Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2006.27

 

rs/td

Lugano

19 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 marzo 2006 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 9 marzo 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 24 gennaio 2006 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per quattordici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel periodo, dal mese di marzo a metà del mese di novembre 2005, di attività a carattere stagionale (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 9 marzo 2006 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:

 

"  (…)

Io sono un uomo di 48 anni divorziato con due figli. Prima di questo evento ero felice avevo un lavoro in proprio con la mia ex moglie e tutto andava bene.

 

Dopo questo evento mi sono dovuto arrangiare ed ho trovato questo lavoro presso la __________, che però mi occupa sì al 100%, ma non tutto l'anno.

 

Trovare un altro lavoro per me non è così semplice poiché ho già avuto 2 infarti con altrettanti interventi, di conseguenza certi lavori pesanti non posso svolgerli.

 

Questa funzione che svolgo attualmente presso il mio datore di lavoro mi permette di guadagnarmi il mio stipendio e di far fronte ai miei impegni finanziari già non facili.

 

Questa sanzione che mi è stata inflitta, mi punisce in modo grave. Sono d'accordo che parzialmente è colpa mia, ma da come potete vedere dal nuovo contratto di lavoro, ora la mia posizione lavorativa è migliorata.

 

Per tutti gli altri argomenti a mia discolpa, ribadisco ciò che ho già scritto al Spett. Uff. Collocamento di __________.

 

Fiducioso che con questo mio scritto sono riuscito a descrivere la mia situazione e che non è per mancanza di buona volontà, ma di situazione triste, mi rimetto al vostro giudizio, sperando in esito positivo." (Doc. I)

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 6 aprile 2006 (cfr. doc. V).

 

                                         Al riguardo l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori particolari osservazioni da formulare, in quanto non emergono elementi nuovi tale da modificare quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                               1.5.   Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti al Direttore della __________, __________ (cfr. doc. IX), il quale ha risposto il 21 maggio 2006 (cfr. doc. X).

 

                               1.6.   Il doc. X è stato sottoposto alle parti per osservazioni (cfr. doc. XI).

 

                                         L’assicurato, il 7 giugno 2006, ha affermato che quanto indicato dal direttore __________ corrisponde più o meno al vero e di non avere altro da aggiungere (cfr. doc. XII).

                                         L’URC è rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro per il lasso di tempo dal mese di marzo a metà del mese di novembre 2005 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                                     

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

 

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

 

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M.
(C 210/04)).

 

                               2.4.   Sul numero di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

 

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

 

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)

 

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

 

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

 

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

 

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

 

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo.

 

                                         In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

 

"  (...)

2.1  Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts  suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

 

                                         Infine, in una sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht  publizierte] Erw. 4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05). Darauf wird verwiesen.

 

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person auf Grund der  Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus, d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes, vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden, und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2). (...)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.

 

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K.,
inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

 

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

 

                               2.5.   Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

 

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

 

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

 

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

 

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

 

                                         In una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05)  il TFA ha confermato una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

 

"  (...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches entreprises  antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé d'objectif précis; (...)"

 

                                         In un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni 2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw. Blindbewerbungen (ohne  entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich auf konkrete  Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C 185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw. 5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom 17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25. Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue  Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des  bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

 

                               2.7.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

 

                                         Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti.

 

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                         Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro.

 

                               2.8.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato dal 2003 svolge un’attività stagionale alle dipendenze della __________, in relazione alla conduzione tecnica della stessa (cfr. doc. 2, 6, 8, 11).

                                         Nei mesi di inattività egli fa capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 5, 8, 11).

 

                                         Per quanto riguarda il 2005, il ricorrente è stato impiegato dalla __________ dal 1° marzo al 15 novembre 2005 (cfr. doc. 6).

                                         L’assicurato si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 15 novembre 2005, dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 5).

 

                                         Al momento della sua iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha presentato all’amministrazione alcuna ricerca di una nuova occupazione compiuta durante i mesi in cui ha lavorato presso la __________.

 

                                         Il consulente del personale, il 28 novembre 2005, gli ha così consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’8 dicembre 2005, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo in cui ha svolto l’attività stagionale.

                                         Il collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         L’assicurato ha risposto con scritto datato 15 novembre 2005, ma verosimilmente redatto il 15 dicembre 2005, visto anche che è pervenuto all’amministrazione il 19 dicembre 2005 (cfr. doc. 4).

                                         In particolare il ricorrente ha rilevato:

 

"  (…)

Come voi già sapete e vedete dal mio contratto di lavoro, la mia attività avrebbe dovuto cessare il 15.11.05.

 

Questo comporta che io durante i mesi precedenti avrei dovuto fare delle ricerche per tutelarmi.

 

Da inizio 2005 ho un nuovo Direttore il quale malgrado il contratto, mi ha sempre detto che avrei potuto lavorare presso di lui anche durante il periodo invernale della __________, sia presso la __________ e __________.

 

Purtroppo dopo la riunione del CdA a __________ del 07.11 al 10.11.05 questo non è stato possibile.

 

In data 14.11.05 mi è stato comunicata questa decisione dal Direttore Sig. __________ il quale era molto dispiaciuto.

 

Vi invio la lettera di conferma del Sig. __________ quale conferma di quanto sopra esposto anche se ci sono degli errori di date.

 

Ora sono in trattative con loro per il nuovo contratto di lavoro per la stagione 2006.

 

Con molta delusione mi scuso con il Vostro Ufficio per la mia mancanza.

 

Sicuro che potete capire la mia situazione, sperando vivamente di non dover subire delle sanzioni che mi punirebbero severamente finanziariamente vista la situazione famigliare che mi trovo." (Doc. 4)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 24 gennaio 2006, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattordici giorni (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 marzo 2006 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.9.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

 

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

 

                             2.10.   Nel caso in esame RI 1, che, come già visto (cfr. consid. 2.8.), dal 2003 lavora alle dipendenze della __________ in virtù di contratti di impiego di durata determinata, da alcuni anni ricorre periodicamente alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 5, 8, 11).

 

                                         Per quanto qui di interesse, terminata la stagione 2005, l’assicurato, il 15 novembre 2005, si è riannunciato per il collocamento.

 

                                         Dagli atti risulta che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso la __________, quindi nei mesi da marzo a metà novembre 2005, il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale (cfr. consid. 2.9.), non ha effettivamente compiuto delle ricerche di impiego, come del resto riconosciuto dal medesimo (cfr. doc. 4,

 

                                         L’assicurato era peraltro ben al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego durante l’intero periodo di lavoro. Lo stesso, infatti, era stato informato espressamente al riguardo durante dei colloqui di consulenza nella primavera 2003 e nel gennaio 2004 (cfr. doc. 9, 10).

                                         Al ricorrente, il 3 novembre 2004, era altresì stato consegnato il “Promemoria Ricerche di lavoro”, da cui emerge che, se l’ultima attività è di carattere stagionale, l’assicurato deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi e in particolare deve cercare lavoro durante tutto l’anno (cfr. doc. 8).

                                         L’amministrazione aveva, poi, già sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nel periodo di attività lavorativa stagionale precedente la disoccupazione. Più precisamente, a quest’ultimo è stata inflitta una penalità di dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità a partire dal 12 novembre 2003 con decisione del 12 dicembre 2003 e di sei giorni a far tempo dal 1° novembre 2004 con provvedimento del 29 dicembre 2004 (cfr. doc. 7, 10).

 

                                         L'assicurato ha dunque contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno nel periodo dal mese di marzo a metà del mese di novembre 2005 (cfr. consid. 2.2.).

                                         Tale violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

 

                             2.11.   Il TFA ha, tuttavia, stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                                        

                             2.12.   In concreto il ricorrente, nella sua risposta alla Richiesta di giustificazione del 28 novembre 2005, così come nell’opposizione interposta avverso la decisione formale del 24 gennaio 2006, ha indicato, da un lato, che il Direttore della ditta in cui lavorava durante la stagione estiva gli avrebbe detto, dopo alcuni mesi di impiego e vista la mole di lavoro da sbrigare, che avrebbe voluto tenerlo anche per il periodo invernale. Dall’altro, che tuttavia il Consiglio di amministrazione, nel mese di novembre 2005 ha deciso diversamente (cfr. doc. A3, A2).

                                         Dalle carte processuali si evince che il Direttore della __________, il 14 dicembre 2005, ha confermato di avere detto che ci sarebbe stata l’intenzione, dopo l’approvazione del budget da parte del CdA, di assumere l’assicurato a decorrere dal 5 dicembre 2005 per il servizio tecnico. Egli ha, però, puntualizzato che il CdA ha deciso che non sarebbe stato possibile finanziariamente assumere ulteriore personale per l’inverno (cfr. doc. A6).

 

                                         Risulta, poi, uno scritto del 10 febbraio 2006 di __________, __________ dell’__________ - non firmato -, indirizzato all’URC di __________, in cui ha dichiarato che nel mese di ottobre 2005, prima della scadenza del contratto di lavoro di RI 1, si erano accordati per un contratto annuale con inizio il 1° dicembre 2005 che avrebbe necessitato l’approvazione da parte del CdA della correzione del budget 2005 e del budget 2006 della __________. Il CdA, il 6 dicembre 2005, ha rifiutato la correzione del budget 2005 e ha incaricato la direzione di trovare, insieme con il signor RI 1, una soluzione per il 2006 (cfr. doc. A5).

 

                                         Questa Corte, pendente causa, ha interpellato il Direttore della __________, ponendogli i seguenti quesiti:

 

"  1.- Tra la __________ e il signor RI 1 nel 2005 è stata concordata l’assunzione annuale - a decorrere dal mese di dicembre 2005 - di quest’ultimo oppure allo stesso è stata semplicemente ventilata la possibilità di essere impiegato annualmente?

 

2.- Nel caso in cui al signor RI 1 sia stato effettivamente assicurato un impiego annuale, gli è stato o meno indicato che tale assunzione dipendeva in ogni caso dalla correzione del budget 2005 e dall’approvazione del budget 2006 da parte del CdA?

 

3.- Sempre nell’ipotesi in cui al signor RI 1 sia stata garantita un’occupazione annuale, quando precisamente nel 2005 è stata fornita tale assicurazione?” (Doc. IX)

 

                                         __________, il 21 maggio 2006, ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  (…)

 

Tra la __________ e il signor RI 1 esisteva un contratto a termine determinato con scadenza il 15.11.2006 (recte: 2005). Prima della scadenza venne discusso con il signor RI 1 la possibilità di un impiego annuale e venne poi ventilata la nostra volontà di assumerlo annualmente a decorrere dal 1 dicembre 2006 (recte: 2005). In questa occasione venne chiaramente precisato al signor RI 1 che tale assunzione sarebbe stata possibile solo dopo un consenso da parte del CdA. Esso avrebbe dovuto approvare in primo luogo la correzione del budget 2005 e in secondo luogo il budget 2006. La riunione del CdA venne fissata per il 6 dicembre u.s. risultandone che il CdA rifiutò la correzione del budget 2005 e di conseguenza l'assunzione annuale del Signor RI 1. Il CdA invitò la direzione a trovare con il signor RI 1 un accordo che potesse soddisfare le due parti. Nel gennaio 2006 si trovò un nuovo accordo che prevedeva l'impiego del signor RI 1 come segue:

- durante i mesi di chiusura stagionale della __________ un impiego al

  50%

- durante i mesi di apertura stagionale della __________ un impiego al

  100%.

Tale accordo fu approvato sia dal CdA che dal signor RI 1 con decorrenza dal 01.02.2006 (vedi contratto allegato).

 

1.- Pertanto dichiariamo che al signor RI 1 venne solo ventilata un’assunzione annuale, in quanto essa dipendeva chiaramente dall' approvazione del CdA.

2.- La discussione di un nuovo contratto venne fatta ai primi di novembre in ogni caso prima alla scadenza del contratto stagionale."  (Doc. X)

 

                                         Dalle dichiarazioni appena menzionate risulta chiaramente che all’assicurato durante la stagione 2005 era stata soltanto ventilata la possibilità di un’assunzione annuale, con la precisazione, inoltre, che comunque tale impiego dipendeva dal consenso del CdA.

                                         In simili condizioni, occorre concludere che al ricorrente, prima del termine del contratto di attività stagionale per il 2005, non era stata garantita alcuna occupazione annuale.

 

                                         In effetti un contratto di lavoro di durata indeterminata è stato concluso soltanto il 30 gennaio 2006, con la puntualizzazione che il grado di occupazione era del 100% unicamente per il lasso di tempo dal 1° aprile al 15 ottobre 2006 ed eventualmente durante la revisione dell’impianto (cfr. doc. Xbis = doc. 2).

 

                                         RI 1, dunque, nel periodo dell’attività di carattere stagionale 2005 non poteva ragionevolmente avere la certezza di venire assunto dal mese di dicembre 2005.

                                         Egli piuttosto sperava di poter continuare anche durante il periodo invernale la collaborazione con la __________.

                                         La mera speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 2.11.).

 

                                         Inoltre, a prescindere che in casu era anche necessaria l’approvazione del CdA della società, la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per esonerare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova occupazione, se tale continuazione non viene garantita.

 

                                         L’assicurato stesso, del resto, ha indicato che, citiamo “…mi sarei dovuto tutelare e non credere alle belle promesse” (cfr. doc. V). Affermando che si trattava di una promessa, il ricorrente esclude implicitamente di avere avuto la certezza di essere assunto annualmente a far tempo dal mese di dicembre 2005.

 

                                         Di conseguenza il ricorrente non può essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione in cui svolgeva un’attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 2.2., 2.3., 2.9.; STCA del 6 ottobre 2005 nella causa K., 38.2005.51; STCA del 18 maggio 2005 nella causa I., 38.2005.16; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1, consid. 2.17.).

 

                                         In proposito va inoltre rilevato che l’assicurato non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di un impiego non solo verso la fine del contratto stagionale 2005 o comunque dopo alcuni mesi di attività, ma già dall’inizio del lavoro, nonostante egli stesso, nell’opposizione, abbia indicato che il Direttore gli avrebbe espresso la volontà di tenerlo soltanto dopo alcuni mesi di attività (cfr. doc. A2).

 

                             2.13.   Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.9.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 - p.to D68 (cfr. consid. 2.6.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’assicurato quattordici giorni di sospensione dal diritto alle indennità.

                                         L'entità di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi, secondo cui quattordici giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività stagionale che non effettua ricerche nei quattro mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (4 giorni di sospensione x i 3 ultimi mesi + 2 giorni di sospensione per il quarto mese).

                                         Tutto ben considerato, tale penalità è quindi da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         La decisione su opposizione del 9 marzo 2006 contestata deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti