Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2006.58

 

RS/DC/sc

Lugano

27 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 luglio 2006 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 18 luglio 2006 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la propria decisione del 9 giugno 2006 (Doc. 5) con la quale ha respinto la domanda del 23 marzo 2006 dell'assicurato (cfr. Doc. 6, Doc. 6.1 e Doc. 6.2) volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 26'202.50 chiestogli in restituzione (cfr. Doc. 6.3).

                                         L'amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

 

"  (...)

1.   Il signor RI 1 (__________) è stato iscritto in disoccupazione dal 2 aprile 2004 sino al 31 luglio 2005, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come regista cinematografico, assistente di produzione. L'assicurato si è annunciato alla Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: Cassa), rivendicando le relative indennità a decorrere dal 5 aprile 2004. La Cassa ha aperto un termine quadro per la riscossione dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2006 ed ha determinato un guadagno assicurato di CHF 5'000.-.

 

L'assicurato ha lavorato quale produttore cinematografico/regista dal 1. luglio 2001 al 31 gennaio 2004 presso la __________ in __________ (dallo scorso mese di marzo, __________ __________). In questa società egli ha rivestito, dalla sua data di iscrizione (22 giugno 2001) sino al 19 aprile 2004, la carica di socio gerente con diritto di firma individuale, detenendo una quota di CHF 19'000.- su un capitale sociale di CHF 20'000.-. Dal 20 aprile 2004 la madre dell'assicurato (signora __________), persona fino ad allora totalmente estranea alla società, figura iscritta a registro di commercio quale socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di CHF 19'000.- (dal 17 marzo 2006 essa è iscritta quale socia e liquidatrice con diritto di firma individuale). II signor RI 1 è stato licenziato dal datore di lavoro in data 31 gennaio 2004 per il 31 marzo 2004, causa crisi economica. La lettera di licenziamento - come anche l'Attestato del datore di lavoro - è stata sottoscritta dal padre dell'assicurato (signor __________), il quale è sempre stato iscritto a registro di commercio quale socio senza diritto di firma e detentore di una quota di CHF 1'000.-. I genitori dell'assicurato non sono mai stati dipendenti della ditta, la quale soltanto nel 2003 ha avuto per brevi periodi altri tre dipendenti oltre all'assicurato. Il signor RI 1 ha ancora collaborato con la predetta società nel mese di dicembre 2004 (i giorni 1, 8 e 15), in qualità di docente di __________.

 

2.   In occasione di una sua revisione, il Segretariato di Stato dell'economia (in seguito: SECO) ha rilevato che il signor RI 1, anche dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a una società formalmente diretta e in mano ai suoi genitori, per cui non poteva essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.

 

Preso atto del rapporto di revisione del SECO, in data 21 aprile 2005 la Cassa ha emesso una decisione di restituzione per l'importo di CHF 26'202.50, quale prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione percepita indebitamente nel periodo da aprile a dicembre 2004. La predetta decisione è stata confermata, dapprima, con decisione su opposizione 22 luglio 2005 della medesima Cassa e, successivamente, con sentenza 20 febbraio 2006 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito: TCA).

 

(...)

 

4.   Nel caso in esame, con sentenza 20 febbraio 2006 il TCA ha respinto il ricorso presentato dal qui opponente contro la decisione su opposizione 22 luglio 2005 della Cassa, rilevando in particolare quanto segue: "(...) Questo Tribunale ritiene che esistano, nel caso concreto, gli estremi per applicare la giurisprudenza federale atta ad impedire l'ottenimento abusivo di indennità di disoccupazione per i seguenti motivi. Al momento della disdetta l'assicurato rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro). Suo padre (semplice socio senza diritto di firma) nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di licenziamento. La madre dell'assicurato (che non ha mai lavorato per la ditta) ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio (socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--). Ora, viste le caratteristiche della ditta in questione - di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e considerato che, ritenuta la qualifica di produttore cinematografico/regista, l'assicurato era l'unico in grado di svolgere lo scopo della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai suoi genitori. (...) Nella sua posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro l'assicurato non ha infine interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto relativo alla __________ facilmente reperibile all'indirizzo www.zefix.ch). (...)".

 

D'altra parte, si osserva come, sulla Domanda d indennità di disoccupazione compilata il 14 aprile 2004 (data alla quale l'opponente, contrariamente a quanto da lui sostenuto, figurava ancora iscritto a registro di commercio nella sua funzione di socio e gerente con diritto di firma individuale), alla domanda n. 29 "Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p. es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.), non è stata fornita alcuna risposta. Sull'Intervista iniziale datata 29 marzo 2005, invece, alla domanda "Attualmente Lei partecipa finanziariamente oppure svolge una funzione direttiva in seno ad una ditta di qualsiasi genere (p.es. azionista, consigliere di amministrazione o socio, gerente in una Sagl, ecc)?", il signor RI 1 ha risposto negativamente. Medesima cosa sul Curriculum vitae datato 12 aprile 2004: alle domande "Appartiene a un consiglio d'amministrazione di una SA?", "È amministratore unico di una SA?", 't socio di una SAGL?", "È titolare di una ditta individuale?", l'assicurato ha ogni volta fornito una risposta negativa. Infine, anche sul formulario Attestato del datore di lavoro datato 5 aprile 2004, alla domanda n. 4 "La persona assicurata o suo marito/sua moglie partecipa all'azienda o svolge una funzione direttiva (ad es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl ecc.)?", è stata data una risposta negativa.

 

Visto quanto sopra, l'opponente ha sottaciuto il suo ruolo all'interno della __________, violando pertanto il dovere di informazione nei confronti dell'amministrazione. Con il suo agire, il signor RI 1 ha voluto lasciar apparire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative alle quali non aveva diritto. (...)" (Doc. A2)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

 

"  (...)

A mio modesto parere la sezione del lavoro non ha tenuto in considerazione quanto da me scritto in sede di opposizione e si è limitata a riprendere le considerazioni esposte dal vostro Tribunale nella sentenza del 20.02.2003 (recte: 2006). In effetti non è entrata nel merito per sapere se io avevo informato a suo tempo l'ufficio regionale dì collocamento di __________. Sulla domanda d'indennità non avevo indicato se ero socio o meno della __________ di __________ ma questo non significa, o non deve significare, che io abbia tentato di percepire qualche cosa che, dopo diversi mesi di disoccupazione, è emerso che non avevo diritto dall'inizio. Come potevo sapere se ne avevo il diritto o NO??? Visto che io avevo indicato al collaboratore la mia situazione.

Per concludere ribadisco la mia assoluta buona fede e di conseguenza, visto la mia situazione finanziaria precaria, chiedo che mi venga concesso il condono della somma di CHF. 26'202.50." (Doc. I)

 

                                         Nella sua opposizione del 7 luglio 2006, allegata al ricorso, l'assicurato aveva in particolare rilevato che:

 

"  (...)

Mi preme innanzitutto ribadire che non corrisponde assolutamente al vero che la mia posizione non era stata indicata al momento dell'iscrizione in disoccupazione. Il vostro ufficio indica, nella decisione in questione, a pagina 3, che io stesso al punto 3 dell'intervista iniziale compilata presso I'URC di __________ ho risposto negativamente alla domanda volta a sapere se io partecipassi finanziariamente all'azienda oppure svolgessi una funzione direttiva. Riportare questa affermazione e ritenere di conseguenza provata la mia mancata buona fede, per cui la domanda di condono viene respinta a priori, mi sembra eccessivo ed esagerato.

La mia situazione personale è stata descritta in tutti i suoi particolari al momento dell'iscrizione presso l'Ufficio Regionale di Collocamento sito all'epoca in quel di __________.

Non va infatti sottaciuto che al momento in cui ho presentato domanda di disoccupazione non ero più iscritto a Registro di Commercio quale socio o socio-gerente con firma individuale nella __________.

Ritengo sia per questo motivo che mio padre, al momento della compilazione del formulario « attestato del datore di lavoro » ha indicato che non svolgevo più una funzione direttiva all'interno di una SA o SAGL.

La circostanza era perfettamente nota al mio collocatore, al quale ho sempre fornito tutte le informazioni richieste, compilando i moduli ritenuti necessari. Del resto, non va dimenticato che la cassa __________, dopo aver attentamente esaminato la richiesta da me formulata ed i documenti allegati alla medesima, ha immediatamente proceduto al versamento delle indennità di disoccupazione, senza mai manifestare alcun dubbio sulla mia idoneità al collocamento e, di conseguenza, sul mio diritto a riceverle.

 

(...)

 

La mia posizione era dall'inizio ben nota all'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ e alla cassa di disoccupazione senza che nessuno si sia mai preoccupato di avvisarmi che io avrei potuto non avere diritto alle indennità di disoccupazione. Al contrario: sia l'URC che l'__________ mi hanno sempre fatto credere (durante i colloqui e attraverso il puntuale versamento degli importi mensili) di avere diritto alle indennità di disoccupazione.

A mio modo di vedere le considerazioni espresse dal TCA, e poste a fondamento della decisione negativa dell'ufficio giuridico, riguardano un aspetto diverso a quello qui in discussione, ragione per la quale non vanno confuse.

Da una parte vi é l'effettivo diritto, a momento di iscriversi in disoccupazione, di percepire le indennità. Su questo argomento il TCA é stato chiaro, stabilendo che nel mio caso torna applicabile la giurisprudenza del - TF atta ad evitare la riscossione di indennità di disoccupazione da parte di persone che possano concorrere alla formazione della volontà societaria. A prescindere dal fatto che personalmente non ho potuto (come del resto più volte ribadito) decidere alcunché, tale considerazione nulla ha a che vedere con la questione della restituzione.

Questo poiché giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le indennità indebitamente riscosse devono essere restituite, ma si può prescindere da tale richiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

E' pertanto pacifico che può essere richiesta solo la restituzione di prestazioni indebitamente percepite, e non certo di quelle percepite con diritto. Il motivo per il quale vi é stato indebito pagamento é del tutto irrilevante ai fini della considerazione della domanda di condono e non può essere automaticamente considerato prova della malafede dell'assicurato, altrimenti la possibilità di chiedere ed ottenere il condono sarebbe una mera possibilità teorica che mai potrebbe concretizzarsi.

Nel mio caso é stata la revisione del SECO a sancire la mia inidoneità al collocamento, ragione per la quale la cassa ha soppresso il versamento della rendita e ne ha chiesto la restituzione. Prima di quel momento né I'__________ né l'Ufficio regionale di collocamento avevano avuto alcun dubbio sul mio diritto a percepire le indennità. Ritenere ora che il fatto che io non fossi idoneo al collocamento, senza peraltro che l'__________ e l'URC se ne accorgessero, equivale ad essere in malafede é urtante e del tutto ingiustificato.

Per concludere ribadisco che la mia buona fede é pacifica, così come pacifico appare che a far tempo dalla soppressione delle indennità, e sino al momento in cui non ho trovato un nuovo posto di lavoro, la mia situazione finanziaria mi ha costretto a contrarre debiti che sto tutt'ora pagando., Chiedermi la restituzione dell'importo equivarrebbe a mettermi in una situazione finanziaria alquanto disperata.

 

Visto quanto precede chiedo che la decisione del 09.06.2006 sia annullata e che a mio favore sia pronunciato il condono dell'importo di CHF 26'202.50." (Doc. A2)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso e ha rilevato in particolare:

 

"  (...)

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STCA del 16 agosto 2005 nella causa N.O., inc. n. 38.2005.3, consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

 

Non vi è buona fede quando un obbligo di annunciare non è stato adempiuto entro tempo utile intenzionalmente o in seguito a grave negligenza o se delle prestazioni indebite sono state accettate intenzionalmente o in seguito a grave negligenza (Circolare RCC dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora: Segretariato di Stato dell'economia), 07/86 no. 46). Commette una grave negligenza colui che, nell'annuncio, nella chiarificazione delle circostanze, nell'obbligo di annunciare o nell'accettazione di prestazioni indebite, non ha dedicato quel minimo di cura che si ha diritto di pretendere da lui, tenuto conto delle sue attitudini e della sua formazione (cfr. Circolare RCC, 07/86 no. 46). (...)" (Doc. IV)

 

                               1.4.   Il 13 settembre 2006 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  (...)

La sezione del lavoro indica che io ho sottaciuto il mio ruolo all'interno della __________ violando il dovere d'informazione nei confronti dell'amministrazione. Inoltre cita: ... "con il suo agire, il signor RI 1 ha voluto lasciar apparire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative ... in simili condizioni non è possibile riconoscere la buona fede dell'assicurato..."

 

Quest'ultima affermazione viene da me contestata in quanto, oltre a essere denigratoria nei miei confronti è pure lesiva.

 

Non mi sono mai permesso, e non me lo permetto tutt'ora, di voler percepire oppure di aver percepito qualcosa alla quale non avrei avuto diritto. lo ho semplicemente presentato regolare domanda d'indennità e, al punto 29 della domanda d'indennità di disoccupazione compilata alla cassa, non avevo indicato se ero membro o svolgevo una funzione all'interno di una ditta. Non ho indicato questo perché a registro di commercio, in data 4.5.2004, si poteva chiaramente verificare che il mio nominativo era stato stralciato quale socio-gerente della ditta __________.

I poteri decisionali sono passati ai miei genitori.

 

Mi sono chiesto, e me lo chiedo tutt'ora, come mai, dopo che tutti sapevano della mia situazione personale, mi hanno riconosciuto e pagato le indennità di disoccupazione.

 

Al mio collocatore avevo sempre, e non ho mai nascosto, la mia situazione personale all'interno della __________ e non mi è mai stato chiesto o contestata, in alcun colloquio con la Cassa o con l'Ufficio Regionale di Collocamento la mia posizione lavorativa.

 

Mi pare tendenzioso e semplicistico affermare di aver ottenuto o cercato di ottenere qualcosa che la legge non mi avrebbe permesso.

 

Ribadisco, per concludere, di aver sempre agito in modo conforme e onesto nei confronti delle istituzioni e di conseguenza respingo categoricamente l'affermazione fatta dalla sezione del lavoro e cioè quella di aver agito in malafede.

 

Mi chiedo semmai, visto che gli specialisti della disoccupazione dovrebbero essere i funzionari dell'ufficio regionale di collocamento, se loro stessi non avrebbero dovuto controllare la mia posizione personale all'interno della __________ oltre a chiamarmi regolarmente ai colloqui e consegnarmi la documentazione per permettermi di percepire le indennità di disoccupazione.

 

Per concludere, richiamando tutti i miei precedenti scritti, ritenendo di aver agito onestamente nei confronti della comunità, le istituzioni sociali e all'indirizzo delle casse federali dell'assicurazione disoccupazione, chiedo che venga accolto il mio ricorso vista la mia assoluta buonafede e per la mia situazione finanziaria." (Doc. VI)

 

                               1.5.   L’amministrazione, il 21 settembre 2006, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         Chiamata a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18. Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet. Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen, der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R.,

C 174/04)

 

                                         Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

 

"  i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung des AVIG (vgl. alt Art.

6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45)

 

                                         Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità.

 

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

 

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

 

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

 

                               2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.4.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

 

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

 

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

 

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

 

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

 

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

 

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

 

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

 

                               2.5.   In una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.

                                         In quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede, giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv. 1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

 

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia, l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento, aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della corrispondenza e della contabilità private.

 

4.

4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

 

4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

 

4.3 La presente fattispecie - così come accertata da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02)

 

                                         In una decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione.

                                         Il TFA ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.

3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale, ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento, all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo di restituzione.

 

3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.- annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte cantonale.

 

4.1 Anche se il Tribunale federale delle assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270) e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro aspetto.

 

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

 

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare.

 

4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

 

4.5 A nulla serve, in un simile contesto, invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione, dei  rapporti societari e, quindi, del fatto che C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).

 

5.

In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata mentre il gravame deve essere respinto.

(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.G., C 130/02)

 

                                         L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C 162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la medesima SA.

 

                                         Il TFA ha, in particolare, rilevato e concluso che:

 

"  (…)

3.-  a)  Alla pronunzia cantonale deve essere prestata adesione anche

           per quanto concerne l'applicazione dei menzionati principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono) alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto, nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

 

      b)  Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

           In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

 

      c)  Discende dalle suesposte considerazioni che la buona fede

           della ricorrente deve essere negata. (…)."

(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L., C 162/98)

 

                                         Pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03)

 

                                         In un altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

                                         L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

 

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4)

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

 

"  (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

 

                               2.6.   L’assicurato ha motivato la propria domanda di condono, asserendo di essere stato in buona fede, in quanto, da un lato, al momento dell’iscrizione in disoccupazione avrebbe descritto dettagliatamente la propria situazione, dall’altro, allorché ha presentato la domanda di disoccupazione non era in ogni caso più iscritto a Registro di commercio quale socio gerente con firma individuale della __________ (cfr. doc. I; A2).

 

                                         In realtà dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente si è annunciato per il collocamento il 2 aprile 2004, rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 5 aprile 2004 (cfr. doc. 6/42).

                                         A quella data l’assicurato era ancora iscritto a Registro di commercio quale socio gerente della citata Sagl.

                                         In effetti dall’estratto del RC emerge che la radiazione della sua carica ha avuto luogo il 20 aprile 2004 con pubblicazione sul FUSC il 26 aprile 2004 (cfr. estratto RC __________ ora __________ reperibile al sito www.zefix.ch).

 

                                         Nonostante ciò, dal “Curriculum Vitae” (cfr. doc. 11) compilato all’attenzione dell’URC il 12 aprile 2004 si evince che il ricorrente ha risposto negativamente alle seguenti domande:

 

"  Appartiene a un consiglio d’amministrazione di una SA?

 

E’ amministratore unico di una SA?

 

E’ socio di una Sagl?

 

E’ titolare di una ditta individuale?”

 

                                         Nel formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 14 aprile 2004 indirizzato alla Cassa di disoccupazione nulla ha, poi, indicato al quesito n. 29:

 

"  Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (Doc. 6/39)

 

Nemmeno in occasione del colloquio di iscrizione con il proprio consulente del personale del 14 aprile 2004 l’assicurato ha accennato alcunché in merito alla sua posizione nella Sagl (cfr. doc. 12).

 

                                         Anche il padre del ricorrente, il 5 aprile 2004, nell’”Attestato del datore di lavoro” ha risposto “no” alla domanda “La persona assicurata o suo marito/sua moglie partecipa all’azienda o svolge una funzione direttiva (ad es. azionista, consigliere d’amministrazione di una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” (cfr. doc. 6/37).

 

                                         L’”Intervista iniziale” del 29 marzo 2005 (cfr. doc. 10), menzionata dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A2; IV), in cui l’assicurato ha negato di partecipare finanziariamente oppure di svolgere una funzione direttiva in seno a una ditta di qualsiasi genere (cfr. doc. 10), si riferisce, per contro, a un lasso di tempo posteriore al periodo determinante in concreto, per cui la stessa è irrilevante ai fini della presente vertenza.

                                         In proposito va, comunque, evidenziato che tale intervista è stata effettuata nell’ambito del colloquio di consulenza del 19 marzo 2005 ed era già stata ventilata durante l’appuntamento del 25 febbraio 2005 (cfr. doc. 12).

 

                                         In simili circostanze, occorre concludere che l’assicurato, quando si è iscritto in disoccupazione, ossia al momento in cui veniva valutato il suo diritto o meno alle relative indennità, non ha in nessun modo informato l’amministrazione di essere iscritto a RC quale socio gerente della __________.

 

                                         Giova, altresì, ricordare che con sentenza del 20 febbraio 2006 questa Corte ha confermato la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 relativa all’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente dall’assicurato dal mese di aprile al mese di dicembre 2004, ritenendo che egli, benché avesse ceduto la sua quota di fr. 19'000.-- e la carica di gerente della __________ alla madre, rivestiva ancora, in considerazione delle caratteristiche della ditta - di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e del fatto che, ritenuta la sua qualifica di produttore cinematografico/regista, era l’unico in grado di svolgere lo scopo della società, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non aveva interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro (cfr. inc. 38.2005.73),

 

                                         Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che all’assicurato non poteva sfuggire che per gli organi chiamati ad applicare la LADI era importante conoscere il suo ruolo all’interno della __________.

 

                                         Conformemente, dunque, alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.), a mente di questo Tribunale nel caso dell’assicurato deve essere esclusa la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione, in primo luogo, per il fatto di avere negato, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, di rivestire la carica di socio gerente in seno alla società, quando invece era ancora iscritto a RC con questa funzione.

                                         In secondo luogo, per aver costruito intenzionalmente una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (al riguardo cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02; STCA del 16 agosto 2005 nella causa O., 38.2005.3).

                                         Infatti, in tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione, l'insorgente non può essere ritenuto in buona fede al momento della loro riscossione.

                                         In ogni caso, qualsiasi persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e dovuto comunicare all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro all’interno della ditta sua ex datrice di lavoro.

                                         L'omissione di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.3, 2.4. e 2.5).

 

                                         La negligenza commessa dal ricorrente non può poi essere ritenuta lieve, per il motivo che dagli atti riuslta che la Cassa, allorché l’assicurato nulla ha indicato al quesito n. 29 della “Domanda di indennità di disoccupazione” citato sopra, non l’ha sollecitato a rispondere sì o no.

                                         Non va, infatti, dimenticato che il ricorrente, presso l’URC, aveva comunque negato di essere socio di una Sagl e che suo padre nell’”Attestato del datore di lavoro” ha risposto negativamente alla domanda se l’assicurato fosse un socio gerente della Sagl (cfr. doc. 6/37; 11).

 

                                         Venendo a mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.

 

                                         La decisione su opposizione del 18 luglio 2006 va, conseguentemente, confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti