Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.10

 

rs/DC/sc

Lugano

13 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 la Sezione del lavoro ha confermato una precedente decisione del 3 ottobre 2006 (cfr. doc. C1) con la quale RI 1 è stata sospesa per 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatale dall’URC di __________ presso l’Hotel __________ di __________ in qualità di ricezionista (cfr. doc. B).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, oltre alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA e per la procedura di opposizione, l’annullamento della sospensione inflittale.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali essa ha, in particolare, addotto:

 

"  (...)

Si riprende quanto indicato nelle osservazioni scrivendo e tra parentesi quadra le osservazioni della ricorrente.

 

(...)

 

      d)  La Signora RI 1, non appena ha ricevuto l'offerta di lavoro dell'Hotel __________, venerdì 21 luglio 2006 ha telefonato (in mattinata) all'URC di __________ e ha chiesto di parlare con il Signor __________ che era assente. Ha parlato con una Signora, di cui non ricorda il nome, e le ha chiesto come doveva comportarsi.

 

           Prove:   si chiede che venga sentita quella signora, che lavora presso l'URC di __________ che venerdì 21 luglio 2006 ha risposto al telefono alla Signora RI 1 e che le ha dato istruzioni sul modo di comportarsi in riferimento all'appuntamento fissato per lunedì 24 luglio 2006.

 

e)  RI 1 non è stata interrogata dal signor __________ subito dopo i fatti, e prima di fare la segnalazione. Se ciò fosse avvenuto, si sarebbe potuto chiarire ogni cosa, evitando questa triste (e costosa) procedura. [L'URC di __________ non ha preso posizione su questo punto, né ha fatto accertamenti, in tal modo ha commesso un grave diniego di giustizia]. RI 1 ha poi agito secondo quanto concordato in precedenza con il signor __________ e poi con questa signora dell'URC, __________. Dunque, secondo i precedenti accordi dell'avvocato con il Signor __________, RI 1 si è presentata alla prova presso lo Studio Legale e Notarile prevista per il 24 luglio 2006.

 

L'URC di __________ non ha mai disdetto tale appuntamento concordato in precedenza con lo Studio Legale e Notarile.

 

      f)   Come risulta dalla dichiarazione dell'Hotel __________ di __________ (agli atti) la Signora RI 1 il 21 luglio 2006 ha preso contatto con l'Hotel __________, che ha così riassunto i fatti dal suo punti di vista:

 

Preso contatto telefonico, la Signora RI 1 ha già un posto di lavoro ed ha già un accordo con un vostro collocatore.

 

           Tale dichiarazione è vera solo parzialmente:

 

RI 1 era d'accordo con il suo collocatore di presentarsi alla prova preso lo Studio Legale e Notarile prevista per il 24 luglio 2006. Tale prova non era stata disdetta dall'URC, __________.

 

      g)  Dunque RI 1 ha preso subito contatto con l'Hotel, anche se dal formulario "esito dell'assegnazione" ritornato dalla stessa Signora RI 1 risulta - erroneamente - che quest'ultima non ha preso contatto con l'Hotel __________ a __________ (secondo la loro richiesta del 19 luglio 2006).

 

Ciò dimostra che la Signora RI 1 ha agito correttamente, ma questa segnalazione l'ha messa in crisi: senza l'aiuto di un legale non sarebbe stata in grado di difendersi.

 

      h) Prima di effettuare la segnalazione, il collocatore, Signor __________, non si è messo subito in contatto - come vuole la prassi - con la Signora RI 1 per chiederle eventuali informazioni anche in riferimento a questa fase successiva al 21 luglio 2006. [L'URC di __________ non ha preso posizione su questo punto, né ha fatto accertamenti violando gravemente i diritti della difesa: senza l'aiuto di un legale non sarebbe stata in grado di difendersi.]

 

(...)

 

      l)   Si precisa che l'affermazione "le trattative con lo studio di avvocatura al momento dell'assegnazione non erano ancora concluse" va parzialmente corretta. Le trattative verbalmente erano concluse con l'URC, mancava soltanto l'esito positivo di almeno un giorno di prova di lavoro (previsto per il lunedì 24 luglio 2006). Da questo punto di vista soltanto non era sicura l'assunzione, condizionata a 6 mesi di riqualificazione professionale. [L'URC di __________ non ha chiarito questo punto, né ha fatto accertamenti. Non ha neanche verificato che la data fissata per la prova non è mai stata spostata dall'URC di __________].

 

      m)            Soltanto successivamente (5 settimane più tardi) nel colloquio (regolare) del 30 agosto 2006 il Signor __________ ha informato la Signora RI 1 della segnalazione in oggetto.

 

[Tale procedura ha violato gravemente il principio di essere sentito della parte debole nei confronti della quale poi è stata emanata la sanzione non solo presso l'URC __________, ma anche presso quello di __________].

 

5.   MOTIVI PER I QUALI LA PROVA NON È STATA SUPERATA

 

                Sempre nello stesso scritto lo Studio Legale comunicava:

 

Le preciso che abbiamo avuto una giornata particolarmente stressante, con due atti notarili. Ogni volta che la Signora RI 1 scriveva una certa frase sullo scopo sociale di una società che si doveva costituire, automaticamente il computer cancellava tutto quello che aveva scritto prima. Non so dire quale sia il motivo di questo disguido. Mi è chiaro che ciò non era dovuto alla Signora RI 1, comunque per questo motivo siamo state sotto pressione per l'appuntamento fissato in precedenza con il cliente per la firma dei rogiti.

 

Dunque, concludendo ribadisco che la mia decisione e le difficoltà constatate non sono imputabili alla Signora RI 1, che secondo me è una brava segretaria ed un'ottima persona.

 

(...)

 

3.   CASO PARTICOLARE CHE GIUSTIFICHI TALE COMPORTAMENTO IN BASE ALLE CIRCOSTANZE

 

Nel caso in oggetto non vi è stato un rifiuto dell'occupazione, anche dal profilo dell'art. 17 cpv. 3 della LADI: si deve tener conto di tutte le circostanze per qualificare "adeguata" un'occupazione sotto tutti i profili, altrimenti non è possibile ordinare una sanzione. In altre parole conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato che rifiuta un'occupazione adeguata, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione, soltanto se non vi sia un caso particolare che giustifichi tale comportamento in base alle circostanze.

 

Il giorno 24 luglio 2006 la Signora RI 1 si è presentata per un giorno di prova di un lavoro interessante (avvocatura e notariato), che (dapprima sottoforma di misura di reinserimento professionale) le avrebbe garantito un lavoro a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che conosceva e stimava. Dunque vi erano ottime prospettive per ottenere un impiego di lunga durata. La Signora RI 1 ha fatto dunque tutto il possibile per ottenere un'occupazione adeguata a tempo indeterminato. Anche l'8 luglio 2006 quando RI 1 ha saputo che un notaio cercava una segretaria, si è subito proposta per quel posto di lavoro al 100% (anche se non si considerava qualificata), dimostrando di attivarsi in tutti i modi per cercare veramente un'attività lavorativa.

 

(...)

 

5.   NESSUNA SANZIONE SENZA COLPA

 

Nel caso si concludesse - contrariamente a quanto sostenuto - che la Signora RI 1 non aveva motivi validi per non accettare subito, senza indugio l'occupazione offerta, si deve concludere in base all'art. 30 LADI e 45 OADI nel senso di prevedere una sanzione.

 

Anche in questa ipotesi eventuale la sanzione va però esclusa per le circostanze del caso. Infatti non vi è colpa alcuna della Signora RI 1 che, subito dopo aver ricevuto lo scritto dell'URC di __________ il 21.07.2006, ha chiesto istruzioni alla persona che sostituiva il suo collocatore, il Signor __________, e si è attenuta a tali istruzioni: si è presentata, all'appuntamento fissato in precedenza e non disdetto dall'URC. (...)" (Doc. I)

 

                               1.3.   Il 9 febbraio 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con allegata copiosa documentazione (cfr. doc. III + bis).

 

                               1.4.   Dopo essere stata sollecitata (cfr. doc. IV), l’amministrazione, il 14 marzo 2007, ha prodotto la propria risposta di causa con la quale ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Con scritto del 26 marzo 2007 la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di prescindere dall’assunzione di mezzi di prova a carico della ricorrente, dato che l’URC ha aggravato l’onere probatorio della ricorrente, non essendo stata interrogata dal suo collocatore, signor __________, subito dopo i fatti e prima della segnalazione alla Sezione del lavoro, ma soltanto successivamente.

                                         In via sussidiaria, la parte ricorrente ha notificato una serie di mezzi di prova (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   L’avv. RA 1, il 4 giugno 2007, ha comunicato che l’assicurata, a fare tempo dal 15 marzo 2007, ha reperito un nuovo posto di lavoro a tempo parziale, nonché il nuovo indirizzo della ricorrente, sempre a __________ (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Pendente causa questa Corte, in riferimento alla domanda di assistenza giudiziaria, ha chiesto alla rappresentante dell’assicurata di trasmettere alcuni documenti (cfr. doc. XIII).

 

                                         La parte ricorrente ha dato seguito a quanto richiesto il 2 luglio 2007 (cfr. doc. XVI).

 

                               1.8.   Con decisione del 5 luglio 2007 il Presidente del TCA ha accolto l’istanza dell’assicurata tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. XVII).

 

                               1.9.   Il 25 luglio 2007 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, della sua rappresentante, avv. RA 1, degli avv. __________ e __________ della Sezione del lavoro, è stato sentito in udienza dal Presidente del TCA il teste __________, consulente del personale dell’URC di __________. Inoltre si è proceduto al dibattimento.

                                         In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XX), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.

 

                             1.10.   Questa Corte, il 26 luglio 2007, ha posto al direttore dell’Hotel __________ dei quesiti ai quali è stato risposto con scritto del 31 luglio 2007 (cfr. doc. XXI; XXII).

 

                             1.11.   La Sezione del lavoro si è espressa in merito all’accertamento effettuato presso l’Hotel __________ il 13 agosto 2007 (cfr.doc. XXIV).

 

                                         L’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha presentato le proprie osservazioni il 21 agosto 2007 (cfr. doc. XXV).

 

                             1.12.   La ricorrente, tramite la sua rappresentante, il 24 agosto 2007 ha inoltrato un allegato conclusivo (cfr. doc. XXVIII).

 

                             1.13.   Il doc. XXVIII è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XXIX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale dall’URC di __________ presso l’Hotel __________ di __________.

 

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

 

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

 

(…)

 

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

 

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

 

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                         In una sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

 

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H., C 108/04, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                         In una sentenza del 28 giugno 2006 nella causa K., C 10/06 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:

 

"  (...)

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.

Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem laufenden

Bewerbungsverfahren um die Stelle eines Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages (ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"

 

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

 

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.4.   L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

 

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

 

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

 

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

 

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

 

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

 

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

 

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

 

                                         Infine, in una sentenza del 19 settembre 2006 nella causa J., C 134/06, il TFA ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta risulta dagli atti che all’assicurata, al secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni e alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale segretaria d’albergo, ricezionista d’albergo e impiegata d’ufficio (cfr. doc. 5/6h), il 19 luglio 2006, è stata assegnata ufficialmente dall’URC di __________ un’occupazione al 100% quale ricezionista presso l’Hotel __________ di __________ per la durata di tre mesi circa, e meglio fino al 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 5/6c; 19).

 

                                         Riguardo alla contestazione relativa alla data di assegnazione del posto di lavoro (cfr. doc. I pag. 2), occorre immediatamente evidenziare che non corrisponde al vero quanto asserito dalla ricorrente, ossia che avrebbe dovuto iniziare a lavorare il 19 luglio 2006, ma che l’offerta le è pervenuta soltanto venerdì 21 luglio 2006.

                                         In effetti la data del 19 luglio 2006 corrisponde unicamente a quella in cui è stato redatto lo scritto afferente all’assegnazione. Inoltre sullo stesso è stato semplicemente indicato che l’impiego era disponibile dal 19 luglio 2006 (cfr. doc. 19).

 

                                         Sul formulario “Esito dell’assegnazione” del 24 luglio 2006 l’assicurata ha apposto una crocetta alla dichiarazione “Non ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per iscritto) con il datore di lavoro per il seguente motivo:” e ha aggiunto:

 

"  Ho già un contratto per lavorare da settembre 2006 presso lo studio RA 1, __________." (Doc. 5/6f)

 

                                         Dall’”Esito della candidatura” compilato dal potenziale datore di lavoro risulta, invece, che:

 

"  Preso contatto telefonico, la signora ha già un posto di lavoro ed ha già un accordo con un vostro collocatore." (Doc. 5/6d)

 

                                         A seguito della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC (cfr. doc. 5/6c), la Sezione del lavoro, il 28 agosto 2006, trasmettendole la documentazione che la riguardava, ha invitato l'assicurata a formulare le sue osservazioni in merito entro 10 giorni (cfr. doc. 5/6b).

                                         L’insorgente, il 1° settembre 2006, ha rilevato:

 

"  (...)

Come già citato dal Sig. __________, al momento di ricevere la suddetta offerta il 19 luglio scorso, mi era già purtroppo impegnata verbalmente (contratto verbale) con lo Studio d'Avvocatura RA 1, la settimana precedente. Vorrei porre alla sua attenzione il motivo che mi ha portata a fare questa scelta, malgrado la consapevolezza di una possibile conseguente sanzione. L'offerta dell'Hotel __________ aveva il vantaggio di permettermi di uscire dalla disoccupazione, mi si trattava solamente di una soluzione temporanea, giacché il contratto aveva una durata di soli tre mesi, venendo a scadere il 31 ottobre 2006. D'altra parte, invece l'accordo con l'avvocato prevedeva un "PPP" di sei mesi, che quindi aveva lo svantaggio di mantenermi legata all'Ufficio URC, ma che prevedeva, in seguito, una mia assunzione a tempo indeterminato. Essendo nei miei interessi trovare un'occupazione definitiva e quindi raggiungere la totale indipendenza dai vostri uffici, ho preferito e ritenuto più utile optare per tale scelta. Iniziata questa nuova esperienza, dopo un breve periodo di prova, lo stesso avvocato si è resa conto però di avere altre necessità alle quali io, purtroppo, non corrispondevo, perciò tutto il progetto è venuto a cadere. Dopodiché ho scelto di iscrivermi al 50% in disoccupazione." (Doc. 5/6a)

                                        

                                         In relazione all’asserzione secondo cui dopo un periodo di prova l’avvocato si è resa conto di avere altre necessità e tutto il progetto è venuto a cadere, va osservato che il 24 luglio 2006 ha avuto luogo presso lo studio legale dell’avv. RA 1 una giornata di prova al fine di valutare l’opportunità di un periodo di pratica professionale - PPP - (cfr. doc. 5/5d). A seguito di tale prova - l’avvocato ha fatto riferimento a difficoltà constatate nell’espletamento delle funzioni da parte dell’assicurata - queste hanno rinunciato all’esecuzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. doc. 5/5a; 14).

 

                                         L’assicurata, dal canto suo, ha comunicato al proprio collocatore la rinuncia al PPP il 2 agosto 2006 con la precisazione che aveva deciso di ridurre il suo grado di disponibilità a essere impiegata dal 100% al 50% (cfr. doc. 5/6g).

 

                                         Sulla base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 3 ottobre 2006, ha ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente assegnata e l'ha sospesa per 23 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. 5/1=C1).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 (cfr. doc. B).

 

                               2.8.   L’assicurata, nell’atto ricorsuale, ha fatto valere la violazione del diritto di essere sentito, in quanto il suo consulente del personale non l’avrebbe interpellata prima dell’invio della segnalazione alla Sezione del lavoro, bensì solo più tardi (cfr. doc. I pag. 4, 6).

 

                                         Secondo gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02).

 

                                         Al riguardo, inoltre, il TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con l'opposizione.

                                         Occorre distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva.

 

                                         In concreto la Sezione del lavoro, autorità competente (cfr. art. 30 cpv. 2 e 85 cpv. 1 lett. g LADI) che ha emanato il provvedimento di sanzione nei confronti dell’assicurata ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alla ventilata sospensione già prima dell’emissione della decisione formale (cfr. doc. 5/6b). L’amministrazione le ha altresì sottoposto tutta la documentazione raccolta attinente alla fattispecie prima dell’emanazione sia della decisione formale che della decisione su opposizione assegnandole un termine per presentare delle osservazioni (cfr. doc. 4, 5/3, 5/6b). Quest’ultima opportunità è peraltro sempre stata utilizzata dall’assicurata (cfr. doc. 3, 5/2, 5/6a).

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione, contrariamente a quanto addotto dall’insorgente ha, dunque, ossequiato, il diritto di essere sentito dell'assicurata.

 

                               2.9.   Nonostante l’assicurata nell’”Esito dell’assegnazione” abbia indicato di non avere mai preso contatto con l’Hotel __________ (cfr. doc. 5/6f), dall’”Esito della candidatura” del potenziale datore di lavoro risulta che la stessa ha telefonato all’albergo citato (cfr. doc. 5/6d).

                                         L’insorgente ha del resto confermato tale circostanza in occasione dell’udienza del 25 luglio 2007 dinanzi al TCA (cfr. doc. XX).

                                         La ricorrente si è, tuttavia, limitata a dichiarare all’Hotel __________ di avere già un posto di lavoro e un accordo con un collocatore dell’URC (cfr. doc. 5/6d).

 

                                         L’assicurata si riferiva al periodo di pratica professionale presso lo studio legale dell’avv. RA 1.

 

                                         Secondo il TCA questa motivazione non è di per sé atta a giustificare il rifiuto di un’occupazione.

 

                                         In tale contesto va ricordato che i periodi di pratica professionale costituiscono un provvedimento d’occupazione ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI.

 

                                         Ora la giurisprudenza federale ha stabilito la priorità di un lavoro su un provvedimento relativo al mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 362 (365 – 367); D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 91; STCA 38.99.201 del 13 marzo 2000).

 

                                         In concreto l'insorgente non si è, quindi, dimostrata espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare l'occupazione di ricezionista assegnatale ufficialmente.

 

                                         In simili condizioni, secondo questa Corte l'atteggiamento della ricorrente, che è stato tale da indurre alla sua mancata assunzione, è equiparabile a un rifiuto ai sensi della giurisprudenza federale citata precedentemente (cfr. consid. 2.4.).

                                         Questo comportamento giustificherebbe, di principio, una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

 

                             2.10.   Affinché l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ presso l’Hotel __________ fosse effettivamente adeguata.

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

 

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

 

f)  necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato."

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

 

                                         Dall’”Assegnazione ad un posto di lavoro” del 19 luglio 2006 si evince che l’impiego presso l’Hotel citato era al 100% con un orario di lavoro a turni di 42 ore settimanali (cfr. doc. 19).

 

                                         Da un accertamento effettuato da questa Corte pendente causa è poi emerso che per “orario di lavoro a turni” l’Hotel intende lavoro per cinque giorni settimanali (42 ore). Il direttore dell’albergo ha precisato, da un lato, che i giorni liberi cadono anche nei giorni feriali e solo una volta al mese di domenica, come pure che l’orario di ricezione varia dalle 08.00 alle 21.00 con una pausa per i pasti.

                                         Dall’altro, che è esclusa l’accettazione di una ricezionista che voglia terminare il lavoro alle 18.00. Il modello di orario variabile è 08.00 - 17.00 oppure 12.00 - 21.00 anche il sabato e la domenica (cfr. doc. XXII; XXI).

                                     

                                         Questo Tribunale constata che l'assicurata abita a __________, non è automunita e neppure ha la patente (cfr. doc. XX).

                                         Il paese di __________ è collegato a __________ da un servizio di autopostali.

                                         Al mattino il primo autobus è alle ore 7.12 da __________ e arriva a __________ alle ore 7.41, rispettivamente in Via __________ alle ore 7.48. La postale seguente parte da __________ alle ore 9.17. Ve n’è pure una alle ore 11.15 che giunge a __________ alle ore 11.46 e in Via __________ alle ore 11.53 (www.ffs.ch).

 

                                         Alla sera, per contro, l’ultimo autobus parte da __________ Via __________ alle ore 18.35, rispettivamente dalla Stazione alle ore 18.42 (cfr. www.ffs.ch)

 

                                         L’Hotel, come visto, ha però escluso la possibilità di assumere una ricezionista che termini l’attività alle ore 18.00 (cfr. doc. XXII).

 

                                         Inoltre l’insorgente a __________ vive con il marito e una figlia che nel luglio 2007, in occasione dell’udienza dinanzi al Presidente del TCA, aveva 16 mesi (cfr. doc. XX) e perciò al momento dei fatti solo 4 mesi.

                                         Di conseguenza, nonostante i nonni materni, che abitano anch’essi a __________, fossero disposti ad occuparsi della bambina sia di giorno che di sera (cfr. doc. XX; XXV; XXVIII), nemmeno era esigibile, nel caso in cui fosse esistita l’opportunità, che la ricorrente alloggiasse presso il luogo di lavoro.

 

                                         In simili condizioni, l’impiego assegnato dall’URC all’assicurata presso l’Hotel __________ dal profilo del tragitto (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) non era, dunque, adeguato.

 

                                         La ricorrente, pertanto, che non era tenuta ad accettare l’attività di ricezionista presso l’Albergo di __________, non doveva essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per averla rifiutata.

 

                             2.11.   Vincente in causa, l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

                                         La decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 luglio 2007 (cfr. consid. 1.8.) diventa conseguentemente priva di oggetto (cfr. STCA 35.2005.58 del 19 ottobre 2006; STCA 32.2000.6del 20 febbraio 2001; DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

 

                             2.12.   La ricorrente ha pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione (cfr. doc. I; 5).

 

                                         L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede:

 

"  La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

 

                                         Qualora dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

 

                                         Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

 

                                         In casu il reddito della famiglia dell’insorgente era costituito, nel periodo in cui è stata emessa la decisione su opposizione, dalle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata di circa fr. 1'250.-- al mese (cfr. doc. IIIbis).

                                         Inoltre dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che il coniuge percepiva fr. 3'600.—lordi (cfr. doc. IIIbis). Dagli estratti bancari richiesti dal TCA risulta, tuttavia, che tale somma, corrispondente in media alla retribuzione ottenuta dalla sua attività presso l’Hotel __________, dal mese di dicembre 2006 è stata sostituita da indennità di disoccupazione pari a fr. 3'128.20 (cfr. doc. F5).

 

                                         Con un reddito di circa fr. 4'378.-- (fr. 1'250.-- + fr. 3'128.--) l’assicurata deve far fronte a fr. 1'800.-- quale importo base mensile per l’assicurata, il marito e la figlia nata il 5 marzo 2006, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese (cfr. doc. IIIbis).

                                         Vanno, altresì, aggiunti il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie della famiglia della ricorrente di circa fr. 69.-- mensili, già dedotti i relativi sussidi (cfr. doc. IIIbis).

                                         Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2’769.--.

                                         Tenendo conto del fatto che la ricorrente è anche tenuta al pagamento delle imposte di circa fr. 140.-- al mese (cfr. doc. III bis) e che all’importo di base di fr. 1'800.--, determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 270.--/450.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA in una sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, risulta un’eccedenza mensile oscillante tra fr. 1’019.--. e fr. 1’199.--.

                                        

                                         In tali circostanze, non può essere ammessa l’indigenza dell’assicurata.

                                         A ragione, quindi, l’amministrazione non ha concesso all’assicurata l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione.

 

                                         Nel caso in esame, infine, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LPGA, nonostante l’opposizione dovesse essere accolta, non vanno accordate ripetibili per l’iter davanti all’amministrazione.

 

                                         In effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

                                         Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).

                                         Il TFA, nella sentenza appena menzionata I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

                                         In concreto, da un lato, l’assicurata, come visto, nella procedura di opposizione non poteva in ogni caso essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                         Dall’altro, anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto delle ripetibili in sede di opposizione configuri una violazione insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto

                                         § Di conseguenza la decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Sezione del lavoro verserà all’assicurata l’importo di

                                         fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   La decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 luglio 2007 è divenuta priva di oggetto.

 

                                   4.   La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è respinta.

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti