Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2006.46

 

DC/sc

Lugano

13 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 giugno 2006 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 17 maggio 2006 la ditta RI 1 ha così illustrato alla Cassa di disoccupazione i motivi per i quali il conteggio sulle indennità per intemperie per il mese di gennaio 2006 è stato inoltrato soltanto l'8 maggio 2006:

 

"  (...)

L'annuncio della perdita di lavoro è stato inoltrato il 30 gennaio 2006, quindi entro il 5 febbraio ed è stato per cui tempestivo.

 

In seguito compilato la domanda d'indennità, datata 24 aprile 2006. Purtroppo la stessa ha potuto essere inviata solamente l'8 maggio 2006 in quanto uno degli operai che avrebbe dovuto sottoscrivere il rapporto delle ore perse si trovava in vacanza in __________. Abbiamo pertanto dovuto attendere il suo ritorno per compilare la documentazione.

 

Siamo certi che vorrete tener conto delle nostre giustificazioni, considerato che il ritardo è dovuto a causa del tutto indipendente dalla nostra volontà." (Doc. M)

 

                                         Con decisione del 23 maggio 2006 la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per intemperie per il mese di gennaio 2006, rilevando:

 

"  (...)

Nel vostro caso il conteggio sulle indennità di intemperie di gennaio 2006 avrebbe dovuto essere inoltrato entro il 30 aprile 2006, mentre è pervenuto alla cassa solamente in data 9 maggio 2006.

 

La restituzione di un termine può essere accordata soltanto se il datore di lavoro è stato impedito di agire per motivi indipendenti della sua volontà. Il motivo da voi addotto non giustifica la restituzione del termine in quanto avete avuto 3 mesi di tempo per far firmare il "rapporto sulle ore perse a causa d'intemperie" ed il vostro operaio non è certo stato in vacanza per tutto questo periodo. Pertanto non possiamo tenere in considerazione i motivi che ci avete sottoposto con lettera 17 maggio 2006.

 

Precisiamo inoltre che il rapporto sulle ore perse del dipendente che si trovava in __________ poteva essere inviato in un secondo tempo." (Doc. N)

 

                               1.2.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato una opposizione del seguente tenore:

 

"  (...)

Come già abbiamo fatto osservare nella nostra lettera del 17 maggio 2006, l'annuncio è stato inoltrato il 30 gennaio 2006 ed era pertanto tempestivo.

 

Il 10 marzo 2006 la Sezione del lavoro chiedeva la ricompilazione della domanda con il nuovo modulo 716.500i 11.2002. Purtroppo, a causa dell'indirizzo inspiegabilmente sbagliato, come potete costatare dalla fotocopia allegata, la lettera ci è pervenuta solamente il 22 marzo ed è stata immediatamente evasa.

 

Per il motivo già esposto il 17 maggio 2006, la corrispondenza è poi stata trattenuta fino al ritorno dell'operaio che avrebbe dovuto sottoscrivere il rapporto delle ore perse.

 

Poiché la responsabilità del ritardo è da attribuire in massima parte alla Sezione del Lavoro, vi chiediamo di rivedere la vostra decisione, evitando di penalizzarci per un ritardo del tutto indipendente dalla nostra volontà." (Doc. O)

 

                                         Il 7 giugno 2006 la Cassa ha confermato la precedente decisione argomentando:

 

"  (...)

Sulla base delle osservazioni fornite con lettera del 30 maggio 2006, la Cassa non ritiene di doversi pronunciare diversamente.

 

La lettera con l'indirizzo sbagliato da parte della Sezione del lavoro del 10 marzo non può essere tenuta in considerazione, rilevando che in data 6 aprile 2006 è stato concesso il diritto all'indennità intemperie per il mese di gennaio 2006 da parte della Sezione del lavoro. Sul retro della stessa, all'ultimo punto è indicato che - il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata -, nel vostro caso entro il 30 aprile 2006.

Di conseguenza il tempo a vostra disposizione era sufficiente per inoltrare la vostra richiesta del mese di gennaio 2006 entro i termini di legge." (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante si è così espresso:

 

"  (...)

1.            La ricorrente ha inviato richiesta per indennità dovuta ad intemperie per il mese di gennaio 2006 alla __________. La Sezione del Lavoro ha invitato la ricorrente ad utilizzare il nuovo modulo 715.500i 11.2002. Si evidenzia come la precitata comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo errato (Via __________). La comunicazione è pertanto pervenuta alla ricorrente unicamente il 22/03./06. I formulari corretti sono poi stati immediatamente inoltrati alla CO 1 e la Sezione del lavoro ha accolto la richiesta della ricorrente.

 

(...)

 

3.   La CO 1 ha richiesto alla ricorrente le motivazioni per l'invio tardivo dei conteggi. La ricorrente ha precisato che il formulario per la domanda d'indennità per intemperie, come pure il relativo conteggio, è stato compilato il 24/04/06 ma spedito l'08/05/06 perchè uno dei tre dipendenti, occupati sul cantiere oggetto della richiesta, e che avrebbe dovuto completare il proprio rapporto, era assente in __________ per ferie. Le giustificazioni fornite dalla ricorrente non sono state ritenute sufficienti dalla __________ che ha respinto la richiesta d'indennità per intemperie riconfermando la propria posizione malgrado l'opposizione interposta dalla ricorrente.

 

(...)

 

4.   Giusta gli art. 45 LADI e 69 OADI, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, entro il quinto giorno del mese civile successive. Tale incombenza è stata adempiuta dalla ricorrente. L'art. 27 LPGA prevede che, gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. La decisione della Sezione del lavoro del 06/04/06 è stata notificata anche alla CO 1 che avrebbe potuto e dovuto rendere attenta la ricorrente sui termini per l'invio dei conteggi. La ricorrente ha agito in buona fede ritenendo corretto attendere il rientro anche del terzo dipendente per compilare in modo esaustivo i formulari, come peraltro richiesto dalla prassi. È assodato che il diritto alle prestazioni era già stato riconosciuto.

 

5.            La giurisprudenza prevede la restituzione di un termine decorso per fare valere un diritto a indennità di disoccupazione per intemperie quando detto ritardo sia dovuto a motivo scusabile (DTF 114 V 123). Nel caso concreto, detti requisiti sono adempiuti." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 25 luglio 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

a)   In data 2 febbraio la ditta RI 1 ha inoltrato l'annuncio per la perdita di lavoro dovuta ad intemperie per il mese di gennaio 2006;

b)   Trattandosi di un annuncio volto all'autorizzazione per il pagamento delle indennità presentato entro il 5° giorno del mese civile successivo al mese di riferimento, la Sezione del lavoro, ufficio giuridico, non ha sollevato opposizione al pagamento delle stesse (v. decisione del 6 aprile 2006);

c)   Sia sul formulario "annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie", sia sulla decisione della Sezione del lavoro, è fatto esplicito riferimento al termine dei 3 mesi per la presentazione della domanda di indennità alla Cassa prescelta, pena l'estinzione del diritto;

 

Visto quanto precede non si capisce quali altri obblighi di informazione avrebbe dovuto avere la Cassa. La mancata lettura delle informazioni apposte sui formulari non può essere addebitata alla Cassa. Il ricorrente era perfettamente informato e d'altronde la ditta RI 1 non è alla prima esperienza nella richiesta di indennità per intemperie. (...)" (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 4 agosto 2006 la RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori prove da notificare (Doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 47 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

                                         L’art 43 cpv. 4 LADI stabilisce poi che é considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o quattro settimane consecutive.

                                         In virtù dell’art. 68 OADI é considerato periodo di conteggio dell’indennità per intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio é di un mese (cpv. 1).

                                         Se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie é applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane (cpv. 2).

                                         Infine, l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

 

                               2.3.   Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

                                         Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 20 giugno 2006 nella causa D., C 13/06; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 117).

                                         Pertanto, se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per intemperie si estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.4).

 

                               2.4.   In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.

                                         La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).

                                         In una decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TFA ha ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.

                                         Ciò malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.

                                         La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA non pubblicata del 16 settembre 1985 nella causa G.; DLA 2000 pag. 31, consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).

                                         Sono invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).

                                         In una sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss, il TFA ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al proposito il TFA ha rilevato:

 

"  Denn die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck nicht mehr erfüllen könnten.”

(DLA 1993/1994, p. 32)

 

                                         La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. DLA 2000, pag. 27) oppure quando l'amministrazione non ha informato in modo esplicito e inequivocabile l'assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005, pag. 135).

 

                               2.5.   Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                        

                                         Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

 

                                         Infine in una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

                                         Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta la ditta non contesta la tardività dell’invio dei formulari e della domanda di indennità per intemperie per il mese di gennaio 2006.

                                         Tali documenti sono infatti pervenuti alla Cassa il 9 maggio 2006  (cfr. Doc. 38 - 44), quindi dopo che era trascorso il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante (cfr. consid. 2.2).

 

                                         La ditta ha giustificato il suo ritardo sostenendo innanzitutto di avere potuto trasmettere la domanda soltanto l'8 maggio 2006 in quanto uno degli operai che avrebbe dovuto sottoscrivere il rapporto delle ore perse si trovava in vacanza in __________, per cui ha dovuto attendere il suo ritorno.

                                         Inoltre la ricorrente sottolinea di avere dovuto compilare nuovamente l'annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

 

                                         Infine la ricorrente sostiene di non avere ricevuto le necessarie informazioni per fare valere i propri diritti.

 

                                         A mente del TCA i motivi addotti dalla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4), non giustificano una restituzione dei termini.

 

                                         Innanzitutto, a proposito dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.5), il TCA constata che sul retro del Formulario "Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie nel mese di gennaio 2006" da inviare al Servizio cantonale datato 30 gennaio 2006, figura la seguente indicazione:

 

"  (...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.(...)" (Doc. 47)

 

                                         Pure sul retro della "decisione concernente indennità per intemperie" della Sezione del lavoro del 6 aprile 2006 figura la seguente indicazione:

 

"  (...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 46)

 

                                         Infine, la prima indicazione che figura sul formulario "Domanda d'indennità per intemperie per il periodo di conteggio gennaio 2006" datato 24 aprile 2006, figura la seguente indicazione:

 

"  Esercizio del diritto all'indennità

 

La domanda d'indennità per intemperie va presenta alla cassa di disoccupazione designata nell'annuncio dopo ogni periodo di conteggio, al più tardi però entro 3 mesi dalla fine dello stesso. Alla domanda vanno allegati:

 

-   il conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie (mod. 716.503),

-   i rapporti sulle ore perse a causa d'intemperie (mod. 716.507),

-   event. i certificati di controllo (mod. 716.501),

-   event. gli attestati sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria (mod. 716.505). (...)" (Doc. 39)

 

                                         Alla luce di queste chiare e dettagliate comunicazioni il TCA deve concludere che l'amministrazione ha correttamente adempiuto l'obbligo di informazione stabilito all'art. 27 LPGA (cfr. STFA del 20 giugno 2006 nella causa D., C 13/06: "Auch der Einwand, bis zum aktuellen Zeitpunkt sei noch nie Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch genommen worden, weshalb keine Kenntnis der diesbezüglich geltenden Fristen bestanden habe, führt, wie zuvor dargelegt, zu keinem anderen Ergebnis, zumal die Beschwerdeführerin verschiedentlich auf die entsprechenden Bestimmungen aufmerksam gemacht worden ist (vgl. u.a. das Formular "Antrag auf Kurzarbeitsentschädi-gung").

 

                                         Alla luce di queste chiare e precise indicazioni, che dovevano peraltro essere conosciute dalla ditta ricorrente, visto che in passato aveva già beneficiato di indennità per intemperie (cfr. per il mese di gennaio 2005, Doc. 51-63), il TCA ritiene irrilevante, in questo contesto, il fatto che la Sezione del lavoro abbia invitato la ricorrente a ripresentare l'annuncio per intemperie relativo al mese di gennaio 2006 il 10 marzo 2006 (cfr. Doc. 31).

                                         Del resto, anche volendo per pura ipotesi considerare che la comunicazione è avvenuta (soltanto) mediante la decisione formale del 6 aprile 2006, restava comunque sufficiente tempo alla ditta per trasmettere alla Cassa di disoccupazione la documentazione necessaria entro il 30 aprile 2006.

 

                                         Infine, secondo questo Tribunale, anche l'assenza all'estero di un dipendente per vacanze non giustifica il mancato tempestivo annuncio: la ditta avrebbe dovuto invece fare valere tempestivamente i suoi diritti, precisando che avrebbe trasmesso in un secondo tempo l'atto mancante (cfr. DLA 2005 pag. 135 consid. 5.3.2 e STFA del 14 agosto 2006 nella causa O.,

                                         C 108/06).

                                         Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti