita con la sua figura come punto di riferimento e lei dovesse svolgere delle funzioni assai impegnative - pur non avendo alcun diritto di disporre autonomamente dal profilo economico -, se avesse trovato un impiego migliore, l’avrebbe accettato, cercando comunque di agevolare al massimo la società per la sua sostituzione e se del caso rimanendo per qualche tempo nella stessa quale gerente, come del resto già verificatosi in passato (cfr. doc. XIII).

 

                                         La ricorrente ha, peraltro, sempre intrapreso, fino al mese di novembre 2005, numerosi sforzi mensili al fine di reperire un impiego adeguato, svolgendo ricerche sia di persona che rispondendo ad annunci apparsi su quotidiani, come confermato dal suo consulente del personale alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 10, 3/6, 3/7, 2).

                                         E’ vero che essa si è sempre proposta esclusivamente quale segretaria e aiuto-contabile, quando invece avrebbe dovuto ampliare il campo professionale nel quale postulare un impiego. E’, tuttavia, altrettanto vero che tale comportamento poteva semmai giustificare una sospensione per insufficienti ricerche ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, ma, sulla base di tutti gli elementi fattuali del caso in esame, non l’inidoneità al collocamento dell’assicurata.

                                         L’assicurata ha in ogni caso confermato che l’amministrazione non ha mai ritenuto i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione insufficienti (cfr. doc. XIII).

 

                                         In proposito giova evidenziare che il TFA in una sentenza del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, ha indicato che qualora le ricerche di impiego siano continuamente insufficienti, l’idoneità al collocamento può essere negata. In virtù del principio della proporzionalità le ricerche insufficienti devono essere dapprima sanzionate con una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. Per decretare l’inidoneità di un assicurato è necessario che gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto siano insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato; in tal caso l’idoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione (al riguardo cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98; DLA 2002 N. 13 pag. 110, STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02).

                                         In quel caso l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurata, ingegnere elettrotecnico e in possesso di un master in gestione di impresa (MBA), con posizione di quadro superiore, non poteva essere ritenuta inidonea al collocamento, in quanto, nonostante fosse stata sospesa tre volte per insufficienti ricerche, le mancanze ripetute non erano tali da mettere in dubbio la sua volontà di trovare un impiego. L’idoneità al collocamento non poteva essere negata nemmeno per il fatto che l’assicurata aveva utilizzato dei metodi di ricerca non convenzionali, ossia i suoi contatti avvenivano tramite una rete di conoscenze.

 

                                         In una sentenza del 20 aprile 2006 nella causa Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich c/ Z., C 320/05, il TFA ha ribadito che delle precedenti sanzioni per insufficienti ricerche continuative possono giustificare l’inidoneità al collocamento di un assicurato. La nostra Massima Istanza ha, tuttavia, precisato che se la colpa dell’assicurato è stata considerata lieve l’inidoneità è esclusa. In quel caso l’Alta Corte ha deciso che l’idoneità al collocamento di un assicurato, il quale era stato sospeso due volte per insufficienti ricerche ed era stato avvertito più volte di intensificare i suoi sforzi, andava ancora ammessa quale caso limite, visto che le due sospensioni riguardavano una colpa lieve.

 

                                         In concreto, è utile, infine, rilevare che l’assicurata, come visto sopra, ha aperto il termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 1° dicembre 2003. Da quel mese fino al mese di aprile 2005 essa ha lavorato presso una ditta di __________, conseguendo guadagno intermedio. L’assicurata, nel mese di maggio 2005 ha disdetto il rapporto di impiego a causa di dissapori insanabili con l’ex datore di lavoro; le parti hanno poi sottoscritto un accordo per la rescissione immediata del rapporto di lavoro (cfr. doc. 8, XIII). La ricorrente è stata sospesa per 45 giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere rinunciato a pretese di salario a detrimento dell’assicurazione di disoccupazione, siccome il termine di disdetta era di sei mesi. Tuttavia la stessa non risulta essere stata sanzionata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e dell’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI per essersi licenziata senza previamente assicurarsi una nuova occupazione (cfr. doc. 25, 26).

                                         In simili condizioni, la decisione dell’assicurata di intraprendere l’attività presso la __________ è verosimilmente dovuta al volere porre fine o comunque ridurre la propria disoccupazione.

 

                               2.8.   Visto tutto quanto precede, in considerazione, in primo luogo, del fatto che l’assicurata non ha avviato un’attività indipendente e non ha assunto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. consid. 2.5.), in secondo luogo, che la stessa si è dichiarata da subito disposta a cercare e ad accettare un’occupazione e ha sempre svolto delle ricerche di impiego mirate (cfr. consid. 2.6.), questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che la ricorrente sia idonea al collocamento a decorrere dal 4 luglio 2005.

                                         Va d’altronde sottolineato che il posto occupato presso la __________ non richiede qualifiche particolari implicanti una certa difficoltà a reperire un’altra persona in grado di svolgere i medesimi compiti.

                                         L’assicurata è pertanto facilmente sostituibile (al contrario cfr. STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid, 2.5.).

 

                                         A tale proposito è utile indicare che il TFA in una sentenza del 29 dicembre 2000 nella causa SECO c/ G., C 273/00, ha confermato l’idoneità al collocamento di un assicurato, titolare di un certificato di capacità quale disegnatore di stabili, socio con una quota di fr. 5'000.-- e gerente con diritto di firma collettiva a due di una Sagl presso la quale lavorava a tempo parziale conseguendo guadagno intermedio.

                                         L’Alta Corte, in particolare, ha osservato:

 

"  (…)

Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. Cela vaut aussi pour une activité indépendante à temps partiel (sauf si cette activité peut être exercée en dehors d'un horaire normal de travail) : l'intéressé doit avoir la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié (arrêt non public R. du 15 mai 1997 [C 67/96]).

      b) Depuis mars 1997, G.________ est employé et salarié d'une entreprise où il a travaillé en moyenne à 60 % de son temps. Créée sans la participation de l'intimé, cette Sàrl repose essentiellement (depuis mars 1998) sur l'activité de ses quatre gérants, tous professionnels de l'architecture. Dans ce cadre, l'activité particulière de l'assuré consiste à diriger des chantiers, établir des soumissions, signer des contrats et des décomptes de chantier. De telles activités impliquent certes un engagement d'une certaine durée. Mais, contrairement à l'opinion soutenue par le seco, la possibilité d'y mettre fin à bref délai existe d'autant plus - aussi bien pour lui que pour la société - que sa formation de dessinateur-architecte en fait en réalité un subordonné technique des autres associés de la Sàrl. Comme le travail assigné par l'administration chez A.________ SA n'est pas de nature, cas échéant, à faire obstacle à une prise d'emploi, on doit ainsi conclure que, sur le plan objectif, l'intimé est apte à être placé.

     Par ailleurs, l'intimé a poursuivi ses recherches d'emploi à plein temps, même si l'on doit effectivement admettre qu'une partie des offres peut correspondre aussi bien à la recherche de mandats pour la société qu'à celle d'un emploi. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, il incombait toutefois à l'administration de lui donner des directives ou de prendre d'autres mesures si elle venait à considérer que les recherches étaient effectivement insuffisantes.

     Dès lors, et même si l'assuré a consenti ou dû consentir à un investissement modeste dans la société - dont rien ne permet de dire qu'il le soit à fonds perdu -, on ne peut déduire de ces simples éléments qu'il avait, selon la vraisemblance prépondérante, décidé de devenir independent et chef d'entreprise au regard de sa faible participation dans la société. C'est dans cette mesure et pour ces raisons que le cas d'espèce se distingue de celui de l'architecte et gérant d'une Sàrl jugé dans l'arrêt non public précité (C 67/96). A tout le moins, les éléments ressortant des investigations de la caisse de chômage ne sont pas suffisants pour exclure la volonté maintes fois affirmée par l'intimé de conserver son statut de salarié et, partant, pour nier son aptitude au placement.” (STFA del 29 dicembre 2000 nella causa C 273/00; le sottolineature sono del redattore)

 

                                         La decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 impugnata deve conseguentemente essere annullata.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 della Sezione del lavoro è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti