Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 novembre 2006 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 novembre 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 luglio 2005 con cui ha ritenuto che a RI 1 non può essere versata alcuna indennità per il mese di aprile 1998, in quanto il relativo diritto è stato fatto valere successivamente al termine di tre mesi previsto dalla legge (cfr. doc. C, A).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
1. Il signor RI 1 ha fatto valere il diritto all’indennità di disoccupazione per il mese di aprile 1998.
2. Con decisione del 26 luglio 2005 (doc. C), la resistente ha respinto tale richiesta, ritenuto che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce. Secondo la CAD (ciò che non é vero!), il signor RI 1 ha fatto valere tale diritto unicamente il 26 luglio 2005, data in cui ha ritrovato il formulario di autocertificazione, e quindi, per la resistente, tardivamente.
3. Con opposizione del 22 agosto 2005 dello scrivente legale (doc. D) veniva invece precisato quanto segue:
“in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente in nome e per conto del signor RI 1, __________. Ho preso atto della decisione formale del 26 luglio 2005 qui annessa in copia, avverso la quale interpongo regolare quanto tempestiva opposizione.
Ribadisco quindi il diritto del mio cliente all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione relativamente al mese di aprile del 1998. In effetti, in data 26 luglio 2005, il mio cliente ha ritrovato la copia del FAUT relativo al mese di aprile 1998.
Non ha però trovato l’originale, ciò che prova a mio avviso che lo stesso era stato regolarmente consegnato a tempo debito, come avevo già scritto in data 31 gennaio 2000 all’attenzione della signora __________. Del resto, nella vostra lettera del 10 marzo 2000, la Cassa Disoccupazione aveva affermato di non avere effettuato i pagamenti dell’indennità del mese di aprile 1998 poiché il FAUT relativo a tale mese non vi sarebbe mai pervenuto.
Ora però quanto si afferma in questa sede prova il contrario, e quindi è provato ce il diritto per il versamento dell’indennità del mese di aprile 1998 era stato fatto valere tempestivamente.
Mi sembra inoltre, francamente, che si discuta come quasi sempre sulle forme e meno sulla sostanza.”
4. Ritenuto che si richiama espressamente l’intero incarto da parte della resistente, il fatto che l’assicurato abbia ritrovato, fra le sua carte, la copia del formulario FAUT relativo all’aprile 1998, prova che l’originale era stato regolarmente consegnato alla cassa Disoccupazione. Del resto, va detto che l’assicurato aveva sempre effettuato le sue ricerche di lavoro, aveva sempre consegnato tutta la documentazione giustificativa ed aveva sempre richiesto l’indennità anche relativamente al mese di aprile del 1998 (cfr.anche lettera del 31 gennaio 2000).
5. Si ritiene quindi, anche per non cadere nel formalismo eccessivo, che al signor RI 1 vada riconosciuta l’indennità di disoccupazione per il mese di aprile 1998 regolarmente richiesta. Del resto il signor RI 1 ribadisce di avere sempre consegnato tutto quanto necessario, e in ogni caso di avere sempre effettuato le necessarie ricerche di lavoro (ciò che la resistente non ha mai contestato." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7 febbraio 2006 (cfr. doc. III) la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno diritto alle indennità di disoccupazione per il mese di aprile 1998.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne, invece, le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
L’assicurato pretende il versamento di indennità di disoccupazione riguardanti il mese di aprile 1998, ossia un periodo di controllo precedente all’entrata in vigore della LPGA.
Di conseguenza nel caso in esame sono applicabili le disposizioni di diritto materiale valide fino al mese di dicembre 2002.
Per gli stessi motivi i cambiamenti introdotti dalla terza revisione della LADI, entrata in vigore il 1° luglio 2003, in casu, non tornano applicabili.
Abbondanzialmente è comunque utile evidenziare che per quanto attiene all’estinzione del diritto alle indennità di disoccupazione né la LPGA, né la terza revisione della LADI hanno apportato modifiche particolari.
Più precisamente, riguardo alla LPGA, va osservato che l’art. 1 cpv. 2 LADI enuncia che l’art. 24 cpv. 1 LPGA, secondo cui il diritto a prestazioni o contributi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato, non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.
Restano, quindi, applicabili i termini legali, sensibilmente più brevi, contemplati dalla LADI precedentemente all’entrata in vigore della LPGA, in particolare l’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. Messaggio concernente l’adeguamento dell’allegato alla LPGA del 7 novembre 2001, FF 12.02.2002 pag. 715 segg.; Circolare emanata dal SECO, “Application de la LPGA et de l’OPGA à l’assurance chômage”, dicembre 2002, pag. 13).
2.4. Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).
Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20 cpv. 2 LADI).
Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI).
Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il suo certificato di controllo o la copia dei dati di controllo;
e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.
Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodo di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. il suo certificato di controllo o la copia dei dati di controllo;
b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. le prove dei suoi sforzi personali intrapresi per procurarsi lavoro;
d. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità.
Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
2.5. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Nella decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.
La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.
Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.
Esso sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
Il TFA si è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.
2.6. Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato il diritto dell’assicurato alle indennità di disoccupazione per il mese di aprile 1998, poiché egli non avrebbe inoltrato il certificato “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT relativo a tale periodo di controllo entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. doc. A, C).
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, di avere diritto a ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione relativamente al mese di aprile 1998, in quanto il ritrovamento, nel mese di luglio 2005, della copia del formulario FAUT prova che l’originale è stato regolarmente consegnato alla Cassa (cfr. doc. I).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, osserva che, a prescindere dal fatto che la menzionata copia del FAUT non è comunque mai stata trasmessa alla Cassa (cfr. doc. 1-45) e peraltro neppure è stata prodotta con il ricorso - l’assicurato del resto si è limitato a rilevare di aver ritrovato la copia del FAUT di aprile 1998; mai ha allegato di averlo inviato alla resistente (cfr. doc. I; D) -, il ritrovamento della copia non dimostra in ogni caso ancora l’asserito invio del formulario alla Cassa.
L’atto di fotocopiare un documento non implica che lo stesso venga poi senz’altro trasmesso al destinatario.
In concreto, inoltre, il ricorrente nel 2000, allorché, tramite l’avv. RA 1, ha eccepito il mancato versamento delle indennità per il mese di aprile 1998, ha unicamente indicato di avere consegnato il formulario. Egli, per contro, nulla ha precisato riguardo a una fotocopia che sarebbe stata effettuata e che non avrebbe più ritrovato (cfr. doc. 41).
Va, peraltro, rilevato che il ricorrente nel 2000, dopo avere ricevuto la presa di posizione della Cassa in merito alle proprie contestazioni (cfr. doc. 42), non ha reiterato le stesse.
2.7. Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Al riguardo in una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36, l’Alta Corte, ha precisato:
" (…)
Zu ergänzen ist, dass die Parteien im Sozialversicherungsprozess, welcher von der Untersuchungsmaxime beherrscht wird, in der Regel eine Beweislast nur insofern tragen, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Es handelt sich dabei nicht um die subjektive Beweisführungslast (Art. 8 ZGB), sondern in der Regel nur um die so genannte objektive Beweislast. Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung den Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).
(…)
4.2. Bezüglich Tatsachen, welche für die Zustellung von Verfügungen erheblich sind, gilt der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Allerdings bedingt dies in der Regel die Eröffnung der Verfügung mit eingeschriebenem Brief; denn nach der Rechtsprechung vermag die Verwaltung den Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Zustellung der Verfügung nicht durch den blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf zu erbringen (BGE 121 V 6 f. Erw. 3b; vgl. ZAK 1984 S. 124 Erw. 1b). Wird die Tatsache oder das Datum der Zustellung uneingeschriebener Sendungen bestritten, muss im Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden (BGE 124 V 402 Erw. 2a, 103 V 66 Erw. 2a). Anderseits besteht für die ordnungsgemässe Ausstellung einer Abholungseinladung einer eingeschriebenen Sendung, wie auch für die ordnungsgemässe Eintragung des Zustelldatums im Zustellbuch, eine - widerlegbare - Vermutung (Urteile K. vom 20. September 2002, H 392/00, und H.
vom 11. Juli 2000, H 220/98; Martin Gossweiler, Die Verfügung im
Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern 1983, S. 157).“ (STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05, consid. 1.1.; 4.2.)
L’invio tramite posta semplice non permette in generale di stabilire che la comunicazione è giunta al destinatario e la sola presenza nell’incarto della copia di una lettera non autorizza a concludere con grado di verosimiglianza preponderante che tale lettera è stata effettivamente spedita dal mittente ed è stata ricevuta dal destinatario. La prova della comunicazione può tuttavia risultare da altri indizi e dall’insieme delle circostanze (cfr. STFA del 27 gennaio 2006 nella causa F., B 109/05, DTF 101 Ia 8 consid. 1)
In casu l’asserito invio del FAUT afferente al mese di aprile 1998 non è stato sufficientemente documentato. Pertanto il ricorrente deve sopportarne le conseguenze, e meglio il fatto che il menzionato atto sia da considerare come non spedito entro il termine di tre mesi contemplato dall’art. 20 cpv. 3 LADI.
La circostanza allegata dall’assicurato di avere sempre effettuato le ricerche di impiego (cfr. doc. I) non gli è poi di alcun ausilio.
Il ricorrente, compiendo le ricerche, ha unicamente adempiuto uno dei presupposti, e meglio la condizione di soddisfare le prescrizioni di controllo di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. g e 17 LADI, per avere diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui lo stesso venga fatto valere tempestivamente.
Dunque, vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.5), la Cassa poteva rifiutare di versare all'assicurato le prestazioni per il mese di aprile 1998.
Nel caso di specie nemmeno sono ravvisabili validi motivi che permettano di concedere la restituzione del termine (cfr. STFA del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 e integralmente in DLA 1988 pag. 125 segg.), come ad esempio l’impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia o infortunio o dell’ospedalizzazione del coniuge, oppure allorquando occorre tutelare la buona fede di un assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate da parte dell’autorità competente (cfr. DLA 1988 pag., 129 consid. 4b; DLA 2000 N. 6 pag. 27; STFA del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01 consid. 3b).
A quest’ultimo proposito, giova rilevare che in concreto i FAUT del periodo maggio 1998 - giugno 1999 sono stati consegnati solo nel mese di settembre 1999.
All’assicurato è stato comunque accordato il beneficio della buona fede, in quanto per un disguido il FAUT del maggio 1998 non era stato consegnato e così i FAUT dei mesi successivi (al riguardo cfr. DLA 2005 N. 11 pag.135 segg.).
Allora era, infatti, pendente un ricorso al TCA inoltrato dall’assicurato contro una decisione di inidoneità al collocamento a fare tempo dal mese di ottobre 1997. Questa Corte nel mese di maggio 1998 ha confermato il provvedimento dell’amministrazione (cfr. inc. 38.1998.372). In seguito, e meglio il 1° marzo 1999, il TCA, pronunciandosi a seguito di una sentenza di rinvio del TFA del 15 ottobre 1998, ha decretato l’idoneità al collocamento del ricorrente (cfr. inc. 38.1998.372; doc. 39).
Il 5 novembre 1999 l’Ufficio del lavoro (ora Sezione del lavoro) ha in ogni caso fissato all’assicurato un termine, scadente al 22 novembre 1999, per inviare la documentazione mancante al fine di riconoscergli il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 39).
In simili condizioni, dal ricorrente, reso attento che se entro il 22 novembre 1999 l’autorità competente non fosse stata in possesso di tutti i documenti rilevanti, non avrebbe avuto diritto all’indennità, era ragionevole pretendere che comprendesse che la Cassa necessitava pure del formulario “Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di aprile 1998.
Non emerge, del resto, né l’assicurato l’ha mai preteso, che allo stesso siano state date delle indicazioni erronee in merito specificatamente al FAUT del mese di aprile 1998.
Egli, tuttavia, come già visto sopra, non ha comprovato l’invio del FAUT del mese di aprile 1998 nemmeno entro il termine del 22 novembre 1999. Che il FAUT attinente al mese di aprile 1998 sia stato effettivamente ricevuto dal ricorrente è peraltro confermato dalle sue stesse affermazioni relative al ritrovamento della copia.
Alla luce di quanto esposto, la decisione su opposizione del 30 novembre 2005 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti