Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.101

 

rs

Lugano

6 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento __________  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione dell’8 ottobre 2007 (cfr. doc. 5) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto, in particolare, che all’origine della sanzione inflittale vi sarebbe la mancata informazione da parte degli organi comunali di __________ e motivi di salute. L’insorgente ha, inoltre, aggiunto che la decisione di sospensione la penalizza molto sul lato economico e anche su quello psicologico. Infine la stessa ha chiesto di essere ascoltata e di esaminare attentamente il suo ricorso (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 dicembre 2007 (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’amministrazione ha preso posizione al riguardo l’11 gennaio 2008 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il 16 gennaio 2008 l’assicurata ha, infine, formulato alcune precisazioni (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal marzo 2003 al giugno 2007 ha lavorato quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale alle dipendenze del Comune di __________ (cfr. doc. 14, 18).

 

                                         L’assicurata, il 30 marzo 2007, ha disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno 2007. A motivazione delle sue dimissioni essa ha precisato che “… ragioni di salute m’inducono a lasciare il mio incarico, perché lo svolgimento di lavori pesanti, in particolar per le pulizie generali estive, arrischierebbe di compromettere seriamente il fisico” (cfr. doc. 19).

 

                                         L’insorgente si è iscritta al collocamento il 26 luglio 2007 dichiarando una disponibilità lavorativa del 30% (cfr. doc. 10)

 

                                         Dal formulario “Scheda ricerche di lavoro”, sottoscritto dalla ricorrente il 31 luglio 2007, emerge che la medesima non ha consegnato la documentazione inerente le ricerche di impiego nel periodo precedente l’iscrizione alla disoccupazione per il motivo che non era a conoscenza di dovere fare ricerche di lavoro (cfr. doc. 9).

 

                                         Di conseguenza il consulente del personale, il 22 agosto 2007, ha consegnato brevi manu all’assicurata una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 3 settembre 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 8).

 

                                         Non avendo ricevuto alcuna risposta, il collocatore, il 4 ottobre 2007, ha inviato per raccomandata alla ricorrente un sollecito di tale richiesta (cfr. doc. 7).

 

                                         L’8 ottobre 2007 all’URC è pervenuta la copia della “Richiesta di giustificazione” consegnata all’assicurata con in calce la seguente indicazione scritta a mano da quest’ultima:

 

"  Per problemi di salute e di stress non ho potuto pensare alle ricerche di lavoro che mi è stato detto dall’URC di fare.” (Doc. 6)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentita della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valida la giustificazione addotta dall’insorgente, con decisione formale dell’8 ottobre 2007, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

 

                                         A differenza di quanto sembra asserire l’assicurata nell’atto di ricorso (cfr. doc. I), l’amministrazione, prima di emettere il provvedimento di sanzione, ha comunque atteso la sua risposta alla “Richiesta di giustificazione”, che peraltro, come visto, ha dovuto essere sollecitata.

                                         Lo scritto della ricorrente dell’11 ottobre 2007 non costituisce, come preteso con l’impugnativa (cfr. doc. I), la risposta al sollecito della “Richiesta di giustificazione”, bensì opposizione alla sospensione. In effetti la lettera dell’11 ottobre 2007 stessa, quale intestazione, oltre alla dicitura “risposta per decisione di sanzione” riporta il n. 211976280 corrispondente a quello della decisione di sanzione emanata l’8 ottobre 2007 dall’amministrazione (cfr. allegato A a doc. 3). L’opposizione dell’11 ottobre 2007 è poi stata completata dallo scritto del 19 ottobre 2007 (cfr. doc. 3).

 

                               2.7.   L’assicurata, relativamente al periodo di tre mesi, prima dell’annuncio per il collocamento, esaminato dall’amministrazione, ossia dal mese di maggio al mese di luglio 2007, non ha effettivamente comprovato sforzi volti al reperimento di un’attività adeguata.

                                         Con lo scritto di opposizione dell’11 ottobre 2007 l’insorgente ha specificato che prima del mese di aprile 2007 avrebbe cercato lavoro presso una serie di potenziali datori di lavoro elencati (cfr. doc. 4).

                                         A prescindere dalla circostanza che la maggior parte di questi ultimi è stata indicata in modo generico, senza particolari precisazioni, come ad esempio conoscenti, centri commerciali e tramite annunci su giornali locali o alle bacheche di __________, __________, eventuali sforzi effettuati prima del mese di aprile 2007, ossia antecedenti alla disdetta del contratto di lavoro risalente al 30 marzo 2007 (cfr. doc. 19) e quindi, in casu, anche al periodo di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, sono ininfluenti ai fini della presente vertenza.

 

                                         Per inciso giova evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

                                         Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

 

                                         Per quanto attiene alla motivazione connessa ai problemi di salute e di stress (cfr. doc. 6, I), va osservato che, in relazione al lasso di tempo in questione, agli atti risulta soltanto un certificato del 30 luglio 2007 del Dr. med. __________, medicina generale FMH, in cui questo medico ha attestato che l’assicurata era in sua cura per grossi problemi legati al posto di lavoro, causanti importanti problemi di salute a livello polmonare e che veniva consigliato di cambiare posto di lavoro (cfr. doc. 20).

                                         Ciò non implica, tuttavia, un’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività professionale.

                                         Un’incapacità al lavoro al 100% è stata decretata unicamente per il periodo dal 1° al 15 agosto 2007 a seguito di malattia, tramite il formulario “Certificato medico” emesso dalla Cassa di disoccupazione e compilato dal Dr. med. __________ il 2 agosto 2007 (cfr. doc. 22).

                                         In un ulteriore certificato del 17 settembre 2007, oltre a essere stato ribadito che l’assicurata è stata inabile al 100% dal 1° al 15 agosto 2007, è stato puntualizzato che essa ha ritrovato la completa capacità al lavoro a fare tempo dal 16 agosto 2007 e alla domanda “Quale attività può ancora esercitare?” è stato risposto: “Non sottoposta a odori irritanti, polveri, evitare sforzi fisici pesanti per problemi di schiena” (Doc. 22)

 

                                         La ricorrente sostiene che il certificato medico sarebbe stato modificato dal Dr. med. __________ dopo consultazione con il suo consulente del personale (cfr. doc. V).

                                         Dalle carte processuali non si evince, però, alcun cambiamento di certificati medici.

                                         Al contrario il certificato medico del 2 agosto 2007, come appena esposto, è stato semplicemente completato e specificato con l’attestazione del 17 settembre 2007.

 

                                         Ne discende che lo stato di salute dell’assicurata non la legittimava a esimersi dal compiere perlomeno qualche ricerca di lavoro nei mesi da maggio a luglio 2007 antecedenti la disoccupazione.

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che in concreto l'insorgente, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.8.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di ricercare un impiego antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione asserita dall’assicurata (cfr. doc. 9, 3, Allegato A a doc. 3) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                                         Nel caso concreto la ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di disoccupata.

                                          In casu, dunque, già solo per il motivo che l’insorgente non si è rivolta direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurata (cfr. STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

 

                                          Giova comunque pure evidenziare che il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso, una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

 

                                         Va, altresì, ribadito, che l’art. 27 cpv. 1 LPGA si riferisce esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. I datori di lavoro non possono, quindi, essere tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA C 20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 5.2.).

 

                                         La ricorrente deve, pertanto, essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se essa non era cognita dell'obbligo di cercare un impiego.

 

                               2.9.   La ricorrente, con l’atto ricorsuale, ha chiesto di essere ascoltata (cfr. doc. I).

 

                                         Relativamente all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In concreto, per quanto riguarda la propria audizione, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere ascoltata.

                                         Inoltre la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione dell’assicurata si rivela superflua.

 

                             2.10.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (4 giorni per mancate ricerche nel mese di luglio 2007 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di giugno 2007 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di maggio 2007).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         La decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 contestata deve, perciò, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                        

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti