Raccomandata

 

                                    

 

Incarto n.
38.2007.104

 

dc/sc

Lugano

10 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 novembre 2007 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

considerato che:

 

                                     -   con decisione su opposizione del 13 novembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato una precedente decisione del 5 settembre 2007 (cfr. Doc. A12) con la quale aveva dichiarato RI 1 inidonea al collocamento, rilevando in particolare:

 

"  (...)

-   l'assicurata si è annunciata in disoccupazione, con una disponibilità al 70%, al fine di beneficiare di un introito in attesa che la sua attività indipendente prenda piede. Al riguardo, nel suo scritto 16 agosto 2007 all'URC, la signora RI 1 ha segnatamente dichiarato quanto segue: "Ich bitte Sie, mir für diese Zeit, bis ich ein Einkommen mit meiner Firma Erwirtschften kann, eine Lohnentschädigung";

 

-   in occasione della sua audizione presso l'UG, l'opponente ha asserito quanto segue:

    " (...) Confermo di non aver mai svolto nessuna ricerca di lavoro, come pure in futuro non sono disposta a procedere con la ricerca di posti di lavoro. (...) Confermo che non sono interessata a trovare posti di lavoro perchè è mia intenzione aprire la mia società. Ho pure scritto una lettera in questo senso all'Ufficio di collocamento di __________ (...) Confermo di non essere interessata ad assumere eventuali posti di lavoro e misure proposte dall'ufficio di collocamento di __________ perchè non sono intenzionata ad abbandonare la mia attività. (...)";

 

-   l'assicurata è occupata con l'attività della sua ditta in ragione di circa 50 ore la settimana, suddivise sui 7 giorni della settimana. Alla domanda dell'UG volta a sapere quando ha di fatto preso avvio la sua attività indipendente, la signora RI 1 ha così risposto: "Fino ad oggi ho 4 appartamenti di vacanze e un altro segue (attualmente in costruzione). Non ho ancora un guadagno, poiché le entrate degli affitti avvengono solo dopo il relativo affitto. Entrate per lavori di contabilità settembre/ottobre/novembre. Da queste entrate però non frutta ancora un profitto".

 

Ora, visto quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, si ritiene che la signora RI 1 non sia idonea al collocamento, in quanto manifestamente non intenzionata ad intraprendere sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato nè ad accettare eventuali proposte lavorative o misure nella percentuale in cui è iscritta per il collocamento (70%).

 

Si osserva, a titolo abbondanziale, che per quanto riguarda la richiesta volta all'ottenimento del sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente (art. 71a LADI), come pure la domanda tendente al beneficio del prolungamento dei termini quadro (art. 9a LADI), competenti sono l'URC e l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro, rispettivamente la competente Cassa di disoccupazione." (Doc. A28)

 

                                     -   contro questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un "obiezione" al TCA con la seguente motivazione:

 

"  (...)

Sono scritto __________, Portale PMI / Provvedimenti per la promozione del lavoro indipendente, ho soddisfatto le premesse per il sostegno secondo l'articolo 71a, paragrafo 1a, e 3 (allegato foglio 1).

    1.  nessun indebitamento al momento dell'entrata in disoccupazione

    2.  iscrizione presso l'URC (25.07.2007)

    3.  almeno 20 anni (Data di nascita 30.01.1955)

    4.  inoltro di una domanda con piano del progetto.

 

Dal 01.09.2003 abito ad __________. Ho lavorato presso la ditta __________, a __________, dal 1.09.2000 al 17.07.2007 (31.07.2007).

 

Tutti documenti, decisioni, obiezioni sono allegate (Copie).

 

Le decisioni e i decreti di __________ e __________ potevo capire solo in parte poiché la mia lingua madre è il tedesco e per di più non parlo l'italiano. Inoltre nessun del circolo dei conoscenti, che parlano sia l'italiano che il tedesco, potevano spiegarmi il significato esatto." (Doc. I)

 

 

                                     -   con decreto del 12 dicembre 2007, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all’art. 1a Legge di procedura per le cause davanti al TCA del 6 aprile 1961 - LPTCA -, è stato assegnato alla ricorrente un termine di 20 giorni per completare in lingua italiana la propria impugnativa, indicando la decisione contro cui intendeva ricorrere, esponendo concisamente i fatti, una breve motivazione e le proprie conclusioni, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (doc. II);

 

                                     -   con un altro decreto del 24 gennaio 2008 il TCA ha assegnato all'assicurata un ultimo termine perentorio di 10 giorni "per completare il ricorso specificando e motivando le richieste ricorsuali e con l'invito a produrre la decisione impugnata, ciò con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile" (Doc. III);

 

                                     -   l'art. 1a cpv. 1 LPTCA prevede che:

 

"  1L’ atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:

a) l’ indicazione della decisione querelata;

b) una concisa esposizione dei fatti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni del ricorrente.

 

 

                                     -   nella presente fattispecie l'assicurata non ha completato il suo ricorso. Esso va pertanto dichiarato irricevibile (cfr. STFA

                                         U 260/03 del 24 dicembre 2003; DTF 123 V 335 seg., in particolare pag. 337-338:

 

"  Da dem Formerfordernis einer sachbezogenen Begründung nur dann Genüge getan ist, wenn aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird (BGE 113 Ib 287 f. mit Henweisen), muss sich bei Anfechtung eines Entscheides, mit dem die Vorinstanz auf das Begehren des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, die Begründung der Verwaltungsgeriochtsbeschwerde notwendigerweise mit dieser Frage befassen (BGE 118 Ib 136 Erw. 2)";

 

                                         STFA C 236/05 del 10 novembre 2005:

 

"  il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare a più riprese che se anche nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, nè l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perchè e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii),

 

questa Corte ha così precisato che il libero esame asserite lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza, ritenuto che gli insorgenti non possono ad esempio limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perchè la pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (PETER KARLEN, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2° ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.),

 

ora, il ricorso in esame difficilmente adempie le citate minime esigenze di motivazione, l'insorgente non confrontandosi sufficientemente con le opinioni espresse a fondamento del giudizio cantonale,"

 

                                     -   A proposito del fatto che l'assicurata, cittadina svizzera (cfr. Doc. A4), sia di lingua madre tedesca va sottolineato che l’art. 1a LPTCA, come visto, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in italiano;

 

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

 

                                     -   in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha stabilito:

 

"  il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

 

                                     -   questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 16 gennaio 2001 nella causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag. 296-298 e in una sentenza del 2 settembre 2003 nella causa K., C 166/03;

 

                                     -   in un'altra sentenza I 438/05 del 23 settembre 2005, il TFA ha rilevato:

 

"  nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,

 

a questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.),"

 

                                     -   a titolo abbondanziale va rilevato che nella misura in cui l'assicurata sembra contestare non tanto il fatto di essere stata dichiarata inidonea al collocamento bensì quello di non avere beneficiato di indennità per la fase di progettazione (cfr. art. 71a  LADI) tale domanda deve essere inoltrata direttamente presso l'Ufficio regionale di collocamento.

                                         Dalla risposta (Doc. A25 punto 3) del 12 ottobre 2007 di __________, dip. fed. specialista del personale presso l'URC di __________ ad una richiesta del 9 ottobre 2007 della Sezione del lavoro (cfr. Doc. A24), sembrerebbe che, durante il colloquio di consulenza del 26 settembre 2007, l'assicurata abbia effettivamente manifestato l'intenzione di chiedere le prestazioni fondate sull'art. 71a LADI.

                                         Il servizio cantonale è dunque invitato ad approfondire immediatamente questo aspetto e ad appurare i motivi per cui,  su questo punto, non è (ancora) stata emessa una decisione formale, invitando la consulente del personale ad agire in questo senso (su questo tema, cfr. la STCA 38.2007.206 del 27 febbraio 2008 consid. 2.10.).

 

 

 

decreta                    1.   Il ricorso non è ricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti