Raccomandata |
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Incarto n.
dc/gm |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 11 aprile 2006 interposto da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 marzo 2006 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
letti ed esaminati gli atti;
vista la proposta transattiva della Sezione del lavoro del 9 maggio 2006 del seguente tenore:
" (...) abbiamo trasmesso una copia del gravame e del colloquio di consulenza 25 ottobre 2005 al consulente del personale, signor __________, per una sua presa di posizione. Da questo accertamento sono emersi una versione più precisa dei fatti e un certificato medico che in precedenza non era presente agli atti e quindi non è stato considerato (doc. 2 e 3).
Visto quanto precede, constatata l'incompletezza dei fatto, la parte convenuta propone quale soluzione transattiva della vertenza, l'annullamento della querelata decisione, al fine di procedere al completamento dell'istruzione ed in seguito all'emissione di una nuova decisione. (...)". (cfr. Doc. III)
considerato che l'assicurata il 15 maggio 2006 ha accettato tale proposta transattiva rilevando:
" La sottoscritta RI 1 aderisce alla proposta transattiva della Sezione del lavoro di cui alla lettera 9 maggio 2006 (doc. III) alfine di avere una nuova decisione anche alla luce del certificato medico 31 agosto 2005 del dr. med. __________." (cfr. Doc. V)
constatato che le parti hanno trovato una soluzione transattiva, nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2006 è annullata e la causa è rinviata all'amministrazione per nuovi accertamenti;
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. gli atti vengono immediatamente rinviati alla Sezione del lavoro, Bellinzona, affinché completi gli accertamenti ed emetta una nuova decisione su opposizione;
3. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
4. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo