Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2006.59

 

DC/sc

Lugano

23 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 luglio 2006 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 31 maggio 2006 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1, idonea al collocamento durante la frequentazione di un corso di perfezionamento quale __________, rilevando:

 

"  (...)

Sentito il parere dell'Ufficio di collocamento competente, il corso __________ e il relativo stage verranno riconosciuti, attraverso le opportune decisioni, quali misure del mercato del lavoro (MML).

Visto quanto precede, tenuto conto delle decisioni URC di concedere (autorizzare) la partecipazione dell'assicurata al provvedimento in esame, l'Ufficio giuridico non può che ritenere la signora RI 1 idonea al collocamento.

Tuttavia, è stato accertato che l'assicurata ha violato l'obbligo di informare o di annunciare spontaneamente, agli organi competenti la sua partecipazione al corso __________, pertanto, l'Ufficio giuridico decide di sospenderla, per un determinato periodo, dal beneficio delle prestazioni della disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI. (cfr. decisione n° 210539714 del 31.05.2006)." (Doc. 6)

 

                                         Con una successiva decisione del 20 giugno 2006 la Sezione del lavoro ha annullato la decisione del 31 maggio 2006, argomen-tando:

 

"  (...)

Visto quanto precede, si decide di annullare la decisione 31 maggio 2006 concernente l'idoneità dell'assicurata durante la frequentazione del corso __________ e di rinviare tale esame al momento in cui l'autorità competente avrà valutato la possibilità di riconoscere il finanziamento del corso. In caso di risposta affermativa l'idoneità al collocamento andrà valutata anche alla luce della prassi relativa al riconoscimento, a titolo d'eccezione, del diritto alle indennità durante la frequentazione di un corso non autorizzato dall'amministrazione (Circolare ID, seco - gennaio 2003, edizione francese, B189)." (Doc. 5)

 

                               1.2.   Il 10 luglio 2006 l'assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione contro la nuova decisione della Sezione del lavoro (cfr. Doc. 4).

 

                                         Il 21 luglio 2006 la Sezione del lavoro ha respinto l'opposizione, rilevando:

 

"  (...)

II 13 giugno 2006 la responsabile dell'URC di __________, sig.ra __________, ha segnalato al responsabile dell'UG, avv__________, che l'URC non aveva ancora preso nessuna decisione in merito al riconoscimento del corso richiesto dall'assicurata e che non era corretto che l'UG si fosse espresso su questo aspetto nella sua decisione del 31 maggio 2006.

 

In data 20 giugno 2006 il servizio cantonale ha emesso una nuova decisione con cui ha annullato la decisione del 31 maggio 2006 relativa all'idoneità al collocamento. Contro quest'ultima decisione l'assicurata ha presentato in data 10/13 luglio 2006 l'opposizione qui in esame.

 

(...)

 

5. Nel caso in esame, con la decisione annullata I'UG si è, per errore, pronunciato anche riguardo al riconoscimento della partecipazione al corso __________ quale collaboratrice sanitaria ed ha valutato l'idoneità al collocamento partendo da questo errato presupposto.

 

Ora, come indicato in precedenza, è esclusivamente all'URC che incombe l'onere di valutare la domanda di partecipazione al corso in parola e di emettere la relativa decisione.

 

6. Considerato che la decisione del 31 maggio 2006 è stata modificata (annullata) prima della sua crescita in giudicato, che per procedere ad una modifica prima dello scadere del termine ordinario d'impugnazione l'amministrazione non è vincolata a condizioni particolari, e che nel caso concreto la decisione fosse in realtà viziata da un errore rilevante, l'annullamento della stessa appare certamente appropriato.

 

Va pure ricordato che la valutazione dell'idoneità al collocamento durante la frequentazione del corso è poi stata esclusivamente rinviata e che nella decisione impugnata viene esplicitamente richiamata la necessità di eventualmente valutare l'applicabilità dell'eccezione che permette il riconoscimento del diritto alle indennità anche in caso di frequentazione di un corso di formazione senza l'autorizzazione dell'amministrazione. Circostanza, questa, che potrebbe comunque rivelarsi importante per l'assicurata.

 

7. A margine va poi precisato che, sia la decisione del 31 maggio 2006, sia quella del 20 giugno 2006, sono state emesse e firmate dall'ispettore __________ poiché egli era il funzionario responsabile della pratica. Differente è la situazione in relazione alla presente procedura, la cui evasione non è curata dal funzionario incaricato della prima decisione ma da altri collaboratori dell'UG." (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso col TCA nel quale si è in particolare così espressa:

 

"  (...)

Chiedo che venga annullata la decisione su opposizione del 21.7.2006 e la decisione del 20.6.2006.

 

Come già ampliamente detto al mio collocatore, presso l'Ufficio di Collocamento Sezione del Lavoro di Bellinzona io, in data 22.7.2005 e 24.8.2005, ho riferito la mia situazione personale e le mie intenzioni. Purtroppo, al posto di aiutarmi, in questi ultimi mesi vivo un vero e proprio incubo.

Quest'ultimi uffici si stanno adoperando per mettermi il "bastoni tra le ruote".

In occasione dei colloqui il mio collocatore doveva informarmi in modo dettagliato sulle mie possibilità, le mie competenze, sul modo di inoltrare in maniera ufficiale la documentazione onde permettermi di usufruire di quanto stabilisce la legge a favore dei disoccupati.

 

Torno a ripetere: per quale motivo ad altre persone nella mia stessa situazione i corsi sono stati pagati dalla disoccupazione mentre a me no?

 

Visto quanto sopra, richiamando tutti i miei precedenti scritti all'URC e alla Sezione del Lavoro e ribadendo che la Cassa mi ha già indennizzato tramite guadagno intermedio per lo stage fatto, chiedo di non venire penalizzata (annullare 5 giorni di sospensione) e di essere messa al beneficio della disoccupazione come da decisione del 31.5.2006.

 

In questa sede ripeto quanto già indicato a suo tempo e cioè che ero disposta a lasciare in qualsiasi momento il corso __________ se io o il mio collocatore mi avesse trovato un posto di lavoro di durata indeterminata al 100% (magari lui stesso poteva lasciarmi il suo posto cosi non sarei stata bollata quale persona che è al suo 3° termine quadro!) .

 

Per il pagamento del corso __________ chiedo che questo tribunale mi riconosca le spese da me sopportate perchè, come mi è già stato indicato, questo corso, con il conseguimento del diploma e arricchimento del mio curriculum, ha potuto accrescere la mia possibilità di reperire un nuovo posto di lavoro." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 22 settembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

5.   Dopo avere atteso che l'URC si esprimesse in merito al riconoscimento del corso frequentato dalla signora RI 1 nel periodo dal 23 gennaio al 12 aprile 2006 (doc. 14 e 15), in data 20 settembre 2006 il servizio cantonale ha emesso una decisione, in virtù della quale l'assicurata è stata riconosciuta idonea al collocamento nel suddetto lasso di tempo (doc. 16).

 

6.   Conformemente all'art. 52 cpv. 1 LPGA, Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Trascorso il termine ordinario d'impugnazione, le decisioni diventano - riservati eventuali mezzi straordinari d'impugnazione - vincolanti per l'amministrato come pure per l'amministrazione e non possono più essere modificate. Tuttavia, prima dello scadere degli stessi, l'amministrazione può rivedere una decisione non impugnata senza essere vincolata da presupposti particolari, segnatamente senza la necessità che siano adempiute le condizioni valide per il riesame di un provvedimento cresciuto in forza di cosa giudicata (art. 53 LPGA; A. Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 862 e 863 e riferimenti ivi citati). In altre parole, prima che sia trascorso il termine di 30 giorni per l'introduzione di un'opposizione, l'amministrazione ha la possibilità di modificarla.

 

7.   L'attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI è di competenza degli URC (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI; cfr. art. 2a lett. b R-rilocc), mentre l'idoneità al collocamento è esaminata dall'UG (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI; cfr. art. 2c lett. a R-rilocc).

 

8.   Nella presente fattispecie, con la decisione annullata (doc. 6) l'UG si è, per errore, pronunciato anche riguardo al riconoscimento della partecipazione al corso __________ quale __________ ed ha valutato l'idoneità al collocamento partendo da questo errato presupposto.

 

Ora, come indicato in precedenza, è esclusivamente all'URC che incombe l'onere di valutare la domanda di partecipazione al corso in parola e di emettere la relativa decisione. II predetto organo si è del resto pronunciato negativamente con decisione 28 luglio 2006 (cfr. doc. 14). Contro questa decisione l'assicurata ha presentato opposizione in data 5 settembre 2006 (cfr. doc. 15).

 

Considerato che la decisione del 31 maggio 2006 è stata modificata (annullata) prima della sua crescita in giudicato, che per procedere ad una modifica prima dello scadere del termine ordinario d'impugnazione l'amministrazione non è vincolata a condizioni particolari e che nel caso concreto la decisione era in realtà viziata da un errore rilevante, l'annullamento della stessa appare certamente appropriato.

 

La valutazione dell'idoneità al collocamento durante la frequentazione del corso era del resto stata esclusivamente rinviata e, al riguardo, il servizio cantonale si è espresso favorevolmente lo scorso 20 settembre (cfr. doc. 16).

 

9.   Riguardo alle richieste formulate dalla ricorrente in sede ricorsuale, si rendono necessarie due precisazioni.

 

L'oggetto della vertenza in esame è limitato alla decisione su opposizione del 21 luglio 2006 e non può essere esteso a nessun altro tema. Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STCA del 18 gennaio 2006 nella causa V.H., inc. n. 38.2005.71, consid. 2.8 e riferimenti ivi citati).

 

Pertanto, la richiesta di annullare la decisione di sospensione di 5 giorni (doc. 7) non può essere esaminata, poiché legata alla decisione di sospensione del 31 maggio 2006, che non è stata impugnata e, richiamato quanto indicato al punto 6, è divenuta definitiva una volta trascorso il termine per interporre opposizione.

 

Uguale trattamento deve essere applicato alla richiesta di riconoscimento, da parte di questo lodevole Tribunale, delle spese relative al corso frequentato dall'assicurata. Il diritto o meno al rimborso delle spese sostenute per la frequentazione del corso in parola hanno fatto oggetto di una distinta decisione dell'URC. Tale decisione è stata impugnata dall'assicurata e spetta all'URC pronunciarsi in merito alla richiesta tramite una decisione su opposizione (art. 52 LPGA). Solo al momento in cui l'amministrazione avrà emesso la decisione su opposizione, l'assicurata avrà la possibilità, se necessario, di sottoporre il caso al giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni." (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 20 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha deciso che l'assicurata è idonea al collocamento, con la seguente motivazione:

 

"  (...)

Se l'assicurato partecipa ad un corso non approvato e non finanziato dalla LADI, l'idoneità al collocamento sarà riconosciuta unicamente se lo stesso è disposto ad interrompere, in qualsiasi momento, il corso per accettare un impiego. Le conseguenze finanziarie dovute dall'interruzione del corso devono essere attestate dalla direzione della scuola e l'assicurato, durante la frequenza al corso, deve ugualmente soddisfare le prescrizioni sul controllo della disoccupazione, segnatamente riguardo alle ricerche di lavoro (cfr. Circolare ID, 01.2003, B189 - 190).

 

Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è riannunciata in disoccupazione il 31 maggio 2005 con diritto alle indennità dal 1° luglio 2005 (3° termine quadro 01.11.2004 - 31.10.2006; guadagno assicurato: CHF __________) e alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale __________, __________, __________.

Dall'8 dicembre 2005 l'assicurata lavora a tempo parziale (in misura variante dai 20% al 50%) presso la __________, Ascona, in qualità di venditrice, annunciando il guadagno intermedio.

 

Mediante comunicazione 25 aprile 2006 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione, relativa alla verifica dell'idoneità al collocamento, allo scrivente Ufficio poiché l'assicurata dal 23 gennaio 2006 al 12 aprile 2006 ha partecipato al corso di __________ in svolgimento a __________.

Sentita personalmente il 12 maggio 2006 la signora RI 1 ha specificato, in buona sostanza, di essersi iscritta al corso in oggetto il 28 giugno 2005 scegliendo la sede di __________ (inizio previsto: 04.10.2005).

Visto il numero di iscritti al corso, l'assicurata ha optato per la sede di __________ con inizio il 23 gennaio 2006. II corso __________ era strutturato in 3 moduli: corso base dal 23 gennaio al 17 febbraio 2006, stage pratico dal 20 febbraio al 10 marzo 2006 e corso approfondimento dal 27 marzo al 12 aprile 2006. Al termine del corso l'assicurata ha conseguito l'attestato di __________.

Osserviamo che, la signora RI 1 durante la formazione scolastica e lo stage ha sempre lavorato quale venditrice, annunciando il guadagno intermedio e ha sempre soddisfatto i presupposti sul controllo della disoccupazione (ricerche di lavoro), inoltre, l'assicurata era disposta ad interrompere in ogni momento il corso per accettare, senza indugio, un'occupazione adeguata assumendosi quindi la perdita finanziaria.

 

Visto quanto precede, tenuto conto della prassi in uso, rilevato che l'assicurata durante la partecipazione al corso ha continuato l'attività lavorativa a tempo parziale ed a svolgere delle ricerche di lavoro, ritenuto che la formazione presso la __________ era a carico del partecipante (CHF __________) e che di conseguenza un'eventuale interruzione della formazione a favore di un'attività lavorativa era possibile senza grosse conseguenze economiche per il partecipante, l'assicurata può essere considerata idonea al collocamento anche durante la partecipazione al corso di __________." (Doc. 16)

 

                               1.6.   Contro la decisione su opposizione dell'URC di __________ di non riconoscerle il diritto alle prestazioni per il corso da lei frequentato, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA per il quale è stato aperto un altro incarto (cfr. inc. 38.2006.75).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro dopo avere deciso il 31 maggio 2006 che l'assicurata era idonea al collocamento, il 20 giugno 2006 ha annullato la precedente decisione, precisando che tale questione sarebbe stata affrontata in un secondo tempo (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Nella decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro, dopo avere esposto i motivi per cui ha annullato la prima decisione (cfr. consid. 1.2), considera corretto il suo operato.

 

                                         Questo Tribunale ritiene che, effettivamente, l'amministrazione era legittimata a riesaminare la propria decisione del 31 maggio 2006. Essa poteva farlo liberamente visto che non era ancora scaduto il termine di 30 giorni per formulare un'eventuale opposizione.

                                         Al proposito va ricordato che la modifica di una decisione è infatti possibile sia prima che dopo la crescita in giudicato formale (in quest'ultimo caso a determinate condizioni; cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Algemainen Verwaltungsrecht, Zurigo 1990, pag. 167 N° 765).

                                         Tale modo di procedere è conforme al principio costituzionale della legalità derivante dall'art. Cst. fed., secondo cui, tra l'altro, non vanno erogate prestazioni senza base legale (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 84; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea-Francoforte sul Meno 1994, pag. 30; Häfelin-Müller, op. cit., pag. 173 N° 789; DTF 103 Ia 380 seg. consid. 5/6).

 

                                         Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro ha riesaminato una decisione non ancora  cresciuta in giudicato. Essa poteva farlo liberamente (cfr. DTF 122 V 369; DTF 107 V 191, Häfelin/Müller, op. cit., pag. 166 N° 764), STCA del 23 luglio 1997 nella causa P., 38.97.109; STFA del 14 febbraio 2001 nella causa F., 38.2000.109).

                                         Va peraltro ricordato che, secondo l'art. 53 LPGA:

 

"  1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

 

2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."

 

                                         (a proposito dell'art. 53 LPGA cfr. la STFA del 25 ottobre 2006 nella causa Z., C 24/06 e riguardo all'art. 53 cpv. 3 LPGA in relazione con l'art. 3a della legge di procedura per i ricorsi al TCA, cfr. ad esempio la STCA del 19 novembre 2003 nella causa P., 38.2003.40).

 

                                         Di conseguenza, secondo questo Tribunale, a ragione l'amministrazione ha respinto l'opposizione contro la nuova decisione del 20 giugno 2006.

 

                                         Il TCA nota peraltro che con un'ulteriore decisione del 20 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha riconosciuto l'idoneità al collocamento della ricorrente, come da lei auspicato.

 

                               2.3.   Per quel che concerne la richiesta dell'assicurata di annullare la decisione con la quale è stata sospesa per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, tale questione non può venire esaminata dal TCA in quanto quella decisione non è stata contestata e l'amministrazione non ha dunque emesso una decisione su opposizione (cfr. STFA del 22 settembre 2006 nella causa B., P 26/05; DTF 131 V 164 consid. 2.1).

                                         La questione che concerne il diritto delle prestazioni per il corso frequentato dall'assicurata verrà invece affrontata dal TCA separatamente (cfr. inc. 38.2006.75).

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti