Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.12

 

rs

Lugano

9 agosto 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2007 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2007 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2006 con cui aveva ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a decorrere dal 26 agosto 2006.          

                                         L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando, da un lato, che l’assicurato, lavorando per la __________ a orari irregolari e non essendo disposto ad abbandonare tale attività - con cui conseguiva un guadagno intermedio -, non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. Dall’altro, che il rapporto di lavoro con la __________, essendo l’assicurato il fondatore e unico dipendente di questa società, appariva una costruzione atipica in cui egli manteneva una libertà d’azione paragonabile a quella di un indipendente (cfr. doc. A1, A5).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto l’assegnazione di indennità di disoccupazione a metà tempo fino all’inizio del nuovo lavoro presso una ditta di costruzioni previsto per il 1° maggio 2007.

                                         L’assicurato, a sostegno della propria impugnativa, ha addotto, in particolare, che è vero che è stato uno dei fondatori della __________, ma che è altrettanto vero che ha ceduto le proprie azioni (n.d.r.: nel 2006; cfr. doc. A7) ad un valore di mercato inferiore a quello nominale in cambio di un’offerta di lavoro a metà tempo nella ditta, fino a quel momento inattiva dal 1997.

                                         L’assicurato, in proposito, ha specificato di aver lavorato, a fare tempo dalla chiusura della ditta, alle dipendenze di altre aziende, sempre quale fresatore per la lavorazione del granito in genere e che dal 1° aprile 2006 ha fatto ricorso all’assicurazione di disoccupazione, in quanto motivi di salute l’hanno costretto a licenziarsi dalla __________.

                                         Infine RI 1 ha negato di avere dichiarato di non volere abbandonare l’impiego per un’attività a tempo pieno, puntualizzando che con lettera del 16 novembre 2006 ha indicato che, nel caso in cui gli fosse stata proposta un’occupazione tenente convenientemente conto delle sue capacità, sarebbe stato disposto ad accettare un lavoro al 100% (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 16 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   In replica l’assicurato ha presentato alcune ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   La Sezione del lavoro si è espressa in merito con scritto del 23 aprile 2007 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   L’assicurato, il 4 maggio 2007, ha formulato alcune puntualizzazioni e ha trasmesso una dichiarazione del 2 maggio 2007 dell’impresa di costruzioni __________, secondo cui egli ha iniziato a lavorare presso tale ditta a partire dal 2 maggio 2007 come magazziniere (cfr. doc. IX, IXbis).

 

                               1.7.   L’amministrazione si è pronunciata al riguardo con scritto del 15 maggio 2007 (cfr. doc. XI).

 

                               1.8.   Il 19 giugno 2007 l’assicurato ha, segnatamente, inviato copia del conteggio di salario del mese di maggio 2007 allestito dalla __________ e specificato che già con il ricorso aveva confermato l’inizio del lavoro a tempo pieno presso un’azienda di costruzioni (cfr. doc. XIII, XIIIbis).

 

                               1.9.   Il 17 luglio 2007 la Sezione del lavoro, dopo essersi riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa, ha presentato alcune osservazioni in merito ai doc. XIII e XIIIbis (cfr. doc. XV).

 

                             1.10.   Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr.doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato sia o meno idoneo al collocamento a decorrere dal 26 agosto 2006.

 

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                         Il TFA ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

 

                                         L'Alta Corte ha poi confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004).

                                     

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03; STCA del 16 marzo 2004 nella causa C., 38.2003.60;, STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278; STCA del 29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244; STCA del 3 aprile 2003 nella causa P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002 nella causa C., 38.2002.77 e STCA del 6 agosto 2002 nella causa A., 38.2001.195).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.

                                         Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.

                                        

                                         Il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre 2002 nella causa F. (C 88/02).

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).

 

                                         In una decisione del 2 aprile 2003 nella causa A., C 166/02, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e, in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2001.

 

                                         In una sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) il TFA ha riconosciuto l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è così espresso:

 

"  (…)

6.3  Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

 

6.4  Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"

 

                                         Con sentenza del 15 marzo 2006 nella causa L. (C 283/05) l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato era più disponibile a essere collocato.

 

                                         Il TFA ha pure negato l’idoneità al collocamento di un assicurato in una sentenza del 27 aprile 2006 nella causa M., C 200/05, nella quale si è così espresso:

 

"  (…)

Die dokumentierten Dispositionen gehen einerseits über das Mass hinaus, welches noch die Annahme einer bloss vorübergehenden selbständigen Tätigkeit zur Überbrückung der Zeit zwischen dem Stellenverlust und dem Antritt einer weiteren Arbeit im Angestelltenverhältnis zuliesse; als selbständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen nur zeitlich beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (ARV 2002 S. 56 Erw. 2b). Die verhältnismässig wenigen Bewerbungen bestätigen das Bild eines Versicherten, der seine berufliche Zukunft nunmehr in einer unternehmerischen Tätigkeit sah. Zum andern waren die sachbezüglichen Vorkehrungen schon im massgebenden Zeitraum von Februar bis anfangs Juni 2004 auf ein vollzeitliches Engagement

angelegt, so dass der Beschwerdeführer nebenher kaum noch über ausreichend zeitliche Kapazität zur Annahme und Ausübung einer Lohnarbeit verfügt hat (vgl. wiederum das soeben zitierte Präjudiz, S. 55 Erw. 2b).“ (STFA del 27 aprile 2006 nella causa M., C 200/05, consid. 2.)

 

                               2.4.   Inoltre relativamente, in particolare, ad assicurati parzialmente disoccupati che esercitano un’attività a tempo parziale e che cercano un’ulteriore occupazione per completare la prima, giova rilevare che il fatto che essi non sono disposti ad abbandonare il loro impiego a tempo parziale non costituisce in sé un motivo sufficiente per sancirne l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA del 14 ottobre 2002 nella causa SECO c/ H., C 190/02, consid. 2.2.2; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, consid. 3.1.).

 

                                         L’Alta Corte, in una sentenza del 7 novembre 2001 nella causa B., C 84/00, ha deciso che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate (martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari cure, era inidonea al collocamento.

 

                                         In un successivo giudizio del 13 dicembre 2002 nella causa C., C 224/01, il TFA ha decretato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti erano, infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la Sagl, a prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività indipendente durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in grado di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 7 febbraio 2003 nella causa A., C 250/02, ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere attiva due-tre giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per il semestre invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era impegnata nella procedura di candidatura per continuare la carriera accademica. Il TFA ha, in effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità della stessa per il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per cui un suo collocamento risultava estremamente difficile.

 

                                         Al contrario l’Alta Corte, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C 255/02), pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.

 

                                         Inoltre con giudizio del 21 aprile 2005 nella causa R., C 127/04, la nostra Massima istanza ha stabilito che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio piccolo, era disponibile a lavorare solamente durante certi orari era idonea al collocamento. Infatti dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori delle lavanderie e della ristorazione, in cui l’assicurata cercava un’occupazione, nella zona limitrofa al suo domicilio, ossia nei Cantoni di Zurigo, Zugo e Svitto, è emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del marito, un impiego la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una scelta sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

 

                                         Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

 

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

 

                                         In casu, pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 26 agosto 2006, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurato è stata ritenuto inidoneo al collocamento, al 16 gennaio 2007 quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

 

                                         La dichiarazione di assunzione al 100% a decorrere dal 1° marzo 2007 redatta dalla __________ il 28 febbraio 2007 e inviata dall’insorgente all’URC di __________ (cfr. doc. 1) e la dichiarazione del 2 maggio 2007 della __________ di __________, prodotta al TCA, secondo cui l’assicurato ha iniziato a lavorare da quella stessa data presso l’impresa di costruzioni citata come magazziniere (cfr. doc. IX bis) - fatto del resto già ventilato con il ricorso del 12 febbraio 2007 (cfr. doc. I) -, sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza.

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al collocamento, in primo luogo, in quanto, lavorando per la __________ a orari irregolari e non essendo disposto ad abbandonare tale attività - con cui conseguiva un guadagno intermedio -, lo stesso non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. In secondo luogo, poiché il rapporto di lavoro con la __________, essendo il ricorrente fondatore e unico dipendente di questa società, appariva una costruzione atipica in cui egli manteneva una libertà d’azione paragonabile a quella di un indipendente (cfr. doc. A1, A5).

 

                                         L’assicurato ha contestato tale decisione, asserendo principalmente che le azioni della __________ erano state cedute e che non corrispondeva al vero che non voleva abbandonare l’impiego presso tale ditta. A tale proposito egli ha indicato che già con lettera del 16 novembre 2006 aveva precisato che, se gli fosse stata proposta un’occupazione a tempo pieno adeguata alle sue capacità, sarebbe stato disposto ad accettarla (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’insorgente si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2005, aprendo il quarto termine quadro per la riscossione di prestazioni.

                                         Dalla “Conferma di iscrizione” dell’11 gennaio 2006 emerge che egli ha dichiarato di ricercare un impiego a tempo pieno a ore di sera, quale fresatore, conduttore di macchine edili, autista di camion (cfr. doc. 17, 29, A1).

 

                                         Il ricorrente, dal 22 maggio 2006, ha poi iniziato un’attività al 50% quale fresatore presso la __________ di __________, la quale è stata inattiva dal 1997 al 2006 (cfr. doc. 24, 23, 11).

 

                                         Dall’estratto del Registro di commercio relativo alla ditta citata risulta che la stessa è stata fondata nel 1984 e che l’assicurato ne è stato amministratore unico con diritto di firma individuale dal maggio 1997 al marzo 2005.

                                         A partire dal 14 marzo 2005 la carica di amministratore unico è stata assunta da __________ (cfr. doc. 20; www.zefix.ch).

                                         L’insorgente è stato, inoltre, uno dei soci fondatori della ditta (cfr. 9, 11, 12).

                                         Egli ha, però, dichiarato di aver ceduto nel 2006 la sua parte di azioni al portatore a __________ (cfr. doc. 3, 9, 11).

 

                                         L’assicurato, presso la __________, dove conseguiva guadagno intermedio (cfr. doc. 1), lavorava con orari flessibili irregolari al mattino o al pomeriggio o parzialmente sia al mattino che al pomeriggio, in quanto l’attività prevedeva di preparare il materiale e consegnarlo quando richiesto (cfr. doc. 23, 17).

                                         Egli era peraltro l’unico dipendente e si occupava in modo indipendente della conduzione, organizzazione del lavoro e manodopera (cfr. doc. 17).

 

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 25 agosto 2006 il ricorrente ha altresì dichiarato che, sebbene fosse iscritto con una disponibilità al 100%, nel caso in cui avesse avuto la possibilità di essere assunto a tempo pieno, non era disposto a lasciare l’impiego con cui conseguiva guadagno intermedio al 50% (cfr. doc. 22).

                                         Egli ha ribadito tale sua posizione durante l’audizione del 14 settembre 2006 dinanzi alla Sezione del lavoro, specificando, da una parte, che, se si fosse presentata l’opportunità di essere impiegato a tempo pieno da un’altra azienda, avrebbe avuto difficoltà ad accettare, poiché l’assunzione avrebbe implicato la fine dell’occupazione presso la __________ - ben avviata e con buone prospettive future, in particolare quella di essere impiegato a tempo pieno -, nonché, essendo l’unico dipendente, la chiusura della società stessa.

                                         Dall’altra, che avrebbe più facilmente accettato un posto di lavoro a tempo parziale - 50% - con orari regolari, potendosi organizzare indipendentemente con il restante 50% presso la __________ (cfr. doc. 17).

 

                                         Nell’opposizione del 16 novembre 2006, inoltrata contro la decisione formale del 20 ottobre 2006 con cui è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 26 agosto 2006, l’insorgente ha poi affermato:

 

"   (…)

Quando mi è stato chiesto presso l’Ufficio di collocamento di __________ se ero disposto ad accettare di lasciare questa occupazione per un’altra ho risposto di no proprio in considerazione della soddisfazione professionale che trovo in questo lavoro.

Naturalmente mi rendo conto che con un’occupazione a tempo parziale non posso vivere. Se si calcola la spesa di trasposto per recarmi al lavoro (tragitto __________) ci si rende facilmente conto.

Riferendomi all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, comunico che se mi si propone un’occupazione ”che tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente“ sono disposto ad accettare un lavoro a tempo pieno.” (Doc. 7).

                                       

 

                               2.8.   Secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

 

                                         In concreto il ricorrente nel mese di agosto 2006, prima che fosse avvisato dall’amministrazione che la sua idoneità al collocamento sarebbe stata verificata (cfr. doc. 21, 18), ha manifestato di non essere disposto ad abbandonare l’impiego a tempo parziale presso la __________ (cfr. doc. 22).

                                         In seguito, ma precedentemente all’emissione del provvedimento di inidoneità,e meglio il 14 settembre 2006, sentito dalla Sezione del lavoro nel contesto dell’esame della stessa, dopo avere confermato la sua mancata disponibilità ad assumere un posto a tempo pieno, ha asserito che avrebbe più facilmente accettato un’occupazione al 50% con orari regolari (cfr. doc. 17).

                                         Successivamente al diniego dell’idoneità, il ricorrente ha, infine, indicato di essere disposto ad accettare un’attività a tempo pieno che tenesse convenientemente conto delle sue capacità e dell’attività precedente giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. doc. 7).

 

                                         L’insorgente, in casu, in prima battuta, ha negato di essere disposto ad abbandonare il suo impiego presso la ditta di __________, senza alcuna ulteriore specificazione.

                                         Tale versione risulta la più attendibile, da un parte, poiché la stessa è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze giuridiche.

                                         Dall’altra, in quanto, nel caso in esame l’assicurato nemmeno in seguito ha comunque sostanzialmente modificato la propria posizione.

                                         Egli, infatti, non ha mai espresso una completa disponibilità a cercare e accettare un impiego differente da quello presso la __________.

                                         Dopo un netto rifiuto della prima ora, egli ha in ogni caso posto limitazioni e condizioni non pertinenti.

 

                                         In primo luogo, per quanto riguarda il fatto di aver sostenuto di essere disposto a svolgere un impiego al 50%, va osservato che è vero che la circostanza che l’assicurato non fosse disposto ad abbandonare l’occupazione a tempo parziale presso l’azienda di __________ non permette in sé di ritenerlo inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tuttavia il ricorrente, presso la __________, non aveva un orario regolare. Egli era, al contrario, impiegato secondo la mole di lavoro (cfr. doc. 17).

 

                                         Pertanto il reperimento di un altro posto di lavoro a tempo parziale risultava alquanto incerto. L’irregolarità degli orari di impiego non permetteva, in effetti, di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

                                         E’, quindi, assai improbabile che un datore di lavoro, sia nel settore dei __________, che in altri ambiti professionali, fosse disposto ad assumere l’insorgente, senza poter contare sulla sua presenza al lavoro costante e regolare.

 

                                         In secondo luogo, anche la precisazione apportata dall’assicurato nell’opposizione relativa alla sua disponibilità ad accettare un impiego a tempo pieno se conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI non rivela, in realtà, una volontà di reperire un impiego al 100% diverso da quello presso la __________.

 

                                         Secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

                                         Tale disposizione configura una base legale sufficiente per restringere la portata del diritto fondamentale della libertà economica e dunque la libera scelta della professione.

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI costituisce comunque una protezione contro il rischio di "lavoro forzato" tutelando i diritti del disoccupato rispetto all'art. 16 cpv. 1 LADI (cfr. RDAT I/2001 N. 70, pag. 285).

                                         Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LADI non è considerata adeguata e, di conseguenza, è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in particolare, non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art. 16 cpv. 2 lett. d LADI).

 

                                         Per quanto concerne le capacità di un assicurato di cui all’ art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, va rilevato che esse non riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA del 6 febbraio 2004 nella causa A., C 130/03; consid. 2.3.; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.3.; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).

                                         Per quanto attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

 

                                         Va d’altronde segnalato che l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 63).

 

                                         Il ricorrente, dunque, non poteva invocare l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI a sostegno della mancata disponibilità a cercare e accettare un’attività in settori professionali diversi dalla lavorazione e commercio di __________, nonché dalla conduzione di macchine edili (cfr. doc. 27).

                                         Egli, al contrario, avrebbe dovuto essere disposto a esercitare un’occupazione anche in altri ambiti lavorativi rispetto a quelli citati.

 

                               2.9.   Dalle ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato agli atti si evince, del resto, che l’assicurato, nel mese di agosto 2006, ha intrapreso otto sforzi unicamente in qualità di macchinista, precisando di ricercare sia un’attività a tempo parziale, che a tempo pieno (cfr. doc. 27).

 

                                         Nel verbale relativo al colloquio di consulenza del 25 agosto 2006 in merito alle ricerche di impiego di quel periodo è, inoltre, stato precisato:

 

"  (…) Ha effettuato solo offerte spontanee e tutte con lo stesso modello di lettera. Sui formulari ha indicato tempo parziale e tempo pieno e mi dichiara che se sono interessati spiega loro la situazione al colloquio di selezione” (Doc. 22).

 

                                         Al riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

 

                                         In proposito cfr. anche DLA 2002 N. 13 consid. 4 pag. 110 e STFA C 263/02 del 24 giugno 2003.

 

                                         Come già esposto al considerando precedente, l’assicurato non ha cercato in ambiti professionali differenti da quelli da lui indicati al momento dell’annuncio per il collocamento.

                                         Tuttavia dall’ultima iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2005 erano trascorsi molti mesi.

 

                                         Egli neppure ha risposto ad annunci di lavoro apparsi sui quotidiani. Tale modalità di ricerca risulta, invece, molto efficace, in quanto si riferisce a impieghi concreti esistenti sul mercato del lavoro.

 

                                         Il ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato, di non cercare seriamente un impiego e, conseguentemente, anche da questo profilo, di non volere abbandonare l’occupazione presso la __________.

 

                                         Non va poi dimenticato, da un lato, che l’assicurato era comunque l’unico dipendente della __________, società da lui fondata e di cui è stato l’amministratore unico dal 1997 al 2005, dall’altro, che egli si occupava sia della conduzione e organizzazione, che della manovalanza (cfr. consid. 2.7.).

                                         In effetti il numero di telefono cellulare del ricorrente - __________ - indicato sia all’amministrazione che al TCA (cfr. doc. 7, 29, 30; I) coincide con quello della __________ di __________ (cfr. www.directories.ch).

 

2.10.    In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutati attentamente le asserzioni rilasciate dell’assicurato il 25 agosto 2006 al proprio consulente del personale, nonché il 14 settembre 2006 e il 16 novembre 2006 alla Sezione del lavoro, l’irregolarità degli orari dell’attività presso la __________, le insufficienti ricerche compiute e il suo ruolo all’interno della società, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che il ricorrente, nel periodo dal 26 agosto 2006 al 16 gennaio 2007 (cfr. consid. 2.5.), era inidoneo al collocamento.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti