Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.108

 

rs

Lugano

13 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 dicembre 2007 emanata da

 

Cassa CO 1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 novembre 2007 con cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2007, poiché suo marito è il titolare del __________ di __________, presso cui essa ha lavorato dal mese di aprile al mese di ottobre 2007 (cfr. doc. 12, 14).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione delle indennità di disoccupazione.

                                         A sostegno della propria richiesta la ricorrente ha addotto, in particolare, di avere lavorato per il __________ nel 2002 e 2003 con un contratto di lavoro di durata stagionale, nonché, dopo una pausa dal 2004 al 2006 per occuparsi dei suoi figli, nel 2007. L’insorgente ha, inoltre, asserito di essere una dipendente a tutti gli effetti del __________ e di non avere alcun potere decisionale all’interno dell’esercizio pubblico, il quale è stato ritirato dal marito nel 1994 costituendo una ditta individuale.

                                         Essa ha precisato di non potersi permettere di influenzare le decisioni del marito per quanto riguarda le assunzioni, i licenziamenti, le ordinazioni e i pagamenti – compiti di cui si occupa esclusivamente il coniuge con il fiduciario.

                                         L’assicurata, infine, facendo riferimento alla Costituzione la quale ritiene i cittadini tutti uguali con gli stessi diritti e doveri, ha indicato che questa situazione è ingiusta e penalizzante (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   In risposta la Cassa ha richiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.4.   L’11 gennaio 2008 l’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie e ha prodotto una dichiarazione del contabile del __________ (cfr. doc. VII; B).

 

                               1.5.   La Cassa ha presentato le proprie osservazioni al riguardo con scritto del 15 gennaio 2008 (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Il doc. IX è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                2.2   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente ha oppure no il diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° novembre 2007.

 

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

 

                               2.3.   L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

 

a.      i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

b.      il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

 

c.      le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

 

                                         I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

                                         Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

 

                                         In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         Sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

 

                                         Secondo il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

 

                                         Visto che l’Alta Corte conferma costantemente il principio appena esposto, ovvero il rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni analoghe a quelle di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di lavoro di un assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05 del 24 luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si impone a maggiore ragione nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro che continua la propria attività (cfr. STCA 38.2007.81 del 13 febbraio 2008).

 

                                         Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to 3.3.3.3.2. pag. 123, ).

 

                               2.4.   Nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla SECO nel gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:

 

"  una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del coniuge.

 

Il diritto all’ID va invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione coniugale."

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta è incontestata la circostanza che __________, nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, ha lavorato quale dipendente del __________ di __________. Il titolare della ditta individuale che gestisce questo grotto è suo marito (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch; doc. 4, 5, 6, ).

 

                                         Il coniuge della ricorrente, in quanto titolare di una ditta individuale, è, pertanto, stato il suo datore di lavoro.

                                         __________, inoltre, ha continuato, e continua tuttora, a gestire il __________ (cfr. estratto RC; www.directories.ch).

 

                                         In simili condizioni, alla luce di quanto esposto ai consid. 2.3. e 2.4., l’insorgente - coniuge dell’ex datore di lavoro - non ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2007.

 

                                         La ricorrente, benché licenziata dal marito, avrebbe potuto essere impiegata nuovamente da quest’ultimo consentendole di influenzare la perdita di lavoro da lei subita e rendendo così la sua disoccupazione difficilmente controllabile (cfr. DLA 2005 N. 9 pag. 130; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.2).

 

                                         Al riguardo va, inoltre, osservato che la dichiarazione del contabile del __________, secondo cui l’insorgente non influisce in alcun modo sull’andamento e sulla direzione dell’esercizio pubblico (cfr. doc. B), è irrilevante ai fini della presente vertenza.

                                         In effetti lo scopo del diniego del diritto all’indennità di disoccupazione non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore del coniuge dell’ex datore di lavoro (per alcuni casi relativi a persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.).

 

                               2.6.   Per quanto attiene al fatto di aver versato, durante il periodo di attività lavorativa presso il __________ del marito i contributi sociali, (cfr. doc. VII; 11), compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questa Corte rileva che la nostra Massima Istanza in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un’altra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.

                                         L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che:

 

"  (…)

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

 

                               2.7.   Infine in relazione alla censura sollevata dalla ricorrente di disparità di trattamento con coloro che sono alle dipendenze di un datore di lavoro che non è il proprio coniuge (cfr. doc. I, VII), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

 

                                         Il TFA, in una sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130 segg., relativa al diniego di indennità di disoccupazione a un assicurato, marito della socia gerente della società della sua ex datrice di lavoro, ha stabilito che il fatto che il convivente non sia soggetto all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid.2.3.) a tale disposizione non viola il principio dell’uguaglianza giuridica.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, ha segnatamente osservato che:

 

"  (…)

S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

 

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00])."

 

                                         Ne discende che, non essendovi disparità di trattamento tra i coniugi e i conviventi, nemmeno può esistere tra i coniugi e gli assicurati che non hanno legami con il proprio datore di lavoro, soprattutto poiché, in ogni caso, come sottolineato dall’Alta Corte, nel caso di simulazione al fine di eludere la legge il diritto a indennità di disoccupazione deve comunque essere negato.

 

                               2.8.   In simili circostanze, alla luce di quanto qui sopra esposto, occorre concludere che l’assicurata non ha diritto all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° novembre 2007.

                                     

                                         La decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti