Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 settembre 2006 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 settembre 2006 la Sezione del Lavoro ha confermato la precedente decisione del 4 aprile 2006 con la quale ha sospeso l'assicurata per 13 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Doc. 16), argomentando:
" (...)
3. Nel caso in esame, l'opponente ha asserito di non avere potuto partecipare alla misura assegnatale, i giorni 6, 7 e 8 febbraio 2006, siccome il figlio (__________) era ammalato. L'assicurata non ha al riguardo prodotto alcuna attestazione medica, poiché - a suo dire - la malattia del figlio (influenza) non necessitava l'intervento di un medico.
Dagli accertamenti direttamente esperiti da questo Ufficio presso la scuola elementare di __________ è risultato che __________ non è stato assente nel periodo in questione e che ha addirittura partecipato alla settimana bianca organizzata a __________.
Ora, tenuto conto di quanto precede, considerata l'adeguatezza della misura assegnata dall'URC, ritenuto inoltre come il mancato inizio della stessa da parte della signora RI 1 non possa essere scusato (la giustificazione fornita dalla stessa si è infatti rivelata infondata), la sanzione di tredici giorni inflitta all'assicurata è conforme al principio della proporzionalità e deve dunque essere confermata. Non sussistono del resto motivi per ridurre la durata della sospensione decretata con la decisione qui contestata.
Pertanto, tenuto conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non si ritiene di poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con decisione 4 aprile 2006." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (...)
Io dissi che il bambino era ammalato ma non necessitava di cure mediche, per questo non ritenni opportuna nessuna giustificazione.
Se per voi accudire un figlio significa solo quando ha bisogno di un medico, allora forse sono troppo antiquata, ma non ritengo giusto dover pagare 2 volte il debito.
(1°) Ho pagato con 13 giorni di salario.
(2°) Frequentare il corso come sto facendo regolarmente.
Per questo ritengo giusto il rimborso dei 13 giorni." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15 dicembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. VIII).
1.4. Rispondendo ad una richiesta del TCA, il 13 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha fatto pervenire della documentazione comprovante che l'assicurata ha due figli: __________, nata il __________ (cfr. Doc. IX/1) e __________, nato il __________ (cfr. Doc. IX/2).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere interrotto il corso __________ assegnatole dall’URC di __________ il 7 dicembre 2005 .
In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
" (…)
Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV 1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63 ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff., insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des Sozialversichrungsrechts, 2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451 ff., insbesondere S. 454; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag. 45-46)
Il TFA ha poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03; STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.
Questa interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:
" (…)
b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf der Hand, auch einen Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen worden ist, als unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten person nicht angemessen ist; dies namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG ausdrücklich bestimmt, dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine versicherte Person auf Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss, angemessen sein müssen.
Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist, insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt, a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung, das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff., insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI:
" (…)
Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom 23. bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die nicht mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."
(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)
In un'altra sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M., C 349/05, l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta ad un assicurato che era rimasto ingiustificatamente assente da un corso durante alcuni giorni.
In particolare la nostra Massima Istanza si è così espressa:
" Der 1964 geborene M.________ arbeitete vom 1. Juni 2002 bis 28. Februar 2005 als Buchhalter in der Firma F.________. Am 28. Februar 2005 meldete er sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zur Arbeitsvermittlung an.
Dieses forderte ihn am 5. April 2005 auf, am Standortbestimmungs- und Bewerbungskurs cm-p Transit Sentiero Typ A für Kaderleute und
Fachspezialist/-innen aus unteren und mittleren Kaderfunktionen (Ein
Begleitprogramm für die Stellensuche mit persönlichem Coaching) teilzunehmen.
Der Kurs fand vom 25. April 2005 bis 3. Juni 2005 an 10 Tagen verteilt jeweils von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Der Versicherte hat den Kurs am 25. und 27. April 2005 besucht. Am 26., 28. und 29. April 2005 fehlte er entschuldigt (wegen eines Vorstellungsgesprächs und Unfalls). Am 4., 12., 19. und 26. Mai sowie 3. Juni 2005 blieb er dem Kurs unentschuldigt fern. Mit Verfügung vom 27. Juni 2005 stellte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Kurs ab 4. Juli
2005 für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Die dagegen erhobene Einsprache wies es mit Entscheid vom 16. August 2005 ab.
(…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte zu Recht wegen Nichtbefolgung von Weisungen für die Dauer von fünf Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. Wird gegen eine Einstellungsverfügung Beschwerde erhoben, hat das Gericht vorfrageweise zu entscheiden, ob die Anweisung zum
Kursbesuch zu Recht ergangen ist (SVR 1998 ALV Nr. 12 S. 38 Erw. 3d).
2.1 Die Vorinstanz hat mit zutreffender und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass keine stichhaltigen Gründe ausgewiesen sind, die den Kursbesuch für den Beschwerdeführer als unzumutbar erscheinen liessen.
2.2
2.2.1Der Versicherte wiederholt in der erwaltungsgerichtsbeschwerde die bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik, der Kurs habe ihm keine neuen Ideen vermittelt, da er schon öfters die Arbeitsplätze gewechselt habe und Bewerbungsgespräche für ihn nichts Neues gewesen seien. Für ihn wären Sprachkurse mit Zertifikat sinnvoller gewesen. Weiter bemängelt er generell die Qualität des Kurses. Er habe z.B. seinen Lebenslauf entsprechend den Kursangaben abgeändert, worauf die Reaktion bei zwei Vorstellungsgesprächen negativ gewesen sei. Zudem habe kein Erfahrungsaustausch zwischen den Kursteilnehmern stattgefunden, da diese entweder nicht zum Mitmachen bereit oder nicht auf dem gleichen Niveau gewesen seien. Da der Kurs nichts gebracht habe, habe auch ein kompetenter Kursleiter nichts genützt.
Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass der Kurs grundsätzlich geeignet war, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten zu fördern. Auf Grund des Kursinhalts wäre der Kurs zumindest geeignet gewesen, ihm neue Perspektiven zu eröffnen und neue Ansätze bei der Stellensuche finden zu helfen. Die vermittelten spezifischen Kenntnisse können, unabhängig von Branche und Tätigkeit, für das berufliche Fortkommen von entscheidender Bedeutung sein
und mithin die Vermittlungsfähigkeit fördern (vgl. auch Urteil N. vom 16. November 2005 Erw. 3.1, C 253/05). Auch wenn dem Teilnehmer eines Weiterbildungskurses die kritische Beurteilung des Kurskonzepts oder der -leitung grundsätzlich unbenommen ist, sind keine Gründe ersichtlich, welche die erwähnte Haltung des Versicherten rechtfertigen würden (vgl. auch Urteil K. vom 12. Mai 1997, C 84/97).
Soweit er einwendet, Sprachkurse wären für ihn angebrachter gewesen, ist festzuhalten, dass für die Anordnung arbeitsmarktlicher Massnahmen ein relativ weiter Ermessensspielraum besteht. Sie sind zu absolvieren, soweit sie der versicherten Person zumutbar sind. Inhaltlich trifft das hier zu. (…)."
2.5. In una direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2001/3 foglio 3, il SECO ha pubblicato la seguente direttiva:
" Impedimento nell’adempiere le prescrizioni di controllo o nel partecipare a un PML a causa di un figlio malato.
Un assicurato è impedito nell’adempimento delle prescrizioni di controllo (art. 17 LADI) o nella partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (art. 59 a 75 LADI) poiché il figlio è malato.
Il Servizio competente può autorizzare l’assicurato a rinviare il colloquio di consulenza e di controllo (art. 25 cpv. 2 OADI). In tal caso, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera per tre giorni al massimo (per analogia all’art. 36 cpv. 3 della legge sul lavoro) anche se non è idoneo al collocamento. Egli dovrà tuttavia presentare un certificato medico. Se non riesce a organizzare l’assistenza del figlio malato entro tre giorni, il Servizio competente gli negherà l’idoneità al collocamento fino a nuovo avviso.
L’organizzatore di un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve procedere per analogia se un assicurato è impossibilitato a partecipare a un PML poiché ha un figlio malato.
L’assicurato è tenuto ad avvisare immediatamente il Servizio competente o l’organizzatore se è impossibilitato a presentarsi o a partecipare a un provvedimento."
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi nella presente fattispecie il TCA ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).
Inoltre, va ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B., 38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B. non pubblicata del 13 maggio 1993, C 121/92).
Dagli atti dell'incarto risulta che l'assicurata non ha partecipato nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2006 al corso __________ (__________), cfr. Doc. 20).
Essa giustifica la sua assenza con il fatto di avere dovuto accudire il "figlio ammalato" (cfr. Doc. 20).
Dagli accertamenti compiuti dall'amministrazione è tuttavia emerso che in quei giorni il figlio dell'assicurata __________ non è stato assente da scuola nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2006, ma ha anzi regolarmente partecipato alla settimana bianca svolta a __________ (cfr. Doc. 6, dichiarazione del maestro __________ della Scuola elementare di __________).
La giustificazione data dall'assicurata per non partecipare al corso nei giorni in questione non è dunque credibile.
Di conseguenza, a ragione, la Sezione del lavoro ha applicato l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e le ha inflitto una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.7. Per quanto attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA del 9 ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, consid. 5.2.).
Inoltre la prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) emessa dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003, p.to 3.D).
Sulla base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52 ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14 luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 123 V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 13 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA del 9 ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, già citata al consid. 2.5, in cui il TFA ha ridotto la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non aveva iniziato un corso di 5 giorni).
La decisione su opposizione del 21 settembre 2006 deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti