Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 novembre 2006 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 7 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere accettato un’occupazione offertagli dalla __________ di __________ (cfr. doc. 6).
1.2. Contro tale provvedimento l’assicurato ha interposto opposizione datata 7 ottobre 2006 e pervenuta all’amministrazione l’11 ottobre 2006 (cfr. doc. 5).
1.3. La Sezione del lavoro, il 28 novembre 2006, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione introdotta dall’assicurato irricevibile, in quanto tardiva (cfr. doc. A).
1.4. L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:
" (…)
Quello che contesto è che loro come Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non possono prendere in considerazione una mia lettera giuntagli 1 giorno dopo del termine di 30 giorni da loro stabiliti.
A parte che per corredare tale lettera mi ci sono voluti quasi 2 giorni, per mettere insieme i vari documenti e analizzare gli ultimi 2 anni e 1 mese di lavoro svolto presso la __________ di __________.
C’è da dire che nel mese di settembre mi si sono accavallate diverse situazioni.
Innanzitutto sono stato occupato col Programma occupazionale (in seguito: PO) a __________ sopra __________ fino al 22 settembre (doc. allegato).
Nel frattempo organizzavo il mio trasloco, chiedendo libero al PO dal 11 al 15 settembre, a parte mercoledì pomeriggio che era il 13, poiché dovevo presentarmi a __________ per un colloquio sempre per il PO.
Intanto dovevo seguire e preoccuparmi anche per la grave malattia arrecata a mia sorella, quindi iniziare coi controlli delle analisi del sangue l’11 settembre presso la __________ di __________ poi il 29 settembre a __________, per poi concludere il tutto con la trasfusione fatta il 3 novembre 2006 sempre a __________.
Poi dal 25 settembre fino al 6 ottobre ho lavorato come elettricista tramite la __________ di __________, tranne quel 29 settembre che sono andato su a __________.
In sintesi vi ho spiegato il giorno di troppo della mia lettera (documentazione giustificativa).
Ma la cosa che mi dispiace di più, è che magari a __________ non l’abbiano neanche letta.
Mi hanno tolto 31 giorni di disoccupazione, che sono comunque quasi 2 mesi senza un soldo. Spiegatemi voi come vivere per quasi 2 mesi senza un salario comunque meritato. Nei miei vari lavori ho sempre pagato l’Assicurazione contro la disoccupazione.
Quindi tale decisione la trovo e la troverò sempre ingiusta nei miei confronti.
Poi ogni volta che gli domandavo qualcosa inerente alla cassa disoccupazione, il mio collocatore mi rispondeva che sono 2 differenti enti, loro erano l’URC e la Cassa si occupava dei pagamenti.
Allora io vi dico che non mi sono mai sposato con la __________ di __________, che tra l’altro nel loro contratto quadro hanno una clausola che prevede il rifiuto di un incarico.
Questa problematica è saltata fuori da una semplice telefonata, non da qualche contratto d’incarico da me firmato e poi non mantenuto, quindi!!!” (Doc. I).
1.5. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’assicurato, il 30 gennaio 2007, ha inviato alcuni documenti al TCA (cfr. doc. V; V1-8).
1.7. L’amministrazione, l’8 febbraio 2007, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Da questi disposti legali emerge che il termine di trenta giorni per interporre opposizione contro una decisione emessa da un’autorità competente ad applicare la LADI è stabilito da una legge federale, ossia dalla LPGA.
Questo termine, dunque, contrariamente a quanto asserito dall’assicurato nel ricorso (cfr. consid. 1.4), non è fissato dall’amministrazione.
L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Il cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.
Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:
“(…)
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
2.3. Nella presente evenienza, con decisione formale del 7 settembre 2006, la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurato per 31 giorni dall’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. 6).
L'opposizione inoltrata dall'assicurato datata 7 ottobre 2006 e pervenuta all’amministrazione l'11 ottobre 2006 (cfr. doc. 5) è stata considerata tardiva dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 28 novembre 2006 (cfr. consid. 1.3.; doc. A).
Il TCA è ora chiamato a stabilire se l'opposizione interposta dall'assicurato contro la decisione di sospensione del 7 settembre 2006 è tempestiva oppure no.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2006), l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Con effetto dal 1° gennaio 2007 questo principio, come esposto sopra, è stato ripreso dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.
Pertanto chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).
Nel caso in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 7 settembre 2006 è stata inviata all'assicurato per raccomandata il medesimo giorno e gli è stata recapitata l’8 settembre 2006 al proprio domicilio (cfr. doc. 4).
Essa è, dunque, stata notificata all'insorgente correttamente.
Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 9 settembre 2006 ed è scaduto, tenuto conto che l'ultimo giorno era una domenica, lunedì 9 ottobre 2006.
Entro questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.2.).
L'opposizione, per contro, è stata inviata per raccomandata alla Sezione del lavoro soltanto il 10 ottobre 2006 (cfr. copia della busta allegata a doc. 5).
In simili condizioni, l'opposizione risulta tardiva.
2.4. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Con effetto dal 1° gennaio 2007 l’art. 41 LPGA è stato modificato come segue:
" Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.” (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276))
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha osservato:
" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
" (…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.5. Nel caso in esame va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. art. 41 LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2006).
Agli atti risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 2 novembre 2006 con il quale, presentando le proprie osservazioni in riferimento alla comunicazione della Sezione del lavoro secondo cui l’opposizione datata 7 ottobre 2006 - ma inviata all’amministrazione il 10 ottobre 2006 - appariva tardiva (cfr. doc. 3), ha precisato che il ritardo era dovuto al fatto che in quel periodo erano accaduti degli avvenimenti che l’avevano coinvolto materialmente e psicologicamente. In particolare l’insorgente ha menzionato la grave malattia di cui è affetta sua sorella in relazione alla quale egli, nel mese di settembre 2006, si è sottoposto a degli esami a __________ e a __________ al fine di valutare la compatibilità o meno del loro sangue, oltre al proprio trasloco da __________ a __________ effettuato nella settimana dall’11 al 16 settembre 2006 (cfr. doc. 2).
In ogni caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa andrebbe respinta.
Il ricorrente nel periodo in questione, a causa dello stato di salute della sorella, è stato effettivamente confrontato con una situazione familiare difficile e fonte di ansia e timore.
Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che la giurisprudenza federale ha stabilito che ai fini della restituzione di un termine, nel caso di un assicurato egli stesso affetto da malattia o degente in ospedale, è determinante che il medesimo, oltre a essere impedito di agire personalmente, sia impedito di conferire un mandato di rappresentanza a terzi (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre dalla DTF 112 V 255 consid. 2a (cfr. consid. 2.5.) emerge che rilevante per stabilire se una determinata malattia, quale impedimento non colpevole, ha reso impossibile a un assicurato di agire egli stesso o di conferire a un terzo il mandato di agire a suo nome è soprattutto l'ultimo periodo del termine, poiché la normativa legale permette di elaborare il ricorso contro un determinato atto e di procedere al relativo inoltro anche solo alla fine del termine. Se l'assicurato si ammala qualche tempo prima dello scadere del termine, di regola è possibile ed esigibile che egli difenda personalmente i suoi interessi o incarichi un terzo per questo compito. Se, per contro, la malattia insorge proprio alla fine del termine, in linea di principio l'assicurato non è in grado di agire egli stesso o di scegliere un rappresentante. Pertanto in tali casi la restituzione del termine deve essere garantita.
Il principio secondo cui per stabilire se la presentazione tardiva di un atto a causa di una malattia è scusabile o meno risulta di fondamentale importanza l'ultimo periodo del termine è stato ribadito in una recente sentenza dell'Alta Corte del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03, consid. 2.2.
In concreto, pur comprendendo lo stato d’animo notevolmente preoccupato dell’assicurato nel periodo rilevante ai fini dell’introduzione di una tempestiva opposizione - 9 settembre-9 ottobre 2006 -, giova osservare che egli è stato sottoposto a prelievi e analisi presso l’Ospedale __________ di __________ e l’Ospedale __________ di __________ solamente per due intere giornate, e meglio l’11 e il 29 settembre 2006 (cfr. doc. 2/1; 2/2).
Il ricorrente, inoltre, ha indicato che nella settimana dall’11 al 16 settembre 2006 ha effettuato il proprio trasloco (cfr. doc. 2, I), dal 22 agosto al 22 settembre 2006 ha svolto un programma occupazionale a __________ (cfr. doc. I, B) e dal 25 settembre al 6 ottobre 2006 ha lavorato per la __________ (cfr. doc. I).
Anche considerando che l’assicurato, oltre a essere psicologicamente turbato per la salute della sorella, è stato pure particolarmente impegnato dal profilo del tempo a sua disposizione, egli, da un lato, non era impedito, segnatamente nei periodi in cui ha svolto il programma occupazionale e l’impiego per la __________ - ad eccezione dei giorni dell’11 e del 29 settembre 2006 in cui gli sono stati effettuati degli esami presso i nosocomi citati -, a redigere l’opposizione, la cui preparazione della documentazione pertinente e stesura a detta del medesimo ha richiesto due giorni (cfr. doc. I), sull’arco di più giornate o meglio serate, allorché rientrava al domicilio dopo la propria attività, così da poterla spedire all’amministrazione entro il 9 ottobre 2006.
E’ utile peraltro segnalare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure, come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la fondatezza della propria impugnativa non va considerato quale impedimento maggiore che legittima la restituzione del termine legale di ricorso (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01).
Dall’altro, il ricorrente era comunque in grado in ogni momento di incaricare una terza persona di interporre opposizione a suo nome
In simili circostanze, l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.
Il TCA deve, pertanto, concludere che, nella presente fattispecie, non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 7 settembre 2006.
Di conseguenza, visto che l'opposizione datata 7 ottobre 2006, ma spedita il 10 ottobre 2006 e pervenuta all’amministrazione l’11 ottobre 2006 (cfr. consid. 2.3.), è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 28 novembre 2006 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti